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N. 61 SENTENZA 25 febbraio 2009 - 5 marzo 2009
Depositata in cancelleria il 5 marzo 2009
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 10 dell'11 marzo 2009
Pres. AMIRANTE - Red. MADDALENA
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle
d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo - Ricorso del
Governo - Eccepita inammissibilita' per evocazione di norme
interposte non piu' vigenti - Reiezione.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31,
artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21; legge della Regione Valle
d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, art. 64.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s);
statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1; d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152, artt. 183 e 186 (novellati dal d.lgs. 16
gennaio 2008, n. 4); direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE.
Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle
d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo - Ricorso del
Governo - Eccepita inammissibilita' per omessa motivazione, in
relazione allo ius superveniens, sul perdurare dell'interesse al
ricorso - Reiezione.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31,
artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21; legge della Regione Valle
d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, art. 64.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s);
statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 2, primo comma; d.lgs.
3 aprile 2006, n. 152, art. 186 (novellato dal d.lgs. 16 gennaio
2008, n. 4); direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE.
Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle
d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo - Ricorso del
Governo - Eccepita inammissibilita' per omessa motivazione sulla
applicabilita' a Regione a statuto speciale di norme del Titolo V,
Parte II, della Costituzione, nonche' sulla valutazione comparativa
tra il sistema costituzionale e quello statutario -
Reiezione.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31,
artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21; legge della Regione Valle
d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, art. 64.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s);
statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 2, primo comma; d.lgs.
3 aprile 2006, n. 152, artt. 183 e 186 (novellati dal d.lgs. 16
gennaio 2008, n. 4), 208 e 216, allegato C, punto R13, e allegato
B, punto D15; direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE.
Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle
d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo con qualita'
ambientale corrispondente almeno allo stato chimico di buono (ex
art. 74, comma 2, lett. z), d.lgs. 152 del 2006) - Ricorso del
Governo - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in
materia di «tutela dell'ambiente» - Illegittimita' costituzionale -
Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art.
14, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s);
(Costituzione, art. 117, primo comma; statuto speciale Regione
Valle d'Aosta, art. 2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
art. 183 e 186 (novellati dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), 208 e
216; direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE.
Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle
d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo risultati non
pericolosi ex art. 186, comma 3, d.lgs. 152 del 2006, provenienti
da siti interessati da bonifiche o gia' destinati ad attivita' di
gestione dei rifiuti o soggetti a fenomeni di contaminazione
ambientale - Ricorso del Governo - Violazione della competenza
esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» -
Illegittimita' costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi
di censura.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art.
14, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s);
(Costituzione, art. 117, primo comma; statuto speciale Regione
Valle d'Aosta, art. 2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
artt. 183 e 186 (novellati dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), 208 e
216; direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE.
Ambiente - Rifiuti - Materiali inerti da scavo - Norme della
Regione Valle d'Aosta - Avvio al riutilizzo dei materiali da scavo
non ritenuti rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della
legge regionale n. 31 del 2007 - Ricorso del Governo - Declaratoria
di illegittimita' costituzionale di dette norme regionali -
Illegittimita' costituzionale derivata - Assorbimento degli
ulteriori motivi di censura.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art.
14, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); (costituzione
art. 117, primo comma; statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art.
2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183 e 186
(novellati dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), 208 e 216; direttive
75/422/CEE e 2006/12/CE.
Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Valle d'Aosta -
Individuazione, ubicazione, realizzazione ed esercizio delle aree
di stoccaggio attrezzate - Autorizzazione ai sensi del d.lgs. n.
152/2006 - Esclusione per i materiali inerti da scavo - Ricorso del
Governo - Disciplina riconducibile alla competenza statutaria
regionale in materia urbanistica ma di minor rigore rispetto a
quella statale - Conseguente violazione dell'art. 186, commi 2 e 3,
del d.lgs. n. 152 del 2006 - Illegittimita' costituzionale -
Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art.
14, comma 6; legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5,
art. 64, modificativo del comma 5 dell'art. 14 della legge della
Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31.
- Costituzione art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152, artt. 186, commi 2 e 3 (novellato dal d.lgs.
16 gennaio 2008, n. 4); statuto speciale Regione Valle d'Aosta art.
2, primo comma.
Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Valle d'Aosta -
Centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani - Prevista
esclusione dal regime autorizzatorio di cui agli artt. 208 e 216
del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Ricorso del Governo -
Asserita violazione della competenza esclusiva dello Stato in
materia di «tutela dell'ambiente», della normativa comunitaria,
nonche' dei principi delineati dalla Corte di giustizia delle
Comunita' europee - Normativa rispondente ad esigenze di
coordinamento regionale, comunque di rigore non minore rispetto a
quella statale e non lesiva del diritto comunitario - Non
fondatezza della questione.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art.
21.
- Costituzione art. 117, commi primo e secondo, lett. s);
statuto Regione Valle d'Aosta art. 2, primo comma; d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, artt. 183 (novellato dal d.lgs 16 gennaio 2008, n. 4)
208, 216, all. C, punto R13, e all. B, punto D15; direttive
75/422/CEE, 2006/12/CE e 2008/98/CE.
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE;
GiudiciUgo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco
GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe
FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 14, commi
1, 2, 3 e 6, e 21 della legge della Regione Valle d'Aosta 3
dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei
rifiuti) e dell'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13
marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle
acque minerali naturali, di sorgente e termali), promossi con
ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 15
febbraio e il 20 giugno 2008, depositati in cancelleria il 25
febbraio e il 26 giugno 2008 ed iscritti ai nn. 13 e 30 del
registro ricorsi 2008.
