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Legge regionale n. 39 del 26 05 1993
Bollettino ufficiale 2 6 1993 n. 25
Norme per la costituzione del Sistema Informativo Territoriale
Regionale (SITR).
Art. 1 (Finalità )
1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, al fine di meglio
esercitare le funzioni di programmazione, di gestione e di tutela
del territorio regionale ed in applicazione della legge regionale
29 gennaio 1979, n. 6 (Sistema informativo regionale), promuove la
costituzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale, di
seguito denominato SITR favorendo inoltre la realizzazione di
sistemi informativi territoriali locali, omogenei e coordinati,
gestiti dagli Enti locali.
2. Il SITR è finalizzato alla raccolta ed all'organizzazione su
base informatica delle conoscenze necessarie per le attività di
governo e di programmazione del territorio, consentendo altresì la
definizione degli indirizzi della Regione nei settori territoriale
ed ambientale, nonché il raccordo con le scelte degli Enti locali e
con le politiche di intervento a scala nazionale.
Art. 2
Indirizzi per la realizzazione del Sistema Informativo
Territoriale Regionale
1. Nello sviluppo delle iniziative per la realizzazione del SITR
la Regione promuove, d'intesa con gli enti locali:
a) lo studio, la progettazione e la realizzazione di sistemi
informatici specifici, lo sviluppo di applicazioni integra. te, la
creazione di basi di dati e di archivi informatizzati, nonché il
loro coordinamento nella fase evolutiva e la manutenzione nella
conseguente gestione operativa;
b) lo sviluppo di studi per l'individuazione, la definizione e
la strutturazione di basi informative finalizzate alla
programmazione, alla gestione ed alla tutela del territorio e
dell'ambiente, nonché l'individuazione e la definizione degli
standard tecnici, metodologici ed informatici per la
rappresentazione della realtà territoriale su scala regionale ed
infraregionale;
c) la definizione delle intese necessarie tra gli Enti locali e
tra questi e la Regione al fine di favorire e garantire la
circolazione e lo scambio delle informazioni essenziali per lo
svolgimento delle attività amministrative di competenza;
d) la realizzazione del raccordo con gli altri Enti di settore,
con le organizzazioni economiche e sociali, pubbliche e private,
per la formazione di conoscenze sul territorio e l'ambiente di
utilità generale;
e) lo sviluppo del rapporto di collaborazione con le
Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato al fine di
favorire e garantire l'interscambio di dati tra il SITR ed i
sistemi informativi a dimensione sovraregionale e nazionale.
2. In coerenza con la legge regionale 29 gennaio 1979, n 6, la
Regione indirizza e promuove presso gli Enti locali:
a) lo sviluppo dei relativi sistemi informativi territoriali, la
cui realizzazione è di fondamentale importanza per garantire la
qualità dei dati di interesse del SITR o che sono con questo
strettamente pertinenti ed integrabili;
b) la realizzazione di iniziative di formazione professionale e
di addestramento del personale interessato alla gestione ed
all'utilizzo del SITR.
Art. 3
Articolazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale
1. Il SITR si articola a livello di Regione, di Comunità Montana
e di Comune, secondo le disposizioni contenute negli articoli 4, 5
e 6. Ciascun livello, in modo autonomo sul piano operativo e
nell'ambito delle proprie competenze, acquisisce, verifica,
aggiorna, elabora ed integra i flussi informativi ed assicura
l'unificazione delle basi informative fondamentali.
Art. 4
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) definisce, con il concorso degli Enti locali interessati,
l'architettura del SITR delle basi informative fondamentali e
provvede alle azioni di sperimentazione e di coordinamento tecnico
- metodologico ad esse connesse;
b) cura autonomamente la creazione delle basi informative di
interesse regionale ed elabora i dati necessari per la
programmazione regionale e per le attività dei servizi
specialistici dell'Amministrazione;
c) provvede alla creazione delle basi di dati ed alle
elaborazioni necessarie per soddisfare le esigenze informative del
livello sovraregionale.
