
L’articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, introdotto dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, stabilisce che “il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione dello statuto speciale e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l’ordinamento della Regione Valle d’Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione. Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.”.
Il procedimento di approvazione di una norma di attuazione può essere schematizzato come segue:
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