Consiglio Regionale della Valle d'Aosta
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Il Presidente della Regione è capo dell'Amministrazione regionale e rappresenta la Regione nei suoi rapporti con l'esterno; propone al Consiglio il nome degli Assessori; convoca e presiede la Giunta regionale; promulga le leggi e i regolamenti regionali; indice i referendum regionali; può chiedere la convocazione del Consiglio in seduta straordinaria e convoca i comizi elettorali regionali. Alla fine di ogni legislatura, il Presidente della Regione resta in carica per provvedere all'ordinaria amministrazione e a specifici adempimenti, fra i quali la convocazione, dopo le elezioni, della prima seduta del nuovo Consiglio della Valle. Questo periodo viene definito prorogatio.
Altra importante prerogativa del Presidente della Regione è l'esercizio delle funzioni prefettizie, come previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545. In tale veste, il Presidente della Regione è il rappresentante del Governo centrale in Valle d'Aosta. Il Presidente della Regione, per delega governativa, provvede inoltre al mantenimento dell'ordine pubblico nella Regione e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.
La legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che modifica l'art. 15 dello Statuto, stabiliva che una legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, determinasse la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori. Il Consiglio ha quindi adottato la legge regionale 7 agosto 2007, n. 21, che stabilisce che il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza. Un’importante novità è costituita dal fatto che, prima dell’elezione, il candidato alla carica di Presidente della Regione illustra al Consiglio regionale il proprio programma di governo, propone il numero, l'articolazione degli Assessorati e i nominativi dei componenti la Giunta, indicando tra essi il Vice-Presidente.
Una delle maggiori novità introdotte dalla citata l.r. 21/2007 consiste nella previsione della mozione costruttiva di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione che deve contenere, in particolare, l’indicazione del nuovo candidato alla carica di Presidente e dei componenti la Giunta e del nuovo programma di governo. La mozione, approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, comporta la cessazione dalla carica del Presidente sfiduciato e della Giunta ed il contestuale subentro del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Si segnala che le novità introdotte si applicano a partire dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale che si sono tenute il 25 maggio 2008.