Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22
Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione
regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di
altre leggi in materia di personale.
(B.U. 31 agosto 2010, n. 36)
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
PUBBLICI NELLA REGIONE
Art. 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 - Fonti
Art. 3 - Funzioni della direzione politico-amministrativa
Art. 4 - Funzioni della direzione amministrativa
Art. 5 - Struttura organizzativa
Art. 6 - Individuazione delle strutture e determinazione delle
dotazioni organiche
TITOLO II ORGANIZZAZIONE
CAPO I DISPOSIZIONI PER LA GIUNTA E IL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 7 - Coordinamento e attività di direzione
politico-amministrativa
Art. 8 - Ufficio di Gabinetto
Art. 9 - Segretario generale
Art. 10 - Conferimento dell'incarico di Segretario generale,
Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto
Art. 11 - Incarichi fiduciari e di diretta collaborazione
Art. 11bis - Veterinario regionale
Art. 12 - Segretari particolari
Art. 13 - Segreterie dei componenti della Giunta regionale
Art. 14 - Disposizioni particolari per il Consiglio
regionale
CAPO II UFFICIO STAMPA
Art. 15 - Ufficio stampa
CAPO III DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA DEL COMPARTO UNICO
REGIONALE
Art. 16 - Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi
Art. 17 - Graduazione delle strutture organizzative
dirigenziali
Art. 18 - Accesso alla qualifica unica dirigenziale
Art. 19 - Albo dei dirigenti
Art. 20 - Criteri generali per il conferimento degli
incarichi
Art. 21 - Incarichi dirigenziali di primo livello
Art. 22 - Incarichi dirigenziali di secondo livello
Art. 23 - Trattamento economico della dirigenza
Art. 24 - Assegnazione di quote del bilancio
Art. 25 - Formazione ed aggiornamento della dirigenza
Art. 26 - Assenza, impedimento e vacanza
Art. 27 - Assunzione di impieghi negli enti o nelle società
partecipati
Art. 28 - Revoca degli incarichi dirigenziali e destinazione ad
altro incarico
Art. 29 - Responsabilità dirigenziale e Comitato dei garanti
CAPO IV TRASPARENZA E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Art. 30 - Interventi per la trasparenza
Art. 31 - Sistema di misurazione e valutazione della
performance
Art. 32 - Performance organizzativa
Art. 33 - Performance individuale dei dirigenti
Art. 34 - Performance individuale del personale
Art. 35 - Trasparenza della performance
Art. 36 - Commissione indipendente di valutazione della
performance
Art. 37 - Merito e premi
Art. 38 - Pubblicazione sul sito istituzionale
CAPO V ORGANICI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Art. 39 - Istituzione degli organici
Art. 40 - Assegnazione del personale alle strutture
Art. 41 - Reclutamento
Art. 42 - Utilizzazione di contratti di lavoro a tempo
determinato
Art. 43 - Mobilità
Art. 44 - Gestione del personale in disponibilità
Art. 45 - Comando e distacco
TITOLO III RELAZIONI SINDACALI
CAPO I CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Art. 46 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità
Art. 47 - Contratto collettivo di comparto, di settore e
decentrato
Art. 48 - Procedimento di contrattazione di comparto
Art. 49 - Tutela retributiva
Art. 50 - Contrattazione per l'area dirigenziale
Art. 51 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi
Art. 52 - Trattamento economico
Art. 53 - Agenzia regionale per le relazioni sindacali
CAPO II RAPPRESENTANZA E PREROGATIVE SINDACALI
Art. 54 - Rappresentatività sindacale
Art. 55 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di
lavoro
Art. 56 - Diritti sindacali
TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 57 - Mansioni
Art. 58 - Progressioni economiche
Art. 59 - Attribuzione temporanea di mansioni superiori
Art. 60 - Incarichi aggiuntivi
Art. 61 - Identificazione del personale
Art. 62 - Infermità per causa di servizio
Art. 63 - Permanente inidoneità psicofisica
Art. 64 - Collocamento a riposo d'ufficio
Art. 65 - Trattenimento in servizio oltre i limiti di età o di
servizio
Art. 66 - Pari opportunità
Art. 67 - Orario di lavoro
Art. 68 - Aspettativa per cariche pubbliche elettive
Art. 69 - Codice di comportamento
CAPO II ATTIVITA' EXTRAIMPIEGO
Art. 70 - Attività compatibili
Art. 71 - Incarichi extraimpiego autorizzabili
Art. 72 - Attività incompatibili
CAPO III RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Art. 73 - Responsabilità disciplinare. Rinvio
CAPO IIIbis DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TELELAVORO
Art. 73bis - Finalità e oggetto
Art. 73ter - Definizione e modalità di svolgimento del
telelavoro
Art. 73quater - Attuazione del telelavoro
Art. 73quinquies - Definizione del contingente di posti
telelavorabili
Art. 73sexies - Disciplina del telelavoro
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 74 - Modificazioni di leggi
Art. 75 - Disposizione di coordinamento
Art. 76 - Disposizioni transitorie
Art. 77 - Abrogazioni
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
PUBBLICI NELLA REGIONE
Art. 1 (Finalità, oggetto e ambito di applicazione)
1. La presente legge definisce i principi e i criteri di
organizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale,
degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, degli
enti locali e delle loro forme associative e disciplina i rapporti
di lavoro e di impiego alle dipendenze dei predetti enti, nel
rispetto della loro autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa. Le disposizioni di cui alla presente legge si
applicano altresì, ove compatibili, al personale
tecnico-amministrativo dell'Università della Valle
d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste nei confronti del quale
continua a trovare applicazione il contratto collettivo regionale
di lavoro del comparto unico. (01)
2. La disciplina dell'organizzazione delle strutture degli enti
di cui al comma 1 e le disposizioni concernenti la dirigenza e i
rapporti di lavoro sono volte ad assicurare il rispetto e la
realizzazione dei principi di imparzialità, trasparenza,
efficienza, efficacia, economicità, pari opportunità,
responsabilità, semplificazione, partecipazione ai procedimenti
amministrativi, accesso ai documenti amministrativi, coordinamento
e collaborazione tra organi e strutture, distinzione tra le
funzioni di direzione politico-amministrativa e di controllo degli
organi di governo e le funzioni di gestione dei dirigenti, per il
raggiungimento delle seguenti finalità:
a) migliorare la capacità di conoscenza, analisi e risposta alle
esigenze di sviluppo e competitività della comunità amministrata,
in conformità al pubblico interesse e alla soddisfazione dei
bisogni della collettività;
b) accrescere la capacità di innovazione e la competitività del
sistema amministrativo regionale, anche al fine di favorire il
dialogo e la collaborazione con le altre istituzioni, a livello
locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
c) realizzare la semplificazione dell'organizzazione e delle
attribuzioni degli uffici, per favorire la speditezza delle
attività e la razionalizzazione del costo del lavoro, valorizzando
la flessibilità nella gestione del lavoro;
d) promuovere lo sviluppo delle competenze e la formazione
professionale, prevedendo meccanismi che assicurino la piena
responsabilizzazione nel conseguimento dei risultati e la
valorizzazione del merito.
Art. 2 (Fonti)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono ordinati
secondo le disposizioni della presente legge, nonché mediante:
a) provvedimenti e atti di organizzazione degli organi di
direzione politico-amministrativa e dei dirigenti;
b) atti di regolamentazione contrattuale, individuali e
collettivi, dei rapporti di lavoro e di impiego.
2. Nella gestione dei rapporti di lavoro e nelle determinazioni
afferenti all'organizzazione degli uffici, i dirigenti degli enti
di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono dei poteri propri del
datore di lavoro privato in conformità alla legge e ai
provvedimenti di organizzazione e nel rispetto delle relazioni
sindacali ove previste dal contratto collettivo regionale di
lavoro.
3. I rapporti di lavoro del personale regionale e degli altri
enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono disciplinati dalle
disposizioni del libro V, titolo II, capo I, del codice civile e,
in quanto applicabili, dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatti salvi i limiti derivanti dalla
presente legge.
4. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 3 sono
regolati contrattualmente. I contratti collettivi regionali di
lavoro sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel
titolo III. I contratti individuali devono conformarsi ai principi
di cui all'articolo 52, comma 1.
5. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi regionali di lavoro o,
alle condizioni ivi previste, mediante contratti individuali. Le
disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti
cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle
misure previste dai contratti collettivi regionali di lavoro e i
risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse
disponibili per la contrattazione collettiva.
Art. 3 (Funzioni della direzione politico-amministrativa)
1. Gli organi di direzione politico-amministrativa degli enti di
cui all'articolo 1, comma 1, definiscono e promuovono la
realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e
verificano la rispondenza dei risultati della gestione
amministrativa alle direttive impartite e l'andamento della
performance organizzativa rispetto agli obiettivi definiti ed
assegnati.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, gli organi
di direzione politico-amministrativa, secondo le rispettive
attribuzioni, provvedono, in particolare:
a) all'emanazione di direttive generali e di atti di indirizzo
per l'azione amministrativa e per la gestione;
b) alla definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti e
priorità;
c) alla definizione dei criteri generali per l'assegnazione a
terzi di risorse e di altri vantaggi economici di qualunque genere
e per il rilascio di autorizzazioni, licenze o altri analoghi
provvedimenti;
d) all'emanazione degli atti di nomina e designazione di
rappresentanti in seno ad enti ed organismi esterni, nonché degli
atti di nomina a dipendenti per incarichi esterni;
e) alla definizione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a
carico di terzi;
f) al conferimento e alla revoca degli incarichi
dirigenziali;
g) al controllo e alla verifica della rispondenza dei risultati
gestionali alle direttive generali impartite, secondo le modalità
previste dalla legge e dai provvedimenti di organizzazione;
h) al rilascio delle autorizzazioni a stare o a resistere in
giudizio e al conferimento del mandato per il relativo
patrocinio;
i) all'esercizio di ogni altra funzione prevista da leggi e
regolamenti.
