|
Legge regionale n. 8 del 20 02 1962
Bollettino ufficiale 28 2 1962
Composizione del Consiglio di Sanità della Regione Autonoma
della Valle d'Aosta.
Art. 1
Il Consiglio di Sanità della Valle d'Aosta, istituito con
l'articolo 2 del decreto leg CPS 23 dicembre 1946 n. 532, è
nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita
la Giunta stessa, dura in carica tre anni ed è composto dai
seguenti membri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 del
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 257 e a
modifica di quanto già previsto dalla legge regionale 28 settembre
1951 n. 4.
- Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, il
quale funge da Presidente del Consiglio di Sanità;
- il Presidente del Tribunale Civile e Penale di Aosta, o un suo
delegato;
- il Medico regionale;
- il Veterinario regionale;
- l'Ingegnere Capo Dirigente dell'Assessorato regionale dei
Lavori Pubblici;
- il Dirigente del Servizio Controllo Comuni;
- un esperto in scienze agrarie, designato dall'Assessore
regionale all'Agricoltura e Foreste;
- il Capo dell'Ispettorato del Lavoro di Aosta;
- l'Ufficiale Sanitario del Comune di Aosta;
- l'Ufficiale Medico militare in attività di servizio, più
elevato in grado, residente in Aosta;
- un Medico condotto, designato dall'Associazione dei Medici
condotti;
- il Presidente del locale Ordine dei Medici o un suo
delegato;
- il Presidente del Locale Ordine dei Farmacisti o un suo
delegato; - il Presidente del locale Ordine dei Veterinari o un suo
delegato; - il Presidente del locale Collegio delle Ostetriche o un
suo delegato;
- i Direttori dei Reparti Medico - Micrografico e Chimico del
Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi;
- un Primario medico e un Primario chirurgo ospedaliero,
residenti in Aosta;
- un Direttore sanitario di ospedale avente sede in Aosta;
- due Dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente
competente in pediatria;
- due Ingegneri esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica e
in edilizia ospedaliera;
- il rappresentante locale dell'Istituto Nazionale per la
Previdenza sociale;
- il rappresentante locale dell'Istituto Nazionale per gli
Infortuni sul lavoro;
- il rappresentante locale dell'Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro le Malattie.
Art. 2
Le funzioni di Segretario del Consiglio di Sanità sono
disimpegnate da un funzionario amministrativo designato
dall'Assessore regionale alla Sanità.
Art. 3
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle
leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
|