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Legge regionale n. 90 del 27 12 1989
Bollettino ufficiale 9 1 1990 n. 2
Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della
Regione Autonoma Valle d'Aosta.
TITOLO I NORME GENERALI
Art. 1 (Oggetto della legge)
1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della
Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 2 lettera a) dello
Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4.
Art. 2 (Cooperazione con lo Stato e le Regioni)
1. La Regione Valle d'Aosta e gli organi statali si forniscono,
reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento
delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge e
concordano le modalità per l'utilizzazione comune dei rispettivi
sistemi informativi e per le altre forme di collaborazione.
2. La Regione Valle d'Aosta promuove e concorda con le altre
Regioni lo scambio di notizie e le forme di collaborazione di cui
al precedente comma, con particolare riferimento alla ripartizione
delle entrate e delle spese nei propri bilanci, secondo criteri di
omogeneità.
Art. 3 (Collegamento organico con la programmazione regionale)
1. Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale di previsione
della Regione di cui ai titoli II e IV sono strumenti di attuazione
del programma pluriennale di attività e di spesa ai sensi della
vigente normativa regionale in materia di programmazione.
2. Le procedure e le modalità organizzative per garantire il
collegamento organico delle fasi di predisposizione, attuazione e
verifica del programma pluriennale di attività e di spesa con i
documenti contabili di cui alla presente legge sono stabilite con
provvedimento del Consiglio Regionale.
Art. 4 (Sistemi informativi e tesoreria regionale)
1. Per lo svolgimento delle attività indicate dalla presente
legge la Regione si avvale del sistema informativo regionale
disciplinato da apposita legge regionale.
2. Per lo svolgimento delle attività riguardanti la gestione
finanziaria e patrimoniale di cui alla presente legge, la Regione
si avvale anche del servizio di Tesoreria regionale.
TITOLO II BILANCIO PLURIENNALE
Art. 5 (Natura del bilancio pluriennale)
1. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse
che la Regione prevede di acquisire e di impiegare durante il
periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e
regionale, sia in base ai nuovi interventi legislativi previsti,
durante il periodi di validità del programma pluriennale di
attività e di spesa, per l'attuazione del piano regolare di
sviluppo.
2. In particolare il bilancio pluriennale costituisce la sede
per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi
futuri.
3. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta
autorizzazione a riscuotere le entrate ed a eseguire le spese in
esso previste.
Art. 6 (Validità, aggiornamento e variazioni del bilancio
pluriennale)
1. Il periodo di validità del bilancio pluriennale coincide con
quello del programma pluriennale di attività e di spesa e non può
essere comunque superiore al triennio.
2. Ogni anno, contestualmente al bilancio annuale di previsione,
la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale l'aggiornamento
di quello pluriennale ricostituendone la medesima estensione
temporale.
Art. 7 (Struttura del bilancio pluriennale)
1. Il bilancio pluriennale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo.
2. Nel bilancio pluriennale vengono indicate, per ciascuna
ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa
all'esercizio finanziario iniziale, le quote relative a ciascun
esercizio finanziario successivo ed il totale delle singole
quote.
3. Per le quote relative all'esercizio finanziario iniziale sono
indicati gli opportuni elementi di richiamo al bilancio annuale,
anche nei riguardi degli oneri previsti in fondi globali.
Art. 8 (Ripartizione delle entrate)
1. Nel bilancio pluriennale le entrate sono ripartite in titoli,
in categorie e in capitoli secondo lo schema delle classificazioni
delle entrate del bilancio annuale di cui all'articolo 29.
2. Ulteriori specificazioni delle entrate possono essere
indicate in appositi allegati al bilancio pluriennale.
Art. 9 (Ripartizione delle spese)
1. Nel bilancio pluriennale le spese sono ripartite con i
criteri stabiliti per il bilancio annuale a norma dell'articolo
30.
2. Ulteriori specificazioni delle spese possono essere
effettuate in relazione a quanto indicato nel secondo, terzo,
quarto e quinto comma dell'articolo 11.
Art. 10 (Previsioni delle entrate del bilancio pluriennale)
1. Nel bilancio pluriennale le entrate sono previste, per
ciascuna delle ripartizioni di cui al precedente articolo 8, in
base a quanto stabilito dalla legislazione in vigore e tenendo
conto dello sviluppo delle entrate tributarie dello Stato, quali
risultano dalle previsioni indicate dai competenti organi del
medesimo.
2. Le entrate relative a tributi propri della Regione ed al
gettito dei tributi o di quote di tributi erariali sono previste
tenendo conto dell'andamento del loro gettito nei tre anni
precedenti a quello a cui si riferisce il bilancio.
3. Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il
finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e da altre
assegnazioni dello Stato sono previste sulla base delle norme e dei
criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o individuati dagli
organi statali competenti. In mancanza di tali indicazioni si fa
riferimento all'ammontare dell'ultima assegnazione comunicata alla
Regione.
4. Le entrate derivanti dai mutui e dai prestiti sono previste
nel loro ammontare complessivo e distintamente per i mutui ed i
prestiti autorizzati, nonché per i mutui ed i prestiti dei quali è
prevista l'autorizzazione e la stipulazione nel periodo di validità
del bilancio pluriennale.
Art. 11 (Previsioni delle spese del bilancio pluriennale)
1. Nel bilancio pluriennale le spese sono previste per ciascuna
delle ripartizioni di cui all'articolo 30, in base alle quote certe
relative alla legislazione regionale e statale in vigore nonché,
distintamente, in base ai previsti nuovi interventi
legislativi.
2. Le spese per l'attuazione delle leggi in vigore, nonché le
spese per il normale funzionamento degli organi e degli uffici
regionali, sono indicate singolarmente o per aggregati, tenendo
conto delle previste variazioni dei prezzi. Le spese relative al
personale sono indicate tenendo conto anche dei previsti accordi
sindacali.
3. Le spese derivanti da leggi regionali che ne rinviano la
determinazione ai singoli bilanci annuali sono previste,
singolarmente o per aggregati, sulla base del programma pluriennale
di attività e di spesa e dei suoi aggiornamenti annuali, di cui
alla legislazione regionale vigente in materia di
programmazione.
4. Le spese per gli oneri derivanti dall'ammortamento di mutui e
prestiti già stipulati sono indicate distintamente dalle spese
derivanti dall'ammortamento dei mutui o dai prestiti dei quali si
prevede l'autorizzazione e la stipulazione nel periodo di validità
del bilancio pluriennale.
5. Le spese dipendenti dai previsti nuovi interventi legislativi
sono previste sulla base del programma pluriennale di attività e di
spesa, distinguendo in ogni caso quelle per l'ammortamento dei
mutui o dei prestiti e quelle che stabiliscono limiti di
impegni.
Art. 12 (Quadro generale riassuntivo)
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale
indica il riepilogo delle entrate distinte per titoli ed il
riepilogo delle spese distinte per le classificazioni di cui
all'articolo 30.
Art. 13 (Equilibrio del bilancio)
1. Nel bilancio pluriennale il totale delle spese previste non
può superare il totale delle entrate previste per l'esercizio
iniziale e per quelli successivi.
TITOLO III LEGGI DI SPESA
Art. 14 (Principi generali)
1. Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese per
l'esercizio in corso ne indicano l'ammontare, nonché i mezzi
finanziari per farvi fronte, con riferimento al bilancio
annuale.
2. Quando le leggi regionali prevedono nuove o maggiori spese
anche per gli esercizi successivi possono, per questi ultimi,
indicare l'ammontare ed i mezzi finanziari per farvi fronte con
riferimento al bilancio pluriennale che viene così contestualmente
aggiornato.
3. Le leggi regionali, qualora il bilancio per l'esercizio
successivo a quello in corso sia stato già presentato al Consiglio
regionale, indicano altresì la spesa prevista per tale esercizio ed
i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio
medesimo.
Art. 15 (Leggi di spesa a carattere continuativo - ricorrente)
1. Le leggi che prevedono attività od interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi
da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. In
tali casi, la Regione dà corso alle procedere ed agli adempimenti
previsti dalle leggi medesime, con esclusione degli atti dai quali
comunque sorga l'obbligo per la Regione di assumere impegni a norma
dell'articolo 56.
