Legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria
per gli anni 2003/2005). Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. 31 dicembre 2002, n. 56)
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTABILITÀ
CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 1 - Imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP)
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E DI APPALTI
Art. 2 - (Omissis)
Art. 3 - Disposizioni in materia di appalti pubblici.
Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I FINANZA LOCALE, ENTI LOCALI E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza
locale
Art. 5 - Fondo per speciali programmi di investimento.
Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38.
Art. 6 - Finanziamento degli interventi per la
riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale
Art. 7 - Disciplina per l'installazione e l'esercizio di
impianti di radiotelecomunicazioni
Art. 8 - Patto di stabilità per gli enti locali della
Regione
Art. 9 - Proroga del termine di cui all'articolo 10 del
regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4
Art. 10 - Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre
1998, n. 54
CAPO II POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI
Art. 11 - Piano politiche del lavoro
Art. 12 - Programmi di investimento oggetto di
cofinanziamento comunitario e statale
CAPO III PERSONALE E FONDI PENSIONE
Art. 13 - Disposizioni in materia di personale regionale
Art. 14 - Disposizioni in materia di personale
scolastico
Art. 15 - Disposizioni in materia di fondi pensione
CAPO IV INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Art. 16 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di
parte corrente
Art. 17 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
(ARPA). Autorizzazione di spesa per investimenti
Art. 18 - Strutture sanitarie, ospedaliere ed
apparecchiature sanitarie
Art. 19 - Fondo regionale per le politiche sociali. Legge
regionale 4 settembre 2001, n. 18
Art. 20 - (Omissis)
CAPO V INTERVENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI
Art. 21 - Concessione di contributi in conto interessi.
Autorizzazioni di limiti di impegno
Art. 22 - Interventi nel settore termale. Legge regionale 26
maggio 1998, n. 38
CAPO VI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA
DELL'AMBIENTE
Art. 23 - Infrastrutture tecniche per il parco del Mont
Avic
Art. 24 - Sanzioni in materia di pesca. Modificazioni alla
legge regionale 5 maggio 1983, n. 29
Art. 25 - Norme per la tutela e la gestione della fauna
selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria.
Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64
CAPO VII INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA
Art. 26 - Interventi diretti alla delocalizzazione degli
immobili. Modificazione alla legge regionale 24 giugno 2002, n.
11
Art. 27 - (14)
Art. 28 - (14)
CAPO VIII INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Art. 29 - Riconversione area "ex Ilva Cogne". Accordo di
programma quadro
Art. 30 - (Omissis)
Art. 31 - Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e
tradizionali. Modificazione alla legge regionale 5 settembre 1991,
n. 44
Art. 32 - Gestione della tramvia intercomunale Cogne - Eaux
Froides - Plan Praz. Modificazione alla legge regionale 31 dicembre
1999, n. 42
Art. 33 - Servizi di trasporto pubblico di linea.
Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29
Art. 34 - (Omissis)
CAPO IX INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 35 - Interventi in materia di pubblica istruzione
Art. 36 - Fornitura gratuita dei libri di testo.
Modificazione alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 46, ed
abrogazione della legge regionale 6 maggio 1987, n. 36
Art. 37 - (Omissis)
Art. 38 - Censimento del patrimonio storico di architettura
minore. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 5 della
legge regionale 1° luglio 1991, n. 21
Art. 39 - Museo regionale di Scienze Naturali. Modificazione
alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32
TITOLO III MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
CAPO I MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 40 - Disciplina della vigilanza e del controllo sugli
atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 37
Art. 41 - Razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio
socio - sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 25
gennaio 2000, n. 5
Art. 42 - Esercizio delle funzioni in materia di igiene e
sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed
assistenza farmaceutica. Modificazioni alla legge regionale 25
ottobre 1982, n. 70
Art. 43 - Organizzazione del Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge
regionale 4 settembre 1995, n. 41
Art. 44 - Interventi per l'attuazione del diritto allo
studio nell'ambito universitario. Modificazioni alla legge
regionale 14 giugno 1989, n. 30
Art. 45 - Interventi in materia di diritto allo studio.
Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68
Art. 46 - Modificazione alla legge regionale 20 dicembre
1991, n. 77
Art. 47 - Contributi per la conservazione del patrimonio
archivistico. Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1997, n.
