Legge regionale 8 giugno 1994, n. 24
Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità sanitaria locale
della Valle d'Aosta: organi di gestione.
(B.U. 21 giugno 1994, n. 27)
CAPO I Disposizioni generali
Art. 1 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità sanitaria locale
della Valle d'Aosta)
l. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, in attesa della
disciplina complessiva, con legge regionale, del Servizio sanitario
regionale, l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta è
trasformata in Azienda regionale.
2. L'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, di seguito
denominata USL, ha sede in Aosta e competenza sull'intero
territorio regionale, è dotata di personalità giuridica pubblica e
di autonomia organizzativa, ammini-strativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica.
3. L'USL si conforma, nello svolgimento della propria azione, al
piano sanitario regionale, alle direttive emanate dalla Giunta
regionale, ai programmi di attività da allegarsi al bilancio di
previsione annuale di competenza e di cassa.
4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si
applicano all'USL le norme statali concernenti le Unità sanitarie
locali.
Art. 2 (Organi)
1. Sono organi dell'USL:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei revisori dei conti.
CAPO II Direttore generale
Art. 3 (Nomina)
1. Il Direttore generale dell'USL è nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della
Giunta medesima, tra gli iscritti in apposito elenco regionale
predisposto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
bilinguismo, da una commissione regionale nominata dal Presidente
della Giunta.
Art. 4 (Commissione regionale per la costituzione e l'aggiornamento
dell'elenco regionale)
1. Le domande di iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti
in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di
Direttore generale, sia in fase di costituzione dell'elenco stesso
sia per i successivi aggiornamenti, sono esaminate da una
commissione regionale, nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità
ed assistenza sociale e così composta:
a) un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di
presidente di sezione, che la presiede;
b) il dirigente del Servizio della sanità dell'Assessorato
regionale della sanità ed assistenza sociale;
c) altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei
all'ammi-nistrazione statale e regionale in possesso di comprovate
competenze ed esperienza nel settore dell'organizzazione e della
gestione dei servizi sanitari e designati, rispettivamente, uno dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), uno dal Ministro della sanità e
due dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
2. Le mansioni di segretario della commissione di cui al comma 1
sono svolte da un dipendente dell'Asses-sorato regionale della
sanità ed assistenza sociale di livello funzionale non inferiore al
settimo.
3. La commissione regionale procede secondo principi direttivi
che rispecchiano i principi e criteri fissati per gli elenchi
nazionali. I principi direttivi devono, in ogni caso, essere
improntati a criteri di verifica dei requisiti e devono essere resi
pubblici mediante pubblicazione degli stessi nel Bollettino
ufficiale della Regione.
Art. 5 (Requisiti per l'inserimento nell'elenco regionale)
1. Possono essere inseriti, a domanda, nell'elenco regionale di
cui all'art. 3 coloro che presentino i seguenti requisiti:
a) non aver compiuto il sessanta-cinquesimo anno di età;
b) essere in possesso del diploma di laurea e di specifici e
documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere
ed attestanti qualificata attività professionale di direzione
tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di
media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno
cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello
dell'iscrizione;
c) non trovarsi in una delle situazioni indicate all'art. 3,
comma 11, del d. lgs. 502/1992.
Art. 6 (Modalità per l'esame delle domande. Accertamento della
conoscenza della lingua francese)
1. Il Presidente della Giunta convoca la commissione di cui
all'art. 4 per l'esame del possesso dei requisiti previsti
dall'art. 5.
2. Gli aspiranti che, a giudizio della commissione, siano in
possesso dei requisiti richiesti, prima dell'inseri-mento
nell'elenco devono dimostrare la conoscenza della lingua
francese.
3. Per l'accertamento della conoscenza della lingua francese,
consistente in una conversazione, la commissione è integrata, in
qualità di membro esperto, da un insegnante in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle
scuole medie superiori, designato con deliberazione della Giunta
regionale.
4. Coloro che non riportano la sufficienza, pari a sei decimi,
nella prova di lingua francese non possono venire inseriti
nell'elenco regionale.
5. Terminato l'espletamento della prova di accertamento della
conoscenza della lingua francese, la commissione di cui all'art. 4
si riunisce nuovamente per l'approvazione dell'elenco.