3. In materia di organizzazione, gli organi di direzione
politico-amministrativa provvedono, in particolare:
a) alla definizione delle competenze dei rami nei quali si
articola l'ente o l'amministrazione;
b) all'istituzione, alla modificazione, alla soppressione e alla
graduazione delle strutture organizzative dirigenziali, alla
definizione delle relative competenze e all'individuazione dei
requisiti oggettivi per ciascuna tipologia di incarico
dirigenziale;
c) alla ripartizione delle risorse finanziarie e strumentali da
assegnare a ciascuna struttura organizzativa dirigenziale, sulla
base degli obiettivi e dei programmi individuati ai sensi del comma
1;
d) alla ripartizione delle risorse umane da assegnare a ciascuna
struttura organizzativa dirigenziale, sulla base degli obiettivi e
dei programmi individuati ai sensi del comma 1, e all'adozione del
documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale
e ai suoi aggiornamenti annuali, su proposta dei dirigenti di primo
livello, sentiti i dirigenti interessati o, in mancanza del primo
livello dirigenziale, su proposta dei dirigenti competenti.
4. Gli atti amministrativi e di diritto privato di competenza
degli organi di direzione politico-amministrativa sono soggetti al
parere di legittimità del dirigente preposto alla struttura
competente e alle verifiche di regolarità contabile, secondo le
modalità previste dalle leggi vigenti.
5. Gli organi di direzione politico-amministrativa non possono
revocare, riformare, riservare o avocare a sé atti di competenza
dei dirigenti.
6. Nell'Amministrazione regionale, al Consiglio regionale, alla
Giunta regionale, agli assessori che la compongono e al Presidente
della Regione spettano, secondo le attribuzioni previste dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per
la Valle d'Aosta), le funzioni di direzione
politico-amministrativa; le funzioni e gli atti in materia di
organizzazione di cui al comma 3 spettano alla Giunta regionale e
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ciascuno
nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
Art. 4 (Funzioni della direzione amministrativa)
1. Spetta ai dirigenti l'attuazione dei programmi ed il
raggiungimento degli obiettivi, nonché l'adozione degli atti,
compresi quelli che impegnano gli enti di cui all'articolo 1, comma
1, verso l'esterno, necessari alla gestione amministrativa, tecnica
e finanziaria, in modo da garantire la piena e coerente attuazione
dell'indirizzo politico.
2. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, spettano ai
dirigenti, secondo le rispettive attribuzioni, tutti gli atti di
gestione, da adottarsi in attuazione degli indirizzi
politico-amministrativi definiti secondo quanto previsto
dall'articolo 3.
3. In particolare, spetta ai dirigenti:
a) la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di
pari opportunità e la direzione della struttura organizzativa
assegnata, verificando periodicamente i carichi di lavoro e la
produttività del personale della struttura e le eventuali eccedenze
di personale;
b) la gestione finanziaria mediante l'esercizio di poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate;
c) l'individuazione delle risorse necessarie allo svolgimento
dei compiti della struttura organizzativa cui sono preposti,
nell'ambito delle risorse umane assegnate e l'articolazione della
medesima in uffici;
d) la valutazione del personale assegnato alla propria struttura
organizzativa, nel rispetto del principio del merito di cui
all'articolo 37, ai fini della progressione economica o di
carriera, nonché dell'attribuzione di indennità e premi
incentivanti;
e) l'adozione degli atti di gestione del personale assegnato,
ivi comprese l'attribuzione dei trattamenti economici accessori e
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di
minore gravità per le quali sono previste sanzioni inferiori alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più
di dieci giorni;
f) lo svolgimento di funzioni tecnico-professionali, ispettive,
di vigilanza, consulenza, studio e ricerca;
g) la responsabilità dei procedimenti amministrativi;
h) la presidenza delle commissioni e la responsabilità delle
procedure di gara;
i) la stipulazione dei contratti di competenza;
j) il rilascio di autorizzazioni, concessioni e altri atti
analoghi;
k) l'emanazione degli atti costituenti manifestazione di
giudizio;
l) la proposta all'organo di direzione politico-amministrativa
in ordine all'avvio delle liti attive e passive, in collaborazione
con la struttura competente in materia di contenzioso, ove
istituita;
m) la proposta all'organo di direzione politico-amministrativa
in ordine all'esercizio del potere di conciliare e transigere, in
collaborazione con la struttura competente in materia di
contenzioso, ove istituita;
n) l'esercizio di ogni altra funzione prevista da leggi o
regolamenti e non attribuita agli organi di direzione
politico-amministrativa;
o) il concorso nella definizione di misure idonee a prevenire e
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto
da parte dei dipendenti della struttura organizzativa cui sono
preposti.
4. Negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, privi di
dirigenti, le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate
dagli organi di direzione politico-amministrativa, fermo restando
quanto previsto, per gli enti locali, dagli articoli 23, comma 4, e
46, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema
delle autonomie in Valle d'Aosta).
Art. 5 (Struttura organizzativa)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono organizzarsi
in:
a) strutture permanenti di primo livello e di secondo livello
per funzioni ed attività di carattere stabile e continuativo;
b) strutture temporanee o di progetto di secondo livello per lo
svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata ovvero per la
gestione di specifici progetti per la sperimentazione di nuove
politiche o funzioni dell'ente.
2. Le strutture di primo livello sono strutture organizzative
stabili che assicurano un complesso organico di funzioni. Esse
rappresentano aree omogenee di attività dei centri di
responsabilità amministrativa e sono articolate in strutture di
secondo livello. A ciascuna di esse è preposto un dirigente di
primo livello, nominato con le modalità e nel rispetto dei criteri
stabiliti dagli articoli 20 e 21.
3. Le strutture di secondo livello sono strutture organizzative
stabili, temporanee o di progetto, articolazione di quelle di primo
livello, preposte allo svolgimento di attività e compiti di
carattere omogeneo, ivi compresi quelle di studio, ricerca e
collaborazione, aventi continuità operativa e autonomia
organizzativa, funzionale e finanziaria. A ciascuna di esse è
preposto un dirigente responsabile, nominato, su proposta del
dirigente di primo livello interessato, laddove previsto, con le
modalità e nel rispetto dei criteri stabiliti dagli articoli 20 e
22.
4. I provvedimenti di organizzazione che istituiscono le
strutture di secondo livello temporanee o di progetto
stabiliscono:
a) gli obiettivi e i risultati attesi dal progetto;
b) le risorse umane, finanziarie e strumentali direttamente
assegnate;
c) i tempi di completamento del progetto;
d) le modalità di condivisione delle risorse;
e) le attribuzioni e i poteri specifici del dirigente
responsabile della struttura temporanea o di progetto.
5. Al fine di favorire la crescita professionale e la
responsabilizzazione dei singoli, in caso di funzioni di
particolare responsabilità, caratterizzate da elevata complessità
professionale o organizzativa, possono essere individuate,
nell'ambito delle strutture dirigenziali, permanenti, temporanee o
di progetto, particolari posizioni organizzative alle quali
preporre dipendenti appartenenti alla categoria D. Tali posizioni
organizzative sono individuate, nel rispetto delle relazioni
sindacali, dagli organi di direzione politico-amministrativa degli
enti di cui all'articolo 1, comma 1, all'atto dell'istituzione o
modificazione delle strutture dirigenziali, con definizione delle
relative competenze e della loro rilevanza verso l'esterno ed
individuazione dei requisiti professionali richiesti per
l'attribuzione dell'incarico, nonché dei criteri e delle modalità
per il conferimento dello stesso, anche in relazione ai risultati
individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione e
misurazione delle performance. Ai predetti dipendenti i dirigenti
responsabili possono delegare, per un periodo di tempo determinato,
parte delle funzioni loro attribuite. La delega, che deve
necessariamente risultare da atto scritto e motivato, individua
puntualmente le funzioni delegate e, nel rispetto dei criteri
generali definiti nei provvedimenti di organizzazione, le modalità
di verifica delle attività delegate. Al conferimento e alla
cessazione degli incarichi di cui al presente comma non si applica
l'articolo 2103 del codice civile. Resta fermo quanto previsto per
gli enti locali dall'articolo 46, comma 4, della l.r. 54/1998.
6. Il contratto collettivo regionale di lavoro stabilisce il
trattamento economico accessorio spettante per la durata
dell'incarico ai titolari delle posizioni organizzative di cui al
comma 5, da determinarsi in relazione alla complessità delle
funzioni assegnate, alle responsabilità connesse e all'esercizio
delegato di funzioni dirigenziali.
Art. 6 (Individuazione delle strutture e determinazione delle dotazioni
organiche)
1. Negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, gli organi di
direzione politico-amministrativa istituiscono le strutture
organizzative dirigenziali permanenti, temporanee o di progetto e
ne definiscono contestualmente l'articolazione, le competenze, il
sistema di interrelazioni, le risorse e le responsabilità.
2. Gli organi di direzione politico-amministrativa definiscono
inoltre, sulla base dei principi organizzativi di cui all'articolo
1, comma 2, e nei limiti di spesa relativi alla dotazione organica,
definita per quanto riguarda l'Amministrazione regionale con
legge:
a) l'articolazione delle posizioni dirigenziali in relazione
alle strutture organizzative;
b) la ripartizione della dotazione organica in categorie,
posizioni e profili professionali, suddivisa per ogni struttura
organizzativa dirigenziale.
3. L'articolazione delle strutture organizzative dirigenziali è
aggiornata ogniqualvolta siano messe in atto modificazioni
rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, la
distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle
risorse.
TITOLO II ORGANIZZAZIONE
CAPO I DISPOSIZIONI PER LA GIUNTA E IL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 7 (Coordinamento e attività di direzione
politico-amministrativa)
1. Il Presidente della Regione si avvale, per il coordinamento e
l'esercizio dell'attività di direzione politico-amministrativa e di
attuazione del programma di governo, dell'Ufficio di Gabinetto e
del Segretario generale.
