Legge regionale 4 agosto 2000, n. 25
Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di
leggi e regolamenti regionali.
(B.U. 16 agosto 2000, n. 36).
Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema
normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di disposizioni
di legge e regolamento regionali già implicitamente abrogate o
comunque non più operanti o applicate.
Art. 2 (Presidenza della Giunta regionale)
1. Sono o restano abrogate:
a) la seguente legge regionale concernente l'ordinamento degli
uffici e del personale:
1) legge regionale 11 marzo 1968, n. 6(Norme sull'ordinamento e
sul funzionamento dei servizi forestali regionali nonché sullo
stato giuridico ed economico del personale forestale della
Regione);
b) le seguenti leggi regionali in materia di programmazione:
1) legge regionale 21 marzo 1969, n. 4(Modificazioni alle norme
della legge regionale 10 aprile 1967, n. 10, concernente: "Organi e
procedure per la programmazione regionale");
2) legge regionale 30 agosto 1970, n. 18(Autorizzazione alla
spesa per ricerche e studi tecnici integrativi e di aggiornamento
necessari per la redazione degli strumenti di programmazione
regionale (piani di sviluppo economico-sociale)).
2. Sono o restano abrogati gli articoli da 1 a 65 della legge
regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi
regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della
Regione).
Art. 3 (Agricoltura e risorse naturali)
1. Sono o restano abrogate:
a) la seguente legge regionale in materia di caccia e pesca:
1) legge regionale 10 settembre 1952, n. 3(Proroga della Riserva
Intercomunale di Caccia della Valle d'Aosta per il periodo dal 1'
agosto 1952 al 1' agosto 1953);
b) le seguenti leggi regionali in materia di zootecnia:
1) legge regionale 16 luglio 1960, n. 6(Provvidenze a favore dei
proprietari e detentori di bestiame soggetto all'imposta comunale
sul bestiame);
2) legge regionale 10 novembre 1967, n. 29(Concessione di un
contributo straordinario nelle spese di impianto e di gestione
della Centrale del Latte di Aosta);
3) legge regionale 24 dicembre 1968, n. 19(Concessione di un
contributo straordinario nelle spese di gestione della Centrale del
Latte di Aosta);
4) legge regionale 22 dicembre 1969, n. 13(Concessione di un
contributo straordinario nelle spese di gestione dello stabilimento
della Centrale del Latte e annesso Caseificio, di Aosta).
Art. 4 (Bilancio, finanze e programmazione)
1. Sono o restano abrogate:
a) le seguenti leggi regionali in materia di finanze regionali e
locali:
1) legge regionale 22 gennaio 1960, n. 2(Assunzione di un mutuo
passivo a lunga scadenza, presso la Cassa di Risparmio di Torino,
per il finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica
utilità);
2) legge regionale 16 luglio 1960, n. 5(Concessione di
contributi annui straordinari al Comune di Aosta per finanziamento
di parte delle spese di ammortamento del mutuo passivo di lire 480
milioni da contrarre per il finanziamento di lavori di pubblica
utilità);
3) legge regionale 30 agosto 1961, n. 8(Assunzione di due mutui
passivi a lunga scadenza, presso la Cassa di Risparmio di Torino e
presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per il
finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità
e per provvidenze e iniziative di interesse regionale);
4) legge regionale 9 novembre 1962, n. 21(Concorso finanziario
della Regione nelle spese per la istituzione ed il funzionamento in
Aosta di una sezione dell'Istituto Nazionale della Nutrizione per
studi e ricerche sull'alimentazione delle popolazioni dell'arco
alpino);
5) legge regionale 15 novembre 1964, n. 23(Concessione di un
contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle
spese di ammortamento, per l'anno 1964, di mutui passivi assunti
dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica
utilità);
6) legge regionale 11 novembre 1965, n. 16(Concessione di un
contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle
spese per anticipazione di fondi e per ammortamento, per l'anno
1965, i mutui passivi assunti dal Comune stesso per il
finanziamento di lavori di pubblica utilità);
7) legge regionale 15 luglio 1966, n. 7(Autorizzazione alla
concessione della garanzia fideiussoria della Regione a favore
