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Legge regionale n. 32 del 15 07 1982
Bollettino ufficiale 15 9 1982 n. 11
Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di
cose.
TITOLO I Ordinamento dei servizi e disposizioni generali
Art. 1 (Ambito di applicazione della legge)
La presente legge disciplina tutti i servizi adibiti normalmente
al trasporto collettivo di persone e di cose, effettuati in modo
continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe
prestabilite e offerta indifferenziata, che siano di interesse
regionale, classificati al successivo articolo 11.
Sono soggetti comunque alla disciplina della presente legge i
servizi di trasporto pubblico locale ammessi alla concessione di
contributi statali o regionali per l'impianto, per l'esercizio e
per gli investimenti.
La presente legge stabilisce i principi e i metodi per
l'esercizio della potestà di programmazione che compete alla
Regione in materia di trasporti pubblici locali.
Art. 2 (Funzioni amministrative)
La Regione Valle d'Aosta esercita altresì le funzioni
amministrative in ordine ai servizi automobilistici, tramviari,
funicolari, filoviari e funiviari di ogni tipo, sia di persone che
di merci, compresi quelli delle metropolitane, ferrovie secondarie,
compresi i servizi sostitutivi di quelli ferroviari dello Stato e
compresi i servizi automobilistici di gran turismo che si svolgono
nell'ambito regionale, salvo quanto previsto, circa la potestà
concessionale, dai successivi artt. 22 e 23.
Le funzioni amministrative di cui al primo comma, sono riferite
anche ai servizi pubblici di trasporto di persone e di merci oppure
di sole merci (esclusi gli effetti postali) esercitati con linee
che si svolgono in modo non prevalente nel territorio di altra
Regione o che servono prevalentemente l'interesse della Regione
Valle d'Aosta.
Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto che
si svolgono parzialmente nella Regione Piemonte, sono stabilite
d'intesa fra le due Regioni.
L'eventuale riconoscimento dell'interesse regionale per le linee
che, al di fuori dei casi di svolgimento del percorso in modo non
prevalente, si svolgono anche nell'ambito territoriale di altra
Regione, servendo comunque prevalentemente l'interesse della
Regione Valle d'Aosta, è rilasciato, su richiesta della Regione
Valle d'Aosta, dal Ministero dei Trasporti.
La Regione può delegare agli Enti locali e a loro consorzi
previsti dall'articolo 1 ultimo comma della legge 10 aprile 1981,
n. 151, l'esercizio delle funzioni amministrative, di cui ai commi
precedenti.
Art. 3 (Bacino di traffico)
Il Piano regionale integrato dei trasporti e dei sistemi di
comunicazione, approvato dal Consiglio regionale, individua i
limiti territoriali dei bacini o del bacino di traffico.
Per " bacino di traffico " si intende l'unità territoriale entro
la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e
coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità con particolare
riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche. In
considerazione delle speciali caratteristiche della Valle d'Aosta e
delle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità,
l'intero ambito territoriale della Regione Valle d'Aosta è, allo
stato, costituito in un solo " bacino di traffico ".
Art. 4 (Piano di bacino di traffico)
La Giunta regionale formula e sottopone al Consiglio regionale
il Piano di bacino di traffico, attraverso la cui attuazione si
realizza il Piano regionale integrato dei trasporti e dei sistemi
di comunicazione per quanto attiene in modo particolare ai servizi
pubblici automobilistici di persone e di cose.
Il Piano di bacino di traffico, che non può avere validità
superiore ai tre anni, è approvato con deliberazione del Consiglio
regionale. Esso viene attuato mediante programmi annuali.
Per l'elaborazione ed attuazione del Piano - che deve comunque
garantire la concezione unitaria del servizio di trasporto
pubblico, compreso quello urbano, nell'intero ambito territoriale
del bacino di traffico - è richiesta la più ampia partecipazione
degli enti e degli organismi interessati (Comuni, Comunità Montane,
Circoscrizioni, Comprensori, Consorzi, ecc.)
Art. 5 (Criteri programmatici e direttivi del piano)
Il Piano di bacino di traffico, coerente con il Piano regionale
dei trasporti e dei sistemi di comunicazione, è preordinato ai
seguenti obiettivi:
a) attuare una politica del trasporto pubblico che persegua
l'ordinato sviluppo economico, culturale e sociale della
Regione;
b) favorire l'equilibrato assetto del territorio;
c) migliorare la produttività del servizio complessivo
attraverso il riordino dei servizi nell'ambito regionale;
d) perseguire l'economicità gestionale dei servizi;
e) assicurare il controllo pubblico sulla programmazione e sulla
gestione dei servizi.
Il Piano di bacino di traffico deve contenere:
a) la rete delle linee di bacino, distinte per direttrici;
b) le linee di comunicazione esterna per i necessari
collegamenti;
c) l'integrazione e il coordinamento con i servizi ferroviari,
onde evitare tra l'altro aspetti concorrenziali con gli stessi,
nonché le linee di collegamento agli scali ferroviari;
d) l'indicazione delle modalità e dei soggetti produttori dei
servizi sulla base di criteri di economicità di produzione e di
efficienza funzionale;
e) il programma economico e finanziario e l'indicazione delle
risorse necessarie per assicurare lo svolgimento dei servizi;
f) le indicazioni di politica tariffaria;
g) le indicazioni per favorire, anche nei centri urbani, la
circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto;
h) i programmi di investimento per la realizzazione di
infrastrutture e di impianti e per il rinnovo del parco
rotabile;
i) i programmi indicanti il complesso delle attività delle
imprese ed enti interessati in un quadro di compatibilità tecnica e
finanziaria.
Il Piano di bacino di traffico, pur considerando un centro
gravitazionale, non deve escludere altri centri con differente
dotazione e consistenza di elementi attrattivi; non deve
determinare entità chiuse, ma interconnessioni qualificate e
funzionali, anche transfrontaliere.
Nell'ambito territoriale, preso in considerazione dal Piano, i
centri abitati devono essere tutti mutuamente accessibili,
attraverso un efficiente sistema integrato di trasporto.
Il Piano risponde infine alle esigenze del trasporto merci e
segue, con continuità di approfondite indagini conoscitive, il
pendolarismo sia quantitativamente che nella sua distribuzione
oraria, settimanale, stagionale e sulle sue motivazioni
(studio, lavoro, svago, altre), sull'origine - destinazione, sul
modo e il tempo impiegati, sul costo aziendale e sociale.
Art. 6 (Comitato Regionale dei Trasporti collettivi) Presso
l'Assessorato regionale dell'Industria, Commercio, Artigianato e
Trasporti, tra le cui funzioni e i cui compiti amministrativi
rientra la materia dei trasporti pubblici di cui agli articoli 1 e
2, è costituito il Comitato Regionale dei Trasporti collettivi.
Detto Comitato, con funzioni consultive, esprime parere sulla
formulazione del Piano di bacino di traffico, sulle proposte di
modifica e sui programmi di attuazione del Piano stesso, nonché
ogniqualvolta la Regione, le Comunità Montane e i Comuni intendano
interpellarlo per questioni attinenti alla materia dei servizi di
trasporto collettivo di persone e di cose.
Il Comitato fornisce contributi per il Piano regionale dei
trasporti e dei sistemi di comunicazione, formula proposte per
migliorare le condizioni di integrazione e coordinamento tra i
pubblici servizi di trasporto di competenza regionale e i servizi
che dipendono dagli Enti locali o da altra amministrazione, in
particolare quella ferroviaria, propone alla Giunta regionale
iniziative di studi intesi a migliorare la qualità, l'efficienza,
l'economicità dei servizi, formula infine proposte e pareri in
materia di:
a) rilascio, rinnovo, modifiche, revoca di concessioni dei
servizi di trasporto;
b) mobilità per iniziative turistiche, sportive, culturali di
rilievo, fiere e mercati;
c) programmazione economica e pianificazione territoriale nei
riguardi del settore di competenza;
d) pendolarismo scolastico e di lavoro;
e) viabilità;
f) trasporti scolastici aziendali;
g) eliminazione delle barriere e adattamento dei mezzi di
trasporto per persone aventi difficoltà fisiche, sensoriali e
psichiche;
h) circolazione stradale e traffico;
i) infrastrutture interessanti i trasporti pubblici ed
autostazioni;
l) investimenti e contributi d'esercizio;
m) trasporto merci.
Art. 7 (Costituzione e funzionamento del Comitato)
Il Comitato Regionale dei Trasporti collettivi è nominato dalla
Giunta regionale ed è composto:
a) dall'Assessore regionale dell'Industria, Commercio,
Artigianato e Trasporti, con funzioni di Presidente;
b) dal Dirigente dell'Assessorato regionale dell'Industria,
Commercio, Artigianato e Trasporti, con funzioni di
Vicepresidente;
c) da tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di
cui uno espresso dalla minoranza;
d) da tre rappresentanti, di cui uno del Consiglio comunale di
Aosta, designati d'intesa tra i Comuni della Valle d'Aosta;
e) dal Direttore dell'Ufficio MCTC di Aosta;
f) da due esperti designati dal Consiglio regionale con voto
limitato;
g) da quattro rappresentanti designati dalle locali
Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
h) da un rappresentante della locale Associazione degli
Industriali;
i) da un rappresentante dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie
dello Stato;
l) dal Dirigente dell'ANAS della Valle d'Aosta;
m) da un rappresentante dell'ANAC (Associazione Nazionale
Autoservizi in Concessione);
n) da un rappresentante designato d'intesa tra la Fenit e
l'Associazione Valdostana Impianti a Fune;
o) dal Sovraintendente agli Studi;
p) dal Dirigente dell'Assessorato regionale dei Lavori
Pubblici;
q) dal Dirigente dell'Assessorato regionale del Turismo,
Urbanistica e Beni Culturali;
r) dal Responsabile del Servizio regionale dei Trasporti; s) e,
di volta in volta, secondo gli argomenti trattati, dai Presidenti
delle Comunità Montane interessate.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Responsabile del
Servizio Trasporti. Funge da segretario verbalizzante un impiegato
del Servizio Trasporti.
Il Comitato potrà, ravvisandone il bisogno, assumere consulenze
di esperti nel settore e sentire i rappresentanti di enti e di
categorie interessati.
Il Comitato è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su
richiesta di almeno cinque membri ed è validamente costituito con
la presenza della maggioranza dei membri.
Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Ai componenti sono corrisposti compensi e rimborsi spese su
determinazione della Giunta regionale la quale fissa anche i
compensi dovuti ai consulenti esterni.
Il Comitato viene ricostituito in occasione del rinnovo del
Consiglio regionale.
Art. 8 (Interventi per favorire la circolazione)
Al fine di favorire la circolazione e l'uso di mezzi pubblici di
trasporto, la Giunta regionale può disporre direttive e particolari
programmi di intervento diretti a regolamentare il traffico anche
nei centri urbani, comunicando all'amministrazione interessata
l'invito a darvi attuazione entro un prefissato termine.
La mancata attuazione delle direttive e dei programmi di cui al
comma precedente può comportare anche la modifica o la sospensione
del servizio nell'ambito dell'area interessata, da disporsi con
delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.
Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto assume
interventi per adeguare la circolazione alle esigenze prospettate
dal Piano di bacino di traffico anche per quanto concerne le aree
urbane.
Art. 9 (Interventi di emergenza)
In caso di pubbliche calamità o di interruzione di servizi
pubblici di trasporto per cause di forza maggiore o comunque quando
sia necessario assicurare tempestivamente, ai fini di pubblico
interesse, servizi di trasporto, il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Industria,
Commercio, Artigianato e Trasporti, prescindendo da ogni formalità
procedurale, può, con suo decreto, imporre agli esercenti di
servizi pubblici automobilistici l'obbligo di assicurare le
necessarie comunicazioni stabilendo le modalità di esercizio dei
servizi e gli eventuali compensi da corrispondere agli stessi.
Art. 10 (Conferenze dei servizi di trasporto)
L'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e
Trasporti può periodicamente promuovere nelle Comunità Montane
della Regione conferenze dei servizi di trasporto per la proposta e
l'esame di provvedimenti relativi all'esercizio delle attività di
trasporto collettivo di persone e di cose.
Alla conferenza partecipano i rappresentanti dei Comuni
territorialmente interessati, delle Comunità Montane, dei
Comprensori, dei Consorzi, delle Organizzazioni sindacali e
imprenditoriali e delle Imprese di trasporto. La conferenza è
presieduta dall'Assessore regionale o da un funzionario dallo
stesso delegato.
Art. 11 (Classificazione dei servizi)
I modi e le categorie di trasporto, disciplinati dalla presente
legge sono i seguenti:
Modi di trasporto automobilistici:
Categorie di trasporto servizi di linea viaggiatori oppure
servizi di linea merci;
Modi di trasporto ad impianti fissi: Categorie di trasporto
ferrovie oppure metropolitane (tradizionali - leggere) oppure
tramvie oppure filovie oppure a fune (funicolari aeree, funivie,
seggiovie, cabinovie, ascensori, sciovie, slittovie, rotovie e
altri mezzi di trasporto a fune senza rotaie, funicolari terrestri)
oppure scale o nastri mobili.
I pubblici servizi automobilistici, in relazione alle loro
caratteristiche, possono essere:
1) ordinari: quando il servizio sia offerto alla generalità
degli utenti;
2) speciali: quando il servizio sia destinato in prevalenza a
determinati gruppi di utenza, come lavoratori o studenti (rientrano
fra i servizi speciali le linee di collegamento con aeroporti
riservate ai soli utenti del trasporto aereo);
3) di gran turismo: quando abbiano finalità esclusivamente
turistiche;
4) occasionali: quando abbiano la finalità di sopperire ad
esigenze di utenza derivanti da eventi particolari e contingenti di
durata comunque non superiore ad un mese;
5) sperimentali: quando siano finalizzati all'accertamento delle
caratteristiche del traffico o all'adeguamento delle modalità di
esercizio e siano effettuati per un periodo non superiore a tre
mesi.
Nessuna distinzione viene operata tra linee interurbane o
extraurbane, suburbane ed urbane agli effetti della presente
legge.
I trasporti di linea di sole merci, inseriti nella
classificazione di cui al primo comma, in quanto categoria di
trasporto, sono disciplinati dalla presente legge, ancorché non
rientranti sotto la denominazione convenzionale di trasporti
collettivi.
Art. 12 (Relazione sullo stato dei servizi)
Il competente servizio dell'Assessorato regionale
dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, dispone ogni
anno una relazione generale sullo stato dei servizi di trasporto di
persone e di cose che riguarda:
a) l'offerta dei servizi in rapporto alla domanda di
trasporto;
b) il coordinamento dei servizi automobilistici e l'integrazione
di questi con quelli ferroviari e funiviari;
c) la situazione economico - finanziaria dei servizi in
concessione;
d) l'analisi del parco autoveicoli e la sua evoluzione;
e) l'analisi del funzionamento del sistema tariffario in
rapporto alle diverse modalità di utilizzo del trasporto pubblico
da parte dell'utenza;
f) l'analisi della spesa pubblica per destinazione della
stessa;
g) l'analisi degli impianti e delle attrezzature tecniche;
h) le eventuali segnalazioni sulle condizioni del traffico
(anche urbano) che ostacolassero la circolazione in determinate
aree;
i) le eventuali proposte emerse dal Comitato di cui all'articolo
6 e dalle conferenze dei servizi di trasporto di cui all'articolo
10;
l) lo stato di attuazione del Piano di bacino di traffico.
