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Legge regionale n. 35 del 21 05 1985
Bollettino ufficiale 30 6 1985 n. 12
Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei
servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del
personale della Regione - Approvazione delle nuove tabelle
organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione
regionale.
TITOLO I Norme sull'ordinamento dei servizi regionali
Art. 1
1. Le tabelle organiche dei posti, nonché le tabelle dei ruoli
del personale e l'elenco dei servizi e degli uffici
dell'Amministrazione regionale di cui agli allegati A, B e C alla
legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono soppresse e sostituite dalle nuove tabelle A,
B e C allegate alla presente legge.
Art. 2
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge i posti
dei ruoli soprannumerari ad esaurimento di cui all'articolo 4 della
lr 14 maggio 1976, n. 17, all'allegato alla legge regionale 18
febbraio 1980, n. 11, all'allegato alla legge regionale 15 luglio
1982, n. 28 all'articolo 1 della lr 15 luglio 1982, n. 29,
all'allegato C alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 48
all'allegato alla legge regionale 19 aprile 1983, n. 15, sono
quelli risultanti dalla tabella allegato D alla presente legge.
Art. 3
1. Le Segreterie particolari del Presidente del Consiglio
regionale, del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori
restano disciplinate dalla legge regionale 27 dicembre 1979, n.
79.
Art. 4
1. In attuazione al secondo comma dell'articolo 10 della legge
regionale 10 maggio 1983, n. 32, nelle tabelle organiche dei posti,
del personale dell'Amministrazione regionale nonché nelle tabelle
dei ruoli del personale regionale, di cui agli allegati A e C alla
presente legge, sono istituiti i seguenti nuovi posti:
- n. 33 posti di Istruttore Amministrativo (ottavo livello -
ruolo del personale amministrativo);
- n. 52 posti di Istruttore Tecnico (ottavo livello - ruolo del
personale tecnico);
- n. 9 posti di Istruttore Contabile (ottavo livello - ruolo del
personale di ragioneria).
2. L'inserimento dei posti di cui al precedente comma nelle
piante organiche degli Assessorati o servizi dell'Amministrazione
regionale è quello risultante dalla tabella A) allegata alla
presente legge.
Art. 5
L'articolo 8 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32 è
modificato come segue:
- al punto 2) dopo l'ultimo alinea sono aggiunti i seguenti:
- Istruttore Amministrativo
- Istruttore Tecnico
- Istruttore Contabile;
- dopo il punto 3) è aggiunto il seguente comma:
" L'ammissione al concorso interno per la nomina a posti di
ottavo livello è riservata al personale che sia titolare da almeno
5 anni di un posto di ruolo di settimo livello, ovvero al personale
che, in possesso del diploma di laurea, sia titolare di un posto di
ruolo di settimo livello ".
Art. 6
1. Per la nomina al posto di dirigente del servizio affari
legislativi del Consiglio è prescritto il possesso della laurea in
giurisprudenza e non trova applicazione la norma di cui al terzo
comma dell'articolo 24 della legge regionale 30 aprile 1980, n.
18.
2. Per la nomina al posto di Capo dell'ufficio regionale per
l'Etnologia e la linguistica è richiesto il possesso del diploma di
laurea in lettere o in filosofia o in lingue e letterature
straniere o in materie letterarie.
3. Per la nomina al posto di " Ricercatore " è richiesto il
possesso del diploma di laurea in sociologia o in scienze politiche
(indirizzo sociologico).
4. I titoli di studio ed i requisiti prescritti per ricoprire i
seguenti posti sono:
a) Dirigente del servizio della sanità e tutela sanitaria
dell'ambiente:
- diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio;
b) Primo segretario capo servizio di unità operativa, fatto
salvo quanto previsto al successivo punto c):
- diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio;
c) Primo segretario capo servizio dell'unità operativa per la
gestione del sistema informativo sociosanitario e dell'osservatorio
epidemiologico regionale:
- diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche od in
scienze statistiche ed attuariali ovvero altro diploma di laurea
integrato dal diploma universitario di perfezionamento o
specializzazione in statistica sanitaria;
d) Analista di organizzazione e metodo:
- diploma di laurea in scienze della informazione o in
matematica o in fisica o in ingegneria civile o in ingegneria
elettronica;
e) Assistente educatore:
- titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo
grado integrato da attestato di " Assistente educatore " conseguito
a seguito di specifico corso di formazione professionale; f)
Assistente:
- titolo finale di studio di istruzione secondaria di primo
grado integrato da attestato conseguito a seguito di specifico
corso regionale di qualificazione professionale;
g) Tecnico di organizzazione:
- titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo
grado integrato da attestato conseguito a seguito di specifico
corso di formazione professionale.
5. L'articolo 2 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 48, è
così modificato:
a) il punto 1) è così modificato " Storico dell'arte: - diploma
di laurea in lettere con iscrizione al perfezionamento in storia
dell'arte o dottorato di ricerca;
b) il punto 2) è sostituito dal seguente:
" Responsabile del servizio infrastrutture
ricreativo-sportive:
- diploma di laurea in ingegneria civile o in architettura
";
c) al punto 7) è aggiunto: " o in ingegneria civile ";
d) il punto 10) è sostituito dal seguente:
" 10) operaio qualificato, scavatore archeologico, aiuto
restauratore: titolo di studio
prescritto dalla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1,
integrato dall'attestato di frequenza con esito positivo di corsi
professionali o da un periodo di almeno tre anni di apprendistato,
specifici del settore per cui viene bandito il concorso ";
e) dopo il punto 10) sono aggiunti i seguenti:
" 11) tecnico di laboratorio: titolo finale di studio di
istruzione secondaria di secondo grado integrato da attestato
conseguito a seguito di specifico corso di formazione
professionale;
12) Assistente chimico: diploma di laurea in chimica ".
6. Per la nomina al posto di Geologo è richiesto il possesso del
Diploma di laurea in scienze geologiche, con esclusione di
qualsiasi altro titolo equipollente, nonché l'abilitazione
all'esercizio della professione o iscrizione all'ordine
professionale o all'elenco speciale dei geologi.
Art. 7
1. Il secondo comma dell'articolo 78 delle norme
sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed
economico del personale della Regione, approvate con legge
regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni e
integrazioni, è modificato come segue:
- al punto 1) sono soppresse le parole " Vice segretario
generale - Dirigente del servizio controllo enti locali e morali "
e sono aggiunte le parole " Dirigente del servizio del personale -
Dirigente del servizio rapporti con gli enti locali, gestione
segretari comunali e affari di culto - Dirigente del servizio
elaborazione dati ";
- al punto 2) sono aggiunte le parole " Dirigente del servizio
affari legislativi del Consiglio regionale - Primo segretario capo
del Servizio legislativo della Giunta ";
- al punto 3) sono soppresse le parole " Dirigente di
assessorato dell'assessorato dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e dei trasporti. Primi segretari capi dei servizi
camerali, del servizio industria, artigianato e lavoro, del
servizio zona franca e del servizio trasporti " e sono aggiunte le
parole " Dirigente del Servizio del commercio, zona franca,
contingentamento e trasporti - Dirigente del Servizio
dell'industria, artigianato e energia - Primi segretari capi dei
seguenti servizi: a) commercio; b) albi e registri; c) zona franca
e contingentamento; d) assistenza e incentivazione alle imprese
industriali e artigiane ";
- dopo il punto 3) è aggiunto il seguente: " 3 bis) Diploma di
laurea in economia e commercio: Primo segretario capo del servizio
valutazione e controllo investimenti ";
- al punto 4) sono soppresse le parole " Dirigente
amministrativo dell'assessorato dell'agricoltura, foreste ed
ambiente naturale " e sono aggiunte le parole " Dirigente del
servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente - Primo
segretario capo servizio delle seguenti unità operative:
- unità operativa affari giuridico-amministrativi del personale
dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale;
- unità operativa studi, programmazione e organizzazione
sanitaria;
- unità operativa per la verifica ed il controllo
sull'attuazione della programmazione sanitaria e sulla
corrispondenza tra la gestione dell'USL e gli indirizzi di
programmazione;
- unità operativa per le attività di formazione professionale di
base e permanente del personale del Servizio sanitario nazionale e
la ricerca ";
- al punto 5) le parole " Primo Segretario Capo dell'ufficio
studi economici " sono sostituiti con " Primo Segretario Capo del
servizio osservatorio economico, lavoro e formazione professionale
";
- dopo il punto 5), è aggiunto il seguente:
" 5 bis) Diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche
ed in scienze statistiche attuariali ovvero altro diploma di laurea
integrato dal diploma universitario di perfezionamento o
specializzazione in statistica sanitaria: Primo segretario capo
servizio dell'unità operativa per la gestione del sistema
informativo socio-sanitario e dell'osservatorio epidemiologico
regionale ";
- il punto 7) è sostituito dal seguente:
" Diploma di laurea in scienze agrarie: Dirigente e
Vicedirigente dei servizi agrari ed affari generali - Dirigente e
Vicedirigente del servizio assistenza tecnica - economica e sociale
e dello sviluppo agricolo - Capo servizio fitopatologico ".
- al punto 8) dopo l'ultima qualifica sono aggiunte quelle di "
Ispettore forestale addetto - Dirigente del servizio selvicoltura
difesa e gestione del patrimonio forestale ".
- dopo il punto 8) è aggiunto il seguente:
" 8 bis) Diploma di laurea in scienze geologiche: Geologo ".
- dopo il punto 13) sono aggiunti i seguenti:
" 13 bis) Diploma di laurea in lettere o in filosofia o in
lingue e letterature straniere o in materie letterarie:
Capo dell 'ufficio regionale per l'etnologia e la
linguistica.
13 ter) Diploma di laurea in sociologia o in scienze politiche
(indirizzo sociologico): Ricercatore ";
- dopo il punto 18 è aggiunto il seguente:
" 18 bis) Diploma di laurea in scienze della informazione o in
matematica o in fisica o in ingegneria civile o in ingegneria
elettronica: Analista di organizzazione e metodo ";
- al punto 20) dopo l'ultima qualifica è aggiunta quella di "
Istruttore contabile ";
- al punto 21) dopo l'ultimo titolo di studio è aggiunto il
diploma di qualifica per addetto alla segreteria ed
all'amministrazione di albergo;
dopo l'ultima qualifica sono aggiunte quelle di " Assistente
educatore - Tecnico di organizzazione - Ispettore dell'Ufficio
Agriturismo - Istruttore amministrativo "; sono soppresse le
seguenti parole " Limitatamente ai posti aventi attinenza con
l'indirizzo turistico alberghiero, è ammesso anche il diploma di
qualifica per addetto alla segreteria ed all'amministrazione di
albergo ";
- al punto 22) dopo l'ultima qualifica è aggiunta quella di "
Istruttore Tecnico ";
- dopo il punto 23 è aggiunto il seguente:
" 23 bis) titolo finale di studio d'istruzione secondaria di
secondo grado ad indirizzo tecnico: Istruttore tecnico.
Limitatamente ai posti di Istruttore tecnico presso la
Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali e l'Ufficio
regionale di Urbanistica, sono ammessi anche i diplomi di maturità
classica o scientifica.
I concorsi per la copertura dei posti di Istruttore tecnico sono
differenziati, nei rispettivi bandi, a seconda del titolo di studio
richiesto e delle specifiche funzioni da svolgere ".
1. Il secondo comma dell'articolo 78 delle norme
sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed
economico del personale della Regione, approvate con legge
regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni e
integrazioni, è modificato come segue:
- al punto 1) sono soppresse le parole " Vice segretario
generale - Dirigente del servizio controllo
enti locali e morali " e sono aggiunte le
parole " Dirigente del servizio del personale Dirigente del
servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali
e affari di culto
- Dirigente del servizio elaborazione dati ";
- al punto 2) sono aggiunte le parole " Dirigente del servizio
affari legislativi del Consiglio regionale - Primo segretario capo
del Servizio legislativo della Giunta ";
- al punto 3) sono soppresse le parole " Dirigente di
assessorato dell'assessorato dell'industria,
del commercio, dell'artigianato e dei trasporti. Primi segretari
capi dei servizi camerali, del servizio industria, artigianato e
lavoro, del servizio zona franca e del servizio trasporti " e sono
aggiunte le parole " Dirigente del Servizio del commercio, zona
franca, contingentamento e
trasporti - Dirigente del Servizio dell'industria, artigianato e
energia - Primi segretari capi dei seguenti servizi: a) commercio;
b) albi e registri; c) zona franca e contingentamento; d)
assistenza e incentivazione alle imprese industriali
e artigiane ";
- dopo il punto 3) è aggiunto il seguente: " 3 bis) Diploma di
laurea in economia e commercio:
Primo segretario capo del servizio valutazione
e controllo investimenti ";
- al punto 4) sono soppresse le parole " Dirigente
amministrativo dell'assessorato dell'agricoltura, foreste ed
ambiente naturale " e sono
aggiunte le parole " Dirigente del servizio della sanità e
tutela sanitaria dell'ambiente - Primo segretario capo servizio
delle seguenti unità operative:
- unità operativa affari giuridico - amministrativi del
personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario
nazionale;
- unità operativa studi, programmazione e organizzazione
sanitaria;
- unità operativa per la verifica ed il controllo
sull'attuazione della programmazione sanitaria
e sulla corrispondenza tra la gestione dell'USL e gli indirizzi
di programmazione;
- unità operativa per le attività di formazione professionale di
base e permanente del personale del Servizio sanitario nazionale e
la
ricerca ";
- al punto 5) le parole " Primo Segretario Capo dell'ufficio
studi economici " sono sostituiti con " Primo Segretario Capo del
servizio osservatorio economico, lavoro e formazione professionale
";
- dopo il punto 5), è aggiunto il seguente:
" k bis) Diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche
ed in scienze statistiche attuariali ovvero altro diploma di laurea
integrato
dal diploma universitario di perfezionamento
o specializzazione in statistica sanitaria:
Primo segretario capo servizio dell'unità operativa per la
gestione del sistema informativo
socio - sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale
";
- il punto 7) è sostituito dal seguente:
" Diploma di laurea in scienze agrarie: Dirigente e
Vicedirigente dei servizi agrari ed affari generali - Dirigente e
Vicedirigente del servizio
assistenza tecnica - economica e sociale e dello sviluppo
agricolo - Capo servizio fitopatologico ". - al punto 8) dopo
l'ultima qualifica sono aggiunte quelle di " Ispettore forestale
addetto - Dirigente del servizio selvicoltura difesa e gestione
del patrimonio forestale ".
