Legge regionale 20 aprile 2004, n. 4
Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e
disciplina della professione di gestore di rifugio alpino.
Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29
maggio 1996, n. 11.
(B.U. 11 maggio 2004, n. 19)
INDICE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità e oggetto
CAPO II INTERVENTI A SOSTEGNO DI RIFUGI ALPINI, BIVACCHI E POSTI TAPPA
ESCURSIONISTICI (DORTOIRS)
SEZIONE I RIFUGI ALPINI E BIVACCHI
Art. 2 - Soggetti beneficiari
Art. 3 - Iniziative agevolabili
Art. 4 - Contributi in conto capitale
Art. 5 - Requisiti delle strutture di nuova realizzazione
SEZIONE II POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI (DORTOIRS)
Art. 6 - Soggetti beneficiari
Art. 7 - Iniziative agevolabili
Art. 8 - Contributi in conto capitale
Art. 9 - Requisiti delle strutture di nuova realizzazione
SEZIONE III DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE
AGEVOLAZIONI
Art. 10 - Presentazione delle domande
Art. 11 - Istruttoria
Art. 12 - Concessione e revoca delle agevolazioni
Art. 13 - Cumulabilità
Art. 14 - Rinvio
SEZIONE IV CONTROLLI E SANZIONI
Art. 15 - Vincoli e mutamento di destinazione, alienazione e
sostituzione dei beni
Art. 16 - Vigilanza
Art. 17 - Revoca
Art. 18 - Sanzioni
CAPO III ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GESTORE DI RIFUGIO ALPINO
Art. 19 - Definizione
Art. 20 - Esercizio della professione
Art. 21 - Abilitazione professionale
Art. 22 - Elenco professionale regionale
Art. 23 - Cancellazione dall'elenco professionale regionale
Art. 24 - Obbligo di aggiornamento
Art. 25 - Associazione di categoria
Art. 26 - Vigilanza e controlli
Art. 27 - Sanzioni
Art. 28 - Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 29
maggio 1996, n. 11
CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
Art. 29 - Disposizioni finanziarie
Art. 30 - Abrogazioni
Art. 31 - Disposizione transitoria
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Finalità e oggetto)
1. La Regione, allo scopo di garantire la diffusione e la
pratica delle attività legate alla frequentazione degli ambienti
montani e alla percorrenza dei sentieri pedestri, promuove
l'attuazione di iniziative volte allo sviluppo del turismo
alpinistico ed escursionistico attraverso la valorizzazione di
rifugi e bivacchi, presidi della montagna e tradizionali luoghi di
accoglienza dei suoi frequentatori.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge
disciplina l'esercizio della professione di gestore di rifugio
alpino, nonché la concessione di agevolazioni in favore dei
soggetti di cui agli articoli 2 e 6, operanti sul territorio
regionale nel settore del turismo alpinistico ed
escursionistico.
CAPO II INTERVENTI A SOSTEGNO DI RIFUGI ALPINI, BIVACCHI E POSTI TAPPA
ESCURSIONISTICI (DORTOIRS)
SEZIONE I RIFUGI ALPINI E BIVACCHI
Art. 2 (Soggetti beneficiari) (1)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo
4:
a) per le iniziative da realizzare presso rifugi o bivacchi
esistenti, i proprietari delle strutture interessate;
b) per le iniziative consistenti nella realizzazione di nuovi
rifugi o bivacchi:
1) i proprietari degli immobili che formano oggetto
dell'iniziativa;
2) i soggetti che realizzano l'iniziativa su immobili di
proprietà o nella disponibilità di terzi, purché al momento
dell'erogazione dell'agevolazione abbiano acquisito la proprietà o
il diritto di superficie della nuova struttura e dei relativi
impianti.
2. Limitatamente alle spese di cui all'articolo 3, comma 3,
lettere c) ed e), possono beneficiare delle agevolazioni di cui
all'articolo 4, oltre ai soggetti di cui al comma 1, anche i
gestori di rifugi alpini.
