Legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria
per gli anni 2008/2010). Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. 27 dicembre 2007, n. 53)
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE, CONTABILITA' E CONTENIMENTO
DELLA SPESA
CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITA'
Art. 1 - Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP
Art. 2 - Riproposizione di fondi assegnati dallo Stato o
dall'Unione europea con atto amministrativo
Art. 3 - Vincolo di destinazione delle economie relative agli
stanziamenti destinati alla Casa da gioco di Saint-Vincent
CAPO II MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA
Art. 4 - Disposizioni per il contenimento della spesa in materia
di personale
Art. 5 - Concorso degli enti locali al riequilibrio della
finanza pubblica
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI
LOCALI
Art. 6 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza
locale
Art. 7 - Fondi globali. Modificazione alla l.r. 48/1995
Art. 8 - Fondo per Speciali Programmi di Investimento -
Fo.S.P.I.
Art. 9 - Finanziamento degli interventi per la riqualificazione
di Aosta quale moderno capoluogo regionale
Art. 10 - Sperimentazione della televisione digitale
Art. 11 - Piani di edilizia scolastica
Art. 12 - Finanziamento straordinario al Comune di
Saint-Christophe
Art. 13 - Completamento di opere di interesse regionale
CAPO II POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI
Art. 14 - Interventi in materia di politica del lavoro.
Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7
Art. 15 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento
comunitario e statale
CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
Art. 16 - Disposizioni in materia di personale regionale
Art. 17 - Modificazione all'articolo 32 della l.r. 45/1995
Art. 18 - Disposizioni in materia di fondi pensione
Art. 19 - Contribuzione di previdenza complementare per il
personale del Servizio sanitario regionale
CAPO IV INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
Art. 20 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte
corrente
Art. 21 - Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e
territoriali
Art. 22 - Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone
anziane ed inabili
Art. 23 - Finanziamento degli oneri di realizzazione di una
struttura polifunzionale in Comune di Morgex per l'erogazione di
servizi socio-sanitari e socio-assistenziali
Art. 24 - Fondo regionale per le politiche sociali. Legge
regionale 4 settembre 2001, n. 18
Art. 25 - Esercizio transitorio di funzioni in materia di
assistenza. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2002, n.
25
Art. 26 - Disciplina del servizio di trasporto a mezzo
elicotteri. Modificazioni alla legge regionale 31 ottobre 1997, n.
35
CAPO V INTERVENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI E PATRIMONIO
Art. 27 - IN.VA. S.p.A. Modificazione alla legge regionale 17
agosto 1987, n. 81
Art. 28 - Rideterminazione degli oneri fiscali ed accessori per
l'acquisizione del complesso alberghiero e immobiliare Grand Hôtel
Billia in Comune di Saint-Vincent
Art. 29 - Ufficio di rappresentanza a Bruxelles. Legge regionale
16 marzo 2006, n. 8
CAPO VI INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA
DELL'AMBIENTE
Art. 30 - Avvio del progetto sperimentale Valle d'Aosta
Sicura
Art. 31 Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante
interesse regionale. Legge regionale 17 agosto 2004, n. 21
Art. 32 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41
Art. 33 - Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 7 aprile
1992, n. 18, e 10 agosto 2004, n. 16
CAPO VII INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Art. 34 - Disposizioni in materia di anticipazione dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di
solidarietà. Modificazioni alla legge regionale 26 gennaio 2005, n.
4
Art. 35 - Programma di sviluppo rurale 2007/2013 -Misure
cofinanziate
Art. 36 - Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del
parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta. Modificazioni alla
legge regionale 6 agosto 2007, n. 18
Art. 37 - Concessione di contributi in conto interessi.
Autorizzazioni di limiti di impegno. Leggi regionali 31 marzo 2003,
n. 6, e 8 giugno 2004, n. 7
CAPO VIII INTERVENTI PER LA PROMOZIONE SOCIALE
Art. 38 - Disposizioni in materia di interventi regionali per il
diritto allo studio universitario. Modificazioni alla legge
regionale 14 giugno 1989, n. 30
Art. 39 - Disposizioni in materia di interventi regionali per il
diritto allo studio. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto
1993, n. 68
Art. 40 - Promozione di servizi formativi e di ricerca
scientifica per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica
Art. 41 - Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio
1996, n. 10
Art. 42 - Interventi per la valorizzazione del Forte e del Borgo
medioevale di Bard. Modificazioni alla legge regionale 17 maggio
1996, n. 10
Art. 43 - Manutenzione straordinaria del Museo regionale di
Scienze naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32
Art. 44 - Contributo straordinario all'Aero Club Valle
d'Aosta
CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI
Art. 45 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da
leggi regionali
TITOLO III DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
E DI SVILUPPO RURALE. MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 16
NOVEMBRE 1999, N. 36, E 28 APRILE 2003, N. 18
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 46 - Oggetto e finalità
Art. 47 - Politica di sviluppo rurale
Art. 48 - Beneficiari e tipologia degli aiuti
Art. 49 - Compatibilità con la normativa comunitaria
CAPO II TIPOLOGIA DEGLI AIUTI
Art. 50 - Investimenti nelle aziende agricole
Art. 51 - Conservazione di paesaggi e fabbricati rurali
tradizionali
Art. 52 - Ricomposizione fondiaria
Art. 53 - Aiuti relativi a fitopatie e infestazioni
parassitarie
Art. 54 - Aiuti per perdite dovute ad avversità atmosferiche
Art. 55 - Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
Art. 56 - Aiuti alle aziende operanti nel settore della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Art. 57 - Interventi diretti
Art. 58 - Aiuti diretti a promuovere il miglioramento della
qualità dei prodotti agricoli
Art. 59 - Assistenza tecnica e formazione
Art. 60 - Assistenza tecnica e altri aiuti di importanza minore
alle aziende operanti nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli
Art. 61 - Aiuti per l'introduzione di sistemi di certificazione
ambientale
Art. 62 - Animazione sociale e culturale delle comunità
Art. 63 - Incentivazione delle attività turistiche
Art. 64 - Riqualificazione dei villaggi rurali
Art. 65 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
Art. 66 - Infrastrutture rurali
Art. 67 - Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario,
delle consorterie e degli altri enti gestori di opere irrigue
Art. 68 - Modificazioni alla legge regionale 16 novembre 1999,
n. 36
Art. 69 - Modificazioni alla legge regionale 28 aprile 2003, n.
18
CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 70 - Presentazione delle domande e istruttoria
Art. 71 - Vincolo di destinazione e di alienazione
Art. 72 - Controlli
Art. 73 - Revoca
Art. 74 - Fondo di rotazione
CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
Art. 75 - Rinvio
Art. 76 - Disposizioni transitorie
Art. 77 - Disposizioni finanziarie
Art. 78 - Abrogazioni
TITOLO IV ENTRATA IN VIGORE
Art. 79 - Entrata in vigore
TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE, CONTABILITA' E CONTENIMENTO
DELLA SPESA
CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITA'
Art. 1 (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1°
gennaio 2008, le aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali), si applicano nella
misura ridotta di un punto percentuale sul valore della produzione
netta realizzato nel territorio regionale per i soggetti passivi
che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, realizzino, su
base nazionale, entrambi i seguenti presupposti (00):
a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato
degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei
contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 5 per
cento rispetto alla media del triennio precedente;
b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili
nell'articolo 2425, comma primo, lettera b), numero 9), del codice
civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP di almeno il
5 per cento rispetto alla media del triennio precedente.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire, con propria
deliberazione, i criteri e le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
3. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite
con legge.
Art. 2 (Riproposizione di fondi assegnati dallo Stato o dall'Unione
europea con atto amministrativo) (01)
Art. 3 (Vincolo di destinazione delle economie relative agli
stanziamenti destinati alla Casa da gioco di Saint-Vincent)
1. Le risorse finanziarie destinate annualmente alla Casa da
gioco di Saint-Vincent, in applicazione degli articoli 12 e 14,
relativi rispettivamente alle manifestazioni e promozione e al
piano di sviluppo, del disciplinare approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 3176/XI in data 14 aprile 2003, e non
utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, possono
essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario
successivo (obiettivo programmatico 2.2.2.12. - capitoli 64965
parz. e 64970; obiettivo programmatico 2.1.4.01 - capitolo 35020
parz).
CAPO II MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA
Art. 4 (Disposizioni per il contenimento della spesa in materia di
personale)
1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi
complessivi di finanza pubblica per l'anno 2008, l'Amministrazione
regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con
le risorse finanziarie disponibili sugli specifici stanziamenti di
bilancio, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione
organica vacanti al 1° gennaio 2008 e non oltre il 50 per cento dei
posti che si renderanno vacanti nell'anno 2008.
Art. 5 (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza
pubblica)
1. Per l'anno 2008, la Giunta regionale, previo parere del
Consiglio permanente degli enti locali, definisce le misure per la
razionalizzazione e il contenimento della spesa di personale degli
enti locali, contestualmente alla definizione del Patto di
stabilità per gli enti locali.
2. Fino all'approvazione della deliberazione di cui al comma 1,
sono confermate le misure per il contenimento della spesa di
personale degli enti locali previste dalle deliberazioni della
Giunta regionale 23 febbraio 2007, n. 456, e 27 aprile 2007, n.
1128.
3. Nelle more della revisione organica della legge regionale 4
settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli
amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi
regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78, e 19
maggio 1995, n. 17), gli importi relativi alle indennità di
funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori degli enti
locali non possono, per l'anno 2008, essere determinati in aumento
rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2007.
4. Per gli amministratori di cui all'articolo 11, comma 4, della
l.r. 23/2001 che nell'anno 2008 variano la loro posizione
lavorativa rispetto a quella in essere nell'anno 2007, l'importo
massimo dell'indennità di funzione attribuibile ai sensi del comma
3 è, rispettivamente, raddoppiato o dimezzato, in relazione
all'eventuale collocamento in aspettativa dell'amministratore
interessato o alla cessazione dell'aspettativa medesima.
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI
LOCALI
Art. 6 (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli
interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995,
n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro
211.217.374 per l'anno 2008.
2. Per l'anno 2008, la somma di cui al comma 1 è ripartita, in
deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 18 della l.r. 48/1995,
fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della medesima
legge nel modo seguente:
a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo
settoriale di destinazione: euro 124.066.894 (obiettivo
programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 - 20503 e 20745);
b) interventi per programmi di investimento: euro 40.475.974 da
utilizzare, quanto ad euro 38.019.127, per il finanziamento dei
programmi del Fondo per speciali programmi di investimento
(Fo.S.P.I.) di cui al titolo IV, capo II, della l.r. 48/1995
(obiettivo programmatico 2.1.1.03.) e, quanto ad euro 2.456.847,
per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994,
n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli
enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità
giuridica) - (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - capitolo
33755);
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di
destinazione: euro 46.674.506 (obiettivi programmatici 2.1.1.02. e
3.2.) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato
A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995.