Art. 13 (Programma annuale dei servizi)
L'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e
Trasporti, sentite le Associazioni di categoria degli interessati,
dispone, sulla base della relazione di cui all'articolo 12, il
programma annuale dei servizi di trasporto in attuazione del Piano
di bacino di traffico per definire tra l'altro:
a) la politica tariffaria;
b) gli interventi finanziari;
c) gli interventi per migliorare l'organizzazione tecnica ed
economica delle imprese e l'eventuale definizione di specifici
programmi di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale;
d) i programmi di investimento per il parco autoveicoli e per
gli altri mezzi di trasporto; gli opportuni adattamenti per
consentirvi l'accesso di persone impedite nei movimenti;
e) i programmi di investimento per gli impianti e le
attrezzature tecniche e gestionali;
f) gli orari e le modalità di svolgimento dei servizi; g) le
eventuali proposte da trasmettere agli enti interessati per
migliorare le condizioni del traffico.
Il programma, sentito il parere del Comitato Regionale dei
Trasporti collettivi, viene approvato con delibera della Giunta
regionale.
Art. 14 (Orario generale dei servizi)
I servizi di cui alla presente legge e le modalità di
svolgimento degli stessi risultano dall'orario generale redatto e
pubblicato dall'Assessorato regionale all'Industria, Commercio,
Artigianato e Trasporti, in adempimento al programma di cui al
precedente articolo, lettera f).
L'orario generale (così come le sue variazioni) è approvato,
sentite le Imprese concessionarie,
con decreto dell'Assessore regionale all'Industria, Commercio,
Artigianato e Trasporti.
I singoli concessionari ed esercenti dei trasporti, sono tenuti
ad esporre, nelle stazioni e negli spazi appositamente predisposti
in corrispondenza delle fermate, gli orari dei servizi di
trasporto, nella forma disposta dall'Assessorato regionale
competente per i trasporti. A questo Assessorato compete la
definizione dei criteri per la redazione e la pubblicazione
dell'orario regionale e della sua articolazione locale, aziendale,
scolastica, nonché dei modi di diffusione, così come delle altre
forme di pubblicità integrative dell'orario e di ogni elemento
utile a favorire l'uso del mezzo pubblico attuando una adeguata
informazione.
Art. 15 (Colorazione veicoli)
Fino all'emanazione di nuove norme, i veicoli destinati al
servizio pubblico di linea sono individuati esternamente dalla
colorazione prescritta dal Ministero dei Trasporti e dalle
disposizioni regionali di cui al successivo articolo 16.
Art. 16 (Sistema unificato grafico e informativo)
Onde assicurare e mantenere una immagine unitaria del sistema
dei trasporti e del sistema informativo agli stessi connesso, tale
da consentire all'utenza di avere una percezione ed una lettura
rapida e sintetica del maggiore numero di informazioni e di avere
le necessarie istruzioni sul modo di usare il trasporto pubblico,
su proposta dell'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e
Trasporti, la Giunta regionale approva la realizzazione e la
gestione di un sistema unificato grafico e informativo.
Le concessioni di servizi di trasporto pubblico saranno
rilasciate e rinnovate tenuto conto della normativa definita in
detto sistema.
Art. 17 (Autostazioni e impianti)
L'esercizio di una autostazione o impianto analogo anche per
servizi non automobilistici è soggetto a concessione della
Regione.
Il Presidente della Giunta regionale può rendere obbligatorio
l'uso di un'area o di un impianto di stazione quando ricorrano
esigenze di integrazione dei servizi o della circolazione degli
autoveicoli adibiti al trasporto di persone.
I concessionari delle autolinee facenti capo ad una stazione o
ad un impianto analogo comune concorrono alle relative spese di
esercizio nella misura e con le modalità che saranno stabilite caso
per caso dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale, in conformità al programma annuale di cui
al precedente articolo 13 e sentiti i Comuni interessati, individua
le relative aree procedendo agli adempimenti urbanistici
conseguenti.
Ove sia riconosciuta opportuna la costruzione di una stazione od
impianto ad uso di una o più linee, l'approvazione del relativo
progetto e la concessione della Regione equivalgono a dichiarazione
di pubblica utilità.
Art. 18 (Provvedimenti in favore di persone aventi difficoltà fisiche,
sensoriali e psichiche)
In applicazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 la
Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal Piano di
bacino di traffico e dal programma annuale di cui all'articolo 13,
adotta gli interventi, anche finanziari, al fine di agevolare, nei
trasporti pubblici e nelle infrastrutture relative, le persone
aventi difficoltà fisiche, sensoriali e psichiche.
TITOLO II Gestione dei servizi e modalità di autorizzazione e di
concessione
Art. 19 (Modi di gestione e autorizzazione previa)
I servizi di trasporto di cui alla presente legge sono gestiti
in uno dei seguenti modi:
a) in economia dall'Ente regione e dagli Enti locali;
b) mediante aziende speciali;
c) in regime di concessione.
L'impianto e l'esercizio di trasporti collettivi di cui agli
articoli 1 e 2, per persone e cose, di qualunque natura e durata,
anche in relazione ai fini della sicurezza e della regolarità del
servizio - alla idoneità del percorso e alla ubicazione delle
fermate devono ottenere preventiva autorizzazione da parte della
Regione. Detta autorizzazione è richiesta sia per i servizi in
concessione sia per quelli da gestire mediante aziende speciali o
in economia, anche se da parte dello stesso Ente regione. Le
autorizzazioni sono rilasciate con deliberazione della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, Commercio,
Artigianato e Trasporti, tenuto conto del Piano di bacino di
traffico e del programma annuale di cui all'articolo 13, in armonia
col Piano regionale integrato dei Trasporti e dei Sistemi di
Comunicazione.
Art. 20 (Domanda di autorizzazione previa)
I legali rappresentanti degli Enti pubblici, delle Aziende
Speciali e delle Aziende Pubbliche e Private che intendono
istituire servizi di trasporto collettivo devono rivolgere domanda
di autorizzazione all'Assessore regionale all'Industria, Commercio,
Artigianato e Trasporti.
Tale domanda deve contenere:
a) la documentazione necessaria a comprovare le ragioni che
inducono ad istituire il servizio o a variarlo nonché ad accertare
l'idoneità tecnica e finanziaria del gestore del servizio
stesso;
b) l'indicazione dei servizi che l'istante intende effettuare,
con un preventivo di massima dei costi di esercizio;
c) l'indicazione di massima del percorso, dell'ubicazione delle
fermate e delle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
d) la proposta di organico del personale da adibire con
l'indicazione delle prestazioni e dei turni di servizio.
Art. 21 (Autorizzazione di apertura al pubblico esercizio) Ottenuta
l'autorizzazione di cui agli articoli 19 e 20, nessun modo,
categoria e tipo di trasporto collettivo di persone e di cose (in
economia, mediante Azienda Speciale, in regime di concessione) può
iniziare l'attività senza una speciale autorizzazione di apertura
al pubblico esercizio. Detta speciale autorizzazione sostituisce,
ai fini della sicurezza e della regolarità, quella preventiva di
cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753.
Nella domanda, da inoltrare all'Assessorato regionale
all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti (con altra
istanza, allegata, per la Direzione generale della Motorizzazione
Civile e dei Trasporti in concessione, indicata nella presente
legge con la sigla " MCTC "), devono essere indicati:
1) l'autorizzazione previa di cui agli articoli 19 e 20;
2) il titolo in base al quale è stata ottenuta la gestione in
economia o mediante Azienda Speciale o in regime di concessione,
previa approvazione del progetto esecutivo delle opere, degli
impianti e delle linee in genere da parte della regione ai sensi
dell'articolo 3, secondo comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 753;
3) le indicazioni e proposte precise di cui alle lettere c) e
d), secondo comma, articolo precedente.
L'Assessorato predetto provvede a trasmettere l'istanza alla
MCTC ai fini degli accertamenti richiesti.
Gli accertamenti sono diretti a riconoscere, ai fini della
sicurezza e della regolarità del servizio, l'idoneità del percorso,
le sue eventuali variazioni, nonché l'ubicazione delle fermate in
relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare.
All'espletamento degli accertamenti di cui al precedente comma
provvedono i competenti uffici della MCTC con la partecipazione
degli organi regionali agli effetti della regolarità
dell'esercizio. Il numero degli addetti necessario per il servizio
di cui si richiede l'apertura al pubblico esercizio, è determinato
dal competente servizio dell'Assessorato regionale Industria,
Commercio, Artigianato e Trasporti, previo nulla osta ai fini della
sicurezza da parte dei competenti uffici della MCTC.
L'autorizzazione di apertura al pubblico esercizio previo nulla
osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dai competenti
Uffici della MCTC, è rilasciata con le prescrizioni relative
dall'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e
Trasporti.
Sono parimenti soggette agli accertamenti, alle determinazioni e
all'autorizzazione di cui ai commi precedenti le riaperture, le
modifiche, le variazioni anche di percorso, le varianti rispetto
alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati
dalla Regione a norma del secondo comma dell'articolo 3 del DPR 11
luglio 1980, n. 753, nonché l'immissione in servizio di materiale
mobile nuovo, rinnovato o modificato.
La cessazione, anche momentanea o stagionale, del servizio deve
essere comunicata all'Assessorato competente della Regione e al
Sindaco del Comune interessato.
Art. 22 (Forme di attribuzione)
Le modalità dell'eventuale assunzione delle gestioni in economia
o mediante Aziende Speciali, (in riferimento agli articoli 12 e 13
del DLL 7 settembre 1945, n. 545) saranno determinate con specifici
provvedimenti legislativi della Regione.
Le concessioni sono accordate dalla Regione, secondo quanto
disposto dagli articoli che seguono, alle Aziende pubbliche e
private in possesso della preventiva autorizzazione di cui agli
articoli 19 e 20.
Sono delegate al Comune tutte le funzioni amministrative
inerenti alla concessione della costruzione, dell'impianto e
dell'esercizio in servizio pubblico di qualunque modo e categoria
di trasporto di persone e di cose, quando le linee e gli impianti
relativi si svolgano integralmente nel territorio del Comune
stesso. Circa la durata e le modalità della concessione, il Comune
si attiene alle norme contenute negli articoli che seguono.
Le Aziende private devono comprovare l'idoneità morale, tecnica
e finanziaria.
La competenza resta alla Regione quando trattasi di servizi che
colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un
aeroporto vicino, anche se situato in altra Regione.
Art. 23 (Durata e rilascio delle concessioni)
Le concessioni di servizi pubblici di trasporto di persone e di
cose sono provvisorie e definitive.
Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno e
sono rilasciate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, previo
parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentiti le Comunità
Montane e i Comuni interessati. In casi eccezionali e per
particolari motivi valutati dalla Giunta regionale può essere
concessa una limitata proroga.
Le concessioni definitive hanno la durata massima di dieci anni
e sono rilasciate dalla Giunta regionale. Preliminarmente deve
essere consultato il Comitato di cui all'articolo 6, e sentite le
Comunità Montane e i Comuni interessati.
Fanno eccezione le metropolitane, le tramvie, le filovie e le
vie funicolari aeree (funivie), in servizio pubblico, per trasporto
di persone e di cose, per le quali le concessioni definitive hanno
la durata massima di 40 anni.
Nel caso in cui gli impianti e le linee si svolgano
integralmente nel territorio di un solo Comune come previsto dal
precedente articolo 22, terzo comma, sia le concessioni provvisorie
sia quelle definitive sono accordate, prima dell'esecuzione delle
opere, dal Sindaco del Comune interessato, previa conforme
deliberazione del Consiglio comunale, alle aziende pubbliche e
private in possesso della preventiva autorizzazione di cui agli
artt. 19 e 20.
L'esecuzione delle opere non può essere iniziata senza
l'apposita autorizzazione prescritta dall'articolo 3 del DPR 11
luglio 1980, n. 753.
I provvedimenti di approvazione dei progetti degli impianti a
fune vengono assunti dalla Giunta regionale con atti deliberativi,
a seguito dell'esito positivo delle istruttorie dei progetti in
esame effettuate dal competente Assessorato regionale dei Trasporti
previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti
Uffici della MCTC.
Tutte le concessioni sono rinnovabili.
Le modifiche delle concessioni in atto sono sottoposte alla
stessa procedura per il rilascio delle concessioni.
Ogni concessione è accordata in base ad apposito disciplinare
comprendente tutti gli obblighi e tutte le condizioni di ordine
tecnico, amministrativo, economico e di vigilanza, che regolano la
concessione stessa.
I concessionari hanno l'obbligo di trasportare gli effetti
postali, su richiesta dell'Assessorato regionale all'Industria,
Commercio, Artigianato e Trasporti, secondo quando disposto dai
competenti servizi dello Stato e del Ministero delle Poste in
particolare.
Per le concessioni di servizi pubblici di linea per il trasporto
delle merci è richiesto il deposito di una cauzione i cui importi
minimi e massimi, a seconda dell'importanza della concessione,
saranno fissati con decreto dell'Assessore regionale all'Industria,
Commercio, Artigianato e Trasporti.
Art. 24 (Subconcessione)
È vietata la subconcessione delle linee di trasporto
pubblico.
Art. 25 (Domande di concessione)
Le domande per ottenere la concessione devono contenere, oltre
agli estremi dell'autorizzazione previa di cui agli articoli 19 e
20, alle generalità del richiedente e alla ragione sociale della
Impresa, quanto segue:
a) l'indicazione dei servizi che si intendono effettuare con il
percorso e le zone servite;
b) il tracciato delle linee con l'ubicazione delle fermate;
c) l'elenco dei veicoli da specificarsi analiticamente con le
loro caratteristiche e condizioni tecniche e l'indicazione delle
modalità di utilizzo;
d) l'organico degli addetti per ogni servizio con l'indicazione
delle qualifiche, delle prestazioni e dei turni di servizio;
e) le autorimesse, gli impianti e le attrezzature tecniche
necessarie, disponibili o da acquisire;
f) il preventivo dei costi del servizio;
g) indicazioni circa il traffico presunto;
h) indicazioni circa i ricavi presunti;
i) indicazioni circa programmi di investimenti; l) la
documentazione necessaria ad accertare la idoneità tecnica e
finanziaria dell'impresa compresi - per le Società - i dati
relativi alla composizione del capitale, le quote di partecipazione
e l'eventuale statuto;
m) gli orari e le tabelle di frequenza;
n) indicazioni circa la compatibilità e l'opportunità di
integrazioni con gli altri servizi di trasporto;
o) i documenti di viaggio previsti e i relativi importi per le
singole relazioni.
