Legge regionale 4 agosto 2009, n. 30
Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità
generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e
principi in materia di controllo strategico e di controllo di
gestione.
(B.U. n. 35 del 1 settembre 2009)
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITA'
GENERALE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Cooperazione con lo Stato e le Regioni
Art. 3 - Pianificazione finanziaria
Art. 4 - Sistemi informativi e tesoreria regionale
CAPO II BILANCIO DI PREVISIONE
Art. 5 - Definizione e validità del bilancio di previsione
Art. 6 - Natura del bilancio
Art. 7 - Equilibrio del bilancio
Art. 8 - Annualità del bilancio
Art. 9 - Universalità del bilancio
Art. 10 - Integralità del bilancio
Art. 11 - Struttura del bilancio
Art. 12 - Riepiloghi e allegati al bilancio
Art. 13 - Classificazione delle entrate
Art. 14 - Classificazione delle spese
Art. 15 - Previsioni delle entrate nel bilancio
Art. 16 - Previsioni delle spese nel bilancio
Art. 17 - Previsioni per le assegnazioni statali
Art. 18 - Esercizio provvisorio del bilancio
CAPO III BILANCIO DI CASSA E BILANCIO DI GESTIONE
Art. 19 - Bilancio di cassa
Art. 20 - Bilancio di gestione
CAPO IV LEGGI DI SPESA
Art. 21 - Principi generali
Art. 22 - Leggi pluriennali di spesa e a carattere pluriennale
permanente
Art. 23 - Parere su atti normativi e attestazioni di copertura
finanziaria
Art. 24 - Legge finanziaria
Art. 25 - Leggi collegate
CAPO V VARIAZIONI AL BILANCIO
Art. 26 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie
Art. 27 - Fondo di riserva per le spese impreviste
Art. 28 - Fondi globali
Art. 29 - Altre variazioni al bilancio mediante atti
amministrativi
Art. 30 - Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme relative
al concorso della Regione per il riequilibrio della finanza
pubblica statale
Art. 31 - Assestamento del bilancio
Art. 32 - Legge regionale di variazione al bilancio
Art. 33 - Divieto di storni
CAPO VI BILANCI DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE ED ENTRATE E SPESE
DEGLI ENTI LOCALI PER LE FUNZIONI DELEGATE
Art. 34 - Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione
Art. 35 - Entrate e spese degli enti locali per le funzioni
delegate
CAPO VII OPERAZIONI DI CREDITO E GARANZIE
Art. 36 - Mutui, prestiti e altre operazioni di
indebitamento
Art. 37 - Anticipazioni di tesoreria
Art. 38 - Garanzie prestate dalla Regione
CAPO VIII GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
Art. 39 - Disposizioni generali
Art. 40 - Accertamento delle entrate
Art. 41 - Riscossione delle entrate
Art. 41bis - Ravvedimento
Art. 41ter - Recupero delle spese di notifica
Art. 41quater - Disposizioni in materia di interessi
moratori
Art. 42 - Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di
modesta entità e arrotondamento dei versamenti tributari
Art. 43 - Riscossione rateale di entrate
Art. 43bis - Rateizzazioni dei debiti tributari e delle relative
sanzioni
Art. 44 - Regolazione contabile tra debiti e crediti
Art. 45 - Versamento delle entrate
Art. 46 - Registrazione delle entrate
Art. 47 - Impegni di spesa
Art. 48 - Controllo di regolarità contabile sugli atti di
impegno di spesa
Art. 49 - Liquidazione delle spese
Art. 50 - Ordinazione dei pagamenti
Art. 51 - Registrazione dei pagamenti
Art. 52 - Estinzione dei titoli di spesa
Art. 53 - Residui attivi
Art. 54 - Riaccertamento dei residui attivi
Art. 55 - Residui passivi
Art. 56 - Riaccertamento dei residui passivi
Art. 57 - Economie di spesa
Art. 58 - Attività economali
Art. 59 - Responsabilità per il maneggio di denaro della
Regione
Art. 60 - Autonomia contabile del Consiglio regionale
CAPO IX RENDICONTO GENERALE
Art. 61 - Impostazione e presentazione del rendiconto
Art. 62 - Conto finanziario
Art. 63 - Risultanze del conto finanziario
Art. 64 - Ripiano del disavanzo del conto finanziario
Art. 65 - Conto del patrimonio
Art. 66 - Rendiconti degli enti e organismi dipendenti dalla
Regione
Art. 67 - Rendiconti degli enti locali
CAPO X SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 68 - Servizio di tesoreria
Art. 69 - Responsabilità del tesoriere
CAPO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 70 - Rinvio
Art. 71 - Riassegnazione dei residui perenti
Art. 72 - Concessione di agevolazioni regionali
Art. 73 - Abrogazioni
Art. 74 - Disposizioni transitorie e finali
TITOLO II PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO STRATEGICO E DI CONTROLLO DI
GESTIONE
Art. 75 - Oggetto
Art. 76 - Controllo strategico
Art. 77 - Controllo di gestione
Art. 78 - Procedure di attuazione
TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITA'
GENERALE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto)
1. Il presente titolo reca disposizioni in materia di bilancio e
di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste, ai sensi degli articoli 2, comma primo, lettera a), e 3,
comma primo, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'articolo
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione), e nell'ambito
delle disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690
(Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle
d'Aosta), e di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Valle
d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali).
Art. 2 (Cooperazione con lo Stato e le Regioni)
1. La Regione e lo Stato si forniscono, reciprocamente e a
richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie
funzioni nella materia di cui al presente titolo e concordano le
modalità per l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi
informativi e per le altre forme di collaborazione.
2. La Regione promuove e concorda con le altre Regioni lo
scambio di notizie e altre forme di collaborazione, con particolare
riferimento alla ripartizione delle entrate e delle spese nel
bilancio, secondo criteri di omogeneità.
3. La Regione concorre al perseguimento degli obiettivi di
convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea e opera in coerenza con i vincoli che ne
derivano.
Art. 3 (Pianificazione finanziaria)
1. La Regione, ai fini dell'attuazione delle politiche regionali
nel periodo previsto dal bilancio e del conseguimento degli
obiettivi generali nello stesso periodo, adotta il metodo della
pianificazione finanziaria.
2. A partire dall'anno finanziario 2010, per la realizzazione
delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, valutato il
quadro complessivo socio-economico, presenta al Consiglio regionale
il disegno di legge di bilancio per unità previsionali di base,
intendendosi per tali le aggregazioni di capitoli coerenti tra loro
che evidenzino le linee della pianificazione finanziaria.
Art. 4 (Sistemi informativi e tesoreria regionale)
1. La Regione si avvale di sistemi informativi per
l'elaborazione del bilancio, del rendiconto e per lo svolgimento
delle operazioni contabili e della gestione finanziaria e
patrimoniale di cui al presente titolo. A tal fine, la Regione si
avvale anche del servizio di tesoreria regionale che può collegarsi
ai medesimi sistemi informativi per lo svolgimento delle operazioni
ad esso affidate e per l'elaborazione dei conti giornalieri e
periodici di cassa.
CAPO II BILANCIO DI PREVISIONE
Art. 5 (Definizione e validità del bilancio di previsione)
1. Il bilancio di previsione, di seguito denominato bilancio, è
costituito dal bilancio annuale e da quello pluriennale ed è lo
strumento finanziario di programmazione della Regione. Il bilancio
è redatto in termini di competenza e copre un periodo non inferiore
al triennio. Gli stanziamenti previsti nel bilancio annuale
coincidono con gli stanziamenti del primo anno del bilancio
pluriennale.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, la Giunta regionale
presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione
del bilancio e una relazione di accompagnamento contenente, tra
l'altro, i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di
entrata e di spesa.
Art. 6 (Natura del bilancio)
1. Il bilancio rappresenta il quadro delle risorse che la
Regione prevede di acquisire e di impiegare durante il periodo
considerato, sulla base della normativa statale e regionale vigente
in materia nonché di quella che si prevede di adottare nel medesimo
periodo.
2. Il bilancio costituisce, in particolare, la sede per il
riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese
previste da leggi regionali a carico del periodo considerato.
3. L'adozione del bilancio comporta autorizzazione a riscuotere
le entrate e a liquidare le spese, limitatamente al primo anno del
periodo considerato.
Art. 7 (Equilibrio del bilancio)
1. Nel bilancio il totale delle spese di cui si autorizza
l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo presunto, deve essere
uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento,
aumentato dell'eventuale avanzo presunto.
2. Ai fini dell'equilibrio del bilancio, nel totale delle
entrate si considerano le operazioni di indebitamento autorizzate
con la legge di bilancio.
3. Nel bilancio il totale delle spese correnti e delle spese per
rimborso di mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento non
può superare il totale delle entrate correnti.
Art. 8 (Annualità del bilancio)
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide
con l'anno solare.
Art. 9 (Universalità del bilancio)
1. Tutte le entrate spettanti alla Regione e tutte le spese che
competono alla Regione devono essere iscritte nel bilancio.
2. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio ad
eccezione di quelle relative alla gestione dei fondi statali
accreditati per le contabilità erariali speciali.
Art. 10 (Integralità del bilancio)
1. Tutte le entrate spettanti alla Regione sono iscritte nel
bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre spese ad
esse relative.
2. Tutte le spese che competono alla Regione sono iscritte nel
bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate
correlative.
Art. 11 (Struttura del bilancio)
1. Il bilancio è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro generale riassuntivo.
2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e
per la spesa, in unità previsionali di base.