Visti gli atti di costituzione della Regione Valle d'Aosta;
Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 2009 il giudice
relatore Paolo Maddalena;
Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini
per la Regione Valle d'Aosta.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ricorso notificato il 15 febbraio 2008, depositato il
successivo 25 febbraio ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi
dell'anno 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha
proposto, in relazione agli artt. 117, primo e secondo comma,
lettera s), della Costituzione e 2, primo comma, della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la
Valle d'Aosta), questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21 della legge della Regione Valle
d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di
gestione dei rifiuti).
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri premette che
«nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa
concorrente in materia di "governo del territorio", competenza
riconosciuta anche alle Regioni a statuto speciale attraverso legge
costituzionale n. 3/2001, la materia gestione dei rifiuti rientra
nella potesta' esclusiva statale per i profili attinenti la tutela
dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost.» e
che le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), costituiscono standard minimi ed
uniformi di tutela dell'ambiente inderogabili per i legislatori
regionali.
La difesa erariale premette, ancora, che, per il «combinato
disposto dell'art. 117, comma 1, Cost. e dell'art. 2, comma 1,
legge costituzionale n. 4/1948, recante lo Statuto speciale per la
Regione Valle d'Aosta» sono inderogabili per la Regione pure le
norme dettate dalle fonti comunitarie intervenute in materia di
rifiuti, in specie le direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE, nonche' i
principi delineati al riguardo dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee, la quale ha elaborato, in
particolare, la definizione di rifiuto.
2.1. - Cio' premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri
censura, anzitutto, i commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge della
Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007, i quali prevedono:
(art. 14, comma 1) che «i materiali inerti da scavo non
costituiscono rifiuti e non sono assoggettati alle disposizioni di
cui al d.lgs. n. 152/2006, qualora derivanti esclusivamente da
suoli naturali, da versanti in frana o conseguenti ad attivita' di
sistemazione idraulica e manutenzione di alvei di fiumi e di
torrenti, la cui qualita' ambientale risulti essere corrispondente
almeno allo stato chimico di buono, come definito dall'art. 74,
comma 2, lettera z), del d.lgs. n. 152/2006. La provenienza del
materiale deve essere espressamente dichiarata dal progettista in
fase di progettazione preliminare delle relative opere o, nel caso
di interventi assoggettati a denuncia di inizio attivita', dal
soggetto titolare dell'intervento cui le opere si riferiscono»;
(art. 14, comma 2) che «i materiali inerti da scavo non
costituiscono rifiuti qualora risultino non pericolosi, previa
apposita caratterizzazione effettuata in conformita' alle procedure
analitiche di cui all'art. 186, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, se
derivanti da:
a) siti per i quali risultino in corso le procedure di bonifica
ai sensi della parte IV, titolo V, del d.lgs. n. 152/2006;
b) siti gia' assoggettati ad attivita' finalizzate alla bonifica
o alla messa in sicurezza permanente;
c) siti gia' destinati ad attivita' di gestione dei rifiuti,
quali impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;
d) siti ove siano state esercitate attivita' produttive
commerciali, artigianali e industriali che risultino dimesse e che
possano aver provocato fenomeni di contaminazione ambientale, ad
esclusione delle attivita' agricole;
e) attivita' di sistemazione idraulica e di manutenzione di
alvei di fiumi e di torrenti la cui qualita' ambientale non risulti
essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come
definito dall'art. 74, comma 2, lettera z), del d.lgs. n.
152/2006».
2.2. - Il ricorrente censura tali disposizioni sotto due diversi
profili.
2.2.1. - Ne lamenta, per un verso, il contrasto con il diritto
comunitario e, pertanto, la contrarieta' al «combinato disposto
degli artt. 117, comma 1, Cost. e 2, comma 1, della legge cost.
4/1948», in quanto esse, stabilendo in via astratta condizioni al
presentarsi delle quali i materiali inerti da scavo non
costituiscono rifiuti, prevedrebbero delle esclusioni generalizzate
o presunzioni assolute di esclusione degli inerti da scavo dal
campo di applicazione della normativa dei rifiuti, laddove per il
diritto comunitario (art. 1 della direttiva 2006/12/CE) e' rifiuto
«qualsiasi sostanza od oggetto [...] di cui il detentore si disfi o
abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi» e per la giurisprudenza
della Corte di Giustizia (viene richiamata in proposito la sentenza
18 aprile 2002, causa C 9/00, Palin Granit), la verifica
dell'intenzione del detentore di disfarsi del bene o della sostanza
non puo' essere effettuata in astratto, ma deve avvenire in base ad
una valutazione «caso per caso».
2.2.2. - Ne lamenta, per altro verso, la contrarieta' all'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto esse
recherebbero una disciplina divergente e di minore tutela
ambientale rispetto a quella dell'art. 186, comma 1, del d.lgs. n.
152 del 2006, per il quale «le terre e rocce da scavo, anche di
gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate
all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e
macinati non costituiscono rifiuti e sono, percio', esclusi
dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto
solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo
produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attivita' di
escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza
trasformazioni preliminari, secondo le modalita' previste nel
progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero,
qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto
ambientale, secondo le modalita' previste nel progetto approvato
dall'autorita' amministrativa competente, ove cio' sia
espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e
delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreche'
la composizione media dell'intera massa non presenti una
concentrazione di inquinanti superiore a determinati limiti
massimi».