- dopo il punto 8) è aggiunto il seguente:
" 8 bis) Diploma di laurea in scienze geologiche: Geologo ".
- dopo il punto 13) sono aggiunti i seguenti:
" 13 bis) Diploma di laurea in lettere o in filosofia
o in lingue e letterature straniere o in materie letterarie:
Capo dell 'ufficio regionale per l'etnologia e la
linguistica.
13 ter) Diploma di laurea in sociologia o in
scienze politiche (indirizzo sociologico): Ricercatore "; - dopo
il punto 18 è aggiunto il seguente:
" 18 bis) Diploma di laurea in scienze della informazione o in
matematica o in fisica o in ingegneria
civile o in ingegneria elettronica:
Analista di organizzazione e metodo ";
- al punto 20) dopo l'ultima qualifica è aggiunta quella di "
Istruttore contabile ";
- al punto 21) dopo l'ultimo titolo di studio è aggiunto il
diploma di qualifica per addetto alla
segreteria ed all'amministrazione di albergo; dopo l'ultima
qualifica sono aggiunte quelle di
" Assistente educatore - Tecnico di organizzazione - Ispettore
dell'Ufficio Agriturismo Istruttore amministrativo "; sono
soppresse le seguenti parole " Limitatamente ai posti aventi
attinenza con l'indirizzo turistico alberghiero, è ammesso anche il
diploma di qualifica per addetto alla segreteria ed
all'amministrazione di albergo ";
- al punto 22) dopo l'ultima qualifica è aggiunta quella di "
Istruttore Tecnico ";
- dopo il punto 23 è aggiunto il seguente:
" 23 bis) titolo finale di studio d'istruzione secondaria di
secondo grado ad indirizzo tecnico:
Istruttore tecnico.
Limitatamente ai posti di Istruttore tecnico
presso la Soprintendenza per i Beni culturali
e ambientali e l'Ufficio regionale di Urbanistica, sono ammessi
anche i diplomi di maturità classica o scientifica.
I concorsi per la copertura dei posti di Istruttore tecnico sono
differenziati, nei rispettivi
bandi, a seconda del titolo di studio richiesto e delle
specifiche funzioni da svolgere ".
2. Nel quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 9
febbraio 1978, n. 1, sono aggiunte le qualifiche di " Assistente
educatore - Tecnico di organizzazione ".
3. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge regionale 9
febbraio 1978, n. 1, è sostituito dal seguente nuovo comma:
" Per gli agenti stradali è prescritto il possesso della patente
di guida automobilistica di tipo B ".
CAPO I della Presidenza del Consiglio
Art. 8 (Istituzione dei servizi)
1. Per l'espletamento dei compiti istituzionali del Consiglio
regionale sono istituiti i seguenti servizi:
- Servizio Affari Generali del Consiglio;
- Servizi Affari Legislativi del Consiglio.
Art. 9 (Servizio Affari Generali del Consiglio)
1. Il Servizio:
- svolge le mansioni di Segreteria della Presidenza, delle
adunanze del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e della
Conferenza dei Capigruppo;
- cura la redazione e l'esecuzione dei provvedimenti
deliberativi e la stesura dei verbali di seduta;
- cura il procedimento di classificazione e trasmissione agli
organi competenti dei progetti di legge e di regolamento, delle
interrogazioni, interpellanze e mozioni nonché di tutti i documenti
ed atti pervenuti al Consiglio regionale;
- cura i rapporti con la Commissione di Coordinamento e con la
Giunta regionale;
- provvede, con apposito archivio, alla classificazione e
conservazione degli atti del Consiglio;
- cura il contenzioso elettorale;
- sovraintendente ai servizi d'aula, alla registrazione e
trascrizione dei dibattiti consiliari;
- provvede alla revisione e stampa dei resoconti integrali;
- cura, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, le
resocontazioni connesse ad esigenze particolari delle Commissioni e
degli altri organismi consiliari;
- provvede al mantenimento dei rapporti tra il Consiglio
regionale e gli organi di informazione, assicurando la tempestiva
informazione sull'attività e le iniziative del Consiglio e dei suoi
organi;
- provvede alla redazione, stampa e divulgazione di notiziari,
comunicati e pubblicazioni concernenti l'attività degli organi
consiliari;
- cura i rapporti del Consiglio con l'esterno ed in particolare
con gli organi costituzionali dello Stato, delle Regioni e con gli
organismi internazionali; - cura la rappresentanza del Consiglio
nelle iniziative e manifestazioni pubbliche;
- cura l'organizzazione di convegni, congressi e altre
manifestazioni pubbliche indette dal Consiglio regionale;
- cura gli adempimenti relativi all'esercizio dell'autonomia
funzionale e contabile del Consiglio;
- provvede alla liquidazione delle indennità ai Consiglieri
regionali ed alle incombenze di segreteria e contabili inerenti
alla gestione del fondo di previdenza del Consiglio, nonché alla
liquidazione dei contributi ai gruppi consiliari;
- provvede alle attività di economato a norma del regolamento
contabile, compresa la tenuta dell'inventario dei beni mobili del
Consiglio regionale;
- fornisce ai Gruppi consiliari l'assistenza necessaria per lo
svolgimento dei compiti istituzionali.
2. Il Dirigente del Servizio Affari Generali del Consiglio
assiste il Presidente del Consiglio nell'adempimento dei compiti
affidatigli dal Regolamento e nelle sedute in aula, nonché nelle
riunioni dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei
Capi-Gruppo e può essere sostituito, per i casi di assenza o di
impedimento, da altro funzionario appartenente alle qualifiche
dirigenziali o vicedirigenziali del Consiglio regionale.
3. Il Dirigente del Servizio Affari Generali del Consiglio
assiste inoltre il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio nell'attività di organizzazione dei servizi e del
personale.
Art. 10 (Servizio Affari Legislativi del Consiglio)
1. Il Servizio:
- presta assistenza e consulenza tecnico - giuridica inerenti
agli atti di natura legislativa di iniziativa consiliare;
- formula, su richiesta degli organismi consiliari, osservazioni
e pareri in ordine agli aspetti di legittimità degli affari in
corso di esame, anche in riferimento agli atti legislativi ed
amministrativi, di competenza consiliare, rinviati in sede di
controllo;
- provvede alla correzione formale ed al coordinamento degli
atti approvati dall'assemblea consiliare;
- mantiene i collegamenti, a livello tecnico, con i servizi
legislativi degli altri Consigli regionali;
- provvede all'acquisizione, conservazione e classificazione ed
alla diffusione di ogni tipo di documentazione di interesse
regionale e alle ricerche bibliografiche e documentali;
- cura i rapporti di documentazione con gli organi
costituzionali dello Stato, delle Regioni, con gli organismi
internazionali e con i centri e istituti di ricerca ai fini di una
sistematica informazione al Consiglio;
- svolge, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza,
studi, indagini, e ricerche su materie interessanti l'attività del
Consiglio;
- assicura l'assistenza operativa, tecnica ed esecutiva alle
attività istruttorie e decisionali delle Commissioni permanenti,
speciali e di inchiesta, della Commissione per il regolamento e di
eventuali gruppi di lavoro formati da Consiglieri regionali;
- coordina sotto il profilo operativo le attività delle
segreterie delle Commissioni.
Art. 11 (Attribuzioni relative al personale del Consiglio)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
sovraintendente e coordina i servizi preordinati all'esercizio
delle funzioni istituzionali del Consiglio stesso e dei suoi
organismi, ferme restando le competenze che la lr 30 aprile 1980,
n. 18 attribuisce ai dirigenti assegnati ai servizi del Consiglio
regionale.
2. In particolare:
a) provvede alla distribuzione dei posti nell'ambito dei servizi
e degli uffici della Presidenza del Consiglio regionale, di cui
all'elenco dell'allegato B alla presente legge;
b) elabora proposte per l'istituzione, la modifica o la
soppressione dei servizi, nonché per variazioni dell'organico del
personale;
c) esprime parere sui trasferimenti del personale dai servizi
della Giunta regionale a quelli del Consiglio e viceversa;
d) propone iniziative per la formazione e l'aggiornamento del
personale.
3. Il personale del Consiglio regionale dipende funzionalmente
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dal suo Presidente.
4. I provvedimenti relativi al personale assegnato ai servizi
del Consiglio sono adottati, secondo le rispettive competenze,
dalla Giunta regionale o dal Presidente della Giunta regionale,
sentiti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o il
Presidente del Consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio presiede, direttamente o per
delega ad un vicepresidente, le commissioni giudicatrici dei
concorsi indetti in modo specifico per la nomina a posti del
Consiglio regionale. 6. Per il personale del Consiglio regionale,
le supplenze e le reggenze di cui all'articolo 35 della legge 30
aprile 1980, n. 18, e successive modificazioni, sono conferite
dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio e sentito il consiglio del personale, se costituito.
Art. 12 (Organizzazione del lavoro)
1. L'organizzazione del lavoro si ispira al principio della
mobilità del personale: il movimento del personale tra le unità
dirigenziali del Consiglio è disposto dal Presidente del Consiglio,
sentiti i dirigenti dei servizi interessati.
2. Nell'ambito dei servizi del Consiglio il lavoro
è organizzato in modo da valorizzare il momento collegiale, la
qualificazione professionale e la responsabilizzazione del
personale.
3. Per lo studio e la trattazione di affari di competenza del
Consiglio regionale e dei suoi organismi possono essere costituiti
gruppi di lavoro composti da personale appartenente ai vari livelli
e qualifiche dirigenziali o vice dirigenziali, in relazione
all'attività svolta nel servizio e alla qualifica rivestita.
4. I gruppi di lavoro sono costituiti con deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza che ne determina la composizione, le
modalità di funzionamento e la pubblicità delle operazioni e
dispone la nomina del responsabile, individuato di regola nel
dirigente del servizio, il cui apporto è da considerare
prevalente.
5. I gruppi di lavoro possono essere integrati con la
partecipazione, richiesta alla Giunta regionale, di funzionari
regionali competenti nelle singole materie di volta in volta
trattate e possono avvalersi, previa autorizzazione dell'Ufficio di
Presidenza, della collaborazione di consulenti ed esperti esterni
all'Amministrazione.
CAPO II della Presidenza della Giunta
Art. 13
1. I servizi ed uffici dell'Amministrazione regionale:
- Servizio controllo enti locali e morali;
- Servizio elettorale e vigilanza anagrafica;
- Ufficio di Roma;
di cui all'allegato B alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1
e successive modificazioni ed integrazioni, ed i relativi posti
sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dalla Segreteria Generale alla Presidenza della Giunta
regionale.
2. Dalla stessa data, il Centro Elaborazione Dati
dell'Assessorato delle Finanze è trasferito alla Presidenza della
Giunta regionale ed assume la denominazione di Servizio
Elaborazione dati.
3. Il Servizio Controllo enti locali e morali assume la
denominazione di " Servizio rapporti con gli enti locali, gestione
segretari comunali e affari di culto ".
4. Restano fermi i compiti di cui all'articolo 6, secondo comma,
prima parte, della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11.
5. L'Ufficio di Roma assume la denominazione di " Ufficio di
collegamento e di rappresentanza di Roma ".
Art. 14
1. Le denominazioni " Dirigente del Servizio controllo enti
locali e morali " e " Capo centro elaborazione dati " sono
sostituite rispettivamente con " Dirigente del Servizio rapporti
con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto
" e " Capo Servizio elaborazione dati ".
