Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Art. 6 e allegato B con esclusione del sesto comma dell'allegato stesso come modificato dall'art. 2 della l.r. 22 agosto 1994, n. 52)
1° S.S. al n. 15 dell'11/07/1988.
La l.r. 56/1988 dispone che la dotazione organica complessiva della nuova pianta organica dovrà essere integrata con i costi di organico che saranno autorizzati dalle competenti sedi nazionali: relativamente all'attivazione delle nuove attività previste dalla presente legge.