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Legge regionale n. 23 del 24 04 1990
Bollettino ufficiale 2 5 1990 n. 18
Rivalutazione del trattamento integrativo di quiescenza di cui
alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, al personale cessato
dal servizio in data anteriore al 2 giugno 1977.
Art. 1
1. Ai beneficiari del trattamento integrativo di quiescenza, di
cui all'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e
successive modifiche ed integrazioni, che si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988,
n. 544, sono concesse le seguenti integrazioni mensili lorde, da
corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità, nelle misure
sotto indicate, rispettivamente per i titolari di pensione diretta
e per i titolari di pensione di reversibilità:
a) dal primo gennaio 1988, Lire 5.375 e Lire 3.000;
b) dal primo gennaio 1989, Lire 1.720 e Lire 960;
c) dal primo gennaio 1990, Lire 9.240 e Lire 5.400.
Art. 2
1. Le spese a carico del fondo di previdenza di cui all'articolo
5 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, per la concessione
dei benefici di cui sopra, valutate in Lire 44.935.000 per l'anno
1990 e in annue Lire 25.480.000 a decorrere dall'esercizio 1991,
saranno imputate al cap. 52500 della parte spese del bilancio della
Regione pr l'anno 1990 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi
successivi.
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti a cario della
gestione del fondo di previdenza dalla applicazione della presente
legge, si provvede mediante l'erogazione alla gestione del fondo
medesimo di contributi annui integrativi in misura corrispondente
alla maggiore spesa sostenuta, da introitarsi al cap. 13100 - parte
entrate - del bilancio 1990 e ai corrispondenti capitoli dei
successivi esercizi finanziari.
Art. 3
1. la spesa derivante a carico del bilancio regionale per la
concessione dei contributi integrativi di cui al precedente
articolo 2 graverà per Lire 44.095.000 sul cap. 43020 del bilancio
di previsione della Regione per l'anno 1990 e per annue Lire
25.482.000 sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi
1991 e 1992. A decorrere dall'anno 1993 l'eventuale
rideterminazione dell'onere sarà effettuata con legge di
bilancio.
2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si
provvede:
a) quanto all'anno 1990, mediante riduzione di Lire 44.935.000
dello stanziamento iscritto al cap. 47400
parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno
1990.
b) quanto agli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per Lire
50.964.000 delle disponibilità iscritte al programma 2.2.4.01 - "
Istruzione e cultura - personale scolastico " - del bilancio
pluriennale della Regione 1990-1993.
Art. 4
1. Al Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono
apportate le seguenti variazioni:
Parte entrata Variazioni in aumento
Cap. 13100 " Gestione fondo per il fondo di trattamento
previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e
docente delle scuole materne ed elementari ". L. 44.935.000
Parte spesa Variazioni in diminuzione
Cap. 47400 " Spese pr le attività sportive nelle scuole di ogni
ordine e grado, comprese le scuole autorizzate, convenzionate e
legalmente riconosciute ". L. 44.935.000
Variazioni in aumento.
Cap. 43040 " Contributo regionale integrativo al fondo di
previdenza del personale direttivo e docente della scuola
elementare e materna di cui alla LR 2 febbraio 1968, n. 1
LR 22 novembre 1988, n. 64
LR 24 aprile 1990, n. 23 "
L. 44.935.000
Cap. 52500 " Gestione fondo per il trattamento previdenziale
integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole
materne ed elementari ". L. 44.935.000
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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