3. Per l'anno 2008, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r.
48/1995, le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), sono
destinate:
a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti
secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge
regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per il
triennio 1998/2000) - (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo
20501 parz.);
b) per euro 112.037.237, al finanziamento dei Comuni (obiettivo
programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 parz. e 20503);
c) per euro 7.250.000, al finanziamento delle Comunità montane
(obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20745);
d) per euro 338.128, al Comune di Aosta quale ulteriore
trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione,
ai sensi dell'articolo 106 della legge regionale 7 dicembre 1998,
n. 54 (Sistema della autonomie in Valle d'Aosta), correlato
all'aumento del trasferimento alle Comunità montane di cui alla
lettera c) (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo
20501).
4. Per l'anno 2008, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r.
48/1995, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 3,
lettera b), è destinata:
a) per un importo pari a euro 15.291.661, a spese d'investimento
(obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20503 parz.);
b) per un ulteriore importo pari a euro 2.000.595 a spese di
investimento, prioritariamente destinate ad interventi
corrispondenti alle tipologie delle opere definite dalla Giunta
regionale, ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità per la
formazione dei programmi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della
l.r. 48/1995 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20503
parz.);
c) per un importo pari a euro 4.052.000, a spese per gli
interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono
determinati dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio
permanente degli enti locali (obiettivo programmatico 2.1.1.01. -
capitolo 20501 parz.).
5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali
si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi
previsti nell'allegato A, per quanto eccedente gli stanziamenti
iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di
previsione della Regione.
6. I Comuni hanno l'obbligo di concorrere al finanziamento delle
Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato
funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce
al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di
riferimento determinata ai sensi dell'articolo 11 della l.r.
48/1995.
7. Gli enti locali hanno l'obbligo reciproco di concorrere, per
quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi
erogati ai propri cittadini.
Art. 7 (Fondi globali. Modificazione alla l.r. 48/1995) (1)
Art. 8 (Fondo per Speciali Programmi di Investimento - Fo.S.P.I.)
1. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I.
2007/2009, è confermata la spesa di euro 32.736.675, già
autorizzata ai sensi della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30
(Legge finanziaria per gli anni 2007/2009), e ripartita, ai sensi
della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a
disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2007), rispettivamente, in euro 13.561.300 per
l'anno 2007, euro 10.587.337 per l'anno 2008 ed euro 8.588.038 per
l'anno 2009.
2. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti
esecutivi relativi alle opere inserite nel programma Fo.S.P.I.
2008/2010 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, è autorizzata
la spesa complessiva di euro 32.960.254 (obiettivo programmatico
2.1.1.03 - capitolo 21245 parz.), suddivisa nel modo seguente:
a) anno 2008: euro 18.901.957;
b) anno 2009: euro 5.284.872;
c) anno 2010: euro 8.773.425.
3. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21
della l.r. 48/1995, la spesa per l'anno 2008 è rideterminata in
euro 2.966.423 e per l'anno 2009 in euro 2.774.229; per l'anno 2010
è autorizzata la spesa di euro 2.869.404 (obiettivo programmatico
2.1.1.03 - capitolo 21255).
4. Ai fini dell'approvazione del programma Fo.S.P.I. di cui
all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il
triennio 2009/2011, già determinata dall'articolo 6, comma 5, della
l.r. 30/2006, è rideterminata in euro 30.824.771 ed è
indicativamente suddivisa in euro 16.894.861 per l'anno 2009 ed
euro 8.994.071 per l'anno 2010. All'autorizzazione della spesa e
alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e
del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere
inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il
triennio 2009/2011.
5. Ai fini dell'approvazione del programma di cui all'articolo
20 della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio
2010/2012 è determinata in euro 31.882.263, di cui indicativamente
euro 13.418.100 per l'anno 2010. All'autorizzazione della spesa e
alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e
del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere
inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il
triennio 2010/2012.
6. Per l'aggiornamento, nel periodo 2008/2010, dei programmi
triennali già approvati ai sensi delle leggi regionali 18 agosto
1986, n. 51 (Istituzione del Fondo regionale investimenti
occupazione-FRIO), 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di
finanza degli enti locali della Regione), e 48/1995, la spesa
complessiva è rideterminata in euro 2.999.997 ripartita in euro
999.997 per l'anno 2008 e in annui euro 1.000.000 per gli anni 2009
e 2010 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245
parz.).
Art. 9 (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta
quale moderno capoluogo regionale)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge
regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di
Aosta quale moderno capoluogo regionale), è determinata in euro
10.000.000 per l'anno 2008, euro 6.000.000 per l'anno 2009, ed euro
5.569.466 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 -
capitolo 33665).
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi
per gli importi e per i periodi di cui al comma 1 (capitolo
11155).
Art. 10 (Sperimentazione della televisione digitale)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, d'intesa con
il Consiglio permanente degli enti locali, un piano straordinario,
per l'anno 2008, finalizzato alla prosecuzione delle attività di
sperimentazione della televisione digitale di cui all'articolo 24
della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per
l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni
radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni.
Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa
urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta),
e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31).
2. Alla realizzazione degli interventi attuativi del piano di
cui al comma 1 provvede direttamente la Regione, in deroga a quanto
previsto dalla l.r. 25/2005, mediante risorse derivanti da
trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al
titolo V della l.r. 48/1995, per un importo di euro 3.500.000 per
l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.1.1.02. - capitolo
21882).
Art. 11 (Piani di edilizia scolastica)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, per gli anni
2008 e 2009, piani straordinari di interventi finalizzati alla
messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici
di proprietà degli enti locali, ad integrazione del piano
straordinario, per l'anno 2007, di cui all'articolo 6, comma 3,
della l.r. 15/2007.
2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani di cui
al comma 1 provvedono direttamente gli enti locali interessati
mediante:
a) risorse regionali, in deroga a quanto disposto dalla legge
regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia
di finanza locale), considerato l'interesse generale ad assicurare
la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici
scolastici non oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1,
della l.r. 15/2007;
risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di
destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995 (1a).
3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato
complessivamente in euro 2.000.000 per l'anno 2008 e in euro
2.500.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.1.1.05. -
capitolo 33705).
Art. 12 (Finanziamento straordinario al Comune di Saint-Christophe)
1. In relazione alla presenza sul territorio del Comune di
Saint-Christophe dell'aeroporto regionale Corrado Gex, a servizio
dell'intera Regione, è riconosciuto un finanziamento straordinario
finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche da parte del
medesimo Comune, in deroga a quanto disposto dalla l.r.
48/1995.
2. Le modalità di concessione del finanziamento straordinario di
cui al comma 1 e l'individuazione delle opere pubbliche da
realizzare con il predetto finanziamento sono stabilite con
deliberazione della Giunta regionale.
3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato
complessivamente in euro 3.800.000, di cui euro 500.000 per l'anno
2008, euro 1.700.000 per il 2009 ed euro 1.600.000 per il 2010
(obiettivo programmatico 2.1.1.05. - capitolo 33743).
Art. 13 (Completamento di opere di interesse regionale)
1. Al fine di completare gli interventi di ammodernamento e le
relative procedure espropriative afferenti alla strada di interesse
regionale Etroubles-Allein-Doues-Valpelline, oggetto di accordo di
programma tra la Regione e la Comunità montana Grand Combin, ai
sensi dell'articolo 105 della l.r. 54/1998, è autorizzata la
maggiore spesa di euro 600.000 per l'anno 2008 (obiettivo
programmatico 2.1.1.5. - capitolo 33700).
CAPO II POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI
Art. 14 (Interventi in materia di politica del lavoro. Modificazioni
alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)
1. Sino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge
regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche
regionali del lavoro, di formazione professionale e di
riorganizzazione dei servizi per l'impiego), del nuovo piano
triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di
formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni
per favorire l'impiego e l'occupazione 2008/2010 restano valide le
indicazioni di cui al piano 2004/2006, già prorogate ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 30/2006, ed integrate con i
contenuti di cui al programma annuale di interventi straordinari,
approvato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r.
30/2006.
2. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione dei piani di cui
al comma 1 è rideterminata, per il triennio 2008/2010, in
complessivi euro 15.326.700, di cui annui euro 5.108.900 per gli
anni 2008, 2009 e 2010 (obiettivo programmatico 2.2.2.16. -
capitolo 26010; obiettivo programmatico 2.2.2.18. - capitolo 30040
e obiettivo programmatico 2.2.2.10. - capitolo 47555).
3. (2)
Art. 15 (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento
comunitario e statale)
1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il
completamento, nell'ambito del Documento unico di Programmazione
(Docup) obiettivo n. 2 per il periodo 2000/2006, di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
degli investimenti e delle connesse azioni di assistenza tecnica di
cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000,
n. 27 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi
riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa
per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di
previsione 2000 e del triennio 2000/2002), intrapresi nell'ambito
dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 e di iniziativa
comunitaria Interreg, previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del
Consiglio, del 19 dicembre 1988, dal regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio, del 20 luglio 1993, e dal regolamento (CEE) n.
2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, è determinata, per il
periodo 2000/2008, in euro 40.173.709, di cui euro 60.000 per
l'anno 2008, al lordo delle risorse già autorizzate ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 30/2006 (obiettivo
programmatico 2.2.2.17. - capitolo 25026).
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo
quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 27/2000,
anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione
europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione
del regolamento (CE) 1260/1999 e della legge 16 aprile 1987, n. 183
(Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento
interno agli atti normativi comunitari), per gli interventi nelle
aree obiettivo n. 2 previsti dal Documento unico di Programmazione
finalizzato al conseguimento del medesimo obiettivo (riconversione
economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali) per il
periodo 2000/2007.
3. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, investimenti
definiti nell'ambito del Programma operativo Competitività
regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dal
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, e dal regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio dell'11 luglio 2006.
4. In relazione all'approvazione con decisione della Commissione
europea n. C/2007/3867, in data 7 agosto 2007, del Programma
operativo Competitività regionale 2007/2013, gli investimenti di
cui al comma 3 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse
finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano renderanno
disponibili, in applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e
della l. 183/1987.
5. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata, per il
periodo 2007/2013, la quota di cofinanziamento a carico della
Regione di euro 8.785.910 determinati, con riferimento al periodo
2008/2010, in complessivi euro 4.495.250 (obiettivo programmatico
2.2.2.17. - capitolo 47010), annualmente così suddivisi:
a) anno 2008: euro 2.011.549;
b) anno 2009: euro 1.229.555;
c) anno 2010: euro 1.254.146.