2. la determinazione della spesa annuale può essere prevista nei
casi in cui le leggi regionali disciplinino interventi o servizi
per i quali la continuità o la regolarità delle erogazioni della
spesa stessa nel tempo assume un interesse preminente. In tali casi
la spesa deve essere determinata ai sensi di quanto previsto dal
secondo comma dell'articolo 14.
Art. 16 (Leggi che autorizzano spese annuali)
1. Le leggi regionali che prevedono spese a carico di un solo
esercizio finanziario ne determinano l'ammontare da iscrivere nel
bilancio dell'anno finanziario in corso o nel bilancio dell'anno
finanziario successivo già presentato al Consiglio regionale.
Art. 17 (Leggi che autorizzano spese pluriennali)
1. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere
pluriennale indicano di norma l'ammontare complessivo, nonché la
quota eventualmente a carico del bilancio dell'anno finanziario in
corso o del bilancio dell'anno finanziario successivo già
presentato al Consiglio regionale e, a titolo indicativo, le quote
a carico degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale,
rinviando alle leggi di approvazione dei bilanci la determinazione
delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi
esercizi finanziari.
2. Le leggi possono autorizzare l'erogazione di contributi in
annualità, indicando il numero di queste ultime ed il limite
massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a
partire da ciascun esercizio di validità delle leggi medesime.
3. Qualora siano previsti interventi od opere la cui esecuzione
si protragga per più esercizi è autorizzata la stipulazione di
contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della
Regione nei limiti della intera somma prevista, fermo restando che
formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale, ai
sensi dell'articolo 56, soltanto le somme corrispondenti alle
obbligazioni che vengono a scadenza nel corso del relativo
esercizio. Le quote di spesa relative agli esercizi successivi
dovranno essere confermate con apposito provvedimento della Giunta
regionale ai fini dell'assunzione del relativo impegno.
Art. 18 (Disciplina delle procedure di spesa)
1. Le leggi regionali determinano i procedimenti relativi
all'assunzione degli interventi in esse indicati, ai fini
dell'attuazione degli impegni di spesa a carico del bilancio ed ai
fini di una tempestiva realizzazione degli interventi medesimi.
2. Le leggi regionali che prevedono contributi ad enti o a
privati possono fissare, nella legge medesima o rinviare la
determinazione ad atti amministrativi, i termini perentori entro i
quali gli adempimenti in esse previsti debbono essere assolti.
Art. 19 (Legge finanziaria)
1. Al fine d'adeguare le spese del bilancio della Regione agli
obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio
pluriennale ed annuale, e comunque per consentire l'equilibrio del
bilancio di cui all'articolo 29, la Giunta può presentare al
Consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di
approvazione del bilancio annuale di previsione o di assestamento
del medesimo, un disegno di legge finanziaria con il quale possono
operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative
aventi riflessi sul bilancio.
TITOLO IV BILANCIO ANNUALE
Art. 20 (Annualità del bilancio)
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide
con l'anno solare.
Art. 21 (Universalità del bilancio)
1. Tutte le entrate spettanti alla Regione e tutte le spese che
competono alla Regione devono essere iscritte nel bilancio
regionale.
2. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio
della Regione ad eccezione di quelle relative alla gestione dei
fondi statali accreditati per le contabilità erariali speciali.
Art. 22 (Integralità del bilancio)
1. Tutte le entrate spettanti alla Regione sono iscritte nel
bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre spese ad
esse relative.
2. Tutte le spese che competono alla Regione sono iscritte in
bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate
correlative.
Art. 23 (Bilancio annuale di previsione)
1. Il bilancio annuale della Regione è costituito dallo stato di
previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e
dal quadro generale riassuntivo.
2. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini
di competenza ed in termini di cassa.
3. Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio
indica:
a) l'ammontare presunto di residui attivi o passivi alla
chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello cui il
bilancio di riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle
spese delle quali si prevede di autorizzare l'impegno
nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce:
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e
delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si
riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed
in conto residui.
4. Tra le entrate è iscritto l'eventuale saldo finanziario
positivo presunto al termine dell'esercizio finanziario
precedente.
5. Tra le spese è iscritto l'eventuale saldo finanziario
negativo presunto al termine dell'esercizio finanziario
precedente.
6. Tra le voci di cui alla lettera c) del terzo comma è iscritto
altresì l'ammontare presunto della giacenza oppure del deficit di
cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
7. Formano oggetto di approvazione da parte del Consiglio
soltanto le voci di cui alle lettere b) e c) del terzo comma.
Art. 24 (Previsione delle entrate)
1. Le entrate, in termini di competenza, sono previste tenendo
conto dei criteri indicati nell'articolo 10 e delle modalità di
accertamento stabilite, secondo la natura e provenienza delle
entrate stesse, nell'articolo 52.
Art. 25 (previsioni delle spese)
1. Gli stanziamenti delle spese sono previsti nella misura
indispensabile per lo svolgimento delle attività o degli interventi
finanziari che daranno luogo, nel corso dell'esercizio, agli
impegni di spesa di cui all'articolo 56 in base alle leggi vigenti
ed in particolare per l'attuazione degli interventi previsti dalle
leggi di cui all'articolo 18, nonché tenendo conto delle procedure
già svolte a norma dell'articolo 15.
2. Debbono essere comunque previste le somme corrispondenti agli
impegni già assunti e che vengano a scadenza nell'esercizio
finanziario al quale il bilancio si riferisce.
3. Le spese per annualità derivanti da limiti di impegno
precedentemente autorizzati sono comunque tenute distinte dalle
spese relative ai limiti di impegno per la concessione di
contributi nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si
riferisce.
Art. 26 (Previsione per le assegnazioni statali)
1. Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo dallo Stato alla
Regione, confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a
specifiche destinazioni salvo i casi di speciali assegnazioni in
corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma
dell'articolo 4, secondo comma, della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4.
2. Nel caso di assegnazioni dello Stato disposte in sede di
programmazione nazionale per concorrere al finanziamento di
ulteriori programmi di sviluppo, le destinazioni si intenderanno
vincolanti unicamente con riferimento alle finalità generali
previste dalle leggi statali.
3. Nei casi di speciali assegnazioni dallo Stato alla Regione
connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi
di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di stanziare e di
erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel
caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che
disciplinano le relative funzioni.
4. La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un
esercizio somme eccedenti a quelle ad essa assegnate dallo Stato, a
norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con
minori erogazioni rispetto alle somme assegnate per lo stesso scopo
nei due esercizi immediatamente successivi.
5. Gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni statali
di cui al precedente terzo comma, vengono comunque iscritti in
appositi capitoli, distintamente da quelli finanziati con fondi
regionali.
Art. 27 (Stanziamenti di cassa)
1. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio
nella misura necessaria a far fronte a pagamenti che si prevede
saranno effettuati nell'esercizio a seguito degli impegni già
assunti e di nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo,
tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi di cui all'articolo
18 e delle complessive disponibilità di cassa della Regione.
Art. 28 (Equilibrio del bilancio)
1. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si
autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate
che si prevede di accertare, purché la relativa differenza risulti
finanziata con mutui la cui stipulazione sia autorizzata con la
legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo
articolo 48.
2. Nel bilancio annuale di cassa il totale delle spese di cui si
autorizza il pagamento non può superare il totale delle entrate di
cui si prevede la riscossione tenendo conto dei presunti saldi
iniziali di cassa.
