Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30
Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo
studio nell'ambito universitario.
(B.U. 27 giugno 1989, n. 29).
Art. 1
1. In applicazione del secondo comma dell'articolo 23 del DPR 22
febbraio 1982, n. 182, concernente l'estensione alla Regione Valle
d'Aosta delle disposizioni del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la
Regione, al fine di favorire l'orientamento verso facoltà
universitarie, istituti di istruzione superiore e corsi post -
universitari le cui materie di insegnamento siano coerenti con le
esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e
sociale della Valle d'Aosta, attua iniziative per rendere effettivo
anche nell'ambito universitario il diritto allo studio, di cui
all'articolo 34, commi terzo e quarto, della costituzione.
Art. 2
1. Con la presente legge la Regione si propone di favorire ed
orientare, secondo gli obiettivi della programmazione nazionale e
regionale, l'accesso agli studi universitari, facilitare la
frequenza degli studenti ai corsi universitari e post -
universitari, agevolare l'inserimento professionale dei neo -
laureati nella comunità.
Art. 3 (1)
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono
rivolti:
a) agli studenti residenti in Valle d'Aosta ed iscritti, in
Italia o all'estero, a corsi di studio delle università, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e degli
istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli
aventi valore legale;
b) agli studenti non residenti in Valle d'Aosta ed iscritti a
corsi di studio attivati dall'Università della Valle
d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste, da altre istituzioni
universitarie convenzionate con la Regione o l'Università della
Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste e a corsi di alta
formazione artistica e musicale, esclusivamente per i seguenti
interventi:
1) assegno di studio di cui all'articolo 5;
2) contributo nella spesa relativo all'alloggio di cui
all'articolo 9;
3) sussidio straordinario di cui all'articolo 7;
4) contributi per corsi post-universitari di cui all'articolo
11;
5) servizio mensa di cui all'articolo 13bis.
2. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge:
a) gli studenti in possesso di altro titolo di studio di pari
livello;
b) gli studenti iscritti al corso di laurea in infermieristica
avente sede nella Regione; (1a)
c) gli studenti fuori corso da oltre un anno.
Art. 4
1. L'Assessore alla pubblica istruzione curerà la realizzazione
degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, prevedendo in
particolare:
a) a censire annualmente i residenti nella Regione iscritti alle
varie università, distinti per corsi di laurea;
b) a svolgere un servizio di orientamento agli studi
universitari, fornendo annualmente adeguate informazioni agli
studenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria
superiore ed artistica sui vari corsi universitari e sulla
presumibile domanda di lavoro;
c) ad individuare e promuovere attività collaterali allo studio,
finalizzate all'approfondimento ed allo sviluppo della formazione
universitaria, anche attraverso tirocini pratici part-time presso
aziende, enti pubblici e studi professionali.
Art. 5
1. La Regione bandisce annualmente concorsi per assegni di
studio a favore degli studenti universitari in possesso dei
requisiti di merito scolastico e di condizioni economiche
disagiate.
2. L'assegno di studio non è cumulabile con altre forme di
contribuzione di natura pecuniaria, escluso il servizio abitativo,
ma può integrare per la differenza tali provvidenze quando siano di
importo inferiore.
3. (2)
4. Le modalità degli interventi indicati nei precedenti commi
sono stabilite entro il 30 aprile di ogni anno con delibera della
Giunta regionale (3).
Art. 6
1. La Regione concede facilitazioni particolari agli studenti
meritevoli ricompresi nelle categorie di cui all'articolo 2 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure in altre categorie di disabili
protette dalla legge, purché l'invalidità sia pari o superiore al
50 percento.
2. Le facilitazioni di cui al precedente comma possono essere
convertite, a richiesta dell'interessato, in:
- dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico
differenziato;
- assegnazione di un accompagnatore o di un assistente agli
studi;
- ogni strumento idoneo a superare l'handicap individuale.
3. Le modalità degli interventi indicati nei precedenti commi
sono stabilite entro il 30 aprile di ogni anno con delibera della
Giunta regionale (4).