La documentazione suddetta dovrà essere integrata da quella
tecnica prevista dalle Leggi, Regolamenti, Decreti Ministeriali del
Ministero dei Trasporti. In particolare per le sciovie ed impianti
analoghi, dovranno essere applicate le nuove norme tecniche di cui
al DM 15 marzo 1982, n. 706.
Art. 26 (Modifiche e rinnovi)
Per le modifiche di concessioni in atto o per il rinnovo di
concessioni alla scadenza, le domande devono contenere i dati
richiesti per ottenere le concessioni secondo l'articolo 25.
Art. 27 (Istruttoria)
Il rilascio di concessioni e le modifiche di concessioni in atto
sono subordinati allo svolgimento di apposita istruttoria diretta
ad accertare:
a) le ragioni di interesse pubblico per la istituzione o la
modifica della linea;
b) la possibilità di coordinare la linea oggetto
dell'istruttoria con altre linee interferenti o altri servizi di
trasporto;
c) l'opportunità di eliminare divieti di carico e di servizio
fra linee afferenti a diverse concessioni, di adottare tariffe
unificate e di attuare il riconoscimento reciproco dei titoli di
viaggio allo scopo di incrementare le utenze, diversificare i
servizi rapportandoli alle reali esigenze dell'utenza e conseguire
maggiore economicità nella produzione globale del servizio;
d) l'armonizzazione degli orari di tutti i servizi;
e) le compatibilità col Piano regionale dei trasporti e dei
sistemi di comunicazione, col Piano di bacino di traffico e col
programma annuale dei servizi;
f) i diritti di preferenza.
Ai fini dell'istruttoria di cui al comma precedente deve essere
indetta apposita riunione con la partecipazione dei rappresentanti
degli Enti locali interessati, dell'Azienda richiedente e delle
altre Aziende concessionarie di linee di trasporto pubblico che si
svolgono nell'ambito regionale e dell'Azienda Autonoma delle
Ferrovie dello Stato.
Art. 28 (Diritti preferenziali - Consorzi)
Per la concessione di linee di nuova istituzione hanno diritto
di preferenza i concessionari di servizi finitimi.
La finitimità va riferita non alla sola connessione delle linee,
ma alla loro interdipendenza in rapporto al complesso economico e
alla finalità dei servizi.
Per la concessione definitiva delle linee in funzione prima
dell'emanazione delle presenti disposizioni e per il rinnovo, hanno
diritto di preferenza i precedenti concessionari degli stessi
servizi sempreché li abbiano esercitati regolarmente.
I diritti preferenziali sono inefficaci quando il concessionario
si sia reso responsabile di gravi inadempienze o di gravi
disservizi o abbia causato interruzioni di servizio comunque
ascrivibili alla sua responsabilità o non abbia ottemperato alle
prescrizioni del competente Servizio Trasporti della Regione o gli
obblighi di legge.
Hanno comunque diritto di preferenza i consorzi di Enti locali e
quelli coattivi di esercenti.
Seguono, per i diritti preferenziali, i consorzi volontari di
esercenti.
La Regione, le Comunità Montane, i Comuni possono promuovere la
costituzione, anche coattiva, di consorzi di esercenti nel settore
degli impianti a fune.
Art. 29 (Provvedimenti di concessione)
Adeguate forme di informazione e di pubblicità relative
all'intenzione di effettuare il rilascio della concessione dovranno
essere realizzate, per ogni linea, dall'Assessorato regionale
all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti o dal Comune, nel
caso di concessione comunale, in collaborazione con detto
Assessorato.
La concessione deve contenere:
a) le generalità del concessionario e il suo domicilio; b) la
durata della concessione;
c) l'elenco dei servizi assegnati al concessionario;
d) i programmi di esercizio;
e) la consistenza del parco del materiale rotabile e le sue
caratteristiche;
f) la consistenza degli impianti fissi impegnati
nell'esercizio;
g) l'organico del personale;
h) il trattamento economico e normativo riconosciuto al
personale;
i) le tariffe e gli orari;
l) i percorsi e l'ubicazione delle fermate.
La concessione è rilasciata in base ad apposito disciplinare
comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo,
economico, di sicurezza, che regolano la concessione stessa, nonché
gli obblighi inerenti al trasporto degli effetti postali.
Art. 30 (Obblighi dell'amministrazione concedente)
Nei confronti delle Aziende concessionarie, l'amministrazione
concedente:
a) assicura, nei limiti delle esigenze di riorganizzazione dei
servizi e, più in generale, del pubblico interesse, programmi di
esercizio commisurati alle risorse aziendali;
b) stabilisce, nell'ambito dei programmi annuali, livelli
tariffari e contributivi nella misura necessaria ad assicurare nel
rispetto e nei limiti di quanto disposto dalla legge 10 aprile
1981, n. 151 il regolare svolgimento dei servizi e l'equilibrio
economico della gestione.
Art. 31 (Ulteriori obblighi dei concessionari)
L'Azienda che ottiene la concessione di pubblici servizi assume
i seguenti obblighi:
a) effettuare e organizzare i servizi di competenza secondo
quanto stabilito nel disciplinare, nell'orario regionale e nella
presente legge;
b) redigere apposito registro nel quale annotare le variazioni,
soppressioni, interruzioni e intensificazioni, anche parziali, dei
singoli servizi, come previsto dal successivo articolo 53, comma
quinto;
c) definire i rapporti con gli altri concessionari per quanto
riguarda i servizi su percorsi comuni sui quali non sono ammesse
limitazioni di carico o di fermata;
d) fornire la seguente documentazione su modelli approvati con
decreto dell'Assessore regionale all'Industria, Commercio,
Artigianato e Trasporti:
1) le informazioni aggiornate relative alle lettere c), d), e)
del precedente articolo 25;
2) gli utenti trasportati e i relativi ricavi, distinti per i
vari servizi;
3) la copia del registro di cui alla lettera b) del presente
articolo da trasmettere mensilmente non oltre la prima decade del
mese successivo;
4) la documentazione richiesta in base alle leggi di erogazione
di contributi;
e) redigere lo stato patrimoniale e il conto economico su
apposito modello;
f) realizzare i programmi di riorganizzazione tecnico-economica
definiti dal programma annuale;
g) utilizzare i contributi con le destinazioni stabilite al
momento della loro erogazione.
I concessionari di servizi, che non ricevono contributi statali
e regionali o altre sovvenzioni o provvidenze finanziarie di
qualunque genere, sono sollevati dagli obblighi sopra specificati,
quando sono posti direttamente in relazione con i contributi stessi
(in particolare: lettere c, d4, e, f, g).
Art. 32 (Modifiche)
Nel corso della durata di validità della concessione, in
dipendenza del programma annuale, di cui all'articolo 13, possono
essere apportate modifiche alle concessioni in atto; possono essere
adottati provvedimenti per l'istituzione di nuovi servizi o per la
soppressione di servizi esistenti; possono essere formulati
programmi unitari per più linee.
Nel corso dell'anno, l'Autorità concedente ha facoltà di
introdurre variazioni nel percorso e nel programma di esercizio
delle singole linee concesse. Tutti i provvedimenti previsti dai
commi precedenti sono vincolanti per i concessionari e possono
essere adottati anche su richiesta motivata dagli Enti locali
interessati.
Art. 33 (Revoca - Risoluzione del rapporto - Rinuncia - Abrogazione)
L'Autorità concedente ha sempre la facoltà di revocare la
concessione quando vengano meno le ragioni di interesse pubblico
che determinarono la concessione stessa.
La risoluzione del rapporto nascente dalla concessione ha luogo
quando l'Autorità concedente, d'intesa con il concessionario,
riconosce l'opportunità della soppressione della linea.
Essa può essere accordata anche per motivata rinuncia del
concessionario, previo accertamento dei motivi. Nella deliberazione
dell'Autorità concedente vengono stabiliti i tempi e le modalità
per la cessazione dei servizi.
Per regolarizzare la situazione delle concessioni, in fase
transitoria viene disposta l'abrogazione alla data di entrata in
vigore della presente legge di tutte le concessioni ed
autorizzazioni, anche se rilasciate dai Comuni, ma escluse quelle
rilasciate dallo Stato.
Secondo la procedura prevista dal successivo articolo 91, esse
vengono convertite dall'Autorità concedente in provvisorie.
Queste sono estinte di diritto alla data del 31 dicembre 1982,
come previsto dal successivo articolo 90 della presente legge, per
permettere il rinnovo con l'adempimento delle disposizioni della
presente legge.
Art. 34 (Decadenza)
Il concessionario dei servizi incorre nella decadenza della
concessione quando:
a) venga a perdere i requisiti di idoneità morale, tecnica e
finanziaria;
b) non inizi l'esercizio nel tempo prefisso o, iniziatolo, lo
abbandoni ovvero lo interrompa, o, comunque, lo effettui con
ripetute e gravi irregolarità per cause a lui imputabili;
c) non ottemperi alle disposizioni impartite dalla Giunta
regionale e dal Comune concedente o ne ostacoli i provvedimenti
oppure si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di
ordine amministrativo;
d) non osservi gli obblighi contenuti nell'atto di concessione e
nella presente legge.
Nel caso di cui alla lettera a), la decadenza decorre dalla data
in cui il fatto viene accertato; negli altri casi la pronuncia di
decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate
al concessionario ed è operativa dalla scadenza del termine
stabilito nell'ultima diffida.
Art. 35 (Disposizioni in caso di cessazione)
Il mancato rinnovo delle concessioni, la rinuncia o la decadenza
delle concessioni non attribuiscono il diritto ad alcun indennizzo,
salvo quanto stabilito nel successivo articolo 36.
Le attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile potranno
essere rilevati a prezzi di mercato dall'eventuale concessionario
subentrante.
Anche l'Amministrazione concedente può rilevare le attrezzature
fisse, i mobili e il materiale rotabile, a seguito di stima, con
diritto di prelazione al netto degli eventuali contributi in conto
capitale per investimenti non ammortizzati.
In tutti i casi di variazione o sostituzione della ditta o di
modificazione dello stato giuridico dell'Impresa concessionaria, il
personale dipendente conserva i diritti acquisiti presso il
concessionario precedente in quanto riconoscibili ai sensi della
vigente normativa, in ordine alla retribuzione, all'anzianità di
servizio e alle mansioni.
Il concessionario che cessa dall'attività dovrà accreditare a
quello subentrante il valore dei fondi di buonuscita accantonati a
favore dei dipendenti.
Art. 36 (Riscatto dei servizi)
L'Autorità concedente, nell'ambito dei riordini di cui alla
lettera c) dell'articolo 5, al primo comma, sempreché si ravvisi
che tali riordini consentano miglioramenti dell'efficienza e
dell'economicità dei servizi, può procedere al riscatto dei servizi
o a risoluzione del rapporto.
Al concessionario che cessa l'esercizio in seguito al riscatto o
alla risoluzione di cui al comma precedente compete:
a) un importo pari al prezzo di stima del materiale rotabile,
degli impianti e degli altri mezzi rilevati, connessi ed
indispensabili all'esercizio del trasporto a cui la concessione si
riferisce.
In caso di disaccordo tra le parti per la valutazione dei prezzi
di stima si ricorrerà ad un arbitrato.
Il collegio arbitrale è composto di tre membri di cui:
- uno nominato da ciascuna delle parti interessate;
- uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo
dagli stessi. In caso di mancato accordo, il Presidente viene
nominato dal Presidente del Tribunale.
Il procedimento arbitrale è regolato dagli articoli 810 e
seguenti del Codice di Procedura Civile.
La revoca per la scadenza obbligatoria di cui all'articolo 90,
la risoluzione anticipata, la decadenza o il mancato rinnovo per
motivi dovuti o riconducibili ad inadempienza degli impegni
previsti nel disciplinare o ad inosservanza degli obblighi
stabiliti dalla presente legge non attribuiscono diritto ad alcun
tipo di indennizzo.
Per il personale delle aziende dei servizi soggetti a riscatto o
a risoluzione anticipata o cessata a seguito di mancato rinnovo
valgono le disposizioni di cui all'articolo 35. La conservazione
dei diritti acquisiti riguarda soltanto il personale in forza nelle
Aziende all'atto della cessazione per i motivi di cui al comma
precedente.
Art. 37 (Indennizzo personale)
Ai concessionari titolari di Imprese individuali che, a seguito
dei provvedimenti di cui al precedente articolo, cessino la propria
attività, è dovuto comunque un indennizzo personale pari alla somma
che verrebbe riconosciuta a titolo di stipendio, in base agli
stipendi minimi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro
vigenti per la qualifica di Dirigente di Azienda, per un periodo
pari a quello intercorrente fra la decorrenza del provvedimento e
la scadenza della concessione, con il limite massimo di diciotto
mesi.
Art. 38 (Autorizzazioni particolari)
Singoli servizi di trasporto, con caratteristiche di cui al
precedente articolo 11, punti 4) e 5) e quelli finalizzati
all'accertamento del traffico in vista dell'istituzione di nuovi
percorsi o linee, possono essere soggetti ad autorizzazione da
rilasciarsi con decreto dell'Assessore regionale all'Industria,
Commercio, Artigianato e Trasporti.
L'autorizzazione stabilisce le condizioni di ordine tecnico,
amministrativo ed economico ritenute necessarie.
In deroga a quanto stabilito nel successivo articolo 40, le
tariffe di trasporto vengono determinate con decreto dell'Assessore
regionale competente per i trasporti.
Quando trattasi di servizi finalizzati all'accertamento del
traffico, la Giunta regionale può disporre gli interventi
finanziari previsti per i servizi di linea ordinariamente
concessi.
Art. 39 (Garanzie assicurative)
Il concessionario deve essere coperto da garanzia assicurativa
contro incendio e furto dei beni aziendali, autostazioni e
impianti, nonché contro i danni arrecati da fatto proprio o dai
suoi dipendenti alle persone e alle merci trasportate, nonché alle
cose delle persone trasportate. L'assicurazione deve coprire anche
la responsabilità per i danni causati a persone, animali e cose non
trasportate. La copertura assicurativa deve interessare anche gli
effetti postali trasportati.
Il concessionario ha altresì l'obbligo di provvedere
all'assicurazione contro gli infortuni per il personale
dipendente.
L'inosservanza delle suddette prescritte coperture assicurative
comporta la sospensione immediata dell'esercizio, salvo che il
concessionario non vi provveda entro gli otto giorni successivi
alla diffida.
I limiti delle garanzie assicurative sono fissati con decreto
dell'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e
Trasporti.
TITOLO III Modalità tariffarie e interventi finanziari
Art. 40 (Determinazione delle tariffe)
In attuazione delle indicazioni di politica tariffaria contenute
nel Piano di bacino di traffico e nel programma annuale, la Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Industria,
Commercio, Artigianato e Trasporti, sentito il parere del Comitato
Regionale dei Trasporti collettivi e di tutti gli Enti locali
interessati, stabilisce le tariffe dei servizi e le modifica, ove
occorra, nel corso dell'anno.