Art. 8 (Ufficio di Gabinetto)
1. Presso la Presidenza della Regione, è istituito l'Ufficio di
Gabinetto, con funzioni di supporto del Presidente della Regione,
in particolare:
a) nella cura e nel coordinamento delle attribuzioni
prefettizie;
b) nel raccordo politico-amministrativo con le strutture
organizzative dirigenziali, con gli organi consiliari e con le
relative strutture, con gli organi dello Stato e con gli altri enti
a carattere locale, regionale, nazionale, europeo e
internazionale;
c) nella cura e nel coordinamento dei rapporti
istituzionali;
d) nella cura dei rapporti strategici con società, fondazioni,
enti ed altri organismi a carattere locale, regionale, nazionale,
europeo e internazionale.
2. All'Ufficio è preposto il Capo di Gabinetto, il quale è
coadiuvato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dal Vice
Capo di Gabinetto, che lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento.
3. Agli incarichi dirigenziali di Capo di Gabinetto e di Vice
Capo di Gabinetto non si applicano le disposizioni relative ai
requisiti professionali di cui agli articoli 20, comma 1, 21, commi
1 e 2, e 22, commi 1 e 4, fatto salvo per entrambi il possesso di
laurea magistrale.
Art. 9 (Segretario generale)
1. Presso la Presidenza della Regione, è istituito il Segretario
generale della Regione, di seguito denominato Segretario generale.
L'incarico di Segretario generale è conferito ad un dirigente
appartenente alla qualifica unica dirigenziale, in possesso di
laurea magistrale e con un'anzianità di almeno cinque anni nella
predetta qualifica con incarico di dirigente di primo livello.
L'incarico di Segretario generale può essere conferito anche a
soggetti esterni all'Amministrazione regionale, in possesso di
laurea magistrale e con un'esperienza professionale, almeno
quinquennale, maturata nell'ultimo decennio in amministrazioni
pubbliche o in enti privati con incarico analogo a quello di
dirigente regionale di primo livello, ovvero acquisita
nell'esercizio di attività libero-professionale con iscrizione al
relativo albo ove prevista dai relativi ordinamenti
professionali.
2. Il Segretario generale opera alle dirette dipendenze del
Presidente della Regione, con il quale collabora anche per il
tramite del Capo di Gabinetto. Spetta, in particolare, al
Segretario generale:
a) attivare il processo di definizione delle strategie regionali
e sovrintendere alla realizzazione degli obiettivi di performance
definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa,
fungendo, allo scopo, da raccordo tra il Presidente della Regione e
i dirigenti di primo livello;
b) introdurre formule e processi gestionali diretti a conseguire
più elevati livelli di efficienza e di efficacia e ad assicurare
uniformità e omogeneità all'azione amministrativa;
c) esercitare le ulteriori funzioni specificamente attribuitegli
all'atto del conferimento dell'incarico dalla Giunta regionale.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il
Segretario generale è posto in posizione sovraordinata rispetto ai
dirigenti di primo livello. La sovraordinazione non si estende al
Capo di Gabinetto e alle strutture dallo stesso dipendenti.
4. In caso di assenza o impedimento, il Segretario generale è
sostituito da un dirigente di primo livello, individuato con l'atto
di conferimento dell'incarico.
Art. 10 (Conferimento dell'incarico di Segretario generale, Capo di
Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto)
1. Gli incarichi dirigenziali fiduciari di Segretario generale,
Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della
Regione sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su
proposta del Presidente della Regione, all'inizio della legislatura
e ad ogni successiva vacanza di incarico. Tali incarichi sono
revocabili in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della
Regione e sono, in ogni caso, correlati alla durata in carica di
quest'ultimo. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai
titolari fino al successivo conferimento.
2. Il conferimento dell'incarico di Segretario generale, di Capo
di Gabinetto e di Vice Capo di Gabinetto a dipendenti regionali ne
determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera
durata dell'incarico; il conferimento dei predetti incarichi a
dipendenti degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, ne
determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera
durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto dall'ente di
appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze
organizzative.
3. Il conferimento dell'incarico di Segretario generale, di Capo
di Gabinetto e di Vice Capo di Gabinetto a personale esterno
all'Amministrazione regionale o agli altri enti di cui all'articolo
1, comma 1, è subordinato alla sospensione, per la durata
dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative
derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello
svolgimento di prestazioni professionali.
4. Il rapporto di lavoro del Segretario generale, del Capo di
Gabinetto e del Vice Capo di Gabinetto è a tempo pieno ed esclusivo
ed è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato nel quale sono definiti la durata del rapporto, il
trattamento economico, fondamentale ed accessorio, i casi di
risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione
dell'attività svolta.
5. Il trattamento economico del Segretario generale e del Capo
di Gabinetto è stabilito in misura non superiore al trattamento
economico complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di
primo livello, tenuto conto della misura massima prevista per il
trattamento economico accessorio, comprensivo dell'indennità per
incarichi aggiuntivi.
6. Il trattamento economico del Vice Capo di Gabinetto è
stabilito in misura non superiore al trattamento economico
complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di secondo
livello, tenuto conto della misura massima prevista per il
trattamento economico accessorio, comprensivo dell'indennità per
incarichi aggiuntivi.
Art. 11 (Incarichi fiduciari e di diretta collaborazione)
1. I posti di Capo dell'Ufficio dei rapporti istituzionali, di
Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, di Capo
dell'Osservatorio economico e sociale, di Capo della Protezione
civile e di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della
Valle d'Aosta sono incarichi dirigenziali fiduciari, conferiti con
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, cui si
applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali
previsti dalla presente legge per i restanti incarichi dirigenziali
di pari livello, fatto salvo quanto specificamente previsto per
tali due ultimi incarichi dall'articolo 4 della legge regionale 8
luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul
funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla
disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge
regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali
in materia di personale forestale). Agli incarichi di cui al
presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10,
comma 1. (1)
2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a
dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa
senza assegni per l'intera durata dell'incarico; il conferimento
dei predetti incarichi a dipendenti degli altri enti di cui
all'articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento in
aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo
motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle
proprie preminenti esigenze organizzative.
2bis. Sono altresì incarichi dirigenziali fiduciari i posti di
Comandante e Vicecomandante regionali dei vigili del fuoco,
conferiti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
cui si applicano le disposizioni relative ai requisiti
professionali previsti dall'articolo 40 della legge regionale 10
novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei
servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste). Agli incarichi di cui al presente comma si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1. Il conferimento degli
incarichi di cui al presente comma a dipendenti regionali ne
determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera
durata dell'incarico. Fatti salvi i requisiti di cui all'articolo
40 della l.r. 37/2009, tali incarichi possono essere conferiti a
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei
corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e
delle Province autonome, previo collocamento fuori ruolo, in
comando o in altro analogo istituto previsto dall'ordinamento di
appartenenza. (1a)
3. Il Presidente della Regione può avvalersi, per lo svolgimento
delle proprie funzioni, del supporto di collaboratori in numero non
superiore a tre, nominati sulla base di un rapporto fiduciario. Il
contenuto degli incarichi, le modalità di determinazione del
trattamento economico e i rapporti con le strutture organizzative
dirigenziali sono disciplinati dai provvedimenti di organizzazione
adottati dalla Giunta regionale. Il rapporto di lavoro dei
collaboratori di supporto è regolato da contratti di lavoro
subordinato di diritto privato a tempo determinato o di
collaborazione coordinata e continuativa; gli incarichi cessano, in
ogni caso, alla scadenza dalla carica del Presidente della
Regione.
4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 3 a
dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa
senza assegni per l'intera durata dell'incarico; il conferimento
dei predetti incarichi a dipendenti degli altri enti di cui
all'articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento in
aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo
motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle
proprie preminenti esigenze organizzative.
5. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 possono essere attribuiti
anche a personale esterno all'Amministrazione regionale o agli
altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, di riconosciuta e
comprovata professionalità. Il conferimento degli incarichi di cui
al comma 3, se regolati da un contratto di lavoro subordinato a
tempo pieno o a tempo parziale in misura superiore al 50 per cento
della prestazione lavorativa a tempo pieno, è subordinato alla
sospensione, per la durata dell'incarico, dello svolgimento di
prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego
precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni
professionali.
Art. 11bis (Veterinario regionale) (1b)
1. L'incarico di veterinario regionale è conferito con le
modalità e sulla base dei criteri e dei requisiti professionali
previsti dalla presente legge per il conferimento dei restanti
incarichi dirigenziali o mediante comando di un dirigente
veterinario da altro ente pubblico, con almeno tre anni di servizio
a tempo indeterminato presso l'amministrazione di provenienza. Se
conferito a soggetti esterni all'Amministrazione regionale,
l'incarico di veterinario regionale non rileva ai fini del calcolo
del limite percentuale di cui all'articolo 20, comma 5.
2. Il comando del veterinario regionale è disposto alle
condizioni e per il periodo stabiliti dall'articolo 45. Il
veterinario comandato, per tutto il periodo del comando, conserva
l'assegnazione nel posto di provenienza, lo stato giuridico e il
trattamento economico in godimento alla data del comando,
comprensivo di stipendio, indennità, retribuzioni ed emolumenti
specifici, fatta salva la corresponsione degli eventuali incrementi
retributivi maturati nel periodo di comando per la qualifica e il
livello di appartenenza.
Art. 12 (Segretari particolari) (*)
1. Alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e degli
assessori regionali è posto un segretario particolare.
2. I segretari particolari, collocati al di fuori della
dotazione organica, possono essere scelti tra il personale
regionale o tra personale esterno all'Amministrazione regionale, in
possesso dei requisiti generali richiesti per l'assunzione
all'impiego pubblico regionale. Agli incarichi di segretario
particolare non si applicano le disposizioni relative ai requisiti
professionali di cui agli articoli 20, comma 1, 21, commi 1 e 2, e
22, commi 1 e 4.