6. Gli oneri a carico della Regione per il cofinanziamento di
investimenti finalizzati allo sviluppo, in applicazione di Accordi
di programma-quadro tra lo Stato e la Regione, sono determinati,
per il periodo 2008/2010, in complessivi euro 4.500.000 (obiettivo
programmatico 2.2.2.17. - capitolo 47007), annualmente così
suddivisi:
a) anno 2008: euro 1.500.000;
b) anno 2009: euro 1.500.000;
c) anno 2010: euro 1.500.000.
7. Gli oneri a carico della Regione per l'avvio degli
investimenti da intraprendere in favore della cooperazione
territoriale nel periodo 2007/2013 sono determinati, per il periodo
2008/2010, in complessivi euro 4.000.000 (obiettivo programmatico
2.2.2.17. - capitolo 47011), annualmente così suddivisi:
a) anno 2008: euro 1.000.000;
b) anno 2009: euro 1.500.000;
c) anno 2010: euro 1.500.000.
8. L'autorizzazione di spesa per la proposizione, l'avvio e
l'attuazione dei progetti in attuazione dei programmi di iniziativa
comunitaria Interreg III, già determinata in euro 251.600 per
l'anno 2007 ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della l.r. 30/2006,
è rideterminata in euro 200.000 per l'anno 2008, euro 180.000 per
l'anno 2009 e euro 210.000 per l'anno 2010 ed è finalizzata anche
all'attuazione dei programmi di cooperazione territoriale 2007/2013
ed al relativo coordinamento e animazione (obiettivo programmatico
2.2.2.17. - capitolo 25033).
9. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione e il
completamento delle attività intraprese nell'ambito del programma
operativo regionale (POR) obiettivo 3 per il periodo 2000/2006 di
cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 è determinata, per l'anno
2008, in euro 1.300.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.18. -
capitolo 30050).
10. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, gli interventi
definiti nell'ambito del Programma obiettivo n. 2 Occupazione
previsto dai regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio nn. 1081/2006 e 1083/2006.
11. Gli interventi di cui al comma 10 e all'articolo 14, comma
1, sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie
che l'Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e della l. 183/1987,
ad avvenuta approvazione del Programma obiettivo n. 2 Occupazione,
per il periodo 2007/2013.
12. Per le finalità di cui al comma 10, è autorizzata, per il
periodo 2008/2010, la spesa complessiva di euro 8.664.003
(obiettivo programmatico 2.2.2.18. - capitoli 26030, 30055, 30056 e
30057), annualmente così suddivisi:
a) anno 2008: euro 3.622.760;
b) anno 2009: euro 2.476.497;
c) anno 2010: euro 2.564.746.
CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
Art. 16 (Disposizioni in materia di personale regionale) (2a)
Art. 17 (Modificazione all'articolo 32 della l.r. 45/1995) (3)
Art. 18 (Disposizioni in materia di fondi pensione)
1. Le risorse finanziarie necessarie a garantire, in
applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 2
luglio 1999, n. 16 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni
legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di
autorizzazioni di spesa per l'anno 1999), l'integrale fruizione dei
benefici maturati dai soggetti iscritti al Fondo di cui
all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme
sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità
regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le
scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al
prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese),
già valutate in complessivi euro 28.594.000 ai sensi dell'articolo
23, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge
finanziaria per gli anni 2006/2008), sono rideterminate in
complessivi euro 29.200.000 e sono gradualmente trasferite al Fondo
pensione di francese, competente all'erogazione delle prestazioni
maturate dagli iscritti, mediante il versamento di una quota annua
di euro 1.825.000 per ciascuno degli anni dal 2008 al 2023
(obiettivo programmatico 1.2.2. - capitolo 54740).
2. Il trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno
vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28
(Interventi per il contenimento della spesa in materia di
previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto
dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21
agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del
Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri
regionali)), è rideterminato, per l'anno 2008, in euro 4.900.000
(obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20010).
Art. 19 (Contribuzione di previdenza complementare per il personale del
Servizio sanitario regionale)
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1bis, comma
4, del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in
materia di previdenza ed assicurazioni sociali), e al fine di
incentivare l'adesione a forme di previdenza complementare da parte
dei dipendenti del Servizio sanitario regionale, è autorizzata una
quota contributiva aggiuntiva a carico del datore di lavoro pari
all'1 per cento per dodici mesi, per coloro che sono già iscritti o
che si iscrivono, entro il 31 dicembre 2008, al Fondo pensione
complementare per i lavoratori dipendenti della Regione autonoma
Valle d'Aosta (FOPADIVA), e pari allo 0,50 per cento, per dodici
mesi, per coloro che si iscrivono al medesimo Fondo nel corso del
2009.
2. Per la copertura del maggior onere di cui al comma 1, è
autorizzato il trasferimento dalla Regione all'Azienda regionale
USL della Valle d'Aosta di una somma complessiva per il biennio
2008/2009 pari ad euro 375.000, di cui euro 250.000 per l'anno 2008
ed euro 125.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.01.
- capitolo 59915).
CAPO IV INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
Art. 20 (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte
corrente)
1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata, per
l'anno 2008, in euro 271.893.791 di cui:
a) trasferimenti all'Azienda sanitaria regionale USL della Valle
d'Aosta (azienda USL) per complessivi euro 251.769.000, dei quali
euro 228.100.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. -
capitolo 59900 parz.) e:
1) euro 1.750.000, per prestazioni sanitarie aggiuntive
regionali (obiettivo programmatico 2.2.3.01. capitolo 59980);
2) euro 264.000, per iniziative di formazione professionale
(capitolo 59900 parz.);
3) euro 4.927.000, per iniziative di assistenza sanitaria e
prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900
parz.);
4) euro 8.628.000, per interventi a favore del personale
dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale
(capitolo 59900 parz.);
5) euro 8.100.000, per applicazione dei contratti del personale
dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale -
biennio 2006/2007 (capitolo 59900 parz.);
b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi
alla mobilità passiva di euro 7.030.000 quale saldo dell'anno 2005
e di euro 11.000.000,00 quale acconto per l'anno 2008 (obiettivo
programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59910);
c) interventi diretti della Regione, euro 1.844.791 (obiettivi
programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03.-capitoli 59920, 61265);
d) trasferimenti all'Azienda USL di euro 250.000 (obiettivo
programmatico 2.2.3.01, capitolo 59915) per quota contributiva
aggiuntiva in materia di previdenza complementare per il personale
della sanità (FOPADIVA) (3a).
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di
previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte ai
sensi del comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale può autorizzare l'Azienda USL ad
apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite ai
sensi del comma 1, lettera a).
4. In attuazione dell'articolo 1, comma 565, lettera c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), la Giunta
regionale è autorizzata ad adottare disposizioni per la
stabilizzazione a domanda, con la necessaria gradualità, del
personale precario, ivi compresa la dirigenza, del Servizio
sanitario regionale.
5. A parziale copertura degli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio economico 2006/2007 del personale
dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale,
l'Azienda USL utilizza i risultati economici positivi degli
esercizi precedenti, nonché gli ulteriori accantonamenti per rischi
qualora i medesimi non si verifichino nell'anno di competenza.
6. Alla totale copertura della spesa di cui al comma 5 concorre
la Regione con le somme a destinazione vincolata di cui al comma 1,
lettera a), numero 5), che l'Azienda USL è obbligata a destinare ai
rinnovi contrattuali per il quadriennio 2006/2009 del personale
dipendente e convenzionato anche mediante appositi accantonamenti
di bilancio, sentito il collegio sindacale.
7. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 38, comma 2, della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la realizzazione
dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il
miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed
erogate nella Regione), e a quanto previsto dall'obiettivo n. 25
del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale
2006/2008, approvato con legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, la
Giunta regionale, al fine di promuovere l'inserimento della Regione
nei percorsi sanitari di cura di particolari patologie cliniche per
le quali l'ambiente montano rappresenta un valido supporto
terapeutico e di soddisfare i fabbisogni propri e di altre Regioni,
favorendo al contempo lo sviluppo turistico e l'incremento del
livello occupazionale locale, può autorizzare, senza obbligo di
convenzione per l'Azienda USL e fermo restando il rispetto di ogni
altra condizione prevista dalla normativa vigente, la realizzazione
e l'esercizio, nel distretto socio-sanitario n. 4, di una struttura
sanitaria residenziale per la cura di patologie di interesse
psichiatrico e di disturbi del comportamento alimentare.
Art. 21 (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e
territoriali)
1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture
sanitarie ospedaliere è determinata, per il triennio 2008/2010, in
euro 21.300.000, di cui euro 600.000 per l'anno 2008, euro
8.700.000 per l'anno 2009 ed euro 12.000.000 per l'anno 2010
(obiettivo programmatico 2.2.3.02. - capitolo 60310).
2. La spesa per interventi di edilizia sanitaria, da trasferire
all'Azienda USL, è determinata, per il triennio 2008/2010, in euro
18.850.000, di cui euro 6.600.000 per l'anno 2008, euro 6.250.000
per l'anno 2009 ed euro 6.000.000 per l'anno 2010 (obiettivo
programmatico 2.2.3.02. - capitolo 60380).
3. La spesa per la realizzazione di interventi urgenti di
edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale è determinata, per il
triennio 2008/2010, in euro 11.930.000, di cui euro 210.000 per
l'anno 2008, euro 5.610.000 per l'anno 2009 ed euro 6.110.000 per
l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - capitolo
60420).
4. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture
socio-sanitarie territoriali è determinata, per il triennio
2008/2010, in euro 1.200.000, di cui euro 600.000 per l'anno 2009
ed euro 600.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 -
capitolo 60480 parz.).
5. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature
sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale, da
trasferire all'Azienda USL, è determinata, ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi
finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature
sanitarie), in euro 16.000.000, di cui euro 9.000.000 per l'anno
2008, euro 3.500.000 per l'anno 2009 ed euro 3.500.000 per l'anno
2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - capitolo 60445) (3b).
Art. 22 (Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane
ed inabili)
1. La spesa per l'ampliamento, per la ristrutturazione e per
altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati
all'adeguamento funzionale di opere pubbliche destinate
all'assistenza delle persone anziane ed inabili, previste
dall'articolo 17 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21
(Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è determinata, per il
triennio 2008/2010, in euro 13.500.000, di cui euro 3.500.000 per
l'anno 2008, euro 4.500.000 per l'anno 2009 ed euro 5.500.000 per
l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.1.1.05. - capitolo
33690).
Art. 23 (Finanziamento degli oneri di realizzazione di una struttura
polifunzionale in Comune di Morgex per l'erogazione di servizi
socio-sanitari e socio-assistenziali)
1. In deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, la Regione
provvede con fondi del proprio bilancio al finanziamento
dell'esecuzione dei lavori e degli afferenti oneri dei servizi di
ingegneria ed architettura inerenti alla struttura polifunzionale
da realizzare in Comune di Morgex a cura dello stesso Comune, nel
quale ospitare un Centro educativo assistenziale (CEA), un Centro
diurno per persone affette da disturbi psichici ed una struttura
socio-assistenziale residenziale per anziani.