Art. 29 (Classificazione delle entrate)
1. Nel bilancio annuale, le entrate sono ripartite secondo la
loro provenienza nei seguenti titoli e secondo la loro natura,
nelle seguenti categorie:
a) TITOLO I entrate derivanti da tributi propri della Regione,
dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla
Regione, suddivise nelle seguenti categorie:
1) Cat. 1 - Tributi propri;
2) Cat. 2 - Compartecipazione di tributi erariali;
b) TITOLO II entrate derivanti da contributi ed assegnazioni
dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio
statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate,
suddivise nelle seguenti categorie:
a) Cat. 4 - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio
dello Stato per funzioni proprie;
2) Cat. 5 - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio
dello Stato per ulteriori programmi di sviluppo;
3) Cat. 6 - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio
dello Stato per funzioni delegate;
c) TITOLO III entrate derivanti da rendite patrimoniali, da
utili di enti o aziende regionali, suddivise nelle seguenti
categorie:
a) Cat. 7 - Contributi e concorsi da parte di privati ed enti
diversi;
2) Cat. 8 - Proventi dei servizi pubblici;
3) Cat. 9 - Proventi di beni della Regione e da partecipazioni
in aziende ed enti diversi;
4) Cat. 10 - Proventi di natura varia;
5) Cat. 11 - Interessi attivi;
6) Cat. 12 - Recuperi, rimborsi e concorsi;
7) Cat. 13 - Partite che si compensano con la spesa;
d) TITOLO IV entrate derivanti da alienazione di beni
patrimoniali da trasferimenti di capitale e da rimborso di crediti,
suddivise nelle seguenti categorie:
1) Cat. 14 - Alienazioni di beni;
2) Cat. 15 - Trasferimento di capitali;
3) Cat. 16 - Riscossioni di crediti;
4) Cat. 17 - Ammortamento beni patrimoniali;
e) TITOLO V entrate derivanti da mutui, da prestiti o da altre
operazioni creditizie, suddivise elle seguenti categorie:
1) Cat. 18 - Mutui e prestiti;
2) Cat. 19 - Anticipazioni e altre operazioni di credito a breve
termine;
f) TITOLO VI entrate per contabilità speciali, suddivise nelle
seguenti categorie:
1) Cat. 20 - Partite di giro;
2) Cat. 21 - Contabilità speciali.
2. Nell'ambito delle categorie le entrate si ripartiscono in
capitoli secondo il loro oggetto.
3. I capitoli costituiscono le unità fondamentali per la
classificazione delle entrate.
4. Per ciascun capitoli sono indicati il numero progressivo,
anche non continui, e la denominazione nonché il riferimento al
capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa, ove
esista.
5. Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle
categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.
Art. 30 (Classificazione delle spese)
1. Nel bilancio annuale di previsione le spese sono ripartite
secondo classificazioni idonee a rappresentare per obiettivi
programmativi o funzionali l'attività della Regione in correlazione
con l'impostazione del bilancio pluriennale.
2. Al fine di cui al comma precedente, le spese sono ripartite
in titoli a seconda che si riferiscano a:
a) Spese correnti;
b) Spese di investimento;
c) Rimborso di mutui e prestiti;
d) Contabilità speciali.
3. Le spese devono inoltre avere riferimento a classi che
attengano:
a) All'adempimento delle funzioni normali della Regione;
b) Al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo.
4. La legge di approvazione del bilancio annuale di previsione
provvede alla ripartizione delle spese in altre opportune
suddivisi, anche in relazione al necessario raccordo con il
bilancio pluriennale.
5. Ai fini dei prospetti di cui alle lettere d) ed e) del primo
comma dell'articolo 32, le spese regionali sono altresì riferite
alle sezioni, secondo l'analisi funzionale, e alle categorie,
secondo l'analisi economica, in conformità alla ripartizione
adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.
6. Le spese sono, infine, ripartite in capitoli secondo il
rispettivo oggetto.
Art. 31 (Natura e contenuto del capitolo di spesa)
1) Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la
classificazione delle spese.
2) Nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno ai fini di una più
puntuale analisi della spesa, il capitolo può essere suddiviso, con
deliberazione della Giunta regionale, in più articoli di spesa.
3) Ogni capitolo contiene un solo oggetto di spesa. Nel medesimo
capitolo non possono, comunque, essere incluse:
a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengano
al rimborso di mutui e prestiti;
b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione
e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di
sviluppo;
c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese
relative a funzioni delegate dallo Stato;
d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione
goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di
previsione delle entrate dello stesso bilancio ed altre spese
finanziate con fondi propri della Regione.
Art. 32 (Riepiloghi, prospetti ed elenchi allegati al bilancio
annuale)
1. Al bilancio di previsione sono allegati:
a) un quadro generale riassuntivo che riporta distintamente
suddivisi i totali delle entrate e delle spese;
b) un prospetto il quale mette a raffronto:
1. le entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate
con specifico vincolo di destinazione in base all'articolo 9 della
legge 16 maggio 1970. n. 281, recante provvedimenti finanziari per
l'attuazione delle regioni a statuto ordinario e da assegnazioni in
corrispondenza di delega di funzioni amministrative a norma
dell'articolo 4, secondo comma, della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4, con l'indicazione della rispettiva
destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti
di assegnazione o di riparto;
2. Le spese distinte per capitoli aventi le destinazioni di cui
alle assegnazioni predette. Il totale degli stanziamenti relativi a
tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale
delle rispettive entrate, salvo quanto disposto dal terzo e dal
quarto comma dell'articolo 26;
c) un prospetto il quale espone distintamente da un lato gli
stanziamenti relativi a spese correnti e dall'altro lato gli
stanziamenti relativi a spese di investimento, siano esse
finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali ovvero con
risorse proprie della Regione o con ricorso al Credito;
d) un prospetto in cui le spese sono classificate in sezioni e
categorie secondo quanto disposto al quinto comma dell'articolo
30;
e) un riassunto delle spese secondo le suddivisioni di cui al
quarto comma dell'articolo 30;
f) l'elenco delle spese obbligatorie di cui all'articolo 36,
nonché quello delle spese impreviste di cui all'articolo 37;
g) l'elenco dei provvedimenti legislativi in corso per ciascun
fondo globale previsto ai sensi dell'articolo 41;
h) l'elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie
prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 50 con specificazione
sintetica della legge autorizzativa, dei beneficiari, del capitale
garantito, della durata e della fonte dell'obbligazione per la
quale la fidejussione viene concessa;
i) la dimostrazione della formazione del saldo finanziario
presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il
bilancio, elaborato ai sensi dell'articolo 71.
Art. 33 (Legge per l'approvazione dei bilanci)
1. La Giunta regionale predispone il disegno legge per
l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, ovvero del suo
aggiornamento, e lo presenta al Consiglio regionale entro il 31
ottobre.
2. Ove si renda necessario, la Giunta regionale presenta al
Consiglio regionale, prima dell'approvazione del bilancio annuale,
note di variazione al bilancio medesimo ed al bilancio pluriennale
ove occorra.
Art. 34 (Esercizio provvisorio del bilancio)
1. Il Consiglio regionale può autorizzare con legge l'esercizio
provvisorio della Regione per un periodo non superiore a quattro
mesi, sulla base del bilancio di previsione presentato dalla
Giunta.
2. Durante l'esercizio provvisorio i competenti organi regionali
sono autorizzati ad assumere impegni di spesa ed a disporre i
pagamenti nei limiti di tanti dodicesimi delle previsioni del
bilancio presentato quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio
autorizzato.
3. La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle
spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non
suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in
dodicesimi.
Art. 35 (Gestione provvisoria del bilancio)
1) Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di
autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal
Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello cui il bilancio si riferisce e gli adempimenti di cui
all'articolo 31 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
si protraggano oltre l'inizio dell'esercizio a cui il bilancio si
riferisce, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il
bilancio medesimo per ciascun mese limitatamente ad un dodicesimo
della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della
maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie
tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o
di pagamento frazionato in dodicesimi.
2. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di
autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata
rinviata dal Presidente della Commissione di Coordinamento al
Consiglio regionale a norma dell'articolo 31 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ovvero nei confronti di
detta legge il governo abbia promossa la questione di legittimità o
quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo
31, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il
bilancio stesso limitatamente:
a) alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o
nell'impugnativa;
b) alle parti ed ai capitoli che pur coinvolti nel rinvio o
nell'impugnativa concernano spese obbligatorie tassativamente
regolate dalla legge: in tal caso limitatamente ad un dodicesimo
della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza
del procedimento;
c) da un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per
ogni di mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della
maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie
tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili d'impegno o
di pagamento frazionato in dodicesimi, nel caso in cui il rinvio o
l'impugnativa investano l'intero bilancio.
