Legge regionale 2 marzo 2010, n. 9
Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36
(Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della
rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione
della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41), in attuazione della
direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.
(B.U. 23 marzo 2010, n. 12)
Art. 1 (Modificazione al titolo della legge)
1. Al titolo della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36
(Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della
rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione
della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41), le parole: "di
indirizzo programmatico per la razionalizzazione della" sono
sostituite dalle seguenti: "disciplinanti la".
Art. 2 (Modificazione all'articolo 1)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 36/2000, le parole: "di
indirizzo programmatico" sono soppresse.
Art. 3 (Sostituzione dell'articolo 2)
1. (1)
Art. 4 (Sostituzione della rubrica del titolo II)
1. La rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente:
"FUNZIONI COMUNALI".
Art. 5 (Modificazione all'articolo 20)
1. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 36/2000, le parole:
"l'Assessore competente" sono sostituite dalle seguenti: "la
struttura regionale competente in materia di rete distributiva di
carburanti per autotrazione".
Art. 6 (Modificazione all'articolo 22)
1. Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 36/2000, le parole:
"l'Assessore competente" sono sostituite dalle seguenti: "la
struttura regionale competente in materia di rete distributiva di
carburanti per autotrazione".
Art. 7 (Modificazione all'articolo 23)
1. Al comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 36/2000, le parole:
"l'Assessore regionale competente" sono sostituite dalle seguenti:
"la struttura regionale competente in materia di rete distributiva
di carburanti per autotrazione".
Art. 8 (Inserimento del titolo IIIBIS)
1. Alla fine del capo IV del titolo III della l.r. 36/2000, dopo
l'articolo 26, è inserito il seguente:
"TITOLO IIIBIS
MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI
ALTERNATIVI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE".
Art. 9 (Inserimento dell'articolo 26bis)
1. (2)
Art. 10 (Inserimento dell'articolo 26ter)
1. (3)
Art. 11 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r.
36/2000:
a) il capo I del titolo II;
b) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10;
c) gli articoli 13, 14, 15 e 16;
d) il titolo IV;
e) il comma 2 dell'articolo 29.
Art. 12 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo
8 è determinato in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno
2010.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di
previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per
il triennio 2010/2012 nell'unità previsionale di base 1.14.1.20
(Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente
e del paesaggio).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede
mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti
nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.16.2.20
(Fondo globale di investimento) a valere sull'accantonamento
previsto al punto A 1 (Interventi regionali volti ad incentivare le
imprese industriali e artigiane) dell'allegato n. 2/B al bilancio
stesso.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale
è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le
occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Sostituisce l'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2000, n. 36.
(2) Inserisce l'art. 26bis della L.R. 21 dicembre 2000, n.
36.
(3) Inserisce l'art. 26ter della L.R. 21 dicembre 2000, n.
36.
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