2.3. - Il ricorrente censura, in via consequenziale, anche il
comma 3 dell'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31
del 2007, secondo cui «i materiali inerti da scavo che non
costituiscono rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere
avviati, in via prioritaria, ad attivita' di riutilizzo diretto o
ad attivita' di riutilizzo presso impianti fissi di lavorazione di
inerti; qualora cio' non sia possibile, devono essere destinati ad
attivita' quali la gestione ordinaria di discariche, l'utilizzo in
operazioni di bonifica o messa in sicurezza permanente di siti
contaminati, il recupero ambientale di siti gia' destinati ad
attivita' estrattive, il recupero di versanti e di zone di frana, i
miglioramenti fondiari ed agrari, o qualunque altra opera, di
titolarita' pubblica o privata, per la quale sia necessario
l'utilizzo di terra, rocce, ghiaia e sabbia».
L'illegittimita' di questa disposizione deriverebbe dalla
circostanza che essa regola la gestione di materiali inerti da
scavo che il ricorrente assume essere stati illegittimamente
sottratti alla piu' rigorosa disciplina statale dagli impugnati
commi 1 e 2.
2.4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, poi, il
comma 6 dell'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31
del 2007, per il quale «la realizzazione e l'esercizio delle aree
di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo non sono
assoggettate alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. n.
152/2006».
Tale disposizione regionale contrasterebbe con l'art. 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto recherebbe
una disciplina divergente e di minore tutela ambientale rispetto a
quella dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il
quale detta una disciplina procedurale per il riutilizzo dei
materiali inerti da scavo «molto rigorosa» e «ne esclude
l'applicazione solamente per i materiali inerti da scavo gia'
oggetto di caratterizzazione, non contaminati e, quindi, non
rientranti nel regime dei rifiuti».
2.5. - Il ricorrente censura, infine, l'art. 21 della legge
della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007 secondo cui:
(art. 21, comma 1) «i centri comunali di conferimento dei
rifiuti urbani, attivati dai subATO a seguito della
riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto, costituiscono
fase di conferimento per la consegna, anche in forma differenziata,
dei rifiuti da parte dei produttori di rifiuti urbani e di rifiuti
speciali assimilabili agli urbani»;
(art. 21, comma 2) «i centri di cui al comma 1, denominati anche
isole ecologiche, in quanto assicurano il raggruppamento dei
rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in
frazioni merceologiche omogenee ai fini della raccolta e del
successivo avvio alle operazioni di smaltimento e di recupero, non
costituiscono operazioni di smaltimento o di recupero, come
definite negli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006,
e non sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui agli
artt. 208 e 216 del medesimo decreto».
Il ricorrente censura queste disposizioni nella parte in cui
prevedono che tali centri non debbano essere assoggettati ad
autorizzazione e che le operazioni di conferimento non siano
considerate quali operazioni di recupero o di smaltimento,
sostenendone il contrasto con la direttiva 2006/12/CE (punto R 13
dell'allegato 2 B e punto D15 dell'allegato 2A) e con il d.lgs. n.
152 del 2006 (punto R 13 dell'allegato C e punto D15 dell'allegato
B), che considererebbero le ecopiazzole o isole ecologiche quali
centri di stoccaggio, nella forma della messa a riserva, nel caso
in cui i rifiuti siano destinati ad operazioni di recupero, ovvero
del deposito preliminare, nel caso in cui gli stessi siano
destinati ad operazioni di smaltimento, e le sottoporrebbero,
pertanto, al regime autorizzatorio previsto dal decreto legislativo
n. 152 del 2006.
In questo senso l'impugnato art. 21 violerebbe sia il combinato
disposto dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e dell'art.
2, primo comma, della legge costituzionale n. 4 del 1948, sia
l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
2.6. - La difesa erariale precisa, infine, che le disposizioni
impugnate «sono censurabili anche a fronte delle modifiche
apportate agli artt. 183 e 186 del d.lgs. 152/2006 dal d.lgs.
4/2008 che e' stato pubblicato il 29 gennaio 2008 seppure non
ancora in vigore».
3. - La Regione autonoma Valle d'Aosta si e' costituita,
eccependo genericamente l'inammissibilita' e l'infondatezza del
ricorso.
3.1. - Con successiva memoria la difesa regionale sviluppa le
proprie argomentazioni, prospettando, anzitutto, taluni motivi di
inammissibilita'.
Per la difesa regionale il ricorso sarebbe inammissibile, in
primo luogo, per carenza di motivazione in ordine
all'applicabilita' ad una Regione speciale di una norma del Titolo
V della Costituzione, essendo proposto, in relazione all'art. 117,
primo e secondo comma, della Costituzione, senza considerare le
competenze statutarie della Regione Valle d'Aosta in materie
interferenti con quella ambientale, quali la competenza primaria in
materia di urbanistica (art. 2, primo comma, lettera g, dello
statuto speciale) e di tutela del paesaggio (art. 2, primo comma,
lettera q) e quella di attuazione-integrazione in materia di igiene
e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica (art. 3, primo
comma, lettera l), e senza valutare comparativamente i due sistemi
(ordinario e speciale) di autonomia regionale.
Ne', per la stessa difesa, sarebbe possibile superare tale grave
carenza argomentativa del ricorso in base alla «semplice menzione»
in esso contenuta dell'art. 2, primo comma, dello statuto speciale
della Regione Valle d'Aosta, in combinato disposto con il primo
comma dell'art. 117 della Costituzione, quali parametri
costituzionali alla stregua dei quali valutare il contrasto con la
normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, dacche'
«tale riferimento [...] avrebbe dovuto accompagnarsi
all'individuazione ed alla considerazione delle competenze
legislative riconosciute alla Regione dalla medesima disposizione
statutaria», della quali non vi e' tuttavia traccia.