3. Per ciascuna unità previsionale di base, il bilancio indica
l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese
delle quali si prevede di autorizzare l'impegno negli esercizi
finanziari cui il bilancio si riferisce.
4. Tra le entrate è iscritto l'eventuale saldo finanziario
positivo presunto al termine dell'esercizio finanziario
precedente.
5. Tra le spese è iscritto l'eventuale saldo finanziario
negativo presunto al termine dell'esercizio finanziario
precedente.
6. Gli stati di previsione e il quadro generale riassuntivo sono
approvati, nell'ordine, con distinti articoli della legge di
bilancio.
7. La legge di bilancio determina, inoltre, il totale delle
entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle
spese delle quali è autorizzato il pagamento, facendo riferimento
ai volumi complessivi del bilancio, ad esclusione dei movimenti
finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste
contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di
tesoreria.
8. Il totale delle spese di cui al comma 7 non può superare il
totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenuto conto
dei presunti saldi iniziali di cassa.
9. La legge di bilancio determina l'ammontare presunto dei
residui attivi e passivi con riferimento ai volumi complessivi del
bilancio.
Art. 12 (Riepiloghi e allegati al bilancio)
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio indica il
riepilogo delle entrate ripartite per titoli e il riepilogo delle
spese ripartite per funzioni-obiettivo.
2. Il bilancio riporta:
a) il riepilogo delle entrate per macro aree e per aree
omogenee;
b) il riepilogo delle spese per funzioni-obiettivo e per aree
omogenee;
c) il riepilogo delle entrate e delle spese per titoli e per
categorie economiche;
d) il riepilogo delle spese secondo la classificazione
funzionale;
e) il quadro dimostrativo del presunto avanzo o disavanzo di
amministrazione applicato al bilancio.
3. Al bilancio sono allegati:
a) un prospetto nel quale da un lato, per ogni unità
previsionale di base, si espongono distintamente gli stanziamenti
relativi a spese correnti e, dall'altro lato, gli stanziamenti
relativi a spese di investimento, sia nel caso in cui siano
finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali e fondi
europei ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al
credito;
b) l'elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che
trovano finanziamento nei fondi globali;
c) l'elenco delle garanzie fidejussorie principali o sussidiarie
prestate dalla Regione.
Art. 13 (Classificazione delle entrate)
1. Nel bilancio le entrate sono ripartite, secondo la loro
provenienza, nei seguenti titoli:
a) titolo I, entrate derivanti da tributi propri della Regione,
dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla
Regione;
b) titolo II, entrate derivanti da contributi e trasferimenti
dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
c) titolo III, entrate extratributarie;
d) titolo IV, entrate derivanti da alienazione di beni
patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da rimborso di
crediti;
e) titolo V, entrate derivanti da mutui, prestiti e altre
operazioni di indebitamento;
f) titolo VI, entrate per contabilità speciali, che includono le
partite di giro.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono ordinate in categorie,
secondo la natura dei cespiti, nonché in unità previsionali di
base.
3. Ulteriori rappresentazioni delle entrate possono essere
indicate in appositi allegati al bilancio.
Art. 14 (Classificazione delle spese)
1. Nel bilancio le spese sono ripartite nelle seguenti
parti:
a) parte I, spese per l'attività della Regione;
b) parte II, spese per contabilità speciali, che includono le
partite di giro.
2. Nella parte I, le spese sono ripartite in:
a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di
definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il
risultato delle attività amministrative, ove possibile, anche in
termini di servizi finali resi ai cittadini;
b) aree omogenee;
c) unità previsionali di base.
3. Le unità previsionali di base costituiscono le unità
fondamentali della spesa. In una stessa unità previsionale di base
di spesa non possono essere incluse le spese correnti, le spese di
investimento e le spese che attengano al rimborso di mutui,
prestiti e altre operazioni di indebitamento.
4. Ulteriori rappresentazioni delle spese possono essere
indicate in appositi allegati al bilancio.
Art. 15 (Previsioni delle entrate nel bilancio)
1. Nel bilancio le entrate sono previste secondo la natura, la
provenienza e le modalità di accertamento delle stesse, per
ciascuna classificazione, in base a quanto stabilito dalla
normativa vigente in materia e tenuto conto dello sviluppo delle
entrate tributarie dello Stato, quali risultano dalle previsioni
indicate dai competenti organi del medesimo.
2. Le entrate relative a tributi propri della Regione e al
gettito dei tributi o di quote di tributi erariali sono previste
tenuto conto dell'andamento del loro gettito nei tre anni
precedenti a quello cui si riferisce il bilancio.
3. Le entrate derivanti da trasferimenti e da altre assegnazioni
dello Stato o dell'Unione europea sono previste sulla base dei
criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia o individuati
dai competenti organi statali e comunitari. In mancanza di tali
indicazioni si fa riferimento, nel caso di assegnazioni
pluriennali, all'ammontare dell'ultima assegnazione comunicata alla
Regione.
4. Le entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni di
indebitamento sono previste nel loro ammontare complessivo e
distintamente per i mutui, i prestiti o le altre operazioni di
indebitamento autorizzati.
Art. 16 (Previsioni delle spese nel bilancio)
1. Nel bilancio le spese sono previste per ciascuna
classificazione nella misura indispensabile per lo svolgimento
delle attività o degli interventi che, sulla base della normativa
statale e regionale vigente, danno luogo ad impegni di spesa
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
2. Nel bilancio devono comunque essere previste le somme
corrispondenti agli impegni già assunti che scadono nell'esercizio
finanziario al quale si riferisce. Il bilancio riporta inoltre la
distinzione tra gli impegni già assunti e le somme disponibili per
nuovi interventi.
3. Le spese per l'attuazione delle leggi vigenti, nonché le
spese per il normale funzionamento degli organi e degli uffici
regionali, sono indicate singolarmente o per aggregati, tenuto
conto delle previste variazioni dei prezzi. Le spese relative al
personale sono indicate tenuto conto anche dei previsti accordi
contrattuali.
4. Nel bilancio devono essere previste le spese per gli oneri
derivanti dall'ammortamento dei mutui, prestiti e altre operazioni
di indebitamento che siano già stati perfezionati o dei quali si
prevede il perfezionamento nel periodo di validità del
bilancio.
5. Nel bilancio sono inoltre indicate distintamente le spese
derivanti dagli interventi legislativi che si prevede di adottare
nel corso del primo anno di esercizio del medesimo.
Art. 17 (Previsioni per le assegnazioni statali)
1. Tutti i fondi assegnati, a qualsiasi titolo, dallo Stato alla
Regione confluiscono nel bilancio, senza vincolo a specifiche
destinazioni.
2. Nei casi di assegnazione di fondi da parte dello Stato
connessi a deleghe di funzioni amministrative, nonché negli altri
eventuali casi di assegnazione di fondi a destinazione vincolata, i
relativi stanziamenti di spesa sono iscritti nel bilancio regionale
nella misura necessaria per far fronte agli impegni previsti per
l'esercizio cui si riferisce il bilancio, salvo l'obbligo di
compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle
assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi
successivi.
3. Nei casi di assegnazioni di fondi da parte dello Stato
connesse a deleghe di funzioni amministrative e negli altri casi di
assegnazioni di somme di cui al comma 1, la Regione ha facoltà di
stanziare e di erogare somme eccedenti a quelle assegnate dallo
Stato, fatte salve, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi
statali che disciplinano le relative funzioni.
4. La Regione ha, inoltre, facoltà, qualora abbia erogato in un
esercizio somme eccedenti a quelle ad essa assegnate dallo Stato,
di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni rispetto
alle somme assegnate per lo stesso scopo negli esercizi
successivi.
5. Gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni dello
Stato sono di norma iscritti in appositi capitoli, distintamente da
quelli finanziati con fondi regionali.
Art. 18 (Esercizio provvisorio del bilancio)
1. Il Consiglio regionale può autorizzare con legge l'esercizio
provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a quattro
mesi, sulla base del primo anno di esercizio del bilancio
presentato dalla Giunta regionale. Nel caso in cui il bilancio non
sia stato ancora presentato al Consiglio regionale oppure sia stato
respinto e la Giunta regionale non abbia ancora provveduto a
ripresentarlo, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del
corrispondente anno dell'ultimo bilancio approvato e delle
successive variazioni.
2. Durante l'esercizio provvisorio del bilancio sono autorizzati
l'accertamento e la riscossione delle entrate senza limiti di
somma, nonché gli impegni di spesa e i pagamenti nei limiti di
tanti dodicesimi delle previsioni del bilancio, individuato ai
sensi del comma 1, quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio
autorizzato.
3. La limitazione di cui al comma 2 non si applica alle spese
obbligatorie previste dalla legge e non suscettibili di impegno o
di pagamento frazionato in dodicesimi.
CAPO III BILANCIO DI CASSA E BILANCIO DI GESTIONE
Art. 19 (Bilancio di cassa)
1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, la Giunta
regionale approva il bilancio di cassa, riferito al primo anno del
bilancio, che contiene anche un fondo di riserva. Il totale delle
entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle
spese delle quali è autorizzato il pagamento è fissato nei limiti
dei volumi complessivi determinati dalla legge di bilancio.
2. Le modalità di gestione del bilancio di cassa sono
specificate con deliberazione della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in relazione
alle variazioni del bilancio di cui all'articolo 29, può disporre,
anche contestualmente, la variazione del totale delle riscossioni
previste e dei pagamenti autorizzati in misura comunque non
superiore alle maggiori riscossioni rispetto alle previsioni.