Art. 5
Funzioni delle Comunità Montane
1. Nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi 3 dicembre 1971,
n. 1102 (Nuove norme per la montagna), 23 marzo 1981, n. 93
(Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,
recante nuove norme per lo sviluppo della montagna), dagli artt. 28
e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie
locali), e dalla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme
concernenti le Comunità montane), le Comunità montane hanno facoltà
di:
a) realizzare e gestire le basi informative di interesse
intercomunale e comprensoriale nel rispetto degli standard
concordati a livello regionale;
b) coordinare e validare le basi informative di interesse del
SITR realizzate a scala comunale in accordo con gli standard
concordati a livello regionale.
2. Nel caso in cui le Comunità Montane realizzino le attività di
cui al comma 1, esse assicurano:
a) il collegamento con le strutture di elaborazione operanti a
livello regionale, indirizzando e promuovendo le opportune forme di
raccordo informativo ed informatico tra i Comuni;
b) il ritorno ai Comuni delle elaborazioni riassuntive e di
raffronto effettuate a livello intercomunale e comprensoriale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 e anche al fine di snellire
i rapporti con la Regione, la Comunità montana può promuovere
intese con i Comuni della rispettiva zona omogenea.
Art. 6
Funzioni dei Comuni e raccordo informativo a scala regionale
1. Il Comune costituisce il livello primario per l'acquisizione
delle basi informative fondamentali, nel rispetto degli standard
concordati a livello regionale.
2. La Regione favorisce la collaborazione tra i Comuni per la
realizzazione di sistemi per la gestione e l'elaborazione di dati
territoriali, individuando di norma nella Comunità montana la sede
idonea a tal fine quando l'automazione non risulti conveniente a
livello di singolo Comune.
Art. 7
Raccordo con gli Enti Locali per la realizzazione del Sistema
Informativo Territoriale Regionale
1. Al fine di istituire un raccordo a livello istituzionale e
tecnico - operativo per l'elaborazione degli indirizzi e dei
progetti di realizzazione del SITR è istituita una commissione di
indirizzo e di coordinamento nominata dalla Giunta regionale e
composta da quattro rappresentanti dell'Amministrazione regionale,
due rappresentanti dell'Associazione dei Presidenti delle Comunità
montane, due rappresentanti dell'Associazione dei Sindaci della
Valle d'Aosta e da due tecnici specializzati nel trattamento
informatico di dati territoriali, di cui uno designato dal Servizio
elaborazione dati della Presidenza della Giunta e uno designato
d'intesa dagli enti locali.
2. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione di
cui al comma 1, approva il programma triennale, predisposto dal
Servizio elaborazione dati, per la realizzazione del SITR
articolato per sottoprogrammi annuali.
3. La Commissione di indirizzo e di coordinamento determina i
parametri in base ai quali individuare il livello ottimale di
automazione, di cui al comma 2 dell'articolo 6.
4. Qualora i componenti della Commissione di indirizzo e di
coordinamento non siano amministratori o dipendenti dei rispettivi
enti, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno
sostenute per partecipare alle riunioni, se non residenti nel
comune di Aosta, nella misura prevista per i dipendenti
regionali.
Art. 8
Interventi per la realizzazione del SITR presso
l'Amministrazione regionale
1. Per la realizzazione ed il funzionamento del SITR all'interno
dell'Amministrazione regionale la Giunta regionale è autorizzata al
finanziamento:
a) delle spese per la definizione e la realizzazione di progetti
finalizzati alla creazione, alla gestione ed alla manutenzione di
basi informative fondamentali per la conoscenza e la gestione del
territorio e dell'ambiente a livello regionale, nonché degli
interventi necessari per soddisfare i fabbisogni informativi a
livello sovraregionale;
b) delle spese per l'acquisizione di strumenti informatici e
telematici necessari per il funzionamento di quanto previsto dalla
lettera a);
c) delle spese per la formazione professionale e l'addestramento
del personale interessato dal SITR;
d) di altre spese, relative all'elaborazione ed alla
pubblicazione dei dati, nonché finalizzate alla diffusione
dell'informazione ed all'accesso alle basi informative del
SITR.
