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Legge regionale n. 6 del 11 04 1984
Bollettino ufficiale 7 5 1984 n. 3
Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse di Enti
locali.
Art. 1 (Piano triennale di finanziamento - Modalità
dell'intervento)
1) Per favorire, nell'ambito regionale, una più incisiva azione
degli enti locali, la Regione interviene, per il triennio 1984/
1985/ 1986, con un piano di finanziamento diretto ad agevolare
l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali
stessi.
2) I finanziamenti di cui al primo comma sono utilizzati dagli
enti locali per far fronte alle spese necessarie per la
realizzazione totale o parziale delle opere di cui al successivo
articolo 2.
3) Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa complessiva
di L. 82.500 milioni ripartiti in ragione di L. 25.000 milioni per
l'esercizio 1984, L. 27.500 milioni per l'esercizio 1985 e L.
30.000 milioni per l'esercizio 1986.
Art. 2 (Opere finanziabili)
1) Le somme stanziate sono destinate a finanziare la
realizzazione e la manutenzione straordinaria delle seguenti
categorie di opere di interesse dei comuni e dei consorzi fra enti
pubblici locali:
a) strade costituenti la viabilità comunale, piazze, spazi di
parcheggio ed aree destinate a verde pubblico;
b) acquedotti;
c) fognature e impianti di depurazione delle acque;
d) impianti per la produzione, il trasporto, la trasformazione e
la distribuzione dell'energia elettrica, nonché per l'illuminazione
pubblica;
e) opere di edilizia scolastica, compreso l'arredamento;
f) opere destinate ad istituzioni culturali e ad attività
sociali (artistiche, culturali, ricreative e del tempo libero);
g) attrezzature fisse di mercati locali e mattatoi;
h) edifici ed attrezzature fisse di proprietà degli enti di cui
al primo comma;
i) cimiteri;
l) attrezzature antincendi e per la protezione civile;
m) orologi pubblici;
n) acquisto di mezzi meccanici;
o) attrezzature per cantiere;
p) arredamento per edifici pubblici di nuova costruzione. 2) Gli
stanziamenti sono altresì destinati a finanziare l'acquisto degli
immobili necessari per la costruzione o l'ampliamento delle opere
previste al comma precedente.
3) Gli stanziamenti della presente legge sono impiegati anche
per gli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento di
opere già parzialmente finanziate.
Art. 3 (Criteri di suddivisione del fondo)
1) La Giunta regionale determina le somme spettanti a ciascun
comune, adottando i seguenti criteri:
1) 30 percento in parti uguali tra tutti i comuni;
2) 40 percento in base alla superficie con la riduzione dei
terreni sterili (alta quota) e con i seguenti limiti:
20 Kmq fino a 300 abitanti
25 Kmq da 301 a 400 abitanti
30 Kmq da 401 a 500 abitanti
35 Kmq da 501 a 600 abitanti
40 Kmq da 601 a 700 abitanti
45 Kmq da 701 a 800 abitanti
50 Kmq da 801 a 900 abitanti
55 Kmq da 901 a 1000 abitanti
60 Kmq da 1001 a 1100 abitanti
65 Kmq da 1101 a 1200 abitanti
70 Kmq oltre i 1201 abitanti
3) 30 percento in proporzione diretta alla popolazione residente
in ciascun comune, quale risulta dai dati ufficiali forniti dal
servizio vigilanza anagrafica della Regione al 31 dicembre
dell'anno precedente quello interessato dal piano.
2) I criteri di ripartizione di cui al comma precedente sono
validi per i tre esercizi finanziari contemplati dal piano.
3) Il totale delle somme assegnate ai singoli comuni, è
impegnato sull'apposito capitolo del bilancio di previsione con
deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4 (Approvazione dei progetti)
1) Nella deliberazione con cui l'ente beneficiario del
finanziamento approva il progetto esecutivo dell'opera devono
essere indicati l'ammontare del contributo regionale utilizzato e
l'eventuale quota rimanente della spesa assunta a proprio carico
dall'ente.
2) Qualora per le opere di cui al primo comma sia prevista
l'utilizzazione di finanziamenti regionali di importo superiore a
lire 300 milioni, l'organo regionale di controllo deve richiedere
il parere tecnico della commissione regionale esame progetti di cui
al successivo articolo 5.
3) Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del
progetto, l'ente che provvede all'esecuzione dell'opera deve
procedere senza indugio all'appalto o all'esecuzione in economia
dei lavori.
4) L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate
totalmente o parzialmente con i fondi della presente legge equivale
a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e
indifferibilità dei relativi lavori.
5) Per le opere di cui al primo comma del presente articolo il
parere della commissione sostituisce il parere del comitato
regionale per la pianificazione territoriale di cui al capoverso b)
del penultimo comma dell'articolo 18 della legge regionale 15
giugno 1978, n. 14, come modificato dall'articolo 6 della legge
regionale 9 giugno 1981, n. 32.
Art. 5 (Commissione regionale esame progetti)
1) La commissione regionale esame progetti è costituita con
decreto del Presidente della Giunta ed è composta da:
- il dirigente dell'assessorato dei lavori pubblici o suo
sostituto, con funzione di Presidente;
- il dirigente dell'ufficio regionale urbanistica e tutela del
paesaggio o suo sostituto;
- il dirigente dell'assessorato delle finanze o suo
sostituto.
2) La commissione è integrata da:
- il sovrintendente agli studi della Regione o un suo delegato,
per l'esame di opere di edilizia scolastica;
- un funzionario dell'assessorato della sanità ed assistenza
sociale, designato dall'assessore, per l'esame di opere di
carattere sanitario;
- un funzionario dell'assessorato dell'agricoltura e foreste
designato dall'assessore per l'esame di opere di interesse
agricolo.
3) Un funzionario dell'assessorato dei lavori pubblici funge da
segretario.
4) La stessa Commissione, opportunamente integrata dal Dirigente
del Servizio n. 1 dell'USL o da un suo sostituto, esprime anche il
parere su tutti i progetti di edifici pubblici che le vengano
trasmessi per l'esame, unitamente alle deliberazioni di
approvazione, a cura della Commissione regionale di controllo.
Art. 6 (Affidamento dei lavori a terzi)
1) L'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente
legge può, a specifica richiesta dei comuni interessati, essere
curata direttamente dalla Regione che provvederà all'appalto e
conduzione delle opere.
2) L'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente
legge può anche essere affidata in concessione ad altri enti che
possiedano i requisiti necessari.
3) In questo caso la Regione tratterrà dal contributo annuale
assegnato l'importo dell'opera o lo trasferirà all'ente esecutore
secondo modalità da definirsi.
Art. 7 (Concessione del contributo - Anticipazione)
1) Su richiesta dell'ente beneficiario del contributo ai sensi
del primo comma dell'articolo 4, l'assessore ai lavori pubblici,
dietro presentazione del contratto d'appalto ovvero, nell'ipotesi
di esecuzione in economia, previa attestazione rilasciata dal
legittimo rappresentante dell'ente che i lavori hanno avuto inizio,
dispone con proprio decreto la liquidazione all'ente di una
anticipazione pari al 50 percento del contributo previsto a
finanziamento dell'opera.
2) Un ulteriore 40 percento del contributo regionale è
liquidato, parimenti con decreto dell'assessore ai lavori pubblici,
dopo che l'ente beneficiario avrà dimostrato, mediante
presentazione di idonea documentazione contabile, che sono stati
eseguiti lavori per una spesa almeno pari all'importo della prima
anticipazione concessa.
3) Qualora un comune non fosse in grado di utilizzare nel corso
dell'anno di assegnazione la somma concessa dalla Regione con il
fondo di cui all'articolo 3 per mancanza di progetti approvati o
per altra circostanza, la Giunta regionale ha facoltà di assegnare
temporaneamente il relativo importo ad altro comune che lo possa
utilmente impiegare, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
assegnazione dei contributi spettanti negli esercizi finanziari
successivi.
4) Nel caso di acquisto di immobili, la liquidazione del
finanziamento regionale utilizzato è disposta con decreto
dell'assessore ai lavori pubblici in una unica soluzione su
richiesta del comune interessato, corredata di una copia della
deliberazione con cui il comune si impegna al relativo
acquisto.
5) I decreti dell'assessore ai lavori pubblici devono essere
emessi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta
dell'ente beneficiario.