4. Il prelevamento di somme dal fondo di riserva e le variazioni
del bilancio di cassa sono disposte con provvedimento del dirigente
della struttura regionale competente in materia di gestione delle
spese.
5. Nel bilancio di cassa le entrate derivanti da mutui, prestiti
e altre operazioni di indebitamento sono iscritte, fino alla
concorrenza degli importi autorizzati o perfezionati, ma non
riscossi, nella misura necessaria per colmare l'eventuale
differenza tra le spese e il totale delle entrate iscritte nel
medesimo bilancio di cassa.
6. Per finalità di controllo dei flussi di cassa e di
ottimizzazione della gestione di tesoreria, nonché per ottemperare
alle intese con lo Stato in materia di contenimento del fabbisogno
finanziario, la Giunta regionale può introdurre, anche nel corso
dell'esercizio finanziario, ulteriori vincoli alla gestione di
cassa e disposizioni specifiche di razionalizzazione, controllo e
contenimento dei pagamenti.
7. Al fine di favorire un'equilibrata e coordinata gestione
delle disponibilità liquide della Regione con quelle degli enti,
soggetti e organismi destinatari in via continuativa di
trasferimenti a carico del bilancio, le erogazioni previste dalle
leggi regionali sono effettuate, anche in deroga alle disposizioni
di cui alle medesime leggi, in relazione alla situazione di cassa e
tenuto conto della natura e dinamica dei fabbisogni finanziari dei
predetti enti, soggetti e organismi.
Art. 20 (Bilancio di gestione)
1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, la Giunta
regionale approva il bilancio di gestione che specifica le
aggregazioni finanziarie del bilancio e che costituisce lo
strumento contabile e finanziario per la gestione e per la
formazione del rendiconto. Nel bilancio di gestione le unità
previsionali di base, sia di entrata che di spesa, sono articolate
in uno o più capitoli e in richieste. Il capitolo costituisce
l'unità fondamentale di classificazione del bilancio di
gestione.
2. Il bilancio di gestione è formato:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese.
3. Nello stato di previsione delle spese:
a) gli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui, prestiti e
altre operazioni di indebitamento già perfezionati sono indicati
distintamente da quelli derivanti dall'ammortamento dei mutui,
prestiti e altre operazioni di indebitamento dei quali si preveda
il perfezionamento nel periodo di validità del bilancio;
b) gli oneri per le annualità derivanti da limiti di impegno
precedentemente autorizzati sono tenuti distinti da quelli relativi
ai limiti di impegno per la concessione di contributi
nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.
4. Il bilancio di gestione assegna in tutto o in parte gli
stanziamenti di entrata e di spesa alle strutture regionali
competenti per materia.
5. Per ciascuna struttura regionale sono definiti uno o più
obiettivi gestionali che raggruppano le richieste di spesa
assegnate in relazione alla loro finalità.
6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le
modalità di approvazione delle variazioni compensative tra capitoli
appartenenti alla medesima unità previsionale di base o tra
richieste appartenenti allo stesso capitolo, nel rispetto dei
limiti di spesa determinati con legge e del vincolo di destinazione
per le spese finanziate con risorse aventi destinazione
vincolata.
CAPO IV LEGGI DI SPESA
Art. 21 (Principi generali)
1. Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese o
minori entrate ne indicano l'ammontare e i mezzi finanziari per
farvi fronte, con riferimento al bilancio vigente alla data di
approvazione delle stesse.
2. Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese
correnti devono trovare copertura con l'iscrizione di entrate
correnti ovvero con la riduzione di spese correnti.
3. Le leggi regionali, qualora il bilancio per l'esercizio
successivo a quello in corso sia già stato presentato al Consiglio
regionale, indicano inoltre le spese e i mezzi finanziari per farvi
fronte, con riferimento a tale bilancio.
Art. 22 (Leggi pluriennali di spesa e a carattere pluriennale
permanente)
1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano
la spesa complessiva e la sua ripartizione negli esercizi
considerati. La legge finanziaria può annualmente rimodulare le
quote previste per ciascuno degli esercizi compresi nel
bilancio.
2. Le leggi di spesa a carattere pluriennale permanente
quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi
compresi nel bilancio, nonché l'onere a regime.
3. Le leggi regionali che autorizzano la concessione di
agevolazioni in annualità determinano, per ciascun limite di
impegno, l'importo, la decorrenza, la durata massima e la copertura
riferita al bilancio. L'iscrizione in bilancio delle annualità
successive alla prima è disposta anche in misura inferiore agli
importi autorizzati, in relazione agli impegni di spesa
assunti.
Art. 23 (Parere su atti normativi e attestazioni di copertura
finanziaria)
1. Gli atti normativi che comportino conseguenze finanziarie
devono essere corredati da una relazione tecnica, il cui
schema-tipo è approvato con deliberazione della Giunta regionale,
che evidenzi tra l'altro:
a) la quantificazione per anno degli oneri derivanti da ciascuna
disposizione degli stessi, sia come minori entrate sia come nuove o
maggiori spese;
b) i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica;
c) l'indicazione motivata delle relative coperture;
d) la valutazione degli effetti finanziari degli stessi.
2. Si prescinde dalla relazione tecnica di cui al comma 1 per le
proposte di legge di iniziativa consiliare e per le proposte di
legge di iniziativa popolare che comportino conseguenze
finanziarie.
3. La struttura regionale competente in materia di bilancio,
sulla base di quanto indicato al comma 1, provvede ad esprimere il
parere obbligatorio sugli aspetti finanziari.
4. Nei casi di cui al comma 2, l'espressione del parere da parte
delle commissioni consiliari competenti per materia è preceduto dal
parere di compatibilità delle proposte di legge con i bilanci
annuale e pluriennale della Regione da parte della commissione
consiliare competente in materia di bilancio. La predetta
commissione richiede il parere di cui al comma 3 alla struttura
regionale competente in materia di bilancio previa audizione del
Presidente della Regione, a nome della Giunta regionale,
finalizzata all'eventuale reperimento delle risorse finanziarie per
la copertura degli oneri derivanti dalle proposte di legge.
5. La struttura regionale competente in materia di bilancio
esprime inoltre l'attestazione obbligatoria di copertura
finanziaria degli oneri derivanti dai decreti del Presidente della
Regione e dell'onere derivante dalla contrattazione collettiva per
il personale regionale, con riferimento a quello da porre a carico
del bilancio regionale.
Art. 24 (Legge finanziaria)
1. Al fine di adeguare le spese del bilancio agli obiettivi di
politica economica e, comunque, al fine di consentire l'equilibrio
del bilancio, la Giunta regionale può presentare al Consiglio
regionale, contemporaneamente al disegno di legge di bilancio o di
assestamento del medesimo, un disegno di legge finanziaria con il
quale possono operarsi modificazioni e integrazioni a disposizioni
legislative aventi riflessi sul bilancio. La legge finanziaria è
volta a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio e non può contenere disposizioni di
riforma organica di un settore.
Art. 25 (Leggi collegate)
1. La Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale,
anche contemporaneamente al disegno di legge di bilancio o di
assestamento del medesimo e al disegno di legge finanziaria, uno o
più disegni di legge collegati alle linee della pianificazione
strategica, con decorrenza dal primo anno considerato nel
bilancio.
CAPO V VARIAZIONI AL BILANCIO
Art. 26 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. Tra gli stanziamenti di competenza del bilancio e del
relativo bilancio di gestione sono iscritti uno o più fondi di
riserva dai quali sono prelevate, con deliberazione della Giunta
regionale, le somme occorrenti ad integrare stanziamenti di spese
obbligatorie, tenuto conto degli impegni già assunti e degli
impegni che si prevede di assumere fino al termine
dell'esercizio.
2. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che
siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in
conto capitale.
3. L'elenco dei capitoli concernenti le spese obbligatorie è
allegato al bilancio di gestione.
4. In ogni caso, sono obbligatorie le spese per il personale e
per l'ammortamento dei mutui, prestiti e altre operazioni di
indebitamento, nonché le spese stanziate per le garanzie
regionali.
Art. 27 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Tra gli stanziamenti di competenza del bilancio e del
relativo bilancio di gestione sono iscritti uno o più fondi di
riserva dai quali sono prelevate le somme corrispondenti a spese
non incluse nell'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie e non
prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio che abbiano
carattere di assoluta necessità, non impegnino in alcun modo i
successivi bilanci e alle quali non sia possibile provvedere in
modo adeguato con gli stanziamenti del bilancio medesimo.
2. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che
siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in
conto capitale.
3. I prelievi delle somme di cui al comma 1 sono disposti con
deliberazione della Giunta regionale, che autorizza il prelievo
stesso e l'iscrizione in capitoli di spesa già esistenti o in
capitoli nuovi.
4. L'elenco delle spese per le quali è possibile il prelievo dal
fondo di riserva per le spese impreviste è allegato al bilancio di
gestione.
Art. 28 (Fondi globali)
1. Tra gli stanziamenti di competenza del bilancio e del
relativo bilancio di gestione sono iscritti uno o più fondi globali
destinati a far fronte agli oneri derivanti dalle proposte e dai
disegni di legge regionali che entrino in vigore dopo la
presentazione al Consiglio regionale del bilancio medesimo, nella
misura ritenuta necessaria per l'applicazione degli stessi.
2. I fondi globali sono tenuti distinti a seconda che siano
destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto
capitale.
