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Legge regionale n. 3 del 09 01 1986
Bollettino ufficiale 20 01 1986 n. 0002 SUPPLEMENTO
STRAORDINARIO 22 01 1986 N. 0002
Nuove norme sugli asili - nido.
Art. 1 (Contenuti della legge)
1. La presente legge disciplina le finalità, i principi
informatori, l'organizzazione, le modalità di gestione, i controlli
ed i finanziamenti degli asili - nido.
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 2 (Finalità )
1. L'asilo - nido è un servizio socio - educativo, operante
nell'ambito del Servizio socio - sanitario regionale, aperto a
tutti i bambini con età sino a tre anni, avente come scopo
fondamentale di concorrere allo sviluppo della loro personalità
mediante attività formative, educative e pedagogiche.
2. L'asilo - nido è una struttura aperta al contesto sociale del
territorio in cui si trova e costituisce un mezzo per
l'integrazione e per il miglioramento delle condizioni generali di
vita del bambino.
3. Interventi specifici sono adottati per i bambini portatori di
handicap.
TITOLO II LOCALIZZAZIONE E COSTRUZIONE
Art. 3 (Localizzazione)
1. L'asilo - nido deve essere previsto, negli strumenti
urbanistici, in aree facilmente accessibili alla popolazione
interessata al servizio e, preferibilmente, adiacenti ad altri
servizi sociali e di istruzione all'infanzia pre - sociale.
2. L'area da destinare ad asilo - nido deve essere lontana da
fattori inquinanti e con caratteristiche di salubrità.
Art. 4 (Caratteristiche degli edifici)
1. Gli stabili destinati ad asilo - nido devono essere costruiti
in assoluta osservanza delle norme di cui al DPR 27 aprile 1978, n.
384 concernente " Regolamento di attuazione dell'articolo 27 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi
civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici
" e rapportati alle esigenze del bambino.
2. I locali destinati all'accoglimento dei bambini devono
essere, di preferenza, posti a piano terra e avere una idonea area
verde annessa.
3. Sono estese agli asili - nido tutte le norme e le
disposizioni statali e regionali concernenti le opere
pubbliche.
Art. 5 (Ambienti)
1. I locali devono essere distinti in aree per lattanti e per
divezzi, ma non devono configurarsi come strutture immodificabili,
allo scopo di permettere l'adattamento degli ambienti alle
necessità contingenti.
2. Gli spazi devono essere strutturati in modo da formare un
insieme di ambienti direttamente comunicanti tra loro al fine di
favorire l'autonomia di movimento dei bambini.
3. Gli spazi devono essere composti in modo da rendere possibili
attività organizzate per piccoli gruppi di bambini.
4. Gli ambienti destinati ai bambini di età inferiore ai nove
mesi devono essere predisposti ed attrezzati per le esigenze
particolari dell'età.
Art. 6 (Dimensioni)
1. Di regola l'asilo - nido deve essere dimensionato per
accogliere 25 bambini.
2. Non possono essere costruiti asili - nido con un numero di
posti superiore a 35.
3. Eventuali micro - asili, per una ricettività masima di 10
bambini, possono essere costruiti come nuclei decentrati di altri
asili - nido o come sedi aggregate di scuole materne, nel rispetto
delle norme della presente legge e fatte salve le necessarie
condizioni di igiene, sicurezza e funzionalità.
Art. 7 (Arredi e attrezzature)
1. Gli arredi e le attrezzature degli ambienti devono essere
scelti in modo che consentano composizioni variabili in relazione
alle diverse utilizzazioni degli spazi.
TITOLO III ORGANIZZAZIONE
Art. 8 (Calendario e orari)
1. Di regola l'asilo - nido è aperto tutti i giorni feriali
tranne una interruzione estiva, non superiore a due settimane, per
permettere la fruizione dei congedi ordinari al personale e la
ordinaria manutenzione degli stabili.
2. L'orario di apertura dell'asilo - nido deve essere compreso
tra le ore 7,00 e le ore 18,30, secondo un orario stabilito
dall'ente gestore.