Art. 7
1. Agli studenti in disagiate condizioni economiche che, per
motivi di salute o per altre cause sopraggiunte ed eccezionali,
debitamente documentate, non abbiano potuto soddisfare le
condizioni del merito scolastico ed accedere all'assegno di studi
previsto dall'articolo 5, la Giunta regionale può erogare per un
anno un sussidio straordinario non superiore all'importo
dell'assegno di studio (5).
Art. 8
1. Agli studenti universitari meritevoli possono essere concessi
prestiti d'onore al tasso annuo agevolato del 3 percento.
2. La concessione dei prestiti d'onore sarà regolata da
convenzioni con gli istituti di credito, deliberate dal Consiglio
regionale.
3. I prestiti d'onore sono garantiti, nel capitale e negli
interessi, da fidejussioni regionali.
4. La concessione della garanzia fidejussoria è disposta con
deliberazione della Giunta regionale.
5. Entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
sottoporrà all'approvazione del Consiglio regionale un apposito
regolamento (6) con il quale saranno fissati:
a) i requisiti oggettivi per l'accesso ai prestiti d'onore e per
il loro rinnovo annuale durante il corso universitario;
b) la cause che determinano l'interruzione provvisoria
nell'erogazione dei prestiti d'onore, le modalità per la ripresa
del beneficio e le cause che determinano la soluzione del
contratto;
c) la procedura ed i termini per la presentazione delle domande
all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione, per il loro
esame e per il successivo inoltro agli istituti di credito per la
stipula del contratto;
d) la decorrenza del tasso di interesse;
e) le modalità di erogazione dei prestiti d'onore ed il loro
piano di ammortamento, che comunque decorre dal terzo anno
successivo alla data di conseguimento della laurea oppure alla data
di risoluzione del contratto;
f) le regole di un'eventuale incompatibilità con altre forme
d'assistenza.
Art. 9
1. In considerazione dei costi e dei disagi che la frequenza
agli studi presso le varie università comporta per gli studenti
valdostani, la Regione può stipulare, in alcune sedi universitarie,
convenzioni con Regioni, enti pubblici e privati per la fornitura
del servizio abitativo in strutture idonee.
2. Laddove e fino a quando non sia possibile stipulare le
convenzioni indicate nel precedente comma, la Regione concorre
finanziariamente nella spesa relativa all'alloggio.
3. L'ammontare dell'onere regionale per la fornitura del
servizio di cui al presente articolo può essere differenziato in
relazione alle condizioni economiche, alle capacità ed al merito
dello studente, nonché all'obbligatorietà o meno della frequenza
agli studi.
4. Le modalità di accesso e di godimento per le strutture
previste dal primo comma e le modalità per gli interventi previsti
dal secondo comma del presente articolo sono stabilite entro il 30
aprile di ogni anno con delibera della Giunta regionale (7).
Art. 10
1. La Giunta regionale stipula con le aziende di trasporto
pubblico o in concessione apposite convenzioni per l'applicazione
di tariffe preferenziali a favore degli studenti universitari,
qualora le stesse non siano già previste da norme statali, nonché
per la fruizione gratuita del servizio da parte dei soggetti di cui
all'articolo 6 della presente legge e del loro eventuale
accompagnatore.
2. Nei casi in cui non sia possibile stipulare le convenzioni
indicate nel precedente comma, la Regione concorre nelle spese di
trasporto dalla Valle d'Aosta alla sede di studio, debitamente
documentate dagli interessati.
Art. 10 bis (8)
1. A studenti che, per l'elaborazione di tesi di diploma, di
laurea, di specializzazione e di dottorato, devono sostenere spese
straordinarie conseguenti a soggiorni fuori sede, di durata non
superiore a tre mesi, per il reperimento di dati in centri
specializzati, la Giunta regionale può concedere un sussidio,
erogabile anche ratealmente.
2. Per il conferimento di tale sussidio, lo studente deve
presentare all'Assessorato della pubblica istruzione apposita
domanda con descrizione del lavoro da compiere e preventivo di
spesa.