3. I fondi globali sono utilizzabili soltanto ai fini del
prelievo di somme da iscrivere in nuovi capitoli o in aumento alle
assegnazioni di capitoli esistenti dopo l'entrata in vigore delle
leggi regionali che autorizzano le relative spese.
4. Le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine
dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa.
Art. 29 (Altre variazioni al bilancio mediante atti amministrativi)
1. La Giunta regionale è autorizzata, fatte salve eventuali
limitazioni stabilite con la legge di bilancio, ad apportare nel
corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al
bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti
da:
a) assegnazioni dello Stato, dell'Unione europea o altre entrate
aventi per legge specifica destinazione, nonché per l'iscrizione
delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate
dalla legge;
b) finanziamenti conferiti da enti, associazioni, società e
privati in genere per la realizzazione di manifestazioni e
iniziative di natura culturale, artistica o sportiva organizzate
dalla Regione, al fine di favorire la partecipazione di soggetti
esterni alla spesa regionale e al suo contenimento.
2. Le spese relative alle entrate di cui al comma 1, derivanti
da assegnazioni vincolate a scopi specifici, non impegnate entro il
termine di ciascun esercizio, possono essere attribuite alla
competenza dell'esercizio successivo con deliberazione della Giunta
regionale. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale
ultimo esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini
dell'equilibrio del bilancio.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie
deliberazioni, le variazioni al bilancio disposte da leggi
regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio
regionale del bilancio e la cui copertura finanziaria sia
adeguatamente prevista nel medesimo.
4. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono
autorizzare la Giunta regionale ad apportare, con propria
deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio.
5. Relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e
del relativo bilancio di gestione, con deliberazione della Giunta
regionale possono essere disposti storni di fondi, nel rispetto dei
limiti di spesa determinati con legge e del vincolo di destinazione
per le spese finanziate con risorse a destinazione vincolata, fra
unità previsionali di base diverse:
a) nell'ambito della stessa area omogenea;
b) nell'ambito della stessa funzione-obiettivo, entro il limite
massimo del 20 per cento del totale dello stanziamento iniziale
dell'area omogenea, esclusivamente tra capitoli appartenenti allo
stesso titolo di classificazione della spesa.
6. Le deliberazioni della Giunta regionale che dispongono le
variazioni al bilancio, ad esclusione di quelle concernenti le
partite di giro e le contabilità speciali, sono pubblicate per
estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sono trasmesse al
Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro adozione.
7. Ogni altra variazione al bilancio, fatte salve quelle
relative ai capitoli delle partite di giro e delle contabilità
speciali e ai prelievi dai fondi di riserva, deve essere
autorizzata con legge regionale.
Art. 30 (Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme relative al
concorso della Regione per il riequilibrio della finanza pubblica
statale)
1. La legge finanziaria può autorizzare l'iscrizione di un
fondo, nell'ambito delle partite di giro del bilancio, delle
entrate e delle spese relative al concorso della Regione al
riequilibrio della finanza pubblica.
2. Subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica correlati al patto di stabilità, la Giunta regionale
provvede con propria deliberazione, previa illustrazione alla
commissione consiliare competente, alle occorrenti variazioni nella
parte entrata e nella parte spesa del bilancio prevedendo, se
necessario, l'istituzione di apposite unità previsionali di base,
nonché di capitoli di entrata e di spesa. (1)
Art. 31 (Assestamento del bilancio)
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta regionale
presenta al Consiglio regionale un disegno di legge ai fini
dell'assestamento degli stanziamenti di competenza del
bilancio.
2. Con il disegno di legge di cui al comma 1, si provvede:
a) all'aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui attivi
e passivi determinato con la legge di bilancio;
b) all'aggiornamento dell'avanzo o del disavanzo finanziario al
termine dell'esercizio precedente.
3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono, inoltre,
essere introdotte altre opportune variazioni, entro i limiti di
equilibrio del bilancio.
Art. 32 (Legge regionale di variazione al bilancio)
1. Con legge regionale possono essere autorizzate variazioni
agli stanziamenti delle entrate e delle spese del bilancio.
2. La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare
l'aumento o la riduzione degli stanziamenti dei fondi di riserva,
nonché l'aumento o la riduzione degli stanziamenti dei fondi
globali e le modifiche degli elenchi ad essi relativi.
3. La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare
l'accensione di ulteriori mutui, prestiti e altre operazioni di
indebitamento indicandone le modalità e le condizioni ai sensi
dell'articolo 36, fermi restando i limiti e i vincoli in esso
stabiliti.
4. Le variazioni di cui al presente articolo non possono essere
approvate dopo il 30 novembre dell'esercizio al quale il bilancio
si riferisce.
Art. 33 (Divieto di storni)
1. Salvo quanto previsto nel presente capo, è vietato il
trasporto di somme, mediante atti amministrativi, da un'unità
previsionale di base del bilancio ad un'altra.
2. In ogni caso, sono vietati:
a) lo storno di fondi da unità previsionali di base relative a
spese per l'esercizio di funzioni amministrative delegate dallo
Stato alla Regione a unità previsionali di base relative ad altre
spese;
b) lo storno di fondi da un'unità previsionale di base relativa
a spese il cui finanziamento è previsto mediante un'assegnazione
dello Stato con vincolo di destinazione, a favore di un'unità
previsionale di base relativa ad altre spese.
CAPO VI BILANCI DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE ED ENTRATE E SPESE
DEGLI ENTI LOCALI PER LE FUNZIONI DELEGATE
Art. 34 (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)
1. I bilanci degli enti dipendenti dalla Regione sono approvati
annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi
regionali e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della
Regione.
2. Nei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione le spese sono
classificate e ripartite secondo criteri omogenei a quelli del
bilancio regionale.
Art. 35 (Entrate e spese degli enti locali per le funzioni delegate)
1. In allegato al bilancio regionale è data dimostrazione
riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da
parte degli enti locali nel medesimo esercizio finanziario, nello
svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione.
2. Le spese di cui al comma 1 sono classificate secondo i
criteri prescritti per la classificazione delle spese nel bilancio
regionale, nonché secondo la loro classificazione in spese correnti
e in spese di investimento.
3. Le somme assegnate dalla Regione agli enti locali per
l'esercizio di funzioni delegate sono iscritte nei bilanci di tali
enti, nell'ambito della classificazione prevista dalle disposizioni
vigenti, in una categoria all'uopo istituita nell'apposito titolo
e, nell'ambito di questa, in risorse distinte con denominazioni
atte ad individuare precisamente la funzione delegata.
4. Nei bilanci degli enti locali le spese per l'esercizio delle
funzioni delegate dalla Regione sono iscritte nell'ambito della
classificazione prevista dalle disposizioni vigenti per il bilancio
di tali enti. Tali funzioni delegate costituiscono specifici centri
di costo nell'ambito del piano esecutivo di gestione di cui
all'articolo 31 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1
(Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle
d'Aosta).
5. Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli
enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione nello
svolgimento delle funzioni loro delegate dalla Regione, assicurano
la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi
a tal fine assegnati e ne stabiliscono le modalità di
rendicontazione.
CAPO VII OPERAZIONI DI CREDITO E GARANZIE
Art. 36 (Mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento)
1. La Regione può assumere mutui, emettere prestiti ed
effettuare altre operazioni di indebitamento nelle forme e nei modi
previsti dalla normativa statale, sempreché gli oneri futuri di
ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio.
2. Il rimborso di mutui, prestiti e altre operazioni di
indebitamento è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel
proprio bilancio, in apposite unità previsionali di base di spesa,
per tutta la durata del debito, delle somme occorrenti al pagamento
delle rate di ammortamento. Al fine di garantire il puntuale
pagamento dei suddetti oneri, la Regione rilascia al tesoriere
regionale apposita delegazione di pagamento sulle proprie
entrate.
3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui,
prestiti e altre operazioni di indebitamento se non è stato
approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di
due anni precedenti a quello del bilancio cui i nuovi debiti si
riferiscono.
4. L'autorizzazione alla contrazione di mutui, prestiti e altre
operazioni di indebitamento, concessa con la legge di bilancio o
con le leggi di variazione del medesimo, cessa di aver efficacia
con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
5. Le leggi di cui al comma 4 devono specificare la durata
minima dell'esposizione debitoria e l'entità massima del tasso di
interesse. Nelle operazioni di indebitamento a tasso variabile la
misura massima, autorizzata dalla legge, è riferita al tasso
iniziale delle operazioni medesime al momento del
perfezionamento.
6. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in
relazione a mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento
autorizzati, ma non perfezionati entro il termine dell'esercizio,
costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.
7. Le entrate relative a mutui, prestiti e altre operazioni di
indebitamento perfezionati entro il termine dell'esercizio, anche
in forma condizionata, se non riscosse, sono iscritte tra i residui
attivi.
8. Al perfezionamento di mutui, prestiti e altre operazioni di
indebitamento autorizzati si provvede in correlazione con le
esigenze di cassa della Regione.
Art. 37 (Anticipazioni di tesoreria)
1. Al fine di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la
Giunta regionale è autorizzata a richiedere al tesoriere regionale
l'accensione di anticipazioni di tesoreria per un importo non
eccedente l'ammontare delle entrate accertate nel titolo I del
bilancio, con riferimento all'ultimo bimestre contabilizzato al
momento della deliberazione di richiesta di anticipazione.
2. La Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, le
conseguenti variazioni delle partite di giro del bilancio.