Art. 15
1. Il Commissario regionale presso la Casa da Gioco di
Saint-Vincent è posto alle dirette dipendenze del Presidente della
Giunta regionale e conserva le competenze che ad esso attribuiscono
le leggi ed i regolamenti regionali in vigore.
CAPO III della Segreteria Generale
Art. 16
1. La Segreteria Generale dell'Amministrazione regionale è
organo interno dell'Amministrazione medesima, ordinato e
organizzato al fine di collaborare con gli organi esterni della
Regione, di cui all'articolo 15 dello Statuto speciale.
2. La Segreteria Generale fa capo al Presidente della Giunta
regionale, in quanto capo dell'Amministrazione regionale.
Art. 17
1. Nell'ambito dei servizi e degli uffici della Segreteria
Generale, dipendenti dall'Ufficio del Segretario Generale, è
istituito il Servizio legislativo della Giunta.
2. L'Ufficio provvede all'elaborazione, all'esame e al
coordinamento di progetti di legge e agli studi interessanti
l'attività legislativa della Regione.
Art. 18
1. Il servizio di Stamperia dell'Amministrazione regionale di
cui all'allegato B alla lr 9 febbraio 1978, n. 1, ed i relativi
posti e personale di cui agli allegati A e C alla legge medesima,
sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dalla Segreteria Generale al Servizio Economato e
Provveditorato dell'Assessorato delle Finanze.
Art. 19
1. Nell'ambito degli uffici del Servizio Affari generali e
legali della Segreteria Generale è istituito l'Ufficio
espropri.
2. Le competenze in materia di espropri, già attribuite
all'ufficio espropri e concessioni dell'Assessorato dei Lavori
Pubblici, sono trasferite, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, all'ufficio espropri del Servizio Affari generali e
legali della Segreteria Generale.
3. L'Ufficio espropri e concessioni dell'Assessorato dei Lavori
Pubblici assume la denominazione di " Ufficio concessioni stradali
".
Art. 20
1. Le norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato
giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con
legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono modificate e integrate come segue:
- all'articolo 14 è aggiunto il comma seguente:
" Elaborazione, esame e coordinamento di progetti di legge e
studi interessanti l'attività legislativa della Regione ";
- all'articolo 16 è soppresso il secondo comma ed è aggiunta la
parola " espropri ".
CAPO IV dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente
Naturale
Art. 21
1. La ripartizione dei servizi e degli uffici dell'Assessorato
dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, di cui all'articolo
21 della lr 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni, è soppressa e sostituita da quella risultante
dall'allegato B alla presente legge.
Art. 22
1. L'Ufficio selvicoltura e gestione patrimonio forestale è
scorporato dal Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle
foreste ed assume la denominazione di " Servizio selvicoltura e
gestione patrimonio forestale ".
Art. 23
1. L'articolo 22 e gli articoli 23 e 24 della legge regionale 28
luglio 1956, n. 3, modificati dall'articolo 1 della legge regionale
22 giugno 1981, n. 34, sono soppressi.
La ripartizione delle funzioni e dei compiti fra i servizi
dell'Assessorato è la seguente:
A) SERVIZI AGRARI ED AFFARI GENERALI
- interventi nel settore dei miglioramenti fondiari ed in
particolare degli alpeggi, dei fabbricati rurali, dell'irrigazione
ed acquedotti, della viabilità rurale, dell'elettrificazione
rurale, dell'energia alternativa in agricoltura, della messa a
coltura e miglioramento di terreni, delle colture pregiate, della
ricomposizione fondiaria;
- sviluppo ed incremento della cooperazione e
dell'associazionismo;
- interventi nel settore della meccanizzazione agricola;
- applicazione delle disposizioni e norme sul credito
agrario;
- interventi nel settore della zootecnia;
- indagini e studi di economia agraria ed estimo;
- compiti amministrativi ed affari generali;
B) SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA-ECONOMICA E SOCIALE DELLO
SVILUPPO AGRICOLO
- compiti e funzioni previsti dalla legge regionale 5 aprile
1973, n. 15 " Istituzione del servizio di assistenza
tecnica-economica-sociale per l'agricoltura ";
- lotta contro i parassiti dell'agricoltura e degli animali;
- difesa e valorizzazione dei prodotti tipici della Regione;
- servizio di statistica agraria - formulazione di piani
aziendali e piani zonali;
- agriturismo e conservazione ambiente agricolo montano;
- mezzi tecnici per la produzione agricola e utenti motori
agricoli;
- interventi nel settore lattiero-caseario;
- contributi agricoli unificati;
C) SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE E DELLE FORESTE
- tutela dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti;
- applicazione del vincolo idrogeologico, di cui al RDL 30
dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento, emanato con RDL
16 maggio 1926, n. 1126, e delle leggi regionali relative;
- assetto e pianificazione territoriale per quanto attiene alla
componente naturalistica e agrosilvopastorale; - controllo degli
atti e delle opere suscettibili di modificare gli equilibri
naturali;
- valutazione dell'impatto ambientale delle opere tanto
pubbliche quanto private;
- flora e fauna;
- caccia e pesca;
- studio e predisposizione di progetti di legge inerenti alle
materie della tutela dell'ambiente naturale in tutte le sue
componenti;
- propaganda e informazione di settore;
- direzione del Corpo Forestale Valdostano, ai sensi
dell'articolo 3, primo comma, della legge regionale 11 novembre
1977, n. 66;
- partecipazione di diritto al " Comitato regionale per la
pianificazione territoriale ", di cui agli articoli 18 e 19 della
legge regionale 15 giugno 1978, n. 14;
- pareri di cui all'articolo 29 della legge regionale 15 maggio
1978, n. 11 congiuntamente al Servizio " Selvicoltura e gestione
del patrimonio forestale ";
- direttive generali sui piani di assestamento forestale in
collaborazione con servizio " Selvicoltura e gestione del
patrimonio forestale ";
- parchi naturali e riserve integrali regionali e comunali;
- tutela delle testimonianze della civiltà rurale all'esterno
dei nuclei e dei centri abitati;
- coordinamento delle guardie volontarie per la protezione della
natura e per la sorveglianza sulla caccia e sulla pesca;
- collaborazione alla tutela del paesaggio;
- collaborazione alla protezione civile;
- collaborazione alla tutela sanitaria dell'acqua, dell'aria e
del suolo;
- ogni altra materia avente attinenza con la protezione
dell'ambiente naturale.
D) SERVIZIO SELVICOLTURA, DIFESA E GESTIONE PATRIMONIO
FORESTALE
- tutela tecnica ed economica dei beni silvopastorali dei comuni
e degli enti pubblici;
- norme di polizia forestale;
- rimboschimenti e vivai forestali;
- statistica e catasto forestale;
- provvedimenti e competenze per la difesa e l'incremento delle
foreste in genere;
- difesa dei boschi dagli incendi, di cui alla lr 3 dicembre
1982, n. 85;
- meccanizzazione forestale e relative provvidenze;
- pareri di cui all'articolo 29 della lr 15 maggio 1978, n. 11,
congiuntamente con il Servizio tutela dell'ambiente naturale e
delle foreste;
- predisposizione di aree turistico-ricettive nei complessi
boscati;
- interventi su aree di interesse botanico-forestale di
proprietà o di interesse regionale;
- alberature stradali;
- viabilità forestale;
- formazione professionale per addetti agli interventi
selvicolturali;
E) SERVIZIO SISTEMAZIONI IDRAULICHE E DI DIFESA DEL SUOLO
- sistemazioni idrauliche e forestali dei bacini montani nelle
aree di competenze dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste e
Ambiente Naturale;
- studi e interventi diretti sul territorio per la sua
conservazione idrogeologica;
- polizia e vincoli idraulici;
- realizzazione e gestione della rete di rilevazione,
elaborazione e gestione dei fenomeni atmosferici ed idrografici,
articolata in stazioni meteorologiche automatiche e in postazioni
di rilevamento della neve;
- studio dei fenomeni fisico-meccanici della neve e redazione
del bollettino regionale delle valanghe;
- studio di fenomeni meteorologici e redazione del bollettino
meteorologico regionale;
- istruzione ed assistenza del personale addetto al rilevamento
dei dati meteonivometrici;
- rilievi ed assunzione dati e statistica delle valanghe per la
redazione e l'aggiornamento del catasto regionale delle
valanghe;
- rapporti e collaborazione, con organismi nazionali su
problematiche inerenti alle valanghe, allo studio della neve e alla
meteorologia;
- esame e parere nei piani regolatori generali comunali per
quanto concerne le zone interessate dai fenomeni valangosi;
- esame e parere su impianti di risalita, piste di sci e altre
infrastrutture e relativi al pericolo di valanghe;
- interventi di cui alla lr 18 febbraio 1983, n 4, con
particolare riferimento a:
a) esecuzione dei programmi predisposti dal Comitato regionale
per la Protezione civile in conformità agli indirizzi impartiti dal
Presidente della Giunta regionale;
b) organizzazione e gestione delle differenti linee di azione
della Protezione civile: prevenzione ed abbattimento del rischio,
organizzazione dell'apparato di intervento, intervento
sull'emergenza, predisposizione del ritorno alla normalità
successiva all'emergenza;
c) funzionamento e manutenzione della rete di radiocomunicazioni
".
CAPO V dell'Assessorato delle Finanze
Art. 24
1. Il Servizio regionale di controllo sulla gestione appaltata
della Casa da gioco di Saint-Vincent, di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale in data 24 novembre 1967, n. 335, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed i relativi posti e personale, con
esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 46 della presente
legge e dall'entrata in vigore della stessa, sono posti alle
dipendenze dell'Assessorato delle Finanze, ferme restando le
competenze ad essi attribuite dalle leggi e dai regolamenti
regionali in vigore.
CAPO VI dell'Assessorato dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato
e dei Trasporti
Art. 25
1. L'Assessorato dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato
e dei Trasporti è articolato in due servizi, denominati, l'uno "
Servizio del commercio, zona franca, contingentamento e trasporti
", l'altro " Servizio dell'industria, artigianato e energia ".
2. La ripartizione dei servizi e degli Uffici dell'Assessorato è
quella risultante dall'elenco allegato B alla presente legge.
Art. 26
1. L'articolo 34 delle norme sull'ordinamento dei servizi
regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della
Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e
successive modificazioni e integrazioni, è integrato con il
seguente alinea:
" h) - energia ".
Art. 27
Gli articoli 37 e 38 delle norme sull'ordinamento dei servizi
regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della
Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e
successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai
seguenti:
"articolo 37 Al Servizio del commercio, zona franca,
contingentamento e trasporti sono
attribuiti i seguenti compiti:
- espletamento delle attività, di competenza delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e degli Uffici
provinciali dell'Industria Commercio e Artigianato non indicate al
successivo articolo 38;
- studio, programmazione e controllo di risultato delle attività
regionali concernenti il commercio e i trasporti;
- espletamento delle attività connesse con l'esercizio delle
funzioni amministrative regionali concernenti il commercio, i
trasporti, la cooperazione, l'applicazione delle norme statutarie
per l'attuazione della zona franca e la gestione dei
contingentamenti di prodotti e di merci in esenzione fiscale e
doganale ".
" articolo 38 - Al servizio dell'industria, artigianato e
energia sono attribuiti i seguenti compiti:
- studi, rilevazioni ed elaborazioni statistiche finalizzati
alla comprensione dell'evoluzione economica e occupazione della
Regione;
- programmazione e controllo di risultato delle attività
regionali concernenti il lavoro e la formazione professionale degli
addetti alle attività economiche di competenza dell'Assessorato, lo
sviluppo delle attività industriali e artigiane, la razionale
utilizzazione delle fonti energetiche ed il contenimento dei
consumi energetici;
- espletamento delle attività connesse con l'esercizio delle
funzioni amministrative regionali nelle materie;
- del lavoro e della formazione professionale degli addetti alle
attività economiche di competenza dell'assessorato;
- industria;
- dell'artigianato;
- dell'energia;
- espletamento delle attività delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali e
artigianato concernenti i brevetti per invenzioni industriali, i
modelli industriali ed i marchi di impresa ".
Gli articolo 39, 40 e 40 bis delle norme sull'ordinamento dei
servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del
personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio
1956, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, sono
soppressi.
La determinazione nel dettaglio dei compiti e la loro
distribuzione tra gli uffici è effettuata con deliberazione della
Giunta regionale.
Art. 28
1. Il Servizio regionale denominato " Funivia Buisson-Chamois "
di cui all'allegato B alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 48, è
trasferito, dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dall'Assessorato del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali,
all'Assessorato dell'Industria, Commercio, Artigianato e
Trasporti.
2. La qualifica di " Capo Servizio Tecnico " di cui all'allegato
A alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, è trasferita dal
sesto al settimo livello, come risulta dagli allegati A e C annessi
alla presente legge.