27
Art. 48 - (Omissis)
Art. 49 - Modificazione alla legge regionale 19 gennaio
2000, n. 3
CAPO II MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE8 SETTEMBRE 1999, N. 28
Art. 50 - Modificazioni all'articolo 4
Art. 51 - Modificazione all'articolo 5
Art. 52 - Sostituzione dell'articolo 6
Art. 53 - Sostituzione dell'articolo 7
Art. 54 - Modificazione all'articolo 9
Art. 55 - Sostituzione dell'articolo 10
Art. 56 - Modificazione all'articolo 12
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
CAPO I DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 57 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate
da leggi regionali
Art. 58 - Disposizioni finanziarie
Art. 59 - Dichiarazione d'urgenza.
TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTABILITA'
CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 1 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))
1. Anche per l'anno 2003, le attività di liquidazione,
accertamento, riscossione e contabilizzazione dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché la constatazione
delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi, sono gestite
dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi
dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
A tal fine la Giunta regionale è autorizzata, ove si renda
necessario, a stipulare eventuali convenzioni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 21
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale), sono esentati dal
pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del medesimo decreto, come
modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, fermo
restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile
IRAP.
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E DI APPALTI
Art. 2 (Vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione -
obiettivo programmatico 2.2.1.04)(1)
Art. 3 (Disposizioni in materia di appalti pubblici. Modificazioni alla
legge regionale 20 giugno 1996, n. 12)
1. (1a)
2. (2)
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I FINANZA LOCALE, ENTI LOCALI E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
Art. 4 (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli
interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995,
n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro
173.654.167 per l'anno 2003.
2. In deroga ai criteri previsti dalla l.r. 48/1995, la somma di
cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui
all'articolo 5 della medesima legge nel modo seguente:
a) trasferimenti finanziari agli enti locali euro 107.808.506
(obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 - 20503 e
20745);
b) interventi per programmi di investimento: euro 32.938.196 da
utilizzarsi, quanto ad euro 30.129.108, per il completamento dei
programmi del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) di
cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del
Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO)), e successive
modificazioni ed integrazioni, e per il finanziamento dei programmi
del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al
Titolo IV, Capo II, della l.r. 48/1995 (obiettivo programmatico
2.1.1.03.), e quanto ad euro 2.809.088 per gli interventi previsti
dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali
per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad
essi strumentali dotati di personalità giuridica) (obiettivo
programmatico 2.1.1.03. - cap. 33755);
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di
destinazione: euro 32.907.465 (obiettivi programmatici 2.1.1.02 e
3.2) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato
A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995.
3. Per l'anno 2003, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r.
48/1995, le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), sono
destinate:
a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni ripartiti
secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge
regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per il
triennio 1998/2000), aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale
6 aprile 1998, n. 10 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - cap.
20501 parz.);
b) per euro 98.069.217, al finanziamento dei Comuni (obiettivo
programmatico 2.1.1.01. capitoli 20501 parz. e 20503);
c) per euro 5.297.760, al finanziamento delle Comunità montane
(obiettivo programmatico 2.1.1.01. - cap. 20745).
4. Per l'anno 2003, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r.
48/1995, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 3,
lettera b), è destinata:
a) per un importo pari al 2,5 per cento, alle spese
d'investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - cap.
20503);
b) per un importo pari al 6,32 per cento, alle spese per gli
interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono
determinati dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente
degli enti locali.
5. Per l'anno 2003 il fondo istituito dall'articolo 7, comma 6,
della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria
per gli anni 2002/2004), è determinato nella misura massima dello
0,25 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse di cui al
comma 1 (obiettivo programmatico 2.1.1.02. - cap. 67120).
6. Gli enti locali si fanno carico degli oneri per la
realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A, per quanto
eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di
spesa del bilancio di previsione della Regione.
7. I Comuni hanno l'obbligo di concorrere al finanziamento delle
Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato
funzionamento.
8. Gli enti locali hanno l'obbligo di concorrere,
reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, al
finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.
Art. 5 (Fondo per speciali programmi di investimento. Modificazione
alla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38)
1. Per la realizzazione del programma definitivo 2003/2005 di
cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, è autorizzata la spesa
complessiva di euro 35.139.181 (obiettivo programmatico 2.1.1.03. -
cap. 21245 parz.) così suddivisa:
a) anno 2003 euro 12.267.958;
b) anno 2004 euro 12.935.344;
c) anno 2005 euro 9.935.879.