Art. 38 (Garanzie prestate dalla Regione)
1. Le leggi regionali che autorizzano la prestazione di garanzie
fidejussorie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri
soggetti, in relazione alla contrazione di mutui o ad aperture di
credito, indicano la durata massima e l'ammontare massimo
complessivo della spesa nonché la copertura finanziaria del
relativo rischio.
2. Nel bilancio di gestione è iscritto un apposito capitolo
avente natura obbligatoria dotato annualmente della somma
presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla
possibile entità del rischio. Nel bilancio di gestione è iscritto,
inoltre, un apposito capitolo di entrata per l'imputazione dei
recuperi delle somme erogate per capitale, interessi, accessori e
spese in relazione alle garanzie prestate dalla Regione.
3. Al bilancio è allegato l'elenco delle garanzie fidejussorie
principali o sussidiarie prestate dalla Regione, con specificazione
della legge autorizzativa, dei beneficiari, dell'esposizione reale
complessiva a carico della Regione alla data di approvazione del
bilancio medesimo, della durata e della fonte dell'obbligazione per
la quale la fidejussione è concessa.
CAPO VIII GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
Art. 39 (Disposizioni generali)
1. La gestione delle entrate si effettua mediante
l'accertamento, la riscossione e il versamento.
2. La gestione delle spese si effettua mediante l'impegno, la
liquidazione, l'ordinazione e il pagamento.
3. Tutte le operazioni di riscossione delle entrate di qualsiasi
forma e a qualsiasi titolo spettanti o comunque dovute alla
Regione, così come tutte le operazioni di pagamento delle spese
ordinate dalla Regione, devono essere eseguite direttamente dalla
tesoreria regionale con le procedure stabilite dal presente titolo
e dalle altre disposizioni, anche regolamentari, emanate dalla
Regione in materia di finanza regionale.
Art. 40 (Accertamento delle entrate)
1. L'entrata è accertata quando le strutture regionali
competenti hanno appurato la ragione, determinato l'importo e
individuato il soggetto debitore in base a documentazione
idonea.
2. All'accertamento delle entrate tributarie si provvede per
l'ammontare complessivo risultante dai ruoli emessi o da altri
elenchi adottati entro il termine dell'anno finanziario cui il
bilancio si riferisce oppure per l'ammontare risultante dalle
comunicazioni dei competenti uffici dello Stato.
3. All'accertamento delle entrate provenienti da assegnazioni
dello Stato o dell'Unione europea si provvede per l'ammontare
risultante dalle disposizioni e dai provvedimenti che ne
quantificano gli importi o che ne definiscono i criteri di
attribuzione.
4. All'accertamento delle altre entrate si provvede per
l'ammontare risultante dalle deliberazioni del Consiglio regionale,
della Giunta regionale o da provvedimenti dirigenziali, secondo le
rispettive competenze, dai contratti o da altri documenti e
comunicazioni che ne indicano l'ammontare medesimo.
5. All'accertamento delle entrate concernenti partite che
comunque si compensano nella spesa si può provvedere
contestualmente alla registrazione dei relativi impegni o
all'effettuazione dei relativi pagamenti.
6. Le entrate sono accertate nel loro intero ammontare e senza
alcuna compensazione con eventuali spese a carico della
Regione.
7. Le strutture regionali competenti effettuano le operazioni di
cui al presente articolo e sono tenute ad assumere i provvedimenti
e intraprendere le azioni necessarie all'accertamento e alla
riscossione delle entrate.
8. Alla struttura regionale competente in materia di entrate
compete l'accertamento della devoluzione dei tributi erariali e
delle entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni di
indebitamento.
9. In assenza di atti o documenti preventivi concernenti il
credito, l'accertamento è disposto dalla struttura regionale
competente in materia di entrate contestualmente alla riscossione
delle stesse.
Art. 41 (Riscossione delle entrate)
1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha
effettuato il pagamento del relativo importo.
2. Le somme sono riscosse nel loro intero ammontare e senza
alcuna compensazione con eventuali spese delle quali si effettua il
pagamento.
3. Per la riscossione di entrate che abbiano incidenza sul
patrimonio, le strutture regionali che gestiscono le procedure di
alienazione di beni inventariati promuovono le dovute registrazioni
inventariali, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12
(Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta).
3bis. Alla riscossione coattiva dei tributi gestiti dalla
Regione e dei crediti derivanti dal mancato pagamento di sanzioni
amministrative ingiunte con ordinanza del Presidente della Regione
continua a provvedersi mediante iscrizione a ruolo. (1a)
4. Per la riscossione delle entrate sono riconosciute forme di
pagamento diversificate, anche mediante l'utilizzo di strumenti
interbancari, elettronici o informatici. Restano escluse forme di
pagamento non immediatamente esigibili e disponibili.
5. L'effetto liberatorio dei pagamenti di cui al comma 4 si
determina alla data della quietanza dimostrativa del pagamento o
dell'addebito sul conto del debitore, cui spetta l'onere della
relativa prova.
Art. 41bis (Ravvedimento) (1a1)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23
dicembre 1996, n. 662), per i tributi per i quali la Regione
procede all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione è ridotta
ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni avviene prima della notificazione dell'atto di
accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a
ruolo, a condizione che non siano iniziate attività amministrative
di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente
obbligati abbiano comunque ricevuto notifica. Il ricevimento di
avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche
tardivo non costituisce causa ostativa al ravvedimento.
Art. 41ter (Disposizioni in materia di interessi moratori) (1a1)
1. In caso di omesso, tardivo o insufficiente pagamento di
tributi dovuti alla Regione il trasgressore è tenuto al pagamento
degli interessi moratori, come di seguito specificati:
a) per l'imposta regionale di trascrizione sono applicati gli
interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284 del codice
civile;
b) per la tassa automobilistica regionale sono applicati gli
interessi moratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio
1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi
in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari);
c) per il tributo speciale per il deposito in discarica sono
applicati gli interessi moratori di cui all'articolo 1 della l.
29/1961.
Art. 41quater (Recupero delle spese di notifica) (1a1)
1. Sono a carico del destinatario dell'atto le spese di notifica
degli atti di contestazione, di accertamento e irrogazione di
sanzioni tributarie previsti dagli articoli 16 e 17 del d.lgs.
472/1997 e le spese di notifica sostenute dalla Regione per il
recupero delle proprie entrate tributarie.
Art. 42 (Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta
entità e arrotondamento dei versamenti tributari)
1. Non si procede al recupero, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti relativi a tributi di competenza della
Regione, comprensivi di sanzioni o interessi, ovvero costituiti
solo da sanzioni o interessi, qualora l'importo dovuto da ciascun
debitore e per ciascun periodo d'imposta non sia superiore a euro
30. La predetta disposizione non si applica qualora il credito
derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi
ad un medesimo tributo. (1b)
2. La Regione procede al rimborso dei tributi di sua competenza,
versati in eccesso, per importi superiori a euro 15. (1b1)
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
proventi delle tasse di concessione per l'esercizio della pesca di
cui alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 30 (Istituzione di
tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio
della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta).
4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia
di entrate provvede agli adempimenti di cui al comma 1 e predispone
la cancellazione dal conto dei residui degli eventuali relativi
crediti già accertati.
5. L'arrotondamento dei tributi di competenza della Regione è
effettuato sulla somma finale che il contribuente deve versare,
comprensiva di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali altre
spese.
6. Non si procede alla riscossione di crediti della Regione
aventi natura non tributaria, ad esclusione dei corrispettivi
dovuti per servizi resi a pagamento, di importo pari o inferiore,
per ciascun debitore, a euro 30. (1c)
7. Nei confronti del personale cessato dal servizio, la Regione
non procede a rimborsi per importi pari o inferiori a euro 15 e non
richiede la restituzione di somme per importi pari o inferiori a
euro 30. (1d)
8. Per i crediti derivanti dall'applicazione di sanzioni
amministrative che competono alla Regione, non si procede
all'iscrizione a ruolo per importi pari o inferiori, per ciascuna
sanzione, a euro 30. (1c)
9. La Regione può rinunciare alla riscossione di entrate di
natura non tributaria, escluse quelle derivanti da corrispettivi
per servizi resi a pagamento e da crediti per l'applicazione di
sanzioni amministrative, anche per un importo superiore a euro 30
quando il costo delle operazioni di accertamento e riscossione, per
ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare
della medesima. (1e)
Art. 43 (Riscossione rateale di entrate)
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di pagamento rateale delle sanzioni amministrative
pecuniarie e dei debiti di natura tributaria, la struttura
regionale competente è autorizzata a concedere, su richiesta del
debitore, qualora ricorrano motivate circostanze, la rateizzazione
del debito, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, purché
l'importo della singola rata sia superiore a euro 30. (1f)
2. La rateizzazione è concessa subordinatamente all'addebito di
interessi per il ritardato pagamento.
3. In caso di omesso pagamento della prima rata ovvero,
successivamente alla prima, di due rate consecutive, il debitore
decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare il
debito residuo in unica soluzione, senza possibilità di ottenere
una nuova rateizzazione.
Art. 43bis (Rateizzazioni dei debiti tributari e delle relative sanzioni)
(1g)
1. A seguito del ricevimento di un avviso di accertamento, il
contribuente può richiedere al dirigente regionale competente in
materia di tributi l'autorizzazione al pagamento in forma
rateizzata del debito tributario accertato o derivante
dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa
tributaria, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili.