Art. 3 (Iniziative agevolabili)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4
le seguenti strutture:
a) i rifugi posti sopra i 2.500 metri sul livello del mare
(s.l.m.), raggiungibili esclusivamente con mulattiere, sentieri,
morene e ghiacciai;
b) i rifugi posti sopra i 2.500 metri s.l.m., raggiungibili
anche con strade non aperte al pubblico transito veicolare o
mediante impianti a fune;
c) i rifugi posti sotto i 2.500 metri s.l.m., raggiungibili con
mulattiere, sentieri, morene, strade non aperte al pubblico
transito veicolare o mediante impianti a fune;
d) i rifugi già esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge che non rientrano nelle categorie di cui alle
lettere a), b) e c);
e) i bivacchi fissi non custoditi posti ad una quota superiore
ai 2.000 metri s.l.m..
2. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo
4 le seguenti iniziative:
a) realizzazione di nuove strutture;
b) ampliamento, arredamento, ristrutturazione, adeguamento
normativo, tecnico o funzionale, e manutenzione straordinaria di
strutture esistenti;
c) realizzazione, sostituzione o manutenzione straordinaria di
teleferiche, di centraline idroelettriche, di impianti solari,
eolici o di gruppi elettrogeni o di cogenerazione, utili alla
produzione di energia funzionale all'utilizzo della struttura;
d) divallamento di rifiuti e di acque reflue.
3. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di
cui al comma 2 riguardano:
a) lavori, opere edili, impianti tecnici e connesso trasporto di
materiali e beni, anche mediante elicottero;
b) acquisto di aree, di fabbricati o di porzioni di fabbricati
funzionali alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 2,
lettere a) e b), a condizione che il beneficiario realizzi
contestualmente sui predetti immobili interventi di cui alle
lettere a) o c) del presente comma per un importo pari ad almeno il
20 per cento della spesa ammessa per l'acquisto. Non sono in ogni
caso ammesse ad agevolazione le spese riguardanti l'acquisto di
rifugi o bivacchi esistenti;
c) acquisto di nuovi arredi, apparecchiature e altri beni
funzionali all'esercizio della struttura, nell'ambito delle
tipologie individuate con deliberazione della Giunta regionale;
d) spese relative alla messa in sicurezza di strutture
esistenti, limitatamente a quelle di cui al comma 1, lettere a) ed
e), derivanti da accertate situazioni di dissesto o pericolo per
rischio idrogeologico;
e) impiego dell'elicottero per il divallamento dei rifiuti e
delle acque reflue;
f) progettazione, direzione lavori e collaudo, nonché spese
relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza
sui luoghi di lavoro. (2)
3bis. Nei casi di spese riguardanti sistemi o impianti per il
trattamento o la gestione in loco dei rifiuti e delle acque reflue,
possono altresì essere ammesse ad agevolazione le spese riguardanti
impianti aventi carattere sperimentale che, sulla base di criteri
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, risultino
idonee ad assicurare un particolare contenimento dell'impatto
ambientale. (3)
3ter. I costi di manodopera derivanti dall'esecuzione in
economia diretta di lavori o opere edili sono riconosciuti come
spesa ammissibile fino all'ammontare massimo del 5 per cento
dell'importo per lavori e opere edili ammesso ad agevolazione,
secondo i criteri e con le modalità definiti con deliberazione
della Giunta regionale. (4)
3quater. Non sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese
riguardanti gli oneri fiscali e di legge relativi alle spese di cui
al comma 3. (5)
Art. 4 (Contributi in conto capitale) (6)
1. Per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e
c), le agevolazioni sono concesse mediante contributi in conto
capitale, nei seguenti limiti percentuali massimi:
a) per le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),
che comportano particolari difficoltà di accesso, individuate
secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale,
nonché per i bivacchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e),
70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) per le altre strutture, 40 per cento della spesa ritenuta
ammissibile.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera b), è elevata al 70
per cento nei casi di iniziative realizzate da Comuni e Comunità
montane della Valle d'Aosta o dalle società locali di guide alpine
di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7
(Disciplina della professione di guida alpina in Valle
d'Aosta).
3. Per le ulteriori spese di cui all'articolo 3, comma 3, le
agevolazioni sono concesse mediante contributi in conto capitale,
nei seguenti limiti percentuali massimi:
a) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), 95
per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), 50
per cento della spesa ritenuta ammissibile;
c) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), 10
per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione
dell'iniziativa alla quale le medesime spese si riferiscono.