Il ricorso sarebbe inammissibile, in secondo luogo, per la
erronea individuazione delle norme interposte che integrano il
parametro di costituzionalita', dacche' il ricorrente, errando
sulla vigenza del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
(Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale), avrebbe richiamato gli artt. 183 e 186 del d.lgs. n.
152 del 2006 nel testo vigente anteriormente e non in quello
vigente al momento della proposizione del ricorso, cioe' quello
risultante dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo
correttivo n. 4 del 2008.
Il ricorso sarebbe inammissibile, in terzo luogo, per la non
adeguata motivazione in ordine alla permanenza dell'interesse ad
agire a fronte della sostituzione degli artt. 183 e 186 da parte
del d.lgs. n. 4 del 2008, dato che, secondo la difesa regionale,
con la novella del 2008 il legislatore statale avrebbe accolto una
nozione giuridica meno restrittiva di terre e rocce da scavo ed
avrebbe introdotto una disciplina meno rigorosa e meno protettiva
per l'ambiente rispetto a quella regionale censurata tanto in
riferimento agli inerti da scavo quanto in riferimento alle isole
ecologiche.
3.2. - Nella memoria la difesa regionale argomenta, poi, la
dedotta infondatezza del ricorso.
3.2.1. - Quanto all'art. 14 della legge della Regione Valle
d'Aosta n. 31 del 2007, la difesa regionale sostiene che: a) la
disposizione, lungi da prevedere un'esclusione generalizzata dei
materiali inerti da scavo dalla nozione di rifiuto, si
collocherebbe all'interno di una piu' ampia disciplina, che
consentirebbe di realizzare quella valutazione caso per caso
richiesta dalla giurisprudenza comunitaria, nonche' di verificare
l'intenzione del detentore di disfarsi del bene o del materiale
considerato; b) essa detterebbe una disciplina non meno rigorosa,
ma semmai piu' protettiva dell'ambiente di quella statale di cui
agli artt. 183 e 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituiti
dal decreto legislativo n. 4 del 2008.
Cio' emergerebbe dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge
regionale impugnata, che, definendo la nozione di materiali inerti
da scavo, tiene conto non solo delle loro caratteristiche e
provenienza, ma anche della loro destinazione alla riutilizzazione,
«direttamente o presso impianti fissi di lavorazione di inerti per
aggregati, o ad essere avviati ad operazioni di reimpiego in
recuperi ambientali, recuperi di versante, bonifiche integrali ed
agrarie, ricopertura periodica o definitiva di discariche»;
emergerebbe dallo stesso impugnato art. 14, che esclude
l'assoggettamento degli inerti da scavo al regime ordinario dei
rifiuti, solo laddove (comma 1) il progettista o il soggetto tenuto
alla dichiarazione di inizio attivita' delle relative opere
dichiari la provenienza del materiale e (comma 2) solo se non
pericolosi, previa apposita caratterizzazione, effettuata in
conformita' alle procedure analitiche di cui all'art. 186, comma 3,
del decreto legislativo n. 152 del 2006, se derivanti da
particolari siti o attivita' estrattive; e, soprattutto,
emergerebbe dal combinato disposto degli artt. 14 e 16, per il
quale l'eventuale esclusione dei materiali inerti da scavo dalla
nozione di rifiuto e' espressamente subordinata al pieno rispetto
delle procedure di progettazione definite dall'art. 16, che, a sua
volta, impone la non approvabilita' dei progetti da parte degli
enti competenti e l'invalidita' delle denunce di inizio attivita'
se mancanti del bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti
e la specificazione della loro destinazione.
Solo la non pericolosita' del materiale e la certezza del suo
riutilizzo in una fase effettivamente preventiva alla approvazione
del singolo progetto da cui possono derivare i materiali inerti da
scavo, in definitiva, consentirebbero di escluderne
l'assoggettamento alle norme statali sui rifiuti e di sottoporle
alla diversa disciplina regionale di cui all'art. 14 impugnato.
Tale disciplina, per la difesa regionale, risponderebbe
pienamente alla giurisprudenza comunitaria, nonche' alla
giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 62 del
2008), per le quali la possibilita' di considerare un bene, un
materiale o una materia prima derivante da un processo di
estrazione o di fabbricazione che non e' principalmente destinato a
produrlo, un sottoprodotto di cui il detentore non intende
disfarsi, deve essere limitata alle situazioni in cui il riutilizzo
non e' semplicemente eventuale, bensi' certo, non richiede una
trasformazione preliminare e interviene nel corso del processo di
produzione o di utilizzazione.
Ne', per la difesa della Regione Valle d'Aosta, sussisterebbe
una differenza sostanziale tra tale disciplina regionale e quella
statale, che, in presenza di determinate condizioni di effettivo e
certo recupero, non classifica la terra e le rocce da scavo come
rifiuti, bensi' come sottoprodotti, se non nel senso che «la prima
ha previsto una normativa piu' rigorosa in merito alle procedure
concernenti le fasi di progettazione delle opere e l'esecuzione di
queste ultime, assicurando una piena conformita' agli obiettivi ed
agli standard di tutela ambientale indicati dal legislatore
nazionale».
3.2.2. - Quanto all'art. 21 della legge regionale n. 31 del
2007, la difesa regionale rileva che l'art. 183, comma 1, lettera
cc), del d.lgs. n. 152 del 2006, nella formulazione novellata dal
d.lgs. n. 4 del 2008, definisce centro di raccolta l'area
«presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee
conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero
e trattamento» e ne rimette la disciplina ad un decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, citta' e autonomie
locali e sostiene che l'art. 2 del decreto del Ministro
dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei
rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto
dall'art. 183, comma 1, lettera cc, del d.lgs. n. 152 del 2006, e
successive modifiche) prevedrebbe (non diversamente dalla
disposizione regionale impugnata) che la realizzazione di tali
centri non sia subordinata al regime autorizzatorio di cui agli
artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, ma ad un'approvazione
da parte del Comune territorialmente competente ai sensi della
normativa vigente.