2. La rateizzazione è concessa dal dirigente competente in
ragione dell'entità del debito secondo le modalità e le fasce di
importo definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione alla
struttura regionale competente in materia di tributi entro il
termine previsto per la proposizione del ricorso.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano
gli interessi legali nella misura vigente al momento della
presentazione dell'istanza.
5. Per le sanzioni definibili in via agevolata, il contribuente
è ammesso al pagamento rateizzato calcolato sull'importo della
sanzione comminata in misura ridotta. Il contribuente decaduto dal
beneficio della rateizzazione decade inoltre dalla possibilità di
pagamento in misura ridotta della sanzione inizialmente
prevista.
6. La rateizzazione non è concessa qualora l'importo
complessivamente dovuto comprensivo di tributo, sanzioni, interessi
di mora ed eventuali altri accessori sia pari o inferiore a euro
720 per le persone fisiche e a euro 3.000 per le persone
giuridiche.
7. In caso di omesso pagamento di una rata il debitore decade
automaticamente dal beneficio; la somma ancora dovuta non può più
essere rateizzata e deve essere versata in un'unica soluzione entro
il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata.
Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il
debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo.
Art. 44 (Regolazione contabile tra debiti e crediti)
1. Qualora la Regione abbia, nei confronti del medesimo
soggetto, un credito avente ad oggetto una somma di denaro e un
debito avente ad oggetto il pagamento di contributi o
l'assegnazione, ad altro titolo, di somme di denaro, entrambi
liquidi ed esigibili, può essere disposta la compensazione legale
dei debiti, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice
civile, con conseguente regolazione contabile del pagamento dovuto
dalla Regione mediante emissione di un titolo di spesa commutabile
in ordinativo di incasso.
2. Qualora non si proceda ai sensi del comma 1, i pagamenti di
somme di denaro non dovute in virtù di pronunce giurisdizionali
esecutive possono essere sospesi fino a quando il beneficiario che
sia al contempo debitore di una somma di denaro nei confronti della
Regione non abbia integralmente estinto il proprio debito.
3. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le
modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
debiti che costituiscono oggetto di ricorsi amministrativi o
giurisdizionali pendenti.
Art. 45 (Versamento delle entrate)
1. Le entrate sono versate quando il relativo ammontare è
introitato dalla tesoreria regionale.
2. Il versamento delle entrate si effettua con appositi
ordinativi che indicano gli elementi di cui all'articolo 40, comma
1, nonché il capitolo del bilancio al quale le entrate medesime si
riferiscono per la competenza dell'esercizio o per il conto dei
residui.
3. Gli ordinativi di cui al comma 2 sono emessi dalla struttura
regionale competente in materia di entrate, firmati dal dirigente
della medesima struttura o, in caso di sua assenza o impedimento,
da altro dirigente o funzionario da lui delegato e sono trasmessi
alla tesoreria regionale.
Art. 46 (Registrazione delle entrate)
1. Gli accertamenti delle entrate, gli ordinativi e le quietanze
rilasciate dalla tesoreria regionale sono registrati dalla
struttura regionale competente in materia di entrate, con
riferimento ai capitoli del bilancio e distintamente per la
competenza dell'esercizio finanziario e per il conto dei
residui.
Art. 47 (Impegni di spesa)
1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza del bilancio
per l'esercizio finanziario le somme dovute dalla Regione in base
alla legge, a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o
determinabili anche successivamente all'atto di impegno, sempreché
la scadenza della relativa obbligazione sia prevista entro il
termine dell'esercizio medesimo. Nel caso di creditori
determinabili successivamente all'atto di impegno,
all'individuazione dei medesimi e alla determinazione delle
relative spettanze provvede la struttura regionale che dispone
l'impegno della spesa, anche ai sensi dell'articolo 49.
2. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei singoli
stanziamenti di competenza del bilancio per l'esercizio in corso,
salvo quanto disposto nel presente articolo.
3. Gli impegni per le spese relative al trattamento economico
complessivo del personale dipendente e ai relativi oneri riflessi,
all'erogazione di provvidenze economiche a favore di invalidi
civili, ciechi civili e sordomuti e all'erogazione
dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico a favore
degli ex-combattenti e quelli per le somme occorrenti per il
pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, prestiti e altre
operazioni di indebitamento, per interessi di preammortamento ed
ulteriori oneri accessori sono costituiti sul bilancio
dell'esercizio senza la necessità di ulteriori atti (2).
4. Per le spese in conto capitale riguardanti interventi o opere
oppure concessione di contributi o finanziamenti possono essere
assunte obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti degli
stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale. Per le predette
spese, gli impegni sono determinati con riferimento alle quote di
lavori la cui realizzazione è prevista entro il termine di ciascun
esercizio, sulla base dell'atto che approva il relativo progetto
definitivo o esecutivo, che autorizza l'esecuzione dei medesimi
interventi o che concede il contributo o il finanziamento e
comunque in misura idonea ad assicurare la copertura delle
obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio.
5. L'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale può
essere disposta anche per le spese correnti, quando ciò sia
indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, nei limiti
degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale.
6. L'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale può
essere disposta nell'anno di competenza con decorrenza
dall'esercizio successivo, nei limiti degli stanziamenti previsti
dal bilancio pluriennale, qualora sia indispensabile per assicurare
la continuità dei servizi o a seguito delle particolari procedure e
degli adempimenti per la regolare esecuzione degli interventi. In
ogni caso, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le
sole quote di tali obbligazioni che vengono a scadenza nel corso
dell'esercizio medesimo.
7. Per le spese di durata superiore a quella del bilancio
pluriennale si tiene conto, nella formazione dei successivi
bilanci, degli impegni relativi al periodo residuale.
8. In concomitanza con il pagamento a saldo delle somme relative
a ciascun impegno, la struttura regionale che lo propone deve
richiedere alla struttura regionale competente in materia di
gestione delle spese la rettifica delle disponibilità sul
corrispondente capitolo, tenuto conto dell'eventuale differenza tra
l'ammontare dell'impegno e quello complessivo dei pagamenti
disposti a fronte del medesimo.
9. Qualora il pagamento a saldo riguardi l'impegno relativo alla
gestione dei residui, la struttura regionale che lo propone deve
richiedere alla struttura regionale competente in materia di
gestione delle spese la registrazione dell'economia sull'impegno
medesimo.
10. Durante la gestione possono essere prenotati impegni
relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti per i
quali, entro il termine dell'esercizio, non è stata assunta
l'obbligazione di spesa verso terzi decadono e costituiscono
economia di spesa della previsione di bilancio alla quale erano
riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile
di amministrazione.
11. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di
gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro
tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano
validità gli atti e i provvedimenti già adottati relativi alla
gara.
Art. 48 (Controllo di regolarità contabile sugli atti) (3)
1. Gli atti amministrativi e di diritto privato adottati dagli
organi di direzione politico-amministrativa o dai dirigenti
regionali, qualora comportino entrate o spese, sono sottoposti
all'esame preventivo da parte delle strutture regionali competenti
in materia di entrate e di gestione delle spese, che appongono il
visto di regolarità contabile, obbligatorio e vincolante ai fini
dell'esecutività dell'atto (4).
2. La struttura regionale competente in materia di gestione
delle spese verifica, in particolare, la pertinenza della spesa al
capitolo del bilancio, la disponibilità dello stanziamento, la
corretta imputazione alla gestione di competenza o a quella dei
residui e la coerente quantificazione della spesa ai sensi di
legge.
3. Nel caso in cui riscontri un'irregolarità nel corso delle
verifiche di cui al comma 2, la struttura regionale competente in
materia di gestione delle spese non procede alla registrazione
dell'impegno e restituisce l'atto, con la relativa motivazione,
alla struttura regionale proponente.
Art. 49 (Liquidazione delle spese)
1. Le spese di cui all'articolo 47 sono liquidate quando è
individuato il creditore e determinato l'ammontare, sulla base di
documentazione idonea e nei limiti dell'impegno assunto, e quando
sono indicate le modalità per il pagamento.
2. La liquidazione è disposta dalle strutture regionali
competenti, previa verifica dell'adempimento delle condizioni
stabilite nel provvedimento di impegno e, ove occorra, della
rispondenza tecnica delle relative note di spesa alle condizioni
medesime.
3. La struttura regionale competente in materia di gestione
delle spese, in base alle note di spesa e alla documentazione
presentata, riscontra l'esattezza delle somme liquidate, la
rispondenza all'impegno assunto e la relativa capienza, il
riferimento alla gestione di competenza o a quella dei residui ed
effettua la registrazione.
4. Nel caso in cui riscontri un'irregolarità nel corso delle
verifiche di cui al comma 3, la struttura regionale competente in
materia di gestione delle spese non emette il titolo di spesa e
indica alla struttura regionale che ha disposto la liquidazione
della spesa le misure necessarie per la regolarizzazione degli
atti.
5. Per la liquidazione di spese che abbiano incidenza sul
patrimonio, le strutture regionali che gestiscono le procedure di
acquisto di beni da inventariare promuovono le dovute registrazioni
inventariali, ai sensi della l.r. 12/1997.
Art. 50 (Ordinazione dei pagamenti)
1. Il pagamento delle spese liquidate ai sensi dell'articolo 49
è ordinato mediante mandati diretti, individuali o collettivi
ovvero mediante ruoli per le spese fisse e per altre spese di
importo e scadenza determinati.
2. I titoli di spesa di cui al comma 1 sono emessi dalla
struttura regionale competente in materia di gestione delle spese,
firmati dal dirigente della medesima struttura o, in caso di sua
assenza o impedimento, da altro dirigente o funzionario da lui
delegato.