Le tariffe sono determinate tenendo conto:
a) del costo effettivo del servizio e della relativa misura
minima che verrà stabilita annualmente con decreto del Ministro dei
Trasporti, di concerto con il Ministro del Tesoro e di intesa con
la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13
della legge 16 maggio 1970, n. 281;
b) delle variazioni del costo medio di produzione del
servizio;
c) delle esigenze di armonizzare il livello tariffario in vigore
sui servizi di linea con quello del sistema ferroviario.
Le tariffe debbono assicurare annualmente un incremento del
rapporto " ricavi - costi " da definirsi con un provvedimento che
tenga conto anche dei contributi erogati per l'attuazione dei
programmi aziendali.
Le tariffe dei servizi di gran turismo devono essere determinate
in modo da risultare remunerative del costo di effettivo
servizio.
In deroga a quanto stabilito dal presente e dai successivi
articoli 41 e 42, per le funivie, sciovie ed impianti analoghi, non
ammessi a contributi o provvidenze finanziarie, le tariffe sono
determinate e proposte dalle singole aziende, ma devono essere
approvate dalla Giunta regionale.
Art. 41 (Calcolo delle tariffe)
I prezzi delle singole relazioni di trasporto sono calcolati in
base alla distanza tra le località servite, determinate sulla base
dei seguenti criteri:
a) commisurazione alla lunghezza del percorso fra due fermate
con frazionamento di tariffa così come definite nei relativi atti
di concessione, con esclusione delle eventuali diramazioni;
b) arrotondamento al chilometro intero più vicino, salvo i
tratti comuni a più linee, per i quali può essere consentito su
richiesta dell'esercente, di operare un tipo di arrotondamento che
risponda alla esigenza di uniformare le distanze parziali fra le
varie fermate insistenti sui percorsi comuni a più linee anche se
gestite da aziende diverse.
L'Assessorato regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e
Trasporti approva le tabelle polimetriche, contenenti l'elenco
delle fermate con frazionamento di tariffe indicando a fianco di
ciascuno di esse quelle senza frazionamento di tariffa ad esse
aggregate, le distanze progressive arrotondate ed i prezzi delle
singole relazioni di trasporto.
Le tabelle polimetriche devono essere trasmesse all'Assessorato
competente ai trasporti entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore di ogni singolo provvedimento di variazione tariffaria per
ottenere il relativo riscontro di conformità. Per il calcolo del
prezzo del biglietto di corsa semplice, la base tariffaria a
viaggio / km viene moltiplicata per il numero dei chilometri
arrotondati al chilometro superiore.
I prezzi dei biglietti di andata e ritorno sono calcolati
moltiplicando per due il prezzo del biglietto di corsa semplice
ridotto del 20 percento.
La base tariffaria da adottare non potrà risultare inferiore a
quella praticata dall'Azienda Autonoma FFSS per i biglietti di
seconda classe se la linea è interferente.
Art. 42 (Classificazione tariffaria)
Le tariffe si distinguono in:
a) tariffe ordinarie: si applicano agli utenti che acquistano
titolo di viaggio al portatore;
b) tariffe preferenziali: si applicano a particolari categorie
di utenti, residenti o che svolgono attività lavorativa o il
servizio militare di leva nella Regione o frequentano istituti
scolastici, i quali utenti acquistano titoli di viaggio nominativi
su percorsi determinati;
c) tariffe speciali: si applicano a determinate categorie di
utenti, stabilite in leggi regionali e/o determinate con
deliberazione della Giunta regionale, ferme restando la
nominatività dei titoli di viaggio e la determinazione del
percorso.
Tariffe agevolate possono essere previste per persone anziane o
aventi difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali.
Per quanto concerne le tariffe preferenziali, sono previsti
abbonamenti alle seguenti categorie: lavoratori (operai ed
impiegati), studenti e insegnanti. La riduzione è fissata con
decreto dell'Assessore regionale competente per i Trasporti.
Art. 43 (Documenti di viaggio)
I documenti o titoli di viaggio validi sui servizi pubblici sono
i seguenti:
- biglietto di corsa semplice;
- biglietto di andata e ritorno;
- abbonamento settimanale;
- abbonamento mensile;
- biglietti per bagagli e merci accompagnati e non;
- biglietti e altri titoli per trasporto merci.
Il biglietto di corsa semplice dà diritto alla effettuazione del
solo viaggio per il quale è stato rilasciato e non consente fermate
intermedie con prosecuzione di trasporto su altra corsa.
Il biglietto di andata e ritorno, rilasciato a chiunque ne
faccia richiesta, fermi restando i limiti del biglietto di corsa
semplice, è valido quattro giorni, compreso quello del
rilascio.
Il biglietto o tessera di abbonamento settimanale è rilasciato
dall'esercente a chiunque ne faccia richiesta per un numero minimo
di dieci corse tra le fermate con frazionamento di tariffa, ed è
valido di norma dal lunedì al sabato.
Il biglietto o tessera di abbonamento mensile è rilasciato
dall'esercente a chiunque ne faccia richiesta per un numero minimo
di cinquanta corse tra le fermate con frazionamento di tariffa, ed
è valido di norma per un mese intero escluse le domeniche.
Titoli particolari di viaggio sono stabiliti dall'Assessorato
regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti in
dipendenza delle tariffe speciali e per i servizi speciali di
esclusivo interesse turistico.
L'Assessorato regionale competente ai Trasporti promuove inoltre
appositi accordi tra gli esercenti di linee per la emissione di
titoli di viaggio cumulativi e per la ripartizione dei
proventi.
In mancanza di detti accordi si provvede d'Ufficio, sentite le
Imprese interessate.
Art. 44 (Tipologia e gestione del sistema tariffario)
Le imprese concessionarie devono uniformare la tipologia dei
documenti di viaggio (biglietti, tessere, abbonamenti, bolle per le
merci, ecc.) ai modelli approvati dall'Assessorato regionale
competente ai Trasporti.
I biglietti debbono contenere il nominativo dell'azienda, la
linea e il percorso, il prezzo, la data del rilascio ed
eventualmente la validità del biglietto medesimo.
Su richiesta delle Aziende esercenti, potrà essere autorizzato
l'impiego di macchine emettitrici di biglietti e di macchine
obliteratrici, con l'osservanza delle disposizioni che di volta in
volta saranno stabilite dall'Assessorato regionale competente ai
Trasporti.
L'Assessorato regionale competente ai Trasporti è autorizzato ad
effettuare spese per la gestione del sistema tariffario e dei dati
relativi alla domanda e all'offerta dei servizi ivi compreso
l'acquisto di apparecchiature contabili e di controllo e di
materiali pertinenti.
Art. 45 (Bagagli e colli)
Il viaggiatore, sui servizi di linea, può portare con sé
gratuitamente un collo di peso non superiore a Kg. 10 e di
dimensione non superiore a cm. 50x30x25.
I bagagli che superino le suddette misure dovranno essere
regolarizzati con tassa di importo pari al costo del biglietto di
corsa semplice sulla relazione di viaggio. Per i bagagli di peso
superiore ai 10 kg., la tassazione deve essere fatta di 10 kg. in
10 kg. con biglietti di importo pari a quelli di corsa semplice
sulla relazione di viaggio, al netto dei primi 10 kg. che sono
trasportati in franchigia.
Art. 46 (Tessere e libera circolazione)
Ai concessionari è fatto divieto di rilasciare biglietti
gratuiti o semigratuiti o tessere di libera circolazione sulle
linee da essi gestite.
I biglietti e le tessere già rilasciati al di fuori dei casi di
cui al successivo comma cessano di avere validità dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Hanno titolo a fruire della libera circolazione sui veicoli di
linea:
a) i funzionari del Servizio Trasporti del competente
Assessorato regionale ai Trasporti e i funzionari della MCTC per
l'espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo;
b) gli appartenenti alle Forze di Polizia (Carabinieri e Agenti
di PS) in divisa e nello svolgimento del Servizio di Pubblica
Sicurezza, fino ad un massimo di due per vettura;
c) i guardafili telegrafici od altri agenti del Circolo
Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche, muniti del libretto mod.
16.
Viaggiano gratuitamente i grandi invalidi di guerra e del
lavoro, regolarmente iscritti alle rispettive associazioni; i non
vedenti (di guerra e civili); i loro accompagnatori.
La Giunta regionale può autorizzare l'applicazione di tariffe
agevolate per altre categorie di invalidi ed inabili e per persone
anziane.
I bambini di altezza fino a un metro accompagnati da persona
adulta sono trasportati gratuitamente. L'Assessorato regionale
competente per i Trasporti può autorizzare limitate deroghe al
divieto di rilasciare biglietti gratuiti o semigratuiti di cui al
primo comma, valutando singolarmente i casi.
Analogamente può avvenire per la libera circolazione di cui al
terzo comma, col rilascio diretto di apposite tessere, sempre per
casi che saranno valutati singolarmente sulla base di effettive
necessità.
Le disposizioni di cui ai commi quattro, cinque e sei non si
applicano alle funivie, sciovie ed impianti analoghi, salvo che non
siano espressamente recepite dalle singole aziende nei propri
tariffari.
Art. 47 (Interventi finanziari)
La Regione dispone, annualmente o con programmi poliennali,
interventi finanziari a favore delle Aziende o enti di trasporti
pubblici locali, di cui agli articoli 1 e 11 della presente legge,
sia per l'esercizio sia per gli investimenti.
I principi, l'entità, i criteri e le modalità di determinazione
e di erogazione degli interventi vengono stabiliti con apposite
leggi regionali.
In via generale, se viene prevista l'erogazione di contributi
per l'esercizio e per gli investimenti, sia per gli esercizi
automobilistici sia per quelli ad impianti fissi, la normativa
regionale e le procedure dovranno tendere allo scopo di far
conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di
trasporto. La determinazione dei contributi d'esercizio dovrà
basarsi su tipi di calcoli e su criteri procedurali uguali od
analoghi a quelli indicati negli articoli 6 e 7 della legge 10
aprile 1981, n. 151. L'erogazione dei contributi d'investimento
dovrà essere disposta sulla base del Piano regionale integrato dei
Trasporti e di bacino di traffico.
Fino all'entrata in vigore di nuove leggi, la Regione eroga,
limitatamente alle Aziende concessionarie di autolinee, i
contributi previsti dalle leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27 e 5
novembre 1976, n. 46, anche sotto forma di anticipazioni al fine di
garantire la continuità degli autoservizi pubblici.
In via specifica, per quanto concerne l'erogazione dei
contributi relativi al Fondo Nazionale per il ripiano dei disavanzi
di esercizio e del Fondo per gli investimenti, istituiti con la
legge 10 aprile 1981, n. 151, che costituiscono uno dei modi di
intervento regionale previsti dal primo comma del presente
articolo, valgono le disposizioni che seguono e quelle contenute
nelle apposite leggi regionali relative ai predetti fondi.
Le Aziende, già ammesse nel 1981 a fruire dei contributi
stabiliti dalle leggi regionali di cui al precedente quarto comma,
possono ottenere, a seguito di domanda documentata, l'erogazione
straordinaria di anticipazioni sui contributi previsti dalla legge
10 aprile 1981, n. 151, con deliberazione della Giunta
regionale.
I contributi definitivi, di cui alla predetta legge n. 151, sono
concessi nel 1982 solo alle Aziende ed enti che abbiano
regolarizzato la loro posizione ai sensi delle disposizioni
transitorie di cui ai successivi articoli 91 e 92 della presente
legge.
La concessione dei contributi definitivi e l'eventuale
conguaglio con le anticipazioni, di cui ai precedenti quarto e
sesto comma, avverrà secondo le modalità, le prescrizioni e le
condizioni degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 della legge 10
aprile 1981, n. 151 e dell'articolo 27 bis della legge 26 febbraio
1982, n. 51 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto -
legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di
finanza locale).
Gli acconti relativi all'esercizio possono essere erogati, in
assenza delle modalità, prescrizioni e condizioni di cui agli
articoli 2, 5, 6, 7, 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, solo
entro i limiti indicati dall'articolo 27 ter della predetta legge
26 febbraio 1982, n. 51.
Gli acconti e i contributi erogati nel 1982 in base alla legge
10 aprile 1981, n. 151, nonché gli interessi relativi, sono
restituiti dalle Aziende interessate se ottenuti senza
l'adempimento delle disposizioni del presente articolo e di quelle
transitorie dei successivi articoli 91 e 92.
L'onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti,
previsto in L. 3.346.000.000, per l'anno 1982, graverà sul capitolo
38000 (spese per la concessione dei contributi di esercizio alle
aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori)
della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno
1982.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede
mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al
capitolo 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni normali - spese correnti) della parte
spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982.
Per gli anni futuri gli oneri necessari, corrispondenti alle
assegnazioni statali spettanti alla Regione ai sensi della legge 10
aprile 1981, n. 151, saranno iscritti nel corrispondente capitolo
di spesa dei successivi bilanci preventivi con le modalità previste
dall'articolo 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono
apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa Variazioni in diminuzione:
Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)
L. 3.346.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 38000 Spese per la concessione di contributi di esercizio
alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per
viaggiatori
L. 3.346.000.000
TITOLO IV Vigilanza, sicurezza e regolarità d'esercizio
Art. 48 (Vigilanza e controllo)
La Giunta regionale, mediante l'Assessorato competente per i
Trasporti, impartisce le disposizioni necessarie per garantire la
regolarità dell'esercizio dei servizi di trasporto collettivo.
La vigilanza sulla gestione dei servizi, il controllo delle
disposizioni contenute nella presente legge e in quelle che
disciplinano il settore o nei provvedimenti della Giunta regionale,
e l'accertamento delle infrazioni relative sono affidati
all'Assessorato regionale Industria, Commercio, Artigianato e
Trasporti, il quale è tenuto, a mezzo del Servizio Trasporti, ad
effettuare direttamente periodiche visite e periodici controlli nel
corso dell'anno.
I funzionari del Servizio Regionale Trasporti addetti alla
vigilanza hanno libero accesso sui veicoli di linea, nelle stazioni
ed impianti, rimesse e officine, previa esibizione dell'apposita
tessera di servizio.
Il concessionario ha l'obbligo di fornire all'Autorità di
Vigilanza tutti i dati e gli elementi statistici concernenti il
servizio e agevolare i funzionari nell'espletamento del loro
mandato.
I funzionari predetti hanno inoltre la facoltà di esaminare
direttamente i libri, la contabilità e i documenti dell'Azienda
relativi alla gestione del servizio.
Art. 49 (Parco veicoli)
La Giunta regionale, in base al Piano di bacino di traffico, al
programma annuale o alle esigenze di traffico in qualunque momento
accertate, stabilisce la consistenza e la qualità del parco veicoli
di servizio pubblico di linea per ciascuna Azienda o per ciascun
esercizio.