Alla luce di tale definizione e di tale sopravvenuto decreto
ministeriale, nessun contrasto sussisterebbe, per la difesa
regionale, tra la disposizione censurata e la disciplina statale,
risultando, anzi, confermato che i centri comunali di raccolta o
isole ecologiche, che costituiscono mere aree allestite per
l'attivita' di raccolta mediante raggruppamento di rifiuti urbani,
non potrebbero essere considerati, come invece fatto dal
ricorrente, centri di stoccaggio nelle forme della messa in riserva
o del deposito preliminare.
4. - Con ricorso notificato il 20 giugno 2008, depositato il
successivo 26 giugno ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi
dell'anno 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha
proposto, in relazione agli artt. 117, primo e secondo comma,
lettera s), della Costituzione e 2, primo comma, della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la
Valle d'Aosta), questione di legittimita' costituzionale dell'art.
64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5
(Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali
naturali, di sorgente e termali).
4.1. - La disposizione impugnata ha sostituito il comma 5
dell'art. 14 della legge regionale n. 31 del 2007 con il seguente:
«all'individuazione delle aree di stoccaggio attrezzate provvedono
i Comuni, anche in accordo tra loro.
L'ubicazione di tali aree deve preferibilmente coincidere,
laddove lo spazio lo consenta, con le aree di discarica per rifiuti
speciali inerti o con i centri di recupero dei rifiuti inerti gia'
in esercizio, nonche' presso siti dismessi gia' adibiti ad
attivita' di estrazione di materiali inerti. In tali casi, la
gestione dei materiali inerti da scavo puo' essere assicurata anche
avvalendosi dei soggetti gestori di detti impianti. Per la
realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei
materiali inerti da scavo ubicate al di fuori di zone in cui tale
destinazione sia gia' ammessa dal piano regolatore comunale, il
Comune interessato, anche su istanza di un soggetto privato,
approva un apposito progetto dell'intervento, anche secondo le
procedure di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 6
aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione
territoriale della Valle d'Aosta), previa concertazione con la
Regione per verificare la validita' tecnica della proposta
presentata attraverso una Conferenza dei servizi convocata dalla
struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti
ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove
disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi), entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta di concertazione da parte del Comune.
La concertazione con la Regione sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza dei Comuni e
della Regione; l'approvazione da parte del Comune comporta anche la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei
lavori. La gestione dei materiali inerti da scavo, attraverso uno o
piu' centri di stoccaggio, puo' essere effettuata in modo
coordinato all'interno dei bacini territoriali di raccolta e
trasporto dei rifiuti dalle Autorita' di subATO».
4.2 - Il ricorrente censura tale disposizione nella parte in
cui, sottraendoli alla disciplina concernenti i rifiuti,
consentirebbe lo stoccaggio dei materiali inerti da scavo anche in
aree non attrezzate quali, soprattutto, i siti dismessi gia'
adibiti ad attivita' di estrazione di materiali inerti.
La difesa erariale sostiene, con argomenti sostanzialmente
identici a quelli sviluppati nel ricorso n. 13 del 2008, che essa
violerebbe il combinato disposto degli artt. 117, comma 1, della
Costituzione e 2, primo comma, della legge costituzionale n. 4 del
1948, in quanto prevedrebbe una esclusione generalizzata o
presunzione assoluta di esclusione degli inerti da scavo dal campo
di applicazione della normativa dei rifiuti, laddove per il diritto
comunitario (art. 1 della direttiva 2006/12/CE) e' rifiuto
«qualsiasi sostanza od oggetto [...] di cui il detentore si disfi o
abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi» e per la giurisprudenza
della Corte di Giustizia (sentenza 18 aprile 2002, causa C 9/00,
Palin Granit), la verifica dell'intenzione del detentore di
disfarsi del bene o della sostanza non puo' essere effettuata in
astratto, ma deve avvenire in base ad una valutazione «caso per
caso». La disposizione stessa sarebbe, altresi', in contrasto con
l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in
quanto recherebbe una disciplina divergente e di minore tutela
ambientale rispetto a quella dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del
2006, in particolare, ampliando illegittimamente le ipotesi di
esclusione degli inerti da scavo dalla applicazione del regime
ordinario sui rifiuti.
5. - La Regione autonoma Valle d'Aosta si e' costituita,
eccependo genericamente l'inammissibilita' e l'infondatezza del
ricorso.
5.1. - Nella successiva memoria depositata la difesa regionale
sviluppa argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle
sviluppate nel giudizio introdotto dal ricorso n. 13 del 2008,
aggiungendo ulteriori considerazioni con riguardo alle ragioni che
avrebbero motivato le scelte operate dal legislatore valdostano
attraverso l'art. 64 della legge regionale n. 5 del 2008, che
vengono individuate nella esigenza di assicurare una gestione certa
dell'avvio al riutilizzo dei materiali inerti da scavo in un
contesto insediativo, morfologico ed ambientale problematico e non
paragonabile ad altre realta' regionali e di identificare punti di
deposito dei materiali di titolarita' pubblica, in cui potere
gestire in modo adeguato gli stessi per il tempo necessario
all'avvio al riutilizzo o recupero come previsto dai singoli
progetti, tenendo conto che le attivita' edilizie in un territorio
montano come quello valdostano si svolgono solo nei mesi da giugno
ad ottobre e delle difficolta', in un tale contesto, di fare
coincidere temporalmente lo scavo o il disalveo con l'utilizzo dei
materiali conseguenti a tali attivita'.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 15 febbraio 2008 ed iscritto al
n. 13 del registro ricorsi dell'anno 2008, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha proposto, in relazione agli artt. 117,
primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione e 2, primo
comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d'Aosta), questione di legittimita'
costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21 della legge
della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove
disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).