3. I ruoli di cui al comma 1 indicano, per ogni partita di
spesa, la somma annua dovuta e, ove occorra, l'importo delle rate
da pagare alle singole scadenze.
4. La Giunta regionale può stabilire, con propria deliberazione,
che non sia disposto il pagamento di somme dovute a titolo di
contributi o erogazioni di importo pari o inferiore a euro 15. In
tal caso, la struttura regionale competente in materia di gestione
del bilancio provvede d'ufficio, su indicazione delle strutture
regionali proponenti, alle conseguenti rettifiche contabili.
5. Il pagamento di somme dovute per prestazioni rese alla
Regione può essere effettuato anche prima dell'inizio o nel corso
della prestazione qualora ciò sia imposto dalla natura del
contratto e, in ogni caso, qualora si tratti di contratti per
adesione.
Art. 51 (Registrazione dei pagamenti)
1. I titoli di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, sono
registrati dalla struttura regionale competente in materia di
gestione delle spese, con riferimento ai rispettivi capitoli di
bilancio, nella gestione di competenza o in quella dei residui.
2. Nella gestione dei residui la registrazione dei pagamenti è
effettuata tenuto conto dell'esercizio finanziario nel corso del
quale erano stati assunti i relativi impegni.
Art. 52 (Estinzione dei titoli di spesa)
1. I titoli di spesa sono estinti dal tesoriere regionale
secondo le modalità indicate nei titoli stessi.
2. L'estinzione si effettua, in via ordinaria, mediante
accreditamento sul conto corrente bancario o postale del creditore
ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e
postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.
3. Il pagamento degli stipendi a carico del bilancio della
Regione avviene, in via ordinaria, mediante accreditamento sul
conto corrente bancario o postale del creditore ovvero mediante gli
altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la
scelta operata dal creditore medesimo.
4. I pagamenti alle imprese, alle società e ai professionisti,
dovuti per prestazioni fornite alla Regione, si effettuano in via
esclusiva mediante accreditamento sul conto corrente bancario o
postale del creditore ovvero mediante gli altri mezzi disponibili
sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal
creditore medesimo.
5. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano
estinti entro la chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere
regionale è autorizzato a commutare d'ufficio, ove possibile, a far
data dal 22 dicembre, i titoli di spesa non riscossi in contanti in
assegni circolari non trasferibili, o altri titoli equivalenti non
trasferibili, a favore delle persone autorizzate a riscuotere e a
quietanzare i titoli medesimi.
6. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 5 si considerano
come titoli pagati ai fini del rendiconto generale della
Regione.
7. Il tesoriere regionale effettua i pagamenti derivanti da
obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di
pagamento e da altri obblighi di legge anche in assenza della
preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro
quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso, la
Regione emette il relativo mandato ai fini della
regolarizzazione.
Art. 53 (Residui attivi)
1. Le entrate accertate e non riscosse e le entrate riscosse e
non versate entro il termine dell'esercizio finanziario, nonché le
entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni di
indebitamento perfezionati entro tale termine e non riscosse,
costituiscono residui attivi.
2. Le somme iscritte tra le entrate del bilancio e non accertate
entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono minori
accertamenti rispetto alle relative previsioni.
Art. 54 (Riaccertamento dei residui attivi)
1. Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei
residui attivi è predisposto dalla struttura regionale competente
in materia di entrate ed è approvato con deliberazione della Giunta
regionale, da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base
della seguente classificazione:
a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
b) crediti per i quali sono da intraprendere o sono in corso le
procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;
c) crediti riconosciuti inesigibili.
2. I crediti indicati nelle lettere a) e b) continuano ad essere
riportati nelle scritture contabili e sono affidati alla
riscossione delle strutture regionali competenti. I crediti di cui
alla lettera c), riconosciuti inesigibili dalle strutture regionali
competenti, previa motivata comunicazione alla struttura regionale
competente in materia di entrate, sono eliminati dalle scritture
contabili e annullati dalla Giunta regionale con propria
deliberazione.
Art. 55 (Residui passivi)
1. Le spese impegnate ai sensi dell'articolo 47 e non pagate
entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono residui
passivi.
2. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate
alla chiusura dell'esercizio possono essere conservate in bilancio,
quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si
riferiscono.
Art. 56 (Riaccertamento dei residui passivi)
1. Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei
residui passivi è effettuato dalle strutture regionali
competenti.
2. La struttura regionale competente in materia di gestione
delle spese coordina le operazioni di riaccertamento di cui al
comma 1 e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione
entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 57 (Economie di spesa)
1. Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del
bilancio, non considerate residui passivi ai sensi dell'articolo
55, nonché le somme che non sono ulteriormente conservabili nel
conto dei residui passivi ai sensi dell'articolo 56, costituiscono
economie di spesa.
Art. 58 (Attività economali)
1. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, da
pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, i criteri e le
modalità di gestione delle attività economali.
Art. 59 (Responsabilità per il maneggio di denaro della Regione)
1. Chiunque, senza autorizzazione, si ingerisce nel maneggio di
denaro della Regione ne risponde secondo le disposizioni vigenti
per le amministrazioni dello Stato.
Art. 60 (Autonomia contabile del Consiglio regionale)
1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio
regionale dispone di un bilancio autonomo gestito in conformità
alle disposizioni stabilite dal regolamento interno di
contabilità.
2. Le somme stanziate nel bilancio per l'organizzazione e il
funzionamento del Consiglio regionale sono poste a disposizione del
Consiglio medesimo, in una o più soluzioni, e gestite dalle
competenti strutture.
CAPO IX RENDICONTO GENERALE
Art. 61 (Impostazione e presentazione del rendiconto)
1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto
generale annuale della Regione.
2. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario
relativo alla gestione del bilancio e il conto del patrimonio.
3. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al
Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo
all'esercizio cui si riferisce, unitamente al disegno di legge
predisposto per la sua approvazione.
4. Al rendiconto generale è allegata una relazione
contenente:
a) l'andamento dei singoli titoli delle entrate risultanti dal
rendiconto rispetto alle previsioni;
b) lo stato di attuazione della programmazione regionale dalla
quale emerge il significato amministrativo e finanziario delle
risultanze contabilizzate e in cui sono posti in evidenza i costi
sostenuti e i risultati conseguiti per ciascuna funzione-obiettivo
del bilancio.
Art. 62 (Conto finanziario)
1. Il conto finanziario comprende:
a) il rendiconto delle entrate;
b) il rendiconto delle spese.
2. Il rendiconto delle entrate e il rendiconto delle spese sono
strutturati sulla base delle aggregazioni finanziarie dello stato
di previsione delle entrate e dello stato di previsione delle spese
del bilancio di gestione. Il capitolo costituisce l'unità
fondamentale di classificazione del rendiconto.
3. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun
capitolo di entrata del bilancio:
a) l'ammontare dei residui attivi accertati nel conto
finanziario dell'esercizio precedente;
b) le previsioni finali in termini di competenza;
c) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto
residui;
d) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto
competenza;
e) il totale delle entrate riscosse e versate in conto residui e
competenza;
1. f) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio
finanziario;
2. g) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate
rispetto alle previsioni di competenza;
h) l'ammontare dei residui attivi proveniente dagli esercizi
precedenti, da riportare al nuovo esercizio;
i) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso
dell'esercizio finanziario;
j) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine
dell'esercizio finanziario.
4. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun
capitolo di spesa del bilancio:
a) l'ammontare dei residui passivi accertati e riaccertati nel
conto finanziario precedente;
b) le previsioni finali in termini di competenza;
c) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
e) il totale dei pagamenti effettuati in conto residui e
competenza;
f) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio
finanziario;
g) le economie o le eccedenze di impegni rispetto agli
stanziamenti in termini di competenza;
h) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi
precedenti, da riportare al nuovo esercizio;
i) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso
dell'esercizio finanziario;
j) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine
dell'esercizio finanziario.
Art. 63 (Risultanze del conto finanziario)
1. Nel conto finanziario, il risultato contabile di
amministrazione è determinato in relazione agli elementi di cui
all'articolo 62, tenuto conto:
a) delle giacenze o del deficit di cassa all'inizio
dell'esercizio secondo il conto reso dal tesoriere regionale;
b) delle entrate riscosse e versate, nonché delle spese pagate
nel corso dell'esercizio;
c) dell'ammontare complessivo dei residui attivi e dei residui
passivi al termine dell'esercizio.
2. Il conto finanziario contiene un prospetto nel quale si
evidenziano le operazioni di cui al comma 1, firmato dal dirigente
cui sono attribuite le funzioni di ragioniere capo e, per la parte
relativa al movimento di cassa, dal tesoriere regionale, quale
attestazione di concordanza con le scritture contabili dallo stesso
tenuto in ordine alle entrate riscosse e versate, nonché in ordine
ai pagamenti effettuati.
3. Al conto finanziario sono allegati:
a) il prospetto di cui al comma 2, in cui sono evidenziate le
risultanze del conto finanziario;
b) il quadro dimostrativo dell'avanzo corrente;
c) il riepilogo generale per ciascuna unità previsionale di
base;
d) il prospetto di riepilogo delle spese e delle entrate
classificate attraverso il sistema informativo sulle operazioni
degli enti pubblici (SIOPE) e delle disponibilità liquide;
e) l'elenco dei residui di stanziamento.