3. L'orario di permanenza del bambino nell'asilo - nido è
flessibile e preconcordato con la famiglia, tenendo conto delle
esigenze della stessa e di quelle prioritarie del bambino.
4. Eccezionalmente, per periodi non superiori a tre giorni,
quando insuperabili condizioni familiari lo richiedano, la
permanenza, adeguatamente assistita, del bambino nell'asilo-nido
può protrarsi anche nelle ore notturne.
Art. 9 (Accesso dei genitori)
1. Nel riconoscimento dell'insostituibilità del ruolo della
famiglia e della necessità di un proficuo rapporto tra essa e
l'asilo - nido, è consentito in qualsiasi momento l'accesso ai
genitori purché non sia di ostacolo, a giudizio del coordinatore,
al normale svolgimento delle attività.
Art. 10 (Trasporti)
1. I trasporti sono, di regola, a carico della famiglia salvo
casi di comprovata necessità, per i quali possono essere presi in
carico dall'ente gestore.
Art. 11 (Assistenza socio - sanitaria)
1. L'assistenza socio - sanitaria è assicurata dai competenti
servizi socio - sanitari distrettuali.
2. A tal fine i servizi suddetti devono essere dimensionati
anche per far fronte alle esigenze degli asili - nido.
Art. 12 (Vigilanza igienico - sanitaria)
1. La vigilanza igienico - sanitaria agli asili-nido è
assicurata dai competenti servizi dell'Unità sanitaria locale della
Valle d'Aosta.
Art. 13 (Dieta)
1. La dieta deve essere stabilita dal servizio pediatrico
distrettuale tenendo conto delle esigenze dei bambini e
individualizzata secondo i bisogni alimentari dei singoli.
Art. 14 (Assicurazioni)
1. Tutti i bambini accolti all'asilo - nido, per la durata della
loro permanenza nella struttura, devono essere assicurati contro
gli infortuni, invalidità permanente e temporanea, decesso.
Art. 15 (Ammissioni)
1. Hanno titolo all'ammissione tutti i bambini di età compresa
tra i nove mesi e i tre anni.
2. In caso di eccezionali necessità della famiglia, possono
essere ammessi all'asilo - nido bambini di età inferiore ai nove
mesi. In tal caso è richiesto un parere o una proposta favorevole
da parte del competente servizio socio - sanitario
distrettuale.
3. Per i bambini che compiono il terzo anno di età nel primo
semestre dell'anno, la permanenza nell'asilo - nido è prolungata
sino all'apertura delle scuole materne.
4. Nel caso che le domande di ammissione eccedano il numero dei
posti disponibili, il consiglio di gestione, di cui al successivo
articolo 23, propone all'ente gestore le domande da non accogliere,
sulla base di criteri formulati dal consiglio stesso.
5. L'ammissione alla scuola materna pubblica è garantita per i
bambini che hanno frequentato l'asilo - nido.
TITOLO IV GESTIONE
Art. 16 (Enti gestori)
1. L'amministrazione e la gestione degli asili-nido spettano ai
comuni, ai consorzi e all'associazione dei comuni di cui
all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2,
concernente " Organizzazione dei servizi sanitari e
socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del
Servizio socio - sanitario regionale ".
2. La conduzione degli asili - nido può essere svolta
direttamente dagli enti gestori tramite personale dipendente oppure
eccezionalmente mediante cooperative di servizi operanti sulla base
di apposite convenzioni, approvate secondo uno schema - tipo
stabilito dalla Giunta regionale.
3. Le cooperative di servizi si pongono quali strumenti degli
enti gestori ai quali competono, comunque, la direzione, il
coordinamento e il controllo operativo degli asili - nido.
Art. 17 (Funzioni dell'ente gestore)
1. Oltre ai compiti di cui al precedente articolo 16, l'ente
gestore, attraverso i propri organi istituzionali, provvede in
particolare a:
- approvare il programma annuale della gestione e della
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile;
- deliberare le ammissioni dei bambini all'asilo - nido;
- approvare l'orario giornaliero di apertura del servizio nonché
il periodo annuale di chiusura.
