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Legge regionale n. 9 del 18 05 1972
Bollettino ufficiale 20 5 1972 n. 5
CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO
L'ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE E LA LIGURIA
A FAVORE DEL "CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO VALLONE DI
URTIER", IN COMUNE DI COGNE.
Art. 1
È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della
Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il
Piemonte e la Liguria nell'interesse ed a favore del " Consorzio di
Miglioramento Fondiario Vallone di Urtier ", con sede in Cogne,
fino alla concorrenza massima di Lire 125.900.000 (
centoventicinquemilioniovecentomila) per l'accensione di un mutuo
integrativo di pari importo da contrarre con il predetto Istituto
di Credito, in conformità dell'articolo 35 - quarto e quinto commi
-della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento
delle opere di costruzione di strade interpoderali di allacciamento
ai vari alpeggi del Consorzio.
La durata della garanzia fideiussoria è di anni venti, oltre al
periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di
stipulazione del contratto di mutuo da parte del " Consorzio di
Miglioramento Fondiario Vallone di Urtier ".
Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del
secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della
preventiva escussione del debitore principale.
Art. 2
La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al
precedente articolo è subordinata:
- all'impegno, da parte del " Consorzio di Miglioramento
Fondiario Vallone di Urtier ", di sottoporre la propria
contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la costruzione delle
strade interpoderali di allacciamento a periodici controlli
disposti dalla Giunta Regionale;
- all'impegno, da parte del predetto Consorzio, di destinare la
somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di
costruzione delle strade interpoderali, come da progetto a suo
tempo approvato dalla Regione e dal Ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste;
- alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo e tasso
di favore con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il
Piemonte e la Liguria, secondo le norme di legge che regolano
l'esercizio del credito agrario, dell'articolo 35 della legge 27
ottobre 1966, n. 910 e del DM 21 dicembre 1968;
- all'impegno, da parte dell'Istituto Federale di Credito
Agrario per il Piemonte e la Liguria, di trasmettere
all'Amministrazione Regionale copia del contratto di mutuo e di
comunicare tempestivamente gli importi e le date di ogni erogazione
di somme al " Consorzio di Miglioramento Fondiario Vallone di
Urtier ".
Art. 3
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di assenza o
impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze sono autorizzati a
sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per
conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai
precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore
presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la
Liguria, previamente concordate ed approvate con deliberazione
della Giunta Regionale.
Art. 4
Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a
carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria
di cui agli articoli precedenti, nonché per i conseguenti recuperi
di spese a debito e a carico del " Consorzio di Miglioramento
Fondiario Vallone di Urtier ", sono istituiti i seguenti due nuovi
capitoli nella Parte Entrate e nella Parte Spese del bilancio di
previsione della Regione per il corrente anno finanziario, capitoli
da reiscrivere nei bilanci di previsione dei successivi anni
finanziari e per l'intera durata della garanzia fideiussoria:
- Capitolo 232 della Parte Entrate: " Entrate per riscossione di
crediti verso il Consorzio di Miglioramento Fondiario Vallone di
Urtier, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria
presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la
Liguria ", - con la previsione di entrata di Lire 125.900.000;
- Capitolo 264 della Parte Spese: " Spese per il pagamento di
somme all'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la
Liguria, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria a
favore del Consorzio di Miglioramento Fondiario Vallone di Urtier
", - con la previsione e lo stanziamento di spesa di Lire
125.900.000.
Art. 5
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni,
all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese
eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione
della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, con
imputazione delle spese stesse al sopramenzionato nuovo capitolo
264 della Parte Spese del Bilancio di previsione per il corrente
anno finanziario ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci
di previsione della Regione per gli anni seguenti.
Art. 6
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni,
agli atti necessari per il recupero, dal Consorzio di Miglioramento
Fondiario Vallone di Urtier, delle somme eventualmente risultanti a
credito della Regione in relazione ad eventuali pagamenti di somme
per le spese previste al precedente articolo 5, con introito al
sopramenzionato nuovo capitolo 232 della Parte Entrate del bilancio
preventivo per il corrente anno finanziario e al corrispondente
capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli
anni seguenti.
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle
leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della
promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Valle d'Aosta.
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