Art. 64 (Ripiano del disavanzo del conto finanziario)
1. Il disavanzo risultante dal conto finanziario è iscritto nel
bilancio dell'esercizio successivo con la legge di assestamento che
dispone anche le variazioni necessarie per assicurare l'equilibrio
del bilancio.
Art. 65 (Conto del patrimonio)
1. Il conto del patrimonio indica i valori aggiornati alla
chiusura dell'esercizio finanziario:
a) delle attività e delle passività finanziarie;
b) dei beni mobili e immobili;
c) di ogni altra attività e passività, nonché delle poste
rettificative.
2. Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti
di concordanza tra la contabilità del bilancio e la contabilità del
patrimonio.
3. Il conto del patrimonio contiene un elenco descrittivo dei
beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data
di chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferisce, con
l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale
reddito da ciascuno prodotto.
Art. 66 (Rendiconti degli enti e organismi dipendenti dalla Regione)
1. I rendiconti degli enti e organismi dipendenti dalla Regione
sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti
dalle leggi regionali che li disciplinano e sono pubblicati nel
Bollettino ufficiale della Regione.
2. I rendiconti di cui al comma 1 sono redatti secondo criteri
di omogeneità rispetto a quello regionale.
Art. 67 (Rendiconti degli enti locali)
1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, gli enti locali presentano
alla Regione il rendiconto riassuntivo delle spese effettuate
nell'esercizio finanziario precedente per lo svolgimento di
funzioni ad essi delegate dalla Regione.
2. Il rendiconto di cui al comma 1 è allegato al rendiconto
generale annuale della Regione e indica, per le singole attività o
per i singoli interventi, le somme assegnate dalla Regione, le
erogazioni effettuate, le somme eventualmente ancora erogabili in
base agli impegni assunti, nonché l'ammontare delle somme da
restituire alla Regione.
CAPO X SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 68 (Servizio di tesoreria)
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle
operazioni riguardanti la gestione finanziaria della Regione,
inerenti la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la
custodia dei titoli e dei valori e gli adempimenti connessi,
previsti da disposizioni legislative o regolamentari e
convenzionali.
2. Il servizio di tesoreria regionale può essere affidato ad una
banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), e ad altri soggetti
autorizzati dalla legge.
3. Il controllo sul servizio di tesoreria regionale è effettuato
dall'assessorato regionale competente in materia di bilancio e
finanze, secondo le forme e le modalità della convenzione per
l'affidamento del servizio medesimo.
4. La convenzione per l'affidamento del servizio regionale di
tesoreria determina, anche mediante il conferimento di delega
operativa, le procedure per l'acquisizione delle entrate spettanti
alla Regione, nonché per la gestione delle disponibilità
finanziarie, dei titoli e di altri beni affidati in custodia.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche al servizio di tesoreria degli enti e organismi dipendenti
dalla Regione.
Art. 69 (Responsabilità del tesoriere)
1. Per la responsabilità del tesoriere regionale si fa
riferimento alle disposizioni vigenti in materia e alla convenzione
per l'affidamento del relativo servizio.
2. A seguito della notifica degli atti di delegazione di
pagamento, il tesoriere è tenuto a creare un vincolo sulle
disponibilità della Regione a garanzia della restituzione del
capitale e degli interessi delle operazioni di indebitamento
perfezionate. L'atto di delegazione, non soggetto ad accettazione,
costituisce titolo esecutivo e il tesoriere è tenuto a versare
l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con
comminatoria di indennità di mora in caso di ritardato
pagamento.
3. Per il discarico della propria responsabilità, il tesoriere
regionale rende conto alla Regione, nei modi indicati dalle
condizioni generali e dalla convenzione di cui al comma 1, entro il
20 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si
riferisce.
4. Il conto di cui al comma 3 dimostra la giacenza ovvero la
deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario
precedente, le somme riscosse e le somme pagate per ciascun
capitolo di bilancio nell'esercizio finanziario cui il conto stesso
si riferisce, nonché la giacenza ovvero il deficit di cassa alla
chiusura dell'esercizio finanziario medesimo.
CAPO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 70 (Rinvio)
1. Per quant'altro attinente la materia del bilancio e della
contabilità generale della Regione non espressamente disciplinato
dal presente titolo e sino a quando la Regione non adotti
specifiche leggi valgono, in quanto compatibili, le disposizioni
statali vigenti in materia.
del dirigente della struttura regionale competente in materia di
finanza e contabilità degli enti locali.
Art. 72 (Concessione di agevolazioni regionali)
1. Le disposizioni che prevedono la concessione, a qualsiasi
titolo, da parte della Regione, di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati,
indicano, in valore assoluto o in percentuale, la misura massima
dell'agevolazione concedibile.
2. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 avviene
nel rispetto dei limiti derivanti dagli stanziamenti iscritti nel
bilancio e del principio della competenza finanziaria.
3. Alla determinazione dei criteri e delle modalità relative
alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6 agosto
2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
Art. 73 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la l.r. 90/1989;
b) la legge regionale 7 aprile 1992, n. 16;
c) l'articolo 24 della legge regionale 24 dicembre 1996, n.
48;
d) l'articolo 14 della legge regionale 21 maggio 1998, n.
32;
e) gli articoli 36 e 37 della legge regionale 3 gennaio 2000, n.
1;
f) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 21 agosto 2000, n.
27;
g) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 dicembre 2001, n.
38;
h) l'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 2002, n.
25;
i) l'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 2005, n.
34;
j) l'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2007, n.
32;
k) la legge regionale 18 aprile 2008, n. 17;
l) l'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 2008, n.
29.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione
della Giunta regionale di cui all'articolo 58, comma 1, sono
inoltre abrogati i seguenti regolamenti regionali:
a) 6 aprile 1962;
b) 27 febbraio 1979;
c) 27 ottobre 1980, n. 2;
d) 25 febbraio 1982, n. 2;
e) 13 novembre 1984, n. 1;
f) 9 marzo 1988, n. 4;
g) 27 gennaio 1992, n. 1.
Art. 74 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni del presente titolo concernenti il bilancio
ed il rendiconto entrano in vigore con la presentazione,
rispettivamente, del bilancio e del rendiconto per l'anno
finanziario 2010.
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le
modalità attuative e ogni altro adempimento o aspetto, anche
procedimentale, necessari alla piena applicazione del presente
titolo.
3. In sede di prima applicazione, le modalità di gestione del
bilancio di cassa e la disciplina delle variazioni compensative del
bilancio di gestione di cui all'articolo 20, comma 6, sono definite
con la deliberazione della Giunta che approva i bilanci stessi.
4. Gli importi di cui agli articoli 42, 43 e 50 possono essere
periodicamente rideterminati con la legge di bilancio.
5. Ogni riferimento agli obiettivi programmatici, contenuti in
leggi o regolamenti regionali, deve intendersi effettuato alle
corrispondenti aree omogenee.
TITOLO II PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO STRATEGICO E DI CONTROLLO DI
GESTIONE
Art. 75 (Oggetto)
1. Il presente titolo detta i principi in materia di controllo
strategico e di controllo di gestione, in applicazione
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Art. 76 (Controllo strategico)
1. La Regione adotta il metodo della pianificazione
strategica.
2. Il controllo strategico mira a verificare l'effettiva
attuazione delle politiche e degli obiettivi definiti in sede di
pianificazione strategica. In particolare, l'attività di controllo
consiste nell'analisi di coerenza delle azioni programmate con le
linee della pianificazione strategica, al fine di individuare
eventuali scostamenti e relativi rimedi.
Art. 77 (Controllo di gestione)
1. Al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
dell'azione amministrativa, la Regione adotta il metodo del
controllo di gestione.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione utilizza la contabilità
analitica, intendendosi per tale il sistema contabile che rileva e
analizza i costi e i ricavi di gestione.
Art. 78 (Procedure di attuazione)
1. La Giunta regionale definisce le modalità per l'attuazione
del presente titolo, individuando, in particolare:
a) le strutture responsabili della progettazione e
dell'attuazione del controllo strategico e del controllo di
gestione;
b) la tipologia di indicatori da utilizzare nonché le modalità e
la frequenza di rilevazione e di analisi dei dati.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 19/2007, le
disposizioni relative al diritto di accesso ai documenti
amministrativi non si applicano alle attività di controllo
strategico e di controllo di gestione.
3. Il Presidente della Regione presenta al Consiglio regionale
una relazione annuale sull'attuazione del presente titolo.
(1) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 5 della L.R 7 ottobre
2011, n. 23.
(1a) Comma inserito dal comma 4 dell'art. 3 della L.R. 13
dicembre 2011, n. 30.
(1a1) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 8
aprile 2013, n. 8.
(1b) Comma modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 27
giugno 2012, n. 19.
(1b1) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 21
novembre 2012, n. 30.
(1c) Comma modificato dall'art. 11, comma 2, della L.R. 27
giugno 2012, n. 19.
(1d) Comma sostituito dall'art. 11, comma 3, della L.R. 27
giugno 2012, n. 19.
(1e) Comma sostituito dall'art. 11, comma 4, della L.R. 27
giugno 2012, n. 19.
(1f) Comma modificato dall'art. 11, comma 5, della L.R. 27
giugno 2012, n. 19.
(1g) Articolo inserito dall'art. 6, comma 2, della L.R. 8 aprile
2013, n. 8.
(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 10
dicembre 2010, n. 40.
(3) Rubrica così sostituita dall'art. 74, comma 1, della L.R. 23
luglio 2010, n. 22.
(4) Comma così sostituito dall'art. 74, comma 2, della L.R. 23
luglio 2010, n. 22.
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