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Legge regionale n. 94 del 26 11 1987
Bollettino ufficiale 18 12 1987 n. 0022 SUPPLEMENTO
STRAORDINARIO 18 12 1987 N. 0002
Istituzione di una rete combinata di controllo dei livelli della
radioattività ambientale, dell'inquinamento atmosferico e della
raccolta di dati climatologici.
Art. 1 (Generalità )
1. La Regione interviene direttamente, mediante l'istituzione di
una rete di rilevamento della radioattività ambientale,
dell'inquinamento atmosferico e la raccolta di dati climatologici,
nella realizzazione dei servizi tecnici atti a salvaguardare
l'incolumità delle persone e la preservazione dei beni dai pericoli
derivanti dai fenomeni di alterazione dell'ambiente.
Art. 2 (Rete di rilevamento)
1. Allo scopo di controllare la situazione ambientale,
segnalando eventuali fenomeni di inquinamento, viene predisposto,
in via permanente, un sistema automatico di verifica dei livelli di
inquinamento ambientale.
2. Il sistema di prelievo di campioni, di rilevamento e
acquisizione dei dati è organizzato in stazioni distribuite in
località significative del territorio regionale.
Art. 3 (Trasmissione dati)
1. I dati rilevati dalle unità periferiche vengono
automaticamente e periodicamente trasmessi a mezzo vettori radio ad
una unità centrale ove sono raccolti, elaborati ed archiviati. 2. I
dati ricevuti sono messi a disposizione principalmente degli enti o
organismi interessati ed in particolare: del laboratorio di analisi
dell'Unità Sanitaria Locale, del servizio selvicoltura difesa e
gestione del patrimonio forestale e dell'ufficio meteorologico
regionale.
3. I dati rilevati dalle stazioni saranno oggetto, ai fini
statistici, di periodiche pubblicazioni ed i tabulati saranno
inviati agli organismi maggiormente interessati.
Art. 4 (Servizi di gestione)
1. La Regione individua l'idoneo servizio regionale incaricato
della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni, della
strumentalizzazione e dei vettori - radio e, in particolare, della
raccolta dei dati.
Art. 5 (Provvedimenti amministrativi)
1. La Giunta regionale provvede all'adozione degli atti
amministrativi per l'esecuzione della presente legge.
Art. 6 (Disposizione finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge
valutato in L. 300.000.000 per il 1987 e in L. 1.500.000.000 per il
1988 graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 29850 del
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 e sul
corrispondente capitolo del bilancio per l'anno successivo.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si
provvede:
per l'anno 1987 mediante riduzione di L. 300.000.000 dallo
stanziamento iscritto al capitolo 50150 " fondo globale per il
finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese
di investimento " del bilancio di previsione per il corrente
esercizio a valere sull'accantonamento iscritto all'allegato n. 8
al bilancio stesso relativo a " Interventi di recupero della zona
del Checruit in Comune di Courmayeur "; su detto intervento rimane,
quindi, disponibile la minor somma di L. 2.700.000.000; per l'anno
1988 mediante utilizzo per L. 1.500.000.000 delle risorse
disponibili iscritte al programma 3.2. - altri oneri non
ripartibili - del bilancio pluriennale 1987/ 1989.
Art. 7 (Variazione di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per
l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per
ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) "
L. 300.000.000
in aumento
Settore 2.2.1.: Assetto del territorio e tutela
dell'ambiente
Programma 2.2.1.09: Forniture ed altre opere igieniche
Cap. 29850 (di nuova istituzione)
codificazione: 2.1.2.1.0.3.08.16.04
" Spese per l'istituzione di una rete combinata di controllo dei
livelli della radioattività ambientale, dell'inquinamento
atmosferico e della raccolta di dati climatologici ". Legge
regionale 26 novembre 1987, n. 94 L. 300.000.000
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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