3. L'incarico di segretario particolare è a tempo determinato,
di durata non superiore alla durata in carica degli organi che lo
hanno proposto. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di
diritto privato di lavoro subordinato, nell'ambito del quale è
definito il trattamento economico complessivo spettante, in misura
non superiore al 60 per cento del trattamento economico massimo
complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di primo
livello. L'incarico e l'eventuale revoca sono disposti, su proposta
degli organi di cui al comma 1, dalla Giunta regionale. (2)
4. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare a
dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa
senza assegni per l'intera durata dell'incarico; il conferimento
dell'incarico di segretario particolare a dipendenti degli altri
enti di cui all'articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento
in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico,
salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine
alle proprie preminenti esigenze organizzative.
5. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare a
personale esterno all'Amministrazione regionale o agli altri enti
di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla sospensione, per
la durata dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni
lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti
o dello svolgimento di prestazioni professionali.
Art. 13 (Segreterie dei componenti della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Regione si avvale di una segreteria
composta, oltre che dal segretario particolare che ne è
responsabile, da un massimo di cinque dipendenti regionali
appartenenti alle categorie, ivi collocati in assegnazione
temporanea.
2. Gli assessori regionali si avvalgono di una segreteria
composta, oltre che dal segretario particolare che ne è
responsabile, da un massimo di due dipendenti regionali
appartenenti alle categorie, ivi collocati in assegnazione
temporanea.
3. Alle segreterie compete l'espletamento delle attività
connesse alle funzioni attribuite al Presidente della Regione e
agli assessori regionali, non riconducibili agli ambiti di
competenza delle strutture organizzative dirigenziali.
4. Al termine dell'assegnazione, il personale appartenente alle
categorie è ricollocato presso la struttura di provenienza; sono
fatti salvi eventuali trasferimenti nel frattempo intervenuti in
applicazione delle disposizioni regolanti la mobilità interna.
5. Il personale regionale appartenente alle categorie assegnato
alle segreterie del Presidente della Regione o degli assessori
regionali può essere sostituito per l'intera durata del periodo di
assegnazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
(3)
Art. 14 (Disposizioni particolari per il Consiglio regionale)
1. Sono fatte salve le competenze del Consiglio regionale e dei
suoi organi interni previste dalla legge regionale 30 luglio 1991,
n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale),
relativamente al personale del Consiglio regionale al quale la
presente legge si applica fino all'approvazione di una nuova
disciplina sull'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale
e sul personale assegnato all'organico del Consiglio stesso, da
approvarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei seguenti principi:
a) distinzione tra le funzioni di direzione
politico-amministrativa e di direzione amministrativa;
b) unicità dello stato giuridico e del trattamento economico del
personale;
c) inquadramento del personale in un apposito organico, ferma
restando l'unicità del ruolo regionale;
d) unicità della gestione del personale e dei relativi
istituti;
e) introduzione di sistemi di misurazione e valutazione della
performance;
f) coinvolgimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale nei diversi livelli in cui si articola la contrattazione
collettiva regionale di lavoro.
2. In attesa dell'adozione della nuova disciplina di cui al
comma 1, le disposizioni della presente legge si applicano anche al
personale della Presidenza del Consiglio regionale, tenuto presente
che:
a) le competenze attribuite dalla presente legge alla Giunta
regionale e al Presidente della Regione sono esercitate,
rispettivamente, dall'Ufficio di Presidenza e dal Presidente del
Consiglio regionale;
b) gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 11, comma
3, sono determinati, per la Presidenza del Consiglio regionale, nel
numero massimo di due;
c) l'incarico dirigenziale di primo livello è conferito
dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del
Consiglio regionale;
d) gli incarichi dirigenziali di secondo livello sono conferiti
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del
dirigente di primo livello;
e) presso la Presidenza del Consiglio regionale è previsto un
Ufficio stampa, diretto da un addetto responsabile che assume la
qualifica di Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un addetto Vice
Capo Ufficio stampa e da un numero di addetti alle attività
giornalistiche e di informazione non superiore a due; gli incarichi
sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del
Presidente del Consiglio regionale, con le modalità e sulla base
dei requisiti di cui all'articolo 15;
f) il Presidente del Consiglio regionale si avvale di una
segreteria composta dal segretario particolare, che ne è
responsabile, e da un massimo di tre dipendenti regionali
appartenenti alle categorie e assegnati all'organico del Consiglio
regionale;
g) gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'ente sono
determinati, per la Presidenza del Consiglio regionale, nel numero
massimo di due;
h) le nomine e le designazioni in comitati, commissioni ed
organi che riguardino anche il personale del Consiglio regionale
sono effettuate d'intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale;
i) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è previamente
consultato nelle diverse fasi e nei diversi livelli nei quali si
articola la contrattazione collettiva regionale.
CAPO II UFFICIO STAMPA
Art. 15 (Ufficio stampa)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono dotarsi,
anche in forma associata, di un Ufficio stampa, la cui attività è
indirizzata prioritariamente ai mezzi di comunicazione di massa e,
in particolare:
a) alla cura dell'informazione giornalistica ai mezzi di
comunicazione di massa, mediante stampa, audiovisivi e strumenti
telematici;
b) alla diffusione delle informazioni sulle attività degli
organi regionali;
c) alla promozione di conoscenze allargate e diffuse su temi di
rilevante interesse generale;
d) alla promozione dell'immagine dell'ente;
e) alla redazione di servizi on-line.
2. L'Ufficio stampa è costituito, per l'esercizio delle attività
giornalistiche e di informazione di cui al comma 1, da addetti,
assunti a contratto, iscritti negli elenchi dei professionisti e
dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui alla
legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di
giornalista), e scelti tra il personale dell'ente o tra personale
esterno in possesso dei requisiti generali previsti per
l'assunzione all'impiego pubblico regionale. Il rapporto di lavoro
è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile,
con applicazione del trattamento economico e giuridico stabilito
dal contratto nazionale di lavoro giornalistico; il trattamento
economico è integrato dall'indennità di bilinguismo spettante alla
categoria di riferimento. Gli addetti all'Ufficio stampa, se scelti
tra il personale degli enti, sono collocati in aspettativa senza
assegni per l'intera durata del rapporto contrattuale.
3. Nell'Amministrazione regionale, l'Ufficio stampa è diretto da
un addetto responsabile, che assume la qualifica di Capo Ufficio
stampa, coadiuvato da un addetto Vice Capo Ufficio stampa, entrambi
in possesso di laurea o di iscrizione almeno decennale all'albo
nazionale dei giornalisti, e da un numero di addetti alle attività
giornalistiche e di informazione non superiore a tre. Il
responsabile dell'Ufficio stampa, sulla base delle direttive
impartite dall'organo di vertice di direzione
politico-amministrativa dell'ente, cura i collegamenti con gli
organi di informazione ed è responsabile di tutte le pubblicazioni
editate dalla Regione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle
materie e nei settori di interesse per l'ente; al responsabile
dell'Ufficio stampa competono, inoltre, le attribuzioni proprie dei
dirigenti in relazione agli adempimenti amministrativi,
organizzativi e contabili della struttura organizzativa alla quale
sono preposti, cui è assegnato, per le attività di supporto,
personale della dotazione organica dell'ente. Gli incarichi sono
conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del
Presidente della Regione; gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio
stampa sono revocabili in qualsiasi momento dall'organo che li ha
conferiti e sono comunque correlati alla durata in carica di
quest'ultimo. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai
titolari fino al successivo conferimento. Negli altri enti di cui
all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio stampa è costituito da un numero
di addetti non superiore a due. (3a)
4. Il responsabile e gli addetti all'Ufficio stampa non possono
esercitare, per la durata dell'incarico, attività professionali,
anche occasionali, nei settori radiotelevisivo, del giornalismo,
della stampa e delle relazioni pubbliche, salva autorizzazione
dell'ente di appartenenza. Nelle more dell'attuazione di quanto
stabilito dall'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n.
150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni), agli addetti degli Uffici stampa
costituiti ai sensi del presente articolo è riconosciuto il
trattamento economico e giuridico previsto dal contratto nazionale
di lavoro giornalistico per i redattori, al Vice Capo Ufficio
stampa quello previsto per il capo servizio e al Capo Ufficio
stampa quello previsto per il capo redattore.
5. Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di
quiescenza, il personale di cui al presente articolo addetto agli
Uffici stampa è iscritto, per la durata del rapporto contrattuale,
all'Istituto nazionale di previdenza giornalisti (INPGI).
CAPO III DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA DEL COMPARTO UNICO
REGIONALE
Art. 16 (Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi)
1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica, articolata su
due livelli, come di seguito indicato, in relazione alle scelte
organizzative effettuate da ciascuno degli enti di cui all'articolo
1, comma 1:
a) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative
di primo livello;
b) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative
di secondo livello, ivi comprese quelle temporanee o di
progetto.
2. Ai dirigenti preposti alle strutture di primo livello
spettano il raccordo con gli organi di direzione
politico-amministrativa, la proposta e l'attuazione degli obiettivi
definiti dagli organi medesimi. I dirigenti preposti alle strutture
di primo livello esercitano sui dirigenti di secondo livello
compiti di direzione, coordinamento, indirizzo, impulso,
supervisione, anche ai fini della valutazione e verifica, in
particolare sulla base delle proposte e degli elementi di
conoscenza forniti dai dirigenti ai quali sono sovraordinati. I
dirigenti preposti alle strutture di primo livello sono
responsabili del funzionamento complessivo della struttura,
esercitando a tal fine e previa diffida il potere sostitutivo in
caso di inerzia dei dirigenti di secondo livello.
Art. 17 (Graduazione delle strutture organizzative dirigenziali)
1. Le strutture organizzative dirigenziali, anche temporanee o
di progetto, sono graduate in funzione dei seguenti parametri di
riferimento:
a) professionalità richiesta, complessità organizzativa e
gestionale della struttura;
b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a
disposizione;
c) dimensione e qualità dei referenti e dei destinatari, interni
ed esterni, dell'attività della struttura.
2. Ai fini della definizione della graduazione delle strutture
organizzative dirigenziali, gli organi di direzione
politico-amministrativa degli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
sono supportati dalla Commissione indipendente di valutazione della
performance di cui all'articolo 36.
