Elezioni

Elezioni

Il sistema elettorale


35 Consiglieri

In base all'articolo 16 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, il Consiglio della Valle è composto da 35 consiglieri: si tratta di un numero fisso, che non risente dell'eventuale oscillazione della popolazione residente sul territorio della Regione.
I Consiglieri restano in carica per cinque anni, al termine dei quali cessano dalla carica, cioè decadono dal mandato. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

L'evoluzione del quadro normativo

L'elezione del Consiglio regionale avviene a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
Il collegio elettorale è unico.
In forza della competenza legislativa attribuita alla Regione con la legge costituzionale n. 3 del 1989, il Consiglio ha approvato la legge regionale n. 3 del 1993, che attualmente disciplina (nel testo risultante dalle modificazioni introdotte dalle leggi regionali n. 13 del 1993, n. 31 del 1997 e n. 21 del 2002 e, da ultimo, dalla legge regionale 7 agosto 2007, n. 22) le modalità di elezione del Consiglio regionale, e che prevede che le stesse si tengano secondo il sistema proporzionale, corretto con il metodo dei "più forti resti".
I 35 seggi di cui si compone il Consiglio regionale sono distribuiti tra le varie liste, cioè tra i diversi schieramenti che si presentano al giudizio degli elettori, attraverso un procedimento teso a determinare la cifra che risulta dalla divisione del numero dei voti validi riportati da tutte le liste (escludendo, cioè, dal totale dei voti le schede bianche e quelle nulle) per il numero dei seggi da assegnare.
Con la modifica del 2007 si è introdotta la possibilità per due o più liste di sottoscrivere un programma elettorale comune, sebbene si continui a votare la lista.
Un’altra novità apportata dalla l.r. 22/2007 consiste nell’introduzione di un premio di maggioranza tale da attribuire 21 seggi alla lista singola o alle liste che hanno presentato un programma elettorale comune che, pur non avendo raggiunto 21 seggi, abbiano superato il 50% dei voti validi. Nel caso invece in cui nessuna lista abbia ottenuto almeno 18 seggi, si procede ad un turno di ballottaggio nel quale si confrontano solo le due liste che hanno ottenuto i migliori risultati al primo turno.
Stabilito il numero di seggi assegnato a ciascuna lista, si determina la cifra individuale di ogni candidato, data dalla somma dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti, e, sulla base di essa, si stila la graduatoria dei candidati di ciascuna lista.

Elettorato attivo e elettorato passivo

Sono elettori del Consiglio regionale (elettorato attivo) i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione che abbiano compiuto, o compiano, il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedano nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente. Sono eleggibili a consigliere regionale (elettorato passivo) i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione che abbiano compiuto o compiano il ventunesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedano nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente.

Pari opportunità

Allo scopo di promuovere l'equilibrio nella rappresentanza tra i generi e condizioni di parità per l'accesso alla carica di consigliere regionale, in ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento, arrotondato all’unità superiore.



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