1.1. - Con successivo ricorso notificato il 20 giugno 2008 ed
iscritto al n. 30 del registro ricorsi dell'anno 2008, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in relazione
agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), della
Costituzione e 2, primo comma, della legge costituzionale n. 4 del
1948, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64 della
legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina
delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di
sorgente e termali).
1.2. - L'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31
del 2007 individua (commi 1 e 2) delle condizioni al presentarsi
delle quali gli inerti da scavo non costituiscono rifiuti e non
sono soggetti alla relativa disciplina, regola (comma 3) la
destinazione (riutilizzo diretto o altre attivita' di utilizzo) di
tali materiali e sottrae (comma 6), tanto in ordine alla
realizzazione quanto all'esercizio, le aree di stoccaggio al regime
ordinario previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale).
L'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2008
sostituisce il comma 5 di tale art. 14, consentendo lo stoccaggio
di materiali inerti da scavo anche presso siti dismessi gia'
adibiti ad attivita' di estrazione degli stessi.
L'art. 21 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007
esclude, infine, che il raggruppamento dei rifiuti urbani e dei
rifiuti speciali assimilabili agli urbani in frazioni merceologiche
omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle
operazioni di smaltimento e di recupero costituiscano operazioni di
smaltimento o di recupero e consente cosi' ai comuni di realizzare
isole ecologiche, senza necessita' di osservare le procedure
previste dagli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006.
1.3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri censura:
i commi 1 e 2 (ed in via consequenziale il comma 3) dell'art. 14
della legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007 e l'art. 64
della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2008, in relazione
al combinato disposto degli artt. 117, primo comma, della
Costituzione e 2, primo comma, della statuto speciale per la Valle
d'Aosta, in quanto prevedrebbero talune esclusioni generalizzate o
presunzioni assolute di esclusione degli inerti da scavo dal campo
di applicazione della normativa statale dei rifiuti, laddove per il
diritto comunitario (art. 1 della direttiva 2006/12/CE) e' rifiuto
«qualsiasi sostanza od oggetto [...] di cui il detentore si disfi o
abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi» e per la giurisprudenza
della Corte di Giustizia (sentenza 18 aprile 2002, causa C 9/00,
Palin Granit), la verifica dell'intenzione del detentore di
disfarsi del bene o della sostanza non puo' essere effettuata in
astratto, ma deve avvenire in base ad una valutazione «caso per
caso»; nonche' in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione, in quanto recherebbero una disciplina
divergente e di minore tutela ambientale rispetto a quella
dell'art. 186 del d. lgs. n. 152 del 2006;
il comma 6 dell'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta
n. 31 del 2007, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione, in quanto recherebbe una disciplina
divergente e di minore tutela ambientale rispetto a quella
dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale detta una
disciplina procedurale per il riutilizzo dei materiali inerti da
scavo «molto rigorosa» e «ne esclude l'applicazione solamente per i
materiali inerti da scavo gia' oggetto di caratterizzazione, non
contaminati e, quindi, non rientranti nel regime dei rifiuti»;
l'art. 21, in relazione al combinato disposto dell'art. 117,
primo comma, della Costituzione e dell'art. 2, primo comma, della
legge costituzionale n. 4 del 1948, nonche' in relazione all'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto la
direttiva 2006/12/CE (punto R 13 dell'allegato 2 B e punto D15
dell'allegato 2A) ed il d.lgs. n. 152 del 2006 (punto R 13
dell'allegato C e punto D15 dell'allegato B), considererebbero le
isole ecologiche quali centri di stoccaggio, nella forma della
messa a riserva, nel caso in cui i rifiuti siano destinati ad
operazioni di recupero, o del deposito preliminare, nel caso in cui
gli stessi siano destinati ad operazioni di smaltimento, e le
sottoporrebbe, pertanto, a regime autorizzatorio.
1.4. - I due ricorsi, oggettivamente e soggettivamente connessi,
vanno riuniti per essere decisi con una unica sentenza.
2. - Prima di entrare nel merito delle questioni, e' necessario
valutare le eccezioni di inammissibilita' opposte dalla resistente
Regione Valle d'Aosta.
2.1. - La difesa regionale sostiene, anzitutto,
l'inammissibilita' dei ricorsi, in quanto il ricorrente avrebbe
invocato, quali norme interposte, disposizioni del d.lgs. n. 152
del 2006 non piu' vigenti o, piu' precisamente, le avrebbe
richiamate nel testo anteriore alla novella recata dal decreto
legislativo correttivo n. 4 del 2008, la' dove tale modifica
normativa era gia' intervenuta al momento della notifica di
entrambi i ricorsi. Tale circostanza risulterebbe, nel ricorso n.
13, dalla stessa tesi del ricorrente, il quale espressamente nega
la gia' intervenuta entrata in vigore del decreto correttivo,
mentre, nel ricorso n. 30, sarebbe desumibile dalle parole o frasi
utilizzate dal ricorrente stesso, che riproducono in buona sostanza
la formulazione originaria dell'art. 186 e non quella
novellata.
Anche se i due ricorsi sono stati depositati successivamente
all'entrata in vigore della novella correttiva, l'eccezione non e'
fondata.