3. La graduazione delle strutture organizzative dirigenziali è
aggiornata ogniqualvolta siano messe in atto modificazioni
rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di
autonomia, la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione
delle risorse, tenuto conto delle risorse finanziarie
disponibili.
Art. 18 (Accesso alla qualifica unica dirigenziale)
1. L'accesso alla qualifica unica dirigenziale avviene per
concorso per esami, cui possono partecipare:
a) i dipendenti a tempo indeterminato degli enti di cui
all'articolo 1, comma 1, o di altre pubbliche amministrazioni, in
possesso di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
effettivo servizio con inquadramento nella categoria immediatamente
inferiore alla qualifica unica dirigenziale, ivi compreso il
personale docente delle istituzioni scolastiche;
b) i soggetti, in possesso di laurea magistrale, con
un'esperienza professionale almeno triennale, maturata nel
quinquennio antecedente la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, in
aziende o enti, pubblici e privati, con contratto di lavoro
dirigenziale;
c) i liberi professionisti, in possesso di laurea magistrale,
con almeno cinque anni di comprovato esercizio di attività
libero-professionale, maturato nel decennio antecedente la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, con iscrizione al relativo albo ove
prevista dai relativi ordinamenti professionali.
Art. 19 (Albo dei dirigenti)
1. I dirigenti della qualifica unica dirigenziale appartenenti
agli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono inseriti in un
apposito albo dei dirigenti, tenuto dalla struttura competente in
materia di personale di ciascun ente, che ne cura anche il costante
aggiornamento.
Art. 20 (Criteri generali per il conferimento degli incarichi)
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico dirigenziale si
tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati e alla complessità della struttura
organizzativa interessata, delle capacità professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti e della relativa valutazione,
delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle
esperienze dirigenziali eventualmente maturate all'estero, presso
il settore privato o presso altre pubbliche amministrazioni, purché
attinenti all'incarico da conferire.
2. L'attribuzione degli incarichi è assicurata mediante
l'applicazione di criteri che favoriscano la mobilità trasversale e
lo sviluppo professionale, tenuto conto delle esigenze di
continuità e funzionalità delle strutture e delle competenze
specialistiche richieste in relazione ai singoli incarichi da
conferire. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice
civile.
3. Il provvedimento di incarico deve contenere l'indicazione dei
compiti che lo caratterizzano e delle risorse di cui il dirigente
preposto può avvalersi.
4. Prima di procedere al conferimento degli incarichi, l'ente
rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso
sul proprio sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti
dirigenziali che si rendono disponibili, le competenze richieste e
i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei dirigenti
interessati appartenenti alla qualifica unica dirigenziale e le
valuta.
5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti,
fornendone esplicita motivazione, a personale esterno all'ente in
possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e
dei requisiti di cui agli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4,
entro il limite complessivo massimo del 15 per cento della
dotazione organica dirigenziale. (4)
6. Resta ferma la disciplina specificamente prevista per i
segretari degli enti locali dalla legge regionale 19 agosto 1998,
n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione
autonoma Valle d'Aosta), e dal regolamento regionale 17 agosto
1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle
d'Aosta), ai quali le disposizioni del presente capo si applicano
in quanto compatibili con l'ordinamento per essi previsto dalla
predetta disciplina.
Art. 21 (Incarichi dirigenziali di primo livello)
1. Gli incarichi di dirigente di primo livello sono conferiti al
personale della qualifica unica dirigenziale, in possesso di laurea
magistrale, con un'anzianità di almeno tre anni nella qualifica
dirigenziale.
2. L'incarico di dirigente di primo livello può essere
conferito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, comma
5, anche a soggetti esterni all'ente in possesso di laurea
magistrale e con un'esperienza professionale, almeno quinquennale,
maturata nell'ultimo decennio in aziende o enti, pubblici o
privati, con contratto di lavoro dirigenziale ovvero acquisita
nell'esercizio di attività libero-professionale, con iscrizione al
relativo albo ove prevista dai relativi ordinamenti professionali.
(5)
3. Nel caso di conferimento dell'incarico a soggetti esterni, il
rapporto di lavoro del dirigente di primo livello è a tempo pieno
ed esclusivo ed è regolato da un contratto di lavoro di diritto
privato a tempo determinato.
4. Il conferimento dell'incarico di dirigente di primo livello a
soggetti esterni è subordinato alla sospensione, per la durata
dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative
derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello
svolgimento di prestazioni professionali; il conferimento
dell'incarico di dirigente di primo livello a dipendenti degli enti
di cui all'articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento in
aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo
motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle
proprie preminenti esigenze organizzative.
5. Gli incarichi di dirigente di primo livello sono conferiti
dal competente organo di direzione politico-amministrativa
dell'ente, entro sessanta giorni dal suo insediamento e ad ogni
vacanza di incarico, per un periodo non inferiore a tre anni e non
superiore a cinque anni, e cessano in ogni caso al termine del
mandato dell'organo che li ha conferiti o proposti. La durata
dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il
conseguimento del limite di età o dell'anzianità contributiva
massima per il collocamento d'ufficio a riposo
dell'interessato.
6. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari
fino al successivo conferimento.
7. Nell'Amministrazione regionale, gli incarichi dirigenziali di
primo livello sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta
del Presidente della Regione o dell'assessore regionale
competente.
Art. 22 (Incarichi dirigenziali di secondo livello)
1. Gli incarichi di dirigente di secondo livello sono conferiti
al personale della qualifica unica dirigenziale.
2. Gli incarichi di dirigente di secondo livello sono conferiti
dal competente organo di direzione politico-amministrativa
dell'ente, su proposta del dirigente di primo livello laddove
esistente, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore
a cinque anni. In caso di primo conferimento, la durata
dell'incarico è pari a tre anni. La durata dell'incarico può essere
inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di
età o dell'anzianità contributiva massima per il collocamento
d'ufficio a riposo dell'interessato.
3. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari
fino al successivo conferimento.
4. Gli incarichi di dirigente di secondo livello possono essere
conferiti a soggetti esterni all'ente in possesso dei requisiti per
l'accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 18
e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5. Gli
incarichi di dirigente di secondo livello possono essere conferiti,
nel rispetto del limite percentuale di cui all'articolo 20, comma
5, anche a dipendenti dell'ente di categoria D, se in possesso dei
requisiti per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), previo collocamento in
aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.
(6)
5. Gli incarichi di cui al comma 4 sono regolati da contratti di
lavoro di diritto privato a tempo determinato. Il conferimento
degli incarichi a personale esterno all'ente è subordinato alla
sospensione, per la durata dell'incarico, dello svolgimento di
prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego
precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni
professionali; il conferimento dell'incarico di dirigente di
secondo livello a dipendenti degli enti di cui all'articolo 1,
comma 1, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni
per l'intera durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto
dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti
esigenze organizzative.
6. Nell'Amministrazione regionale, gli incarichi dirigenziali di
secondo livello sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta
del dirigente di primo livello della struttura organizzativa di
riferimento.
Art. 23 (Trattamento economico della dirigenza)
1. La retribuzione del personale dirigenziale è determinata dal
contratto collettivo regionale di lavoro per l'area dirigenziale,
il quale prevede che la retribuzione di posizione sia correlata
alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. Il
trattamento economico dei dirigenti esterni, definito dai contratti
individuali di lavoro, non può eccedere quello determinato dal
contratto collettivo regionale di lavoro per i dirigenti di pari
livello appartenenti alla qualifica unica dirigenziale.
Art. 24 (Assegnazione di quote del bilancio)
1. Entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio
annuale, gli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente
assegnano a ciascuna struttura organizzativa dirigenziale, con gli
obiettivi strategici ed operativi ivi definiti, specifiche quote
del bilancio medesimo, individuando le corrispondenti unità
previsionali di base.
2. Compete ai dirigenti il potere di spesa sulle quote di
bilancio assegnate dall'organo di direzione politico-amministrativa
alla struttura organizzativa cui gli stessi sono preposti.
Art. 25 (Formazione ed aggiornamento della dirigenza)
1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti
sono strumenti per la valorizzazione delle capacità e delle
attitudini individuali e del più efficace e qualificato
espletamento delle attività e costituiscono parametro per il
sistema di misurazione e valutazione dell'attività dirigenziale di
cui all'articolo 31.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito degli
indirizzi definiti annualmente, gli enti di cui all'articolo 1,
comma 1, attivano programmi e iniziative da attuarsi avvalendosi di
strutture pubbliche o private specializzate nelle discipline
richieste o istituendo corsi in convenzione con enti di alta
formazione specializzati in attività formative per la pubblica
amministrazione.
Art. 26 (Assenza, impedimento e vacanza)
1. In caso di assenza o impedimento, per un periodo non
superiore a sessanta giorni, di un dirigente di secondo livello, le
relative funzioni sono affidate al dirigente di primo livello
sovraordinato o, in mancanza del primo livello dirigenziale, ad
altro dirigente. In caso di assenza o impedimento, per un periodo
non superiore a sessanta giorni, di un dirigente di primo livello,
le relative funzioni sono affidate ad altro dirigente di secondo
livello appartenente alla medesima struttura organizzativa,
individuato dal dirigente di primo livello interessato. Per periodi
di durata superiore a sessanta giorni, le relative funzioni
dirigenziali possono essere assolte mediante l'attribuzione di
altro incarico dirigenziale. Se l'incarico dirigenziale di
supplenza è conferito a dipendenti dell'ente di categoria D, lo
stesso non concorre alla determinazione del limite di cui
all'articolo 20, comma 5. (7)
2. In caso di vacanza di un posto dirigenziale, le relative
funzioni sono affidate al dirigente di primo livello sovraordinato
o ad altro dirigente qualora la vacanza riguardi un posto di
dirigente di primo livello o in mancanza del primo livello
dirigenziale. Se le procedure per la copertura del posto non sono
avviate entro novanta giorni dal verificarsi della vacanza, si
procede alla revisione organizzativa, mediante soppressione della
struttura dirigenziale vacante.