TITOLO V VARIAZIONI AL BILANCIO
Art. 36 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. Nel bilancio annuale è iscritto sia tra gli stanziamenti di
competenza sia tra quelli di cassa un fondo di riserva dal quale
sono prelevate le somme occorrenti ad integrare stanziamenti di
spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto
degli impegni già assunti e degli impegni che si prevede di
assumere fino al termine dell'esercizio.
2. Sono obbligatorie in ogni caso le spese per il personale e
per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonché le spese
stanziate per le garanzie regionali ed i crediti non prescritti
reclamati dai creditori dopo l'eliminazione del conto dei
residui.
3. L'elenco dei capitoli concernenti le spese obbligatorie è
allegato al bilancio.
4. Il prelievo delle somme di cui al primo comma è disposto con
deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 37 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Nel bilancio annuale è iscritto sia tra gli stanziamenti di
competenza sia tra quelli di cassa un fondo di riserva dal quale
sono prelevate le somme corrispondenti a spese non incluse
nell'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie e non prevedibili
all'atto della approvazione del bilancio, le quali abbiano
carattere di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni
regionali, non impegnino in alcun modo i successivi bilanci e alle
quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con i relativi
stanziamenti del bilancio medesimo. Sono impreviste in ogni caso le
spese derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi e di avversità
naturali.
2 I prelievi delle somme di cui al precedente comma sono
disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale che
autorizza il prelievo stesso e l'iscrizione in capitoli di spesa
già esistenti ovvero in capitoli nuovi.
3. La deliberazione della Giunta regionale deve essere
presentata al Consiglio regionale per convalida con legge
regionale.
Art. 38 (Fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi)
1. Nel bilancio annuale è iscritto sia tra gli stanziamenti di
competenza sia tra quelli di cassa un fondo di riserva per
l'oscillazione dei prezzi aventi riflesso sulle spese di
funzionamento per provvedere agli incrementi delle assegnazioni di
bilancio in dipendenza di maggiorazioni di spese dovute agli
aumenti dei prezzi.
2. Il prelevamento delle somme di cui al precedente comma è
disposto con deliberazione della Giunta regionale che autorizza
contestualmente l'iscrizione in capitoli dello stato di previsione
della spesa.
3. Tali prelevamenti possono essere disposti esclusivamente
quando concorrano le seguenti condizioni:
a) che le spese di cui si chiede l'ulteriore finanziamento siano
a fronte di obbligazioni che vengono a scadere nel corso
dell'anno;
b) che la disponibilità risultante sul capitolo del cui
stanziamento si chiede l'incremento risulti insufficiente a
fronteggiare le spese di cui si chiede l'ulteriore
finanziamento;
c) che si tratti di spese correnti consistenti nell'acquisto di
beni o di servizi, ovvero di spese in conto capitale consistenti
nell'acquisto di beni mobili od immobili.
4. La deliberazione della Giunta regionale di cui al secondo
comma è comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dal suo
perfezionamento.
Art. 39 (Fondo riserva per la revisione dei prezzi contrattuali)
1. Nel bilancio annuale è iscritto sia tra gli stanziamenti di
competenza sia tra quelli di cassa un fondo di riserva per
provvedere agli incrementi delle assegnazioni di bilancio che si
rendano necessari in dipendenza di maggiorazioni di spese dovute
alla revisione dei prezzi contrattuali, ivi compresi gli interessi
per ritardato pagamento, per l'esecuzione di opere immobiliari
finanziate dalla Regione.
2. Il prelevamento delle somme di cui al precedente comma è
disposto con apposita deliberazione della Giunta regionale che
autorizza contestualmente l'iscrizione in capitoli dello stato di
previsione della spesa.
3. La deliberazione della Giunta regionale deve essere
presentata al Consiglio regionale per convalida con legge
regionale.
Art. 40 (Fondo di riserva del bilancio di cassa)
1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva
per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel
corso dell'esercizio rispetto agli stanziamenti previsti per i
singoli capitoli.
2. Per consentire il pagamento di residui passivi non riportati
o inadeguatamente riportati in bilancio a termine della lettera a)
del terzo comma dell'articolo 23 e per i quali non sia stato
disposto quindi il relativo stanziamento di cassa o lo stesso
risulti carente, è autorizzata l'istituzione o l'adeguamento dello
stanziamento con prelievo dal fondo di riserva di cui al precedente
comma, fatto salvo l'aggiornamento dell'ammontare presunto dei
residui passivi in occasione dell'assestamento del bilancio a
termine dell'articolo 43.
3. Il prelevamento di somme dal fondo di riserva è disposto con
deliberazione della Giunta regionale.
Art. 41 (Fondi globali)
1. Nel bilancio annuale sono iscritti, sia tra gli stanziamenti
di competenza sia tra quelli di cassa, uno o più fondi globali
destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del
bilancio medesimo.
2. I fondi globali sono iscritti, nel bilancio di competenza,
nella misura ritenuta necessaria per l'applicazione dei nuovi
provvedimenti legislativi; nel bilancio di cassa sono iscritti
nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede
di effettuare nell'esercizio in applicazione dei medesimi
provvedimenti legislativi.
3. I fondi globali sono tenuti distinti in ogni caso, a seconda
che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese
in conto capitale.
4. I fondi di cui ai precedenti commi sono utilizzabili soltanto
ai fini del prelievo di somme da iscrivere in nuovi capitoli o in
aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti dopo l'entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative
spese.
5. Al bilancio è allegato, per ogni fondo globale, un elenco
indicativo dei provvedimenti legislativi e delle corrispondenti
spese a cui si prevede di far fronte con il fondo medesimo.
6. I provvedimenti legislativi non indicati nell'elenco di cui
al precedente comma debbono precisare le minore somme che restano
utilizzabili per altri provvedimenti ivi indicati.
7. Le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine
dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa.
Art. 42 (Altre variazioni al bilancio mediante provvedimenti
amministrativi)
1. la legge regionale di approvazione del bilancio può
autorizzare che variazioni al bilancio medesimo siano apportate nel
corso dell'esercizio finanziario mediante provvedimento
amministrativi, per la istituzione di nuovi capitoli di entrata,
nei quali iscrivere somme derivanti da assegnazioni dello Stato
destinate a scopi specifici e per l'istituzione dei relativi
capitoli di spesa quando questa sia tassativamente regolata dalle
leggi statali o regionali in vigore. Tali provvedimenti sono
comunicati al Consiglio regionale entro quindici giorni dal loro
perfezionamento.
2. Le spese relative ai fondi statali assegnati a qualsiasi
titolo dallo Stato alla Regione possono, in relazione all'epoca in
cui ne avviene l'assegnazione, essere attribuite alla competenza
dell'esercizio immediatamente successivo allorché non sia possibile
far luogo all'impegno delle spese medesime, ai sensi dell'articolo
56, entro il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale
ha luogo l'assegnazione.
3. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo
esercizio, delle spese di ci al precedente comma non si tiene conto
ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui al primo comma
dell'articolo 28.
4. La legge di cui al primo comma può autorizzare che variazioni
siano apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi
per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o
maggiori spese disposte, a partire dall'esercizio finanziario
precedente a quello cui il bilancio si riferisce, da leggi
regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio
medesimo la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista in
fondi globali del bilancio stesso.
5. Gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni
al bilancio a norma della presente legge, sono pubblicati per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Ogni altra variazione al bilancio, salvo quelle relative ai
capitoli delle partite di giro e delle contabilità speciali nonché
quelle previste negli articoli 38 e 39, deve essere autorizzata con
legge regionale.
7. Le variazioni di cui al presente articolo, salvo quelle
previste al primo e sesto comma, non possono essere disposte dopo
il 31 ottobre dell'anno al quale si riferiscono.
Art. 43 (Assestamento del bilancio)
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale
presente al Consiglio regionale un apposito disegno di legge ai
fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio.
2. Con legge di cui al precedente comma si provvede:
a) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi iscritti nel
bilancio indicandone l'ammontare determinato ai sensi degli
articoli 62, 63, 64 e 65;
b) all'aggiornamento della giacenza o del deficit di cassa di
cui al sesto comma dell'articolo 23;
c) all'aggiornamento dell'avanzo o del disavanzo finanziario al
termine dell'esercizio precedente.
