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Legge regionale n. 5 del 29 01 1980
Bollettino ufficiale 30 1 1980 n. 1
Provvedimento generale di finanziamento di spese nei diversi
settori regionali d'intervento, con modifiche alle autorizzazioni
di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1980 e
del bilancio pluriennale 1980- 1982.
Art. 1
I limiti di spesa stabiliti dalle leggi regionali sottoelencate
sono modificati nel modo seguente:
a) per le finalità di cui alla legge regionale 11 novembre 1974,
n. 44, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una
autorizzazione complessiva di spesa di Lire 1 miliardo, di cui Lire
600.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario
1980;
b) per le finalità di cui agli articoli 1 e 7 della Legge
regionale 24 ottobre 1973, n. 34, è disposta per gli esercizi
finanziari 1980- 1982 una autorizzazione complessiva di spesa di
Lire 1.270.000.000 di cui Lire 1.090.000.000 a carico del bilancio
per l'esercizio finanziario 1980;
c) per le finalità di cui agli articoli 5 e 8 della legge
regionale 24 ottobre 1973, n. 34, è disposta per gli esercizi
finanziari 1980- 1982 una autorizzazione complessiva di spesa di
Lire 405.000.000, di cui Lire 335.000.000 a carico del bilancio per
l'esercizio finanziario 1980;
d) per le finalità di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n.
19, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una
autorizzazione complessiva di spesa di Lire 1.150.000.000, di cui
Lire 650.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario
1980;
e) per le finalità di cui alla legge regionale 3 gennaio 1977,
n. 1, è disposta, per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una
autorizzazione complessiva di spesa di Lire 900.000.000, di cui
Lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario
1980;
f) per le finalità di cui alle leggi regionali 25 febbraio 1964,
n. 2 e 23 maggio 1973, n. 24, è disposta per gli esercizi
finanziari 1980 -1982 una autorizzazione complessiva di spesa di
Lire 289.000.000 di cui Lire 109.000.000 a carico del bilancio per
l'esercizio finanziario 1980;
g) per le finalità di cui alla legge regionale 23 giugno 1975,
n. 27, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una
autorizzazione complessiva di spesa di Lire 120.000.000, di cui
Lire 60.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario
1980;
h) per le finalità di cui alla legge regionale 23 maggio 1973,
n. 27, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una
autorizzazione complessiva di spesa di Lire 260.000.000, di cui
Lire 220.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario
1980;
i) per le finalità di cui alla legge regionale 6 agosto 1974, n.
27, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una
autorizzazione complessiva di spesa di Lire 5.460.000.000, di cui
Lire 1.820.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio
finanziario 1980;
l) per le finalità di cui alla legge regionale 6 giugno 1977, n.
41, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una
autorizzazione complessiva di spesa di Lire 1.900.000.000, di cui
Lire 700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario
1980;
m) per le finalità di cui alla legge regionale 8 novembre 1978,
n. 53, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di
Lire 150.000.000;
n) per le finalità di cui alla legge regionale 11 agosto 1975,
n. 40, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una
autorizzazione complessiva di spesa di Lire 1.300.000.000, di cui
Lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario
1980;
o) per le finalità di cui agli articoli 15 e 17 della legge
regionale 30 luglio 1976, n. 30, è disposta per gli esercizi
finanziari 1980- 1982 una autorizzazione complessiva di spesa di
Lire 80.000.000, di cui L. 60.000.000 a carico del bilancio per
l'esercizio finanziario 1980;
p) per le finalità di cui alla legge regionale 3 agosto 1971, n.
10, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una
autorizzazione complessiva di spesa di Lire 1.200.000.000, di cui
Lire 600.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario
1980;
q) per le finalità di cui alla legge regionale 24 agosto 1979,
n. 60, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una
autorizzazione complessiva di spesa di Lire 26.000.000, di cui Lire
12.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario
1980;
r) per le finalità di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973,
n. 39, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di
Lire 250.000.000;
s) per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1974,
n. 40, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una
autorizzazione complessiva di spesa di Lire 1.630.000.000, di cui
Lire 610.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario
1980;
t) per le finalità di cui alla legge regionale 31 agosto 1972,
n. 35, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una
autorizzazione complessiva di spesa di Lire 406.000.000, di cui
Lire 152.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario
1980;
u) per le finalità di cui alla legge regionale 31 agosto 1972,
n. 30, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una
autorizzazione complessiva di spesa di Lire 481.000.000, di cui
Lire 207.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario
1980;
v) per le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale
20 dicembre 1973, n. 39, è autorizzata per l'esercizio finanziario
1980 la spesa di Lire 150.000.000;
z) per le finalità di cui alla legge regionale 20 giugno 1978,
n. 47, è disposta per gli esercizi finanziari 1980- 1982 una
autorizzazione complessiva di Lire 2.200.000.000, di cui Lire
1.200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario
1980.