2. Con propria deliberazione, la Giunta regionale approva, sulla
base dell'istruttoria condotta dalla struttura regionale competente
in materia di edilizia socio-sanitaria, la progettazione
preliminare ed esecutiva dell'opera ed impegna la relativa
spesa.
3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia
di edilizia socio-sanitaria provvede, con proprio provvedimento,
alla liquidazione della spesa effettivamente sostenuta con le
seguenti modalità:
a) nella misura del 10 per cento, a titolo di primo acconto a
seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva;
b) nella misura del 30 per cento, a titolo di secondo acconto,
all'atto della consegna dei lavori;
c) nella misura del 50 per cento, a titolo di terzo acconto, ad
avvenuta rendicontazione e verifica da parte della struttura
regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria della
totalità della spesa sostenuta relativa ai primi acconti;
d) nella misura del 10 per cento, a titolo di saldo, all'atto
dell'approvazione del certificato di collaudo e dell'avvenuta
rendicontazione e verifica da parte della struttura regionale
competente in materia di edilizia socio-sanitaria della totalità
della spesa sostenuta.
4. Nella struttura realizzata ai sensi del presente articolo,
con le modalità stabilite in apposito accordo di programma, debbono
essere riservati, all'Amministrazione regionale, in relazione ai
bisogni della stessa, i locali necessari per l'attivazione di un
Centro educativo assistenziale per l'Alta Valle, all'Azienda USL i
locali relativi al Centro diurno per malati psichici e alla
Comunità montana Valdigne i locali della struttura
socio-assistenziale per anziani.
5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il
triennio 2008/2010, la spesa massima di euro 2.450.000, di cui euro
450.000 per l'anno 2008, euro 1.000.000 per l'anno 2009 ed euro
1.000.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. -
capitolo 60480 parz.).
Art. 24 (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4
settembre 2001, n. 18)
1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le
politiche sociali, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge
regionale 4 settembre 2001 n. 18 (Approvazione del piano
socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è
determinata, per il triennio 2008/2010, in euro 89.140.000 di cui
euro 28.080.000 per l'anno 2008, euro 30.380.000 per l'anno 2009 ed
euro 30.680.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 -
capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317,
61318, 61319) (3c).
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ricomprende anche le spese
concernenti la partecipazione della Regione a reti e progetti
europei in materia di politiche sociali.
Art. 25 (Esercizio transitorio di funzioni in materia di assistenza.
Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25)
1. (4)
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 trova
copertura nel Fondo regionale per le politiche sociali, istituito
ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 18/2001. L'autorizzazione di
spesa è determinata, per gli anni 2008 e 2009, ai sensi
dell'articolo 24.
Art. 26 (Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri.
Modificazioni alla legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35)
1. (5)
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 35/1997 è abrogato.
CAPO V INTERVENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI E PATRIMONIO
Art. 27 (IN.VA. S.p.A. Modificazione alla legge regionale 17 agosto
1987, n. 81)
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 17 agosto
1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore
dello sviluppo dell'informatica), è abrogato.
Art. 28 (Rideterminazione degli oneri fiscali ed accessori per
l'acquisizione del complesso alberghiero e immobiliare Grand Hôtel
Billia in Comune di Saint-Vincent)
1. Gli oneri fiscali ed accessori per l'acquisizione del
complesso immobiliare del Grand Hôtel Billia, del Centro congressi
e delle relative pertinenze di cui all'articolo 9, comma 1, della
legge regionale 3 agosto 2006, n. 15 (Assestamento del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2006, modificazioni a
disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2006), sono rideterminati in euro 8.715.000
massimi.
2. Il maggiore onere derivante dal comma 1, pari a euro
1.015.000, trova copertura, nell'anno 2008, nell'obiettivo
programmatico 2.1.4.2. - capitolo 35850 parz..
Art. 29 (Ufficio di rappresentanza a Bruxelles. Legge regionale 16 marzo
2006, n. 8)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire la proprietà
dei locali da destinare a sede dell'Ufficio di rappresentanza a
Bruxelles, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale
16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attività e
relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle
d'Aosta).
2. L'onere di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2008, in
euro 2.200.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.01. - capitolo 35060
parz.).
CAPO VI INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA
DELL'AMBIENTE
Art. 30 (Avvio del progetto sperimentale Valle d'Aosta Sicura)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare un progetto
sperimentale, denominato Valle d'Aosta Sicura, finalizzato ad
assicurare il controllo del territorio e il monitoraggio del flusso
di traffico sulla rete viaria regionale, per il tramite di apparati
di videosorveglianza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di
euro 200.000 per il triennio 2008/2010, di cui euro 100.000 per il
2008 e annui euro 50.000 per il 2009 e il 2010 (obiettivo
programmatico 2.1.5. - capitolo 21883).
3. Iniziative analoghe a quelle di cui al comma 1 possono essere
intraprese dai Comuni, singoli o associati, e dalle Comunità
montane secondo modalità da concordare con la Regione.
Art. 31 (Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse
regionale. Legge regionale 17 agosto 2004, n. 21)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal capo II della
legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di
opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per
speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV).
Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48
(Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo
modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13), è
autorizzata, per il triennio 2008/2010, la spesa complessiva di
euro 2.500.000, di cui euro 500.000 per l'anno 2008 e annui euro
1.000.000 per l'anno 2009 e 2010 (obiettivo programmatico 2.2.1.05
- capitolo 51845).
Art. 32 (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge
regionale 4 settembre 1995, n. 41)
1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la
protezione dell'Ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4
settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità
sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di
prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è
autorizzato, per l'anno 2008, in euro 4.500.000 (obiettivo
programmatico 2.2.1.09. - capitolo 67380).
2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 15,
comma 2, della l.r. 21/2003 è prorogata fino all'esercizio
finanziario 2010 ed è determinata in euro 460.000 per ciascun anno
del triennio 2008/2010 (obiettivo programmatico 2.2.1.09. -
capitolo 67382).
Art. 33 (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 7 aprile 1992, n.
18, e 10 agosto 2004, n. 16)
1. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il
funzionamento del Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge
regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di
gestione e funzionamento del Parco naturale Mont Avic. Abrogazione
delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n.
31, e 16 agosto 2001, n. 16), è autorizzato, per l'anno 2008, in
euro 1.225.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.08. - capitolo
67300).
2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle
infrastrutture tecniche per il Parco naturale del Mont Avic di cui
alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori
di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Mont
Avic), è rideterminata, per il triennio 2008/2010, in euro
4.650.000, di cui euro 1.450.000 per l'anno 2008 ed annui euro
1.600.000 per gli anni 2009 e 2010 (obiettivo programmatico
2.2.1.08. - capitolo 50150).
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi
per gli importi e i periodi di cui al comma 2 (capitolo 11175).
CAPO VII INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Art. 34 (Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione
salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà.
Modificazioni alla legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4)
1. (6)
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della l.r.
4/2005 è prorogata al 31 dicembre 2010 ed è determinata in
complessivi euro 270.000 per il triennio 2008/2010 (obiettivo
programmatico 2.2.2.16. - capitoli 27000 e 26040), annualmente
suddivisi nel modo seguente:
a) anno 2008 euro 170.000;
b) anno 2009 euro 50.000;
c) anno 2010 euro 50.000.
Art. 35 (Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Misure
cofinanziate)
1. La Regione attua, per il periodo 2007/2013, gli interventi
definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, in
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del
20 settembre 2005.
2. Gli oneri a carico della Regione per il cofinanziamento di
investimenti a sostegno dell'agricoltura, nelle more
dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma
di sviluppo rurale 2007/2013, sono determinati, nel triennio
2008/2010, in euro 22.696.300 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. -
capitolo 43070), annualmente suddivisi nel modo seguente:
a) anno 2008: euro 7.575.300;
b) anno 2009: euro 7.617.500;
c) anno 2010: euro 7.503.500.
3. L'autorizzazione di spesa per l'implementazione e gestione
del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 è determinata, per il
triennio 2008/2010, in euro 600.000 (obiettivo programmatico
2.2.2.17. - capitolo 43055), annualmente suddivisa nel modo
seguente:
a) anno 2008: euro 200.000;
b) anno 2009: euro 200.000;
c) anno 2010: euro 200.000.
4. Le azioni di cui al comma 3 sono attuate anche mediante
l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo
Stato renderanno disponibili ad avvenuta approvazione del Programma
di sviluppo rurale 2007/2013 da parte della Commissione
europea.
Art. 36 (Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e
moto circolante in Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge
regionale 6 agosto 2007, n. 18)
1. La Regione assicura il finanziamento delle domande di
contributo relative ad iniziative di demolizione/acquisto o
riconversione effettuate entro il 31 dicembre 2007 ai sensi della
legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Incentivi regionali per il
rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle
d'Aosta ).
2. E' autorizzata l'ulteriore applicazione della l.r. 18/2007
per la concessione dei contributi ivi previsti relativamente alle
iniziative di demolizione/acquisto o riconversione effettuate nel
periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008.
Limitatamente a dette iniziative, i contributi di cui all'articolo
3 della l.r. 18/2007 sono concessi a prescindere dal requisito
relativo al livello massimo di emissioni di CO2 per chilometro di
cui al comma 1 del medesimo articolo nei seguenti casi:
a) qualora il beneficiario del contributo sia un soggetto
handicappato in situazione di gravità, portatore di gravi
difficoltà motorie certificate ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate), ovvero un soggetto grande
invalido del lavoro, portatore di gravi difficoltà motorie;
b) qualora il nucleo familiare del beneficiario del contributo
sia composto da almeno cinque persone, per l'acquisto di una nuova
autovettura avente un numero di posti compreso tra sette e nove; in
tali casi non può essere concesso più di un contributo per nucleo
familiare.
3. (7)
4. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r.
18/2007 è determinata, per il 2008, in euro 1.060.000 (obiettivo
programmatico 2.2.1.09. - capitolo 67372 e obiettivo programmatico
2.1.6.01. - capitolo 67374).
Art. 37 (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di
limiti di impegno. Leggi regionali 31 marzo 2003, n. 6, e 8 giugno
2004, n. 7)
1. I limiti di impegno, della durata massima di quindici anni,
previsti dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi
regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane),
sono autorizzati, per l'anno 2008, in euro 101.556 per le imprese
industriali e in euro 107.138 per le imprese artigiane (obiettivi
programmatici 2.2.2.09. - capitolo 35750 parz. e 2.2.2.10. -
capitolo 47590 parz.).
2. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni,
previsto dalla legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi
regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali
operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli), è
autorizzato, per l'anno 2008, in euro 27.000 (obiettivo
programmatico 2.2.2.09. - capitolo 35805 parz. e obiettivo
programmatico 2.2.2.10. - capitolo 47645 parz.).