2. Per tutti gli adempimenti suddetti l'ente gestore è tenuto a
richiedere il preventivo parere del consiglio di gestione
dell'asilo - nido di cui al successivo articolo 23.
Art. 18 (Organi di partecipazione)
1. La partecipazione dei genitori e del personale
all'organizzazione dell'asilo - nido è garantita dai seguenti
organi: assemblea dei genitori, assemblea del personale, consiglio
di gestione.
Art. 19 (Assemblea dei genitori)
1. L'assemblea è costituita da entrambi i genitori dei bambini
iscritti all'asilo - nido o da chi su di essi esercita la potestà
parentale.
2. L'organo si riunisce in via ordinaria prima dell'inizio
dell'attività annuale e alla sua conclusione e in via straordinaria
ogniqualvolta l'ente gestore, il consiglio di gestione o un quinto
dei suoi componenti lo richiedano.
3. L'assemblea è riunita validamente quando sia presente un
numero di genitori almeno pari al cinquanta per cento dei bambini
iscritti.
Art. 20 (Compiti dell'assemblea dei genitori)
1. L'assemblea dei genitori provvede a:
- eleggere al suo interno un presidente;
- eleggere i suoi rappresentanti nel consiglio di gestione;
- esprimere pareri e proposte al consiglio di gestione in ordine
agli aspetti generali sull'organizzazione e sulla conduzione
dell'asilo - nido;
- compiere verifiche sulla gestione complessiva dell'asilo -
nido.
Art. 21 (Assemblea del personale)
1. L'assemblea del personale è costituita da tutto il personale
operante nell'asilo - nido. È convocata dal coordinatore dell'asilo
- nido anche su richiesta del personale.
Art. 22 (Compiti dell'assemblea del personale)
1. L'assemblea del personale provvede a:
- eleggere i suoi rappresentanti nel consiglio di gestione;
- assicurare la gestione collegiale del lavoro favorendo
l'integrazione delle diverse professionalità;
- formulare proposte al consiglio di gestione per la
predisposizione del piano annuale delle attività socio - psico -
pedagogiche;
- attuare e verificare la realizzazione del piano annuale delle
attività socio - psico - pedagogiche;
- proporre al consiglio di gestione l'acquisto del materiale
didattico e ludico;
- concordare con il consiglio di gestione proposte per
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli
operatori.
Art. 23 (Consiglio di gestione)
1. Il consiglio di gestione è costituito da:
- due rappresentanti eletti dall'assemblea dei genitori, di cui
uno con funzioni di presidente;
- due rappresentanti eletti dall'assemblea del personale;
- due rappresentati dell'ente gestore.
Il consiglio dura in carica tre anni.
2. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto,
il coordinatore di cui al successivo articolo 29, nel caso in cui
questi non sia un rappresentante eletto dall'assemblea del
personale.
3. I rappresentanti dei genitori decadono dalla carica nel caso
in cui il figlio non frequenti più l'asilo - nido. I rappresentati
dei genitori decaduti devono essere sostituiti.
4. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente o su
richiesta di almeno due componenti o dell'ente gestore.
5. Il consiglio è validamente riunito quando siano presenti
almeno quattro componenti con la partecipazione di un
rappresentante di ognuna delle tre parti che lo compongono.
Art. 24 (Compiti del consiglio di gestione)
1. Il consiglio di gestione provvede a formulare proposte e
fornire pareri all'ente gestore su qualsiasi aspetto gestionale e
amministrativo dell'asilo - nido.