4. Gli importi massimi di spesa ammissibile per poter
beneficiare delle agevolazioni sono i seguenti:
a) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b),
d) ed f), complessivamente considerate, euro 1.000.000. Il predetto
limite è elevato a euro 2.000.000 nei casi di iniziative aventi ad
oggetto la realizzazione di nuovi rifugi o la ristrutturazione di
rifugi esistenti cui sia riconosciuta una particolare valenza
strategica nell'ambito dell'offerta turistica regionale, secondo
criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
b) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), euro
150.000.
5. Gli importi di cui al comma 4 sono considerati al netto degli
oneri fiscali.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le agevolazioni sono
concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla
data di presentazione della relativa domanda. A tal fine, fa fede
la data apposta sulla documentazione di spesa presentata dal
soggetto beneficiario.
7. Le agevolazioni sono concesse anche con riferimento alle
maggiori spese sostenute nell'ambito di iniziative già finanziate
ai sensi della presente legge, nei limiti e con le modalità
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. In tali casi,
sono considerate ammissibili ad agevolazione anche le spese
sostenute nei 24 mesi antecedenti la presentazione della relativa
domanda.
Art. 5 (Requisiti delle strutture di nuova realizzazione) (7)
1. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo
4, i rifugi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), di
nuova realizzazione, devono possedere i seguenti requisiti
minimi:
a) svolgere un'adeguata funzione di supporto logistico per
l'attività alpinistica, escursionistica o sci alpinistica
praticabile nella zona interessata, sulla base di criteri stabiliti
con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della
Commissione consiliare competente;
b) disporre di almeno 30 posti letto, oltre ad un ricovero
d'emergenza con almeno 6 posti letto a beneficio delle persone in
difficoltà durante i periodi di chiusura;
c) uniformarsi ai requisiti tecnici di cui all'articolo 9 della
legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture
ricettive extralberghiere), nonché ai requisiti igienico- sanitari
previsti dalla normativa vigente.
2. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo
4, i bivacchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), di nuova
realizzazione, devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) svolgere un'adeguata funzione di supporto logistico per
l'attività alpinistica, escursionistica o sci alpinistica
praticabile nella zona interessata, sulla base di criteri stabiliti
con deliberazione della Giunta regionale;
b) disporre di almeno 6 posti letto;
c) essere conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 8,
comma 3, della l.r. 11/1996.
3. Per l'accertamento della sussistenza del requisito di cui al
comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera a), la Giunta regionale
acquisisce il parere di una commissione tecnico-consultiva
composta:
a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia
di agevolazioni nel settore dei rifugi alpini, di seguito
denominata struttura competente, o suo delegato, con funzioni di
presidente;
b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia
di sentieri, o suo delegato;
c) dal presidente dell'Unione valdostana guide di alta montagna
(UVGAM), o suo delegato;
d) dal presidente dell'associazione di categoria individuata ai
sensi dell'articolo 25, o suo delegato;
e) da un rappresentante del Consiglio permanente degli enti
locali (CPEL);
f) dal presidente del Club alpino italiano (CAI) Valle d'Aosta,
o suo delegato;
g) da un rappresentante del Comune territorialmente
interessato.
4. Le modalità di funzionamento della commissione di cui al
comma 3 sono stabilite con deliberazione della Giunta
regionale.
Art. 5bis (Obblighi di conservazione e pulizia dei bivacchi) (8)
1. I proprietari dei bivacchi che beneficiano delle agevolazioni
di cui alla presente legge sono tenuti ad assicurare la pulizia
periodica e la conservazione delle strutture.
2. Nei casi di accertata inosservanza degli obblighi di cui al
comma 1, le società locali di guide alpine di cui all'articolo 19
della l.r. 7/1997, previa diffida a provvedere entro un congruo
termine, possono disporre le operazioni necessarie in danno dei
proprietari inadempienti.
SEZIONE II POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI (DORTOIRS)
Art. 6 (Soggetti beneficiari) (9)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo
8:
a) per le iniziative da realizzare presso i posti tappa
escursionistici (dortoirs) di cui all'articolo 11 della l.r.