2. (3)
3. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui
all'articolo 20 della l.r. 48/1995, per il triennio 2004/2006 la
spesa di riferimento è determinata in euro 28.289.920, di cui,
indicativamente, euro 7.186.543 per l'anno 2004 ed euro 11.268.172
per l'anno 2005. In ottemperanza ai principi della legge regionale
7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta),
da ultimo modificata dalla l.r. 38/2001, non si procede alla
destinazione, in via prioritaria, di quote percentuali di detta
spesa in favore delle Comunità montane, dei Consorzi di Comuni e
delle Associazioni di Comuni. All'autorizzazione della spesa e alla
sua articolazione per annualità di programma, si provvederà con
legge finanziaria per il triennio 2004/2006 (obiettivo
programmatico 2.1.1.03. - cap. 21245 parz.).
4. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21
della l.r. 48/1995 è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro
2.263.196 (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - cap. 21255).
5. Per l'aggiornamento, nel periodo 2003/2005, dei programmi
triennali in precedenza approvati ai sensi della l.r. 51/1986 e
successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 26
maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali
della Regione), nonché della l.r. 48/1995, è autorizzata la spesa
complessiva di euro 2.700.073,00; la spesa di euro 1.199.678,00 per
l'anno 2003 e di euro 1.035.000,00 per l'anno 2004, già autorizzata
a tale fine con la l.r. 38/2001, è rideterminata rispettivamente in
euro 900.073 per l'anno 2003, in euro 900.000,00 per l'anno 2004 e
in euro 900.000,00 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico
2.1.1.03. - cap. 21245 parz.) (3a).
Art. 6 (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta
quale moderno capoluogo regionale)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge
regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di
Aosta quale moderno capoluogo regionale), è determinata, nel
triennio 2003/2005, in annui euro 7.747.000 (obiettivo
programmatico 2.1.1.05. - cap. 33665).
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre prestiti nella
medesima misura e per il medesimo periodo di cui al comma 1.
Art. 7 (Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di
radiotelecomunicazioni)
1. Le risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni di
cui all'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31
(Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di
radiotelecomunicazioni), relativi all'installazione e l'esercizio
di radiotelecomunicazioni, sono determinate per l'anno 2003 in euro
200.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02. - cap. 67368).
Art. 8 (Patto di stabilità per gli enti locali della Regione)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge
regionale 16 luglio 2002, n. 14 (Assestamento del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2002, modifiche ed integrazioni a
disposizioni legislative, prima variazione al bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002/2004
ed interventi nel settore funiviario), sono estese al triennio
2003/2005.
Art. 9 (Proroga del termine di cui all'articolo 10 del regolamento
regionale 17 agosto 1999, n. 4)
1. Il termine previsto dall'articolo 10 del regolamento
regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei
Comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta), per la
revisione straordinaria delle classificazioni delle sedi di
segreteria dei Comuni e delle Comunità montane e delle sedi di
segreteria convenzionate, è prorogato al 31 dicembre 2004.
Art. 10 (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)
1. (4)
2. (5)
CAPO II POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI
Art. 11 (Piano politiche del lavoro)
1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano
triennale degli interventi di politica del lavoro, di cui alla
legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli
interventi regionali di promozione all'occupazione), è determinata,
per il triennio 2003/2005, in annui euro 4.227.263 (obiettivo
programmatico 2.2.2.16. - cap. 26010).
Art. 12 (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento
comunitario e statale)
1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il
completamento, nell'ambito del Docup obiettivo 2 per il periodo
2000/2006 di cui al regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio, del 21
giugno 1999, degli investimenti, di cui all'articolo 11, comma 1,
della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed
integrazioni legislative aventi riflessi sul bilancio,
rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001
e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del
triennio 2000/2002), intrapresi nell'ambito dei programmi a
finalità strutturale obiettivo n. 2 e di iniziativa comunitaria
INTERREG, previsti dal regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del
24 giugno 1988, dal regolamento CEE n. 4253/88 del Consiglio del 19
dicembre 1988, dal regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20
luglio 1993 e dal regolamento CEE n. 2082/93 del Consiglio del 20
luglio 1993, già determinata, per il periodo 2000/2006, in euro
38.646.000, è rideterminata, per il triennio 2003/2005, nella
misura complessiva di euro 27.128.421, al lordo delle risorse già
autorizzate dall'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), della l.r.
14/2002, annualmente così suddivisi (obiettivo programmatico
2.2.2.09. - cap. 25026):
a) anno 2003 euro 11.705.469;
b) anno 2004 euro 10.699.954;
c) anno 2005 euro 4.722.998.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo
quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 27/2000,
anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione
europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione
del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999,
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, e della legge
16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), per il
Documento unico di programmazione finalizzato al conseguimento
dell'obiettivo n. 2 (Riconversione economica e sociale delle zone
con difficoltà strutturali) in Valle d'Aosta, per il periodo
2000/2006.
3. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione degli
interventi a titolo di sostegno transitorio del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), nel periodo 2000/2005, di cui al
regolamento (CE) 1260/99, sono determinati in euro 637.508 per
l'anno 2003, euro 471.979 per l'anno 2004, euro183.646 per l'anno
2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.06. - Cap. 43040).
4. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei
programmi di investimento, in applicazione dell'iniziativa
comunitaria Interreg III 2000/06, oggetto di contributi del FESR e
del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al
regolamento (CE) 1260/99 e alla l. 183/1987, sono determinati in
euro 980.417 per l'anno 2003, euro 998.552 per l'anno 2004 e euro
1.113.037 per l'anno 2005, articolati come segue:
a) programma "INTERREG III A italo-francese 2000/06": euro
716.393 per l'anno 2003, euro 733.895 per l'anno 2004 ed euro
848.065 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.09. - cap.
25030);
b) programma "INTERREG III A italo-svizzero 2000/06": euro
121.024 per l'anno 2003, euro 121.657 per l'anno 2004 ed euro
121.972 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.09. - cap.
25029);
c) programmi "INTERREG III B Mediterraneo occidentale (Medocc)
2000/06" "INTERREG III B Spazio alpino 2000/06" e "INTERREG III C
Zona meridionale 2000/06": euro 143.000 per l'anno 2003, euro
143.000 per l'anno 2004 ed euro 143.000 per l'anno 2005 (obiettivo
programmatico 2.2.2.09. - cap. 25033).
CAPO III PERSONALE E FONDI PENSIONE
Art. 13 (Disposizioni in materia di personale regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge
regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione
dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione
della disciplina del personale), la dotazione organica della
struttura regionale è definita in 2.858 unità di personale, di cui
148 unità con qualifica di dirigente, oltre a 84 unità di personale
dipendenti dal Consiglio regionale, di cui 11 unità con qualifica
di dirigente.
2. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r.
45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui
al comma 1 sono definiti in euro 113.135.855 per retribuzioni,
indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di
lavoro, di cui euro 109.196.800 per il personale amministrato dalla
Giunta regionale (capitoli 30500 parz., 30501, 30505, 30510, 30511,
30512, 30520, 30521 parz., 39020 e 39021), euro 627.755 per il
personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto
privato (obiettivo programmatico 1.2.1. - cap. 30631) ed euro
3.311.300 per il personale dipendente dal Consiglio regionale
(obiettivo programmatico 1.1.1. - cap.20000 parz.), ivi comprese le
sostituzioni di personale assente e il personale straordinario
assunto ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre
1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale
regionale).
3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui
al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62,
comma 5, della l.r. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono
essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, comma 2,
della medesima legge. Gli incarichi al personale di cui
all'articolo 17, comma 2, lettera c), della l.r. 45/1995, non
concorrono alla determinazione del limite massimo del quindici per
cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale,
ai fini del conferimento di incarichi a personale esterno
all'Amministrazione regionale.
4. Per il biennio 2004/2005 la spesa contrattuale, stimata in
complessivi euro 7.800.000, è suddivisa in ragione di euro
2.600.000 nell'anno 2004 ed euro 5.200.000 a decorrere dal 2005
(obiettivo programmatico 1.2.1. - cap. 30650 parz.).
Art. 14 (Disposizioni in materia di personale scolastico)
1. Gli stanziamenti destinati annualmente al finanziamento dei
fondi di istituzione scolastica e della retribuzione delle attività
aggiuntive, non utilizzati al termine di ciascun esercizio
finanziario, sono portati in aumento sull'esercizio finanziario
successivo (obiettivo programmatico 1.2.2. - cap. 54705).
2. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del
personale scolastico con qualifica dirigenziale, non utilizzate al
termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento
delle risorse dell'esercizio finanziario successivo (obiettivo
programmatico 1.2.2. - cap. 54790).
3. Gli importi presenti sull'apposito fondo per i rinnovi
contrattuali relativi a ciascun biennio economico, non utilizzati
al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portati in
aumento sull'esercizio finanziario successivo (obiettivo
programmatico 1.2.2. - cap. 54785).
4. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio
provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i
capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.2. (Spese di
funzionamento - personale regionale - personale direttivo e docente
delle scuole regionali) del bilancio 2003 e successivi, delle
risorse finanziarie necessarie a dare concreta attuazione ai
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
scolastico.