In relazione al disposto del comma precedente, la Giunta
regionale delega l'Assessorato competente per i Trasporti a:
a) autorizzare la immissione e l'eliminazione dei veicoli da
adibire al servizio pubblico di linea;
b) rilasciare il nulla osta a distogliere dal servizio di linea
gli autoveicoli da impiegare occasionalmente per corse fuori
linea.
Art. 50 (Direttore di esercizio)
Ogni Azienda o esercizio di trasporto collettivo deve avere un
direttore o un responsabile dell'esercizio.
Quando i concessionari o gli amministratori dell'Azienda o
dell'esercizio non vi provvedono, dopo aver ricevuto la diffida
relativa per la seconda volta, incorrono nella revoca
dell'autorizzazione e nella decadenza della concessione.
L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio è
subordinato all'assenso dell'Assessorato regionale competente per i
Trasporti, previo nulla osta, ai fini della sicurezza della MCTC.
La proposta circa il nominativo del direttore o del responsabile
dell'esercizio deve essere inoltrata all'Assessorato regionale
competente per i Trasporti, ai fini dell'assenso di cui al
precedente comma, completa della documentazione comprovante
l'idoneità tecnico - professionale, fisica e morale della persona
proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio.
L'Assessorato regionale competente per i Trasporti può in
qualunque momento revocare l'assenso di cui al terzo comma,
richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile
dell'esercizio, ove questi dimostri imperizia o negligenza
nell'espletamento dei propri compiti ovvero quando ne sia venuta
meno l'idoneità fisica o morale ovvero quando accertati motivi
fanno ritenere che l'incarico non possa più dallo stesso essere
convenientemente assolto.
Per la revoca in caso di infrazioni, valgono le disposizioni di
cui al successivo articolo 77. Fino a che il Ministro dei Trasporti
non abbia fissato con suo decreto le categorie di Aziende o i
sistemi di trasporto per i quali viene richiesta la funzione di
direttore o quella di responsabile dell'esercizio, ogni azienda
deve avere almeno un responsabile per ogni esercizio.
Per le sciovie ed impianti analoghi, che devono essere governati
da un responsabile di esercizio, valgono le disposizioni stabilite
con DM 15 marzo 1982, n. 706.
Quando le disposizioni del Ministero dei Trasporti consentono
l'espletamento delle funzioni di direttore o di responsabile
dell'esercizio anche a persone sprovviste di specifico titolo di
studio professionale ad indirizzo tecnico, gli amministratori delle
Aziende e degli enti esercenti, ove si avvalgano di detta facoltà,
devono designare un assistente tecnico in possesso del titolo di
studio fissato con decreto del Ministro dei Trasporti, per
l'assolvimento delle specifiche incombenze a carattere
professionale determinate per ciascun tipo di servizi di trasporto,
con le norme di cui agli articoli 100 e 102 del DPR 11 luglio 1980,
n. 753 e al successivo articolo 51 della presente legge. Per il
caso di mancata designazione dell'assistente tecnico da parte degli
amministratori dell'Azienda o dell'ente esercente, valgono le
disposizioni di cui al precedente secondo comma.
Art. 51 (Obblighi del direttore di esercizio)
Il direttore o responsabile dell'esercizio rappresenta l'Azienda
presso gli organi di vigilanza dello Stato e della Regione e
risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e
della regolarità.
Il direttore o responsabile dell'esercizio:
a) cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti
l'esercizio stesso, delle disposizioni della Giunta regionale,
dell'Assessorato competente per i Trasporti e di quelle contenute
negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni concernenti la
sicurezza impartite dalla MCTC e di quelle concernenti la
regolarità dell'esercizio impartite dal competente Assessorato
regionale;
b) dà il proprio benestare sull'assunzione del personale
dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative
mansioni;
c) deve risiedere in prossimità della stazione principale del
servizio di trasporto al quale è preposto, salvo motivata deroga
dell'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e
Trasporti;
d) deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento
del servizio stesso, salvo che sia stato nominato un sostituto di
sua fiducia nel caso di sua temporanea assenza o impedimento,
secondo le modalità stabilite dal Ministero dei Trasporti.
Il direttore o responsabile dell'esercizio deve emanare nei
limiti e nel rispetto degli atti di autorizzazione e di concessione
e delle leggi:
1) le disposizioni interne in applicazione delle norme
regolamentari adottate dal Ministro dei Trasporti, in relazione
alle caratteristiche e peculiarità del servizio;
2) le disposizioni interne riguardanti, tra le altre, in
particolare:
a) la manutenzione della sede, degli impianti, delle
apparecchiature e il relativo impiego di queste;
b) la condotta, la scorta e la manutenzione del materiale
mobile;
c) l'illuminazione dei veicoli, delle stazioni, degli impianti
per le ore notturne;
d) le velocità ammesse e gli orari;
e) la capacità dei veicoli e le relative condizioni di
frenatura;
f) la disciplina dell'accesso ai veicoli e alle stazioni delle
fermate;
g) il numero e l'ubicazione dei mezzi di emergenza e di
soccorso, nonché le modalità per lo svolgimento delle relative
operazioni;
h) i servizi delle stazioni, fermate e della linea e i servizi
ai veicoli;
i) la riserva dei posti a favore delle categorie protette;
l) le modalità di presentazione dei reclami;
m) il deposito e le modalità di restituzione degli oggetti
smarriti.
Tutte le disposizioni interne devono essere preventivamente
approvate dal competente Assessorato regionale ai Trasporti, previo
nulla osta ai fini della sicurezza da parte della MCTC.
Art. 52 (Ulteriori obblighi in caso di incidenti)
Il direttore o il responsabile dell'esercizio deve dare
immediata comunicazione telegrafica al competente Ufficio della
MCTC e all'Assessorato regionale competente per i Trasporti di
tutti gli incidenti interessanti sia la sicurezza sia la regolarità
dell'esercizio.
Entro cinque giorni dall'accaduto il direttore o il responsabile
dell'esercizio deve inviare agli organi indicati al precedente
comma un rapporto sull'incidente, con indicazione dei provvedimenti
eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare.
Per gli incidenti dai quali siano derivati danni alle persone,
entro i successivi cinque giorni il direttore o il responsabile
dell'esercizio deve disporre l'espletamento di una inchiesta
invitando ad intervenirvi il competente Ufficio della MCTC e della
Regione.
Le risultanze delle inchieste, unitamente alle eventuali
proposte di conseguenti provvedimenti, devono essere immediatamente
comunicate alla MCTC e all'Assessorato regionale all'Industria,
Commercio, Artigianato e Trasporti.
Durante la fase di costruzione degli impianti e nei periodi di
chiusura dell'esercizio, per riparazioni, manutenzione,
demolizioni, ecc. competente per i controlli e per gli interventi è
l'Ispettorato del Lavoro, in luogo dell'Ufficio della MCTC, e anche
allo stesso Ispettorato devono essere inviate le comunicazioni e i
rapporti di cui ai commi precedenti.
Art. 53 (Registri e regolamento d'esercizio)
Presso le stazioni principali e le biglietterie deve essere a
disposizione del pubblico un registro per i reclami, che
periodicamente dovrà essere vidimato dai funzionari del Servizio
regionale dei Trasporti.
Analogo registro è tenuto presso il competente Assessorato
regionale ai Trasporti.
Presso la sede dell'esercizio deve essere a disposizione dei
funzionari di cui al primo comma, un apposito registro di
sorveglianza in cui sono verbalizzati i risultati delle ispezioni e
delle verifiche.
Analogo registro è tenuto presso il Servizio regionale dei
Trasporti.
Presso la sede dell'esercizio deve essere tenuto il libro -
giornale nel quale sono registrate dal direttore o responsabile
dell'esercizio tutte le annotazioni relative ai servizi. Copia di
esso deve essere trasmesso mensilmente (non oltre la prima decade
del mese successivo) al competente Assessorato regionale.
I predetti registri ed altri che verranno disposti devono essere
conformi a modelli approvati con decreto dell'Assessore regionale
all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.
Un Regolamento d'esercizio, da approvarsi dal competente
Assessorato regionale, su proposta del direttore o responsabile
dell'esercizio, deve essere predisposto per ogni linea.
Il Regolamento di esercizio deve contenere prescrizioni
riguardanti il personale (ordinamento, mansioni ed obblighi,
comportamento in servizio), il trasporto e le fermate, (modalità di
effettuazione dell'esercizio, modalità relative alle fermate,
modalità di manutenzione), i viaggiatori e le cose (obblighi,
divieti, sanzioni) e deve essere portato a conoscenza del personale
e dei viaggiatori.
Art. 54 (Merci e animali)
La spedizione e la riconsegna delle merci si effettuano senza
preferenza e secondo l'ordine di accettazione o di svincolo, salvo
motivi di esercizio o esigenze di traffico.
Le merci vanno custodite e manipolate in modo che non riportino
avarie, deterioramenti o perdite.
Il carico e lo scarico delle merci, dei colli e dei bagagli e la
loro sistemazione nei veicoli devono essere eseguiti in modo da
garantire la sicurezza dell'esercizio.
Il trasporto delle merci pericolose e nocive, definite tali
dalle norme in vigore, deve essere effettuato con l'osservanza
delle particolari disposizioni e cautele per esse previste.
Il trasporto di animali al seguito dei viaggiatori, nelle linee
in cui è ammesso dalla Regione, è regolato da apposite disposizioni
emanate dall'Azienda esercente.
Art. 55 (Verifiche e prove - Collaudo)
Alle verifiche e alle prove previste dalle leggi e dai
regolamenti in materia, alle quali provvedono, ai fini della
sicurezza, i competenti uffici della MCTC, partecipa anche, agli
effetti della regolarità dell'esercizio, il competente Servizio
Trasporti dell'Assessorato regionale Industria, Commercio,
Artigianato e Trasporti.
Le verifiche e le prove funzionali effettuate dalla MCTC,
comprese quelle destinate al riconoscimento della idoneità del
percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione
delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli
da impiegare, non sono acquisite dalla Regione ai fini previsti
dalla presente legge se non risulta dai verbali la partecipazione,
agli effetti della regolarità dell'esercizio, del Servizio di cui
al precedente comma.
Le verifiche, le prove, le visite, previste per ottenere le
autorizzazioni ai fini dell'apertura al pubblico esercizio e al
normale funzionamento dei servizi di trasporto vengono disposte dai
competenti Uffici della MCTC su richiesta del competente
Assessorato regionale ai Trasporti. L'Assessorato provvede a
disporre la richiesta su domanda dell'Azienda interessata, la
quale, nel caso di apertura al pubblico esercizio, dovrà unire alla
propria istanza una dichiarazione di ultimazione e regolare
esecuzione di tutte le opere e di tutti gli impianti, nei modi
previsti dall'articolo 5, terzo comma, del DPR 11 luglio 1980, n.
753.
I competenti Uffici della MCTC provvedono a comunicare alla
Regione, con debito preavviso, il calendario delle prove e degli
accertamenti.
Trascorso un anno dall'apertura all'esercizio, deve essere
effettuato secondo le modalità dei precedenti commi il generale e
definitivo collaudo di opere, impianti, veicoli, materiali e di
quanto altro costituisce la linea di trasporto. Se il collaudo non
viene richiesto, la Giunta regionale dispone per la immediata
sospensione dell'esercizio e, trascorsa inutilmente l'intimazione,
per la revoca della concessione.
Le procedure di cui ai precedenti commi trovano applicazione,
oltre che in sede di prima realizzazione, anche in sede di varianti
rispetto alle caratteristiche dei progetti approvati e in base ai
quali sono state rilasciate le autorizzazioni e le concessioni;
nonché in caso di immissione in servizio di materiale mobile nuovo,
rinnovato o modificato, e in caso di riapertura dell'esercizio.
TITOLO V Personale ed utenti
Art. 56 (Determinazione dell'organico)
La Giunta regionale, al fine di assicurare la regolarità e
l'efficienza dei servizi di trasporto collettivo, determina la
dotazione organica delle Aziende o esercizi di trasporto, sulla
base di parametri obiettivi riferiti alle caratteristiche
qualitative e quantitative del servizio prodotto, alla entità e
tipologia del parco rotabile, nonché alle caratteristiche
morfologiche e orografiche dell'area servita.
La dotazione organica è articolata per settori di organizzazione
funzionale (movimento, impianti fissi, servizi generali, uffici
amministrativi e direzione) e per qualifiche o gruppi di
qualifiche.
La Giunta regionale può autorizzare l'impiego dell'agente unico
e deve, in ogni caso, sentire i titolari della concessione prima
dell'inizio del servizio o quando lo stesso subisca sostanziali
modifiche.
In ogni caso l'autorizzazione all'impiego dell'agente unico
viene accordata previo nulla osta del competente Ufficio della MCTC
al fine di garantire la sicurezza del servizio.
Art. 57 (Trattamento giuridico ed economico del personale)
Al personale dipendente dalle Aziende che esercitano pubblici
servizi di trasporto collettivo è riconosciuto il trattamento
giuridico e normativo previsto dal Regio Decreto 8 gennaio 1931, n.
148 e dalla legge primo gennaio 1978, n. 30, in quanto
applicabili.
A tutti i dipendenti della medesima Azienda si applica il
trattamento normativo ed economico previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri nella parte
che si riferisce alle Aziende del settore, e dagli accordi
integrativi aziendali da detto contratto consentiti. Restano
comunque valide le posizioni normative ed economiche già acquisite
presso le rispettive Aziende.
Al personale degli impianti a fune si applica il trattamento
normativo ed economico previsto dalle leggi e dai contratti che si
riferiscono alle aziende del settore.
Art. 58 (Funzioni amministrative relative al personale)
La Giunta regionale vigila sulla esatta applicazione delle norme
di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale
dipendente dalle Aziende di trasporto collettivo e adotta i
seguenti provvedimenti:
a) decisione in via definitiva sui ricorsi degli Agenti contro i
cambiamenti di qualifica;
b) determinazione delle misure delle trattenute sugli stipendi e
paghe per risarcimento di danni arrecati all'Azienda o
all'esercizio di trasporto;
c) nomina del Presidente del Consiglio di Disciplina.
Nella vigilanza di cui al precedente comma rientrano in
particolare:
1) l'autorizzazione di assunzioni in deroga ai limiti di
età;
2) la denuncia dell'orario straordinario di lavoro del personale
addetto alle linee di trasporto collettivo;
3) le controversie relative all'orario di lavoro del personale
addetto alle linee;
4) la vigilanza sull'orario di lavoro del personale addetto alle
linee;
5) il controllo degli organici delle Aziende così come
determinati dalla Giunta regionale;
6) il riconoscimento della estensione delle norme dell'equo
trattamento;
7) l'esame degli esposti individuali sulla inapplicazione delle
norme di legge e contrattuali;
8) l'autorizzazione all'esonero del personale delle Aziende (ex
articolo 26 dell'All. A al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n.
148).
