|
Legge regionale n. 7 del 30 01 1981
Bollettino ufficiale 6 3 1981 n. 3
Immissione nei ruoli regionali del personale assunto ai sensi
della legge primo giugno 1977, n. 285 sull'occupazione
giovanile.
Art. 1
I giovani che hanno prestato servizio presso l'Amministrazione
regionale della Valle d'Aosta per la realizzazione di progetti
specifici ai sensi dell'articolo 26 della legge primo giugno 1977,
n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a
sostenere un esame di idoneità per l'immissione nei ruoli della
Regione.
Art. 2
I giovani sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla
qualifica uguale o equiparabile alla qualifica professionale in
base alla quale è avvenuta l'assunzione.
Art. 3
L'esame di idoneità si effettua per ogni progetto specifico e
consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per
quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante
l'esecuzione del progetto, in una prova preliminare di accertamento
della conoscenza della lingua francese, nonché in una prova scritta
o pratica, integrata da un colloquio.
Art. 4
All'esame di idoneità sono ammessi altresì i dipendenti
regionali di ruolo appartenenti al livello immediatamente inferiore
a quello per il quale è indetto l'esame, in servizio dalla data di
inizio del progetto specifico, semprechè siano in possesso del
titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica per il
quale è indetto l'esame stesso.
Art. 5
Per ciascun esame di idoneità la Giunta regionale determina,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentate presso il
personale regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) l'equiparazione agli effetti dell'applicazione del precedente
articolo 2;
b) i requisiti per l'ammissione all'esame, con riferimento a
quelli previsti dalle norme per l'accesso agli impieghi
regionali;
c) le modalità di svolgimento dell'esame e i suoi contenuti.
Art. 6
Sono istituite presso la Regione Valle d'Aosta le graduatorie
uniche previste dal primo comma dell'articolo 26 septies del DL 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge
29 febbraio 1980, n. 33.
Le graduatorie uniche sono articolate per qualifiche e livelli
funzionali previsti per il personale della Regione dalla legge
regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie provvede
la Giunta regionale.
Art. 7
I dipendenti regionali di cui all'articolo 4 ed i giovani che
hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti nelle graduatorie
uniche regionali secondo l'ordine cronologico determinato dalla
data in cui ha avuto inizio il progetto specifico per il quale è
indetto l'esame.
Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di
precedenza esclusivamente per lo stesso progetto o per progetti che
hanno avuto inizio nella stessa data.
In caso di parità di punteggio, l'ordine di precedenza è
determinato in base ai criteri indicati dall'articolo 5 del DPR 10
gennaio 1957, n. 3 e dall'articolo 93 della legge regionale 28
luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.
Art. 8
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il cinquanta per cento dei posti disponibili presso la
Regione Valle d'Aosta nelle qualifiche di cui al precedente
articolo 6, è riservato agli iscritti nella graduatoria unica
regionale.
Art. 9
Fino alla data di immissione nei nuovi posti, il personale di
ruolo della Regione, iscritto nelle graduatorie uniche regionali,
conserva a tutti gli effetti la posizione posseduta.
Fino alla stessa data i giovani iscritti nelle graduatorie
regionali riprendono o continuano a svolgere la propria attività
presso l'Amministrazione regionale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Ai giovani stessi è attribuito il trattamento giuridico ed
economico previsto per il personale non di ruolo dipendente dalla
Regione appartenente a qualifica uguale o equiparabile a quella in
base al quale è avvenuta l'assunzione.
Nella pianta organica dell'Amministrazione regionale è lasciato
vacante un numero di posti corrispondente al numero di giovani
iscritti nelle graduatorie uniche regionali.
Art. 10
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
previsti in annue lire 180 milioni, si fa fronte con le somme
disponibili in corrispondenza del capitolo 20900 dello stato di
previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per
l'anno 1980, fatti salvi gli eventuali finanziamenti statali
disposti ai sensi dell'articolo 26 octies della legge 29 febbraio
1980, n. 33.
Per gli anni successivi e fino all'esaurimento delle
graduatorie, ad eventuale integrazione dei provvedimenti di
finanziamento statale, provvederà la legge di approvazione del
bilancio annuale della Regione.
Art. 11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma
dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
|