Legge regionale 7 ottobre 2011, n. 23
Riordino dell'attività in sede consultiva delle Commissioni
consiliari permanenti. Modificazioni di leggi e regolamenti
regionali.
(B.U. del 2 novembre 2011, n. 45)
Art. 1 (Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34)
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre
2010, n. 34 (Approvazione del Piano regionale per la salute e il
benessere sociale 2011/2013), è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione,
previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, il
numero di componenti e le modalità di funzionamento della
Consulta.".
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 34/2010 è sostituito
dal seguente:
"4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione,
previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, il
numero di componenti e le modalità di funzionamento del
Consiglio.".
Art. 2 (Modificazione alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 10)
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 2 marzo
2010, n. 10 (Istituzione del sistema statistico regionale della
Valle d'Aosta (SISTAR-VdA)), è sostituito dal seguente:
"2. Il programma statistico regionale è approvato dal Consiglio
regionale, su proposta del Comitato, e ha durata triennale. La
Giunta regionale, ove necessario e previa illustrazione alla
Commissione consiliare competente, può approvare aggiornamenti
annuali al medesimo programma.".
Art. 3 (Modificazioni alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 7)
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 2010
n. 7 (Disposizioni in materia di motorizzazione civile, di
sicurezza stradale e di mobilità), è sostituito dal seguente:
"1. Il Piano regionale della sicurezza stradale, di seguito
denominato Piano, è approvato dal Consiglio regionale su proposta
della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli
enti locali, e ha durata triennale. Il Piano ha l'obiettivo di
perseguire una mobilità sicura e sostenibile, riducendo il numero
di incidenti stradali e i costi sociali sostenuti dal settore
pubblico, dalle imprese e dalle famiglie, in conformità alla
normativa europea e statale vigente in materia. La Giunta
regionale, ove necessario e previa illustrazione alla Commissione
consiliare competente, può approvare aggiornamenti annuali al
medesimo Piano.".
2. L'articolo 7 della l.r. 7/2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Riscossione dei proventi della motorizzazione civile)
1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione
consiliare competente, stabilisce le modalità per la riscossione
dei proventi inerenti all'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 2, ivi inclusa la compartecipazione, da parte delle
imprese operanti nel settore, agli oneri che la Regione sostiene
per l'erogazione dei servizi in materia di motorizzazione
civile.".
Art. 4 (Modificazione alla legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3)
1. L'articolo 9 della legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3
(Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste), è
sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Rinvio)
1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione
consiliare competente, definisce, con propria deliberazione da
pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, le spese
ammissibili per gli aiuti previsti dalla presente legge e ogni
altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla
concessione dell'aiuto, ivi compresi le modalità e i termini di
presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la
documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione
dell'aiuto.".
Art. 5 (Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30)
1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 4 agosto
2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di
contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di
controllo di gestione), è sostituito dal seguente:
"2. Subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica correlati al patto di stabilità, la Giunta
regionale provvede con propria deliberazione, previa illustrazione
alla commissione consiliare competente, alle occorrenti variazioni
nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio prevedendo, se
necessario, l'istituzione di apposite unità previsionali di base,
nonché di capitoli di entrata e di spesa.".
Art. 6 (Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9)
1. Il comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 15 aprile
2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni
al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello
pluriennale per il triennio 2008/2010), è sostituito dal
seguente:
"3. La Giunta regionale determina con propria deliberazione,
previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti, le
misure massime di contributo concedibile a favore delle iniziative
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della l.r.
19/2001, come modificate dai commi 1 e 2, concernenti l'attività di
affittacamere.".
Art. 7 (Modificazione alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 4)
1. L'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 4
(Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria),
è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Disposizioni finali)
1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione
consiliare competente, è autorizzata ad apportare con propria
deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della
Regione, modificazioni ed integrazioni all'allegato A, anche in
esito alle informazioni e ai dati acquisiti ai sensi dell'articolo
12, comma 6.".
Art. 8 (Modificazione alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16)
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 29 giugno
2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di
infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale.
Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e
trasporti), è sostituito dal seguente:
"1. La disciplina degli adempimenti o degli aspetti relativi ai
procedimenti di cui alla presente legge, ivi compresi quelli
finalizzati alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5,
è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con propria
deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari
competenti.".
Art. 9 (Modificazione alla legge regionale 14 marzo 2007, n. 3)
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 marzo
2007, n. 3 (Misure alternative al ticket sanitario istituito ai
sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)), è sostituito dal
seguente:
"2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale
individua, previa illustrazione alla Commissione consiliare
competente, ulteriori misure volte a contrastare e disincentivare
comportamenti non corretti da parte degli utenti, con particolare
riferimento ai casi di mancato ritiro degli accertamenti effettuati
e di mancata presentazione, senza preavviso, alle prestazioni
prenotate.".
Art. 10 (Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre
2006, n. 33 (Interventi regionali per la valorizzazione della
funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di
oratorio o attività similari e modificazione alla legge regionale
19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni
2006/2008)), è sostituito dal seguente:
"2. La Regione sostiene, inoltre, le attività di rilevanza
sociale ed educativa, analoghe a quelle di cui al comma 1, svolte
da enti senza scopo di lucro in ambito giovanile e adolescenziale.
All'individuazione di tali enti si provvede sulla base dei criteri
stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa
illustrazione alla Commissione consiliare competente, tenendo conto
del radicamento degli stessi nella realtà valdostana, della loro
struttura, della loro presenza operativa e capacità
organizzativa.".
Art. 11 (Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30)
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre
2006, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria
per gli anni 2007/2009). Modificazioni di leggi regionali), è
sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale, avvalendosi anche delle procedure
previste dall'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n.
5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio
socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e
dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e
socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione), individua
ulteriori disposizioni finalizzate al contenimento della spesa di
personale e può stabilire, previa illustrazione alle commissioni
consiliari competenti, eccezioni ai limiti di cui al comma 1 per
professionalità di tipo sanitario di difficile reperibilità sul
mercato e di forte impatto sull'appropriatezza dei livelli di
assistenza da garantire all'utenza.".
Art. 12 (Modificazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27)
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 dicembre
2006, n. 27 (Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a
sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di
iniziative di natura assistenziale), è sostituito dal seguente:
"2. I rapporti tra la Regione e la Società sono regolati da
appositi disciplinari, approvati dalla Giunta regionale con propria
deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare
competente.".
Art. 13 (Modificazione alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 15)
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto
2004, n. 15 (Istituzione di un contrassegno di qualità per il
settore agroalimentare ed enogastronomico valdostano denominato
Saveurs du Val d'Aoste), è sostituito dal seguente:
"2. La deliberazione della Giunta regionale che definisce i
requisiti di cui al comma 1, lettera a), è adottata previa
illustrazione alla Commissione consiliare competente.".
Art. 14 (Modificazione alla legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1)
1. L'articolo 4 della legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1
(Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica,
ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi
nel territorio della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Rinvio)
1. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione,
previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti, le
modalità di applicazione dell'articolo 3.".
Art. 15 (Modificazione alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 4 settembre
2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività
turistico-ricettive e commerciali), è sostituito dal seguente:
"1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo
ai procedimenti di cui alla presente legge, compresa
l'individuazione della documentazione di spesa e di quella da
allegare alle domande, è demandata alla Giunta regionale che vi
provvede con apposita deliberazione, previa illustrazione alle
Commissioni consiliari competenti.".
Art. 16 (Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36)
1. Il comma 2 dell'articolo 26ter della legge regionale 21
dicembre 2000, n. 36 (Norme disciplinanti la rete distributiva dei
carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29
novembre 1996, n. 41), è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione,
previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i
criteri e le modalità per la concessione dei contributi e
l'ammontare delle spese ammissibili e approva i bandi per la
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.".
