
Con il termine "adunanza ordinaria" si definisce la convocazione del Consiglio per uno o più giorni. Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno. La sessione primaverile si articola in 9 adunanze, dalla prima settimana di aprile al 30 settembre, con interruzione dal 1° agosto al 15 settembre per ferie estive; la sessione autunnale si articola in 12 adunanze, dalla prima settimana di ottobre al 31 marzo. Di norma, il Consiglio è convocato nella prima e nella seconda quindicina di ciascun mese, secondo il calendario stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo. Il Consiglio è convocato in sessione straordinaria su richiesta del Presidente della Regione o di almeno 1/3 dei Consiglieri; la sessione deve avere luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta
Con l'espressione "atti deliberativi" si intende distinguere, all'interno dell'insieme dell'attività deliberativa del Consiglio, gli atti legislativi da tutti gli altri atti adottati dal Consiglio e richiedenti una votazione finale, quindi: mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, ratifiche di deliberazioni urgenti della Giunta e altri atti deliberativi.
Con l'espressione "atti legislativi" si intende distinguere, all'interno dell'insieme dell'attività deliberativa del Consiglio, gli atti legislativi da tutti gli altri atti adottati dal Consiglio e richiedenti una votazione finale, quindi: progetti di legge e di regolamento e proposte di legge statale di revisione dello statuto.
La funzione ispettiva consiste nell'esercizio, da parte dei Consiglieri regionali, dell'attività di indirizzo, controllo ed informazione sull'operato della Giunta. Gli strumenti, previsti a tal fine e disciplinati dal Regolamento interno, sono gli atti ispettivi - interrogazioni, interpellanze, mozioni - e gli atti di indirizzo - ordini del giorno, risoluzioni.
L'attività legislativa è costituita dall'insieme dai seguenti atti adottati dal Consiglio regionale: disegni di legge, proposte di legge e di regolamento, proposte di legge alle Camere. La principale competenza del Consiglio è l'esercizio della funzione legislativa, cioè l'approvazione delle leggi, nelle materie in cui la Regione ha competenza a legiferare. Il procedimento legislativo si articola nelle seguenti fasi: l'iniziativa, l'istruttoria, l'approvazione, la promulgazione e la pubblicazione.