Art. 15 (Disposizioni in materia di fondi pensione)
1. Il trasferimento al Fondo cessazione servizio previsto dalla
legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57 (Gestione dei trattamenti
di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31/12/1997,
tramite fondo pensione), è determinato in euro 10.000.000 per
l'anno 2004 ed in euro 8.000.000 per l'anno 2005 (obiettivo
programmatico 1.2.1. - cap. 39050).
2. Il trasferimento al fondo di previdenza del personale
direttivo e docente della scuola elementare di cui alla legge
regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla
pensionabilità della indennità regionale spettante al personale
scolastico in servizio presso le Scuole Elementari della Valle
d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento
della lingua francese), in applicazione dell'articolo 8, comma 2,
della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Modifiche ed
integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul
bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno
1999), è determinato in annui euro 1.280.000 per gli anni 2003,
2004 e 2005 (obiettivo programmatico 1.2.2. - capitolo 54740).
3. Il trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno
vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28
(Interventi per il contenimento della spesa in materia di
previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto
dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21
agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del
Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri
regionali)), è determinato in euro 6.000.000 per l'anno 2003, euro
12.000.000 per l'anno 2004 ed euro 10.000.000 per l'anno 2005
(obiettivo programmatico 1.1.1. - cap. 20010).
CAPO IV INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Art. 16 (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte
corrente)
1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l'anno
2003 in euro 206.074.237 di cui:
a) trasferimenti all'Azienda USL per complessivi euro
194.853.417, dei quali euro 188.536.000 quale assegnazione per
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo
programmatico 2.2.3.01 - cap. 59900 parz.) e:
1) euro 1.800.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive
(obiettivo programmatico 2.2.3.01. - cap. 59980);
2) euro 77.400 per iniziative di formazione (cap. 59900
parz.);
3) euro 955.458 per attuazione e potenziamento di iniziative di
assistenza sanitaria (cap. 59900 parz.);
4) euro 230.822 per prestazioni sanitarie particolari e ricerca
(cap. 59900 parz);
5) euro 3.253.737 per accordo integrativo di lavoro del
personale dipendente e convenzionato (cap. 59900 parz.);
b) rimborso al fondo sanitario nazionale degli oneri relativi
alla mobilità passiva relativi al saldo anno 2000, euro 6.000.000
(obiettivo programmatico 2.2.3.01. - cap. 59910);
c) interventi diretti della Regione, euro 1.230.820 (obiettivi
programmatici 2.2.3.01., 2.2.3.03 e 2.2.3.04. - capitoli 59920,
61265 e 61730);
d) trasferimenti all'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente (ARPA), euro 3.990.000 per finanziamento annuale per
spese di funzionamento (obiettivo programmatico 2.2.1.08. -
capitolo 67380).
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di
previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dal
comma 1, lettera a), numeri da 1) a 5).
Art. 17 (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
Autorizzazione di spesa per investimenti)
1. Per le finalità di cui all'articolo 22 della legge regionale
4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità
sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di
prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è
autorizzata, per il triennio 2003/2005, la spesa di annui euro
460.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.08. - cap. 67382).
Art. 18 (Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature
sanitarie)
1. La spesa per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento
tecnologico delle strutture sanitarie, da trasferire all'Azienda
USL, è determinata in euro 2.962.203 per l'anno 2003, euro
2.628.128 per l'anno 2004 ed euro 1.532.900 per l'anno 2005
(obiettivo programmatico 2.2.3.02. - cap. 60380).
2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture
sanitarie è determinata in euro 516.454 per l'anno 2003 ed in euro
154.937 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.3.03. - cap.
60310).
3. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino
e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è determinata
in euro 1.898.338 per l'anno 2003, euro 3.569.970 per l'anno 2004
ed euro 5.871.476 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico
2.2.3.02. - cap. 60420).
4. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature
sanitarie, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n.
31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle
apparecchiature sanitarie), in euro 1.650.000 per l'anno 2003 ed in
annui euro 1.500.000 per gli anni 2004 e 2005 (obiettivo
programmatico 2.2.3.02. - cap. 60445).
Art. 19 (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4
settembre 2001, n. 18)
1. L'autorizzazione di spesa del "Fondo regionale per le
politiche sociali", istituito dall'articolo 3 della legge regionale
4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario
regionale per il triennio 2002/2004), è determinata in euro
9.100.000 per l'anno 2003 ed in annui euro 10.200.000 per gli anni
2004 e 2005 (obiettivo programmatico 2.2.3.03. - cap. 61310).