della Società Autostrade Valdostane su mutui da contrarre e su
prestiti obbligazionari da emettere dalla Società stessa per il
finanziamento delle spese per la costruzione dell'autostrada
Quincinetto-Aosta);
8) legge regionale 18 agosto 1966, n. 10(Concessione di un
contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle
spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno
1966, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il
finanziamento di lavori di pubblica utilità);
9) legge regionale 10 luglio 1967, n. 16(Concessione di un
contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle
spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno
1967, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il
finanziamento di lavori di pubblica utilità);
10) legge regionale 10 luglio 1967, n. 17(Concessione di
contributi annui regionali al Comune di Aosta per il finanziamento
di spese relative a lavori di pubblica utilità);
11) legge regionale 2 settembre 1968, n. 10(Concessione di un
contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle
spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno
1968, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il
finanziamento di lavori di pubblica utilità);
12) legge regionale 2 settembre 1968, n. 11(Concessione di
contributi annui regionali al Comune di Aosta per il finanziamento
di spese relative a lavori di pubblica utilità);
13) legge regionale 22 dicembre 1969, n. 15(Concessione di un
contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle
spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno
1969, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il
finanziamento di lavori di pubblica utilità);
14) legge regionale 22 dicembre 1969, n. 16(Concessione di
contributi annui regionali al Comune di Aosta per il finanziamento
di spese relative a lavori di pubblica utilità);
15) legge regionale 30 luglio 1970, n. 16(Concessione di
contributi a Comuni e a Consorzi di Comuni per l'acquisto di mezzi
meccanici da adibire al servizio di sgombero della neve sulle
strade comunali);
16) legge regionale 10 novembre 1970, n. 26(Concessione di
contributi annui regionali al Comune di Aosta per il finanziamento
di spese relative a lavori di pubblica utilità);
17) legge regionale 10 novembre 1970, n. 27(Concessione di un
contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle
spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno
1970, di muti passivi assunti dal Comune stesso per il
finanziamento di lavori di pubblica utilità);
b) le seguenti leggi regionali concernenti la concessione di
garanzia fideiussoria da parte della Regione:
1) legge regionale 21 luglio 1961, n. 5(Concessione di garanzia
fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di
Torino per il pagamento delle quote annue di ammortamento di un
mutuo passivo a lunga scadenza da contrarsi dal Comune di Saint
Vincent per il finanziamento di lavori di pubblica utilità);
2) legge regionale 22 dicembre 1967, n. 35(Autorizzazione alla
concessione della garanzia fideiussoria della Regione a favore
della Società Autostrada Torino Ivrea - Valle d'Aosta (A.T.I.V.A.),
presso la Cassa di Risparmio di Torino, per il parziale
finanziamento delle spese per la costruzione dell'Autostrada
Ivrea-Santhià);
c) le seguenti leggi regionali concernenti i bilanci di
previsione ed i conti consuntivi della Regione:
1) legge regionale 5 agosto 1961, n. 7(Approvazione del bilancio
di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio
finanziario 1' luglio 1961 - 30 giugno 1962);
2) legge regionale 30 gennaio 1962, n. 1(Provvedimento di
variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio
finanziario 1' luglio 1961 - 30 giugno 1962);
3) legge regionale 28 giugno 1962, n. 11(Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo
bimestre dell'esercizio finanziario 1' luglio 1962 - 30 giugno
1963);
4) legge regionale 28 giugno 1962, n. 12(Provvedimento di
variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio
finanziario 1' luglio 1961 - 30 giugno 1962);
5) legge regionale 14 agosto 1962, n. 16(Approvazione del
bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per
l'esercizio finanziario 1' luglio 1962 - 30 giugno 1963);
6) legge regionale 5 febbraio 1963, n. 3(Approvazione del conto
consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1' luglio 1958
- 30 giugno 1959);
7) legge regionale 5 febbraio 1963, n. 4(Approvazione del conto
consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1' luglio 1959
- 30 giugno 1960);
8) legge regionale 5 febbraio 1963, n. 5(Approvazione del conto
consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1' luglio 1960
- 30 giugno 1961);
9) legge regionale 27 giugno 1963, n. 13(Approvazione del conto
consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1' luglio 1961
- 30 giugno 1962);
10) legge regionale 27 giugno 1963, n. 15(Provvedimenti di
variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio
finanziario 1' luglio 1962 - 30 giugno 1963);
11) legge regionale 12 luglio 1963, n. 19(Approvazione del
bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per
l'esercizio finanziario 1' luglio 1963 - 30 giugno 1964);
12) legge regionale 25 febbraio 1964, n. 1(Provvedimento di
variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio
finanziario 1' luglio 1963 - 30 giugno 1964);
13) legge regionale 15 giugno 1964, n. 7(Approvazione del conto
consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1' luglio 1962
- 30 giugno 1963);
14) legge regionale 22 giugno 1964, n. 9(Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo
bimestre dell'esercizio finanziario 1' luglio 1964 - 31 dicembre
1964);
15) legge regionale 22 giugno 1964, n. 10(Provvedimenti di
variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio
finanziario 1' luglio 1963 - 30 giugno 1964);
16) legge regionale 27 giugno 1964, n. 12(Provvedimenti di
variazione alla parte 1ª - Entrata e alla parte 2ª - Spesa del
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1'
luglio 1963 - 30 giugno 1964);
17) legge regionale 20 luglio 1964, n. 13(Approvazione del
bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per
l'esercizio finanziario 1' luglio 1964 - 31 dicembre 1964);
18) legge regionale 18 gennaio 1965, n. 1(Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo
trimestre dell'esercizio finanziario 1' gennaio 1965 - 31 dicembre
1965);
19) legge regionale 5 febbraio 1965, n. 2(Provvedimenti di
variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio
finanziario 1' luglio 1964 - 31 dicembre 1964);
20) legge regionale 24 febbraio 1965, n. 3(Approvazione del
bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per
l'esercizio finanziario 1' gennaio 1965 - 31 dicembre 1965);
21) legge regionale 25 gennaio 1966, n. 2(Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo
trimestre dell'esercizio finanziario 1' gennaio 1966 - 31 dicembre
1966);
22) legge regionale 25 gennaio 1966, n. 4(Provvedimenti di
variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio
finanziario 1' gennaio 1965 - 31 dicembre 1965);
23) legge regionale 31 marzo 1966, n. 5(Proroga al 30 aprile
1966 del termine stabilito con la legge regionale 25 gennaio 1966,
n. 2 per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
relativo all'anno finanziario 1966);
24) legge regionale 14 giugno 1966, n. 6(Approvazione del
bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per
l'anno finanziario 1966);
25) legge regionale 10 novembre 1966, n. 14(Provvedimenti di
variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno
finanziario 1966);
26) legge regionale 24 gennaio 1967, n. 1(Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo
trimestre dell'anno finanziario 1967);
27) legge regionale 31 gennaio 1967, n. 2(Provvedimenti di
variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno
finanziario 1966);
28) legge regionale 3 aprile 1967, n. 6(Approvazione del
bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per
l'anno finanziario 1967);
29) legge regionale 30 agosto 1967, n. 22(Provvedimenti di
variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno
finanziario 1967);
30) legge regionale 22 dicembre 1967, n. 33(Approvazione del
bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per
l'anno finanziario 1968);
31) legge regionale 27 dicembre 1967, n. 37(Provvedimenti di
variazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma della
Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1967);
32) legge regionale 2 settembre 1968, n. 13(Provvedimenti di
variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno
finanziario 1968 [1ª variazione]);
33) legge regionale 11 novembre 1968, n. 17(Provvedimenti di
variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno
finanziario 1968);
34) legge regionale 24 dicembre 1968, n. 18(Provvedimenti di
variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno
finanziario 1968);
35) legge regionale 7 gennaio 1969, n. 1(Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo
trimestre dell'anno finanziario 1969);
36) legge regionale 29 marzo 1969, n. 5(Proroga al 30 aprile
1969 del termine stabilito con la legge regionale 7 gennaio 1969,
n. 1 per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
relativo all'anno finanziario 1969);
37) legge regionale 14 aprile 1969, n. 6 (Approvazione del
bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per
l'anno finanziario 1969);
38) legge regionale 22 dicembre 1969, n. 12(Provvedimenti di
variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno
finanziario 1969);
39) legge regionale 22 gennaio 1970, n. 2(Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo
trimestre dell'anno finanziario 1970);
40) legge regionale 22 gennaio 1970, n. 4(Provvedimenti di
variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno
finanziario 1969);
41) legge regionale 8 aprile 1970, n. 11(Proroga al 30 aprile
1970 del termine stabilito con la legge regionale 22 gennaio 1970
n. 2 per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario
1970);
42) legge regionale 9 giugno 1970, n. 12(Approvazione del
bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per
l'anno finanziario 1970);
43) legge regionale 10 novembre 1970, n. 25(Provvedimenti di
variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno
finanziario 1970);
44) legge regionale 11 novembre 1970, n. 28(Approvazione del
Conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1'
luglio 1963 - 30 giugno 1964);
45) legge regionale 11 novembre 1970, n. 29(Approvazione del
Conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1'
luglio 1964 - 31 dicembre 1964);
46) legge regionale 11 novembre 1970, n. 30(Approvazione del
Conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1'
gennaio 1965 - 31 dicembre 1965);
47) legge regionale 29 dicembre 1970, n. 37(Provvedimenti di
variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno
finanziario 1970);
48) legge regionale 21 gennaio 1971, n. 1(Provvedimenti di
variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno
finanziario 1970);
d) le seguenti leggi regionali concernenti autorizzazioni alla
sottoscrizione di capitale azionario:
1) legge regionale 30 gennaio 1962, n. 6(Sottoscrizione di nuovo
capitale azionario della Società Autostrada Torino - Ivrea - Valle
d'Aosta (A.T.I.V.A.) per aumento del capitale azionario della
predetta Società);
2) legge regionale 27 giugno 1963, n. 16(Sottoscrizione di nuovo
capitale azionario della Società Autostrada Torino - Ivrea - Valle
d'Aosta (A.T.I.V.A.) per aumento del capitale azionario della
predetta Società);
3) legge regionale 11 maggio 1965, n. 10(Partecipazione della
Regione autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni
"Gestione Magazzini Generali Aosta S.p.A.", con sede in Aosta);
4) legge regionale 18 agosto 1966, n. 9(Partecipazione della
Regione autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni
"Alpila", per la valorizzazione turistica della conca di Pila);
5) legge regionale 10 aprile 1967, n. 9(Sottoscrizione di
capitale azionario della Società "I.S.A.G." S.p.A., con sede in
Gressoney La Trinité);
6) legge regionale 10 maggio 1967, n. 12(Autorizzazione alla
sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società Funivie
Champoluc, S.p.A.);
7) legge regionale 9 febbraio 1968, n. 2(Sottoscrizione di nuovo
capitale azionario della S.p.A. "Alpila", avente per scopo sociale
la valorizzazione turistica della Conca di Pila).
Art. 5 (Industria, artigianato ed energia)
1. E' o resta abrogato il seguente regolamento regionale:
a) regolamento regionale 22 giugno 1956 (Regolamento recante
norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623,
modificata con legge 5 maggio 1956, n. 525 concernente la
immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti
annui di generi e merci in esenzione fiscale).