CAPO VII dell'Assessorato della Pubblica Istruzione
Art. 29
1. Nell'ambito dei Servizi culturali dell'Assessorato della
Pubblica Istruzione è istituito l'Ufficio regionale per l'etnologia
e la linguistica. L'Ufficio ha come finalità la promozione, lo
sviluppo e il coordinamento delle ricerche etnografiche e
linguistiche sul territorio della Regione Valle d'Aosta ed adempie
ai seguenti compiti:
- raccoglie, cataloga, restaura e conserva il materiale
d'interesse linguistico ed etnografico;
- diffonde la conoscenza del materiale raccolto mediante la
stampa di cataloghi e pubblicazioni e l'allestimento di mostre e
manifestazioni;
- collabora con le associazioni culturali che operano nel campo
della linguistica e dell'etnologia;
- partecipa, in collaborazione con gli Enti Locali pubblici e
privati e con le associazioni culturali, all'istituzione e alla
gestione dei musei etnografici.
Art. 30
1. L'Ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica può
avvalersi della collaborazione di associazioni culturali e di
ricerca. Dette collaborazioni saranno regolate da apposite
convenzioni stipulate tra la Regione e le singole associazioni.
2. Per l'attività di ricerca l'Amministrazione regionale può,
inoltre, avvalersi, di personale ispettivo, direttivo e docente
appartenente ai ruoli regionali con le stesse modalità di cui
all'articolo 15 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 e in
numero non superiore a 10 unità.
CAPO VIII dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale
Art. 31 (Principi ed obiettivi)
1. Il presente capo, in armonia con l'ordinamento speciale della
Regione e la legge dello Stato 23 dicembre 1978, n. 833,
disciplina, nell'ambito della costituzione del servizio socio -
sanitario regionale, il riordinamento delle funzioni
dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale e la relativa
ristrutturazione ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite
alla Regione nei settori sanitario, sociale, assistenziale e delle
attribuzioni prefettizie in materia di assistenza e beneficienza
pubblica di competenza del Presidente della Giunta regionale.
2. L'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale espleta in
particolare, nelle materie attribuite, compiti tecnici, giuridici
ed amministrativi di legislazione, programmazione, organizzazione,
economia sanitaria, formazione professionale, studio e ricerca,
direzione, indirizzo e coordinamento, vigilanza ed ispezione,
documentazione ed informazione.
Art. 32 (Profilo organizzativo dell'Assessorato)
1. Fatte salve le determinazioni che saranno assunte dalla
Regione in merito alla riforma della amministrazione regionale,
l'organizzazione dell'Assessorato è basata:
- sull'organizzazione delle funzioni per aree di intervento e
per le esigenze di programmazione in rapporto alle indicazioni del
piano sanitario nazionale ed ai fini della elaborazione e gestione
del piano socio-sanitario regionale;
- sulla flessibilità della struttura realizzata con il costante
adeguamento di essa alla priorità degli obiettivi di intervento ed
allo sviluppo delle tecniche organizzative e procedurali;
- sul momento unitario di pianificazione, legislazione,
indirizzo, controllo, intervento e supporto tecnico-operativo;
- sulla integrazione interdisciplinare;
- sulla valorizzazione del momento collegiale;
- su modalità operative di tipo dipartimentale, in collegamento
con altri settori funzionali della amministrazione regionale e con
i servizi dell'USL;
- sul rispetto e promozione della professionalità degli
operatori, attuata con la partecipazione attiva ed il lavoro di
gruppo.
Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti
assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive
professionalità e responsabilità personale e funzionali.
Art. 33 (Articolazione dell'organizzazione)
1. L'Assessorato è costituito dai seguenti servizi:
- servizio affari generali, assistenza e servizi sociali;
- servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente;
2. I servizi si collocano nell'ambito della struttura
dell'assessorato su posizione di parità giuridica ed operano nel
rispetto delle funzioni specifiche ad essi attribuite.
3. I servizi si articolano nelle unità operative o negli uffici
di cui all'allegato B alla presente legge ed assicurano, mediante
l'organizzazione e secondo le modalità della legge medesima, la
trattazione di tutti gli affari giuridici, amministrativi e tecnici
ed ogni altro adempimento ausiliario connessi con l'esercizio delle
rispettive attribuzioni.
4. Le unità operative e gli uffici costituiscono articolazione
del servizio in corrispondenza all'esercizio delle funzioni
attribuite al servizio stesso.
Art. 34 (Attribuzioni del servizio affari generali, assistenza e servizi
sociali)
1. Al servizio affari generali, assistenza e servizi sociali
sono attribuiti i seguenti compiti:
a) studio, programmazione ed organizzazione degli interventi
assistenziali e dei servizi socioassistenziali;
b) indirizzo, vigilanza e coordinamento, sotto i profili tecnico
e giuridico - amministrativo, delle funzioni socio-assistenziali
gestite dall'Unità sanitaria locale o Enti, organismi e istituzioni
interessate;
c) attività di orientamento pre-formazione professionale e di
promozione di corsi di formazione professionale per i disabili,
finalizzati ad idonee ipotesi di occupazione nell'ambito dei
principi e dei programmi previsti dalla vigente normativa sul
sistema formativo;
d) programmazione e coordinamento degli interventi per le
strutture socio-assistenziali nell'ambito delle indicazioni del
piano socio-sanitario regionale;
e) gestione dei finanziamenti regionali per l'esercizio delle
funzioni socio-assistenziali;
f) controllo dell'impiego delle risorse finanziarie;
g) controllo della conformità dell'attività tecnica,
amministrativa e gestionale dell'USL e degli Enti, organismi o
istituzioni che esercitano funzioni socio-assistenziali alle
indicazioni del piano socio-sanitario regionale;
h) gestione delle attività socio assistenziali e di beneficienza
pubblica di competenza della Regione e comunque non rientranti tra
i compiti attribuiti al servizio della sanità e tutela sanitaria
dell'ambiente o di competenza dell'USL.
Art. 35 (Attribuzione del servizio sanità e tutela sanitaria
dell'ambiente)
1. Al servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente
sono attribuiti i seguenti compiti:
a) studio, programmazione ed organizzazione delle attività e
servizi sanitari;
b) indirizzo, vigilanza e coordinamento, sotto i profili tecnico
e giuridico-amministrativo, dei servizi sanitari gestiti dalla
Unità sanitaria locale;
c) valutazione del fabbisogno quali-quantitativo delle risorse
umane per i servizi sanitari dell'Unità sanitaria locale;
d) formazione professionale del personale del servizio
socio-sanitario regionale e rapporti con università ed istituti
scientifici;
e) programmazione e coordinamento degli interventi per la
edilizia e le attrezzature sanitarie;
f) collaborazione ai compiti di organizzazione e funzionamento
del sistema socio-sanitario informativo e dell'osservatorio
epidemiologico regionale;
g) predisposizione di analisti della spesa sanitaria e dei
finanziamenti assegnati al comparto sanitario della Regione;
h) controllo dell'impiego delle risorse finanziarie;
i) programmazione, coordinamento e controllo
degli interventi socio - sanitari concernenti la maternità ed
infanzia, le tossicodipendenze e la salute mentale;
l) controllo della conformità dell'attività tecnica,
amministrativa e finanziaria dell'Unità sanitaria alle indicazioni
del piano socio-sanitario regionale e della programmazione
sanitaria regionale.
Art. 36 (Funzionamento dei servizi)
1. Ciascun servizio dell'Assessorato è diretto da personale con
qualifica dirigenziale che opera secondo le attribuzioni di cui
alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 e successive modifiche
ed integrazioni.
2. Le unità operative e gli uffici sono composte da personale in
possesso dei necessari requisiti professionali in relazione ai
compiti attribuiti. A ciascuna unità operativa e ufficio è proposto
un responsabile che svolge i propri compiti secondo le direttive
ricevute e le attribuzioni pertinenti alla qualifica di
appartenenza.
3. Per motivate esigenze dei servizi o carenze di personale
delle specifiche professionalità previste dalla pianta organica,
ciascun servizio può avvalersi di personale comandato presso la
regione, ai sensi dell'articolo 44 del DPR 20 dicembre 1979, n 761,
ovvero distaccato a tempo pieno o parziale
- previa intesa e su richiesta della Regione - da Enti o
Amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito del servizio
socio - sanitario regionale. Il distacco a tempo pieno in ogni caso
non può superare il periodo di 18 mesi continuativi.
4. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, spetta al dirigente
del servizio curare l'organizzazione complessiva del lavoro e degli
uffici, nonché la ripartizione delle attribuzioni individuali nei
limiti dei rispettivi livelli funzionali e qualifiche.
5. Spetta altresì al dirigente del Servizio promuovere la
costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari ai fini della
realizzazione di particolari obiettivi connessi all'esercizio dei
compiti del servizio.
6. Ciascun servizio si avvale di una segreteria e copia. Alle
esigenze di archivio i servizi provvedono unitariamente.
Art. 37 (Esercizio unitario di compiti sanitari e
socio-assistenziali)
1. I servizi, ferme restando le relative attribuzioni ed
articolazione funzionale, provvedono unitariamente all'espletamento
dei seguenti compiti:
- elaborazione del piano socio - sanitario regionale e relative
analisi e verifiche periodiche di gestione;
- predisposizione dell'attività legislativa e normativa;
- predisposizione degli indirizzi e direttive concernenti
l'attuazione del piano socio-sanitario regionale;
- predisposizione dei pareri o elementi istruttori da
trasmettere alla Commissione regionale di controllo e
partecipazione alle relative adunanze, ai sensi del combinato
disposto di cui agli articoli 6, della legge 15 maggio 1978, n. 11,
e 39 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.
- predisposizione e gestione del bilancio di competenza
dell'assessorato;
- gestione dei ruoli nominativi regionali del personale del
servizio socio-sanitario dipendente dall'USL;
- coordinamento e gestione del sistema informativo
socio-sanitario e dell'osservatorio epidemiologico; - gestione
della spesa sanitaria e dei fondi destinati ai servizi e attività
socio-assistenziali;
- ogni altro compito attribuito da disposizioni regionali o
richiesto dagli organi della Regione istituzionalmente
competenti.
Art. 38 (Modalità di svolgimento dei compiti unitari)
1. Per l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 37, i servizi
si avvalgono, oltre che delle unità operative di appartenenza,
della collaborazione degli esperti di cui all'articolo 16, lettera
o), della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, individualmente o
in collegio tra loro. Tale collaborazione è espletata previo
conferimento di incarico deliberato dalla Giunta regionale e
secondo modalità che assicurino la presenza del consulente secondo
le esigenze manifestate dai dirigenti dei servizi.
2. Nell'espletamento dei suddetti compiti i dirigenti possono
altresì promuovere riunioni con i coordinatori sanitario,
amministrativo e sociale, l'ufficio di direzione ed i coordinatori
dei distretti sanitari di base dell'USL.
Art. 39 (Formazione professionale)
1. L'aggiornamento professionale è svolto nel quadro di
applicazione dell'articolo 17 della legge regionale 10 maggio 1983,
n. 32, sulla base di programmi proposti dai dirigenti
dell'Assessorato.
2. Il personale delle qualifiche dirigenziali, vice-dirigenziali
e della terza fascia funzionale può partecipare, compatibilmente
con le esigenze di servizio e su autorizzazione dell'Assessore
competente all'attività didattica occorrente alla realizzazione dei
programmi di cui al precedente comma, nonché per la formazione
professionale del personale dell'USL.
Art. 40
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 66, primo comma, del
DPR 20 dicembre 1979, n. 761, i posti degli uffici del medico e del
veterinario regionale e, comunque, del personale di cui all'art. 2,
lettera c) della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 59, si
intendono soppressi alla data di approvazione della pianta organica
dell'Unità sanitaria locale.
Art. 41 (Personale addetto ai servizi socio-assistenziali)
1. In attesa del riordinamento delle funzioni in materia di
assistenza sociale e del trasferimento delle stesse all'USL, la
pianta organica dei posti e del personale dell'assessorato della
sanità ed assistenza sociale comprende anche il personale addetto
agli interventi sociali ed assistenziali di competenza della
Regione.
CAPO IX dell'Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali
Art. 42
1. Le qualifiche di " Dirigente della direzione regionale del
turismo ", " Dirigente della direzione regionale dell'urbanistica "
e " Custode per castelli e musei ", sono sostituite rispettivamente
dalle seguenti:
- Dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo;
- Dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica;
- Custode di castelli, musei e giardini.
Art. 43
1. L'articolo 3 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 48, è
così modificato:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: " Il titolare del
posto di Direttore dell'ufficio del turismo è inquadrato nel posto
di Dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo ed espleta,
altresì, la funzione di dirigente amministrativo dell'Assessorato
";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: " Il titolare del
posto di vice direttore dell'ufficio del turismo è inquadrato nel
posto di responsabile del servizio promozione e organizzazione del
turismo, ed espleta, altresì, la funzione di vicedirigente
dell'Ufficio regionale per il turismo ".
Art. 44
1. Il secondo alinea dell'articolo 4 della legge regionale 24
agosto 1982, n. 48, è sostituito dal seguente:
"- inquadramento di n. 4 operai qualificati nel ruolo ordinario
con la stessa qualifica ".