Art. 20 (Esercizio transitorio di funzioni in materia di assistenza)
(5a)
CAPO V INTERVENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI
Art. 21 (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di
limiti di impegno)
1. Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni,
previsto dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 (Sviluppo
della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la
prima lavorazione del legno), è autorizzato, per l'anno 2003, in
euro 5.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.07. - cap. 38600
parz.).
2. Il limite di impegno, della durata massima di cinque anni,
previsto con deliberazione del Consiglio regionale n. 1807/XI in
data 24 gennaio 2001, in attuazione del regolamento CE n. 1257 del
17 maggio 1999, è autorizzato, per l'anno 2003, in euro 1.000
(obiettivo programmatico 2.2.2.01. - cap. 41225 parz.).
3. Il limite di impegno, della durata massima di anni quindici,
previsto dall'articolo 22 della legge regionale 20 agosto 1993, n.
62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili), è autorizzato,
per l'anno 2003, in euro 51.650 (obiettivo programmatico 2.2.2.15.
- cap. 48975 parz.).
4. Il limite di impegno, della durata massima di anni dieci,
previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il
recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei
rifiuti lignei), è autorizzato, per l'anno 2003, in euro 25.000
(obiettivo programmatico 2.2.2.15. - cap. 48830 parz.).
Art. 22 (Interventi nel settore termale. Legge regionale 26 maggio 1998,
n. 38 )
1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui alla
legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a
favore del settore termale), determinata in lire 7.000.000.000 per
l'anno 2000, è assegnata all'esercizio finanziario 2004 per
corrispondenti euro 3.615.100 (obiettivo programmatico 2.1.4.02. -
cap. 35800).
2. L'autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre prestiti,
disposta dall'articolo 13, comma 2, della l.r. 38/1998, è estesa
all'anno 2004 (cap. 11195).
CAPO VI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA
DELL'AMBIENTE
Art. 23 (Infrastrutture tecniche per il Parco del Mont Avic)
1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle
infrastrutture tecniche per il Parco regionale del Mont Avic, di
cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei
lavori di costruzione d'infrastrutture di servizio per il Parco del
Monte Avic), è determinata in euro 1.358.200 per l'anno 2003, in
euro 2.908.200 per l'anno 2004 ed in euro 2.908.200 per l'anno 2005
(obiettivo programmatico 2.2.1.08. - cap. 50150).
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre prestiti nella
misura massima autorizzata al comma 1 (cap. 11175).
Art. 24 (Sanzioni in materia di pesca. Modificazioni alla legge
regionale 5 maggio 1983, n. 29)
1. (6)
2. (7)
3. (8)
4. Il secondo comma dell'articolo 3 è abrogato.
5. La denominazione "Consorzio regionale pesca", ovunque ricorra
nella legge, è sostituita dalla denominazione "Consorzio regionale
per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca".
Art. 25 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per
la disciplina dell'attività venatoria. Modificazioni alla legge
regionale 27 agosto 1994, n. 64)
1. (9)
2. (10)
3. (11)
4. (12)
5. Il comma 4 dell'articolo 46 è soppresso.
CAPO VII INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA
Art. 26 (Interventi diretti alla delocalizzazione degli immobili.
Modificazione alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 11) (13)
Art. 27 (14)
Art. 28 (14)
CAPO VIII INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Art. 29 (Riconversione area "ex Ilva Cogne". Accordo di programma
quadro)
1. L'autorizzazione di spesa regionale per l'attuazione
dell'Accordo di programma quadro per la riconversione dell'area ex
Ilva Cogne, sottoscritto il 22 luglio 2002, tra il Ministero
dell'Economia e delle Finanze e la Regione autonoma Valle d'Aosta,
è determinata, per l'esercizio finanziario 2004, in euro 161.070
(obiettivo programmatico 2.2.2.09. - cap. 47005 parz.).
Art. 30 (Norme in materia di uso razionale dell'energia. Modificazione
alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 62) (15)
Art. 31 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e
tradizionali. Modificazione alla legge regionale 5 settembre 1991,
n. 44) (18)
Art. 32 (Gestione della tramvia intercomunale Cogne - Eaux Froides -
Plan Praz. Modificazione alla legge regionale 31 dicembre 1999, n.