Art. 59 (Abilitazioni professionali)
Tutto il personale delle Aziende od esercizi di trasporto
collettivo deve essere idoneo a soddisfare le condizioni poste
dalle leggi, dai regolamenti e dai provvedimenti per le mansioni
che deve svolgere.
L'accertamento delle idoneità e il conseguimento delle
abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro
dei Trasporti e da appositi provvedimenti della Giunta
regionale.
Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dalle
norme in vigore, il personale dei servizi di trasporto collettivo,
riconosciuto responsabile di incidenti od inconvenienti che abbiano
arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio non può essere
impiegato nelle mansioni in precedenza espletate se non a seguito
di nuovo accertamento della idoneità allo svolgimento delle
mansioni stesse.
Per i conducenti degli autobus il prescritto certificato di
abilitazione professionale è rilasciato secondo le norme del
vigente codice della strada e delle relative disposizioni di
esecuzione.
Art. 60 (Giurati)
Le Aziende e gli esercizi di trasporto collettivo devono
disporre di un sufficiente numero di dipendenti per ogni esercizio
ai fini della prevenzione e dell'accertamento delle infrazioni e
della stesura dei relativi verbali.
La determinazione del numero di essi spetta alla Giunta
regionale.
Il personale di cui ai commi precedenti deve essere giurato
nelle forme di legge.
Art. 61 (Divise e distintivi)
Il personale delle Aziende e degli esercizi di trasporto
collettivo di persone e di cose, se entra in relazione con il
pubblico o è comunque addetto alla custodia e alla sorveglianza,
deve svolgere il servizio vestito in uniforme.
Tutto il personale dipendente da Aziende o esercizi di trasporto
collettivo deve portare un distintivo, stabilito con decreto
dell'Assessore regionale competente per i Trasporti.
Le specifiche disposizioni in materia sono emanate dalle stesse
Aziende e dagli stessi esercenti, previo nulla osta dell'Assessore
regionale competente per i Trasporti.
Art. 62 (Acquisto e uso dei titoli di viaggio)
I viaggiatori devono prendere posto nei veicoli già muniti di
regolare biglietto o altro titolo di viaggio, anche per l'eventuale
bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente.
Le aziende e gli altri esercizi di trasporto collettivo possono,
previa approvazione dell'Assessorato regionale competente per i
Trasporti, emanare norme per la vendita del biglietto sul veicolo o
per la regolarizzazione in corso di viaggio nel caso di viaggiatori
saliti sul veicolo senza essere muniti di regolare biglietto.
I viaggiatori che, ove stabilito o ammesso, non acquistino il
biglietto o non provvedano a regolarizzare la loro posizione,
vengono fatti scendere dai veicoli alla prima fermata ed
assoggettati al pagamento del biglietto per l'intero percorso, più
una sovratassa pari a due volte l'importo del biglietto evaso con
un minimo di L. 5.000.
Agli stessi viene rivolto formale invito di pagamento, fissando
il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento,
termine che non può essere inferiore a quindici giorni dalla data
dell'invito stesso.
Può essere consentito, con identificazione del viaggiatore, di
fargli proseguire il viaggio. Anche in tal caso deve essere
provveduto al versamento delle somme dovute per costo del biglietto
e sopratassa entro il termine di cui al comma precedente.
I biglietti e gli altri documenti di viaggio non possono essere
alterati o contraffatti, né usati in modo diverso da quello
stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione.
Il pagamento della somma prevista per il prezzo del biglietto e
per la sovratassa è sempre dovuto in tutti i casi di pagamento in
misura ridotta con effetto liberatorio di cui al successivo
articolo 80 e nei casi in cui siano commessi reati di alterazione o
contraffazione di biglietti e documenti di viaggio, truffa od altri
puniti dalle leggi penali, nonché nei casi di infrazione ai
regolamenti in vigore.
Art. 63 (Particolari divieti circa i titoli di trasporto) Per quanto
riguarda l'acquisto e l'uso dei titoli di trasporto sono
vietate:
1) la cessione dei biglietti e degli altri documenti di
trasporto nominativi, di quelli non nominativi dopo l'inizio del
viaggio, nonché della parte del biglietto di andata e ritorno
relativa al viaggio di ritorno;
2) la vendita di biglietti e degli altri documenti di trasporto
per persone e per merci, quando non sia autorizzata
dall'esercente;
3) l'occupazione di posti a sedere da parte di persone che non
debbano viaggiare; la simulazione in qualsiasi modo dei posti
occupati in corso di viaggio da parte dei viaggiatori;
l'occupazione, senza averne titolo, di posti prenotati o riservati;
l'eliminazione o l'alterazione dei contrassegni delle prenotazioni
e delle riservazioni.
Art. 64 (Comportamento degli utenti - Obblighi e divieti) Chiunque si
serva dei mezzi di trasporto collettivo deve osservare tutte le
prescrizioni relative all'uso dei medesimi ed è tenuto in ogni caso
ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni
dell'Assessorato regionale competente per i Trasporti, delle
aziende e degli esercenti e del relativo personale, per quanto
concerne la regolarità amministrativa e funzionale, nonché l'ordine
e la sicurezza dell'esercizio.
Gli utenti devono inoltre usare le precauzioni necessarie e
vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumità
propria, delle persone e degli animali che sono sotto la loro
custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose.
Ai viaggiatori non è consentito salire o discendere dalla parte
opposta a quella stabilita o da aperture diverse da quelle all'uopo
destinate.
È fatto divieto di aprire le porte dei veicoli e di salire e
discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi.
Salvo il caso di grave e incombente pericolo, è fatto divieto
alle persone estranee al servizio di azionare i segnali d'allarme,
i comandi per l'apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi
altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli.
Le aziende e gli enti esercenti non rispondono delle conseguenze
derivanti dalla inosservanza delle norme di cui al primo e secondo
comma.
Nei servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli a
moto continuo nei quali, in relazione alle peculiarità del sistema,
per la realizzazione del trasporto risulti necessaria la
collaborazione attiva dei viaggiatori, questi ultimi devono
strettamente uniformarsi agli obblighi e ai divieti resi manifesti
con appositi avvisi delle aziende esercenti e devono, comunque,
comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre persone o
danni.
Gli obblighi e i divieti di cui al comma precedente sono fissati
dalle aziende esercenti previa approvazione da parte
dell'Assessorato regionale competente per i Trasporti, secondo
quanto prescritto dall'articolo 18, secondo comma, del DPR 11
luglio 1980, n. 753.
Art. 65 (Ulteriori divieti)
È fatto inoltre divieto agli utenti di:
1) aprire le finestre dei veicoli senza l'assenso di tutti i
viaggiatori interessati;
2) gettare dai veicoli fermi o in movimento qualsiasi
oggetto;
3) fumare nei veicoli, nelle vetture, nonché nei locali di
attesa delle stazioni e delle fermate;
4) deteriorare o insudiciare i veicoli, i locali, gli ambienti,
gli arredi, gli accessori, i sedili;
5) svolgere sui veicoli, nonché nelle stazioni e nelle aree di
fermata, l'attività di venditore di beni o di servizi, l'attività
di cantante, suonatore o simili, fare raccolta di fondi a qualunque
titolo; distribuire opuscoli, giornali, stampati e manoscritti di
qualunque genere o svolgere qualsivoglia attività di
propaganda;
6) accendere sui veicoli, nonché nelle stazioni o nelle aree di
fermata, televisori, radio od altri apparecchi sonori;
7) dare - con qualunque mezzo e strumento, con parole, gesti e
comportamenti in genere - scandalo, fastidio, disturbo, agli altri
viaggiatori;
8) portare con sé - se non si è agenti della forza pubblica o
addetti autorizzati alla sorveglianza - sui veicoli armi da fuoco
cariche e non smontate;
9) portare con sé, o affidare al trasporto, merci pericolose e
nocive senza l'osservanza ed entro i limiti di quanto stabilito
dalle disposizioni emanate per le singole merci;
10) effettuare la consegna, la spedizione o il ritiro di merci
senza l'osservanza delle modalità stabilite dalle aziende esercenti
e dalle leggi o disposizioni emanate per dette merci;
11) parlare al conducente del veicolo quando questo è in
movimento o comunque distoglierne l'attenzione dalla guida.
Le aziende e gli esercizi di trasporto non rispondono delle
conseguenze derivanti dalla mancata, inesatta o incompleta
osservanza delle norme e delle modalità di cui ai commi
precedenti.
TITOLO VI Obblighi dei terzi
Art. 66 (Disciplina e divieti di accesso)
Le Aziende e gli altri esercizi di trasporto collettivo
determinano le aree, gli impianti, le corsie e i locali aperti al
pubblico nei quali l'accesso e la sosta delle persone nonché la
circolazione e la sosta dei veicoli stradali hanno luogo in base a
quanto previsto dalle disposizioni delle predette aziende e dei
predetti esercizi. Le disposizioni devono essere approvate
dall'Assessorato competente per i Trasporti della Regione.
Alle persone estranee al servizio è proibito - salvo
autorizzazione o esigenze attinenti all'esercizio dei diritti
sindacali regolati da leggi o da accordi contrattuali e aziendali -
introdursi nelle aree, recinti, officine, impianti e loro
dipendenze, nonché nei veicoli in sosta, esclusi i casi previsti
dal comma precedente.
Sono vietati l'accesso e la sosta non autorizzati in determinate
aree, recinti, locali ed impianti, segnalati con appositi cartelli
di divieto e stabiliti dall'Assessorato regionale competente per i
Trasporti, su indicazione delle aziende esercenti. L'apposizione
dei cartelli di cui al comma precedente deve essere effettuata
previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria.
I divieti di cui ai precedenti commi non si applicano ai
soggetti indicati all'articolo 69 della presente legge.
I divieti di cui all'articolo 65, sub numeri 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11 della presente legge sono estesi anche ai terzi non
viaggiatori o non utenti.
Art. 67 (Affissioni e pubblicità )
Ogni forma di pubblicità o di affissione anche gratuita è
vietata all'interno e all'esterno dei veicoli, nelle stazioni,
nelle aree e piazzuole di sosta e di fermata dei veicoli di
linea.
Tale divieto interessa anche i cartelli indicatori di fermata,
orari e percorsi, nonché i pali, paline e sostegni dei cartelli
indicatori stessi, sia lungo le linee extraurbane che urbane.
L'Assessorato regionale competente per i Trasporti, in deroga a
quanto sopra, autorizza eventualmente e disciplina di volta in
volta, a richiesta delle aziende concessionarie o di altri enti, la
collocazione di cartelli mobili, nonché di altri segni, bandiere,
arredi, materiale propagandistico, informativo, educativo, purché
rispondenti a speciali esigenze o ricorrenze.
Art. 68 (Rinvio alla normativa statale)
Per le limitazioni al diritto di proprietà, le servitù e
l'attività dei terzi in prossimità degli impianti, ai fini della
sicurezza dell'esercizio, si applicano le disposizioni previste
dalle leggi dello Stato in materia.
TITOLO VII Sanzioni e tasse
CAPO I Generalità
Art. 69 (Prevenzione, accertamento, verbalizzazione)
La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle norme
della presente legge regionale, di quelle in vigore previste dalle
leggi e regolamenti del settore e di quelle in materia di polizia,
sicurezza e regolarità dell'esercizio, nonché la stesura dei
relativi verbali spettano:
a) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei
commi primo e secondo dell'articolo 221 del codice di procedura
penale; ai funzionari della MCTC;
b) ai funzionari del competente Servizio Trasporti
regionale;
c) in assenza dei soggetti indicati alle lettere a) e b) - per
la constatazione dei fatti e per le relative verbalizzazioni - al
personale, dipendente dalle aziende ed enti esercenti, addetto al
controllo, all'ispezione, all'esercizio, alla custodia e alla
manutenzione, che sia giurato nelle forme di legge.
Il responsabile e gli addetti del Servizio regionale dei
Trasporti del competente Assessorato, in quanto incaricati di
ricercare ed accertare i reati previsti dalle leggi in materia di
trasporti, sono considerati ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria ai sensi del terzo comma dell'articolo 221 del codice
di procedura penale.
CAPO II Sanzioni penali e procedura per la loro applicazione
Art. 70 (Sanzioni penali)
Ferme restando le altre sanzioni penali previste dalle leggi
vigenti, sono stabilite in materia di polizia, sicurezza e
regolarità dell'esercizio dal DPR 11 luglio 1980, n. 753 le
seguenti sanzioni penali:
1) chiunque effettua l'esercizio di un modo, categoria e tipo di
trasporto collettivo senza l'autorizzazione di cui al primo comma
dell'articolo 4 del DPR 11 luglio 1980, n. 753 e all'articolo 21
della presente legge è punito con l'ammenda da L. 500.000 a L.
1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi;
2) l'accesso o la sosta non autorizzati in determinate aree,
zone, locali, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli
di divieto e stabiliti, come previsto dall'articolo 66 della
presente legge, dall'Assessorato regionale competente per i
Trasporti, su indicazione delle aziende esercenti, sono puniti con
l'ammenda da Lire 100.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due
mesi;
3) i trasgressori alla disposizione dell'articolo 64, comma
quinto, della presente legge sono puniti con l'ammenda da L. 50.000
a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi;
4) chiunque getti dai veicoli in movimento qualsiasi oggetto è
punito con l'ammenda da Lire 50.000 a Lire 500.000 o con l'arresto
fino a due mesi;
5) nel caso in cui l'attività di vendita di beni o di servizi
prevista dall'articolo 65 sub n. 5, avvenga con il concorso di più
persone, i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L.
500.000 o con l'arresto fino a due mesi;
6) l'inesatta o incompleta dichiarazione della natura delle
merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore,
ovvero l'omessa denuncia del loro trasporto o deposito, sono punite
con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a
due mesi, oltre il pagamento delle tasse e soprattasse stabilite, e
sempreché il fatto non costituisca reato più grave;
7) chiunque arrechi danni e guasti agli impianti e ai mezzi di
esercizio dei trasporti collettivi tali da pregiudicare la
sicurezza dell'esercizio, chiunque ponga cose sulle rotaie, strade,
piste, corsie e vie di corsa o vicino ad esse, chiunque lanci
oggetti contro i veicoli, cabine e treni o imiti i segnali, è
punito con l'ammenda da Lire 50.000 a L. 500.000 o l'arresto fino a
due mesi.
Art. 71 (Procedura per l'applicazione)
Nelle violazioni per le quali è stabilita la sola pena della
multa o dell'ammenda in forza delle leggi vigenti oppure, in
particolare, per la sola pena dell'ammenda, ai sensi delle leggi 20
giugno 1935, n. 1349; 28 settembre 1939, n. 1822; 29 ottobre 1949,
n. 826; DPR 11 luglio 1980, n. 753, si applica la procedura
prevista al successivo Capo III della presente legge per le
sanzioni amministrative.
Negli altri casi, il verbale o il rapporto vengono sempre
trasmessi all'Autorità giudiziaria competente, ai sensi
dell'articolo 2 del codice di procedura penale.