Art. 6 (Istruzione e cultura)
1. Sono o restano abrogate:
a) le seguenti leggi regionali in materia di istruzione
pubblica:
1) legge regionale 18 gennaio 1966, n. 1(Convenzione per
l'istituzione di una Cattedra convenzionata di gerontologia e
geriatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università
degli Studi di Torino);
2) legge regionale 30 agosto 1967, n. 24(Norme per il
conferimento degli incarichi triennali e delle nomine a tempo
indeterminato al personale insegnante ed al personale insegnante
tecnico-pratico in servizio nell'Istituto Professionale Regionale
"Emile Chanoux", di Aosta);
3) legge regionale 22 gennaio 1970, n. 3(Abrogazione della legge
regionale 27 agosto 1964 n. 18. Approvazione di spesa annua per
l'assegnazione di borse di studio ad insegnanti e a studenti per la
frequenza a corsi di perfezionamento nella lingua francese);
b) le seguenti leggi regionali concernenti le scuole
sussidiate:
1) legge regionale 11 novembre 1965, n. 20(Adeguamento
dell'assegno annuale di riconoscimento da corrispondere agli ex
insegnanti delle scuole sussidiate, ai sensi della legge regionale
10 gennaio 1961, n. 1);
2) legge regionale 31 gennaio 1967, n. 3(Modificazioni
all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1961 n. 1,
concernente la corresponsione di un assegno annuale di
riconoscimento a ex insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle
d'Aosta);
3) legge regionale 30 novembre 1976, n. 58(Modificazioni
all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1972, n. 48,
concernente la corresponsione di un assegno di riconoscimento a ex
insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta);
4) legge regionale 21 luglio 1980, n. 30(Modificazioni
all'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1976, n. 58);
5) legge regionale 14 luglio 1982, n. 21(Modificazioni
all'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1980, n. 30, in
materia di corresponsione di un assegno di riconoscimento a ex
insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta);
6) legge regionale 30 dicembre 1985, n. 89(Adeguamento, a
decorrere dal primo gennaio 1986, della misura dell'assegno di
riconoscimento corrisposto agli ex insegnanti di scuole sussidiate
della Valle d'Aosta);
7) legge regionale 14 giugno 1989, n. 32(Adeguamento, a
decorrere dall'1 gennaio 1989, della misura dell'assegno di
riconoscimento corrisposto agli ex insegnanti delle scuole
sussidiate della Valle d'Aosta).
Art. 7 (Sanità, salute e politiche sociali)
1. Sono o restano abrogati:
a) le seguenti leggi e regolamenti regionali in materia di
assistenza sociale:
1) legge regionale 20 dicembre 1955, n. 1(Integrazione dei
bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A) per l'assistenza
ai vecchi bisognosi);
2) legge regionale 20 dicembre 1955, n. 2(Norme di attuazione
della legge 12 aprile 1943, n. 455, per l'effettuazione delle
visite mediche prescritte ai fini dell'accertamento della silicosi
e asbestosi);
3) legge regionale 14 maggio 1964, n. 4(Norme integrative e di
attuazione, in Valle d'Aosta, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1956 n. 648, sull'assicurazione obbligatoria
contro la silicosi e l'asbestosi);
4) regolamento regionale 12 aprile 1957 (Regolamento per
l'assistenza ai vecchi bisognosi per l'attuazione della legge
regionale 20 dicembre 1955, n. 1);
5) regolamento regionale 1 luglio 1961 (Regolamento per
l'applicazione della legge regionale n. 3 in data 20 dicembre 1955
sull'integrazione dell'assistenza di malattia ai coltivatori
diretti), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 7
del 31 luglio 1961;
6) legge regionale 20 maggio 1964, n. 6(Assistenza integrativa
regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili);
7) legge regionale 11 maggio 1965, n. 11(Approvazione della