2. In particolare il consiglio ha il compito di:
- esprimere parere obbligatorio sul programma annuale della
gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'immobile di cui all'articolo 35;
- esprimere parere obbligatorio sulle ammissioni dei bambini
all'asilo - nido, sull'orario giornaliero di apertura del servizio,
nonché sul periodo annuale di chiusura;
- proporre all'ente gestore, nel caso le domande di ammissione
eccedano il numero dei posti disponibili, le domande da respingere,
sulla base di criteri formulati dal consiglio stesso;
- proporre all'ente gestore l'acquisto del materiale didattico e
ludico;
- approvare il piano annuale delle attività socio - psico -
pedagogiche e gli orientamenti educativi dell'asilo - nido;
- vigilare sull'applicazione del piano annuale suddetto e sugli
orientamenti educativi dell'asilo - nido;
- concordare con l'assemblea del personale proposte da formulare
alla Regione per l'aggiornamento professionale e la formazione
permanente degli operatori.
Art. 25 (Norme di salvaguardia per il funzionamento)
1. La mancata costituzione o il mancato funzionamento o
l'incompleto assolvimento dei compiti loro attribuiti, da parte
degli organi di cui al presente titolo, non possono precludere il
regolare funzionamento dell'asilo - nido.
2. Spetta all'ente gestore promuovere ogni intervento per
assicurare il regolare funzionamento degli organi di
partecipazione.
Art. 26 (Controversie tra gli organi)
1. La soluzione di eventuali controversie tra gli organi di cui
al presente titolo è demandata all'ente gestore.
2. Le controversie tra gli organi di partecipazione e l'ente
gestore sono demandate all'Assessore regionale alla Sanità ed
assistenza sociale.
TITOLO V PERSONALE
Art. 27 (Stato giuridico e assunzioni)
1. Il personale degli asili - nido è dipendente dagli enti di
cui al precedente articolo 16 ed è assunto secondo le norme che
regolano la materia.
2. Nella pianta organica del personale degli enti gestori deve
essere evidenziato l'organico previsto per gli asili - nido.
3. Al personale degli asili - nido è esteso il trattamento
economico - giuridico del personale degli enti locali.
Art. 28 (Tipologia del personale)
1. Il personale dell'asilo - nido si distingue in due categorie:
personale addetto all'educazione e all'assistenza dei bambini e
personale addetto ai servizi generali.
2. Il personale addetto all'educazione e all'assistenza si
articola nelle figure professionali di educatore e di
puericultrice, come previsto dal DPR 25 giugno 1983, n. 347.
L'educatore promuove un corretto sviluppo psichico, fisico e
pedagogico del bambino organizzando l'attività educativa e
ricreativa, curando l'incolumità, l'igiene personale,
l'alimentazione e tiene ogni necessario contatto in collaborazione
con l'équipe distrettuale, il coordinatore e la famiglia del
minore. La puericultrice collabora con l'educatore e svolge ogni
attività di tipo pedagogico, educativo e ricreativo, cura
l'incolumità, l'igiene personale e l'alimentazione del bambino.
3. Il personale addetto ai servizi generali si occupa di tutto
quanto concerne la confezione del vitto dei bambini, il guardaroba,
la lavanderia, la pulizia e l'igiene dei locali, il riordino
dell'arredo e delle attrezzature.
Art. 29 (Coordinamento dell'asilo - nido)
1. Per ogni asilo - nido è previsto un coordinatore (VII
qualifica funzionale prevista dal DPR 25 giugno 1983, n. 347).
2. Il coordinatore è il responsabile del servizio, coordina e
dirige il lavoro del personale di cui al precedente articolo 28 e
organizza l'attività dell'asilo - nido secondo il piano annuale
delle attività socio - psico - pedagogiche e gli orientamenti
dell'asilo - nido.
Art. 30 (Titoli per l'ammissione ai concorsi)
1. Per l'ammissione al concorso di educatore, oltre ai requisiti
generali per l'accesso ai pubblici concorsi, è richiesto il
possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) abilitazione magistrale
b) assistente educatore per portatori di handicap
c) assistente sanitaria visitatrice
d) educatore specializzato
e) infermiere pediatrico
f) infermiere professionale
g) maturità professionale di assistente di comunità
h) maturità tecnica femminile (con specializzazione dirigente di
comunità )
i) vigilatrice d'infanzia
l) assistente all'infanzia (con almeno tre anni di scolarità
dopo la scuola dell'obbligo)
m) maestra d'asilo.