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da
una disposizione che prevede una sanzione amministrativa ovvero da
una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative, si applica la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione
penale e da una disposizione regionale che prevede una sanzione
amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale,
salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanzadi altre
disposizioni penali.
CAPO III Sanzioni amministrative e procedura per la loro applicazione
Art. 72 (Sanzioni amministrative)
Le violazioni alla presente legge sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo i principi generali da
questo stabiliti, fatte salve le altre pene e sanzioni previste
dalle leggi vigenti.
All'infuori dei casi espressamente stabiliti nei successivi
articoli 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79, le infrazioni alle
disposizioni della presente legge e a quelle disposizioni delle
leggi che regolano il settore dei trasporti pubblici, ancora in
vigore, sono punite con la sanzione amministrativa da Lire 50.000 a
L. 500.000, senza pregiudizio di altre sanzioni e penalità previste
dalle leggi per ogni singola fattispecie.
Art. 73 (Infrazioni alle norme del Titolo I)
I trasgressori alle disposizioni del Titolo I della presente
legge sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza
pregiudizio delle ulteriori sanzioni e pene comminate dalle leggi
in vigore:
1) chiunque ostacola, ritarda o non dà attuazione agli
interventi per favorire la circolazione previsti dall'articolo 8,
ultimo comma, della presente legge è soggetto alla sanzione
amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000;
2) chiunque ostacola, ritarda o non dà attuazione agli
interventi di emergenza previsti dall'articolo 9 della presente
legge è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L.
5.000.000;
3) chiunque, tenuto ad esporre nelle stazioni e negli spazi
previsti, gli orari dei servizi di trasporto come prescritto
dall'articolo 14, terzo comma della presente legge, non vi provvede
è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 25.000 a L.
75.000;
4) chiunque rimuove, altera, danneggia gli orari e le altre
tabelle contenenti le indicazioni dei servizi, esposti nelle
stazioni locali, aree di sosta e di fermata, nonché i pali ed i
supporti, è soggetto alla sanzione amministrativa da Lire 50.000 a
L. 500.000;
5) gli esercenti che non adeguano, nei termini prefissati, i
mezzi di trasporto e i modi informativi ad essi connessi, come
previsto dall'articolo 16 della presente legge, al sistema
unificato grafico e informativo della Regione sono soggetti alla
sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 200.000;
6) chiunque dia inizio all'esercizio di una autostazione o
impianto analogo anche per servizi non automobilistici senza la
preventiva concessione della Regione come previsto dall'articolo 17
della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa da L.
300.000 a L. 3.000.000.
Art. 74 (Sanzioni per le infrazioni alle norme del Titolo II)
I trasgressori alle disposizioni del Titolo II della presente
legge sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza
pregiudizio delle ulteriori sanzioni e pene comminate dalle leggi
in vigore:
1) ogni violazione delle disposizioni di cui al secondo comma
dell'articolo 19 della presente legge, relative all'autorizzazione
previa, è punita con la sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a
L. 6.000.000;
2) ogni violazione della disposizione di cui all'articolo 21
della presente legge (autorizzazione di apertura al pubblico
esercizio) è punita con la sanzione amministrativa da Lire
5.000.000 a Lire 15.000.000;
3) ogni violazione alle disposizioni di cui all'articolo 21,
ultimo comma, è punita con la sanzione amministrativa da L. 30.000
a L. 90.000;
4) l'esercizio di servizi pubblici senza la concessione di cui
all'articolo 23 della presente legge e la subconcessione sono
puniti con la sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L.
9.000.000;
5) ogni violazione delle disposizioni di cui all'articolo 31
della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da L.
30.000 a L. 300.000;
6) ogni violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39
della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da L.
250.000 a L. 750.000.
Art. 75 (Sanzioni per le infrazioni alle norme del Titolo III)
I trasgressori delle disposizioni del Titolo III della presente
legge, sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza
pregiudizio delle sanzioni e pene comminate dalle leggi in
vigore:
1) gli esercenti che non osservino le disposizioni dell'articolo
44, primo, secondo, terzo comma della presente legge sono soggetti
alla sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 75.000;
2) ogni violazione delle disposizioni di cui all'articolo 46
della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da L.
20.000 a L. 60.000.
Art. 76 (Sanzioni per le infrazioni alle norme del Titolo IV)
I trasgressori alle disposizioni del Titolo IV della presente
legge, sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza
pregiudizio delle ulteriori sanzioni e pene comminate dalle leggi
in vigore:
1) la immissione di veicoli da adibire al servizio pubblico di
linea e la loro eliminazione, senza l'autorizzazione di cui
all'articolo 49 della presente legge, sono punite con la sanzione
amministrativa da L. 330.000 a L. 1.000.000;
2) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000 è
punito chi distoglie dal servizio di linea gli autobus da impiegare
occasionalmente per corse fuori linea, senza il nulla osta
prescritto dall'articolo 49 della presente legge;
3) gli amministratori delle aziende o enti esercenti di
trasporti collettivi che non provvedono entro i termini ultimativi
stabiliti dall'Assessore regionale competente per i Trasporti,
secondo quanto previsto dall'articolo 89 del DPR 11 luglio 1980, n.
753 in rapporto all'articolo 50 della presente legge, sono puniti
con la sanzione amministrativa da Lire 330.000 a Lire
1.000.000;
4) gli amministratori delle aziende o enti esercenti di
trasporti collettivi che non provvedono entro i termini ultimativi
stabiliti dall'Assessorato regionale competente per i Trasporti
secondo quanto previsto dall'articolo 50, commi otto e nove, della
presente legge, sono soggetti alla sanzione amministrativa da L.
250.000 a L. 750.000;
5) ogni violazione delle disposizioni dell'articolo 54 della
presente legge è punita con la sanzione amministrativa da L. 25.000
a L. 250.000;
6) ogni violazione delle disposizioni dell'articolo 55 della
presente legge per quanto riguarda tempi e modi di richiesta delle
verifiche e prove nonché del collaudo è punita con la sanzione
amministrativa da L. 330.000 e L. 1.000.000.
Art. 77 (Sanzioni per le infrazioni della direzione dell'esercizio)
Le infrazioni da parte del direttore o del responsabile
dell'esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti
l'esercizio, nonché alle disposizioni contenute nella presente
legge (in modo particolare al Titolo IV, articoli 51, 52, 53),
nonché alle disposizioni contenute negli atti di autorizzazione,
attribuzione e di concessione e le trasgressioni alle prescrizioni
ufficialmente impartite dagli organi di vigilanza statali e
regionali sono punite con le seguenti sanzioni amministrative,
senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni e pene comminate dalle
leggi in vigore:
1) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla
sicurezza dell'esercizio: da Lire 250.000 a L. 750.000; tali misure
sono aumentate di un terzo qualora l'esercizio risulti effettuato
con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel
determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non
siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza
delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a
mansioni, interessanti la sicurezza, personale non all'uopo
abilitato;
2) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla
regolarità dell'esercizio: da Lire 100.000 a L. 300.000;
3) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la
sicurezza dell'esercizio:
a) per la trasgressione ad una prima intimazione: da L. 100.000
a L. 300.000;
b) per la trasgressione ad una seconda intimazione: da L.
330.000 a L. 1.000.000;
4) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la
regolarità dell'esercizio:
a) per la trasgressione ad una prima intimazione: da L. 30.000 a
L. 90.000;
b) per la trasgressione ad una seconda intimazione: da L.
100.000 a L. 300.000;
c) per la trasgressione ad una terza intimazione: da L. 300.000
a L. 500.000.
Nel caso che, dopo la seconda o la terza delle intimazioni
previste rispettivamente ai punti 3) e 4) del precedente comma, non
risultino ottemperate le prescrizioni impartite, anche per quanto
riguarda la sicurezza così come previsto dall'articolo 92 del DPR
11 luglio 1980, n. 753, l'Assessore regionale competente per i
Trasporti revoca, con provvedimento motivato, l'assenso di cui al
precedente articolo 50 nei confronti del direttore o del
responsabile dell'esercizio.
Per le trasgressioni alle prescrizioni, il direttore o il
responsabile dell'esercizio incorre nelle sanzioni previste ai
numeri 3) e 4) del precedente primo comma, dopo trascorso
inutilmente il termine fissato nell'atto di intimazione.
Gli accertamenti delle infrazioni, le cui sanzioni sono
stabilite nel presente articolo e nel precedente articolo 76, sub
n. 2 e sub n. 3, vengono effettuati mediante processo verbale dai
funzionari del competente Servizio Trasporti della Regione, nonché
dai funzionari, addetti alla vigilanza, dalla MCTC.
Le aziende e gli enti esercenti sono obbligati in solido con i
direttori o i responsabili dell'esercizio per le sanzioni
amministrative di cui al precedente comma.
Art. 78 (Sanzioni per le infrazioni alle norme del Titolo V)
I trasgressori alle disposizioni del Titolo V della presente
legge sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza
pregiudizio delle ulteriori sanzioni e pene comminate dalle leggi
in vigore:
1) gli esercenti che non impiegano nell'esercizio di trasporto
l'effettivo numero di addetti così come determinato ai sensi
dell'articolo 56 della presente legge sono soggetti alla sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 600.000;
2) chiunque impiega l'agente unico senza l'autorizzazione o il
nulla osta previsti dall'articolo 56, terzo e quarto comma della
presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da Lire
80.000 a L. 800.000;
3) ogni violazione della disposizione dell'articolo 59, primo
comma della presente legge, è punita con la sanzione amministrativa
da L. 25.000 a L. 75.000;
4) ogni violazione delle disposizioni dell'articolo 61, primo e
secondo comma della presente legge, è punita con la sanzione
amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000;
5) quando non sia ammessa la regolarizzazione del biglietto di
cui al secondo comma dell'articolo 62 della presente legge, i
viaggiatori trovati durante il viaggio o all'arrivo sprovvisti di
regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per
l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, sono
soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000; 6)
in difetto del pagamento nel termine fissato dall'articolo 62,
quarto e quinto comma, la mancata regolarizzazione del biglietto in
corso di viaggio costituisce infrazione e il trasgressore è
soggetto alla sanzione amministrativa da Lire 15.000 a Lire 45.000
in aggiunta al prezzo del biglietto evaso e alla sovratassa;
7) i trasgressori alle disposizioni dell'articolo 63 sub n. 1
della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da
L. 7.000 a L. 21.000;
8) i trasgressori alle disposizioni dell'articolo 63 sub n. 2
incorrono nella sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000 e,
ove il fatto avvenga con il concorso di più persone, nella sanzione
amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000;
9) i trasgressori alle disposizioni dell'articolo 63 sub n. 3
sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000
da applicarsi per ogni posto indebitamente occupato e per ogni
contrassegno manomesso;
10) salvo quanto diversamente previsto nelle altre norme della
presente legge, i trasgressori alle disposizioni dell'articolo 64,
primo, secondo, terzo e quarto comma della presente legge sono
soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000;
11) ogni violazione delle disposizioni dell'articolo 65 sub n.
1, n. 2 e n. 3 della presente legge è punita con la sanzione
amministrativa da Lire 10.000 a L. 30.000, salvo il caso previsto
dall'articolo 70 sub n. 4 della presente legge;
12) ogni violazione dell'articolo 65 sub n. 4 della presente
legge è punita con la sanzione amministrativa da L. 15.000 a L.
45.000. La sanzione non si applica quando gli atti vengono compiuti
da chi è colto da improvviso malore, fermo restando l'obbligo del
risarcimento dell'eventuale danno arrecato.
Il pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto
liberatorio è subordinata al contestuale versamento della somma
corrispondente all'eventuale danno arrecato, quando la somma stessa
sia prefissata, come appresso specificato, e sia notificata al
trasgressore all'atto della constatazione dell'infrazione.
Le aziende e gli enti esercenti hanno facoltà, a tale scopo, di
determinare preventivamente in apposite tariffe gli importi da
esigere nei vari casi a titolo di risarcimento del danno. Dette
tariffe devono essere preventivamente approvate dall'Assessorato
regionale competente per i Trasporti;
13) i trasgressori delle disposizioni dell'articolo 65 sub n. 5
della presente legge sono allontanati dai veicoli, vetture ed
impianti, previo ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad
alcun rimborso per i percorsi ancora da effettuare ed incorrono
inoltre nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
Nei confronti dei trasgressori, le aziende o gli enti esercenti
possono rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento.
14) ogni violazione alle disposizioni dell'articolo 64, settimo
comma, e dell'articolo 65 sub numeri 6, 7, 11 della presente legge
è punita con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.
Possono essere escluse dalle vetture e dai veicoli ed allontanate
da stazioni locali e fermate le persone che si trovino in stato di
ubriachezza, che offendano la decenza o diano scandalo o rechino
fastidio o disturbo o incomodo agli altri viaggiatori e che
ricusino di ottemperare alle prescrizioni d'ordine e di sicurezza
del servizio.
Le persone escluse in corso di viaggio ai sensi del comma
precedente non hanno diritto ad alcun rimborso per il percorso
ancora da effettuare; 15) ogni violazione della disposizione di cui
all'articolo 65 sub n. 8 della presente legge è punita con la
sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 750.000;
16) ogni violazione delle disposizioni di cui all'articolo 65
sub numeri 9 e 10, che non ricada sotto la sanzione penale di cui
all'articolo 70 sub n. 6 della presente legge, è punita con la
sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.500.000.
Art. 79 (Sanzione per le infrazioni alle norme del Titolo VI)
I trasgressori alle disposizioni del Titolo VI della presente
legge sono puniti con le sanzioni seguenti, senza pregiudizio delle
ulteriori sanzioni e pene comminate dalle leggi in vigore:
1) i trasgressori alle disposizioni di cui all'articolo 66 primo
comma della presente legge incorrono nella sanzione amministrativa
da L. 10.000 a L. 30.000;
2) i trasgressori alle disposizioni di cui all'articolo 66,
secondo comma, della presente legge sono soggetti alla sanzione
amministrativa da Lire 33.000 a L. 100.000;
3) ogni violazione delle disposizioni dell'articolo 67 della
presente legge è punita con la sanzione amministrativa da L.
200.000 a L. 600.000.
In caso di recidiva e, in ogni caso, trascorso inutilmente il
termine prescritto per la rimozione e l'eliminazione di ogni forma
di pubblicità o di affissione, la sanzione amministrativa comminata
è da L. 450.000 a L. 1.000.000.
Art. 80 (Applicazione)
Per quanto attiene all'accertamento, alla contestazione, alla
notificazione, al pagamento in misura ridotta, all'obbligo del
rapporto, all'ordinanza - ingiunzione al sequestro, alle sanzioni
amministrative accessorie, all'opposizione e al giudizio relativo,
alla connessione obiettiva con un reato, all'impugnabilità del
provvedimento del giudice penale, al pagamento della sanzione,
all'esecuzione forzata, alla prescrizione e alle altre disposizioni
per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si applicano le
norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelle - non abrogate
e compatibili con la predetta legge - contenute nel Capo III del
Titolo VII del DPR 11 luglio 1980, n. 753.