Art. 2
In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, di
cui all'articolo 56 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le
autorizzazioni di spesa di cui alle leggi regionali sottoelencate,
concernenti interventi in materia sanitaria o di assistenza
integrativa mutualistica, sono sospese per gli esercizi finanziari
1980- 1982: - legge regionale 10 novembre 1966, n. 16; - legge
regionale 7 dicembre 1967, n. 30; - legge regionale 22 gennaio
1970, n. 7; - legge regionale 30 dicembre 1971, n. 23; - legge
regionale 31 agosto 1972, n. 32; - legge regionale 31 agosto 1972,
n. 36; legge regionale 31 agosto 1972, n. 37; - legge regionale 21
dicembre 1973, n. 42; - legge regionale 14 gennaio 1974, n. 2; -
legge regionale 22 aprile 1975, n. 13; - legge regionale 29
dicembre 1975, n. 44; - legge regionale 14 maggio 1976, n. 16; -
legge regionale 3 gennaio 1977, n. 3; - legge regionale 20 giugno
1978, n. 43.
Art. 3
Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale 22
gennaio 1970, n. 3 sono sospese per gli esercizi finanziari 1980-
1982.
Art. 4
Per gli interventi previsti dalla legge regionale 22 giugno
1964, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
autorizzate le seguenti spese:
a) strade comunali e consorziali anche interne agli abitati,
ponti, piazzali e parcheggi (capitoli 26000 - 26150 - 26250 - 26400
- 26450 - 26500):
- per l'esercizio 1980 Lire 3.990.000.000;
- per gli esercizi 1981- 1982 Lire 7.680.000.000
complessive.
b) scuole, asili infantili e scuole - convitti (capitoli 45050 -
45100):
- per l'esercizio 1980 Lire 2.400.000.000;
- per gli esercizi 1981- 1982 Lire 4.200.000.000
complessive.
c) edifici destinati a servizi di pubblica utilità (capitolo
27950):
- per l'esercizio 1980 Lire 600.000.000;
- per gli esercizi 1981- 1982 Lire 900.000.000 complessive.
d) acquedotti e fognature di interesse pubblico (capitoli 29500
- 29550 - 29800 - 29850):
- per l'esercizio 1980 Lire 2.260.000.000;
- per gli esercizi 1981- 1982 Lire 3.480.000.000
complessive.
e) cimiteri (capitoli 29900 - 29950):
- per l'esercizio 1980 Lire 240.000.000;
- per gli esercizi 1981- 1982 Lire 480.000.000 complessive.
f) opere idrauliche, protezione dalle valanghe, ecc. (capitoli
27150 - 27300):
- per l'esercizio 1980 Lire 1.060.000.000;
- per gli esercizi 1981- 1982 Lire 1.520.000.000
complessive.
Art. 5
Per favorire il diritto allo studio degli alunni delle scuole
della Regione sono autorizzate le seguenti spese:
a) per la gestione di mense per studenti Lire 190.000.000 per
l'esercizio 1980 e Lire 410.000.000 complessive per gli esercizi
1981- 1982; b) per la concessione di borse e sussidi di studio
nonché per il pagamento di rette per posti gratuiti e semi gratuiti
in collegi e convitti Lire 339.000.000 per l'esercizio 1980 e Lire
716.000.000 complessive per gli esercizi 1981- 1982.
Art. 6
È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980 -1982 la spesa di
Lire 1.500.000.000, di cui Lire 500.000.000 per l'esercizio
finanziario 1980, per la concessione di sussidi e per interventi
regionali nelle spese per la costruzione e il riadattamento di
strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite
con la legge regionale 14 agosto 1962, n. 17.
Art. 7
È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980 -1982 la spesa di
Lire 1.500.000.000, di cui Lire 500.000.000 per l'esercizio
finanziario 1980, per le finalità previste dai provvedimenti
consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955, n. 167, in data 18 dicembre
1959, n. 115 in data 13 luglio 1962 e n. 192 in data 30 dicembre
1966, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo della
attrezzatura agricola locale.
Art. 8
È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980 -1982 la spesa di
Lire 2.380.000.000, di cui Lire 700.000.000 a carico dell'esercizio
finanziario 1980, per la concessione di contributi e sussidi per la
costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di
irrigazione e di opere ed impianti irrigui, secondo le modalità
stabilite con i provvedimenti consiliari n. 45 in data 7 aprile
1955 e n. 114 in data 15 giugno 1963.