3. Con la legge di cui al primo comma possono essere introdotte
nel bilancio altre opportune variazioni, ai fini dell'attuazione
del programma pluriennale di attività e di spesa di cui
all'articolo 3, fermo restando quanto dispone l'articolo 28, nonché
ogni altra variazione che risulti opportuna entro i limiti di
equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa.
Art. 44 (Legge di variazione di bilancio)
1. La legge regionale può autorizzare variazioni agli
stanziamenti dell'entrata e della spesa del bilancio e lo
stanziamento in appositi capitoli, per le spese pluriennali, di
quote non previste nel bilancio medesimo.
2. Le variazioni agli stanziamenti relativi a spese il cui
ammontare risulti determinato con la legge di approvazione del
bilancio sono indicate in appositi articoli della legge regionale
di cui al primo comma.
3. La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare
l'aumento o la riduzione degli stanziamenti dei fondi di riserva
nonché l'aumento o la riduzione degli stanziamenti dei fondi
globali e le modifiche degli elenchi ad essi relativi.
4. La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare
l'accensione di ulteriori mutui indicandone gli elementi e le
condizioni di cui all'articolo 48 fermi restando i limiti ed i
vincoli in esso stabiliti.
5. Le variazioni di cui al presente articolo non possono essere
approvate dopo il 31 ottobre dell'esercizio finanziario al quale il
bilancio si riferisce.
Art. 45 (Divieto di storni)
1. Salvo quanto indicato negli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 42
è vietato il trasporto di somme da un capitolo ad un altro capitolo
del bilancio mediante provvedimenti amministrativi.
2. Sono vietati in ogni caso:
a) lo storno di fondi da capitoli relativi a spese per
l'esercizio di funzioni amministrative delegate dallo Stato a
capitoli relativi ad altre spese;
b) lo storno di fondi da un capitolo relativo a spese il cui
finanziamento è previsto mediante un'assegnazione dello Stato con
vincolo di destinazione, a favore di un capitolo relativo ad altre
spese.
TITOLO VI BILANCI DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE E SPESE DEGLI ENTI
LOCALI DELEGATI
Art. 46 (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)
1) I bilanci degli enti regionali sono approvati annualmente nei
termini e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali e sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 Nei bilanci degli enti regionali le spese sono classificate e
ripartite secondo criteri omogenei a quelli del bilancio
regionale.
Art. 47 (Entrate e spese degli enti locali per le funzioni delegate)
1. In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione
riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da
parte degli enti locali nel medesimo esercizio finanziario, nello
svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione.
2. Tali spese sono classificate secondo i criteri prescritti per
la classificazione delle spese nel bilancio regionale ai sensi
dell'articolo 30, nonché secondo la loro classificazione in spese
correnti ed in spese di investimento.
3. Le somme assegnate dalla Regione agli enti locali per
l'esercizio di funzioni delegate sono iscritte nei bilanci degli
enti locali, in una categoria all'uopo istituita tra le entrate
extratributarie e, nell'ambito di questa, in capitoli distinti con
denominazioni rispondenti a quelle dei correlativi capitoli di
spesa del bilancio regionale.
4. Nei bilanci degli enti locali le spese per l'esercizio delle
funzioni delegate dalla Regione sono iscritte, nell'ambito della
classificazione prevista dalle norme vigenti per il bilancio di
tali enti, in capitoli distinti con denominazione rispondente a
quella dei capitoli di entrata ad essi correlativi e con i
riferimenti alla numerazione dei capitoli medesimi.
5. I capitoli di cui al precedente comma indicano altresì i
riferimenti alla classificazione della spesa nel bilancio regionale
ai sensi dell'articolo 30.
6. Gli enti locali fanno riferimento ai capitoli di cui ai
precedenti commi in tutti gli atti che dimostrano la destinazione
dei fondi ad essi assegnati dalla Regione, secondo le norme delle
leggi regionali concernenti la delega all'esercizio delle singole
funzioni.
TITOLO VII OPERAZIONI DI CREDITO E GARANZIE
Art. 48 (Mutui e prestiti)
1. La Regione può assumere mutui e obbligazioni nelle forme e
nei modi previsti per essa dalle norme legislative dello Stato,
sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura
nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.
2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se
non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto
dell'esercizio di due anni precedenti a quello del bilancio cui i
nuovi mutui si riferiscono.
3. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui concessa con la
legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazioni del
medesimo cessa di aver efficacia con il termine dell'esercizio cui
il bilancio si riferisce.
4. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in
relazione a mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine
dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle
previsioni.
5. Le entrate relative a mutui stipulati entro il termine
dell'esercizio, anche in forma condizionata, od accordati entro il
termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i
residui attivi.
6. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in
correlazione con le esigenze di cassa della Regione.
7. Nel bilancio di cassa le entrate derivanti da mutui o
prestiti sono iscritte, fino alla concorrenza dei mutui autorizzati
o stipulati, ma non riscossi, nella misura necessaria per colmare
l'eventuale differenza tra le spese ed il totale delle entrate
iscritte nello stesso bilancio di cassa.
Art. 49 (Anticipazioni di cassa o scoperti di Tesoreria)
1. Allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa la
Giunta regionale è autorizzata a richiedere al Tesoriere regionale
l'accensione di anticipazioni di cassa o la concessione di scoperti
di Tesoreria per un importo non eccedente l'ammontare delle Entrate
bimestrali derivanti da tributi propri o dal gettito di tributi
erariali o di quote degli stessi devoluti alla Regione.
Art. 50 (Garanzie prestate dalla Regione)
1. Le leggi regionali che autorizzano la prestazione di garanzie
principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti, in
relazione alla contrazione di mutui o ad aperture di credito,
indicano l'ammontare complessivo della spesa e la quota di cui al
primo comma dell'articolo 17.
2. Per l'assolvimento degli obblighi inerenti alle garanzie
prestate, le leggi regionali di approvazione dei bilanci annuali
determinano le quote a carico dei rispettivi esercizi finanziari e
ne autorizzano la iscrizione in appositi capitoli di spesa dei
bilanci medesimi.
3. Al bilancio annuale è allegato l'elenco delle garanzie
principali o sussidiarie prestate dalla Regione, con indicazione
degli elementi che contraddistinguono le garanzie.
4. La concessione delle garanzie è deliberata dalla Giunta
regionale che indica le condizioni alle quali vengono prestate.
TITOLO VIII GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 51 (Disposizioni generali)
1. La gestione del bilancio si effettua mediante l'accertamento,
la riscossione ed il versamento delle entrate comunque spettanti
alla Regione, nonché mediante l'impegno, la liquidazione,
l'ordinazione ed il pagamento delle spese previste nel bilancio
medesimo.
2. Le operazioni di cui al precedente comma si effettuano in
conformità alla norme contenute nei successivi articoli del
presente titolo.
Art. 52 (Accertamento delle entrate)
1. L'entrata è accertata quando l'organo o l'ufficio regionale
competente ha appurato la ragione, determinato l'importo ed
individuato il soggetto debitore in base a documentazione idonea,
nonché quando ne sia stata eseguita la registrazione di cui
all'articolo 55.
2. All'accertamento delle entrate provenienti da assegnazioni
dello Stato si provvede per l'ammontare risultante da decreti
ministeriali o interministeriali di riparto dei relativi fondi
ovvero da atti, da documenti e da comunicazioni ministeriali,
indicanti i decreti medesimi.
3. All'accertamento delle entrate tributarie si provvede per
l'ammontare complessivo risultante dai ruoli emessi entro il
termine dell'anno finanziario a cui il bilancio si riferisce,
oppure per l'ammontare risultante dalle comunicazioni dei
competenti uffici dello Stato.
4. All'accertamento delle entrate di natura patrimoniale o di
altra natura si provvede per l'ammontare risultante dalle
deliberazioni del Consiglio o dalla Giunta regionale, secondo la
rispettiva competenza, dai contratti e da altri documenti e
comunicazioni che ne indicano l'ammontare medesimo.
5. All'accertamento delle entrate concernenti partite che
comunque si compensano nella spesa si provvede contestualmente alla
registrazione dei relativi impegni od alla effettuazione dei
relativi pagamenti.