spesa annua per la corresponsione di assegni mensili di assistenza
integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, ai sensi della
legge regionale 20 maggio 1964, n. 6);
8) legge regionale 11 novembre 1965, n. 21(Approvazione di
maggiore spesa annua per la corresponsione di assegni mensili di
assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, ai
sensi della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6. - Variazioni al
bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965);
9) legge regionale 12 settembre 1966, n. 12(Approvazione di
maggiore spesa annua perla corresponsione di assegni mensili di
assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, ai
sensi della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6. - Variazione al
bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966);
10) legge regionale 29 luglio 1967, n. 21(Modificazioni alle
norme della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6, concernente
l'assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili
irrecuperabili. Variazioni al bilancio preventivo della Regione per
l'anno finanziario 1967);
b) le seguenti leggi e regolamenti regionali in materia di
assistenza sanitaria:
1) legge regionale 21 luglio 1961, n. 6(Istituzione di una
emoteca regionale in Aosta);
2) regolamento regionale 23 ottobre 1963 (Regolamento per il
funzionamento del Centro Trasfusionale Regionale (Emoteca)),
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 10 del 31
ottobre 1963;
3) legge regionale 11 maggio 1965, n. 6(Approvazione della spesa
annua per il funzionamento dell'emoteca regionale (centro
trasfusionale regionale) istituita con legge regionale 21-7-1961,
n. 6);
4) legge regionale 29 luglio 1967, n. 20(Approvazione della
spesa annua per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro
trasfusionale regionale) istituita con legge regionale 21-7-1961,
n. 6);
5) legge regionale 27 dicembre 1967, n. 40(Finanziamento delle
spese annue per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro
Trasfusionale) istituita con legge regionale 21 luglio 1961 n.
6);
6) legge regionale 22 gennaio 1970, n. 9(Spese annue per il
funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale)
istituita con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6);
7) legge regionale 13 novembre 1970, n. 32(Spese annue per il
funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale)
istituita con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6);
8) legge regionale 18 giugno 1971, n. 5(Trasferimento del Centro
Trasfusionale Regionale (Emoteca) all'Ente Ospedaliero
Regionale);
9) legge regionale 20 marzo 1973, n. 12(Personale già addetto
all'Emoteca Regionale Retribuzioni per il periodo dal primo 7-1970
al 30-9-1971);
10) legge regionale 29 marzo 1963, n. 9(Concessione di un
contributo straordinario alla Nuova Clinica Odontostomatologica
presso l'Ospedale delle Molinette, in Torino, nelle spese per
l'attrezzatura assistenziale, didattica e scientifica);
c) le seguenti leggi regionali in materia di enti
ospedalieri:
1) legge regionale 22 dicembre 1969, n. 17(Norme integrative e
di attuazione della legge 12 febbraio 1968 n. 132, concernente gli
enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera);
2) legge regionale 31 agosto 1972, n. 34(Modificazioni alla
legge regionale 22 dicembre 1969 n. 17 recante norme integrative e
di attuazione della legge 12 febbraio 1968 n. 132, concernente gli
enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera);
d) la seguente legge regionale in materia di farmacie
rurali:
1) legge regionale 11 maggio 1965, n. 7(Intervento finanziario
della Regione nelle spese sostenute dai Comuni della Valle d'Aosta
sedi di farmacie rurali per la corresponsione dell'indennità di
residenza ai farmacisti).