Art. 17 (Modificazione alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27)
1. Il comma 1 dell'articolo 39bis della legge regionale 5 maggio
1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), è sostituito
dal seguente:
"1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione,
previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, le
procedure per la scelta del contraente con cui stipulare le
convenzioni di cui all'articolo 39. La Giunta regionale provvede,
altresì, ad individuare i criteri di valutazione dell'offerta con
relativa ponderazione, secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.".
Art. 18 (Modificazione alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 21)
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26
giugno 1997, n. 21 (Servizio di trasporto pubblico della telecabina
Champoluc-Crest e modificazione alla legge regionale 16 febbraio
1995, n. 5 (Gestione della telecabina Aosta-Pila)), è sostituito
dal seguente: "Al fine di sostenere la funzione di TPL, la Giunta
regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare
competente, definisce con il concessionario della linea un
contratto di servizio nel quale sono stabiliti:".
Art. 19 (Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39)
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 settembre
1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la
determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:
"1. L'indicatore di reddito è desunto dalla dichiarazione
sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge
27 dicembre 1997, n. 449), riportante i redditi relativi all'anno
precedente la data di presentazione della domanda. I limiti
dell'ISE, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla
presente legge, sono individuati con deliberazione della Giunta
regionale, previa illustrazione alle Commissioni consiliari
competenti.".
Art. 20 (Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5)
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16
febbraio 1995, n. 5 (Gestione della telecabina Aosta-Pila), è
sostituito dal seguente: "Al fine di sostenere la funzione di
trasporto pubblico locale, la Giunta regionale, previa
illustrazione alla Commissione consiliare competente, stipula con
la società di cui all'art. 1 un contratto di servizio nel quale
sono definiti:".
Art. 21 (Modificazione alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 aprile
1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela
dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle
d'Aosta), è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione,
previa illustrazione alla Commissione consiliare competente,
eventuali altre associazioni di categoria da ammettere ai benefici
previsti dalla presente legge.".
Art. 22 (Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)
1. Il comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre
1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello
sviluppo), è sostituito dal seguente:
"8. Le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro
adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi sono
stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa
illustrazione alla Commissione consiliare competente, da pubblicare
nel Bollettino ufficiale della Regione.".
Art. 23 (Modificazioni alla legge regionale 17 giugno 1992, n. 28)
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 17 giugno
1992, n. 28 (Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e
nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di
interesse locale. Abrogazione di leggi regionali), è sostituito dal
seguente:
"1. Al fine di una migliore e più capillare organizzazione, la
Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare
competente, suddivide l'intero territorio regionale in sottosistemi
bibliotecari comprensoriali, ad esclusione del comune di Aosta che
costituisce uno specifico sottosistema bibliotecario urbano. Ogni
sottosistema assicura il servizio di lettura, di documentazione e
di informazione nel suo ambito territoriale. A tal fine può
utilizzare anche un servizio di bibliobus.".
2. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 28/1992 è sostituito
dal seguente:
"2. Entro il 31 gennaio, la Giunta regionale, previa
illustrazione alla Commissione consiliare competente, approva il
piano annuale e determina gli importi dei fondi per le iniziative
previste dall'articolo 19, nonché dei contributi di cui
all'articolo 21 che si prevede di erogare nel corso
dell'anno.".
Art. 24 (Modificazione alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15)
1. Il comma 2 dell'articolo 6bis della legge regionale 7 aprile
1992, n. 15 (Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e
della intermodalità e per la riqualificazione della linea
ferroviaria Aosta - Pré-St.-Didier), è sostituito dal seguente:
"2. Il concorso nelle spese di cui al comma 1 non può eccedere
il 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta ed è approvato
dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa
illustrazione alla Commissione consiliare competente.".
Art. 25 (Modificazione alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44)
1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 5 settembre
1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e
tradizionali), è sostituito dal seguente:
"3. Gli schemi di convenzione sono approvati dalla Giunta
regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 5,
previa illustrazione alla Commissione consiliare competente".