6. Le entrate di cui ai precedenti commi sono accertate nel loro
intero ammontare e senza alcuna compensazione con eventuali spese a
carico della Regione.
7. I funzionari regionali, comunque incaricati delle operazioni
di cui ai precedenti commi, effettuano le operazioni medesime nei
modi e nei termini stabiliti in apposite deliberazioni della Giunta
regionale.
8. Gli organi competenti della Regione sono tenuti ad assumere i
provvedimenti e dare corso alle azioni necessarie per
l'accertamento e la riscossione delle entrate regionali.
Art. 53 (Riscossione delle entrate)
1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha
effettuato il pagamento del relativo importo.
2. Le somme spettanti alla Regione sono riscosse dalla Tesoreria
regionale con le modalità, nei termini e alle condizioni generali
della convenzione stipulata per l'affidamento del servizio
medesimo.
3. Le somme accreditate alla Regione in conto fruttiferi od
infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato sono riscosse
in base alle quietanze emesse dalla tesoreria centrale
medesima.
4. Le somme di cui ai precedenti commi sono riscosse nel loro
intero ammontare e senza compensazione con eventuali spese delle
quali si effettua il pagamento.
5. Per la riscossione di entrate che abbiano incidenza sul
patrimonio l'Assessorato delle Finanze della Regione verifica e
promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari.
Art. 54 (Versamento delle entrate)
1. Le entrate della Regione sono versate quando il relativo
ammontare è introitato nella tesoreria regionale.
2. Il versamento delle entrate della Regione si effettua in
conformità di appositi ordinativi che indicano gli elementi di cui
al primo comma dell'articolo 52, nonché il capitolo del bilancio al
quale le entrate medesime si riferiscono per la competenza
dell'esercizio o per il conto dei residui.
3. Gli ordinativi di cui al precedente comma sono emessi
dall'Assessorato delle Finanze, sono firmati dal dirigente
responsabile dell'Assessorato stesso o, in caso di sua assenza o
impedimento, da altro funzionario delle qualifiche dirigenziali o
vicedirigenziali dell'Assessorato stesso all'uopo da lui delegato e
sono trasmessi alla Tesoreria regionale.
Art. 55 (Registrazione delle entrate)
1. Gli accertamenti delle entrate, gli ordinativi di cui
all'articolo 54 e le quietanze rilasciate dalla tesoreria regionale
sono registrati dal competente ufficio dell'Assessorato delle
Finanze con riferimento ai capitoli del bilancio e distintamente
per la competenza dell'esercizio finanziario e per il conto dei
residui.
Art. 56 (Impegno delle spese)
1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei singoli
stanziamenti di competenza del bilancio per l'esercizio in corso
con deliberazione del Consiglio o della Giunta regionale, salvo
quanto disposto nei successivi commi del presente articolo, secondo
la rispettiva competenza.
2. Formano impegno sugli stanziamenti del bilancio per
l'esercizio finanziario le somme dovute dalla Regione, in base alla
legge, a contratto o altro titolo, a creditori determinati o
determinabili anche successivamente al provvedimento di impegno,
sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il
termine dell'esercizio medesimo. Nel caso di creditori
determinabili successivamente, ove l'Organo che dispone l'impegno
della spesa non si riservi espressamente l'individuazione dei
medesimi e l'accertamento delle relative spettanze, a tali
incombenze provvedono i competenti Uffici dell'Amministrazione, ai
sensi del successivo articolo 58.
3. Per le spese in conto capitale riguardanti interventi od
opere di cui al terzo comma dell'articolo 17, possono essere
assunte obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti degli
stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale.
4. L'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale può
essere disposta anche per le spese correnti, con le modalità di cui
al precedente comma, quando ciò sia indispensabile per assicurare
la continuità dei servizi.
5. L'assunzione di obbligazioni anche a carattere pluriennale
può essere altresì disposta nell'anno di competenza con decorrenza
dall'esercizio successivo, alle condizioni previste dai precedenti
terzo e quarto comma, qualora risulti indispensabile per assicurare
la continuità dei servizi ovvero in dipendenza delle particolari
procedure e adempimenti per la regolare esecuzione degli
interventi.
6. In ogni caso formano impegno sugli stanziamenti
dell'esercizio le sole quote di tali obbligazioni di cui sia
prevista la scadenza nel corso dell'esercizio. Per le quote
relative agli esercizi successivi deve comunque essere disposta
apposita deliberazione della Giunta a conferma dell'impegno anche
ai fini della rimodulazione del relativo importo.
7. In concomitanza con il pagamento a saldo delle somme relative
a ciascun impegno, l'Assessorato delle Finanze provvede d'ufficio
alla rettifica delle disponibilità sul corrispondente capitolo,
tenendo conto dell'eventuale differenza tra l'ammontare
dell'impegno e quello complessivo dei pagamenti disposti a fronte
del medesimo.
8. Qualora il pagamento a saldo riguardi l'impegno relativo alla
gestione dei residui, l'Assessorato delle Finanze provvede
all'accertamento dell'economia sull'impegno medesimo.
Art. 57 (Registrazione degli impegni di spesa)
1. Le proposte degli atti amministrativi di cui all'articolo 56,
dai quali possono derivare spese a carico del bilancio regionale,
debbono essere trasmesse all'Assessorato delle Finanze per la
prenotazione dell'impegno.
2. L'Assessorato delle Finanze, ai fini di cui al precedente
comma ed esclusa comunque ogni valutazione di merito, verifica la
conformità della spesa al capitolo del bilancio al quale viene
riferita e la disponibilità del relativo stanziamento.
3. In caso di insufficiente disponibilità dello stanziamento,
l'Assessorato rifiuta la prenotazione e restituisce, con la
motivazione del caso, la proposta dell'Assessore proponente. 4. Le
proposte di impegno delle spese indicate negli atti di cui al primo
comma sono registrati dall'Assessorato delle Finanze al quale deve
essere trasmesso ogni successivo atto o contratto attinente agli
impegno medesimi per le occorrenti annotazioni.
Art. 58 (Liquidazione della spesa)
1. Le spese di cui agli articoli 56 e 57 sono liquidate quando
ne è individuato il creditore e determinato l'ammontare, sulla base
di documentazione idonea e nei limiti
dell'impegno assunto e quando ne sono indicate le modalità per
il pagamento.
2. La liquidazione è effettuata dai competenti uffici regionali
previa verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite nel
provvedimento di impegno e, ove occorra, della rispondenza tecnica
delle relative note di spesa alle condizioni medesime.
3. L'Assessorato delle Finanze, in base alle note di spesa ed
all'inerente documentazione, riscontra l'esattezza delle somme
liquidate, la rispondenza dell'impegno assunto, il riferimento al
capitolo del bilancio o del conto dei residui, ed effettua la
registrazione.
4. Per la liquidazione di spese che abbiano incidenza sul
patrimonio, l'Assessore delle Finanze promuove le dovute
registrazioni nei relativi inventari.
5. Qualora le somme liquidabili o liquidate risultino comunque
eccedenti l'ammontare degli impegni assunti, la procedura per la
liquidazione e per il pagamento è sospesa.
6. In caso di irregolarità l'Assessorato delle Finanze indica
all'Ufficio che ha effettuato la liquidazione della spesa le misure
che ritiene necessarie per la regolarizzazione degli atti.
7. Non possono essere liquidate le spese conseguenti alle
deliberazioni e agli atti degli organi della Regione con i quali
sono assunti i relativi impegni se tali deliberazioni e atti non
sono divenuti esecutivi ai sensi dell'articolo 60 della legge 16
maggio 1978, n. 196, recante norme di attuazione dello Statuto
speciale della Valle d'Aosta, ovvero non risultano immediatamente
eseguibili ai sensi dell'articolo 63 della legge medesima.
8. Non possono essere liquidate le spese conseguenti a
deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili e decadute per
decorso del termine di cui al secondo comma dell'articolo 63 della
legge 16 maggio 1978, n. 196.
Art. 59 (Ordinazione dei pagamenti)
1. Il pagamento delle spese liquidate ai sensi del precedente
articolo è ordinato mediante mandati diretti, individuali o
collettivi, ovvero mediante ruoli per le spese fisse e per altre
spese d'importo e scadenza determinati.