CAPO VIII INTERVENTI PER LA PROMOZIONE SOCIALE
Art. 38 (Disposizioni in materia di interventi regionali per il diritto
allo studio universitario. Modificazioni alla legge regionale 14
giugno 1989, n. 30)
1. (8)
2. (9)
3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r.
30/1989 è determinata per il triennio 2008/2010 in complessivi euro
10.452.000, di cui annui euro 3.484.000 per gli anni 2008, 2009 e
2010 (obiettivo programmatico 2.2.4.02. - capitolo 55560).
Art. 39 (Disposizioni in materia di interventi regionali per il diritto
allo studio. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n.
68)
1. (10)
2. (11)
3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r.
68/1993 è determinata per il triennio 2008/2010 in complessivi euro
1.887.000, di cui annui euro 629.000 per gli anni 2008, 2009 e 2010
(obiettivo programmatico 2.2.4.02. - capitoli 55511, 55515 e 55530;
obiettivo programmatico 1.2.2. - capitolo 55960; obiettivo
programmatico 2.2.4.1. - capitolo 55160).
Art. 40 (Promozione di servizi formativi e di ricerca scientifica per lo
sviluppo dell'innovazione tecnologica)
1. L'onere per le convenzioni di cui all'articolo 35, comma 2,
della l.r. 30/2006 è rideterminato per il triennio 2008/2010 in
complessivi euro 4.019.000, di cui euro 1.108.000 per l'anno 2008,
euro 1.258.000 per l'anno 2009 ed euro 1.653.000 per l'anno 2010
(obiettivo programmatico 2.2.4.04. - capitoli 56676, 56677 e
56678).
2. Nell'autorizzazione di cui al comma 1 è ricompresa la spesa
per i compensi ai rappresentanti di parte regionale in seno agli
organismi all'uopo costituiti.
Art. 41 (Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n.
10)
1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo
2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi
per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo
medioevale di Bard), a favore della Associazione Forte di Bard per
la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard, è
determinata per il triennio 2008/2010 in complessivi euro
9.450.000, di cui annui euro 3.150.000 per gli anni 2008, 2009 e
2010 (obiettivo programmatico 2.2.4.07. - capitoli 68356 e
68357).
Art. 42 (Interventi per la valorizzazione del Forte e del Borgo
medioevale di Bard. Modificazioni alla legge regionale 17 maggio
1996, n. 10)
1. (12)
2. Il periodo di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 10/1996
è prorogato al 31 dicembre 2009.
Art. 43 (Manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze
naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32)
1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli
interventi di manutenzione straordinaria del Museo regionale di
Scienze naturali di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32
(Istituzione del Museo regionale di Scienze naturali), è
rideterminata in euro 500.000 per l'anno 2008, in euro 2.000.000
per l'anno 2009 e in euro 1.700.000 per l'anno 2010 (obiettivo
programmatico 2.2.4.07. - capitolo 68352).
Art. 44 (Contributo straordinario all'Aero Club Valle d'Aosta)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
straordinario a favore dell'Aero Club Valle d'Aosta a titolo di
concorso nelle spese finalizzate all'acquisto di beni funzionali
allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.
2. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 90 per cento
della spesa ammissibile, su presentazione di apposita domanda alla
struttura competente, corredata di idonea documentazione di spesa
relativa all'investimento effettuato.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di
50.000 euro per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.4.08. -
capitolo 66575).
CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI
Art. 45 (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi
regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali
elencate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle
stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 19 della l.r.
90/1989, nelle misure indicate nell'allegato B medesimo.
2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura
nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del
bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010.
TITOLO III DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
E DI SVILUPPO RURALE. MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 16
NOVEMBRE 1999, N. 36, E 28 APRILE 2003, N. 18
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 46 (Oggetto e finalità)
1. Il presente titolo disciplina gli interventi regionali
diretti ad assicurare la conservazione e il miglioramento del
sistema rurale montano, quale risorsa culturale, ambientale ed
economica, a garantire la permanenza nelle aree montane,
preservando un adeguato livello di redditività per gli addetti, e
ad assicurare ai consumatori la fruibilità di prodotti agricoli di
alto valore qualitativo.
2. Gli interventi regionali perseguono, in particolare, le
seguenti finalità:
a) ammodernamento del sistema agricolo e agro-alimentare, al
fine di accrescerne la produttività, la competitività e la
redditività, in particolare attraverso interventi strutturali, e di
valorizzare la professionalità degli addetti;
b) sostegno ai territori rurali, attraverso lo sviluppo delle
infrastrutture, dei servizi e delle opportunità occupazionali, al
fine di contenere lo spopolamento delle aree montane, anche
attraverso la garanzia di servizi quantitativamente e
qualitativamente adeguati;
c) salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico,
mediante la valorizzazione di pratiche agricole eco-compatibili che
garantiscano l'equilibrio tra sviluppo economico ed esigenze
ambientali;
d) gestione e tutela del territorio rurale quale elemento del
patrimonio culturale e ricreativo;
e) promozione e sviluppo delle tradizioni rurali locali;
f) valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità;
g) salvaguardia dei suoli e corretta gestione delle acque
superficiali;
h) valorizzazione del sistema zootecnico e dei relativi
prodotti, con particolare riguardo alla salvaguardia delle specie
autoctone di interesse zootecnico.
Art. 47 (Politica di sviluppo rurale)
1. La politica regionale di sviluppo rurale è diretta alla
diversificazione delle attività economiche delle aziende agricole
mediante lo sviluppo di attività complementari, alla valorizzazione
del patrimonio rurale e ambientale e al miglioramento della qualità
della vita delle popolazioni e della famiglia rurale, anche al fine
di contenere l'esodo rurale e di rafforzare il tessuto economico e
sociale e le capacità progettuali e gestionali delle zone
rurali.
2. La politica regionale di sviluppo rurale si attua, oltre che
con gli interventi di cui al presente titolo, attraverso specifici
programmi approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale. L'efficacia del programma è
subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.
Art. 48 (Beneficiari e tipologia degli aiuti)
1. Possono accedere agli interventi di cui al presente titolo
gli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, come
definiti dall'articolo 2135 del codice civile, operanti nel
territorio regionale e gli altri soggetti indicati nel presente
titolo.
2. Gli aiuti possono consistere in:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto interessi;
c) mutui a tasso agevolato di durata quindicennale, oltre a un
ulteriore periodo di preammortamento della durata massima di tre
anni.
3. Gli aiuti di cui al comma 2 possono essere concessi anche
cumulativamente.
4. L'intensità degli aiuti disciplinati dal presente titolo è
calcolata in equivalente sovvenzione lorda.
Art. 49 (Compatibilità con la normativa comunitaria)
1. Ove non diversamente disposto, gli aiuti disciplinati dal
presente titolo sono concessi conformemente a quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 gennaio 2001, e
dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante
modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea del 16 dicembre 2006, in quanto
applicabili.
CAPO II TIPOLOGIA DEGLI AIUTI
Art. 50 (Investimenti nelle aziende agricole)
1. Al fine di favorire la razionalizzazione della gestione
aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il
miglioramento della qualità della produzione, la tutela e il
miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e
di benessere degli animali e l'incremento della produzione di
energie alternative e da fonti rinnovabili, possono essere concessi
aiuti per la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) dotazione di attrezzature e macchinari, ivi compresi gli
strumenti informatici, destinati al miglioramento, all'incremento e
alla tutela della produzione agricola, in misura comunque non
superiore al loro valore di mercato;
b) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni
immobili;
c) spese e oneri di progettazione e altre spese di carattere
generale correlate alle iniziative di cui alle lettere a) e b);
d) acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia,
sino ad un costo non superiore al 10 per cento delle spese
ammissibili dell'investimento;
e) realizzazione di impianti di biogas per
l'autoconsumo(12a).
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione,
l'ammontare percentuale concedibile degli aiuti, in misura comunque
non superiore:
a) al 60 per cento della spesa ammissibile, per investimenti
realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni
dall'insediamento;
b) al 75 per cento della spesa ammissibile relativa ai costi
aggiuntivi necessari all'attuazione di norme specifiche per la
tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento delle
condizioni igieniche negli allevamenti o del benessere degli
animali, diretti a conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi
ovvero a superare i requisiti comunitari minimi in vigore. Detta
maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un
aumento della capacità produttiva (12b).
c) al 50 per cento della spesa ammissibile, negli altri
casi.
3. Il limite massimo degli aiuti concedibili ad ogni singolo
beneficiario nel corso di tre esercizi finanziari è pari a euro
500.000.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere
concessi nei seguenti casi:
a) acquisto di diritti di produzione, animali e piante
annuali;
b) impianto di piante annuali;
c) drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, salvo che tali
interventi permettano di ridurre di almeno il 25 per cento il
precedente consumo di acqua;
d) semplici investimenti di sostituzione;
e) fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del
latte o dei prodotti lattiero-caseari.
5. Possono beneficiare degli aiuti per la realizzazione delle
iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), anche i proprietari
di immobili destinati ad attività agricola non titolari o
conduttori di azienda agricola.
Art. 51 (Conservazione di paesaggi e fabbricati rurali tradizionali)
1. Al fine di conservare la fruibilità del territorio di alta
montagna, consentendone l'utilizzazione per lo svolgimento della
tradizionale pratica della transumanza e garantendo, allo stesso
tempo, la tutela e il miglioramento dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene, di benessere degli animali e della qualità
delle produzioni, nonché la riduzione dei costi di produzione, il
recupero del patrimonio storico, architettonico e di interesse
ambientale a valenza agricola e l'incremento della produzione di
energie alternative e da fonti rinnovabili, possono essere concessi
aiuti per la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) interventi diretti alla conservazione di elementi non
produttivi del patrimonio aziendale, avente interesse ambientale,
archeologico o storico;
b) interventi diretti alla conservazione di elementi del
patrimonio facente parte dei fattori produttivi dell'azienda;
c) spese e oneri di progettazione inerenti agli interventi di
cui alle lettere a) e b).
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione,
l'ammontare percentuale concedibile degli aiuti, in misura comunque
non superiore:
a) al 100 per cento della spesa ammissibile, per gli interventi
di cui al comma 1, lettera a), e per le spese e gli oneri di
progettazione ad essi inerenti di cui al comma 1, lettera c); nel
caso di opere in economia effettuate direttamente dal beneficiario
o dai suoi collaboratori nell'attività aziendale non possono essere
concessi aiuti per un importo superiore a euro 10.000;
b) al 75 per cento della spesa ammissibile, per gli interventi
di cui al comma 1, lettera b), e per le spese e gli oneri di
progettazione ad essi inerenti di cui al comma 1, lettera c),
quando tali iniziative non comportino aumento della capacità
produttiva aziendale;
c) al 50 per cento della spesa ammissibile, per gli interventi
di cui al comma 1, lettera b), e per le spese e gli oneri di
progettazione ad essi inerenti di cui al comma 1, lettera c),
quando tali iniziative comportino aumento della capacità produttiva
aziendale; detto limite può essere incrementato di ulteriori dieci
punti percentuali se l'iniziativa è effettuata da giovani
agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;
d) al 100 per cento delle spese aggiuntive determinate
dall'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le
caratteristiche architettoniche degli edifici, nel caso di
interventi che comportino aumento della capacità produttiva.
3. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente articolo
anche i proprietari di immobili destinati ad attività agricola non
titolari o conduttori di azienda agricola.
Art. 52 (Ricomposizione fondiaria)
1. Ai proprietari di fondi agricoli possono essere concessi
aiuti per favorire la ricomposizione fondiaria fino ad un massimo
del 100 per cento dei costi legali e amministrativi, ivi compresi
quelli per la realizzazione delle indagini.
Art. 53 (Aiuti relativi a fitopatie e infestazioni parassitarie)
1. Al fine di compensare i titolari di aziende agricole dei
costi e delle perdite per la prevenzione e l'eradicazione di
fitopatie e infestazioni parassitarie, i cui focolai siano stati
formalmente riconosciuti dalle competenti autorità nell'ambito di
programmi pubblici obbligatori di prevenzione o eradicazione,
possono essere concessi aiuti per la prevenzione ed eradicazione di
fitopatie e dei vettori di infestazione.
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione,
l'ammontare percentuale concedibile degli aiuti, in misura comunque
non superiore al 100 per cento della spesa sostenuta o della
perdita subita, dedotte le somme eventualmente percepite a titolo
di indennizzo assicurativo e i costi non sostenuti a causa delle
fitopatie o infestazioni parassitarie.
3. Gli aiuti diretti a compensare i titolari di azienda agricola
dei costi sostenuti ai sensi del comma 1 sono erogati in natura
sotto forma di servizi agevolati e non possono comportare pagamenti
diretti in denaro; le perdite subite ai sensi del comma 1 possono
essere compensate mediante pagamenti diretti.
3bis. La compensazione delle perdite è calcolata esclusivamente
in relazione al valore di mercato delle colture distrutte dalle
fitopatie o infestazioni parassitarie o delle colture distrutte per
disposizione delle competenti autorità nell'ambito di programmi
pubblici obbligatori di prevenzione o eradicazione e alle perdite
di reddito dovute a difficoltà di reimpianto (12c).
3ter. Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la
legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di
controllo (12d).
3quater. Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la
legislazione comunitaria stabilisca che i relativi costi sono a
carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure
di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori
imposti ai produttori (12e).
3quinquies. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre
anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono
essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o
delle perdite (12f).
Art. 54 (Aiuti per perdite dovute ad avversità atmosferiche)
1. Possono essere concessi aiuti al fine di indennizzare gli
imprenditori agricoli per le perdite di piante e di animali, per i
danni agli edifici e alle attrezzature aziendali, nonché per la
riduzione del reddito determinati da avversità atmosferiche
assimilabili a calamità naturali, formalmente riconosciuti dalle
competenti autorità.
2. Per avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali
si intendono gli eventi atmosferici, quali gelo, grandine,
ghiaccio, pioggia o siccità, che abbiano distrutto più del 30 per
cento della produzione media annua di un imprenditore agricolo nei
tre anni precedenti (12g).
3. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al comma 1, la
riduzione del reddito è calcolata sottraendo il risultato ottenuto
moltiplicando i quantitativi prodotti nell'anno in cui si sono
verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita
ottenuto in tale anno dal risultato ottenuto moltiplicando i
quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti per il
prezzo medio di vendita ottenuto durante lo stesso periodo di
riferimento (12h).
4. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 90
per cento della spesa ammissibile, dedotte le somme percepite a
titolo di indennizzo assicurativo e i costi non sostenuti a causa
delle avversità atmosferiche.
5. La spesa ammissibile può essere maggiorata dell'importo
corrispondente ad altri costi specifici sostenuti dall'imprenditore
agricolo impossibilitato a effettuare il raccolto a causa delle
avversità atmosferiche.
6. La percentuale di aiuto di cui al comma 4 è ridotta del 50
per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per gli imprenditori
agricoli che, a quella data, non abbiano stipulato una polizza
assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro
produzione e dei rischi climatici statisticamente più
frequenti.
6bis. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni
dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono
essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o
delle perdite (12i).
Art. 55 (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi)
1. Possono essere concessi aiuti per la sottoscrizione di
polizze assicurative contro i rischi per le perdite di beni
aziendali e per il mancato guadagno derivanti da avversità
atmosferiche e da fitopatie e infestazioni parassitarie.
2. Gli aiuti, compatibilmente con i principi comunitari in
materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei
servizi, possono essere concessi entro il limite massimo:
a) dell'80 per cento del costo del premio assicurativo, nel caso
di polizze stipulate esclusivamente contro i rischi derivanti da
avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
b) del 50 per cento del costo del premio assicurativo, nel caso
di polizze stipulate contro i rischi di cui alla lettera a) e
contro altri rischi derivanti da avversità atmosferiche in
genere;
c) del 50 per cento del costo del premio assicurativo, nel caso
di polizze stipulate contro i rischi derivanti da fitopatie o
infestazioni parassitarie.
2bis. Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del
mercato interno dei servizi assicurativi e non devono essere
limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo
assicurativo comprendente diverse compagnie, né essere subordinati
alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita
in Valle d'Aosta (12j).
Art. 56 (Aiuti alle aziende operanti nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli)
1. Al fine promuovere la razionalizzazione della gestione
aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il
miglioramento della produzione e della qualità, nonché il
miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene e
di benessere degli animali, possono essere concessi aiuti alle
piccole e medie imprese operanti nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli per investimenti in
immobilizzazioni materiali e immateriali, ivi comprese le spese di
consulenza relative alla loro realizzazione.
2. Per trasformazione di prodotti agricoli si intende qualunque
trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto
ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le
operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare
un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.
3. Per commercializzazione di prodotti agricoli si intende la
detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in
vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul
mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore
primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione
necessaria per preparare il prodotto per la prima vendita; la
vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è
da considerare commercializzazione se avviene in locali separati
riservati a questa attività.
4. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione,
l'ammontare percentuale concedibile degli aiuti di cui al comma 1,
in misura comunque non superiore al 40 per cento della spesa
ammissibile.
Art. 57 (Interventi diretti)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura regionale,
possono essere effettuati da parte della Regione interventi diretti
per l'acquisizione, la realizzazione e il miglioramento di
strutture ed impianti fissi.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Regione conserva la proprietà
delle strutture e degli impianti e ne affida la gestione a terzi,
secondo modalità, parametri e oneri stabiliti con deliberazione
della Giunta regionale.
2bis. La Giunta regionale è autorizzata a prevedere un regime di
aiuto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de
minimis), per far fronte agli oneri di cui al comma 2 (12j1).
2ter. Il vincolo di cui all'articolo 70, comma 3, non si applica
agli aiuti previsti dal comma 2bis (12j2).
Art. 58 (Aiuti diretti a promuovere il miglioramento della qualità dei
prodotti agricoli)
1. Al fine di promuovere e migliorare la qualità dei prodotti
agricoli, possono essere concessi aiuti sotto forma di servizi
agevolati che non comportino pagamenti diretti in denaro agli
imprenditori agricoli singoli ed associati per:
a) ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto,
ivi comprese le iniziative per la preparazione del riconoscimento
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o
delle attestazioni di specificità in conformità alla normativa
comunitaria vigente;
b) iniziative dirette all'introduzione di norme di assicurazione
della qualità, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici
di controllo, di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire
il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o
di sistemi di audit ambientale;
c) formazione del personale destinato ad applicare i regimi e i
sistemi di cui alla lettera b);
d) costi richiesti dagli organismi di certificazione
riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di
qualità e di sistemi analoghi;
e) misure obbligatorie di controllo, salvo che la normativa
comunitaria vigente stabilisca che tali iniziative debbano gravare
integralmente sugli imprenditori.
2. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100
per cento della spesa ammissibile.
3. Agli imprenditori agricoli che partecipano a sistemi di
qualità alimentare comunitari o nazionali riconosciuti per prodotti
agricoli destinati al consumo umano, possono essere concessi aiuti
fino a euro 3.000 annui, per un periodo massimo di cinque anni, per
la compensazione dei costi fissi occasionati dalla partecipazione
ai predetti sistemi di qualità.
3bis. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti
ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora
i servizi di cui al presente articolo siano prestati da
organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di
mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve
costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli
eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi
dell'organizzazione o dell'associazione devono essere limitati ai
costi in proporzione al servizio prestato (12k).
Art. 59 (Assistenza tecnica e formazione)
1. Al fine di garantire un'adeguata assistenza tecnica alle
aziende agricole, possono essere concessi agli imprenditori
agricoli aiuti sotto forma di servizi agevolati che non comportino
pagamenti diretti in denaro, per le seguenti iniziative:
a) formazione dell'agricoltore e dei suoi collaboratori,
limitatamente agli oneri derivanti dall'organizzazione del
programma, da eventuali spese di viaggio e di soggiorno dei
partecipanti e dai costi dei servizi di sostituzione
dell'imprenditore agricolo e dei suoi collaboratori;
b) servizi di sostituzione dell'imprenditore o di un suo
collaboratore in caso di malattia o nei periodi di ferie;
c) organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di
conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere, ivi comprese le
spese di iscrizione, le spese di viaggio, le spese per le
pubblicazioni, l'affitto degli stand e i premi simbolici assegnati
nell'ambito di concorsi fino ad un valore massimo di euro 250 per
premio e per vincitore;
d) diffusione di conoscenze scientifiche e di informazioni sui
sistemi di qualità aperti a prodotti di altri Paesi, sui prodotti
generici, sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli
utilizzi per essi proposti, a condizione che non siano menzionati i
produttori, i marchi o l'origine, fatti salvi i prodotti di cui al
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e di
cui agli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune
del mercato vitivinicolo, purché i riferimenti all'origine
corrispondano esattamente ai riferimenti registrati dalla
Comunità;
e) pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, purché le
informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori
interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle
pubblicazioni;
f) consulenze a carattere non continuativo o periodico di
esperti che non siano connesse con le normali spese di
funzionamento dell'impresa.
2. Qualora i servizi siano forniti da organizzazioni di
produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali
organizzazioni non può costituire una condizione per l'accesso al
servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi
amministrativi dell'associazione o organizzazione devono essere
limitati ai costi del servizio prestato.
3. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100
per cento della spesa ammissibile relativa al servizio
agevolato.
Art. 60 (Assistenza tecnica e altri aiuti di importanza minore alle
aziende operanti nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli) (12l)
1. Alle piccole e medie imprese, in forma singola o associata,
operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, possono essere concessi aiuti a sostegno delle
iniziative dirette:
a) a garantire adeguata assistenza tecnica e formazione agli
operatori delle aziende;
b) a promuovere e migliorare la qualità e la tracciabilità delle
produzioni;
c) all'introduzione di norme di assicurazione della qualità, di
sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, di
sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto
dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi
di audit ambientale.
cbis) a valorizzare i sottoprodotti (12m).