Art. 45
1. Nell'ambito dell'Ufficio regionale di urbanistica sono
soppressi n. 4 posti di tecnico addetto (ruolo del personale
tecnico - settimo livello) e sono istituiti n. 4 posti di geometra
(ruolo del personale tecnico - settimo livello).
Art. 46
1. L'Ispettore per il controllo delle manifestazioni, ed il
relativo posto di pianta organica, è trasferito, dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dai servizi di controllo
sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di StVincent
all'Ufficio regionale per il turismo e conserva le competenze che
ad esso attribuiscono le leggi e i regolamenti regionali in
vigore.
TITOLO II NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 47
1. Le norme contenute negli articoli 3, 4, 5 e 111 della legge
regionale 28 luglio 1956, n. 3, e nell'articolo 1 della legge
regionale 23 maggio 1973, n. 29, sono abrogate.
Art. 48
1. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, terzo
e quarto comma, della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32.
Art. 49
1. L'allegato A alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, è
modificato dall'allegato E alla presente legge limitatamente alle
qualifiche professionali in quest'ultimo contenute.
2. Al personale regionale titolare delle qualifiche di cui
all'allegato E, le disposizioni in materia di stato giuridico ed
economico di cui alla citata legge regionale 10 maggio 1983, n. 32,
si applicano con le decorrenze previste dalla legge medesima.
3. Le qualifiche possedute dal personale di cui al precedente
comma del presente articolo, prima della data di entrata in vigore
della legge regionale 24 agosto 1982, n. 48, sono equiparate a
tutti gli effetti a quelle contenute nell'allegato E alla presente
legge.
Art. 50
1. Il personale regionale di ruolo in servizio, alla data di
entrata in vigore della presente legge, presso servizi ed uffici
trasferiti da un assessorato o servizio dell'Amministrazione
regionale ad altro assessorato o servizio, è inquadrato d'ufficio
nei corrispondenti posti vacanti della pianta organica
dell'assessorato o servizio di nuova destinazione, e conserva, ai
fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata nel posto di
provenienza.
2. I titolari di posti soppressi ai sensi delle norme contenute
nella presente legge, sono inseriti nei posti vacanti di
corrispondente qualifica della pianta organica dell'Amministrazione
regionale e conservano, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità
maturata nel posto di titolarità soppresso.
Art. 51
1. Il titolare del posto di " Dirigente di Assessorato
dell'Assessorato dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e
dei Trasporti " (qualifica dirigenziale - ruolo amministrativo) è
inquadrato d'ufficio, alla data di entrata in vigore della presente
legge, nel posto di " Dirigente del Servizio del commercio, zona
franca, contingentamento e trasporti " (qualifica dirigenziale -
ruolo amministrativo).
2. I titolari dei posti di Dirigente (qualifica dirigenziale -
ruolo del personale tecnico) e Vicedirigente (qualifica
vicedirigenziale - ruolo del personale tecnico) del servizio
miglioramenti fondiari sono inquadrati d'ufficio, rispettivamente,
nei posti di Dirigente (qualifica dirigenziale - ruolo del
personale tecnico) e Vicedirigente (qualifica vicedirigenziale -
ruolo del personale tecnico) dei servizi agrari ed affari
generali.
3. Il titolare del posto di " Ispettore dirigente dei servizi
agrari e zootecnici " (qualifica dirigenziale - ruolo del personale
tecnico) è inquadrato di ufficio nel posto di " Dirigente del
servizio assistenza tecnica - economica e sociale e dello sviluppo
agricolo " (qualifica dirigenziale - ruolo del personale
tecnico).
4. Il titolare del posto di " Ispettore agrario aggiunto "
(qualifica vice dirigenziale - ruolo del personale tecnico) è
inquadrato d'ufficio nel posto di " Vicedirigente del servizio
assistenza tecnicaeconomica e sociale e dello sviluppo agricolo "
(qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale tecnico).
5. I titolari dei posti di Primo segretario capo servizio
(qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale amministrativo)
della Presidenza del Consiglio regionale sono inquadrati d'ufficio
nei posti di Capo ufficio (qualifica vicedirigenziale - ruolo del
personale amministrativo) della stessa Presidenza.
6. Il titolare del posto di " Ingegnere o Architetto "
(qualifica vice - dirigenziale - ruolo del personale tecnico)
dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, istituito dall'articolo 1
della legge regionale 20 giugno 1979, n. 43, è inquadrato
d'ufficio, dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel posto di " Ingegnere " (qualifica vicedirigenziale - ruolo del
personale tecnico) dell'Assessorato stesso.
7. Il titolare del posto di direttore dell'ufficio studi e
programmazione socio - sanitaria (qualifica dirigenziale - ruolo
amministrativo) è inquadrato nel posto di dirigente del servizio
della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente (qualifica
dirigenziale - ruolo amministrativo).
8. Il titolare del posto di vice direttore dell'ufficio studi e
programmazione socio - sanitaria (qualifica vicedirigenziale -
ruolo amministrativo) è inquadrato nel posto di Primo segretario
capo servizio dell'unità operativa per le attività di formazione
professionale di base e permanente del personale del Servizio
sanitario nazionale e la ricerca (qualifica vicedirigenziale -
ruolo amministrativo).
9. Il titolare del posto di " Ingegnere " (qualifica
vicedirigenziale - ruolo del personale tecnico) presso l'ufficio
regionale di urbanistica dell'Assessorato del Turismo, Urbanistica
e Beni Culturali, è inquadrato, dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel posto di " Urbanista " (qualifica
vicedirigenziale - ruolo del personale tecnico) presso lo stesso
ufficio.
10. Il personale di ruolo inquadrato presso l'ufficio regionale
di urbanistica con qualifica di " Tecnico addetto " (settimo
livello - ruolo del personale tecnico) e in possesso del titolo di
studio di Geometra viene inquadrato nel corrispondente posto di "
Geometra " (settimo livello - ruolo del personale tecnico).
11. Il personale di cui ai precedenti commi del presente
articolo conserva, ai fini giuridici ed economici l'anzianità
maturata nel posto di titolarità soppresso o di provenienza.
Art. 52
1. Il personale di ruolo con qualifica di " Collaboratore
amministrativo " dipendente dell'USL della Valle d'Aosta, che, alla
data di entrata in vigore della presente legge presta servizio
presso la Amministrazione regionale in posizione di comando, può,
previo nulla osta della USL stessa, essere inquadrato in posti
vacanti della corrispondente qualifica di Primo segretario capo
servizio (ruolo amministrativo - qualifica vice dirigenziale) della
pianta organica dell'Amministrazione regionale.
2. La domanda di inquadramento deve essere presentata alla
Presidenza della Giunta regionale, dal dipendente in posizione di
comando, entro un mese dall'entrata in vigore della presente
legge.
Art. 53
In sede di prima applicazione, fermo restando la facoltà di
utilizzare il disposto di cui all'articolo 94, quarto e quinto
comma, della lr 28 luglio 1956 n. 3, e successive modificazioni ed
integrazioni, alla copertura dei posti vacanti, con esclusione di
quelli appartenenti alle qualifiche vice - dirigenziali, alla data
di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione
regionale provvede con concorsi interni.
Ai concorsi per la copertura dei posti del ruolo del servizio
automezzi e di quello del personale operaio, è ammesso anche il
personale assunto ai sensi dell'articolo 4, lettera b) della legge
regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e successive modificazioni ed
integrazioni, che risulti in possesso dei requisiti prescritti,
fatta eccezione per l'età massima.
Il concorso per la copertura dei posti vacanti della qualifica
di cantoniere (ruolo del servizio viabilità - quarto livello) è
riservato al personale assunto dall'Assessorato dei Lavori Pubblici
e destinato a compiti di assistenza alla viabilità regionale, che
risulti in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 75 e 78
della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive
modificazioni, fatta eccezione per l'età massima.
Ai concorsi per la copertura dei posti di cui all'articolo 4
possono partecipare tutti i dipendenti regionali, anche se privi
del titolo di studio, che siano titolari da almeno 5 anni di un
posto di ruolo di settimo livello o che svolgano le funzioni,
affidate con provvedimento della Giunta regionale, di coordinatore
d'ufficio da almeno cinque anni, ovvero tutti i dipendenti
regionali in possesso del diploma di laurea purché abbiano
acquisito, a norma dell'articolo 98 della legge regionale 28 luglio
1956, n. 3, la stabilità nel grado in un posto di settimo
livello.
Ai concorsi per la copertura dei posti di perito agrario e di
perito agrario analista è ammesso anche il personale appartenente
alla seconda fascia funzionale, che, pur sprovvisto del prescritto
titolo di studio, abbia prestato servizio, per almeno cinque anni,
presso i servizi agrari e zootecnici dell'Amministrazione
regionale.
Art. 54
1. Con apposito provvedimento di legge nella pianta organica
dell'Amministrazione regionale sarà soppresso un numero di posti di
secondo e settimo livello pari al numero di posti che si renderanno
vacanti a seguito degli avanzamenti del personale vincitore di
concorsi.
Art. 55 (Finanziamento di spesa)
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in Lire 2.410.000.000 per l'anno 1985 e in annue Lire
4.800.000.000 per gli anni successivi, graverà sui capitoli 20900,
26560 e 38060 del bilancio di previsione della Regione per l'anno
1985 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni
successivi.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si
provvede:
per l'anno 1985:
quanto a Lire 2.140.000.000 mediante riduzione di pari importo
del capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti) Allegato n. 8 -
Spese di funzionamento istituzionale;
quanto a Lire 270.000.000 mediante riduzione di pari importo
dello stanziamento iscritto al capitolo 26650;
per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo di Lire 9.600.000.000
delle risorse disponibili relative al programma " 1.2. Spese di
funzionamento istituzionale - Personale regionale " del bilancio
pluriennale 1985/1987.
A decorrere dall'anno 1986 gli oneri necessari saranno iscritti
con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
Art. 56 (Variazioni di bilancio)
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono
apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa Variazione in diminuzione
cap. 26650 " Spese per retribuzioni agli operai addetti agli
interventi di programma in amministrazione diretta
- LR 11 aprile 1984, n. 6 articolo 11 " L. 270.000.000
cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni
normali (Spese correnti) " L. 2.140.000.000
Totale in diminuzione L. 2.410.000.000
Variazione in aumento
cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della
Regione - stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a
carico dell'ente " L. 2.100.000.000
cap. 26560 " Spese per il personale regionale addetto alla
viabilità - stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a
carico dell'ente " L. 270.000.000
cap. 38060 " Spese per il personale regionale addetto alle
funivie Buisson-Chamois - stipendi, altri assegni fissi e
contributi diversi a carico dell'ente (Capitolo rilevante ai fini
IVA) " L. 40.000.000
Totale in aumento L. 2.410.000.000
Art. 57
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma
dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Allegato A alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35
NUOVA PIANTA ORGANICA DEI POSTI E DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
Accanto alla qualifica del personale vengono indicati il numero
dei posti e la qualifica o livello corrispondente; i posti sono di
ruolo qualora non venga diversamente specificato: //
Dirigente del servizio affari generali 1 dirigenziale; //
Dirigente del servizio affari legislativi 1 dirigenziale; //
Capo ufficio , informazione, stampa e pubbliche relazioni non di
ruolo 1; //
Capo ufficio 3 vice dirigenziale; //
Istruttore amministrativo 4 ottavo livello; //
Istruttore contabile 1 ottavo livello; //
Segretario 8 settimo livello; //
Ragioniere economo 1 settimo livello; //
Coadiutore 14 secondo livello.
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Accanto alla qualifica del personale vengono indicati il numero
dei posti e la qualifica o livello corrispondente; i posti sono di
ruolo qualora non venga diversamente specificato: //
Capo Gabinetto non di ruolo 1; //
Capo ufficio stampa non di ruolo 1; //
Vice capo ufficio stampa non di ruolo 1; //
Direttore ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma
non di ruolo 1; //
Commissario regionale non di ruolo 1; //
Dirigente dei servizi di segreteria della Giunta regionale 1
dirigenziale; //
Dirigente del servizio rapporti con gli enti locali, gestione
segretari comunali e affari di culto 1 dirigenziale; //
Dirigente del servizio elaborazione dati 1 dirigenziale; //
Capo servizio elaborazione dati 1 vice dirigenziale; //
Primo segretario capo servizio 5 vice dirigenziale; //
Primo segretario capo servizio ispettore 1 vice dirigenziale;
//
Capo servizio di ragioneria 1 vice dirigenziale; //
Analista 3 vice dirigenziale; //
Istruttore amministrativo 5 ottavo livello; //
Istruttore contabile 1 ottavo livello; //
Istruttore tecnico 4 ottavo livello; //
Traduttore 7 settimo livello; //
Capo sala SED 1 settimo livello; //
Ispettore della vigilanza anagrafica 2 settimo livello; //
Ispettore per la formazione professionale 1 settimo livello;
//
Segretario 16 settimo livello; //
Ragioniere 5 settimo livello; //
Programmatore 2 settimo livello; //
Coadiutore tecnico 4 sesto livello; //
Coadiutore 43 secondo livello; //
Perforatore SED 1 secondo livello.