42) (19)
Art. 33 (Servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazione alla
legge regionale 1° settembre 1997, n. 29) (20)
Art. 34 (Reviviscenza degli articoli 11 e 18, secondo comma, lettera b),
della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39) (20a)
CAPO IX INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 35 (Interventi in materia di pubblica istruzione)
1. Per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia
scolastica a favore di studenti universitari, previste
dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22
febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle
disposizioni del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa
relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto
1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), ed in
applicazione dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390
(Norme sul diritto agli studi universitari), per l'anno 2005 sono
autorizzate, a favore di coloro che non sono residenti nella
regione e frequentano i corsi attivati dall'Università della Valle
d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e il corso di Diploma
Universitario in Telecomunicazioni, la spesa di euro 87.700 per il
concorso nel pagamento di buoni mensa e la spesa di euro 25.800 per
l'assegnazione di benefici economici (assegni di studio e
contributo affitto) i cui bandi sono emanati ai sensi della legge
regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per
l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario)
(obiettivo programmatico 2.2.4.02. - cap. 55560 parz.).
Art. 36 (Fornitura gratuita dei libri di testo. Modificazione alla legge
regionale 7 agosto 1986, n. 46, ed abrogazione della legge
regionale 6 maggio 1987, n. 36)
1. (21)
2. La legge regionale 6 maggio 1987, n. 36, è abrogata.
Art. 37 (Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée
d'Aoste. Interventi in materia di edilizia universitaria) (21a)
Art. 38 (Censimento del patrimonio storico di architettura minore.
Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge
regionale 1° luglio 1991, n. 21)
1. Il termine di dieci anni di cui all'articolo 5, comma 1,
della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21 (Tutela e censimento
del patrimonio storico di architettura minore in Valle d'Aosta),
già prorogato di un anno dall'articolo 44 della l.r. 38/2001, è
ulteriormente prorogato di un anno.
Art. 39 (Museo regionale di Scienze Naturali. Modificazione alla legge
regionale 20 maggio 1985, n. 32) (22)
TITOLO III MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
CAPO I MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 40 (Disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 37)
1. (23)
2. (24)
3. L'articolo 10 della l.r. 37/1997 è abrogato.
4. (25)
Art. 41 (Razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio -
sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio
2000, n. 5)
1. (26)
2. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 5/2000 è abrogato.
3. (27)
Art. 42 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità
pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed
assistenza farmaceutica. Modificazioni alla legge regionale 25
ottobre 1982, n. 70)
1. (28)
2. (29)
3. Il quarto comma dell'articolo 23 della l.r. 70/1982 è
abrogato.
Art. 43 (Organizzazione del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL
della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre
1995, n. 41)
1. (30)
2. (31)
3. (32)
4. Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 41/1995 è
abrogato.
Art. 44 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito
universitario. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989,
n. 30)
1. (33)
2. (34)
Art. 45 (Interventi in materia di diritto allo studio. Modificazioni
alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68) (35)
Art. 46 (Modificazione alla legge regionale 20 dicembre 1991, n. 77)
(36)
Art. 47 (Contributi per la conservazione del patrimonio archivistico.
Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1997, n. 27)
1. (37)
2. (38)
Art. 48 (Fondazione per la formazione professionale agricola e per la
sperimentazione agricola) (38a)
Art. 49 (Modificazione alla legge regionale 19 gennaio 2000, n. 3)
(39)
CAPO II MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1999, N. 28
Art. 50 (Modificazioni all'articolo 4)
1. (40)
2. (41)
Art. 51 (Modificazione all'articolo 5) (42)
Art. 52 (Sostituzione dell'articolo 6) (43)
Art. 53 (Sostituzione dell'articolo 7) (44)
Art. 54 (Modificazione all'articolo 9) (45)
Art. 55 (Sostituzione dell'articolo 10) (46)
Art. 56 (Modificazione all'articolo 12) (47)
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
CAPO I DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 57 (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi
regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali
indicate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle
stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 19 della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e
di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta),
nelle misure indicate nel medesimo allegato B.
Art. 58 (Disposizioni finanziarie)
1. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura
nelle risorse iscritte nel bilancio di previsione annuale 2003 e
pluriennale 2003/2005, nello stato di previsione dell'entrata.
Art. 59 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed
entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis) (48)
(1) Il presente articolo, abrogato dalla lettera h) del comma 1
dell'art. 73 della L.R. 4 agosto 2009, n. 30, ha cessato di avere
vigore dal 1° gennaio 2010.
(1a) Aggiunge il comma 4bis all'art. 26 della L.R. 20 giugno
1996, n. 12.
(2) Aggiunge il comma 4ter all'art. 26 della L.R. 20 giugno
1996, n. 12.
(3) Sostituisce il comma 4 dell'art. 8 della L.R. 11 dicembre
2001, n. 38.
(3a) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 28
aprile 2003, n. 13.
