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N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 giugno
2008.
(GU n. 32 del 30.07.2008)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato
in cancelleria il 26 giugno 2008 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Ambiente - Norme della Regione Valle d'Aosta - Rifiuti -
Ubicazione delle aree di stoccaggio attrezzate - Preferibile
coincidenza con i siti dismessi gia' adibiti ad attivita' di
estrazione di materiali inerti - Possibilita' che in tali casi la
gestione dei materiali inerti da scavo sia assicurata anche
avvalendosi dei soggetti gestori di detti impianti - Ricorso del
Governo - Ritenuta indebita sottrazione dello stoccaggio dei
materiali inerti alla disciplina sui rifiuti - Denunciata
esorbitanza dalle competenze regionali, lesione della competenza
esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, violazione
degli standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi
sull'intero territorio nazionale, violazione del vincolo del
rispetto del diritto comunitario, contrasto con direttive
comunitarie e con i principi elaborati dalla Corte di Giustizia
delle Comunita' Europee.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, art.
64, modificativo dell'art. 14, comma 5, della legge della Regione
Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s);
Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1; d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152, art. 186; direttiva del 15 luglio 1975, n.
75/442/CE; direttiva del 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE.
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
Contro la Regione autonoma Valle d'Aosta in persona del
Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale dell'articolo 64 della legge
regionale 13 marzo 2008, n. 5, pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 22
aprile 2008, recante «Disciplina delle cave, delle miniere e delle
acque minerali naturali, di sorgente e termali».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 13 giugno 2008 (si
depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
La legge regionale n. 5 del 13 marzo 2008 della Regione autonoma
Valle d'Aosta, recante la disciplina delle cave, delle miniere e
delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, presenta
profili di illegittimita' costituzionale relativamente alla norma
contenuta all'art. 64.
Tale disposizione modifica il comma 5 dell'articolo 14 della
legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, recante «Nuove disposizioni
in materia di gestione dei rifiuti» stabilendo, in particolare che
l'ubicazione delle aree di stoccaccio attrezzate, alla cui
individuazione provvedono i comuni, deve preferibilmente
coincidere, tra l'altro, con i «siti dimessi gia' adibiti ad
attivita' di estrazione di materiali inerti» e che «in tali casi la
gestione dei materiali inerti da scavo puo' essere assicurata anche
avvalendosi dei soggetti gestori di detti impianti».
La norma sopra descritta eccede dalle competenze regionali per i
seguenti motivi.
Si premette che, nonostante la regione abbia una competenza
legislativa concorrente in materia di «governo del territorio»
(competenza riconosciuta anche alle regioni a statuto speciale
attraverso l'applicazione della cosiddetta clausola di maggior
favore di cui all'art. 10 delle legge costituzionale n. 3 del
2001), la materia gestione dei rifiuti rientra invece nella
potesta' legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera s) della Costituzione. Sono altresi'
vincolanti per il legislatore regionale le disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 152/2006, che costituiscono standards minimi
ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio
nazionale. In materia, inoltre, e' intervenuto anche il legislatore
comunitario con le direttive 75/442/CE e 2006/12/CE, nonche' la
Corte di giustizia delle Comunita' Europee che ha elaborato una
consolidata giurisprudenza e ha delineato dei principi generali,
soprattutto per quanto concerne la nozione di «rifiuto». Si tratta
di regole e principi che non possono essere derogati dalla regione
dato il vincolo del rispetto del diritto comunitario derivante dal
combinato disposto dell'art 117, primo comma Cost. e dell'art 2,
comma 1 della legge costituzionale n. 4/1948, recante lo Statuto
speciale per la Regione Valle d'Aosta.
Sulla base di tali premesse la norma regionale si pone in
contrasto con la normativa statale e comunitaria di riferimento,
consentendo lo stoccaggio dei materiali inerti anche in aree non
attrezzate. La disposizione regionale, sottraendo alla disciplina
concernente i rifiuti, lo stoccaggio dei materiali inerti contrasta
in primo luogo con le norme comunitarie, cosi' come interpretate
dalla Corte di giustizia, secondo le quali, al fine di individuare
quando una sostanza rientri nella nozione di rifiuto, e' necessario
effettuare una valutazione «caso per caso». In particolare nella
sentenza resa in causa C-9/00 il giudice comunitario ha precisato
che il campo di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal
significato del termine «disfarsi», puntualizzando che l'esecuzione
di un'operazione menzionata negli allegati IIA o IIB della
direttiva, non permette, di per se', di qualificare una sostanza o
un oggetto come rifiuto, e che, inversamente, la nozione di rifiuto
non esclude sostanze ed oggetti suscettibili di riutilizzo
economico. Da cio' discende che non e' conforme al diritto
comunitario adottare esclusioni generalizzate o presunzioni
assolute di esclusione dal campo di applicazione della normativa in
materia di rifiuti, ma e' necessario effettuare una valutazione
caso per caso, al fine di verificare se l'intenzione del detentore
sia quella di disfarsi del bene o della sostanza stessa, dal
momento che la direttiva 2006/12/CE stabilisce che per «rifiuto»
debba intendersi qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle
categorie indicati negli allegati e di cui il detentore si disfi o
abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
Inoltre la norma regionale viola le disposizione dell'art. 186
del decreto legislativo n. 152/2006, che disciplina in modo
puntuale le ipotesi in cui le terre e le rocce da scavo che siano
reimpiegate in un ciclo produttivo, non siano da considerarsi quali
rifiuti subordinando a condizioni e procedure molto dettagliate la
possibilita' di impiegare tali materiali in un regime di esclusione
dall'ambito di applicazione della normativa in materia di rifiuti.
In particolare l'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006
citato prevede che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie ed
i residui della lavorazione della pietra, destinati all'effettivo
utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non
costituiscono rifiuti e sono esclusi dall'ambito di applicazione
della relativa disciplina (parte quarta del citato decreto
legislativo n. 152/2006) solo nel caso in cui - anche quando
contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti
derivanti dall'attivita' di escavazione, perforazione e costruzione
- siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le
modalita' previste nel progetto, sottoposto a valutazione di
impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a
valutazione d'impatto ambientale, secondo modalita' previste nel
progetto approvato dall'autorita' amministrativa competente, ove
cio' sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie
regionali e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente, sempre che la composizione media dell'intera massa
non presenti una concentrazione di inquinanti superiore a
determinati limiti massimi. Si tratta di disposizioni finalizzate
alla tutela dell'ambiente; pertanto la loro violazione determina
una lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela
dell'ambiente, ex art. 117, secondo comma, lett. s) della
Costituzione.
Per completezza si rammenta che nello scorso febbraio il Governo
della Repubblica ha impugnato con analoghi motivi del ricorso altre
norme contenute nell'articolo 14 della legge regionale n. 31/2007,
oggetto in questa sede di nuova modifica da parte della Regione
Valle d'Aosta.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'articolo 64 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5,
pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 22 aprile 2008, recante «Disciplina
delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di
sorgente e termali» e si confida che, prima della discussione del
ricorso, la Regione autonoma della Valle d'Aosta faccia
autonomamente cessare la materia del contendere.
Roma, addi' 14 giugno 2008
L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo
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