SEGRETERIA GENERALE
Accanto alla qualifica del personale vengono indicati il numero
dei posti di ruolo e la qualifica o livello corrispondente: //
Segretario generale 1 dirigenziale; //
Dirigente del servizio del personale 1 dirigenziale; //
Dirigente del servizio affari generali e legali 1 dirigenziale;
//
Primo segretario capo servizio 5 vice dirigenziale; //
Capo ufficio 2 vice dirigenziale; //
Capo servizio di ragioneria 1 vice dirigenziale; //
Istruttore amministrativo 2 ottavo livello; //
Istruttore contabile 1 ottavo livello; //
Archivista capo 1 ottavo livello; //
Segretario 23 settimo livello; //
Ragioniere 11 settimo livello; //
Geometra 4 settimo livello; //
Catalogatore 1 settimo livello; //
Coadiutore tecnico 3 sesto livello; //
Coadiutore tecnico-operatore microfilmatore 1 sesto livello;
//
Coadiutore 39 secondo livello; //
Autista meccanico capo garage 1 secondo livello; //
Autista meccanico 14 quarto livello; //
Telefonista 6 quarto livello; //
Operaio qualificato 1 terzo livello; //
Custode 1 secondo livello; //
Usciere 28 secondo livello.
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, FORESTE ED AMBIENTE NATURALE
1 - Servizi ed affari generali Accanto alla qualifica del
personale vengono indicati il numero dei posti di ruolo e la
qualifica o livello corrispondente: //
Dirigente dei servizi agrari ed affari generali 1 dirigenziale;
//
Vicedirigente dei servizi agrari ed affari generali 1 vice
dirigenziale; //
Primo segretario capo servizio 1 vice dirigenziale; //
Istruttore tecnico 5 ottavo livello; //
Istruttore amministrativo 1 ottavo livello; //
Segretario 5 settimo livello; //
Ragioniere 5 settimo livello; //
Geometra 5 settimo livello; //
Perito agrario 3 settimo livello; //
Coadiutore tecnico 2 sesto livello; //
Coadiutore 20 secondo livello.
2 - Servizio assistenza tecnica - economica e sociale e dello
sviluppo agricolo
Accanto alla qualifica del personale vengono indicati il numero
dei posti di ruolo e la qualifica o livello corrispondente: //
Dirigente del servizio assistenza tecnicaeconomica e sociale e
dello sviluppo agricolo 1 dirigenziale; //
Vicedirigente del servizio assistenza tecnicaeconomica e sociale
e dello sviluppo agricolo 1 vice dirigenziale; //
Capo servizio fitopatologico 1 vice dirigenziale; //
Istruttore tecnico 2 ottavo livello; //
Segretario 3 settimo livello; //
Perito agrario 10 settimo livello; //
Perito agrario analista 1 settimo livello; //
Tecnico in economia domestica e rurale 1 settimo livello; //
Ispettore dell'Ufficio Agriturismo 2 settimo livello; //
Tecnico di organizzazione 1 settimo livello; //
Coadiutore tecnico 7 sesto livello; //
Coadiutore esperto nel settore lattiero caseario 7 sesto
livello; //
Coadiutore esperto nel settore ortofrutticolo 2 sesto livello;
//
Coadiutore esperto nel settore vitivinicolo 2 sesto livello;
//
Coadiutore esperto nel settore enologico 1 sesto livello; //
Coadiutore 4 secondo livello; //
Operaio specializzato 1 quarto livello; //
Operaio autista 1 quarto livello.
3 - Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste
Accanto alla qualifica del personale vengono indicati il numero dei
posti di ruolo e la qualifica o livello corrispondente: //
Ispettore dirigente del servizio tutela dell'ambiente naturale e
delle foreste 1 dirigenziale; //
Ispettore forestale aggiunto 1 vice dirigenziale; //
Ispettore forestale addetto 1 vice dirigenziale; //
Istruttore tecnico 1 ottavo livello; //
Geometra 2 settimo livello; //
Coadiutore tecnico 2 sesto livello; //
Coadiutore 3 secondo livello; //
Autista meccanico capo garage 1 secondo livello; //
Autista meccanico 1 quarto livello.
4 - Servizio selvicoltura difesa e gestione del patrimonio
forestale Accanto alla qualifica del personale vengono indicati il
numero dei posti di ruolo e la qualifica o livello corrispondente:
//
Dirigente del servizio selvicoltura difesa e gestione del
patrimonio forestale 1 dirigenziale; //
Ispettore forestale aggiunto 1 vice dirigenziale; //
Istruttore contabile 1 ottavo livello; //
Istruttore tecnico 1 ottavo livello; //
Ragioniere 1 settimo livello; //
Geometra 3 settimo livello; //
Coadiutore tecnico 3 sesto livello; //
Istruttore Boscaiolo 5 secondo livello; //
Coadiutore 4 secondo livello; //
Capo operaio 3 secondo livello; //
Capo operaio autista 1 secondo livello; //
Operaio autista 2 quarto livello; //
Magazziniere 1 quarto livello.
5 - Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo
Accanto alla qualifica del personale vengono indicati il numero dei
posti di ruolo e la qualifica o livello corrispondente: //
Dirigente del servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del
suolo 1 dirigenziale; //
Vicedirigente del servizio sistemazioni idrauliche e di difesa
del suolo 1 vice dirigenziale; //
Direttore dell'ufficio regionale della protezione civile 1 vice
dirigenziale; //
Geologo 1 vice dirigenziale; //
Istruttore tecnico 2 ottavo livello; //
Ragioniere 1 settimo livello; //
Geometra 10 settimo livello; //
Perito elettrotecnico 4 settimo livello; //
Coadiutore tecnico 3 sesto livello; //
Coadiutore 2 secondo livello; //
Disegnatore 1 secondo livello; //
Capo operaio 5 secondo livello; //
Operaio specializzato 3 quarto livello.
ASSESSORATO DELLE FINANZE
Accanto alla qualifica del personale vengono indicati il numero
dei posti di ruolo e la qualifica o livello corrispondente: //
Ragioniere capo - dirigente di Assessorato 1 dirigenziale;
//
Vice ragioniere capo 1 vice dirigenziale; //
Vice ragioniere capo aggiunto 1 vice dirigenziale; //
Primo segretario capo servizio 2 vice dirigenziale; //
Ingegnere 1 vice dirigenziale; //
Vice commissario 4 vice dirigenziale; //
Istruttore contabile 3 ottavo livello; //
Istruttore tecnico 2 ottavo livello; //
Ragioniere economo regionale 1 ottavo livello; //
Segretario 4 settimo livello; //
Ragioniere 27 settimo livello; //
Geometra 4 settimo livello; //
Controllore 43 settimo livello; //
Coadiutore 10 secondo livello; //
Capo operaio 1 secondo livello; //
Operaio specializzato 1 quarto livello; //
Magazziniere 2 quarto livello; //
Operaio qualificato 5 terzo livello.
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E
DEI TRASPORTI
1 - Servizio del commercio, zona franca, contingentamento e
trasporti Accanto alla qualifica del personale vengono indicati il
numero dei posti di ruolo e la qualifica o livello corrispondente:
// Dirigente del Servizio del commercio, zona franca,
contingentamento e trasporti 1 dirigenziale; //
Primo segretario capo servizio 4 vice dirigenziale; //
Istruttore amministrativo 4 ottavo livello; //
Istruttore tecnico 1 ottavo livello; //
Segretario 14 settimo livello; //
Ragioniere 2 settimo livello; //
Programmatore 1 settimo livello; //
Capo servizio tecnico 1 settimo livello; //
Coadiutore 40 secondo livello; //
Vice capo servizio tecnico 2 secondo livello; //
Operaio specializzato 1 quarto livello; // Manovratore 7 quarto
livello; //
Operaio qualificato 1 terzo livello; //
Fattorino cassiere 7 terzo livello.
2 - Servizio dell'industria, artigianato e energia Accanto alla
qualifica del personale vengono indicati il numero dei posti di
ruolo e la qualifica o livello corrispondente: // Dirigente del
Servizio dell'industria, artigianato e energia
1 dirigenziale; //
Primo segretario capo servizio 4 vice dirigenziale; //
Istruttore amministrativo 2 ottavo livello; //
Istruttore tecnico 1 ottavo livello; //
Segretario 7 settimo livello; //
Ragioniere 1 settimo livello; //
Geometra 1 settimo livello; //
Perito industriale 2 settimo livello; //
Coadiutore 12 secondo livello.
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Accanto alla qualifica del personale vengono indicati il numero
dei posti di ruolo e la qualifica o livello corrispondente; //
Ingegnere capo - dirigente dell'assessorato 1 dirigenziale;
//
Vice ingegnere capo 1 vice dirigenziale; //
Ingegnere 4 vice dirigenziale; //
Istruttore amministrativo 3 ottavo livello; //
Istruttore contabile 1 ottavo livello; //
Istruttore tecnico 19 ottavo livello; //
Segretario 5 settimo livello; //
Ragioniere 3 settimo livello; //
Geometra 57 settimo livello; //
Coadiutore tecnico 11 sesto livello; //
Coadiutore 17 secondo livello; //
Capo operaio autista 1 secondo livello; //
Capo cantoniere 6 secondo livello; //
Capo operaio 2 secondo livello; //
Cantoniere 66 quarto livello; //
Operaio autista 10 quarto livello; //
Operaio specializzato 4 quarto livello; //
Magazziniere 1 quarto livello; //
Operaio qualificato 9 terzo livello.
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
1 - Servizi scolastici Accanto alla qualifica del personale
vengono indicati il numero dei posti di ruolo e la qualifica o
livello corrispondente: // Sovraintendente agli studi 1
dirigenziale; //
Primo segretario capo servizio 2 vice dirigenziale; //
Primo segretario capo servizio ufficio legislativo, contenzioso
ed organi collegiali 1 vice dirigenziale; //
Direttore di ragioneria 1 vice dirigenziale; //
Istruttore amministrativo 3 ottavo livello; //
Istruttore contabile 1 ottavo livello; //
Segretario 14 settimo livello; //
Ragioniere 12 settimo livello; //
Coadiutore 20 secondo livello; //
Usciere 2 secondo livello.
2 - Servizi culturali
Accanto alla qualifica del personale vengono indicati il numero
dei posti di ruolo e la qualifica o livello corrispondente: //
Dirigente dei servizi culturali 1 dirigenziale; // Archivista
paleografo direttore dell'archivio
storico regionale 1 vice dirigenziale; // Bibliotecario capo
servizio 1 vice dirigenziale; // Bibliotecario direttore della
biblioteca di
Aosta 1 vice dirigenziale; //
Primo segretario capo servizio 1 vice dirigenziale; // Primo
segretario capo servizio delle attività culturali e di animazione 1
vice dirigenziale; // Capo dell'ufficio regionale per l'etnologia
e
la linguistica 1 vice dirigenziale; // Ricercatore 1 vice
dirigenziale; // Istruttore amministrativo 2 ottavo livello; //
Segretario 10 settimo livello; //
Ragioniere 1 settimo livello; // Archivista ricercatore 3
settimo livello; // Catalogatore 10 settimo livello; // Animatore 3
settimo livello; //
Assistente di biblioteca 19 settimo livello; // Coadiutore
tecnico 1 sesto livello; //
Coadiutore tecnico - operatore microfilmatore 1 sesto livello;
// Coadiutore operatore microfilmatore 1 secondo livello; //
Coadiutore 13 secondo livello; //
Magazziniere 5 quarto livello; //
Usciere 2 secondo livello.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 15
3 - Personale assegnato all'Istituto regionale di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle
d'Aosta( IRRSAE)
Accanto alla qualifica del personale vengono indicati il numero
dei posti di ruolo e la qualifica o livello corrispondente: //
Segretario 1 settimo livello; //
Ragioniere 1 settimo livello; //
Coadiutore 3 secondo livello; //
Usciere 1 secondo livello.
ASSESSORATO DELLA SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 16
1 - Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali
Accanto alla qualifica del personale vengono indicati il numero dei
posti di ruolo e la qualifica o livello corrispondente: //
Dirigente amministrativo di assessorato 1 dirigenziale; // Primo
segretario capo servizio 2 vice dirigenziale; //
Capo servizio di ragioneria 1 vice dirigenziale; //
Istruttore amministrativo 1 ottavo livello; // Istruttore
tecnico 3 ottavo livello; // Assistente sociale 15 ottavo livello;
// Assistente educatore 32 settimo livello; // Segretario 5 settimo
livello; //
Ragioniere 3 settimo livello; //
Geometra 1 settimo livello; //
Assistente 5 secondo livello; //
Coadiutore 6 secondo livello; //
Inserviente 8 secondo livello.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 17
2 - Servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente
Accanto alla qualifica del personale vengono indicati il numero dei
posti di ruolo e la qualifica o livello corrispondente: //
Dirigente del servizio della sanità e tutela sanitaria
dell'ambiente 1 Dirigenziale; //
Primo segretario capo servizio 5 Vice dirigenziale; // Analista
di organizzazione e metodo 1 Vice dirigenziale; // Istruttore
amministrativo 2 ottavo livello; //
Istruttore tecnico 3 ottavo livello; //
Segretario 4 settimo livello; //
Coadiutore 6 secondo livello.