(4) Modifica il comma 1 dell'art. 93 della L.R. 7 dicembre 1998,
n. 54.
(5) Modifica il comma 1 dell'art. 120 della L.R. 7 dicembre
1998, n. 54.
(5a) Articolo abrogato dall'art. 20, comma 4, della L.R. 10
dicembre 2010, n. 40.
(6) Sostituisce il comma secondo dell'art. 1 della L.R. 5 maggio
1983, n. 29.
(7) Sostituisce l'art. 2 della L.R. 5 maggio 1983, n. 29.
(8) Aggiunge la lettera bbis) al comma primo dell'art. 3 della
L.R. 5 maggio 1983, n. 29.
(9) Modifica il comma 3 dell'art. 33 della L.R. 27 agosto 1994,
n. 64.
(10) Aggiunge il comma 7bis all'art. 33 della L.R. 27 agosto
1994, n. 64.
(11) Modifica il comma 2 dell'art. 43 della L.R. 27 agosto 1994,
n. 64.
(12) Sostituisce la rubrica dell'art. 46 della L.R. 27 agosto
1994, n. 64.
(13) Sostituisce l'art. 10 della L.R. 24 giugno 2002, n. 11.
(14) Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 90 della L.R. 13
febbraio 2013, n. 3.
(15) Articolo abrogato dall'art. 20, comma 2, della L.R. 3
gennaio 2006, n. 3, a far data dal 1° aprile 2006. Modificava la
L.R. 20 agosto 1993, n. 62.
(18) Aggiunge la lettera cbis) al comma 1 dell'art. 3 della L.R.
5 settembre 1991, n. 44.
(19) Modifica il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 31 dicembre
1999, n. 42.
(20) Sostituisce il comma 4 dell'art. 24 della L.R. 1° settembre
1997, n. 29.
(20a) Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 17 aprile 2007,
n. 5.
(21) Sostituisce l'art. 1 della L.R. 7 agosto 1986, n. 46.
(21a) Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 15 dicembre
2006, n. 30.
(22) Aggiunge il comma 1bis all'art. 3 della L.R. 20 maggio
1985, n. 32.
(23) Sostituisce l'art. 3 della L.R. 24 novembre 1997, n.
37.
(24) Sostituisce l'art. 9 della L.R. 24 novembre 1997, n.
37.
(25) Sostituisce l'art. 11 della L.R. 24 novembre 1997, n.
37.
(26) Modifica il comma 2 dell'art. 31 della L.R. 25 gennaio
2000, n. 5.
(27) Sostituisce il comma 3 dell'art. 37 della L.R. 25 gennaio
2000, n. 5.
(28) Sostituisce l'art. 18 della L.R. 25 ottobre 1982, n.
70.
(29) Sostituisce l'art. 19 della L.R. 25 ottobre 1982, n.
70.
(30) Aggiunge il comma 2bis all'art. 36 della L.R. 4 settembre
1995, n. 41.
(31) Sostituisce l'art. 37 della L.R. 4 settembre 1995, n.
41.
(32) Modifica il comma 2 dell'art. 39 della L.R. 4 settembre
1995, n. 41.
(33) Sostituisce il comma 4 dell'art. 9 della L.R. 14 giugno
1989, n. 30.
(34) Sostituisce l'art. 11 della L.R. 14 giugno 1989, n. 30.
(35) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 20 agosto
1993, n. 68.
(36) Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della
L.R. 20 dicembre 1991, n. 77.
(37) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 21 luglio
1997, n. 27.
(38) Sostituisce il comma 3 dell'art. 4 della L.R. 21 luglio
1997, n. 27.
(38a) Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 5 dicembre 2005,
n. 31.
(39) Sostituisce l'art. 3 della L.R. 19 gennaio 2000, n. 3.
(40) Sostituisce il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 8 settembre
1999, n. 28.
(41) Sostituisce il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 8 settembre
1999, n. 28.
(42) Sostituisce il comma 3 dell'art. 5 della L.R. 8 settembre
1999, n. 28.
(43) Sostituisce l'art. 6 della L.R. 8 settembre 1999, n.
28.
(44) Sostituisce l'art. 7 della L.R. 8 settembre 1999, n.
28.
(45) Sostituisce il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 8 settembre
1999, n. 28.
(46) Sostituisce l'art. 10 della L.R. 8 settembre 1999, n.
28.
(47) Sostituisce il comma 2 dell'art. 12 della L.R. 8 settembre
1999, n. 28.
(48) L'allegato A è modificato dall'art. 4 della L.R. 28 aprile
2003, n. 13.
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