11/1996, esistenti, i proprietari delle strutture interessate;
b) per le iniziative consistenti nella realizzazione di nuovi
dortoirs:
1) i proprietari degli immobili che formano oggetto
dell'iniziativa;
2) i soggetti che realizzano l'iniziativa su immobili di
proprietà o nella disponibilità di terzi, purché al momento
dell'erogazione dell'agevolazione abbiano acquisito la proprietà o
il diritto di superficie della nuova struttura e dei relativi
impianti.
2. Limitatamente alle spese di cui all'articolo 7, comma 2,
lettera c), possono beneficiare delle agevolazioni di cui
all'articolo 8, oltre ai soggetti di cui al comma 1, anche i
gestori di dortoirs.
Art. 7 (Iniziative agevolabili)
1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo
8 le seguenti iniziative:
a) realizzazione di nuove strutture;
b) ampliamento, arredamento, ristrutturazione, adeguamento
normativo, tecnico o funzionale, e manutenzione straordinaria di
strutture esistenti.
2. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di
cui al comma 1 riguardano:
a) lavori, opere edili, impianti tecnici e connesso trasporto di
materiali e beni, anche mediante elicottero;
b) acquisto di aree, di fabbricati o di porzioni di fabbricati
finalizzati alle iniziative di cui al comma 1, a condizione che il
beneficiario realizzi contestualmente sui predetti immobili
interventi di cui alle lettere a) o c) per un importo pari ad
almeno il 20 per cento della spesa ammessa per l'acquisto. Non sono
in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese riguardanti
l'acquisto di dortoirs esistenti;
c) acquisto di nuovi arredi, apparecchiature e altri beni
funzionali all'esercizio della struttura, nell'ambito delle
tipologie individuate con deliberazione della Giunta regionale;
d) progettazione, direzione lavori e collaudo, nonché spese
relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza
sui luoghi di lavoro. (10)
2bis. I costi di manodopera derivanti dall'esecuzione in
economia diretta di lavori o opere edili sono riconosciuti come
spesa ammissibile fino all'ammontare massimo del 5 per cento
dell'importo per lavori ed opere edili ammesso ad agevolazione,
secondo i criteri e con le modalità definiti con deliberazione
della Giunta regionale. (11)
2ter. Non sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese
riguardanti gli oneri fiscali e di legge relativi alle spese di cui
al comma 2. (12)
Art. 8 (Contributi in conto capitale) (13)
1. Per le spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e
c), le agevolazioni sono concesse mediante contributi in conto
capitale nel limite massimo del 30 per cento della spesa
ammissibile.
2. Per le spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), le
agevolazioni sono concesse nel limite massimo del 10 per cento
della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione
dell'iniziativa alla quale le medesime spese si riferiscono.
3. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al 50 per cento
nei casi di iniziative realizzate da Comuni e Comunità montane
della Valle d'Aosta o dalle società locali di guide alpine di cui
all'articolo 19 della l.r. 7/1997.
4. L'importo massimo di spesa ammissibile per poter beneficiare
delle agevolazioni è di euro 300.000, al netto degli oneri
fiscali.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, le agevolazioni sono
concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla
data di presentazione della relativa domanda. A tal fine, fa fede
la data apposta sulla documentazione di spesa presentata dal
soggetto beneficiario.
6. Le agevolazioni sono concesse anche con riferimento alle
maggiori spese sostenute nell'ambito di iniziative già finanziate
ai sensi della presente legge, nei limiti e con le modalità
stabilite con deliberazione della Giunta regionale. In tali casi,
sono considerate ammissibili ad agevolazione anche le spese
sostenute nei 24 mesi antecedenti la presentazione della relativa
domanda.
Art. 9 (Requisiti delle strutture di nuova realizzazione)
1. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo
8, i dortoirs che siano di nuova realizzazione devono possedere i
seguenti requisiti minimi:
a) essere posti a supporto di un itinerario regolarmente
classificato ai sensi della normativa regionale vigente in materia
di sentieri;
b) (14)
c) uniformarsi ai requisiti tecnici di cui all'articolo 12 della
l.r. 11/1996, nonché ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla
normativa vigente.