ASSESSORATO DEL TURISMO, URBANISTICA E BENI CULTURALI ATTO
ALLEGATO SUBARTICOLO 18
1 - Ufficio regionale per il turismo
Accanto alla qualifica del personale vengono indicati il numero
dei posti di ruolo e la qualifica o livello corrispondente: //
Dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo 1 dirigenziale;
// Responsabile del servizio infrastrutture ricettive
1 vice dirigenziale; //
Responsabile del servizio infrastrutture
ricreative - sportive 1 vice dirigenziale; // Responsabile del
servizio promozione e organizzazione del turismo 1 vice
dirigenziale; //
Ispettore per il controllo delle manifestazioni presso la Casa
da Gioco di Saint - Vincent 1 vice dirigenziale; //
Istruttore amministrativo 4 ottavo livello; // Istruttore
tecnico 1 ottavo livello; //
Segretario 4 settimo livello; //
Geometra 2 settimo livello; //
Interprete 6 settimo livello; //
Ispettore ufficio turismo 2 settimo livello; // Ragioniere 1
settimo livello; //
Coadiutore tecnico 2 sesto livello; // Coadiutore 14 secondo
livello; //
Capo operaio 3 secondo livello; // Magazziniere 4 quarto
livello.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 19
2 - Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali Accanto
alla qualifica del personale vengono indicati il numero dei posti
di ruolo e la qualifica o livello corrispondente: //
Soprintendente per i beni culturali 1 dirigenziale; //
Archeologo 1 vice dirigenziale; //
Architetto 2 vice dirigenziale; // Storico dell'arte 1 vice
dirigenziale; // Assistente chimico 1 vice dirigenziale; //
Istruttore tecnico 6 ottavo livello; // Segretario 3 settimo
livello; //
Geometra 9 settimo livello; //
Aiuto archeologo 2 settimo livello; // Rilevatore archeologico 4
settimo livello; //
Archivista materiale iconografico 1 settimo livello; //
Archivista bibliotecario 1 settimo livello; // Tecnico di
laboratorio 2 settimo livello; // Aiuto restauratore 6 sesto
livello; // Coadiutore tecnico 8 sesto livello; // Coadiutore 3
secondo livello; //
Capo operaio 10 secondo livello; // Autista meccanico 2 quarto
livello; // Scavatore archeologico 3 quarto livello; //
Magazziniere 1 quarto livello; //
Operaio qualificato 15 terzo livello; //
Custode di castelli, musei e giardini 28 secondo livello. ATTO
ALLEGATO SUBARTICOLO 20
3 - Ufficio regionale di urbanistica
Accanto alla qualifica del personale vengono indicati il numero
dei posti di ruolo e la qualifica o livello corrispondente: //
Dirigente dell'Ufficio regionale di
urbanistica 1 dirigenziale; //
Consulente giuridico 1 vice dirigenziale; // Urbanistica 4 vice
dirigenziale; // Geometra 4 settimo livello; //
Disegnatore 1 secondo livello; //
Coadiutore 1 secondo livello.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 21
CONVITTO REGIONALE DI CHATILLON
Accanto alla qualifica del personale vengono indicati il numero
dei posti di ruolo e la qualifica o livello corrispondenti: //
Istruttore amministrativo 1 ottavo livello; //
Segretario 1 settimo livello; //
Istitutore 6 settimo livello; //
Cuoco 1 secondo livello; //
Aiuto cuoco 1 quarto livello; //
Operaio qualificato 9 terzo livello.
Allegato B alla legge regionale 21 maggio 1985, n.
35
Elenco dei servizi e degli uffici dell'amministrazione
Regionale.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
1) Segreteria del Presidente
2) Servizio affari generali:
- Ufficio informazione, stampa e pubbliche relazioni
- Ufficio segreteria, aula e resocontazione - Ufficio ragioneria
ed economato
- Ufficio gruppi consiliari
3) Servizio affari legislativi:
- Ufficio legislativo
- Ufficio studi, documentazione e commissioni ATTO ALLEGATO
SUBARTICOLO 2
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
1) Ufficio di Presidenza:
- Gabinetto della Presidenza e archivio
- Segreteria particolare del Presidente
- Segreteria della Giunta regionale
- Ufficio stampa
2) Office regional de la langue francaise
3) Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari
comunali e affari di culto:
- Servizio contabilità e rapporti finanziari con
le comunità montane
- Servizio elettorale e vigilanza anagrafica
5) Servizio formazione e orientamento professionale:
- Ufficio per gli interventi formativi
- Ufficio per le attività di orientamento
- Ufficio per l'osservazione sul mercato del lavoro
6) Ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma
7) Servizio elaborazione dati
8) Servizio patenti e sanzioni amministrative:
- Ufficio patenti
- Ufficio sanzioni amministrative
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3
Segreteria generale
1) Ufficio del Segretario Generale:
- Ufficio studi e programmazione
- Ufficio documentazione e statistica
- Servizio legislativo della Giunta
- Archivio, archivio di deposito, ufficio protocollo e
spedizione
- Servizio custodia, telefono, automezzi
2) Servizio del personale:
- Servizio gestione dello stato giuridico del personale:
Ufficio gestione amministrativa
Ufficio concorsi
- Servizio gestione del trattamento economico
del personale:
Ufficio gestione stipendi e contabilità
Ufficio trattamenti previdenziali e di quiescenza - Archivio
- Ufficio copia
3) Servizio affari generali e legali:
- Ufficio affari generali
- Ufficio contratti e contenzioso
- Ufficio espropri
- Ufficio copia
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, FORESTE
ED AMBIENTE NATURALE
1) Servizi agrari ed affari generali:
- Uffici di segreteria
- Servizi amministrativi e contabili
- Archivio e copia
- Ufficio viabilità e cooperazione
- Ufficio irrigazione
- Ufficio fabbricati rurali
- Ufficio credito agrario
- Ufficio produzione agricola e zootecnico
2) Servizio assistenza tecnica - economica e sociale e dello
sviluppo agricolo:
- Ufficio affari generali
- Servizio fitopatologico
- Ufficio divulgazione
- Ufficio laboratori
- Ufficio agriturismo
3) Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste:
- Ufficio protezione della natura
- Ufficio gestione del personale e contenzioso
4) Servizio selvicoltura, difesa e gestione patrimonio
forestale:
- Servizi amministrativi e contabili
- Servizio selvicoltura
5) Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo:
- Ufficio studi e progetti
- Ufficio interventi diretti
- Ufficio valanghe e meteorologia
- Ufficio regionale della protezione civile
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5 ASSESSORATO DELLE FINANZE
1) Servizio assessorato:
- Ufficio di segreteria ed archivio
- Ufficio contabilità erariali
- Ufficio contabilità antincendi
2) Servizio bilancio:
- Ufficio contabilità bilancio
- Ufficio riscontri contabili
3) Servizio entrate:
- Ufficio ispettivo
- Ufficio accertamenti
- Ufficio gestione entrate
4) Servizio spese:
- Ufficio impegni
- Ufficio spese
- Ufficio riscontri contabili
5) Servizio contabilità generale:
- Ufficio coordinamento tributario e partecipazioni
azionarie
- Ufficio credito
6) Servizio demanio e patrimonio:
- Ufficio patrimonio
- Ufficio gestioni patrimoniali
- Ufficio perizie
7) Servizio economato e provveditorato:
- Ufficio acquisti
- Ufficio contabilità e anticipazioni
- Ufficio assicurazioni
- Stamperia
- Magazzino
8) Casa da Gioco di Saint - Vincent
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E
DEI TRASPORTI
A) Servizio del commercio, zona franca, contingentamento e
trasporti
1) Segreteria e contabilità
2) Servizio commercio
- Ufficio pianificazione e gestione del
commercio e prezzi
- Ufficio promozione, fiere e mostre
- Ufficio assistenza commercio estero
3) Servizio albi e registri
- Ufficio albo artigiani
- Ufficio registro ditte
- Ufficio registro esercenti il commercio - Ufficio albi e ruoli
vari e cooperazione 4) Servizio zona franca e contingentamento -
Ufficio gestione contingenti
- Ufficio distribuzione contingenti
5) Servizio trasporti
- Ufficio trasporti
- Funivia Buisson - Dhamois
b) Servizio dell'industria, artigianato e energia 1) Segreteria
e contabilità
2) Archivio
3) Servizio osservatorio economico, lavoro e formazione
professionale
- Ufficio osservatorio economico
- Ufficio lavoro e formazione professionale
4) Servizio assistenza e incentivazione alle imprese industriali
e artigiane
- Ufficio assistenza alle imprese industriali
e artigiane e artigianato tipico
- Ufficio incentivi alle imprese industriali
e artigiane
5) Servizio valutazione e controllo investimenti 6) Servizio
energia
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
1) Servizio affari generali amministrativi e tecnici:
- Ufficio segreteria dell'assessorato
- Ufficio documentazione, archivio e
copia
- Ufficio lavori diretti
- Ufficio contabilità lavori diretti
- Ufficio prove materiali
2) Servizio opere edili:
- Ufficio manutenzione stabili
- Ufficio edilizia scolastica e pubblica - Ufficio edilizia
residenziale pubblica 3) Servizio opere stradali:
- Ufficio costruzioni stradali
- Ufficio viabilità
- Ufficio concessioni stradali
4) Servizio opere igieniche e idrauliche: - Ufficio opere
igieniche e depurazione acque
- Ufficio opere idrauliche
- Ufficio acque e concessioni idrauliche 5) Servizio assetto del
territorio:
- Ufficio cartografico e rilievi topografici - Ufficio stabilità
del suolo
- Ufficio miniere e cave
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 8
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
1) Servizi scolastici:
- Segreteria particolare del Sovraintendente agli studi
- Ufficio ispettori tecnici periferici
- Archivio di settore
- Servizio organizzazione, attività promozionali e istituzioni
scolastiche
- Ufficio legislativo, contenzioso e organi collegiali
- Servizio amministrazione del personale scolastico
- Ragioneria e contabilità
2) Servizi culturali:
- Ufficio di segreteria
- Servizio attività culturali
- Archivio storico regionale
- Servizio biblioteche
- Biblioteca regionale
- Ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica ATTO
ALLEGATO SUBARTICOLO 9
ASSESSORATO DELLA SANITÀ
ED ASSISTENZA SOCIALE
1) Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali:
- Segreteria Generale, archivio e copia
- Ufficio assistenza sociale, previdenza e assicurazioni
sociali
- Ufficio servizi sociali
- Ispettorato per l'attuazione dei piani e programmi regionali
per l'assistenza e i servizi sociali
- Ufficio economico finanziario
- Ufficio progetti e lavori
2) Servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente:
- Segreteria e copia
- Unità operativa studi, programmazione
e organizzazione sanitaria
- Unità operativa per la verifica ed il controllo
sull'attuazione della programmazione
sanitaria e sulla corrispondenza tra
la gestione dell'USL e gli indirizzi di programmazione
- Unità operativa per le attività di formazione professionale,
di base e permanente,
del personale del Servizio sanitario
nazionale e la ricerca
- Unità operativa per la gestione del sistema informativo socio
- sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale
- Unità operativa affari giuridico - amministrativi del
personale dipendente e convenzionato
del Servizio sanitario nazionale.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 10
ASSESSORATO DEL TURISMO,
URBANISTICA E BENI CULTURALI
A) Ufficio regionale per il turismo
1) Segreteria:
- Segreteria dell'assessore
- Segreteria di direzione
2) Servizi generali dell'assessorato:
- Ufficio gestione bilancio
- Archivio di settore
- Ufficio copia
3) Servizio promozione e organizzazione del turismo:
- Ufficio pubblicità e relazioni esterne
- Ufficio sport
- Ufficio informazioni
4) Servizio infrastrutture ricettive
5) Servizio infrastrutture ricreativo - sportive 6) Casa da
gioco di Saint - Vincent
B) Soprintendenza per i beni culturali e ambientali 1) Servizio
affari generali
- Ufficio segreteria
- Ufficio servizi generali
- Ufficio tutela
- Ufficio istruttoria mutui
2) Servizio beni archeologici
- Ufficio di direzione
- Ufficio cantieri e manutenzione
3) Servizio beni architettonici
- Ufficio cantieri
- Ufficio gestione monumenti
- Ufficio contributi
4) Servizio beni storico - artistici
- Ufficio di direzione
- Ufficio laboratori di restauro
- Ufficio organizzazione mostre
5) Servizio documentazione catalogo
- Ufficio coordinamento
C) Ufficio regionale di urbanistica
1) Segreteria
2) Servizio consulenza giuridica
3) Servizio istruttoria strumenti urbanistici ATTO ALLEGATO
SUBARTICOLO 11
CONVITTO REGIONALE DI CHATILLON
Allegato C alla legge regionale 21 maggio 1985,
n. 35
8
RUOLI DEL PERSONALE REGIONALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1
RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO QUALIFICA: //
Segretario Generale. Dirigente del Servizio Affari Generali
della Presidenza
del Consiglio. Dirigente del Servizio Affari Legislativi della
Presidenza del Consiglio. Dirigente dei Servizi di Segreteria
della Giunta Regionale. Dirigente del Servizio rapporti con gli
enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto.