2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di
importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, fino ad un massimo del
100 per cento delle spese ammissibili.
Art. 61 (Aiuti per l'introduzione di sistemi di certificazione
ambientale)
1. Al fine di incrementare la diffusione di sistemi di gestione
ambientale sul territorio regionale, possono essere concessi agli
enti locali e ai gestori di aree naturali protette aiuti per la
realizzazione di iniziative dirette ad ottenere certificazioni
ambientali. In tal caso, rientrano nella spesa ammissibile anche i
costi per le consulenze tecniche, la formazione del personale e gli
oneri inerenti al processo di certificazione.
2. I contributi sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n.
1998/2006, in quanto applicabile, fino ad un massimo del 100 per
cento della spesa ammissibile.
Art. 62 (Animazione sociale e culturale delle comunità) (12n)
1. Al fine di valorizzare e promuovere la cultura rurale e delle
comunità, la Regione può:
a) organizzare manifestazioni tematiche di interesse
agricolo;
b) assumere altre iniziative dirette, con particolare
riferimento all'acquisto, a fini divulgativi, di pubblicazioni
tematiche ad interesse agricolo e zootecnico e alla realizzazione e
divulgazione, anche mediante l'acquisto di pagine pubblicitarie, di
materiale informativo relativo alle produzioni agroalimentari e
vitivinicole regionali, senza effettuare alcun pregiudizio
qualitativo che evidenzi la superiorità di tali produzioni rispetto
ad altre o riferimenti diretti a singoli operatori del settore;
c) concedere aiuti ad enti pubblici o privati che operano senza
fine di lucro per la realizzazione di manifestazioni tematiche di
interesse agricolo.
2. Al fine di promuovere il coinvolgimento e la conoscenza della
realtà agricola presso la popolazione, la Regione può inoltre
avviare:
a) attività didattiche relative alla realtà agricola
regionale;
b) attività di educazione alimentare;
c) attività di divulgazione e di sperimentazione in ambito
agricolo;
d) progetti di sviluppo del settore agroalimentare con il
coinvolgimento di diversi portatori di interesse.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi
del regolamento (CE) n. 1998/2006, in quanto applicabile, fino ad
un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.
4. In relazione alle finalità di cui al presente articolo, la
struttura regionale competente è autorizzata ad effettuare il
trattamento di dati personali, come definito dall'articolo 4, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese
la comunicazione e la diffusione dei medesimi per scopi pertinenti
e non eccedenti le predette finalità.
Art. 63 (Incentivazione delle attività turistiche)
1. Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo rurale e la
creazione di spazi da destinare ad attività collettive di natura
socio-culturale, possono essere concessi aiuti ad enti pubblici e a
soggetti privati per la realizzazione delle seguenti
iniziative:
a) recupero di siti naturali di interesse turistico, ivi
compresi i siti di cui alla legge regionale 21 maggio 2007, n. 8
(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione
autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria
2007);
b) sistemazione e valorizzazione di aree interessate a gestione
alieutica finalizzata al pescaturismo dilettantistico;
c) sistemazione e valorizzazione di aree da destinare a parchi
faunistici e ad aziende faunistiche-venatorie;
d) riqualificazione a fini turistici dei rus tradizionali.
2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n.
1998/2006, in quanto applicabile, fino ad un massimo:
a) del 100 per cento della spesa ammissibile, per le iniziative
di cui al comma 1, lettera d);
b) dell'80 per cento della spesa ammissibile, per i soggetti
pubblici, e del 50 per cento della spesa ammissibile, per i
soggetti privati, per le iniziative di cui alle lettere a), b) e
c).
Art. 64 (Riqualificazione dei villaggi rurali)
1. Al fine di favorire il recupero del patrimonio storico e
architettonico dei villaggi rurali, di promuovere lo sviluppo dei
servizi rurali e l'attrattiva dei luoghi e di contenere lo
spopolamento dei villaggi, possono essere concessi agli enti
pubblici e ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai
sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per
la bonifica integrale), aiuti per la realizzazione di interventi di
recupero e ripristino delle infrastrutture e della viabilità
interna e di collegamento tra villaggi.
2. Gli aiuti sono concessi fino ad un massimo del 70 per cento
della spesa ammissibile.
Art. 65 (Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale)
1. Al fine di tutelare il patrimonio rurale, anche in relazione
allo sviluppo economico locale, possono essere concessi aiuti ad
enti pubblici e a soggetti privati per la realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) interventi di riqualificazione della rete sentieristica ed
escursionistica e della viabilità minore;
b) interventi di recupero e di riqualificazione degli elementi
tipici dei paesaggi rurali.
2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n.
1998/2006, in quanto applicabile, fino ad un massimo:
a) dell'80 per cento della spesa ammissibile, per le iniziative
di cui al comma 1, lettera a), se realizzate da enti pubblici;
b) del 70 per cento della spesa ammissibile, per le iniziative
di cui al comma 1, lettera b), se realizzate da enti pubblici;
c) del 50 per cento della spesa ammissibile, per le iniziative
di cui al comma 1, lettere a) e b), se realizzate da soggetti
privati.
Art. 66 (Infrastrutture rurali)
1. Al fine di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture
funzionali al settore agricolo e di garantire la stabilità
idrogeologica dei terreni agricoli, possono essere concessi ai
consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d.
215/1933, alle consorterie legalmente costituite e agli altri enti
gestori di opere irrigue aiuti fino ad un massimo del 100 per cento
delle spese ammissibili per la realizzazione delle seguenti
iniziative:
a) studio preliminare, elaborazione e realizzazione di piani di
riordino fondiario;
b) interventi di miglioramento della viabilità rurale;
c) interventi di sistemazione e bonifica del terreno;
d) interventi di elettrificazione rurale;
e) interventi di adeguamento della rete di gestione idrica.
2. Ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi
del r.d. 215/1933 possono essere concessi aiuti fino ad un massimo
del 100 per cento delle spese accessorie, oneri fiscali inclusi,
inerenti ai trasferimenti dei diritti reali per fondi siti in
comprensori di riordino fondiario.
Art. 67 (Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle
consorterie e degli altri enti gestori di opere irrigue)
1. Possono essere concessi ai consorzi di miglioramento
fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, alle consorterie
legalmente costituite e agli altri enti gestori di opere irrigue
aiuti per le spese relative:
a) alla costituzione, fusione, incorporazione e modificazione
dei confini territoriali;
b) all'attività di gestione e di funzionamento.
2. Gli aiuti sono concessi fino ad un massimo del 100 per cento
della spesa ammissibile.
Art. 68 (Modificazioni alla legge regionale 16 novembre 1999, n. 36)
1. (13)
2. (14)
Art. 69 (Modificazioni alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 18)
1. (15)
2. L'articolo 8 della l.r. 18/2003 è abrogato.
CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 70 (Presentazione delle domande e istruttoria)
1. Le domande dirette all'ottenimento delle agevolazioni
previste dal presente titolo sono presentate alla struttura
regionale competente in relazione al settore interessato
dall'agevolazione, di seguito denominata struttura competente.
2. La struttura competente verifica la completezza e la
regolarità delle domande e ne valuta l'ammissibilità.
3. Le iniziative ammesse ad agevolazione devono essere avviate
successivamente all'adozione del relativo provvedimento di
concessione, fatte salve le iniziative di cui agli articoli 50, 51
e 66 intraprese per ragioni di urgenza, al fine di garantire la
prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone,
animali o cose, le quali possono essere avviate anche prima della
presentazione della relativa domanda di agevolazione.
4. L'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla verifica
della completezza e della regolarità della documentazione di spesa
esibita dal beneficiario.
5. Le opere in economia effettuate direttamente dal beneficiario
o dai suoi collaboratori sono ammesse ad agevolazione qualora siano
riconducibili alla normale attività svolta dall'imprenditore
agricolo. Per normale attività si intende quella che l'imprenditore
agricolo è in grado di porre in essere, disponendo di attrezzature
e professionalità sufficienti, con il lavoro proprio, della sua
famiglia e dei suoi dipendenti. La Giunta regionale definisce, con
la deliberazione di cui all'articolo 75, i limiti massimi di spesa
ammissibile per i lavori in proprio e i prezzi di riferimento, al
fine di valutare la congruità della spesa.
Art. 71 (Vincolo di destinazione e di alienazione)
1. Non possono essere richiesti nuovi aiuti ai sensi del
presente titolo per le medesime iniziative per le quali siano già
state concesse agevolazioni, prima che siano decorsi:
a) tre anni dalla data di entrata in produzione, se si tratta di
impianti di colture officinali o di piccoli frutti;
b) cinque anni dalla data di acquisto o di ultimazione, se si
tratta di impianti ed attrezzature mobili;
c) dieci anni dalla data di entrata in produzione, se si tratta
di impianti di colture pregiate;
d) quindici anni dalla data di acquisto o di ultimazione, se si
tratta di altri impianti e attrezzature fissi ovvero di interventi
relativi a beni immobili.
2. I soggetti beneficiari non possono mutare la destinazione e
l'uso dichiarati, né alienare o cedere i beni agevolati
separatamente dall'azienda, né ridurre la superficie aziendale che
ha giustificato la concessione dell'aiuto per gli investimenti
relativi ai fabbricati rurali e alle macchine e attrezzature
agricole, prima che siano decorsi:
a) tre anni dalla data di entrata in produzione, se si tratta di
impianti di colture officinali o di piccoli frutti;
b) cinque anni dalla data di acquisto o di ultimazione, se si
tratta di impianti ed attrezzature mobili;
c) dieci anni dalla data di entrata in produzione, se si tratta
di impianti di colture pregiate;
d) quindici anni dalla data di acquisto o di ultimazione, se si
tratta di altri impianti ed attrezzature fissi ovvero di interventi
relativi a beni immobili.
3. Il vincolo sui fabbricati di proprietà di soggetti privati,
qualora la spesa ammessa sia superiore a euro 100.000, è reso
pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione
presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per
territorio.
4. La Giunta regionale, a richiesta del beneficiario, può
autorizzare con propria deliberazione, prima della scadenza dei
termini di cui al comma 2, la cessione, separatamente dall'azienda,
dei beni finanziati ovvero il mutamento della destinazione o
dell'uso dichiarati, fatti salvi i vincoli di destinazione
urbanistica, qualora:
a) sopravvengano gravi e comprovati motivi;
b) la cessione favorisca la ricomposizione o il riordino
fondiario;
c) si tratti di cessione di terreni agricoli ad imprenditori
agricoli.