1bis. Per l'accertamento della sussistenza del requisito di cui
al comma 1, lettera a), la Giunta regionale acquisisce il parere
della commissione di cui all'articolo 5, comma 3. (15)
SEZIONE III DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE
AGEVOLAZIONI
Art. 10 (Presentazione delle domande) (16)
1. Le domande per la concessione delle agevolazioni previste
dalla presente legge sono presentate, a pena di decadenza, entro il
31 gennaio di ogni anno alla struttura competente e sono sottoposte
all'istruttoria di cui all'articolo 11.
Art. 11 (Istruttoria)
1. L'istruttoria consiste nell'accertamento della completezza e
della regolarità delle domande presentate e della documentazione
alle stesse allegata e nell'accertamento della validità tecnica ed
economica dell'iniziativa cui la domanda per la concessione delle
agevolazioni si riferisce, anche in rapporto all'effettivo
interesse turistico-commerciale, nonché alla pertinenza e alla
compatibilità delle spese previste in relazione all'iniziativa da
finanziare.
2. (17)
Art. 12 (Concessione e revoca delle agevolazioni)
1. La concessione delle agevolazioni e il rigetto delle relative
domande sono disposti con deliberazione della Giunta regionale
entro 180 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 10,
comma 1. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, le
agevolazioni sono concesse sulla base di apposita graduatoria delle
domande presentate, secondo criteri di priorità definiti con
deliberazione della Giunta regionale. (18)
2. L'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla verifica
della completezza e della regolarità della documentazione di spesa
relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di
agevolazione.
Art. 13 (Cumulabilità)
1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono cumulabili
sino ad un massimo del 90 per cento con altri interventi pubblici
concessi per le medesime iniziative. Il richiedente l'agevolazione
è tenuto a dichiarare di aver beneficiato, di aver richiesto di
beneficiare o che intende richiedere di beneficiare di altri
interventi pubblici per le medesime iniziative oggetto della
domanda di agevolazione.
Art. 14 (Rinvio)
1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai
procedimenti di cui alla presente sezione è demandata alla Giunta
regionale che vi provvede con apposita deliberazione da adottarsi
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione.
SEZIONE IV CONTROLLI E SANZIONI
Art. 15 (Vincoli e mutamento di destinazione, alienazione e sostituzione
dei beni)
1. (19)
2. Per le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a),
b), c) e d), per le quali non sia assicurata una custodia
continuativa, i beneficiari delle agevolazioni sono tenuti ad
effettuare adeguate verifiche dello stato di manutenzione delle
strutture, nonché della qualità e della quantità
dell'equipaggiamento e delle dotazioni, intervenendo
tempestivamente al fine di rimuovere le carenze o gli inconvenienti
che possano comprometterne la funzionalità, nonché curando la
periodica rimozione e il divallamento dei rifiuti accumulatisi.
(20)
3. I soggetti beneficiari sono obbligati a mantenere la
destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni agevolati,
separatamente dalla struttura, per i seguenti periodi, decorrenti
dalla data di erogazione dell'agevolazione: (21)
a) trenta anni, quando si tratti delle spese di cui agli
articoli 3, comma 3, lettere a) e b), e 7, comma 2, lettere a) e
b);
b) dieci anni, quando si tratti delle spese di cui agli articoli
3, comma 3, lettera c), e 7, comma 2, lettera c);
c) (22)
4. Il vincolo di cui al comma 3 è costituito mediante
dichiarazione del soggetto beneficiario. Qualora il beneficiario
sia soggetto diverso dal proprietario, la dichiarazione va resa
anche da quest'ultimo. (23)
5. Qualora il soggetto beneficiario, prima della scadenza dei
termini di cui al comma 3, intenda alienare o cedere i beni
agevolati o mutarne la destinazione d'uso, deve proporre apposita
istanza alla struttura competente.
6. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o
all'alienazione anticipata dei beni agevolati è concessa con
deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla
comunicazione dell'autorizzazione medesima, il soggetto
beneficiario dell'agevolazione deve provvedere a restituire
l'intero ammontare del contributo in conto capitale, maggiorato
degli interessi, calcolati sulla base della media ponderata del
tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è
beneficiato dell'agevolazione.
7. L'autorizzazione può prevedere anche una restituzione
parziale dell'agevolazione, tenuto conto del periodo effettivo di
utilizzo del bene, in misura comunque non inferiore al 30 per cento
dell'ammontare del contributo concesso, maggiorato degli interessi
calcolati con le modalità di cui al comma 6.