Art. 7 (Rapporto di lavoro)
l. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina è a tempo
pieno, regolato da contratto di diritto privato a termine, di
durata quinquennale e rinnovabile. Detto rapporto non può comunque
protrarsi oltre il settantesimo anno di età.
2. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la
determinazione degli emolumenti, sono stabiliti, sulla base delle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'art. 3, comma 6, del d. lgs. 502/1992, così come
sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d), del d. lgs.
517/1993.
3. In sede di prima applicazione, qualora al momento della
nomina del Direttore generale non sia ancora emanato il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato al comma 2, il
contenuto del contratto è stabilito con deliberazione della Giunta
regionale. In tal caso, anche qualora si proceda al rinnovo della
nomina, dovrà provvedersi alla stipula di un nuovo contratto che
tenga conto delle indicazioni contenute nel citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 8 (Competenze)
1. Spettano al Direttore generale:
a) la legale rappresentanza dell'USL;
b) l'esercizio di tutte le funzioni e l'adozione di tutti i
provvedimenti inerenti alla gestione dell'USL;
c) la verifica della corretta ed economica gestione delle
risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del
buon andamento dell'azione ammini-strativa. Per tale verifica, che
avviene mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti
e dei risultati, il Direttore generale potrà avvalersi
dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Raziona-lizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), così come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10
novembre 1993, n. 470, che sarà istituito e regolato con la legge
regionale che fisserà le modalità organizzative e di funzionamento
dell'USL.
Art. 9 (Cause di decadenza e sostituzione)
1. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti
una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi
o di principi di buon
andamento e di imparzialità dell'ammi-nistrazione, la Giunta
regionale procede alla risoluzione del contratto e dichiara la
decadenza del Direttore generale. Il Presidente della Giunta può,
quindi, nominare un nuovo Direttore generale con le modalità di cui
all'art. 3.
2. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o
impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono
svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore sanitario su
delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal
Direttore più anziano d'età. Ove l'assenza o l'impedimento si
protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione che avviene
con le stesse modalità previste dall'art. 3 per la nomina.
Art. 10 (Ineleggibilità - incompatibilità)
1. Al Direttore generale dell'USL della Valle d'Aosta si
applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste
per il Direttore generale dall'art. 3, comma 9, del d. lgs.
502/1992, così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. f), del
d. lgs. 517/1993.
2. Le disposizioni regolanti l'ineleggibilità e
l'incompatibilità del Direttore generale si applicano anche al
Direttore amministrativo ed al Direttore sanitario, con eccezione
dell'incompatibilità conseguente alla sussistenza di un rapporto di
lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni,
con l'Unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le
funzioni, che vale solo per il Direttore generale.
Art. 11 (Pareri degli organi ausiliari e consultivi)
1. Il Direttore generale è coadiuvato dal Direttore
amministrativo, dal Direttore sanitario, dal Consiglio dei sanitari
nonché dal Coordinatore dei servizi sociali nel caso in cui tale
figura, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18, sia
istituita.
2. I pareri che gli organi di cui al comma 1 devono fornire al
Direttore generale vanno resi nel termine perentorio di dieci
giorni dalla richiesta; trascorso tale termine senza che il parere
sia intervenuto, il Direttore generale può senz'altro
provvedere.
3. I pareri degli organi di cui al comma 1 sono obbligatori, ma
non vincolanti: il Direttore generale può provvedere in difformità
al parere espressogli. In tal caso è però tenuto a motivare i
provvedimenti assunti in difformità. Analogo obbligo di motivazione
sussiste nel caso in cui il Direttore generale provveda in assenza
di parere una volta trascorso il termine di dieci giorni dalla
richiesta.
CAPO III Collegio dei revisori dei conti
Art. 12 (Composizione e funzionamento)
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque
membri, così designati:
a) due dal Consiglio regionale secondo le procedure previste
dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e
le designazioni di competenza regionale);
b) due dal Ministro del tesoro, scelti tra i funzionari della
Ragioneria generale dello Stato;
c) uno dalla Conferenza dei Sindaci.