3. L'entità del sussidio non può superare il settanta per cento
della spesa sostenuta e documentata.
4. I requisiti di reddito e di merito per l'ammissione al
sussidio, per la fruizione dello stesso e la documentazione da
allegare alla domanda sono stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale.
Art. 10 ter (9)
1. I titolari di diploma universitario o laureati, residenti
nella regione, che hanno presentato una tesi o un lavoro di ricerca
ad essa assimilabile sulla Valle d'Aosta ovvero su un argomento di
interesse regionale possono ottenere un contributo a titolo di
premio e aiuto nelle spese per la redazione della stessa.
2. Il contributo è concesso una sola volta nel corso di tutta la
carriera universitaria del candidato ed è cumulabile con la
provvidenza di cui all'articolo 10 bis.
3. Con deliberazione della Giunta regionale vengono stabiliti
l'ammontare del contributo, i requisiti di merito per l'ammissione
al contributo e la documentazione da allegare alla domanda.
4. La concessione del contributo è disposta dalla Giunta
regionale ed è subordinata al deposito, in via definitiva, di una
copia della tesi.
Art. 11 (10)
1. La Giunta regionale può concedere contributi ai laureati
meritevoli e bisognosi che intendano completare, anche all'estero,
la loro preparazione con corsi post - universitari di
perfezionamento e specializzazione, le cui materie di insegnamento
siano coerenti con gli obiettivi indicati dall'articolo 1 e può
stipulare convenzioni con le università per l'istituzione di borse
di studio per la frequenza di scuole di specializzazione e
perfezionamento, ai sensi dell'articolo 80 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica).
Art. 12 (11)
Art. 13 (12)
1. A studenti universitari che si siano distinti particolarmente
negli studi possono essere attribuite, per concorso, borse al
merito scolastico istituite alla memoria di personalità valdostane,
nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
2. Possono accedere al beneficio gli studenti valdostani
iscritti presso università italiane o estere o istituti di
istruzione superiore di grado universitario che rilasciano titoli
aventi valore legale nonché agli studenti iscritti ai corsi di
filosofia e teologia presso il Seminario di AOSTA o altro istituto
similare e che non fruiscano di provvidenze analoghe.
3. Al fine di determinare la graduatoria dei beneficiari in base
al requisito di merito posseduto si tiene conto del voto del
diploma di maturità che non può essere inferiore a 44/60. A parità
di merito, la posizione in graduatoria è determinata con
riferimento alle condizioni economiche degli aspiranti individuate
sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, della
situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare.
4. Per la conferma della provvidenza negli anni successivi al
primo, i beneficiari devono avere superato non oltre il 28 febbraio
di ogni anno tutti gli esami degli anni precedenti a quello di
iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di
studi.
5. Nei bandi di concorso, emanati con decreto dell'Assessore
alla pubblica istruzione, sono stabiliti:
a) l'ammontare delle borse;
b) termini per la presentazione delle domande;
c) la documentazione da allegare alla domanda;
d) le modalità di liquidazione;
e) le ulteriori modalità procedurali.
Art. 13bis (13)
1. La Regione provvede all'erogazione del servizio di mensa per
gli studenti iscritti a corsi attivati dall'Università della Valle
d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste, da altre istituzioni
universitarie convenzionate con la Regione o l'Università della
Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste e a corsi di alta
formazione artistica e musicale.
2. La Regione concorre nella spesa per la fruizione del servizio
di mensa a favore delle tipologie di studenti individuate con
deliberazione della Giunta regionale.
3. Il servizio di mensa deve essere funzionale alle esigenze
derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative
degli studenti, prevedendo anche modalità plurime di
ristorazione.
4. Ai fini dell'erogazione del servizio di cui al comma 1, la
Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce in
particolare:
a) i requisiti economici e di merito per l'accesso al servizio
di mensa;
b) l'entità della quota di partecipazione alla spesa, graduata
sulla base delle condizioni economiche del nucleo familiare degli
studenti;
c) le modalità di organizzazione del servizio.
