Il sistema elettorale
35 Consiglieri
In base all'articolo 16 dello Statuto speciale per la Valle
d'Aosta, il Consiglio della Valle è composto da 35 consiglieri: si
tratta di un numero fisso, che non risente dell'eventuale
oscillazione della popolazione residente sul territorio della
Regione.
I Consiglieri restano in carica per cinque anni, al termine dei
quali cessano dalla carica, cioè decadono dal mandato. Il
quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
L'evoluzione del quadro normativo
L'elezione del Consiglio regionale avviene a suffragio universale,
con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di
candidati concorrenti.
Il collegio elettorale è unico.
In forza della competenza legislativa attribuita alla Regione con
la legge costituzionale n. 3 del 1989, il Consiglio ha approvato la
legge regionale n. 3 del 1993, che attualmente disciplina (nel
testo risultante dalle modificazioni introdotte dalle leggi
regionali n. 13 del 1993, n. 31 del 1997 e n. 21 del 2002 e, da
ultimo, dalla legge regionale 7 agosto 2007, n. 22) le modalità di
elezione del Consiglio regionale, e che prevede che le stesse si
tengano secondo il sistema proporzionale, corretto con il metodo
dei "più forti resti".
I 35 seggi di cui si compone il Consiglio regionale sono
distribuiti tra le varie liste, cioè tra i diversi schieramenti che
si presentano al giudizio degli elettori, attraverso un
procedimento teso a determinare la cifra che risulta dalla
divisione del numero dei voti validi riportati da tutte le liste
(escludendo, cioè, dal totale dei voti le schede bianche e quelle
nulle) per il numero dei seggi da assegnare.
Con la modifica del 2007 si è introdotta la possibilità per due o
più liste di sottoscrivere un programma elettorale comune, sebbene
si continui a votare la lista.
Un’altra novità apportata dalla l.r. 22/2007 consiste
nell’introduzione di un premio di maggioranza tale da attribuire 21
seggi alla lista singola o alle liste che hanno presentato un
programma elettorale comune che, pur non avendo raggiunto 21 seggi,
abbiano superato il 50% dei voti validi. Nel caso invece in cui
nessuna lista abbia ottenuto almeno 18 seggi, si procede ad un
turno di ballottaggio nel quale si confrontano solo le due liste
che hanno ottenuto i migliori risultati al primo turno.
Stabilito il numero di seggi assegnato a ciascuna lista, si
determina la cifra individuale di ogni candidato, data dalla somma
dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti, e, sulla base di
essa, si stila la graduatoria dei candidati di ciascuna
lista.
Elettorato attivo e elettorato passivo
Sono elettori del Consiglio regionale (elettorato attivo) i
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione
che abbiano compiuto, o compiano, il diciottesimo anno di età entro
il giorno stabilito per l'elezione e che risiedano nel territorio
della Regione da almeno un anno ininterrottamente. Sono eleggibili
a consigliere regionale (elettorato passivo) i cittadini iscritti
nelle liste elettorali di un Comune della Regione che abbiano
compiuto o compiano il ventunesimo anno di età entro il giorno
stabilito per l'elezione e che risiedano nel territorio della
Regione da almeno un anno ininterrottamente.
Pari opportunità
Allo scopo di promuovere l'equilibrio nella rappresentanza tra i
generi e condizioni di parità per l'accesso alla carica di
consigliere regionale, in ogni lista di candidati all'elezione del
Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in
misura inferiore al 20 per cento, arrotondato all’unità
superiore.
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