2. I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal
Ragioniere Capo dirigente dell'Assessorato delle Finanze o, in caso
di suo impedimento od assenza, da altro funzionario delle
qualifiche dirigenziali o vicedirigenziali dell'Assessorato stesso
all'uopo da lui delegato.
3. I ruoli di cui al primo comma indicano per ogni partita di
spesa la somma annua dovuta e, ove occorra, l'importo delle rate da
pagare alle singole scadenze.
Art. 60 (Registrazione dei pagamenti)
1. I titoli di spesa di cui al precedente articolo sono
registrati dal competente Ufficio dell'Assessorato delle Finanze
con riferimento ai rispettivi capitoli di bilancio, nel conto della
competenza ovvero nel conto dei residui.
2. Nel conto dei residui la registrazione dei pagamenti è
effettuata tenendo conto dell'esercizio finanziario nel corso del
quale vennero assunti i relativi impegni.
Art. 61 (Estinzione dei titoli di spesa)
1. I titoli di spesa di cui agli articoli 59 e 60 sono trasmessi
alla tesoreria regionale che li estingue con modalità e termini
stabiliti dalla legge regionale 20 giugno 1979, n. 42, recante
norme relative all'estinzione dei titoli di spesa della
Regione.
Art. 62 (Accertamento dei residui attivi)
1. Costituiscono residui attivi le entrate accertate e non
riscosse e le entrate riscosse e non versate entro il termine
dell'esercizio finanziario, nonché le entrate derivanti da mutui
stipulati entro tale termine e non riscosse.
2. Tutte le somme iscritte tra le entrate del bilancio e non
accertate entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono
minori accertamenti rispetto alle relative previsioni.
3. In particolare costituiscono minori accertamenti di entrata
le somme iscritte nel bilancio in relazione a mutui autorizzati ma
non stipulati entro la fine dell'esercizio finanziario.
Art. 63 (Riaccertamento dei residui attivi)
1. Il riaccertamento delle somme a conservare nel conto dei
residui attivi è predisposto dall'Assessorato alle Finanze ed è
approvato dalla Giunta regionale. con apposita deliberazione, entro
il 31 marzo di ogni anno, sulla base della seguente
classificazione:
a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
b) crediti per i quali sono da intraprendere o sono in corso le
procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;
c) crediti riconosciuti inesigibili.
2. I crediti indicati nelle lettere a), b) continuano ad essere
riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli
uffici competenti. I crediti di cui alla lettera c) sono eliminati
dalle scritture ed annullati dalla Giunta regionale con propria
motivata deliberazione.
Art. 64 (Accertamento dei residui passivi)
1. Costituiscono residui passivi le spese impegnate a norma
dell'articolo 56 e non pagate entro il termine dell'esercizio
finanziario.
Art. 65 (Riaccertamento dei residui passivi)
1. Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei
residui passivi è predisposto dall'Assessorato delle Finanze ed è
approvato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione entro
il 31 marzo di ogni anno.
2. Le somme iscritte nel conto dei residui passivi possono
esservi conservate per non più di due anni successivi a quello in
cui venne perfezionato il rispettivo impegno, se trattasi di spese
correnti e tre anni se trattasi di spesa in conto capitale.
3. Le somme di cui al secondo comma, trascorso il termine ivi
indicato, si considerano perenti agli effetti amministrativi e sono
eliminate dal conto dei residui; le somme medesime sono riprodotte
in appositi capitoli di spesa obbligatoria dei successivi bilanci
allorquando siano reclamate dai creditori.
Art. 66 (Economie di spesa)
1. Costituiscono economie di spesa le somme iscritte negli
stanziamenti del bilancio che non vengono considerate residui
passivi ai sensi dell'articolo 64 nonché le somme che non sono
ulteriormente conservabili nel conto dei residui passivi ai sensi
del secondo comma dell'articolo 65.
Art. 67 (Cassa economale)
1. La Regione si avvale di un servizio di cassa economale. i cui
compiti e la cui disciplina sono stabiliti da apposito regolamento
approvato dal Consiglio regionale.
Art. 68 (Autonomia contabile del Consiglio regionale)
1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio
regionale dispone di un bilancio autonomo gestito in conformità
alle norme stabilite dal regolamento interno.
2. Le somme stanziate nel bilancio regionale per
l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono poste a
disposizione e gestite dai competenti Organi del Consiglio, i quali
ne rispondono all'assemblea.
TITOLO IX RENDICONTO GENERALE
Art. 69 (Impostazione e presentazione del rendiconto)
1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto
generale annuale della Regione.
2. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario
relativo alla gestione del bilancio ed il conto del patrimonio.
3. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta al Consiglio
regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui
si riferisce, unitamente al disegno di legge predisposto per la sua
approvazione.
4. Al rendiconto generale è allegata una relazione sullo stato
di attuazione del programma regionale di sviluppo dalla quale
risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze
contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi
sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano
settoriale e progetto della regione, in relazione agli obiettivi ed
agli indirizzi del programma regionale medesimo.
Art. 70 (Conto finanziario)
1. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun
capitolo di entrata del bilancio:
a) l'ammontare dei residui attivi accertati nel conto
finanziario dell'esercizio precedente;
b) le previsioni finali in termini di competenza;
c) le previsioni finali di cassa;
d) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto
residui.
e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto
competenza;
f) il totale delle entrate riscosse in conto residui e
competenza;
g) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio
finanziario;
h) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate
rispetto alle previsioni di competenza;
i) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate rispetto alle
previsioni di cassa;
l) l'ammontare dei residui attivi proveniente dagli esercizi
precedenti, da riportare al nuovo esercizio;
m) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso
dell'esercizio finanziario;
n) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine
dell'esercizio finanziario.
2. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun
capitolo di spesa del bilancio:
a) l'ammontare dei residui passivi accertati nel conto
finanziario dell'esercizio precedente;
b) le previsioni finali in termine di competenza;
c) le previsioni finali in termini di cassa;
d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
f) il totale dei pagamenti effettuati in conto residui e
competenza;
g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio
finanziario;
h) le economie o le eccedenze di impegni rispetto agli
stanziamenti in termini di competenza;
i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli
stanziamenti di cassa;
l) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi
precedenti, da riportare al nuovo esercizio;
m) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso
dell'esercizio finanziario;
n) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine
dell'esercizio finanziario.
Art. 71 (Risultanze del conto finanziario)
1. Nel conto finanziario, il risultato della gestione è
determinato in relazione agli elementi di cui all'articolo 70,
tenendo conto:
a) delle giacenze o del deficit di cassa all'inizio
dell'esercizio secondo il conto reso dal Tesoriere regionale;
b) delle entrate riscosse e versate nonché delle spese pagate
nel corso dell'esercizio;
c) dell'ammontare complessivo dei residui attivi e dei residui
passivi al termine dell'esercizio.
2. Il conto finanziario deve contenere un prospetto nel quale si
evidenziano le operazioni di cui al comma precedente firmato dal
Presidente della Giunta regionale e dal ragioniere capo e, per la
parte relativa al movimento di cassa, dal Tesoriere della Regione
quale attestazione di concordanza con le scritture dallo stesso
tenuto in ordine alle entrate riscosse e versate nonché ai
pagamenti effettuati.
Art. 72 (Ripiano del disavanzo finanziario)
1. Il disavanzo risultante dal conto finanziario è iscritto nel
bilancio dell'esercizio successivo mediante apposita legge
regionale, per la parte alla quale non si sia provveduto con le
leggi di approvazione e di assestamento del bilancio medesimo.
2. Le leggi di cui al precedente comma dispongono le variazioni
necessarie per assicurare l'equilibrio del bilancio.
Art. 73 (Conto di patrimonio)
1. Il conto di patrimonio indica i valori aggiornati alla
chiusura dell'esercizio finanziario:
a) delle attività e delle passività finanziarie;
b) dei beni mobili ed immobili;
c) di ogni altra attività e passività, nonché delle poste
rettificative.
2. Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti
di concordanza tra la contabilità del bilancio e la contabilità del
patrimonio.
3. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei
beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data
di chiusura dell'esercizio finanziario al quale essi si riferisce,
con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale
reddito da ciascuno prodotto.