Art. 8 (Appalto dei lavori)
1) Le imprese che eseguono i lavori finanziati con la presente
legge, come pure altri lavori pubblici di interesse regionale,
devono essere iscritte all'Albo nazionale dei costruttori istituito
con legge 10 febbraio 1962, n. 57 o all'Albo delle imprese
artigiane della Valle d'Aosta, tenuto inoltre conto delle norme
previste dalla legge n. 646 del 13 settembre 1982.
2) Qualora si siano sperimentate infruttuosamente le licitazioni
private oppure, nelle condizioni previste dalla legge, non siano
riuscite le trattative private, i lavori che non hanno potuto
essere appaltati possono essere eseguiti in economia.
Art. 9 (Obbligo del rendiconto)
1) Ultimata l'esecuzione dell'opera, gli enti beneficiari devono
far pervenire all'assessorato regionale dei lavori pubblici,
immediatamente dopo l'emissione, copia del certificato di collaudo
ovvero, per quei lavori non soggetti a collaudo,
copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
direttore dei lavori.
2) Con decreto dell'assessore ai lavori pubblici si provvederà
di conseguenza alla liquidazione del residui 10 percento a saldo
del contributo regionale.
Art. 10 (Accesso al credito)
I contributi previsti dalla presente legge sono cumulabili con
quelli previsti dalla LR 25 agosto 1980, n. 38, interventi
regionali per favorire l'accesso al credito della cassa depositi e
prestiti.
Art. 11 (Interventi diretti della Regione)
1) La Regione sulla base di un suo programma di lavori,
approvato dal Consiglio regionale, può intervenire direttamente per
l'esecuzione di opere di interesse regionale e di enti pubblici
locali che rivestano notevole importanza o che siano a
completamento di opere già iniziate dall'Amministrazione
regionale.
2) La Regione può, altresì, intervenire con la concessione di
contributi, in misura non superiore al 70 percento delle spese
riconosciute ammissibili per la realizzazione di opere di pubblico
interesse da parte di privati o persone giuridiche di diritto
privato; analoghi contributi, in misura non superiore al 50
percento possono essere concessi per opere di pubblico interesse
eseguite da consorzi o dal consorterie qualora il comune o il
consorzio di comuni interessato partecipi al finanziamento
dell'opera con almeno il 20 percento.
3) I finanziamenti delle opere di cui sopra sono approvati con
deliberazione del Consiglio o della Giunta regionale a seconda
delle rispettive competenze.
4) Ai sensi dell'articolo 19 della LR 7 dicembre 1979, n. 68 con
la legge finanziaria annuale saranno autorizzate le spese di cui ai
precedenti commi per gli anni 1985 e 1986.
Per l'anno 1984 sono confermati gli stanziamenti previsti
dall'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1984, n. 2,
recante finanziamenti di spese nei diversi settori regionali di
intervento e modifiche alle autorizzazioni di spesa di leggi
regionali in vigore assunti in coincidenza con l'approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio 1984 e del pluriennale 1984-
1986 (legge finanziaria per gli esercizi 1984- 1986).
Art. 12 (Norme finanziarie)
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
graverà sul capitolo 22701 (contributi ai Comuni ed altri Enti
locali nelle spese di investimento nel settore delle opere
pubbliche diverse) del bilancio preventivo della Regione per l'anno
1984 e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni 1985 e
1986.
Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 della presente
legge si provvede:
- per l'anno 1984 mediante prelievo della somma di L.
25.000.000.000 dal capitolo 50050: " Fondo globale per il
finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali. Spese
di investimento " (Allegato n. 8 - Interventi a carattere generale)
della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per
l'anno 1984;
- per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per L.
57.500.000.000 delle risorse disponibili relative al programma
2.1.1. Finanza locale, del bilancio pluriennale 1984/ 1986.
Art. 13 (Variazioni al bilancio)
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono
apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa - Variazione in aumento:
Cap. 22701 " Contributi ai Comuni ed altri Enti locali nelle
spese di investimento nel settore delle opere pubbliche diverse "
L. 25.000.000.000
- Variazione in diminuzione:
Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento "
L. 25.000.000.000
Art. 14 (Dichiarazione di urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma
dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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