Art. 31 (Titolo per l'ammissione al concorso per coordinatori)
1. Per l'ammissione al concorso di coordinatore è richiesto il
possesso della qualifica di educatore con una anzianità nella
qualifica di almeno cinque anni nonché il possesso di uno dei
titoli di studio di cui al precedente articolo 30.
Art. 32
1. L'organico dell'asilo - nido deve assicurare il regolare
funzionamento del servizio ed è determinato in base alle seguenti
necessità operative di massima:
- un educatore o puericultrice ogni 7 bambini di età superiore
ai 15 mesi;
- un educatore o puericultrice ogni 5 bambini di età inferiore
ai 15 mesi.
2. Ogni asilo - nido è inoltre dotato di tre unità di personale
addetto ai servizi generali.
3. Le quantità numeriche del personale da assumere da parte
degli enti gestori devono essere preventivamente autorizzate
dall'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
4. Il personale assente dal servizio deve essere sostituito da
personale assunto a tempo determinato, in possesso dei titoli di
cui al precedente articolo 30, sulla base di graduatorie formate
annualmente.
5. Nel caso in cui il personale in servizio sia in quantità
superiore a quello previsto dal rapporto di cui al comma 1 del
presente articolo, il personale eccedente può essere comandato a
prestare servizio presso altro asilo - nido esistente nello stesso
comune o in altro comune della Regione.
6. Il comando è disposto, per un periodo di tempo determinato e
rinnovabile, dagli enti gestori interessati, sentito il
dipendente.
Art. 33 (Formazione e aggiornamento del personale)
1. La Regione, sentiti gli enti gestori, nell'ambito dei piani
di formazione professionale del personale socio - sanitario e
assistenziale, promuove attività di aggiornamento e di formazione
per il personale degli asili - nido.
TITOLO VI ACCESSO AL FINANZIAMENTO
Art. 34 (Spese di investimento)
1. Le spese per la costruzione, la ristrutturazione, gli
adattamenti strutturali e la manutenzione straordinaria degli asili
- nido sono interamente finanziate dalla Regione, sulla base della
normativa vigente in materia di opere pubbliche.
2. La realizzazione delle opere e dei lavori predetti può essere
effettuata direttamente dalla Regione ovvero dagli enti
promotori.
3. Gli enti promotori o gestori di asili - nido debbono
rivolgere domanda di finanziamento all'Assessorato regionale alla
sanità ed assistenza sociale.
I relativi finanziamenti sono approvati dal Consiglio regionale,
su proposta della Giunta, secondo piani triennali da includersi nei
piani triennali socio - sanitari.
Art. 35 (Spese di gestione)
1. Le spese per la gestione e per la manutenzione ordinaria
degli asili - nido sono interamente finanziate dalla Regione.
2. Gli enti gestori per ottenere i finanziamenti per la gestione
degli asili - nido devono presentare all'Assessorato regionale alla
sanità ed assistenza sociale, entro il 30 giugno dell'anno
precedente a quello per il quale il finanziamento viene richiesto,
un programma, corredato da opportuna documentazione dimostrativa
degli oneri e delle attività previsti, del numero dei bambini che
si prevede frequenteranno l'asilo - nido e del numero del personale
necessario, con le relative qualifiche.
Art. 36 (Piano annuale di riparto dei finanziamenti)
1. Il piano annuale di riparto dei finanziamenti è approvato dal
Consiglio regionale su proposta dalla Giunta regionale, la quale
provvede alla concessione delle somme assegnate agli enti gestori,
anche in più soluzioni, con proprie deliberazioni, fissando
modalità e condizioni per l'utilizzo.
Art. 37 (Partecipazione degli utenti alle spese)
1. La partecipazione dei genitori o di chi ne fa le veci alle
spese del servizio, è stabilita dal Consiglio regionale, sentita
l'Associazione dei sindaci della Valle d'Aosta, contestualmente
all'approvazione del piano annuale di cui al precedente articolo
36.