3. Il contratto collettivo regionale di lavoro determina il
trattamento economico cui i dirigenti reggenti o supplenti hanno
diritto per il periodo di espletamento delle relative funzioni.
Art. 27 (Assunzione di impieghi negli enti o nelle società
partecipati)
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 72, comma 1, il
personale della qualifica unica dirigenziale degli enti di cui
all'articolo 1, comma 1, può assumere a tempo determinato impieghi
presso aziende, agenzie o società partecipate, anche
indirettamente, dalla Regione o dagli altri enti di cui
all'articolo 1, comma 1. In tali casi, il dirigente interessato è
collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del
rapporto di impiego, salvo motivato diniego opposto dall'ente di
appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze
organizzative.
Art. 28 (Revoca degli incarichi dirigenziali e destinazione ad altro
incarico)
1. La revoca degli incarichi dirigenziali con destinazione ad
altro incarico può essere disposta dagli organi che li hanno
conferiti soltanto nei seguenti casi:
a) per motivate ragioni organizzative connesse al modificarsi
dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, anche in relazione al
modificarsi dei programmi e dei progetti definiti dagli organi di
direzione politico-amministrativa;
b) per effetto dell'esito del procedimento di misurazione e
valutazione dell'attività svolta dai dirigenti di cui all'articolo
31.
2. Gli effetti economici conseguenti alla revoca degli incarichi
dirigenziali sono definiti dal contratto collettivo regionale di
lavoro. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale applicazione
dell'articolo 29.
Art. 29 (Responsabilità dirigenziale e Comitato dei garanti)
1. Ferma restando la responsabilità penale, civile,
amministrativa, contabile e disciplinare, i dirigenti sono
responsabili del risultato della gestione amministrativa, della
gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali
loro attribuite, dell'osservanza degli indirizzi e delle direttive
generali emanati dagli organi di direzione politico-amministrativa
e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Nel caso di accertamenti negativi concernenti le prestazioni,
le competenze organizzative e il livello di conseguimento degli
obiettivi assegnati, imputabili ai dirigenti e risultanti in
applicazione del sistema di misurazione e valutazione di cui
all'articolo 31, i provvedimenti conseguenti previsti dal contratto
collettivo regionale di lavoro, ivi compresi, per i casi di
maggiore gravità, il collocamento in disponibilità e il recesso dal
rapporto di lavoro, sono adottati, previa contestazione e nel
rispetto dei principi del contraddittorio, dagli enti di cui
all'articolo 1, comma 1, previo parere conforme del Comitato dei
garanti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti e
nominato con decreto del Presidente della Regione.
3. Il Comitato dei garanti è presieduto da un esperto designato
dalla Giunta regionale tra i magistrati della Corte dei conti o tra
i docenti universitari con esperienza nel controllo sulla gestione
o organizzazione aziendale. Di esso fanno parte un dirigente degli
enti di cui all'articolo 1, comma 1, eletto dai dirigenti
appartenenti alla qualifica unica dirigenziale dei medesimi enti,
con le modalità stabilite dal contratto collettivo regionale di
lavoro ed un esperto designato dal Consiglio permanente degli enti
locali, con specifica e comprovata esperienza nei settori
dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le
modalità di funzionamento del Comitato dei garanti e i compensi
spettanti ai componenti, da ripartirsi tra gli enti di cui
all'articolo 1, comma 1. Il Comitato dura in carica cinque anni e i
componenti possono essere riconfermati per una sola volta.
5. Il parere del Comitato dei garanti è reso entro il termine di
quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale
termine, si prescinde dal parere.
CAPO IV TRASPARENZA E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Art. 30 (Interventi per la trasparenza)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, garantiscono la
massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo
sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio
personale.
2. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche
attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito
istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti
gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione
e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
Art. 31 (Sistema di misurazione e valutazione della performance)
1. Al fine di valutare la performance organizzativa ed
individuale, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, adottano
progressivamente un apposito sistema di misurazione e valutazione,
nel rispetto delle relazioni sindacali ove previste dal contratto
collettivo regionale di lavoro. Il sistema di misurazione e
valutazione della performance individua le fasi, i tempi, le
modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di
misurazione e valutazione della performance, le modalità di
raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e
con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
Art. 32 (Performance organizzativa)
1. La performance organizzativa concerne:
a) l'attuazione di piani e programmi e la misurazione
dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi e i riflessi in
termini di soddisfazione dei bisogni della comunità
amministrata;
b) la rilevazione del livello di soddisfazione dei destinatari,
diretti e indiretti, delle attività e dei servizi;
c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo
dell'organizzazione e delle competenze professionali;
d) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con
gli utenti e i destinatari delle attività e dei servizi, anche
mediante lo sviluppo di forme di collaborazione e
partecipazione;
e) l'efficienza nell'impiego delle risorse, anche con riguardo
al contenimento dei costi e al rispetto e alla riduzione dei
termini dei procedimenti amministrativi;
f) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi
erogati;
g) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari
opportunità.
Art. 33 (Performance individuale dei dirigenti)
1. La performance individuale dei dirigenti è collegata:
a) agli indicatori di performance relativi alla propria
struttura organizzativa;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) alle competenze professionali e manageriali dimostrate.
Art. 34 (Performance individuale del personale)
1. La performance individuale del personale è misurata dai
dirigenti sulla base del sistema di misurazione e valutazione della
performance ed è collegata:
a) al raggiungimento di eventuali specifici obiettivi di gruppo
o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance della
struttura organizzativa di appartenenza;
c) alle competenze dimostrate e ai comportamenti professionali e
organizzativi.
Art. 35 (Trasparenza della performance)
1. Al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e
l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance
e di garantire la massima trasparenza, gli enti di cui all'articolo
1, comma 1, adottano, con le modalità e per la durata stabilite nei
provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto della
Commissione indipendente di valutazione della performance di cui
all'articolo 36:
a) un documento programmatico o piano della performance che
definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle
risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della performance dell'ente, nonché gli obiettivi
operativi individuali assegnati ai dirigenti e i relativi
indicatori;
b) un documento di relazione sulla performance che evidenzia, a
consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti
rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli
eventuali scostamenti.
2. Il piano della performance è costantemente aggiornato al fine
dell'inserimento di eventuali variazioni intervenute nel periodo di
riferimento nella definizione degli obiettivi o dei relativi
indicatori.
3. Gli obiettivi, strategici e operativi, sono definiti in
relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e
alle strategie dell'ente; essi devono essere riferiti ad un arco
temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in
termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e della
quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane
disponibili.
Art. 36 (Commissione indipendente di valutazione della performance)
1. La Commissione indipendente di valutazione della performance
è istituita presso la Presidenza della Regione ed è composta da tre
membri; essa svolge, in particolare, riferendo direttamente agli
organi di direzione politico-amministrativa, ai quali comunica le
criticità riscontrate e suggerisce gli eventuali correttivi da
adottare, le seguenti funzioni per tutti gli enti di cui
all'articolo 1, comma 1:
a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema di
misurazione e valutazione della performance;
b) convalidare la relazione sulla performance;
c) proporre annualmente la valutazione della dirigenza ai fini
dell'attribuzione della retribuzione di risultato;
d) controllare la corretta applicazione dei processi di
misurazione e valutazione e dell'utilizzo degli strumenti di cui
all'articolo 37.
2. La Commissione indipendente di valutazione della performance
è composta da esperti di elevata professionalità, esterni agli enti
di cui all'articolo 1, comma 1, con comprovate competenze o
esperienze maturate in Italia o all'estero, sia nel settore
pubblico sia in quello privato, in materia di servizi pubblici,
management e misurazione della performance, nonché di gestione e
valutazione del personale. I componenti della Commissione, di cui
almeno uno con esperienza maturata nel settore pubblico, non
possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali e in ogni caso non devono avere interessi in conflitto
con i compiti della Commissione.
3. I componenti della Commissione sono nominati per un periodo
di tre anni con deliberazione della Giunta regionale adottata
d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, che
stabilisce anche l'ammontare dei compensi spettanti; i componenti
della Commissione possono essere riconfermati.
4. La Commissione si avvale, per le attività funzionali, della
struttura regionale competente in materia di personale; i costi di
gestione della Commissione sono ripartiti, proporzionalmente, tra
gli enti di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 37 (Merito e premi)
1. Al fine di favorire il merito e la produttività dei singoli,
gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, promuovono il
miglioramento della performance organizzativa e individuale anche
attraverso l'utilizzo di sistemi premianti, secondo logiche
meritocratiche che evitino la corresponsione di trattamenti
economici indifferenziati e generalizzati, con le modalità
stabilite nei provvedimenti di organizzazione e nel rispetto dei
criteri generali definiti nel contratto collettivo regionale di
lavoro; i sistemi premianti sono, in particolare, volti a
valorizzare i dipendenti che conseguono i migliori risultati e
quelli coinvolti in progetti innovativi che incrementano la qualità
delle attività e dei servizi offerti con l'attribuzione di
incentivi di sviluppo economico o di carriera.
Art. 38 (Pubblicazione sul sito istituzionale)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono alla
pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un'apposita
sezione, denominata Trasparenza, valutazione e merito, contenente:
(7a)
a) i curricula vitae, i compensi annuali, gli indirizzi di posta
elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale di coloro
che compongono gli organi di direzione politico-amministrativa
dell'ente;
b) i curricula vitae, le retribuzioni annuali, gli indirizzi di
posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei
dirigenti;
c) i tassi di assenza e presenza del personale distinti per
struttura dirigenziale;
d) i nominativi e i curricula vitae dei componenti della
Commissione indipendente di valutazione della performance;
e) l'elenco degli incarichi, retribuiti e non, conferiti a
dipendenti pubblici o a soggetti privati.