Art. 74 (Rendiconti degli enti e organismi dipendenti dalla Regione)
1. I rendiconti degli enti regionali sono approvati annualmente
nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali e sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I rendiconti di cui al primo comma sono redatti secondi
criteri di omogeneità rispetto a quello regionale.
Art. 75 (Bilanci dei consorzi ai quali partecipa la Regione)
1. I consorzi ai quali partecipa la Regione trasmettono il
bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione degli
organi consortili, secondo le norme previste dalle leggi istitutive
e dagli statuti dei consorzi medesimi.
Art. 76 (Rendiconti degli enti locali)
1. Gli enti locali presentano alla Regione entro il 31 marzo di
ogni anno il rendiconto riassuntivo delle spese effettuate
nell'esercizio finanziario precedente per lo svolgimento di
funzioni ad essi delegate dalla Regione.
2. Il rendiconto di cui al precedente comma è allegato al
rendiconto generale della Regione ed indica, per le singole
attività o per i singoli interventi, le somme assegnate dalla
Regione, le erogazioni effettuate, le somme eventualmente ancora
erogabili in base agli impegni assunti, nonché l'ammontare delle
somme da restituire alla Regione.
TITOLO X RESPONSABILITÀ
Art. 77 (Responsabilità degli amministratori)
1. Gli amministratori della Regione sono personalmente e
solidamente responsabili delle spese pagate in relazione alle
deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano annullate
dalla Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta.
Art. 78 (Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti)
1. Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono
personalmente e solidamente responsabili, secondo le norme vigenti
per le amministrazioni dello Stato, del pagamento di spese
conseguenti alle deliberazioni od agli atti degli organi regionali
con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni
od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino
immediatamente eseguibili.
Art. 79 (Responsabilità verso la Regione degli amministratori e dei
dipendenti)
1. Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono tenuti
a risarcire all'ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di
funzioni o di servizi, secondo le norme vigenti per le
amministrazioni dello Stato.
2. Sono esenti dalle responsabilità di cui al precedente comma i
dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione
erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine ha
impartito.
3. In particolare, è esente dalla responsabilità di cui al primo
comma il dipendente della Regione che per obbligo di servizio, in
base ad ordine scritto del Presidente della Giunta regionale, abbia
registrato l'impegno o abbia concorso al pagamento di spese
eccedenti le somme stanziate nel relativo capitolo di bilancio, di
spese non autorizzate dal bilancio o di spese riferite a capitoli
diversi da quelli pertinenti.
Art. 80 (Responsabilità del tesoriere)
1. Per la responsabilità del tesoriere regionale si fa
riferimento alla convenzione per l'affidamento del relativo
servizio.
2. Per il discarico della propria responsabilità, il tesoriere
regionale rende conto alla Regione nei modi indicati dalle
condizioni generali e dalla convenzione di cui al precedente comma,
entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si
riferisce.
3. Il conto di cui al precedente comma dimostra la giacenza
ovvero la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio
finanziario precedente, le somme riscosse e le somme pagate per
ciascun capitolo di bilancio nell'esercizio finanziario a cui il
conto stesso si riferisce, nonché la giacenza ovvero il deficit di
cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario medesimo.
Art. 81 (Responsabilità per il maneggio di denaro della Regione)
1. Chiunque, senza legale autorizzazione, si ingerisca nel
maneggio di denaro della Regione ne risponde secondo le norme
vigenti per le amministrazioni dello Stato.
Art. 82 (Amministrazione del patrimonio e contratti)
1. La legge regionale disciplina la materia dei contratti e
dell'amministrazione del patrimonio nell'ambito dei principi ella
legislazione statale vigente in materia.
TITOLO XI CONTROLLI
Art. 83 (Controlli di gestione)
1. La legge regionale stabilisce le modalità per l'accertamento
dei risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti
nell'attuazione dei servizi, dei programmi e dei progetti in
relazione alla competenza per la gestione delle entrate e delle
spese.
Art. 84 (Controlli per le funzioni delegate dalla Regione)
1. Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli
enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione ed
assicurano il controllo economico, finanziario e contabile della
Regione sull'attività svolta dagli enti medesimi per l'esercizio
della delega.
2. Ai fini di cui al precedente comma gli enti locali presentano
alla Giunta regionale la dimostrazione delle spese sostenute
nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché una relazione sui
risultati economici e finanziari conseguiti, nei modi e nei termini
stabiliti dalle singole leggi regionali.
Art. 85 (Controllo sul servizio di tesoreria)
1. Il controllo sul servizio di tesoreria della Regione è
effettuato secondo le norme della convenzione per l'affidamento del
servizio medesimo.
TITOLO XII NORME FINALI
Art. 86 (Procedure per la formazione del bilancio pluriennale, del
bilancio di previsione e del rendiconto generale)
1. Gli assessorati e servizi regionali comunicano entro il 31
luglio di ciascun anno le proposte per la formazione o
l'aggiornamento del bilancio pluriennale e per la formazione del
bilancio di previsione per l'esercizio successivo specificando per
la spesa le occorrenze, in termini di competenza e in termini di
cassa da giustificare analiticamente per ciascuna voce mediante
idonea documentazione. Le proposte si riferiscono anche agli
elementi per la determinazione del saldo finanziario presunto.
2. I predetti uffici forniscono altresì entro il 10 marzo di
ciascun anno gli elementi giustificativi dell'eventuale
eliminazione o riduzione dei residui in sede di formazione del
rendiconto generale.
3. Ciascun Assessorato o Servizio presenterà entro il 10 marzo
di ciascun anno una relazione concernente l'attività svolta ed i
risultati conseguiti a fronte degli stanziamenti assegnati e pagati
nel decorso esercizio.
Art. 87 (Compiti dell'Assessorato delle Finanze)
1. Nell'ambito della materia di cui alla presente legge e per
quanto nei precedenti articoli non stabilito, l'Assessorato delle
Finanze provvede ai sensi del precedente articolo 3:
a) alla preparazione del bilancio di previsione annuale di
competenza e di cassa nonché dei relativi provvedimenti di
variazione;
b) alla preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi
aggiornamenti;
c) alla preparazione del rendiconto generale della Regione.
2. L'Assessorato provvede altresì:
a) alla formazione di parere obbligatorio sulla parte
finanziaria di tutti i disegni di legge di iniziativa della Giunta
recanti oneri a carico del bilancio regionale;
b) alla formazione di pareri obbligatori sulla parte finanziaria
dei progetti di leggi di iniziativa consiliare o popolare;
c) alla preparazione degli atti inerenti alla contrazione di
mutui ed anticipazioni di cassa.
Art. 88 (Compiti del Servizio Studi, Programmi e Progetti)
1. Il Servizio Studi, Programmi e Progetti della Segreteria
Generale provvederà ad effettuare le analisi economiche ed i
controlli di gestione della spesa regionale, con riferimento ai
risultati economici e finanziari ed agli obiettivi fisici
realizzati nell'attuazione dei progetti della Regione, in base alle
disposizioni della Giunta regionale.
Art. 89 (Norma transitoria)
1. Le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1989
sono effettuate sulla base della normativa attualmente in
vigore.
2. Le norme della presente legge concernenti il bilancio
pluriennale, il bilancio annuale ed il rendiconto consuntivo
entrano in vigore con la presentazione, rispettivamente del
bilancio e del rendiconto per l'esercizio finanziario 1991.
3. la gestione del bilancio in termini di cassa sarà disposta in
forma sperimentale per la durata dell'esercizio 1990.
Art. 90 (Norma finale)
1. Per quant'altro attinente la materia della contabilità
regionale non espressamente disciplinato dalla presente legge di
applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335,
recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia
di bilancio e di contabilità delle Regioni e, in quanto
applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato.
Art. 91 (Abrogazione)
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto od incompatibili
con le disposizioni di cui alla presente legge.
2. È abrogata, in particolare, la legge regionale 7 dicembre
1979, n. 68 come modificata dagli articoli 64 e 65 della legge
regionale 31 dicembre 1985, n. 90 e dagli articoli 9 e 10 della
legge regionale primo aprile 1986, n. 12.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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