8. Le agevolazioni percepite non devono essere restituite
qualora i beni finanziati siano sostituiti con altri della stessa
natura, previa autorizzazione del dirigente della struttura
competente.
Art. 15bis (Obbligo di apertura al pubblico) (24)
1. Salvi i casi di forza maggiore, di chiusura per l'esecuzione
di lavori o altri giustificati motivi, individuati dalla Giunta
regionale con propria deliberazione, i soggetti beneficiari delle
agevolazioni di cui alla presente legge sono tenuti ad assicurare
l'apertura al pubblico delle strutture interessate per i seguenti
periodi minimi:
a) 4 mesi nell'arco di due anni solari consecutivi, per i rifugi
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) 6 mesi nell'arco di due anni solari consecutivi, per le altre
strutture.
Art. 16 (Vigilanza)
1. La struttura competente può disporre, in qualsiasi momento,
idonei controlli sui programmi e sulle iniziative oggetto di
agevolazione, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione,
nonché di accertare il rispetto di ogni altro obbligo o adempimento
previsto dalla presente legge e dal provvedimento di concessione,
nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese
dai soggetti beneficiari ai fini della concessione
dell'agevolazione.
Art. 17 (Revoca)
1. Le agevolazioni sono revocate con deliberazione della Giunta
regionale qualora il soggetto beneficiario: (25)
a) non adempia all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 3;
(26)
abis) non provveda all'inizio dei lavori correlati alle spese di
cui agli articoli 3, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, lettera a),
riguardanti le opere edili, entro il termine di 24 mesi dalla data
di concessione della relativa agevolazione; (27)
b) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli
articoli 3, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, lettera a),
riguardanti le opere edili, entro il termine previsto dai
rispettivi titoli abilitativi edilizi e, comunque, entro cinque
anni dalla concessione della relativa agevolazione, o effettui
dette opere in difformità dai predetti titoli abilitativi; (28)
c) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli
articoli 3, comma 3, lettere b), c) e d) e 7, comma 2, lettere b),
c) e d), riguardanti l'acquisto di immobili e forniture, entro due
anni dalla data di concessione dell'agevolazione. Qualora le
iniziative siano correlate alla realizzazione di opere edili, il
predetto termine decorre dalla scadenza dei termini di cui alla
lettera b). (29)
2. La revoca dell'agevolazione è altresì disposta qualora dai
controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e
delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della
concessione dell'agevolazione medesima.
3. In caso di revoca, l'agevolazione percepita è restituita
entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo
provvedimento, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 6. Con
il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di
rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non
superiore a dodici mesi.
4. La revoca dell'agevolazione può essere disposta anche in
misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento
riscontrato.
5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di
cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente,
di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente
legge, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di
adozione del provvedimento di revoca.
Art. 18 (Sanzioni) (30)
1. La mancata osservanza degli obblighi di cui agli articoli 15,
comma 2, e 15bis comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 4.000 ad un massimo
di euro 21.000.
2. La sanzione di cui al comma 1 è irrogata dal Presidente della
Regione.
3. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 si
osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).
CAPO III ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GESTORE DI RIFUGIO ALPINO
Art. 19 (Definizione)
1. Per gestore di rifugio alpino si intende chi, per
professione, assicura l'esercizio e la custodia delle strutture
ricettive di cui all'articolo 8, comma 1, della l.r. 11/1996.
Art. 20 (Esercizio della professione)
1. L'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino
nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso
dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nell'elenco
professionale regionale istituito presso la struttura regionale
competente in materia di turismo e di professioni turistiche, di
seguito denominata struttura competente (31).
Art. 21 (Abilitazione professionale)
1. L'abilitazione per l'esercizio della professione di gestore
di rifugio alpino si consegue mediante la partecipazione a un corso
di formazione e il superamento di un esame scritto e orale. I corsi
di formazione e gli esami, indetti con deliberazione della Giunta
regionale, sono organizzati dalla struttura competente anche
avvalendosi della collaborazione di enti, pubblici o privati,
operanti nel settore della formazione professionale. Il relativo
bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al possesso
dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea
oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea,
se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato
(32);
c) assolvimento dell'obbligo scolastico;
d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione
certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore
a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di ammissione al
corso.
