
Ai sensi dell'articolo 2ter della
legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, come novellata dalla
legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, il Difensore civico
regionale svolge anche le funzioni di Garante dei diritti delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita
dalla
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà).
Tale disciplina è contenuta, in particolare, negli articoli 18 e
67 della citata legge, in forza dei quali i Garanti possono
effettuare colloqui con i detenuti e visitare gli istituti
penitenziari senza autorizzazione.