Art. 14
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 200.000.000 per l'anno 1989 e in annue lire
1.000.000.000 a decorrere dall'esercizio 1990 graverà sui seguenti
capitoli del bilancio di previsione della Regione:
- per l'applicazione degli artt. 4 - 9 - 10 - 12, lire
120.000.000 per l'anno 1989 e annue lire 300.000.000 per gli
esercizi successivi, sul capitolo n. 44210, di nuova istituzione,
con la denominazione " spese per l'attuazione del diritto allo
studio nell'ambito universitario".
- per l'applicazione degli artt. 5 - 6 - 7 - 11, lire 80.000.000
per l'anno 1989 e annue lire 200.000.000 per gli esercizi
successivi, sul capitolo 44220, di nuova istituzione con la
denominazione " Spese per la concessione di assegni e sussidi di
studio a studenti universitari".
- per l'applicazione dell'articolo 8, lire 500.000.000 a
decorrere dall'anno 1990, di cui lire 499.000.000 sul capitolo da
istituire sui corrispondenti bilanci con la denominazione "
Concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di
studenti universitari meritevoli - prime rate" e lire 1.000.000 sui
capitoli dei relativi bilanci corrispondenti al capitolo 51000 del
bilancio di previsione per l'anno in corso " oneri derivanti dalle
garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni
relative".
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si
provvede:
- per l'esercizio 1989 mediante riduzione di L. 200.000.000
dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per
il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali
(Spese correnti)" a valere sull'accantonamento previsto
all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per il corrente
esercizio concernente " interventi nel settore formativo
scolastico"; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la
minor somma di L. 300.000.000;
- per gli esercizi 1990-1991 mediante utilizzo per L.
2.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2.
" Altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale
1990-1991.
3. A decorrere dall'anno 1991 alla rideterminazione degli oneri
derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 si provvederà
annualmente con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge
regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
Art. 15
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio
finanziario 1989 sono approvate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA In diminuzione
Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spesa per
l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)" L.
200.000.000
In aumento
Settore quarta Promozione sociale
Programma 2.2.4.0.3. Istruzione e cultura - diritto allo
studio
Cap. 44210 (di nuova istituzione)
Codificazione 1.1.1.4.2.2.06.04.07
"Spese per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito
universitario"
LR 14 giugno 1989, n. 30 artt. 4 - 9 - 10 e 12 L.
120.000.000
Cap. 44220 (di nuova istituzione)
Codificazione 1.1.1.6.1.2.06.04.07
"Spese per la concessione di assegni e sussidi di studio a
studenti universitari
LR 14 giugno 1989, n. 30 artt. 5 - 6 - 7 e 11 L. 80.000.000
Art. 16
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo
comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore
il giorno successivo al quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
(1) Articolo già modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 19
dicembre 2005, n. 34, e dall'art. 11, comma 1, della L.R. 4 agosto
2006, n. 21, e così sostituito dall'art. 38, comma 1, della L.R. 12
dicembre 2007, n. 32.
(1a) Lettera così modificata dall'art. 45, comma 1, della L.R.
10 dicembre 2008, n. 29.
(2) Comma abrogato dall'art. 11, comma 2, della L.R. 19 dicembre
2005, n. 34.
(3) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 19
giugno 2000, n. 14.
(4) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 19
giugno 2000, n. 14.
(5) Comma così modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 19
giugno 2000, n. 14.
(6) Si veda il R.R. 6 marzo 1990, n. 1.
(7) Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 19 giugno 2000,
n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 44 della L.R. 11
dicembre 2002, n. 25.
(8) Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1° agosto 1994, n.
37.
(9) Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1° agosto 1994, n.
37.
(10) Articolo così sostituito dall'art. 44 della L.R. 11
dicembre 2002, n. 25.
(11) Articolo abrogato dall'art. 11, comma 4, lettera a), della
L.R. 19 dicembre 2005, n. 34.
(12) Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 1° agosto
1994, n. 37.
(13) Articolo inserito dall'art. 38, comma 2, della L.R. 12
dicembre 2007, n. 32.
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