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Legge regionale n. 56 del 10 06 1983
Bollettino ufficiale 7 7 1983 n. 17
Misure urgenti per la tutela dei beni culturali.
Art. 1
In tutti gli atti previsti dalle leggi dello Stato 29 giugno
1939, n. 1497 e primo giugno 1939 n. 1089, ad esclusione di quelli
di cui al capo iv di quest'ultima per il quale la Regione provvede
con apposita legge, il Ministro per i Beni culturali e ambientali è
sostituito dal Presidente della Giunta regionale. I decreti di
notifica sono emessi dal Presidente della Giunta, sentito
l'Assessore competente.
Per gli atti per cui la legge prevede il parere del Consiglio
nazionale per i beni culturali o della Commissione provinciale di
cui all'articolo 2 della legge dello Stato 29 giugno 1939 n. 1497,
il Presidente della Giunta sente il parere della Commissione
regionale per i beni culturali e ambientali di cui ai successivi
artt. 2 e 4.
Art. 2
È istituita la Commissione regionale per i beni culturali e
ambientali, che si compone:
- del Sovraintendente per i beni culturali e ambientali o suo
delegato, con funzione di presidente;
- del dirigente dei sevizi culturali dell'Assessorato della
Pubblica Istruzione o suo delegato;
- di dodici membri scelti tra esperti nei settori archeologico,
architettonico, ambientale, storico-artistico, archivistico di cui
almeno uno per settore.
La Commissione è costituita con decreto del Presidente della
Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, ed
è rinnovata all'inizio di ogni legislatura regionale. I poteri
della Commissione sono prorogati fino al suo rinnovo.
Art. 3
La Commissione regionale per i beni culturali e ambientali
esprime parere su ogni argomento riguardante la tutela, lo studio e
la conservazione dei monumenti, degli scavi e degli oggetti di
antichità, su richiesta della Sovraintendenza regionale ai beni
culturali.
La Commissione può, di propria iniziativa, fare proposte per la
conservazione dei monumenti, per l'esecuzione degli scavi, per lo
studio di reperti o per eventuali acquisti di oggetti di antichità
e d'arte e dar parere sulla scelta di istituti che collaborano alla
ricerca archeologica.
I pareri e le proposte della Commissione sono da ritenersi
consultivi.
Le prestazioni dei componenti della Commissione sono gratuite.
Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute per la partecipazione alle riunioni.
Art. 4
La Commissione regionale per i beni culturali e ambientali è
integrata, per il parere relativo ai provvedimenti di vincolo di
cui alla legge dello Stato 29 giugno 1939, n. 1497, nonché per
quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge, dal Sindaco
del Comune interessato.
Art. 5
La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per i beni
culturali e ambientali, approva per ogni Comune l'elenco delle zone
individuate come " aree di interesse archeologico " e " aree di
interesse paesistico " corredate di planimetrie a base catastale in
scala tra 1: 500 e 1: 5.000 e l'elenco degli " edifici monumentali
" corredati di planimetrie catastali. Gli aggiornamenti di detti
elenchi avvengono con analoga procedura.
I monumenti inclusi negli elenchi sono soggetti alla tutela
prevista dalla legge dello Stato primo giugno 1939, n. 1089.
Sugli immobili compresi negli elenchi di cui al primo comma si
applicano le disposizioni della presente legge dal giorno
successivo a quello della relativa deliberazione della Giunta
regionale. A tal fine la deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 63 della legge dello Stato 16
maggio 1978, n. 196 ed è inviata immediatamente al Sindaco del
Comune interessato.
Gli elenchi di cui al primo comma costituiscono integrazione e,
qualora in contrasto, variante al PRGC del Comune cui si
riferiscono. In ordine a tali integrazioni e varianti, la Giunta
regionale sente il parere del Comune interessato ai sensi
dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12.
Gli elenchi anzidetti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione, parte seconda. La pubblicazione tiene luogo di
notifica. Un estratto del Bollettino Ufficiale è affisso, per
richiesta dell'Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni
Culturali, all'albo del Comune interessato per tre mesi
consecutivi. Entro i successivi trenta giorni i soggetti
interessati possono presentare al Comune osservazioni e opposizioni
nel merito, che il Comune trasmette, con il proprio parere,
all'Assessore entro i successivi quindici giorni, per l'esame della
Giunta. La Giunta, sentito il parere della Commissione per i Beni
culturali e ambientali, decide motivatamente sulle opposizioni e,
ove necessario, adotta i provvedimenti conseguenti in ordine agli
elenchi. In seguito, gli elenchi sono trasmessi al Comune, che li
inserisce nel PRGC.
Art. 6
Nelle aree archeologiche individuate ai sensi dell'articolo 5 è
ammessa solamente l'esecuzione di opere dirette a proteggere e
rendere accessibili al pubblico i reperti archeologici che debbano
essere conservati " in situ ". Tali opere non sono soggette a
limiti di volume, di superficie coperta, di altezza e possono
essere costruite anche sui confini di proprietà, fermo restando
quanto disposto dal codice civile in ordine a luci e vedute, senza
arrecare pregiudizio alle proprietà confinanti in ordine ai veicoli
di carattere urbanistico da rispettare.
La necessità di conservare " in situ " i reperti è stabilita con
decreto dell'Assessore competente in materia, su conforme parere
della Commissione di cui all'articolo 2.