Art. 9
Per interventi intesi alla conservazione e incremento del
patrimonio boschivo è autorizzata per gli esercizi finanziari 1980-
1982 la spesa di Lire 3.531.000.000, di cui Lire 1.291.000.000 per
l'esercizio finanziario 1980.
Art. 10
Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 settembre
1951, n. 3 e 20 giugno 1978, n. 41 è autorizzata per gli esercizi
finanziari 1980 -1982 la spesa di Lire 60.000.000, di cui Lire
20.000.000 per l'esercizio finanziario 1980.
Art. 11
È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980- 1982 la spesa
complessiva di L. 420.000.000, di cui Lire 140.000.000 a carico
dell'esercizio finanziario 1980, ripartita come dai singoli
stanziamenti dei capitoli 31250, 31300, 31350, 33950, per le
finalità previste dalle leggi statali 2 giugno 1961, n. 454, 23
maggio 1964, n. 404 e 27 ottobre 1966, n. 910, sull'attuazione dei
piani quinquennali di sviluppo dell'agricoltura e della
zootecnia.
Art. 12
È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980 -1982 la spesa di
Lire 300.000.000, di cui Lire 100.000.000 a carico dell'esercizio
finanziario 1980, per interventi di costruzione e ricostruzione di
fabbricati danneggiati da calamità naturali ed incendi.
Art. 13
È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980 -1982 la spesa
complessiva di Lire 1.700.000.000, di cui Lire 700.000.000 a carico
dell'esercizio finanziario 1980, per interventi a favore
dell'edilizia rurale.
Art. 14
È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980- 1982 la spesa
complessiva di Lire 600.000.000, di cui Lire 200.000.000 a carico
dell'esercizio finanziario 1980, sui capitoli 35900 e 36000,
ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di
bilancio, per le finalità previste dalle leggi vigenti e dai
provvedimenti consiliari n. 72 in data 29 maggio 1957 e n. 155 in
data 24 giugno 1967, concernenti interventi a favore delle piccole
e medie industrie.
Art. 15
Per le finalità previste dalla legge regionale 9 maggio 1963 n.
12 è autorizzata per gli esercizi finanziari 1980- 1982 la spesa di
Lire 360.000.000, di cui Lire 120.000.000 a carico dell'esercizio
finanziario 1980.
Art. 16
È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980 -1982 la spesa
complessiva di Lire 1.250.000.000, di cui Lire 450.000.000 a carico
dell'esercizio finanziario 1980 per l'assistenza ai minori e
invalidi non autosufficienti.
Art. 17
È autorizzata per gli esercizi finanziari 1980- 1982 la spesa
complessiva di Lire 600.000.000, di cui Lire 200.000.000 a carico
dell'esercizio finanziario 1980, per spese e contributi concernenti
l'assistenza climatologica all'infanzia.
Art. 18
Per le finalità previste dalle leggi regionali 10 gennaio 1961,
n. 2 e 9 maggio 1963, n. 11, è autorizzata la spesa complessiva per
gli esercizi finanziari 1980- 1982 di Lire 705.000.000, di cui Lire
235.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.
Art. 19
È autorizzata sui capitoli 23650 e 23700 la spesa complessiva di
Lire 74.000.000 per gli esercizi finanziari 1980- 1982, di cui Lire
22.500.000 a carico dell'esercizio 1980, per gli impianti e
attrezzature per l'aeroporto regionale di Aosta e per la relativa
stazione climatologica.
Art. 20
Sono reiscritti alla competenza dell'esercizio finanziario 1980
i residui passivi dichiarati perenti agli effetti amministrativi,
provenienti da assegnazioni statali con specifico vincolo di
destinazione (allegato B). Sono trasferiti, a seguito di mancata
assunzione d'impegno definitivo, alla competenza dell'esercizio
1980 i residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari 1978 e
1979 da assegnazioni statali con specifico vincolo di destinazione
(allegato B).
Art. 21
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
nella presente legge, ammontanti a complessive L. 76.938.448.530,
nel triennio 1980- 1982, la Regione fa fronte con le risorse
evidenziate nel bilancio pluriennale 1980- 1982, stato di
previsione delle entrate, nel rispetto delle destinazioni
indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della
spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato in calce agli
allegati A - B.
Art. 22
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma
dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma della Valle
d'Aosta.
Allegato " A "
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEGLI ONERI
DERIVANTI DALLA PRESENTE LEGGE E DEI MEZZI DI COPERTURA
FINANZIARIA.
Allegato " B "
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DA
ASSEGNAZIONI STATALI TRASFERITI ALLA COMPETENZA DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 1980 (Riferimento legge finanziaria: articolo 20, primo
comma, per gli importi indicati nella prima colonna; articolo 20,
secondo comma, per gli importi indicati nella seconda colonna).
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