
La mozione di sfiducia è stata introdotta dalla legge regionale 7 agosto 2007, n. 21. L'articolo 5 di tale legge prevede, infatti, che il Consiglio regionale possa esprimere la sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, contenente l'indicazione del candidato alla carica di Presidente della Regione, del programma di governo, del numero e dell'articolazione degli Assessorati e dei nominativi dei componenti della Giunta, compreso il Vice-Presidente.
Tale mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati ed è votata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per appello nominale.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione comporta la cessazione dalla carica dello stesso e della Giunta regionale ed il contestuale subentro del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta.
L'articolo 6 della l.r. 21/2007 prevede, inoltre, un analogo tipo di sfiducia nei confronti dei singoli assessori. Tale mozione deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di singoli Assessori comporta la cessazione dalla carica degli stessi e determina l'assunzione ad interim delle funzioni assessorili da parte del Presidente della Regione fino all'elezione del nuovo Assessore.
Nell'ipotesi in cui sia sfiduciato il Vice-Presidente, il Presidente della Regione indica un altro Assessore che assume le funzioni di Vice-Presidente.
L'elezione del nuovo Assessore si effettua, su proposta del Presidente della Regione, a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.