Nel ricorso n. 13 l'errore del ricorrente in ordine alla vigenza
della norma interposta evocata e', infatti, seguito dalla espressa
affermazione che le disposizioni regionali impugnate
contrasterebbero anche con la disciplina statale sopravvenuta. Nel
ricorso n. 30 deve, invece, ritenersi sufficiente l'indicazione
esatta della norma interposta.
Priva di fondamento e', parimenti, l'ulteriore eccezione di
inammissibilita' avanzata dalla Regione resistente secondo la quale
la riferita modifica dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, da
parte del d.lgs. n. 4 del 2008, avendo apportato una disciplina di
tutela dell'ambiente meno rigorosa, avrebbe imposto al ricorrente
di argomentare in ordine al perdurare dell'interesse al
ricorso.
L'eccezione e' inconferente, attenendo al merito e non
all'ammissibilita' dei ricorsi. Comunque, come si vedra' in
seguito, deve negarsi che il decreto legislativo correttivo n. 4
del 2008 abbia stabilito una tutela meno rigorosa.
Per la difesa regionale, il ricorso sarebbe, infine,
inammissibile per aver fatto riferimento ad una norma del Titolo V,
Parte II, della Costituzione senza aver motivato in ordine alla sua
applicazione ad una Regione a statuto speciale, ed avendo peraltro
omesso di valutare comparativamente i due sistemi, quello
costituzionale e quello statutario. In particolare, il ricorso
sarebbe stato proposto, in relazione all'art. 117, primo e secondo
comma, della Costituzione senza considerare le competenze
statutarie della Regione Valle d'Aosta in materia di urbanistica
(art. 2, primo comma, lettera g, dello statuto speciale), di tutela
del paesaggio (art. 2, primo comma, lettera q) e quella di
integrazione ed attuazione in materia di igiene e sanita',
assistenza ospedaliera e profilattica (art. 3, primo comma, lettera
i).
L'eccezione non e' fondata.
Il ricorso governativo riguarda disposizioni che attengono alla
disciplina dei rifiuti, come tali riconducibili (da ultimo,
sentenza n. 10 del 2009) alla materia della tutela
dell'ambiente.
La Regione Valle d'Aosta difetta tanto di una competenza
statutaria generale in materia di tutela dell'ambiente quanto di un
titolo statutario specifico in materia di rifiuti, sicche'
qualsiasi motivazione del ricorrente in proposito sarebbe stata
ultronea, essendo peraltro evidente che questo tipo di valutazione
fuoriesce dall'ambito dell'ammissibilita'.
3. - Venendo al merito delle questioni sollevate in entrambi i
ricorsi in riferimento all'art. 14, della legge regionale n. 31 del
2007, il ricorrente pone essenzialmente due censure: a) la legge
regionale impugnata segue una nozione di "rifiuto", che contrasta
con quella del diritto comunitario, secondo il quale, costituisce
«rifiuto» qualsiasi materia della quale il detentore «si disfi o
abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi»; b) le disposizioni
impugnate si pongono in contrasto con quelle statali in materia, le
quali costituiscono "norme interposte", nel senso che integrano o
danno un contenuto all'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione, e sono pertanto costituzionalmente illegittime per
violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela
dell'ambiente. Unicamente in ordine alla censura del comma 6
dell'art. 14 della legge regionale n. 31 del 2007 il ricorso (n.
13) e' proposto in ragione del contrasto con il solo diritto
interno.
Cio' premesso, deve rilevarsi che le disposizioni impugnate non
contengono una definizione esplicita della nozione di "rifiuto". Ne
consegue che la soluzione delle proposte questioni dipendera'
essenzialmente dal raffronto tra la disciplina statale e quella
regionale impugnata.
4. - Prima di procedere a detto raffronto e' necessario
ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte:
a) i rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in
materia di tutela dell'ambiente (da ultimo sentenza n. 10 del 2009;
vedi, anche, sentenze nn. 277 e 62 del 2008) e, conseguentemente,
non puo' riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela
dell'ambiente (vedi sentenze nn. 10 del 2009, 149 del 2008 e 378
del 2007);
b) le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, debbono
rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente, ma possono
stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro
competenze (in materia di tutela della salute, di governo del
territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.) livelli di
tutela piu' elevati (vedi sentenze nn. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e
62 del 2008). Con cio' certamente incidendo sul bene materiale
ambiente, ma al fine non di tutelare l'ambiente, gia' salvaguardato
dalla disciplina statale, bensi' di disciplinare adeguatamente gli
oggetti delle loro competenze. Si tratta cioe' di un potere insito
nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, al fine della loro
esplicazione.
Inoltre, e' da rilevare che la dizione, ricorrente nella
giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in materia di
tutela dell'ambiente, lo Stato stabilisce «standard minimi di
tutela» va intesa nel senso che lo Stato assicura una tutela
«adeguata e non riducibile» dell'ambiente.
5. - Venendo ora all'esame delle singole disposizioni impugnate
dell'art. 14, la questione posta dal ricorrente a proposito dei
commi 1 e 2 in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s)
della Costituzione, e' fondata.
Si tratta di disposizioni che attengono alla stessa definizione
di «rifiuto», riguardanti la materia della tutela ambientale
affidata alla competenza esclusiva dello Stato, e che non sono
riferibili a nessuna altra competenza propriamente regionale ne'
statutaria ne' desumibile dal combinato disposto degli artt. 117
della Costituzione e 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001.
Infatti, il comma 1, dell'art. 14 impugnato prevede che «i
materiali inerti da scavo non costituiscono «rifiuti» e non sono
assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 152 del 2006»,
qualora derivanti da materiali «la cui qualita' ambientale risulti
essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come
definito dall'art. 74, comma 2, lettera z) del d.lgs. n. 152 del
2006». La disciplina statale, prevedendo, invece, che tali materie
sono «rifiuti», non consente l'esclusione fissata dal legislatore
regionale con chiara violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione.