2. Le attività previste dal comma 1 sono promosse e gestite
operativamente dal Servizio Elaborazione Dati della Presidenza
della Giunta regionale, in accordo con quanto espresso da una
commissione tecnica permanente, con funzioni di indirizzo e di
coordinamento del SITR nominata con deliberazione della Giunta
Regionale e composta da funzionari dell'Amministrazione Regionale
preposti a settori che hanno competenze in materia di territorio e
ambiente. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la commissione
può disporre di apporti professionali specifici reperiti sia
all'interno che all'esterno dell'Amministrazione Regionale.
3. Il Servizio Elaborazione Dati, nel rispetto della normativa
vigente, può avvalersi, per la realizzazione e per
l'assistenza tecnica relative alle attività previste nel comma
1, dell'apporto tecnico di organizzazioni, aziende ed enti,
pubblici e privati, specializzati nella gestione di sistemi
informativi territoriali. Possono inoltre essere attribuiti
incarichi specifici di progettazione ed assistenza tecnica a
esperti del settore.
Art. 9
Interventi per la realizzazione del SITR presso gli Enti
locali
1. La Regione, oltre che con la cessione a titolo gratuito agli
Enti locali di sistemi software, o di parti di questi, e di basi di
dati risultanti da propri interventi, concorre nella misura massima
del 70 percento al finanziamento:
a) degli oneri derivanti da progetti informatici degli Enti
locali finalizzati alla conoscenza, alla creazione ed alla gestione
di basi informative territoriali fondamentali o all'adeguamento di
sistemi informativi territoriali già operanti, in coerenza con gli
standard definiti su base regionale ed inerenti i temi specificati
nel comma 2;
b) degli oneri per progetti-pilota di interesse regionale,
proposti dagli Enti locali e finalizzati alla predisposizione di
software o alla realizzazione di sistemi hardware-software e di
reti telematiche, purché contenuti nel programma di cui al
precedente articolo 7.
2. I sottosistemi informatici che concorrono a formare il SITR a
livello comunale ed intercomunale, finanziabili con la presente
legge, appartengono alle aree applicative del territorio e
dell'ambiente e consentono specificatamente la conoscenza e la
gestione di:
a) piani comprensoriali;
b) piani urbanistici;
c) piani commerciali;
d) catasto;
e) toponomastica;
f) anagrafe edilizia;
g) pratiche edilizie;
h) reti tecnologiche;
i) cartografia numerica;
l) catasto incendi;
m) viabilità e traffico;
n) lavori pubblici;
o) manutenzione;
p) monitoraggio ambientale;
q) parchi e riserve naturali.
3. La richiesta di finanziamento deve essere inoltrata dagli
Enti locali alla Presidenza della Giunta regionale corredata della
seguente documentazione:
a) piano finanziario dal quale emerga, nel tempo, la
disponibilità delle risorse proprie riservate al progetto;
b) elaborato progettuale contenente:
1) gli obiettivi del progetto ed i risultati che si intendono
conseguire, sia di ordine operativo che gestionale;
2) i sottosistemi di riferimento, specificando le
caratteristiche funzionali dei processi informativi per cui è
previsto l'intervento di automazione;
3) le scelte progettuali concernenti la configurazione di
sistema, le basi di dati, le eventuali reti di comunicazione e le
specifiche del software applicativo;
4) gli standard di riferimento sia per quanto attiene i sistemi
(Hardware e software) che le basi di dati;
5) le caratteristiche di connettività e di interscambio dati con
il SITR;
c) giustificazione dei costi previsti nella fase realizzativa e
valutazione previsionale dei costi nei primi tre anni di
esercizio;
d) piano di realizzazione, dettagliato per obiettivi
intermedi;
e) piano di addestramento per il personale coinvolto nella
gestione e nell'utilizzo delle procedure automatizzate.
4. La documentazione, insieme con la richiesta di finanziamento,
è esaminata dal Servizio elaborazione dati, che verifica la
conformità della richiesta con quanto disposto dai precedenti
commi, la corrispondenza del progetto alle specifiche concordate a
livello regionale, la congruenza dei prezzi esposti e la coerenza
con i piani di cui all'articolo 7 e, in caso di mancata rispondenza
del progetto ai suddetti criteri, può richiedere, motivandola, la
revisione o la variazione di parte del progetto.
5. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione di
cui all'articolo 7, delibera in merito al finanziamento del
progetto di informatizzazione. Le funzioni operative di erogazione
dei fondi previsti sono svolte dal Servizio elaborazione dati.
L'erogazione dei fondi avviene su presentazione della
documentazione contabile relativa a ciascun stato di
avanzamento.
Art. 10
Norme transitorie
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
gli Enti locali che abbiano già avviato un sistema informativo per
la gestione del territorio in data successiva al 1o gennaio 1992
possono richiedere l'ammissione al finanziamento previsto
all'articolo 9.
2. L'ammissione al finanziamento è subordinata a quanto disposto
dall'articolo 9.
Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. Per l'applicazione della presente legge sono autorizzate nel
triennio 1993/ 1995 le seguenti spese:
a) Lire 2.600 milioni per il Sistema Informativo Territoriale
dell'Amministrazione regionale così ripartiti:
Lire 600 milioni per l'anno 1993;
Lire 1.000 milioni annui per gli anni 1994 e 1995;
b) lire 3.600 milioni per contributi agli enti Locali, in
applicazione dell'articolo 9, così ripartiti:
Lire 600 milioni per il 1993;
Lire 1.500 milioni annui per gli anni 1994 e 1995.
2. Gli oneri di cui al comma 1 graveranno, per il Sistema
Informativo Territoriale dell'Amministrazione Regionale, sul
capitolo 20467 di nuova istituzione " Spese per la realizzazione
del Sistema Informativo Territoriale Regionale ( SITR) " e, per i
contributi agli Enti Locali, sul capitolo 20610 di nuova
istituzione " Contributi agli Enti Locali per la realizzazione del
Sistema Informativo Territoriale Regionale ( SITR) " del bilancio
di previsione per il 1993 e sui corrispondenti capitoli per i
successivi esercizi finanziari.
3. Alla copertura dell'onere si provvede per il 1993 nel modo
seguente:
a) quanto a lire 600 milioni mediante utilizzo delle
disponibilità già iscritte nel capitolo 20465;
b) quanto ai restanti 600 milioni mediante il prelevamento dal
capitolo 69020 a valere sull'accantonamento iscritto nell'allegato
n. 8 al bilancio per il corrente esercizio finanziario concernente
" Contributi agli Enti locali per la realizzazione di discariche
per lo smaltimento di rifiuti inerti "( Cod. C. 2.2.)
Per il 1994 ed il 1995 alla copertura degli oneri si provvede
mediante utilizzo per lire 2.000 milioni delle disponibilità già
iscritte nel capitolo 20465 e per lire 3.000 milioni delle
disponibilità iscritte al capitolo 69020 del bilancio pluriennale
1993/1995.
4. A decorrere dal 1994 alla determinazione delle quote di spesa
si provvederà con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi
dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90,
come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16 (" Norme
in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione
Autonoma Valle d'Aosta ").
Art. 12
Variazione di bilancio
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993
sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa:
Parte spesa a) Variazioni in diminuzione:
Cap. 26465: " Spese per acquisto di apparecchiature e programmi
per l'elaborazione dei dati " L. 600.000.000
Cap. 69020: " Fondo globale per il finanziamento di spese di
investimento " L. 600.000.000
b) Variazioni in aumento:
Cap. 20467: (di nuova istituzione)
Programma regionale: 1.3.
Codificazione: 2.1.2.2.0.3.1.1.2.
" Spese per la realizzazione del Sistema Informativo
Territoriale Regione( SITR)
LR 26 maggio 1993, n. 39 " L. 600.000.000
Cap. 20610 (di nuova istituzione)
Programma regionale: 2.1.1.01.
Codificazione: 2.1.2.3.4.3.1.1.2.
" Contributi agli Enti Locali per la realizzazione del Sistema
Informativo Territoriale Regionale ( SITR)
LR 26 maggio 1993, n. 39 " L. 600.000.000
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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