Art. 8 (Territorio, ambiente e opere pubbliche)
1. Sono o restano abrogate:
a) le seguenti leggi regionali in materia di opere
pubbliche:
1) legge regionale 28 giugno 1962, n. 14(Finanziamento di spese
straordinarie per opere di pubblica utilità e per provvidenze ed
iniziative di interesse regionale con i proventi dei mutui passivi
di cui alla legge regionale 30 agosto 1961, n. 8);
2) legge regionale 27 giugno 1963, n. 18(Approvazione di spese
per opere di pubblica utilità);
3) legge regionale 11 maggio 1965, n. 12(Costruzione di un
fabbricato in Piazza Narbonne di Aosta Autorizzazione alla Giunta
Regionale per l'approvazione, l'impegno e la liquidazione di spese
e per l'appalto e l'esecuzione dell'opera);
4) legge regionale 11 novembre 1965, n. 14(Autorizzazione alla
realizzazione di due parcheggi pubblici nella città di Aosta -
Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno
1965);
5) legge regionale 10 aprile 1967, n. 8(Autorizzazione alla
approvazione di spese per opere di pubblica utilità di interesse
regionale);
6) legge regionale 30 agosto 1967, n. 23(Autorizzazione
all'approvazione delle spese per l'arredamento di locali del nuovo
fabbricato per servizi turistici in Piazza Narbonne di Aosta
Variazioni allo stato di previsione della parte spesa del bilancio
preventivo della Regione per l'anno finanziario 1967);
7) legge regionale 11 novembre 1968, n. 14(Costruzione di un
ospedale Geriatrico regionale in località Beauregard, del Comune di
Aosta Autorizzazione Variazioni al bilancio preventivo della
Regione per l'anno finanziario 1968);
8) legge regionale 27 agosto 1969, n. 10(Approvazione di spesa
per l'ultimazione e l'arredamento del fabbricato sito in Piazza
Narbonne, di Aosta, destinato a servizi turistici di interesse
regionale);
9) legge regionale 20 marzo 1970, n. 10(Modificazione alle norme
della legge regionale 22 giugno 1964, n. 8, riguardante interventi
tecnico-finanziari per la costruzione, la sistemazione e la
riparazione di opere di pubblica utilità);
b) le seguenti leggi regionali in materia di assetto del
territorio:
1) legge regionale 15 novembre 1964, n. 21(Approvazione e
finanziamento di spesa per rilievi aerofotogrammetrici del
territorio della Valle d'Aosta e relativa cartografia a curve di
livello in scala 1:5000);
2) legge regionale 11 novembre 1965, n. 18(Norme per la
disciplina delle opere, delle piantagioni e dei depositi di
materiali lungo i tratti abitati delle strade regionali).
Art. 9 (Turismo, sport, commercio e trasporti)
1. Sono o restano abrogate:
a) le seguenti leggi regionali in materia di turismo e industria
alberghiera:
1) legge regionale 21 aprile 1959, n. 4(Norme di integrazione
sulla composizione dei Comitati di Amministrazione delle Aziende
Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo);
2) legge regionale 14 agosto 1962, n. 19(Realizzazione di un
programma di pubbliche relazioni da svolgere tramite la "Agence
Européenne de relations publiques");
b) le seguenti leggi regionali in materia di sport e tempo
libero:
1) legge regionale 9 novembre 1962, n. 22(Concorso finanziario
della Regione nelle spese per il Centro di volo a vela istituito
presso l'Aeroporto regionale di Aosta a cura dell'Aero Club Valle
d'Aosta);
2) legge regionale 29 marzo 1963, n. 6(Concessione di un
contributo straordinario alla Sezione di Aosta del Club Alpino
Italiano);
3) legge regionale 7 gennaio 1969, n. 2(Modificazioni alle norme
della legge regionale 17-11-1960 n. 9, riguardanti la concessione
di assegni al merito e di invalidità alle guide, ai portatori
alpini e loro orfani);
c) la seguente legge regionale in materia di commercio:
1) legge regionale 20 marzo 1959, n. 2(Disciplina delle voci
merceologiche per il rilascio delle nuove licenze di
commercio);
d) la seguente legge regionale in materia di trasporti:
1) legge regionale 27 dicembre 1967, n. 41(Autorizzazione
all'approvazione e alla liquidazione di spese per l'ultimazione del
nuovo impianto funiviario Buisson-Chamois).
Art. 10 (Norma transitoria)
1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge restano
applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime
nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi
impegni di spesa.
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