5. Nei casi previsti dal comma 4, l'erogazione
dell'agevolazione, se non esauritasi all'atto della concessione, è
interrotta. I beneficiari non sono tenuti a restituire i contributi
in conto capitale e in conto interessi sino a quel momento
percepiti; i mutui erogati devono essere estinti anticipatamente
mediante il rimborso del capitale residuo.
6. Nel caso di cessione di azienda, i mutui a tasso agevolato
concessi ai sensi del presente titolo possono essere ceduti al
cessionario, previa autorizzazione della struttura competente,
sentita la Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni
(FINAOSTA S.p.A.).
Art. 72 (Controlli)
1. Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione
delle iniziative oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli
obblighi e di ogni altro adempimento previsto dal presente titolo e
dal provvedimento di concessione, le strutture competenti
effettuano controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo,
accedere liberamente alle sedi delle aziende interessate e prendere
visione della documentazione ivi custodita.
2. Le funzioni di controllo possono essere affidate, mediante
apposita convenzione, all'Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
(AREA VdA), di cui alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7
(Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
(AREA VdA).
Art. 73 (Revoca)
1. Salvi gravi e comprovati motivi, le agevolazioni sono
revocate qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi
previsti dal presente titolo e dalle relative disposizioni
applicative. In particolare, le agevolazioni sono revocate qualora
il soggetto beneficiario:
a) violi il divieto di cui all'articolo 71, comma 2;
b) non ultimi le iniziative concernenti beni immobili entro i
termini massimi stabiliti, in relazione a ciascuna tipologia di
iniziativa, dalla deliberazione della Giunta regionale di cui
all'articolo 75, comunque non superiori a cinque anni dalla data di
concessione dell'agevolazione;
c) non ultimi le iniziative concernenti beni mobili entro un
anno dalla data di concessione dell'agevolazione;
d) attui l'iniziativa in modo difforme rispetto alle modalità
previste.
2. L'agevolazione è inoltre revocata qualora dai controlli
effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle
informazioni rese dai beneficiari al fine dell'ottenimento
dell'agevolazione, nonché qualora, decorso un anno dalla data di
concessione dell'agevolazione, l'iniziativa non sia stata ancora
avviata.
3. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta
giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento:
a) l'intero ammontare del contributo in conto capitale e del
contributo in conto interessi percepito sino alla data del
provvedimento di revoca, maggiorato degli interessi calcolati con
le modalità di cui al comma 4;
b) il capitale residuo del mutuo, maggiorato della differenza
tra gli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 4 e gli
interessi corrisposti.
4. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra la
data di erogazione dell'aiuto e la data del provvedimento di revoca
e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso
ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è
beneficiato dell'agevolazione.
5. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali
condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a
ventiquattro mesi.
6. La revoca dell'agevolazione può essere disposta anche in
misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento
riscontrato.
Art. 74 (Fondo di rotazione)
1. Ai fini della concessione di mutui per la realizzazione delle
iniziative disciplinate dal presente titolo, è autorizzato
l'utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione istituito
dalla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un
fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento
fondiario in agricoltura).
CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
Art. 75 (Rinvio)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria
deliberazione, le spese ammissibili per le agevolazioni previste
dal presente titolo e ogni altro aspetto concernente i procedimenti
amministrativi diretti all'ottenimento delle stesse, ivi comprese
eventuali condizioni minime di redditività aziendale cui
subordinare la concessione delle agevolazioni, le modalità e i
termini di presentazione delle domande, la documentazione da
allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine
dell'erogazione dell'agevolazione (16).
2. La deliberazione di cui al comma 1 ed ogni altra
deliberazione prevista dal presente titolo sono pubblicate nel
Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 76 (Disposizioni transitorie)
1. Ai procedimenti diretti alla concessione di agevolazioni le
cui domande pervengano entro il 31 dicembre 2007 continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta
regionale del 16 maggio 2005, n. 1480 (Ridefinizione delle modalità
di attuazione e dei criteri di applicazione afferenti al capitolo
16 - aspetti connessi agli aiuti di Stato - del piano di sviluppo
rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2000-2006, approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 1807/XI del 24 gennaio
2001. Revoca di deliberazioni della Giunta regionale), come
modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio
2006, n. 418 (Approvazione dei criteri di applicazione della misura
I.A.1: Investimenti nelle aziende agricole - Intervento: acquisti
di macchine e attrezzi agricoli e revoca dell'allegato "E" alla
deliberazione della Giunta regionale n. 1480 del 16 maggio
2005).
2. Per i procedimenti diretti alla concessione di agevolazioni
avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge,
continuano ad applicarsi, quanto all'inizio dei lavori, le
disposizioni di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta
regionale n. 1480 del 2005, come modificata dalla deliberazione n.
418 del 2006.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 73, commi 3, 4, 5 e 6, si
applicano anche ai rapporti derivanti dalle agevolazioni già
concesse e ancora in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 77 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione del presente titolo è
determinato, per l'anno 2008, in euro 17.000.000, per l'anno 2009,
in euro 57.000.000 e, a partire dall'anno 2010, in annui euro
59.000.000.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2008 e
di quello pluriennale per il triennio 2008/2010.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci
nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo
69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) per
euro 4.000.000 annui e al capitolo 69020 (Fondo globale per il
finanziamento di spese di investimento) per euro 13.000.000 per
l'anno 2008, euro 53.000.000 per l'anno 2009 ed euro 55.000.000 per
l'anno 2010, a valere sugli appositi accantonamenti previsti al
punto C.1. dell'allegato n. 1 agli stessi bilanci.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale
è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti
variazioni al bilancio.
Art. 78 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) la legge regionale 5 aprile 1973, n. 15 (Istituzione del
servizio di assistenza tecnico-economico-sociale per
l'agricoltura);
b) la legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali
in materia di agricoltura);
c) la legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62 (Modificazioni ed
integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante
interventi regionali in materia di agricoltura);
d) la legge regionale 12 agosto 1987, n. 70 (Interventi
regionali per la promozione e lo sviluppo del riordino
fondiario);
e) la legge regionale 13 giugno 1991, n. 19 (Ulteriori modifiche
alla legge regionale 6 luglio 1984, n 30, recante interventi
regionali in materia di agricoltura, già modificata dalla legge
regionale 12 dicembre 1986, n. 62);
f) la legge regionale 23 dicembre 1991, n. 84 (Modifiche della
legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali
in materia di agricoltura, già modificata dalle leggi regionali 12
dicembre 1986, n. 62 e 13 giugno 1991, n. 19);
g) la legge regionale 28 febbraio 1994, n. 5 (Modifica alla
legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in
materia di agricoltura), già modificata dalle leggi regionali 12
dicembre 1986, n. 62, 13 giugno 1991, n. 19 e 23 dicembre 1991, n.
84);
h) il regolamento regionale 16 agosto 1994, n. 7 (Regolamento di
applicazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi
regionali in materia di agricoltura) e successive
modificazioni);
i) la legge regionale 5 maggio 1995, n. 14 (Interpretazione
autentica della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi
regionali in materia di agricoltura), e successive
modificazioni);
j) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 65 della l.r.
45/1995;
k) la legge regionale 23 maggio 1997, n. 19 (Ulteriori
modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi
regionali in materia di agricoltura), già modificata dalle leggi
regionali 12 dicembre 1986, n. 62, 13 giugno 1991, n. 19, 23
dicembre 1991, n. 84, e 28 febbraio 1994, n. 5);
l) l'articolo 9 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21
(Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi
prodotti);
m) l'articolo 53 della l.r. 21/2003.
TITOLO IV ENTRATA IN VIGORE
Art. 79 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2008.
ALLEGATI (omissis) (17)
(00) Alinea modificato dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 13
dicembre 2011, n. 30.
(01) Il presente articolo, abrogato dalla lettera j) del comma 1
dell'art. 73 della L.R. 4 agosto 2009, n. 30, ha cessato di avere
vigore dal 1° gennaio 2010.
(1) Inserisce il comma 3bis all'art. 25 della L.R. 20 novembre
1995, n. 48.
(1a) Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 15 aprile
2008, n. 9.
(2) Modifica il comma 1 degli artt. 4 e 5 della L.R. 31 marzo
2003, n. 7.
(2a) Articolo abrogato dall'articolo 77, comma 1, lettera qq),
della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.
(3) Articolo abrogato dall'articolo 77, comma 1, lettera qq),
della L.R. 23 luglio 2010, n. 22. Sostituiva il comma 1 dell'art.
32 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.
(3a) Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 15 aprile
2008, n. 9.
(3b) Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 15 aprile
2008, n. 9.
(3c) Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 15 aprile
2008, n. 9.
(4) Modifica il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 11 dicembre
2002, n. 25.
(5) Sostituisce il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 31 ottobre
1997, n. 35.
(6) Inserisce l'art. 7bis alla L.R. 26 gennaio 2005 n. 4.
(7) Sostituisce il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 6 agosto 2007,
n. 18.
(8) Sostituisce l'art. 3 della L.R. 14 giugno 1989, n. 30.
(9) Inserisce l'art. 13bis alla L.R. 14 giugno 1989, n. 30.
(10) Aggiunge la lettera ibis) al comma 1 dell'art. 2 della L.R.
20 agosto 1993, n. 68.
(11) Inserisce l'art. 12bis alla L.R. 20 agosto 1993, n. 68.
(12) Modifica il comma 4bis dell'art. 2 della L.R. 17 maggio
1996, n. 10.
(12a) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.R.
13 marzo 2008, n. 3.
(12b) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 2, della L.R.
13 marzo 2008, n. 3.
(12c) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.R. 13 marzo
2008, n. 3.
(12d) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, della L.R. 13 marzo
2008, n. 3.
(12e) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L.R. 13 marzo
2008, n. 3.
(12f) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4, della L.R. 13 marzo
2008, n. 3.
(12g) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 13
marzo 2008, n. 3.
(12h) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.R. 13
marzo 2008, n. 3
(12i) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, della L.R. 13 marzo
2008, n. 3.
(12j) Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 13 marzo 2008, n.
3.
(12j1) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 19 della L.R. 28
giugno 2011, n. 16.
(12j2) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 19 della L.R. 28
giugno 2011, n. 16.
(12k) Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 13 marzo 2008, n.
3.
(12l) Rubrica così sostituita dall'art. 6, comma 1, della L.R.
13 marzo 2008, n. 3.
(12m) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 2, della L.R. 13 marzo
2008, n. 3.
(12n) Articolo così sostituito dall'art. 28, comma 1, della L.R.
11 dicembre 2009, n. 47.
(13) Sostituisce il comma 1 dell'art. 12 della L.R. 16 novembre
1999, n. 36.
(14) Sostituisce il comma 2 dell'art. 12 della L.R. 16 novembre
1999, n. 36.
(15) Sostituisce il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 28 aprile
2003, n. 18.
(16) Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 13 marzo 2008,
n. 3.
(17) L'allegato A è modificato dall'art. 4, comma 5, della L.R.
15 aprile 2008, n. 9.
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