Art. 38 (Rendiconto delle spese)
1. Entro il 31 maggio di ogni anno gli enti gestori degli asili
- nido devono presentare all'Assessorato regionale alla sanità ed
assistenza sociale il rendiconto analitico delle spese sostenute
nell'anno precedente.
2. Le quote di partecipazione degli utenti sono riscosse
dall'ente gestore e versate alla Regione trimestralmente. Esse sono
introitate al Capitolo del bilancio preventivo della Regione per
l'anno 1986 e successivi corrispondente al cap. 9500 del bilancio
preventivo regionale per l'anno 1985.
Art. 39 (Vigilanza)
1. La vigilanza sugli asili - nido e le funzioni ispettive di
coordinamento e di indirizzo sugli asili - nido sono demandate
all'Assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale.
2. La vigilanza sui lavori di cui al precedente articolo 34
compete all'Assessorato regionale ai lavori pubblici.
TITOLO VII ASILI - NIDO PRIVATI
Art. 40 (Costruzione, organizzazione e gestione)
1. Gli asili - nido privati devono essere costruiti, organizzati
e gestiti secondo le norme della presente legge.
Art. 41 (Autorizzazioni)
1. I privati che intendono costruire e/ o gestire asili - nido o
strutture comunque denominate, destinate ad accogliere bambini da
zero a tre anni, devono ottenere le preventive autorizzazioni dalla
Regione per l'apertura e per l'esercizio.
2. La documentazione da allegare alle domande per l'apertura e
per l'esercizio è fissata con deliberazione della Giunta
regionale.
3. Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario il
preventivo parere obbligatorio del Comune in cui ha sede la
struttura.
Art. 42 (Revoca delle autorizzazioni)
1. La Regione, con motivato provvedimento della Giunta
regionale, può revocare le autorizzazioni all'apertura e
all'esercizio degli asili - nido privati, in caso di sopravvenuta
carenza di uno dei requisiti previsti o in caso di modifica delle
condizioni che avevano determinato la concessione delle
autorizzazioni.
Art. 43 (Controlli)
1. Gli asili - nido privati sono sottoposti, almeno due volte
all'anno, alle ispezioni di cui al precedente articolo 39 e alla
vigilanza igienico-sanitaria da parte dei competenti uffici
dell'Unità sanitaria locale.
TITOLO VIII NORME FINANZIARIE
Art. 44 (Norma finanziaria)
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge
graveranno sui capitoli del bilancio preventivo della Regione per
l'anno 1986 e per gli esercizi futuri corrispondenti ai capitoli
22807 e 22822 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1985
i cui limiti di spesa rimangono fissati da apposita legge
regionale, nonché sui capitoli del bilancio preventivo della
Regione per l'anno 1986 e per gli esercizi futuri corrispondenti ai
capitoli 22815 e 22825 del bilancio preventivo della Regione per
l'anno 1985, i cui limiti di spesa sono fissati dalla legge 6
dicembre 1971, n. 1044 e successive modificazioni.
TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 45 (Norme transitorie)
1. Gli enti gestori, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, approvano le nuove piante organiche del personale
degli asili - nido, in aderenza alle norme contenute nella presente
legge.
2. Il personale di ruolo addetto ai servizi generali, in
servizio presso gli asili - nido alla data di entrata in vigore
della presente legge, assume le qualifiche funzionali di cuoco e di
addetto al guardaroba, alla lavanderia e alle pulizie.
3. Il personale di ruolo, in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, inquadrato nella qualifica funzionale
di puericultrice o di assistente all'infanzia, mantiene la
qualifica in atto ed è indicato ad esaurimento nelle relative
piante organiche.
4. Nelle more del concorso, il coordinamento dell'asilo - nido
può essere affidato, per il periodo massimo di un anno non
prorogabile, sulla base di un concorso interno per titoli.
5. Le disposizioni della presente legge avranno applicazione dal
primo gennaio 1986.
6. In sede di prima applicazione, l'adempimento degli enti
gestori di cui al precedente articolo 35 deve essere effettuato
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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