3. L'ammissione agli esami finali è subordinata alla frequenza
di almeno l'80 per cento delle ore di lezione dei corsi di
formazione.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita
l'associazione di categoria individuata ai sensi dell'articolo 25,
stabilisce il calendario e il programma delle lezioni, determina la
quota di iscrizione ai corsi di formazione e agli esami, da
corrispondere a titolo di concorso alle spese di istruttoria e di
organizzazione, nomina le commissioni esaminatrici, determina i
programmi d'esame e le relative modalità di svolgimento.
5. Ai fini della partecipazione al corso di formazione e
all'esame di cui al comma 1, è ammesso il riconoscimento di crediti
formativi secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge
regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche
regionali del lavoro, di formazione professionale e di
riorganizzazione dei servizi per l'impiego).
Art. 22 (Elenco professionale regionale)
1. L'assessore regionale competente in materia di turismo
rilascia ai candidati risultati idonei agli esami finali
l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione, valido
ai fini dell'iscrizione nell'elenco professionale di cui al comma
2.
2. I soggetti che hanno conseguito l'attestato di abilitazione,
per i quali sia accertata l'insussistenza delle condizioni previste
dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono iscritti
in un apposito elenco professionale regionale, istituito presso la
struttura competente, che ne cura la pubblicazione annuale, nel
Bollettino ufficiale della Regione, entro il 30 novembre di ogni
anno.
3. Nell'elenco di cui al comma 2 sono riportati i dati di
ciascun iscritto; l'interessato è tenuto a comunicare con
tempestività alla struttura competente ogni intervenuta variazione
dei dati contenuti nell'elenco.
4. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in
altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell'UE diversi
dall'Italia, intendano ottenere il riconoscimento della qualifica
ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 ne fanno
richiesta alla struttura competente che verifica l'equivalenza del
titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali
con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione
di eventuali misure di compensazione con le modalità e secondo i
criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel
rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali.
5. Nel caso in cui il richiedente provenga da uno Stato membro
dell'UE, diverso dall'Italia, nel quale non è previsto il rilascio
del titolo professionale, si tiene altresì conto, ai fini del
riconoscimento, dell'esperienza professionale acquisita dal
richiedente nello Stato di provenienza, fatta salva l'applicazione
delle eventuali misure di compensazione di cui al comma 4.
Art. 23 (Cancellazione dall'elenco professionale regionale)
1. La cancellazione dall'elenco professionale di cui
all'articolo 22 è disposta dal dirigente della struttura competente
nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione
nell'elenco;
b) aver riportato condanne che comportino l'interdizione dalla
professione.
Art. 24 (Obbligo di aggiornamento)
1. Ai fini dell'esercizio della professione di gestore di
rifugio alpino è obbligatoria la frequenza ai corsi di
aggiornamento professionali organizzati con le modalità di cui al
comma 2.
2. La Giunta regionale autorizza, con propria deliberazione, lo
svolgimento dell'attività di aggiornamento attuata mediante la
partecipazione a corsi organizzati dalla struttura competente,
sentita l'associazione di categoria individuata ai sensi
dell'articolo 25.
3. Nel caso di impossibilità a prendere parte all'iniziativa di
aggiornamento obbligatorio per motivate e documentate cause di
forza maggiore, il dirigente della struttura competente autorizza
temporaneamente l'interessato all'esercizio della professione sino
all'organizzazione della successiva attività di aggiornamento.
4. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la
sospensione dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale. La
sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della
struttura competente.
Art. 25 (Associazione di categoria)
1. I pareri di cui agli articoli 11, comma 2, 21, comma 4, e 24,
comma 2, sono espressi dall'associazione di categoria maggiormente
rappresentativa a livello regionale.
2. E' considerata maggiormente rappresentativa l'associazione di
categoria individuata dalla Giunta regionale, tenuto conto del
numero degli aderenti.
Art. 26 (Vigilanza e controlli)
1. Alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle
disposizioni di cui al presente capo provvedono i Comuni.