2. I membri designati, con eccezione di quelli designati dal
Ministro del tesoro, debbono essere cittadini iscritti nelle liste
elettorali di un Comune della Valle d'Aosta, eleggibili a
consiglieri comunali e iscritti nel registro previsto dall'art. 1
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della
direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone
incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
3. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Direttore
generale con specifico provvedimento. La durata del Collegio dei
revisori dei conti è fissata in cinque anni; i poteri dei membri
del collegio sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo
collegio. I componenti possono essere riconfermati.
4. La prima seduta del collegio viene convocata e presieduta,
fino all'insediamento del presidente, dal Direttore generale.
5. Nella prima seduta il collegio procede innanzitutto ad
eleggere nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti,
il presidente. Ove nessun componente riporti tale maggioranza nelle
prime due votazioni, a partire dalla terza è sufficiente la
maggioranza semplice.
6. Il presidente dura in carica quanto il collegio che lo ha
eletto; i suoi poteri sono prorogati fino all'elezione del nuovo
presidente.
7. Con le stesse modalità necessarie all'elezione del presidente
è eletto un vice presidente con il compito di sostituire il
presidente in caso di assenza o impedimento o temporanea vacanza
dalla carica.
8. Il collegio si riunisce almeno una volta al mese presso la
sede dell'USL.
9. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di
almeno tre componenti. In caso di contemporanea assenza del
presidente e del vice presidente esercita le funzioni di presidente
il più anziano d'età dei presenti. In ogni caso le decisioni del
collegio devono essere assunte a maggioranza assoluta.
10. I membri del collegio, per l'esercizio delle loro funzioni,
possono prendere visione di tutti gli atti amministrativi e
contabili e svolgere verifiche presso gli uffici e i servizi
dell'USL.
11. Ai membri del collegio spetta una indennità mensile di
carica nella misura stabilita dalla Giunta regionale tenendo conto
del fatto che l'indennità annua lorda spettante ai componenti del
collegio è fissata in misura pari al dieci per cento degli
emolumenti del Direttore generale. Al presidente del collegio
compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità
fissata per gli altri componenti. Agli stessi compete altresì il
rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione nei casi
e secondo le modalità previste per il personale dei ruoli
nominativi regionali del personale del Servizio sanitario regionale
di posizione funzionale apicale.
Art. 13 (Competenze)
1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione
amministrativo-contabile e sull'osservanza delle leggi da parte
dell'USL. In particolare il collegio:
a) controlla i rendiconti di cui all'art. 50, comma 2, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale), come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga
dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base
alla L. 1' giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile),
convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, li
sottoscrive e redige una relazione trimestrale sulla gestione
amministrativo-contabile dell'USL da trasmettere alla Giunta
regionale, ai Ministri della sanità e del tesoro e al Direttore
generale;
b) accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni
contabili, nonché la regolarità del rendiconto generale annuale e
la sua rispondenza alle risultanze dei libri e registri
obbligatori;
c) redige una propria relazione da allegare al rendiconto
generale annuale;
d) procede, almeno ogni trimestre, alle verifiche di cassa ed
effettua, almeno una volta all'anno, riscontri sull'esistenza dei
valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o
custodia;
e) riferisce al Direttore generale, alla Giunta regionale ed
alla Conferenza dei Sindaci, sui risultati dell'attività di
vigilanza, esprimendo anche valutazioni circa i livelli di
economicità e di efficienza conseguiti nella gestione delle
spese;
f) può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento
dell'USL;
g) svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata da
disposizioni di legge statali o regionali.
Art. 14 (Cause di decadenza o sostituzione)
1. Ove, a seguito di decadenza, dimissioni, decessi,
sopravvenuta incompatibilità o qualsiasi altra causa di cessazione
anticipata dalla carica il Collegio dei revisori dei conti
risultasse mancante di uno o più componenti, il Direttore generale
provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni
competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà
procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio.
2. Qualora il Direttore generale non proceda alla ricostituzione
del collegio entro trenta giorni, il Presidente della Giunta, con
proprio decreto, provvede a costituirlo in via straordinaria con un
funzionario della Regione e due designati dal Ministro del
tesoro.
3. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto
dell'insediamento del collegio ordinario.
Art. 15 (Incompatibilità)
1. Non possono far parte del Collegio dei revisori dei conti e,
se nominati, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovino in uno dei casi di ineleggibilità o
incompatibilità a consigliere comunale;
b) i membri della Conferenza dei Sindaci;
c) il Direttore generale in carica, i suoi parenti ed affini
fino al secondo grado;
d) i dipendenti dell'USL, gli operatori legati da rapporto
convenzionale con la stessa, coloro che siano comunque legati da un
rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'USL
medesima, nonché i suoi fornitori;
e) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di
istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio regionale,
nonché chi, a qualsiasi titolo, svolga in modo continuativo
attività retribuita presso tali istituzioni;
f) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti
l'attività dell'USL, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile
verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi
dell'art. 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle
condizioni di cui al comma secondo dello stesso articolo.
CAPO IV Organi ausiliari e consultivi
Art. 16 (Direttore amministrativo)
1. Il Direttore amministrativo è assunto con provvedimento
motivato del Direttore generale fra laureati in discipline
giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno
cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o
amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di
media o grande dimensione.
2. Al rapporto di lavoro si applica la disciplina prevista
dall'art. 7 per il rapporto di lavoro del Direttore generale.
3. Il Direttore amministrativo cessa dall'incarico entro tre
mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e può essere
riconfermato. Per gravi motivi il Direttore amministrativo può
essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore generale con
provvedimento motivato.
4. La nomina a Direttore amministrativo non può comunque essere
conferita a soggetti che si trovino in una delle situazioni
indicate all'art. 3, comma 11, del d. lgs. 502/1992.
5. Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi
dell'USL e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli
atti relativi alle materie di competenza.
Art. 17 (Direttore sanitario)
1. Il Direttore sanitario è assunto con provvedimento motivato
del Direttore generale fra i laureati in medicina in possesso
dell'idoneità nazionale all'esercizio di funzioni di direzione
prevista dall'art. 17 del d. lgs. 502/1992 che non abbiano compiuto
il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno
cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in
enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande
dimensione.
2. Ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore
sanitario, fino all'espleta-mento degli esami nazionali svolti
secondo le procedure previste dal bando nazionale di cui all'art.
17, comma 6, del d. lgs. 502/1992, sono valide le idoneità
conseguite in "Igiene, epidemiologia e sanità pubblica", in
"Organizzazione dei servizi sanitari di base" e in "Igiene e
organizzazione dei servizi ospedalieri".
3. Al Direttore sanitario si applica quanto previsto per il
Direttore amministra-tivo dall'art. 16, commi 2, 3 e 4.
4. Il Direttore sanitario dirige i servizi sanitari e fornisce
parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle
materie di competenza.
Art. 18 (Coordinatore dei servizi sociali)
1. Nel caso in cui i singoli enti locali decidano di delegare
all'USL la gestione di attività o servizi socio-assistenziali, a
tale gestione sovraintende il Coordinatore dei servizi sociali.
2. Il Coordinatore dei servizi sociali è eventualmente assunto,
con provvedi-mento motivato del Direttore generale, fra i laureati
in discipline giuridiche o sociali che non abbiano compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno
cinque anni qualificata attività di direzione in enti o strutture
pubbliche o private, di media o grande dimensione.
3. Al Coordinatore dei servizi sociali si applica quanto
previsto per il Direttore amministrativo dall'art. 16, commi 2, 3 e
4, con l'avvertenza che gli oneri conseguenti al pagamento degli
emolumenti al Coordinatore dei servizi sociali sono a totale
carico, in concorso fra di loro , degli enti locali che abbiano
deciso di delegare all'USL la gestione di attività o servizi
socio-assistenziali.
Art. 19 (Accertamento della conoscenza della lingua francese del
Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del
Coordinatore dei servizi sociali -
Costituzione di commissione)
1. Prima dell'adozione del provvedimento di assunzione, il
Direttore amministra-tivo, il Direttore sanitario ed il
Coordinatore dei servizi sociali devono dimostrare la conoscenza
della lingua francese.