Nel caso di rinvenimento fortuito di reperti archeologici in uno
scavo edilizio eseguito in base a concessione rilasciata a norma di
legge, il Sovraintendente ai Beni culturali e ambientali informa la
Commissione. Questa può proporre all'Assessore di valutare
l'opportunità di consentire l'esecuzione di tutto o parte del
volume previsto dalla concessione edilizia, per limitare il danno
al concessionario, qualora ciò sia compatibile con l'esigenza di
protezione dei reperti stessi.
Qualora detta esigenza richieda il rifacimento totale o parziale
del progetto, che risulti in contrasto con le norme urbanistico -
edilizie, applicabili nel Comune, l'Assessore, su parere favorevole
della Giunta, chiede al Sindaco di rilasciare concessione in
deroga. Tale richiesta sostituisce il nullaosta regionale previsto
dalla legislazione in materia di concessione in deroga.
Art. 7
Sul territorio regionale è vietato l'uso di rivelatori di
metalli senza autorizzazione. Chiunque intenda farne uso deve
richiedere al Presidente della Giunta regionale apposita
autorizzazione specificandone il campo di applicazione.
Chiunque utilizzi rivelatori di metalli senza la relativa
autorizzazione è passibile della sanzione amministrativa da Lire
50.000 a Lire 100.000 e del sequestro dell'apparecchiatura.
L'autorizzazione non può essere concessa in aree dichiarate di
interesse archeologico, salvo che si tratti di attività finalizzate
alla ricerca archeologica autorizzate dalla Sovraintendenza per i
beni culturali e ambientali.
Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione delle
norme del presente articolo il personale della Sovraintendenza con
mansioni non inferiori a quelle di concetto, gli ispettori onorari
dei beni culturali, gli agenti del Corpo forestale valdostano, del
Comitato regionale della caccia, del Consorzio regionale della
pesca, gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente
della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.
Art. 8
Nei centri storici perimetrati ai sensi dell'articolo 2 della
legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 e successive modificazioni e
nelle zone A dei Comuni che abbiano adottato il Piano regolatore
generale, le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2
della legge regionale sopracitata, come modificata dal 2' comma
dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32, si
applicano fino ad approvazione del PRGC.
Nei Comuni dotati di PRGC approvato, fino ad approvazione
dell'elenco dei monumenti di cui all'articolo 5, sono soggetti alla
tutela della legge dello Stato primo giugno 1939, n. 1089, gli
edifici censiti come " monumento " e " documento " nei PRGC
vigenti.
Nella parte di territorio del Comune di Aosta indicata
nell'allegata planimetria, ogni opera interessante il sottosuolo o
gli edifici evidenziati nella medesima deve essere preventivamente
autorizzata dalla Sovraintendenza per i beni culturali e
ambientali.
Art. 9
Per coadiuvare la Sovrintendenza per i beni culturali e
ambientali nell'azione di tutela di beni culturali e ambientali è
istituita la funzione dell'ispettore onorario.
L'ispettore onorario è nominato con decreto dell'Assessore, su
proposta del Sovrintendente per i beni culturali, e resta in carica
cinque anni.
Gli ispettori onorari fanno direttamente capo al Sovrintendente
per i beni culturali e ambientali.
Essi sono tenuti:
- alla immediata segnalazione, seguita comunque da comunicazione
scritta, di reperti da salvaguardare di cui, per qualunque motivo,
possano essere venuti a conoscenza;
- alla redazione di una relazione annuale sull'attività
svolta.
L'attività di ispettore onorario non è retribuita.
Il Sovraintendente può inoltre incaricare singoli ispettori
della sorveglianza di cantieri o scaviprivati o delegarli alla
partecipazione alle Commissioni edilizie comunali. Tali attività
danno diritto al rimborso delle spese vive sostenute e
documentate.
La nomina può essere revocata dall'Assessore, su proposta del
Sovrintendente in caso di scarsa diligenza o, comunque, allorché
l'opera dell'ispettore non si dimostri utile agli interessi
dell'Amministrazione.
Art. 10
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
previsti in annue L. 500.000 graveranno sul capitolo 46960 che si
istituisce nella parte spesa del Bilancio della Regione per l'anno
1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.
Alla copertura dell'onere si provvede: per l'anno 1983 mediante
riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo
46950; per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 1.000.000
delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.4.9. Musei
- beni culturali e ambientali del bilancio pluriennale 1983/
1985.
A decorrere dall'anno 1984 gli oneri necessari saranno
determinati con le leggi di approvazione dei bilanci.
Art. 11
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono
apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa Variazione in diminuzione:
Cap. 46950 Spese per restauri e per opere di manutenzione del
patrimonio archeologico L. 500.000
Variazione in aumento:
Cap. 46960 (di nuova istituzione) Spese per rimborsi agli
Ispettori onorari dei beni culturali e ambientali l. 500.000
Art. 12
La presente legge è dichiarata urgente ai semsi del 3' comma
dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
TITOLO DEDOTTO Pianta planimetrica del Comune di Aosta individuante le aree in
cui opere interessanti il sottosuolo o gli edifici indicati sono
soggette alla preventiva autorizzazione della Sovrintendenza per i
beni culturali e ambientali
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