
Il Presidente della Regione è capo dell'Amministrazione
regionale e rappresenta la Regione nei suoi rapporti con l'esterno;
propone al Consiglio il nome degli Assessori; convoca e presiede la
Giunta regionale; promulga le leggi e i regolamenti regionali;
indice i referendum regionali; può chiedere la convocazione del
Consiglio in seduta straordinaria e convoca i comizi elettorali
regionali. Alla fine di ogni legislatura, il Presidente della
Regione resta in carica per provvedere all'ordinaria
amministrazione e a specifici adempimenti, fra i quali la
convocazione, dopo le elezioni, della prima seduta del nuovo
Consiglio della Valle. Questo periodo viene definito
prorogatio.
Altra importante prerogativa del Presidente della Regione è
l'esercizio delle funzioni prefettizie, come previsto dall'art. 4
del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.
In tale veste, il Presidente della Regione è il rappresentante del
Governo centrale in Valle d'Aosta. Il Presidente della Regione, per
delega governativa, provvede inoltre al mantenimento dell'ordine
pubblico nella Regione e dirige le funzioni amministrative delegate
dallo Stato alla Regione.
La legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che modifica l'art.
15 dello Statuto, stabiliva che una legge regionale, approvata con
la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, determinasse la
forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di
elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e
degli assessori. Il Consiglio ha quindi adottato la legge regionale
7 agosto 2007, n. 21, che stabilisce che il Presidente della
Regione sia eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti
subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio
di Presidenza. Un’importante novità è costituita dal fatto che,
prima dell’elezione, il candidato alla carica di Presidente della
Regione illustra al Consiglio regionale il proprio programma di
governo, propone il numero, l'articolazione degli Assessorati e i
nominativi dei componenti la Giunta, indicando tra essi il
Vice-Presidente.
Una delle maggiori novità introdotte dalla citata l.r. 21/2007
consiste nella previsione della mozione costruttiva di sfiducia nei
confronti del Presidente della Regione che deve contenere, in
particolare, l’indicazione del nuovo candidato alla carica di
Presidente e dei componenti la Giunta e del nuovo programma di
governo. La mozione, approvata per appello nominale a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati, comporta la cessazione dalla
carica del Presidente sfiduciato e della Giunta ed il contestuale
subentro del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Si segnala che le novità introdotte si applicano a partire dalle
elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale che si sono tenute
il 25 maggio 2008.