Art. 26 (Modificazioni alla legge regionale 27 marzo 1991, n. 11)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge
regionale 27 marzo 1991, n. 11 (Interventi finanziari per
incentivare le Amministrazioni pubbliche a dotarsi di automezzi non
inquinanti), è sostituita dalla seguente:
"a) a stipulare convenzioni con case produttrici di autoveicoli
elettrici o alimentati a metano e loro concessionarie, previa
illustrazione alla Commissione consiliare competente;".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 11/1991 è sostituito
dal seguente:
"2. Le sperimentazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
d), sono approvate dalla Giunta regionale, previa illustrazione
alla Commissione consiliare competente.".
Art. 27 (Modificazioni alla legge regionale 7 maggio 1990, n. 28)
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 maggio
1990, n. 28 (Censimento e catalogazione dei beni culturali sul
territorio regionale), è sostituito dal seguente:
"2. Le operazioni previste nel piano, approvato dalla Giunta
regionale previa illustrazione alle Commissioni consiliari
competenti, sono curate dalla struttura regionale competente in
materia di catalogazione dei beni culturali, la quale indirizza e
controlla la metodologia delle operazioni di rilevamento ed
assicura la compatibilità dei dati assunti con le disposizioni
dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del
Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di consentire
lo scambio di informazioni.".
2. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 28/1990 è sostituito
dal seguente:
"1. Le operazioni di censimento e catalogo possono anche essere
affidate a singoli professionisti o società qualificate nel
settore, mediante convenzione con gli stessi, approvata dalla
Giunta regionale previa illustrazione alle Commissioni consiliari
competenti.".
Art. 28 (Modificazione alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36)
1. Il comma terzo dell'articolo 1 della legge regionale 30
luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto
regionale Adolfo Gervasone), è sostituito dal seguente:
"Il suo funzionamento è disciplinato con apposito statuto da
approvare con decreto del Presidente della Regione, previa
illustrazione alla Commissione consiliare competente.".
Art. 29 (Modification de la loi régionale n° 17 du 22 avril 1985)
1. Le septième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 17 du
22 avril 1985 portant règlement de police pour la circulation des
véhicules à moteur sur le territoire de la Région, est remplacé
comme suit :
"7. Le Gouvernement régional peut créer des zones bien
délimitées pour la pratique des activités motorisées, sur
proposition de l'assesseur régional compétent en matière
d'agriculture et après présentation de l'initiative à la commission
du Conseil compétente.".
Art. 30 (Modificazione alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)
1. Il comma 2 dell'articolo 7bis della legge regionale 6 luglio
1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende
alberghiere), è sostituito dal seguente:
"2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 12, la
violazione di una delle disposizioni di cui al comma 1 e degli
obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari
e al soggetto gestore solidalmente tra loro, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 1.250.000.
La Giunta regionale determina con apposita deliberazione, previa
illustrazione alla Commissione consiliare competente, i criteri ed
i parametri necessari per l'applicazione della sanzione anche in
considerazione della differenza di valore tra l'unità di residenza
temporanea e l'unità adibita a villaggio albergo o a residenza
turistico-alberghiera.".
Art. 31 (Modificazione alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54)
1. Il comma terzo dell'articolo 3 della legge regionale 11
agosto 1981, n. 54 (Interventi per favorire l'inserimento
lavorativo di cittadini portatori di handicaps), è sostituito dal
seguente:
"La Giunta regionale, accertata la rispondenza dell'iniziativa
per la quale è richiesto il contributo, provvede entro il 31 maggio
di ciascun anno, previa illustrazione alla Commissione consiliare
competente, alla ripartizione e liquidazione dei contributi agli
enti richiedenti sino alla concorrenza massima dell'80 per cento
della somma ritenuta ammissibile.".
Art. 32 (Modificazione al regolamento regionale 26 maggio 2009, n.
2)
1. Il comma 3 dell'articolo 8 del regolamento regionale 26
maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui
ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore
dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali
27 maggio 2002, n. 1 , 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n.
1), è sostituito dal seguente:
"3. I limiti di reddito di cui al presente articolo possono
essere modificati, in caso di necessità, dalla Giunta regionale con
propria deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni
consiliari competenti.".
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