1bis. Sono, inoltre, pubblicati, nell'ambito della sezione di
cui al comma 1, i dati inerenti alla concessione di sovvenzioni,
contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese e
all'attribuzione di compensi a persone, professionisti, imprese ed
enti privati e comunque di vantaggi economici di qualsiasi genere a
enti pubblici e privati, con riguardo al nome e ai dati fiscali del
beneficiario, all'importo, al titolo giuridico alla base
dell'attribuzione, alla struttura e al responsabile del relativo
procedimento amministrativo e alla modalità seguita per
l'individuazione del beneficiario. (7b)
1ter. Le informazioni di cui ai commi 1 e 1bis devono essere
rese di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca e in
formato elettronico elaborabile, tale da consentire l'analisi e la
rielaborazione, anche a fini statistici, dei dati informatici.
(7c)
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso a tutti gli enti,
aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione o dagli altri enti di
cui all'articolo 1, comma 1, e alle società da essi partecipate,
anche indirettamente. L'obbligo di cui al comma 1bis è esteso anche
agli enti di cui al primo periodo e alle società partecipate dalla
Regione e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sulle quali
essi esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi. (7d)
3. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a
pubblicare una sezione specifica per la trasparenza della
performance sul proprio sito istituzionale contenente:
a) il piano della performance e la relazione sulla
performance;
b) l'ammontare complessivo dei premi stanziati legati alla
performance e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
c) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione
nell'utilizzo della premialità per i dirigenti e il personale.
3bis. La pubblicazione effettuata ai sensi del comma 1bis
costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di
concessione e attribuzione di importo superiore a euro 1.000.
(7e)
CAPO V ORGANICI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Art. 39 (Istituzione degli organici)
1. Il personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è
inquadrato in un unico ruolo per ogni ente.
2. Il personale dell'Amministrazione regionale, inquadrato nel
ruolo unico regionale, è suddiviso nei seguenti organici:
a) Giunta regionale;
b) Consiglio regionale;
c) Corpo forestale della Valle d'Aosta;
d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione
(personale ATAR); (7f)
e) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del
fuoco.
3. La mobilità tra gli organici di cui al comma 2 è gestita
mediante la mobilità interna di cui all'articolo 43, commi 1, 2 e
3.
4. Non è ammessa la mobilità dagli altri organici di cui al
comma 2 a quello del Corpo forestale della Valle d'Aosta,
limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale,
ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale ed
armiere, e a quello professionista dell'area operativo-tecnica del
Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Art. 40 (Assegnazione del personale alle strutture)
1. L'assegnazione delle risorse umane alle strutture
organizzative dirigenziali, anche a seguito di riorganizzazioni
parziali, è effettuata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera
d), dagli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente,
tenuto conto degli obiettivi assegnati ai dirigenti, delle proposte
dei dirigenti di primo livello interessati o, in mancanza del primo
livello dirigenziale, dei dirigenti competenti, e dei provvedimenti
di organizzazione che istituiscono le strutture temporanee o di
progetto.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d), ogni ente
adotta un piano di programmazione triennale aggiornato annualmente
nel quale è definito il fabbisogno di personale e dei relativi
posti della dotazione organica da ricoprire a tempo indeterminato,
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di
reclutamento.
2bis. Per il personale ATAR, la Giunta regionale definisce, con
cadenza annuale, sulla base della programmazione triennale, la
dotazione organica complessiva per ogni istituzione scolastica e
l'articolazione del personale in profili professionali, tenuto
conto delle esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni
scolastiche e delle disponibilità finanziarie. (7g)
Art. 41 (Reclutamento)
1. L'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti
di cui all'articolo 1, comma 1, avviene sulla base di programmi
annuali, che costituiscono articolazione del documento di
programmazione triennale del fabbisogno, mediante procedure
selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta,
che garantiscono l'accesso dall'esterno. Per le figure
professionali di categoria A, l'assunzione può essere disposta
mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per
l'impiego. (7h)
2. Le assunzioni obbligatorie da parte degli enti di cui
all'articolo 1, comma 1, sono effettuate nei casi e con le modalità
stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, previa
verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da
svolgere. L'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa
è estesa anche al coniuge superstite e ai figli del personale del
Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili
professionali di funzionario forestale, ispettore forestale,
sovrintendente forestale, agente forestale ed armiere, del
personale professionista dell'area operativo-tecnica del Corpo
valdostano dei vigili del fuoco e del personale della Polizia
locale, deceduto nell'espletamento del servizio.
3. Prima di procedere all'espletamento di procedure selettive
pubbliche per la copertura di posti vacanti della dotazione
organica, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, verificano
l'assenza di personale in disponibilità iscritto negli elenchi di
cui all'articolo 44, comma 2, utilmente ricollocabile.
4. L'impiego presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è
subordinato all'accertamento preliminare della conoscenza della
lingua francese o italiana.
5. L'Amministrazione regionale può bandire procedure selettive
pubbliche uniche per la copertura dei posti disponibili anche negli
altri enti di cui all'articolo 1, comma 1. Il bando disciplina le
modalità di utilizzazione della graduatoria unica, secondo i
criteri e le modalità stabiliti con il regolamento regionale di cui
al comma 11.
6. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, approvano le
graduatorie e dichiarano i vincitori del concorso. Le graduatorie
hanno validità triennale dalla data di approvazione. La graduatoria
approvata è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e nel
Bollettino ufficiale della Regione. Ai componenti delle commissioni
esaminatrici, se esterni rispetto all'ente che ha avviato la
procedura selettiva, è corrisposto un compenso determinato con
deliberazione del competente organo di direzione
politico-amministrativa, in misura non superiore a quella massima
stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
6bis. Per la partecipazione alle procedure selettive degli enti
di cui all'articolo 1, comma 1, è richiesto ai candidati un
contributo di ammissione definito con il regolamento regionale di
cui al comma 11. (7i)
7. Il contratto individuale di lavoro deve stipularsi per
iscritto e deve essere sottoscritto da entrambe le parti prima
dell'effettiva ammissione in servizio.
8. Il contratto individuale di lavoro prevede l'effettuazione di
un periodo di prova, durante il quale ciascuna delle parti può
recedere senza obbligo di preavviso e al termine del quale
l'assunzione diventa definitiva e il servizio prestato è computato
nell'anzianità di servizio. Il periodo di prova ha durata di tre
mesi per le categorie A e B e di sei mesi per le restanti categorie
e per la qualifica unica dirigenziale.
9. Il mancato superamento del periodo di prova è comunicato
all'interessato, sulla base della valutazione effettuata dal
dirigente responsabile della struttura di appartenenza.
10. Il mancato superamento del periodo di prova del dirigente è
comunicato all'interessato, sulla base della valutazione effettuata
dal dirigente sovraordinato o, in mancanza, dal competente organo
di direzione politico-amministrativa dell'ente.
11. I requisiti di accesso, le modalità e i criteri per il
reclutamento del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma
1, sono disciplinati con regolamento regionale. Nelle more della
sua approvazione, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili
con la presente legge, le disposizioni di cui al regolamento
regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici
dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici
dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).
(**)
12. Gli atti relativi all'assunzione ed ogni altro atto
concernente il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti di cui
all'articolo 1, comma 1, sono iscritti nel foglio matricolare e
conservati in un apposito fascicolo, al fine di poter assicurare in
ogni momento ed in maniera completa ed integrale la valutazione
della carriera e del comportamento professionale ed
organizzativo.
13. I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono
tenuti a comunicare all'ente di appartenenza ogni variazione della
propria residenza o del proprio domicilio intervenuta durante il
rapporto di lavoro.
14. Nell'ambito delle procedure selettive pubbliche per
l'accesso alle categorie e alle posizioni, gli enti di cui
all'articolo 1, comma 1, possono destinare al personale interno, in
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno
o dei requisiti di anzianità professionale stabiliti nel
regolamento regionale di cui al comma 11, una riserva di posti non
superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, fatto salvo
quanto specificamente previsto per il personale appartenente al
Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili
professionali di funzionario forestale, ispettore forestale,
sovrintendente forestale, agente forestale ed armiere e per quello
professionista dell'area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei
vigili del fuoco. La valutazione positiva conseguita dal dipendente
per almeno tre anni consecutivi nell'ultimo triennio costituisce
titolo rilevante ai fini dell'attribuzione dei posti riservati nei
concorsi per l'accesso alla categoria o alla posizione
superiore.
14bis. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno e dei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, al fine di valorizzare
l'esperienza professionale maturata dal personale assunto a tempo
determinato presso l'ente che bandisce la procedura di reclutamento
mediante concorso pubblico, possono:
a) riservare dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di
quelli messi a concorso, a favore dei titolari di rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
pubblicazione del relativo bando, abbiamo maturato almeno tre anni
di servizio alle dipendenze dell'ente che emana il bando;
b) bandire concorsi, per titoli e esami, che prevedano apposito
punteggio per l'esperienza professionale maturata da coloro che,
alla data di pubblicazione del relativo bando, abbiano maturato
almeno tre anni di assunzione a tempo determinato o di contratto di
collaborazione coordinata e continuativa nell'ente che emana il
bando. (7j)
14ter. Nel caso in cui siano previste riserve di posti, i posti
riservati a qualsiasi titolo non possono in ogni caso superare
complessivamente il 50 per cento di quelli messi a concorso.
(7k)
Art. 42 (Utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono procedere
all'assunzione di personale con contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato, pieno o parziale, per la sostituzione di
personale assente con diritto alla conservazione del posto, escluso
il periodo di ferie. Le modalità per le assunzioni a tempo
determinato sono stabilite con il regolamento regionale di cui
all'articolo 41, comma 11; nelle more dell'adozione del predetto
regolamento, continuano a trovare applicazione le disposizioni di
cui all'articolo 13 del r.r. 6/1996. (**)
2. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono costituire
rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, di durata
non superiore a nove mesi, anche per la realizzazione di interventi
specifici e finalizzati, individuati nei provvedimenti di
organizzazione.
3. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato,
pieno o parziale, è inoltre consentita per la realizzazione di
progetti in materia di politiche del lavoro e della formazione
professionale, di servizi per l'impiego e di programmazione
afferente alla politica di coesione comunitaria e nazionale; in
tali casi, il personale è assunto mediante procedure selettive
pubbliche e la durata massima del rapporto di lavoro, il cui
finanziamento è a valere sugli stanziamenti previsti per i
programmi cofinanziati dal fondo sociale europeo, dal fondo europeo
di sviluppo regionale e dal fondo per le aree sottoutilizzate, è di
tre anni.