Art. 27 (Sanzioni)
1. Chiunque eserciti le attività riservate alla figura
professionale di gestore di rifugio alpino senza essere in possesso
dell'abilitazione di cui all'articolo 21, comma 1, o senza essere
iscritto nell'elenco professionale regionale di cui all'articolo
22, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro da euro 500 a euro 1.500.
2. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, si
osservano le disposizioni della l. 689/1981.
Art. 28 (Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio
1996, n. 11) (33)
CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
Art. 29 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è
determinato complessivamente in euro 73.000 per l'anno 2004 ed in
annui euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2005.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo
programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo), e
si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento
iscritto al capitolo 64915 (Contributi a privati per la
realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo
alpinistico ed escursionistico), dello stesso obiettivo
programmatico, dello stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale
per il triennio 2004/2006.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli
18 e 27 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie
per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio della Regione.
4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 30 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale
26 aprile 1993, n. 21:
a) le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1;
b) gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
c) le lettere h) ed i) del comma 2, nonché il comma 3
dell'articolo 14;
d) il comma 2 dell'articolo 15.
2. (34)
3. (35)
Art. 31 (Disposizione transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il
termine di cui all'articolo 10, comma 2, è fissato al sessantesimo
giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione della
Giunta regionale di cui al medesimo articolo. La graduatoria è
formata dalla struttura competente nel termine ulteriore di
sessanta giorni.
2. Nella graduatoria di cui al comma 1 sono altresì inserite le
domande di agevolazione presentate ai sensi delle disposizioni di
cui all'articolo 30 e per le quali non sia stato ancora adottato,
alla data di entrata in vigore della presente legge, alcun
provvedimento di concessione e di impegno di spesa.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della l.r. 21/1993
continuano a trovare applicazione sino alla data di adozione della
deliberazione di cui all'articolo 21, comma 1.
4. L'idoneità conseguita ai sensi dell'articolo 10 della l.r.
21/1993 continua a costituire titolo idoneo ai fini del rilascio
dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10, comma 1, della
l.r. 11/1996, subordinatamente alla frequenza di un corso di
aggiornamento organizzato dalla struttura competente, secondo
criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta
regionale, sentita l'associazione di categoria individuata ai sensi
dell'articolo 25. Fino all'avvenuta conclusione del corso,
l'idoneità conseguita ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 21/1993
continua a costituire titolo idoneo ai fini del rilascio
dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10, comma 1, della
l.r. 11/1996 (36).
5. (37)
________________________
(1) Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2011,
n. 33.
(2) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(3) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(4) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(5) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 2 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(6) Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2011,
n. 33.
(7) Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2011,
n. 33.
(8) Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2011,
n. 33.
(9) Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2011,
n. 33.
(10) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(11) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(12) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 7 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(13) Articolo sostituito dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre
2011, n. 33.
(14) Lettera abrogata dal comma 1 dell'art.9 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(15) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(16) Articolo sostituito dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre
2011, n. 33.
(17) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(18) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(19) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 13 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(20) Lettera modificata dal comma 2 dell'art.13 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(21) Comma modificato dal comma 3 dell'art.13 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(22) Lettera abrogata dal comma 4 dell'art.13 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(23) Comma sostituito dal comma 5 dell'art. 13 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(24) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 14 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(25) Alinea modificato dal comma 1 dell'art. 15 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(26) Lettera sostituita dal comma 2 dell'art.15 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(27) Lettera inserita dal comma 3 dell'art.15 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(28) Lettera modificata dal comma 4 dell'art.15 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(29) Lettera modificata dal comma 5 dell'art.15 della L.R. 28
dicembre 2011, n. 33.
(30) Articolo sostituito dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre
2011, n. 33.
(31) Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 20 gennaio
2005, n. 1.
(32) Lettera così sostituita dall'art. 32, comma 7, della L.R.
26 maggio 2009, n.12.
(33) Sostituisce il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 29 maggio
1996, n. 11.
(34) Modifica la lettera g) del comma 2 dell'art. 14 della L.R.
26 aprile 1993, n. 21.
(35) Modifica il comma 3 dell'art. 15 della L.R. 26 aprile 1993,
n. 21.
(36) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4
agosto 2006, n. 17.
(37) Comma abrogato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 4 agosto
2006, n. 17.
|