Dati identificativi:
Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3
Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.
Bollettino ufficiale: n. 3 del 19 gennaio 1993
Progetto di legge: P.L. 430*
Numero di articoli: 64
Numero di allegati e/o tabelle: 2
Classificazione:
- ELEZIONI - Disciplina elezione Consiglio regionale
Interrelazioni normative:
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 1° settembre 1997, n. 31 (Art. 48)
- Legge regionale 13 novembre 2002, n. 21 (Art. 62, comma 1)
- Legge regionale 7 agosto 2007, n. 22 (Art. 4, comma 3; art. 6, commi 8, 9 e 10; art. 22, comma 1, lettera b); all'art. 23, comma 1, le parole "secondo quanto previsto dall'art. 61" sono soppresse; art. 34, comma 2, ultimo periodo e comma 5; all'art. 51, comma 1, alinea: sono soppresse le parole",gruppo di liste,"; art. 51, comma 1, lettere c) e d); art. 54ter, comma 4; art. 61. )
É modificata dalla seguente normativa:
Note:
*Di iniziativa dei Consiglieri Giovanni Bondaz, Beneforti, Chiofalo, Angelo Lanièce, Limonet, Ricco e Trione.
Errata corrige all'art. 56 pubblicata sul B.U. n. 5 del 2 febbraio 1993.
L'art. 63 della l.r. 3/1993 abroga gli artt. da 1 a 5, da 9 a 20, 34 e 35 della legge dello Stato 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Tali artt. saranno dichiarati inapplicabili dall'art. 13 della l.r. 11 marzo 1993, n. 13 che modifica l'art. 63 della l.r. 3/1993.
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