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Legge regionale n. 4 del 30 01 1973
Bollettino ufficiale 20 2 1973 n. 4
MODIFICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 31 AGOSTO 1972 N. 28, 18
MAGGIO 1972 N. 7, 18 MAGGIO 1972 N. 8, 18 MAGGIO 1972 N. 9,
CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE
PRESSO L'ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE E LA
LIGURIA A FAVORE DI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO.
Art. 1
La garanzia fideiussoria regionale prevista dalle leggi
regionali 31 agosto 1972 n. 28, 18 maggio 1972 n. 7, 18 maggio 1972
n. 8 e 18 maggio 1972 n. 9, da prestarsi nei confronti
dell'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la
Liguria ed a favore rispettivamente dei Consorzi di miglioramento
fondiario " Ru Courtaud " in Comune di St. Vincent, " Doues -
Champillon Conca di By " nei Comuni di Doues e di Ollomont, " Rivi
Riuniti di Mazod - Crepellaz - Trois Villes " in Comune di Quart e
" Vallone di Urtier " in Comune di Cogne, comprenderà altresì gli
interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti
dall'Istituto mutuante e potrà, pertanto, essere prestata, per
ciascun Consorzio sopraindicato e per i rispettivi mutui, fino alla
rispettiva nuova concorrenza massima di Lire 243.000.000, di Lire
352.300.000, di Lire 162.700.000 e di Lire 163.700.000.
A tal fine, sono approvate le conseguenti rispettive variazioni
in aumento agli stanziamenti di spesa dei capitoli 251, 262, 263 e
264, e agli stanziamenti di entrata dei capitoli 219, 230, 231 e
232 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973 e ai
corrispondenti capitoli di spesa e di entrata dei bilanci di
previsione della Regione per gli anni di durata dei predetti
mutui.
Art. 2
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle
leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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