2. Per l'accertamento della conoscenza della lingua francese del
Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del
Coordinatore dei servizi sociali è costituita una commissione,
unica per le tre figure, composta da:
a) il Direttore generale, che la presiede;
b) il Dirigente del Servizio della sanità dell'Assessorato
regionale della sanità ed assistenza sociale;
c) un insegnante in possesso dell'abilitazione all'insegnamento
della lingua francese nelle scuole medie superiori, designato con
deliberazione della Giunta regionale, quale membro esperto.
3. La prova di accertamento della conoscenza della lingua
francese, in analogia a quanto previsto dall'art. 6 per il
Direttore generale, consiste in una conversazione. Chi non riporta
la sufficienza, pari a sei decimi, in tale prova non può essere
nominato Direttore amministrativo, Direttore sanitario o
Coordinatore dei servizi sociali.
Art. 20 (Consiglio dei sanitari)
1. E' istituito il Consiglio dei sanitari, organismo elettivo
con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria presieduto dal
Direttore sanitario. Esso è composto di altri dieci membri tratti
dalle seguenti componenti:
a) sei eletti tra i medici dipendenti dall'USL in modo che
quattro siano espressione della componente medica ospedaliera e di
questi almeno due siano eletti fra il personale inquadrato nel
secondo livello dirigenziale; è comunque assicurata la presenza di
un medico veterinario;
b) due eletti fra gli operatori sanitari laureati;
c) uno eletto in rappresentanza del personale
infermieristico;
d) uno eletto in rappresentanza del personale
tecnico-sanitario.
2. Il Consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni.
3. Le modalità di elezione e di funziona-mento del Consiglio dei
sanitari sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale,
tenendo conto dei seguenti criteri:
a) sono elettori ed eleggibili i dipen-denti di ruolo
appartenenti alle rispettive componenti di personale di cui al
comma 1;
b) la votazione avviene mediante l'espressione di una unica
preferenza separatamente per ciascuna delle seguenti
componenti:
1) medici ospedalieri;
2) medici non ospedalieri;
3) veterinari;
4) laureati non medici;
5) personale infermieristico;
6) tecnici sanitari.
4. Il Consiglio dei sanitari esprime i pareri previsti dall'art.
3, comma 12, del d. lgs. 502/1992, così come sostituito dall'art.
4, comma 1, lett. h), del d. lgs. 517/1993.
Art. 21 (Conferenza dei Sindaci)
1. Entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle elezioni
amministra-tive in cui si procede al rinnovo della maggior parte
delle amministrazioni comunali della Valle d'Aosta, l'Assessore
regionale alla sanità ed assistenza sociale convoca la Conferenza
dei Sindaci che è composta da tutti i Sindaci della Valle
d'Aosta.
2. In sede di prima applicazione, la Conferenza dei Sindaci è
convocata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. La prima seduta del collegio viene convocata e presieduta,
fino all'insediamento del presidente, dall'Assessore regionale alla
sanità ed assistenza sociale che procede innanzitutto, con
l'ausilio del Sindaco più giovane di età che funge da segretario,
all'appello nominale. Perché la Conferenza possa validamente
deliberare è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei
componenti. Ove non si raggiunga tale maggioranza nelle prime due
riunioni, a partire dalla terza è sufficiente la presenza di un
terzo dei componenti.
4. Nella prima riunione valida, la Conferenza dei Sindaci
procede innanzitutto ad eleggere nel proprio seno, a maggioranza
assoluta dei presenti, il presidente. Qualora nessuno raggiunga
tale maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza è
sufficiente la maggioranza semplice.
5. Con le stesse modalità necessarie all'elezione del presidente
è quindi eletto un vice presidente destinato a sostituire il
presidente in caso di assenza o impedimento o temporanea vacanza
dalla carica.
6. Sempre nella prima riunione valida la Conferenza dei Sindaci
procede quindi alla designazione del componente del collegio dei
revisori dei conti di sua spettanza ed all'elezione di cinque
rappresentanti della Conferenza nell'organismo esecutivo della
stessa, che assume la denominazione di Giunta esecutiva della
Conferenza dei Sindaci.
7. Tutte le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio
segreto mediante schede.