Gli organi e soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689 addetti al controllo sull'osservanza delle
disposizioni e all'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa sono quelli indicati nell'articolo 69 della
presente legge e per le infrazioni dei direttori o responsabili di
esercizio, come determinate nell'articolo 77 della presente legge,
sono quelli indicati nell'articolo 77, quarto comma, della presente
legge.
I proventi delle sanzioni spettano alla Regione, salvo quelli
per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui
servizi di trasporto merci, che sono devoluti allo Stato e salvo i
proventi delle sanzioni devoluti agli enti a cui era attribuito,
secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o della
ammenda.
I proventi dei soli pagamenti in misura ridotta, riscossi dai
soggetti di cui all'articolo 69 della presente legge, sono devoluti
allo Stato, alla Regione, alle Amministrazioni pubbliche e agli
Enti locali, agli enti esercenti o aziende a cui appartengono i
soggetti stessi.
CAPO IV Tasse
Art. 81 (Tassa di concessione)
I servizi di cui all'articolo 11 della presente legge, sono
soggetti a tassa di concessione regionale nella misura
seguente:
1) Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi
pubblici automobilistici per viaggiatori (persone e cose):
a) ordinari tassa di rilascio L. 80.000, tassa annuale L.
60.000
b) speciali (esclusivamente per lavoratori e per studenti) tassa
di rilascio L. 3.000, tassa annuale L. 2.000
c) speciali (altri) tassa di rilascio L. 30.000, tassa annuale
L. 20.000
d) occasionali:
- per il primo giorno di validità tassa di rilascio L. 3.000
- per ogni giorno di ulteriore validità tassa di rilascio L.
2.000
e) gran turismo:
- frequenza giornaliera tassa di rilascio L. 60.000, tassa
annuale L. 50.000
- frequenza non superiore a quattro giorni per settimana tassa
di rilascio L. 40.000, tassa annuale L. 30.000
- frequenza non superiore
a due giorni per settimana tassa di rilascio L. 15.000, tassa
annuale L. 10.000
2) Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi
pubblici di autotrasporto merci:
- per ogni veicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio
di qualsiasi tipo, a cui si riferisce la concessione:
a) portata sino a 35 q.li tassa di rilascio L. 30.000, tassa
annuale L. 20.000
b) portata oltre i 35 q.li tassa di rilascio L. 40.000, tassa
annuale L. 30.000
3) Concessione di filovie, tramvie, metropolitane tassa di
rilascio L. 75.000, tassa annuale L. 45.000
4) Concessione della costruzione e dell'esercizio di funicolari
aeree, funivie, seggiovie, cabinovie, ascensori in servizio
pubblico:
a) se adibite al trasporto
di cose tassa di rilascio L. 15.000, tassa annuale L. 10.000
b) se adibite al trasporto di persone:
- con cabine di portata fino a 30 persone tassa di rilascio L.
70.000, tassa annuale L. 40.000
- con cabine di portata
oltre 30 persone tassa di rilascio L. 90.000, tassa annuale L.
60.000
5) Concessione per l'impianto
e l'esercizio pubblico di sciovie, slittinovie, rotovie ed altri
mezzi di trasporto a fune senza rotaie tassa di rilascio L. 50.000,
tassa annuale L. 30.000
6) Concessione della costruzione e dell'esercizio di funicolari
terrestri tassa di rilascio L. 75.000, tassa annuale L. 45.000
7) Concessione per l'impianto o l'esercizio di scale o nastri
mobili tassa di rilascio L. 40.000, tassa annuale L. 35.000
La tassa annuale deve essere corrisposta alla Regione entro il
31 gennaio dell'anno a cui si riferisce.
Art. 82 (Contributo di sorveglianza)
Il contributo nelle spese di sorveglianza, al cui pagamento sono
tenuti gli esercenti dei servizi pubblici, di cui all'articolo 11
della presente legge, è fissato nella misura seguente:
1) Autoservizi di linea (viaggiatori e cose):
- per ogni chilometro della percorrenza annua complessiva
desunta dagli atti di concessione L. 1
2) Autoservizi di linea (sole merci):
- per ogni chilometro della percorrenza annua complessiva
desunta dagli atti di concessione L. 0,80
3) Filovie, tramvie, ferrovie e metropolitane: - per la
costruzione, per km. L. 10.500
- per l'esercizio, per km. L. 5.250
4) Funicolari aeree:
a) funivie, seggiovie e simili:
- funivie bifuni (fino a metri 750):
a) per la costruzione L. 315.000
b) per l'esercizio L. 157.500
- funivie bifuni (oltre m. 750):
a) per la costruzione, per
km. L. 420.000
b) per l'esercizio, per km. L. 210.000
- funivie monofuni, escluse le
seggiovie (fino a m. 750):
a) per la costruzione L. 315.000
b) per l'esercizio L. 157.500
- funivie monofuni, escluse le
seggiovie (oltre m. 750):
a) per la costruzione, per
km. L. 420.000
b) per l'esercizio, per km. L. 210.000
- seggiovie:
a) per la costruzione:
per ciascun impianto L. 105.000
b) per l'esercizio:
per ciascun impianto L. 52.500
5) Ascensori in servizio pubblico:
a) per la costruzione:
per ciascun impianto L. 84.000
b) per l'esercizio:
per ciascun impianto L. 42.000
6) Sciovie, slittovie, slittinovie, rotovie e altri mezzi di
trasporto a fune senza rotaie:
a) per la costruzione:
per ciascun impianto L. 105.000
b) per l'esercizio:
per ciascun impianto L. 52.500
7) Funicolari terrestri:
a) per la costruzione, per km L. 10.500 b) per l'esercizio, per
km. L. 5.250
8) Scale o nastri mobili in servizio
pubblico:
a) per la costruzione:
per ciascun impianto L. 42.000
b) per l'esercizio:
per ciascun impianto L. 21.000
Il contributo di sorveglianza deve essere corrisposto,
contestualmente con la tassa di concessione regionale, entro il 31
gennaio dell'anno a cui si riferisce.
Esso viene devoluto per metà allo Stato e per metà alla
Regione.
Il contributo è introitato per intero dalla Regione e quindi
devoluto per una metà allo Stato.
Art. 83 (Sanzioni pecuniarie)
Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino
a quando queste non siano state pagate.
Chi esercita un servizio di trasporto pubblico per il quale è
necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale, come
previsto nei precedenti articoli, senza aver ottenuto l'atto stesso
o senza aver assolto la relativa tassa incorre nella pena
pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al
sestuplo della tassa.
Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle
concessioni regionali, senza che sia stato effettuato il pagamento
del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 10.000 a
Lire 50.000 oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo per
queste, il regresso verso il debitore.
TITOLO VIII Disposizioni finali e transitorie
Art. 84 (Delega delle funzioni amministrative)
Nella prima fase di applicazione della presente legge
corrispondente al periodo di attuazione del primo Piano di Bacino
di Traffico, la Regione, in accordo con i Comuni e le Comunità
Montane, verificherà con quali modalità, con quali strumenti e con
quale gradualità delegare agli Enti locali e a loro consorzi
l'esercizio delle funzioni amministrative dei servizi di cui
all'articolo 11 della presente legge.
Con apposita legge regionale, sentiti gli Enti locali e ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 10 aprile 1981, n.
151, la Regione provvederà quindi a fissare anche le direttive per
l'esercizio di quelle funzioni che saranno delegate.
Art. 85 (Consorzi di Bacino)
Il competente Assessorato regionale dell'Industria, Commercio,
Artigianato e Trasporti provvederà, nella prima fase di
applicazione della presente legge corrispondente al periodo di
attuazione del primo Piano di Bacino di Traffico, con ricerche,
mezzi e interventi più opportuni, a studiare, promuovere e
sostenere - ai sensi dell'articolo 3, primo comma, sub n. 5, della
legge 10 aprile 1981, n. 151 - la costituzione di Consorzi o altre
forme associative tra Enti locali per l'esercizio delle funzioni
amministrative relative ai trasporti pubblici locali e/ o per
l'eventuale gestione.
Art. 86 (Informazione e partecipazione)
Al fine di favorire una corretta applicazione della presente
legge e il raggiungimento degli scopi che si prefigge e onde
promuovere l'uso dei trasporti collettivi secondo la nuova
normativa e secondo l'obiettivo del conseguimento dell'equilibrio
economico dei servizi di trasporto, l'Assessorato regionale
competente per i Trasporti promuove e assicura una adeguata
informazione.
Nella prima fase di applicazione della presente legge, viene
promossa una speciale campagna di informazione diretta verso la
popolazione, gli Enti locali, le categorie professionali, i
sindacati, le scuole, l'utenza turistica ed altri destinatari
interessati all'uso, all'organizzazione, alla funzionalità e
all'efficienza dei trasporti stessi.
Viene contestualmente assicurata, anche secondo quanto è
previsto dall'articolo 3, primo comma, sub n. 6, la più ampia
partecipazione degli enti e degli organismi interessati non solo
alla elaborazione ed attuazione del Piano regionale integrato dei
Trasporti e dei Sistemi di Comunicazione, del Piano di Bacino di
Traffico e loro eventuali modifiche, ma anche all'applicazione
della presente legge e al raggiungimento degli scopi che si
prefigge.
Art. 87 (Programmazione)
L'Assessorato regionale competente per i Trasporti provvede, in
relazione ai servizi di trasporto collettivo indicati nell'articolo
11 della presente legge, a redigere - secondo i criteri
programmatico-direttivi e secondo i contenuti del Piano di Bacino
di Traffico - i contributi necessari alla elaborazione delle
articolazioni settoriali del Piano Generale Nazionale dei
Trasporti.
Nel definire la politica regionale dei trasporti, oltreché dei
principi e criteri di autorizzazione indicati dalla normativa
statale, esso tiene conto delle disposizioni comunitarie e delle
risoluzioni della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti,
nonché può tener conto di ogni altro atto, in materia, del
Consiglio d'Europa e della Commissione Economica per l'Europa.
Art. 88 (Trasporti semi - collettivi)
Nella prima fase di applicazione della presente legge dovranno
essere particolarmente studiate e sperimentate le possibilità
offerte dai trasporti semi - collettivi, soprattutto lungo quelle
linee dove il mezzo pubblico collettivo è scarsamente utilizzato,
ai fini di un loro inserimento nella rete regionale dei servizi di
trasporto pubblico secondo conformi previsioni del Piano di Bacino
di Traffico e del Programma annuale.
Art. 89 (Trasporti scolastici)
La Regione, nella prima fase di applicazione della presente
legge, a titolo sperimentale, può promuovere ed organizzare,
nell'ambito dei servizi di linea, particolari servizi di trasporto
di alunni e studenti, alle condizioni stabilite dalla Giunta
regionale.
Art. 90 (Scadenza generale)
Tutte le autorizzazioni e concessioni per opere, impianti,
linee, esercizi, relative alle categorie, modi e tipi di trasporto
pubblico indicati nell'articolo 11 della presente legge cessano di
avere validità ed efficacia il 31 dicembre 1982, secondo quanto
disposto dall'articolo 33 della presente legge.
L'Autorità concedente dispone per la loro estinzione.
Art. 91 (Esercizio provvisorio dei servizi)
Le autorizzazioni e le concessioni per la istituzione e
l'esercizio dei servizi di linea per le categorie e i modi di
trasporto indicati nell'articolo 11 della presente legge, accordate
fino all'entrata in vigore della presente legge da qualunque
autorità concedente (esclusa quella statale), e ancorché gli atti
relativi non siano stati perfezionati, sono convertite in speciali
autorizzazioni e concessioni provvisorie aventi scadenza
improrogabile il 31 dicembre 1982. I Comuni, quali enti concedenti,
provvedono di conseguenza per l'abrogazione delle concessioni e
delle autorizzazioni e per le relative conversioni alle condizioni
previste dalle disposizioni del presente articolo.
L'esercizio non viene interrotto tra l'entrata in vigore della
presente legge e la conversione di cui al precedente comma.
Per ottenere la conversione prevista dal primo comma gli
interessati dovranno presentare domanda entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, allegando copia
autenticata delle autorizzazioni e concessioni che dovranno essere
convertite negli atti di cui al primo comma.
Le imprese, aziende ed enti esercenti che si trovano nelle
condizioni di cui al precedente comma, dovranno comunque
uniformarsi alla normativa della presente legge anche nel periodo
antecedente il 31 dicembre 1982.
Quando l'Autorità concedente è il Comune, copia della domanda di
cui al terzo comma, col visto del Comune attestante il rispetto del
termine, dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale
competente per i Trasporti.
Art. 92 (Procedure per i primi atti)
Venendo a scadere ed essendo estinte alla data del 31 dicembre
1982 tutte le autorizzazioni e concessioni, i primi atti di
concessione avranno decorrenza col primo gennaio 1983.
Entro il 30 settembre 1982 dovranno pervenire all'Assessorato
regionale competente per i Trasporti le domande di autorizzazione
previa di cui agli articoli 19 e 20 della presente legge ed entro
il 31 ottobre 1982 all'Autorità concedente quelle per ottenere le
concessioni ai sensi degli artt. 22 e 23 della presente legge.
Le domande devono essere corredate della documentazione
richiesta.
Seguirà l'iter previsto dalla presente legge, mentre alla data
del primo gennaio 1983, nessuna categoria, modo, tipo di trasporto
di cui all'articolo 11 della presente legge potrà essere aperto al
pubblico esercizio senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione
di cui all'articolo 21 della presente legge e senza aver ottenuto
gli atti di autorizzazione e concessione per l'esercizio da parte
della Regione e del Comune secondo le rispettive attribuzioni ai
sensi della presente legge.
Art. 93 (Disposizioni finanziarie)
Le autorizzazioni di spesa necessarie per l'attuazione delle
disposizioni della presente legge sono disposte annualmente con
legge di bilancio. Apposite norme legislative regionali
provvederanno agli oneri finanziari derivanti dagli impegni
stabiliti dalla presente legge e alla determinazione delle
dotazioni organiche necessarie all'esercizio delle attribuzioni e
delle funzioni previste dalla presente legge.
Art. 94 (Disposizioni finali)
Sono abrogate le disposizioni comunque contrarie o incompatibili
con le norme della presente legge.
Fino all'emanazione di nuove norme, restano in vigore le
disposizioni contenute negli articoli 4, terzo comma; 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 25 e 34, primo comma, lettera c), della legge
28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni.
A completamento delle norme della presente legge di carattere
generale, che disciplinano ogni esercizio, modo, categoria, tipo di
trasporto pubblico di cui all'articolo 11, la Regione, con apposite
leggi, emana ulteriori disposizioni per ogni specifica
articolazione settoriale (tramvie, funivie, sciovie, ecc.).
Art. 95
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma
dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione ed entrerà in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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