6. - Altrettanto e' da dire per l'impugnato comma 2 dell'art.
14, il quale allarga anch'esso il novero dei materiali interti da
scavo, restringendo la nozione di «rifiuto» e riducendo
conseguentemente la tutela dell'ambiente, con l'aggiungere
all'ipotesi del riutilizzo, quella dei materiali inerti provenienti
da siti interessati, o gia' interessati, da bonifiche, ovvero gia'
destinati ad attivita' di gestione dei rifiuti o soggetti a
fenomeni di contaminazione ambientale, purche' «risultino non
pericolosi, previa apposita caratterizzazione effettuata in
conformita' alle procedure analitiche di cui all'art. 186, comma 3,
del d.lgs. n. 152 del 2006».
7. - Anche la questione concernente il successivo comma 3 e'
fondata. Tale comma concerne, infatti, l'avvio al riutilizzo dei
materiali da scavo non ritenuti rifiuti, ed essendosi ritenute
costituzionalmente illegittime le precedenti disposizioni
riguardanti la individuazione di detti materiali, e, quindi, la
individuazione della nozione di «rifiuto», va affermata
l'illegittimita' derivata anche di quest'ultima disposizione.
8. - Le questioni riguardanti il comma 5, nella versione di cui
all'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2008,
ed il comma 6 dello stesso art. 14 sono anch'esse fondate.
Infatti le disposizioni, sia del comma 5, che riguarda
«l'individuazione delle aree di stoccaggio attrezzate» e la loro
ubicazione, sia del comma 6, secondo il quale «la realizzazione e
l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate» dei materiali
inerti da scavo non sono assoggettate alle procedure autorizzative
di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, pur rientrando nella competenza
statutaria della Regione in materia di urbanistica, in quanto si
riferiscono alla individuazione, ubicazione, realizzazione ed
esercizio delle «aree di stoccaggio attrezzate», sono in contrasto
con i commi 2 e 3 dello stesso art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006,
i quali seguono una nozione piu' ampia di "rifiuto" ed una
disciplina piu' rigorosa delle «aree di stoccaggio attrezzate»,
ammettendo "il deposito" dei soli materiali da scavo che abbiano i
requisiti di cui al comma 1 dello stesso articolo e per un tempo
limitato (secondo i casi: uno o tre anni). Non puo' certo dirsi in
altre parole che la Regione abbia esercitato le sue competenze per
fissare limiti piu' elevati di tutela ambientale.
9. - L'accoglimento delle censure proposte in riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione rende
superfluo valutare le ulteriori (e, come chiarito, da ultimo, dalla
sent. n. 368 del 2008, logicamente successive) ragioni di censura
dell'art. 14, commi 1, 2, 3 e 6 della legge regionale n. 31 del
2007 e dell'art. 64 della legge regionale n. 4 del 2008,
prospettate dal ricorrente in riferimento al diritto
comunitario.
10. - La questione sollevata (nel ricorso n. 13) in riferimento
all'art. 21 della legge regionale n. 31 del 2007, che concerne le
cosiddette «isole ecologiche», non e' fondata.
La disposizione impugnata stabilisce che i «centri comunali di
conferimento dei rifiuti urbani, denominati anche isole ecologiche,
assicurano il raggruppamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti
speciali assimilabili agli urbani in frazioni omogenee ai fini
della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di
smaltimento e recupero», e precisa che dette operazioni sono cosa
diversa dalle «operazioni di smaltimento e recupero» e come tali
non sono assoggettabili alle procedure autorizzative di cui agli
artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006.
I centri comunali, o isole ecologiche di cui si parla,
corrispondono ai "centri di raccolta" menzionati dall'art. 183,
comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato
dall'art. 20, comma 23, del d.lgs. n. 4 del 2008, per la cui
disciplina si rinvia ad un emanando decreto del Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni. Detto
decreto e' stato emanato l'8 aprile 2008, e prevede, non
diversamente dalla disposizione regionale impugnata, che la
disciplina di tali centri non e' subordinata al regime
autorizzatorio, previsto dagli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152
del 2006, per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti.
Dunque, la disciplina dettata dalle disposizioni regionali
risponde soltanto ad esigenze di coordinamento regionale e non
dispone una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto alla
disciplina statale.
Detta previsione regionale, inoltre, non e' in contrasto con il
diritto comunitario. Infatti, la direttiva 2008/98/CE (che ha
abrogato e sostituito la direttiva 2006/12/CE richiamata dal
ricorrente) qualifica come «raccolta» il prelievo dei rifiuti,
compresi la cernita preliminare ed il deposito preliminare (di tipo
temporaneo), ai fini del loro trasporto in un impianto di
trattamento (art. 3, n. 10), distinguendola dalla «messa in
riserva» o dal «deposito preliminare» previste dal punto D del I
allegato e dal punto R 13 del II allegato di tale nuova
direttiva.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 1,
2, 3 e 6, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007,
n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti);
Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 64 della
legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina
delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di
sorgente e termali);
Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 21 della suddetta legge della Regione Valle d'Aosta n. 31
del 2007 sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della
Costituzione ed all'art. 2, primo comma, della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta),
nonche' in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, in relazione al punto R 13 dell'allegato C ed
al punto D15 dell'allegato B del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale), dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.
Il Presidente: Amirante
Il redattore: Maddalena
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 5 marzo 2009.
Il cancelliere: Fruscella
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