Dirigente del Servizio elaborazione
dati. Dirigente del Servizio del Personale. Dirigente del
Servizio Affari Generali
e Legali. Dirigente del Servizio del Commercio, zona franca,
contingentamento e trasporti. Dirigente del Servizio
dell'Industria, Artigianato e energia.
Sovraintendente agli Studi. Dirigente dei Servizi Culturali
dell'Assessorato della Pubblica Istruzione. Dirigente
amministrativo Assessorato Sanità ed Assistenza
Sociale. Dirigente del Servizio della Sanità e Tutela Sanitaria
dell'Ambiente. Dirigente dell'Ufficio regionale per
il turismo. POSTI: 15
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2
RUOLO DEL PERSONALE DI RAGIONERIA QUALIFICA: //
Ragioniere Capo - Dirigente di Assessorato POSTI: 1
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3
RUOLO DEL PERSONALE TECNICO
Accanto alla qualifica viene indicato il
numero dei posti: //
Dirigente del Servizio assistenza tecnicaeconomica e sociale e
dello sviluppo
agricolo 1; //
Dirigente del Servizio selvicoltura, difesa
e gestione del patrimonio forestale 1; // Dirigente del Servizio
sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo 1; //
Dirigente dei Servizi agrari ed affari generali 1; //
Ispettore dirigente del Servizio Tutela
dell'ambiente naturale e delle foreste 1; // Ingegnere capo -
Dirigente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici 1; //
Soprintendente per i Beni Culturali 1; //
Dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica 1; //
QUALIFICHE VICE DIRIGENZIALI
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4
RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO Accanto alla qualifica viene
indicato il numero dei posti: //
Capo Ufficio 5; //
Capo dell 'Ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica 1;
//
Consulente giuridico 1; //
Direttore dell'Ufficio regionale della Protezione Civile 1;
//
Primo Segretario capo servizio 31; //
Primo Segretario capo servizio ispettore 1; // Primo Segretario
capo servizio Ufficio legislativo, contenzioso ed organi collegiali
1; //
Primo segretario capo servizio delle attività culturali e di
animazione 1; //
Responsabile del servizio infrastrutture ricettive 1; //
Responsabile del servizio promozione e organizzazione del
turismo 1; //
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5
RUOLO DEL PERSONALE DI RAGIONERIA Accanto alla qualifica viene
indicato il numero dei
posti: //
Capo servizio di ragioneria 3; // Direttore di ragioneria 1;
//
Vice ragioniere capo 1; //
Vice ragioniere capo aggiunto 1.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6
RUOLO DEL PERSONALE TECNICO
Accanto alla qualifica viene indicato il numero di posti: //
Analista di organizzazione e metodo 1; // Architetto 2; //
Assistente chimico 1; //
Capo servizio fitopatologico 1; // Geologo 1; //
Ingegnere 5; //
Ispettore forestale aggiunto 2; // Ispettore forestale addetto
1; // Responsabile del servizio infrastrutture ricreativo -
sportive 1; //
Vicedirigente dei servizi agrari ed affari generali 1; //
Vicedirigente del servizio sistemazioni idrauliche e di difesa
del suolo 1; // Vicedirigente del servizio assistenza
tecnica - economica e sociale e dello sviluppo agricolo 1;
//
Vice ingegnere capo 1; //
Urbanista 4.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7
RUOLO DEL PERSONALE D'ARCHIVIO
E DI BIBLIOTECA
Accanto alla qualifica viene indicato il numero dei posti:
//
Archivista paleografo direttore dell'Archivio Storico Regionale
1; //
Bibliotecario capo servizio 1; // Bibliotecario direttore della
Biblioteca di Aosta 1.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 8
RUOLO DEL PERSONALE
ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI QUALIFICA Analista posti
3; //
QUALIFICA Capo Servizio Elaborazione dati posti 1.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 9
RUOLO DEL PERSONALE
DELLA CASA DA GIOCO DI ST - VINCENT
Qualifica Ispettore per il controllo delle manifestazioni posti
1; //
Qualifica Vice Commissario posti 4.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 10
RUOLO SPECIALE
QUALIFICA Archeologo posti 1; // QUALIFICA Storico dell'Arte
posti 1; // QUALIFICA Ricercatore posti 1. PERSONALE
APPARTENENTE
ALLA TERZA FASCIA FUNZIONALE
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 11
RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
Accanto alla qualifica vengono indicati il livello
corrispondente ed il numero dei posti: // Archivista capo ottavo,
1; //
Istruttore Amministrativo ottavo, 33; //
Archivista bibliotecario settimo, 1; //
Ispettore Ufficio Turismo settimo, 2; //
Ispettore della Vigilanza
Anagrafica settimo, 2; //
Ispettore per la formazione
professionale settimo, 1; //
Segretario settimo, 126; //
Traduttore settimo, 7; //
Ispettore dell'ufficio agriturismo
settimo, 2.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 12
RUOLO DEL PERSONALE DI RAGIONERIA
Accanto alla qualifica vengono
indicati il livello corrispondente ed
il numero dei posti: //
Istruttore contabile ottavo, 9; //
Ragioniere Economo Regionale
ottavo, 1; //
Ragioniere settimo, 72; //
Ragioniere Economo settimo, 1.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 13
RUOLO DEL PERSONALE TECNICO
Accanto alla qualifica
vengono indicati il livello corrispondente ed il numero dei
posti: //
Istruttore Tecnico ottavo, 47; //
Capo Servizio Tecnico settimo, 1; // Geometra settimo, 102;
//
Perito Agrario settimo, 13; //
Perito Agrario Analista settimo, 1; // Perito Elettrotecnico
settimo, 4; //
Perito Industriale settimo, 2; // Programmatore settimo, 1;
//
Rilevatore archeologico settimo, 4; // Tecnico in economia
domestica
e rurale settimo, 1; //
Tecnico di laboratorio settimo, 2; // Tecnico di organizzazione
settimo, 1.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 14
RUOLO DEL PERSONALE ADDETTO
AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI
Accanto alla qualifica vengono
indicati il livello corrispondente ed il numero dei posti:
//
Istruttore Tecnico ottavo, 4; //
Capo sala SED settimo, 1; //
Programmatore settimo, 2.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 15
RUOLO DEL PERSONALE
DELLA CASA DA GIOCO DI ST - VINCENT Accanto alla qualifica
vengono indicati il livello corrispondente ed il
numero dei posti: //
Controllore settimo, 43.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 16
RUOLO DEL PERSONALE D'ARCHIVIO
E DI BIBLIOTECA
Accanto alla qualifica vengono indicati il livello
corrispondente ed il numero dei posti: //
Animatore settimo, 3; //
Archivista Ricercatore settimo, 3; // Assistente di biblioteca
settimo, 19; // Catalogatore settimo, 11.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 17
RUOLO SPECIALE
Accanto alla qualifica vengono indicati il livello
corrispondente ed il numero dei posti: //
Assistente Sociale ottavo, 15; //
Aiuto - Archeologo settimo, 2; // Archivista Materiale
Iconografico
settimo, 1; //
Assistente Educatore settimo, 32; // Interprete settimo, 6.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 18
RUOLO DEL PERSONALE DEL CONVITTO REGIONALE DI CHATILLON
Accanto alla qualifica vengono
indicati il livello corrispondente
ed il numero dei posti: //
Istruttore Amministrativo ottavo, 1; // Istitutore settimo, 6;
//
Segretario settimo, 1.
PERSONALE APPARTENENTE
ALLA SECONDA FASCIA FUNZIONALE
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 19
RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
QUALIFICA Coadiutore, LIVELLO secondo, POSTI 274 ATTO ALLEGATO
SUBARTICOLO 20
RUOLO DEL PERSONALE TECNICO
Accanto alla qualifica vengono indicati il livello
corrispondente ed il numero dei posti: //
Aiuto Restauratore sesto, 6; //
Coadiutore esperto nel settore
enologico sesto, 1; //
Coadiutore esperto nel settore
lattiero caseario sesto, 7; //
Coadiutore esperto nel settore ortofrutticolo sesto, 2; //
Coadiutore tecnico sesto, 42; //
Coadiutore tecnico - operatore microfilmatore sesto, 2; //
Coadiutore esperto nel settore vitivinicolo sesto, 2; //
Coadiutore operatore microfilmatore
secondo, 1; //
Disegnatore secondo, 2; //
Vice capo servizio tecnico secondo, 2; // Istruttore boscaiolo
secondo, 5.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 21
RUOLO DEL PERSONALE ADDETTO
AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI
Accanto alla qualifica vengono indicati il livello
corrispondente ed il
numero dei posti: //
Coadiutore Tecnico sesto, 4; //
Perforatore SED secondo, 1.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 22
RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMEZZI
Accanto alla qualifica vengono indicati il livello
corrispondente ed il numero dei posti: //
Autista Meccanico - Capo
garage secondo, 2; //
Capo operaio autista secondo, 2.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 23
RUOLO DEL PERSONALE OPERAIO
QUALIFICA Capo operaio LIVELLO secondo, POSTI 24. ATTO ALLEGATO
SUBARTICOLO 24
RUOLO DEL SERVIZIO VIABILITÀ
QUALIFICA Capo cantoniere, LIVELLO secondo, POSTI 6. ATTO
ALLEGATO SUBARTICOLO 25
RUOLO DEL PERSONALE
DEL CONVITTO REGIONALE DI CHATILLON
QUALIFICA Cuoco, LIVELLO secondo, POSTI 1.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 26
RUOLO DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA QUALIFICA Assistente
LIVELLO secondo, POSTI 5. PERSONALE APPARTENENTE
ALLA PRIMA FASCIA FUNZIONALE
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 27
RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMEZZI
QUALIFICA Autista meccanico, LIVELLO quarto, POSTI 17; //
QUALIFICA Operaio autista, LIVELLO quarto, POSTI 13. ATTO ALLEGATO
SUBARTICOLO 28
RUOLO DEL PERSONALE TECNICO
QUALIFICA Manovratore, LIVELLO quarto, POSTI 7; // QUALIFICA
telefonista, LIVELLO quarto, POSTI 6. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO
29
RUOLO DEL PERSONALE DI CUSTODIA QUALIFICA Custode, livello 2,
posti 1; // QUALIFICA Custode di castelli, musei e giardini,
livello 2, posti 1; // QUALIFICA Usciere, livello 2, posti 33. ATTO
ALLEGATO SUBARTICOLO 30
RUOLO DEL SERVIZIO VIABILITÀ
QUALIFICA Cantoniere, LIVELLO quarto, POSTI 66. ATTO ALLEGATO
SUBARTICOLO 31
RUOLO DEL PERSONALE OPERAIO
Accanto alla qualifica vengono
indicati il livello corrispondente ed
il numero dei posti: //
Magazziniere quarto, 14; //
Operaio specializzato, quarto, 10; // Scavatore archeologico,
quarto, 3; // Fattorino - cassiere, terzo, 7; //
Operaio qualificato, terzo, 31; // Inserviente, secondo, 8;
//
Addetto alle pulizie, 1+, 0.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 32
RUOLO DEL PERSONALE
DEL CONVITTO REGIONALE DI CHATILLON
QUALIFICA Aiuto cuoco, LIVELLO quarto, POSTI 1; // QUALIFICA
Operaio qualificato, LIVELLO terzo, POSTI 9. Allegato D alla legge
regionale 21 maggio 1985, n. 35 Ruolo soprannumerario ad
esaurimento
ATTO ALLEGATO
Accanto alla qualifica del personale vengono indicati il numero
dei posti di ruolo e la qualifica o livello corrispondente: //
Collaboratore tecnico 1, vice dirigenziale; //
Collaboratore 1, vice dirigenziale; //
Assistente tecnico 1, ottavo livello; //
Assistente 1, settimo livello; //
Segretario 3, settimo livello; //
Insegnante di centro di formazione professionale
2, settimo livello; //
Coadiutore tecnico 53, sesto livello; // Coadiutore 4, secondo
livello; //
Archivista - dattilografo 4, secondo livello; //
Operaio specializzato - elettricista 1, quarto livello; //
Operaio qualificato 7, terzo livello; //
Giardiniere 2, terzo livello; //
Agente tecnico 1, terzo livello; //
Inserviente 1, secondo livello.
Allegato E alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35
Personale appartenente al quinto ed al
settimo livello.
ATTO ALLEGATO
Livello secondo, QUALIFICHE Capo Carpentiere,
Capo Fabbro ,
Capo Falegname ,
Capo Giardiniere ,
Capo Muratore ,
Muratore capo operaio,
Operaio specializzato
falegname,
Operaio specializzato
decoratore, parametro 150.
Livello settimo, qualifica Tecnico economia domestica e rurale,
parametro 200
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