8. Per quanto riguarda le modalità di elezione dei
rappresentanti della Conferenza nella Giunta esecutiva, ogni
Sindaco può indicare fino ad un massimo di tre nominativi scelti
tra i Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta regolarmente in
carica. Qualora in una scheda sia indicato il nominativo di una
persona che non svolge le funzioni di Sindaco, tale preferenza
viene annullata senza tuttavia annullare la scheda nel suo
complesso. Risultano eletti nella Giunta esecutiva i cinque Sindaci
che hanno riportato il maggior numero di voti.
9. In caso di contemporanea assenza del presidente e del vice
presidente le funzioni di presidente sono svolte dal più anziano
d'età fra i presenti.
10. La Conferenza e la Giunta esecutiva intrattengono rapporti
con l'USL tramite il Direttore generale. Il Direttore generale è
tenuto a partecipare alle sedute della Conferenza e della Giunta
esecutiva su invito, rispettivamente, del Presidente della
Conferenza o della Giunta esecutiva.
11. La Conferenza dei Sindaci resta in carica quattro anni.
12. La Conferenza dei Sindaci, convocata dal presidente o da chi
ne fa le veci, salvo il caso di cui al comma 3, si riunisce su
richiesta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza
sociale o della Giunta esecutiva della Conferenza o di un terzo dei
membri della Conferenza.
13. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, sentita la sezione regionale
dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), adotta un
apposito regolamento regionale, da presentare
in Consiglio regionale per l'appro-vazione, volto a disciplinare
le modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e della
sua Giunta esecutiva. Nelle more dell'adozione di tale regolamento,
per quanto non previsto dalla presente legge, si applica il
regolamento comunale di Aosta.
Art. 22 (Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci)
1. La Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci è costituita
dai cinque componenti eletti dalla Conferenza dei Sindaci secondo
le modalità indicate all'art. 21.
2. La Giunta esecutiva è nominata con decreto del Presidente
della Giunta regionale ed ha lo stesso periodo di durata in carica
della Conferenza dei Sindaci di cui è espressione. I suoi poteri
sono prorogati fino all'insedia-mento della nuova Conferenza.
3. Ove un posto di componente della Giunta esecutiva della
Conferenza dei Sindaci si renda vacante, per qualsiasi motivo,
prima della scadenza dell'intera Giunta esecutiva, si procede ad
una nuova elezione con le modalità di cui all'art. 21, con
l'avvertenza, tuttavia, che le preferenze non potranno essere
superiori al numero dei Sindaci da eleggere. Qualora una scheda
presenti un numero di preferenze superiori a quello dei posti
vacanti, le preferenze eccedenti sono annullate senza annullare la
scheda nel suo complesso.
4. Alla Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci
spetta:
a) provvedere alla definizione, nell'am-bito della
programmazione regio-nale, delle linee di indirizzo per
l'impostazione programmatica del-l'attività;
b) esaminare il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio
di esercizio e rimettere alla Regione le relative osservazioni;
c) verificare l'andamento generale dell'attività e contribuire
alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie
valutazioni e proposte al Direttore generale e alla Regione.
5. L'esame del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio
di esercizio e la rimessione alla Regione delle osservazioni
relative nonché la trasmissione al Direttore generale e alla
Regione delle proprie valutazioni sui piani programmatici deve
avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
trasmissione degli atti suddetti da parte dei competenti uffici
dell'USL. Trascorso tale termine i competenti uffici possono
senz'altro promuovere la prosecuzione degli atti suddetti.
CAPO V Norme finali
Art. 23 (Abrogazione di norme)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogate le seguenti leggi regionali:
a) art. da 1 a 25 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2
(Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della
Valle d'Aosta per la costituzione del servizio socio-sanitario
regionale), così come modificati dagli articoli da 1 a 10 della
legge regionale 8 aprile 1986, n. 14;
b) art. da 31 a 47 della l.r. 2/1980;
c) legge regionale 15 dicembre 1982, n. 91 (Norme concernenti il
collegio dei revisori dell'Unità sanitaria locale della Valle
d'Aosta), così come modificata dalla legge regionale 22 aprile
1985, n. 18;
d) art. 11 della l.r. 14/1986.
Art. 24 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31,
comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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