4. Gli interventi e i progetti di cui ai commi 2 e 3 devono
prevedere:
a) la tipologia e la qualità dell'intervento o del progetto;
b) il numero di unità di personale e i profili professionali
necessari;
c) la durata dell'intervento o del progetto.
Art. 43 (Mobilità)
1. I provvedimenti di organizzazione, nel rispetto del contratto
collettivo regionale di lavoro e con l'obiettivo di perseguire
l'ottimale distribuzione delle risorse umane, la loro riconversione
e l'arricchimento professionale, disciplinano i criteri e le
modalità per l'attuazione della mobilità interna e tra gli enti di
cui all'articolo 1, comma 1, garantendo pubblicità e trasparenza
nelle relative procedure, definite da apposito accordo collettivo,
anche al fine di assicurare il riequilibrio tra carenze ed
eccedenze di organico e la ricollocazione di personale con
riduzione di capacità lavorativa certificata dai competenti organi
sanitari.
2. Il personale può essere trasferito nell'ambito della
dotazione organica dell'ente e nel rispetto della categoria e
posizione di appartenenza a domanda o per esigenze organizzative
dell'ente, debitamente motivate, purché in possesso dei requisiti
professionali richiesti per l'accesso ad un eventuale nuovo
profilo.
3. Per il soddisfacimento di esigenze organizzative temporanee e
nel rispetto della categoria e posizione di appartenenza, gli enti
di cui all'articolo 1, comma 1, possono disporre, per periodi di
tempo determinati, l'assegnazione temporanea di personale, il quale
conserva la titolarità del posto di provenienza senza poter essere
sostituito.
4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono ricoprire
posti vacanti della dotazione organica mediante cessione del
contratto individuale di lavoro di dipendenti, appartenenti alla
stessa categoria e posizione, in servizio presso altri enti del
comparto unico regionale, in possesso dei requisiti professionali
richiesti per l'accesso ad un eventuale nuovo profilo, secondo le
modalità definite dal contratto collettivo regionale di lavoro. Il
trasferimento è disposto sulla base della professionalità del
dipendente richiedente, in relazione al posto ricoperto e a quello
da ricoprire, previo assenso dell'ente di appartenenza.
Art. 44 (Gestione del personale in disponibilità)
1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo,
le eccedenze di personale restano disciplinate dalla normativa
statale vigente, ferma restando la titolarità delle prerogative ivi
previste in capo alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo regionale di lavoro.
2. Il personale in disponibilità degli enti di cui all'articolo
1, comma 1, è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine
cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.
3. Alle strutture degli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
incaricate di gestire gli elenchi di cui al comma 2, sono affidati
i compiti di riqualificazione professionale e di ricollocazione
presso altri enti.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi
ha diritto al trattamento economico in godimento, per la durata
massima di due anni. La spesa relativa grava sul bilancio dell'ente
di appartenenza sino al trasferimento ad altro ente ovvero al
raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità. Il
rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data.
Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del
collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'ente di
appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il
periodo della disponibilità.
Art. 45 (Comando e distacco)
1. La mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto
del comando, limitatamente a posti vacanti della dotazione organica
degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, da e verso altri enti
pubblici, su richiesta motivata dell'ente e previo assenso del
dipendente interessato.
2. Il comando è disposto per un tempo determinato e può essere
rinnovato per esigenze di servizio.
3. Il personale comandato deve essere in possesso della
categoria e posizione corrispondenti al posto per il quale è
disposto il comando oltre che dei requisiti professionali richiesti
per l'accesso ad un eventuale nuovo profilo.
4. L'onere per il personale comandato è posto a carico dell'ente
presso il quale il dipendente interessato opera funzionalmente.
5. Il personale comandato presso gli enti di cui all'articolo 1,
comma 1, può richiedere, decorsi almeno due anni dall'inizio del
periodo di comando, il trasferimento nei ruoli dell'ente presso cui
presta servizio. Il trasferimento è disposto, previo accertamento
della conoscenza della lingua francese, da effettuarsi con le
modalità stabilite per l'assunzione negli enti di cui all'articolo
1, comma 1, e mediante cessione del relativo contratto di lavoro
con inquadramento nella categoria e posizione corrispondenti a
quelle possedute nell'ente di provenienza. (8)
6. Per motivate e comuni esigenze di pubblico interesse, gli
enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono inoltre disporre il
distacco di proprio personale presso le amministrazioni dello Stato
o altri enti pubblici nazionali aventi sede nel territorio
regionale. Il distacco non può superare il periodo di ventiquattro
mesi continuativi e può essere revocato dall'ente che lo ha
disposto in qualunque momento per le proprie preminenti esigenze
organizzative. Il personale distaccato conserva l'assegnazione nel
posto di provenienza e può essere sostituito con altro personale
per l'intera durata del periodo di distacco. L'onere per il
personale distaccato è posto a carico dell'ente di
appartenenza.
6bis. Per le esigenze e con le modalità di cui al comma 6, può
inoltre essere disposto, di intesa tra gli enti interessati, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, il
distacco, anche a tempo parziale di tipo verticale, di personale
dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta presso le
strutture regionali competenti in materia di sanità e politiche
sociali. (8a)
TITOLO III RELAZIONI SINDACALI
CAPO I CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Art. 46 (Oggetto, ambito di applicazione e finalità)
1. Il presente capo reca disposizioni in materia di
contrattazione collettiva regionale di comparto, di settore e
decentrata, al fine di conseguire una migliore organizzazione del
lavoro e di assicurare il rispetto della ripartizione tra le
materie riservate alla legge, nonché, sulla base di questa, ai
provvedimenti di organizzazione e all'autonoma determinazione dei
dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.
Art. 47 (Contratto collettivo di comparto, di settore e decentrato)
1. La contrattazione collettiva per il personale degli enti di
cui all'articolo 1, comma 1, è articolata su tre livelli: di
comparto, di settore e decentrato.
2. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, costituiscono un
unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del
comparto unico possono essere apportate, sulla base di accordi
stipulati tra l'Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS)
di cui all'articolo 53, in rappresentanza della parte pubblica, e
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi
dell'articolo 54.
3. La contrattazione collettiva di comparto determina i diritti
e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e le
materie relative alle relazioni sindacali, disciplinando gli
istituti e le modalità della partecipazione. Sono escluse dalla
contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione
degli uffici e quelle afferenti alle attribuzioni dirigenziali.
Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione
delle prestazioni ai fini della corresponsione dei trattamenti
accessori, della mobilità e delle progressioni economiche, al
conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali, la
contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalla
presente legge.
4. La contrattazione collettiva di comparto disciplina, in
coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i
rapporti tra i diversi livelli di contrattazione e la durata dei
contratti collettivi di comparto, di settore e decentrati.
5. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva decentrata nel rispetto dei
vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale. La contrattazione collettiva decentrata, la
quale coincide con la contrattazione di settore nel caso in cui il
settore è composto da un solo ente, assicura, in particolare,
adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualità della performance, attraverso
l'attribuzione di trattamenti economici accessori, anche
temporanei, legati al raggiungimento di risultati programmati
ovvero allo svolgimento di attività che richiedono particolare
impegno e responsabilità. La contrattazione collettiva decentrata e
di settore si svolge sulle materie ed entro i limiti stabiliti dal
contratto collettivo di comparto. Il contratto collettivo di
comparto definisce, inoltre, il termine delle sessioni negoziali in
sede decentrata o di settore. Alla scadenza del termine, le parti
riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e
decisione.
6. Al fine di assicurare la continuità ed il miglior svolgimento
dell'attività amministrativa, qualora non si raggiunga l'accordo
per la stipulazione di un contratto collettivo decentrato o di
settore, l'ente o gli enti interessati possono provvedere, scaduto
il termine stabilito nel contratto collettivo di comparto, ad
autonome determinazioni, in via provvisoria, sulle materie oggetto
del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti
adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo
della compatibilità economico-finanziaria.
7. Il contratto collettivo di comparto, per gli enti di cui
all'articolo 1, comma 1, individua i criteri e i limiti finanziari
entro i quali deve svolgersi la contrattazione decentrata o di
settore.
8. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, non possono in ogni
caso sottoscrivere in sede decentrata o di settore contratti
collettivi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dal
contratto collettivo di comparto o che disciplinano materie non
espressamente delegate a tali livelli negoziali. In caso contrario,
le relative clausole sono nulle, non possono essere applicate e
sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, comma secondo,
del codice civile.
9. A corredo di ogni contratto collettivo decentrato o di
settore, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono una
relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa. Tali
relazioni sono certificate, per l'Amministrazione regionale, dalla
struttura regionale competente in materia di bilancio e, per gli
altri enti, dagli analoghi organi previsti dai rispettivi
ordinamenti.
10. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, hanno l'obbligo di
pubblicare sul proprio sito istituzionale, con modalità che
garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle
informazioni, i contratti decentrati o di settore stipulati,
unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e a quella
illustrativa certificate dagli organi di controllo. La relazione
illustrativa evidenzia gli effetti attesi in esito alla
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato o di settore in
materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in
relazione alle richieste degli utenti.
11. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a
trasmettere all'ARRS, di norma per via telematica, entro cinque
giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con le allegate
relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa e con l'indicazione
delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale,
affinché l'ARRS possa verificarne, entro i quindici giorni
successivi, la coerenza ed il rispetto dei criteri e dei limiti
imposti dal contratto collettivo di comparto.
Art. 48 (Procedimento di contrattazione di comparto)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, esercitano il potere
di indirizzo nei confronti dell'ARRS e le altre competenze relative
alle procedure di contrattazione collettiva di comparto mediante la
partecipazione al Comitato regionale per le politiche contrattuali,
di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è istituito presso la Presidenza della Regione ed
è composto, oltre che dal Presidente della Regione che lo presiede
o da un assessore suo delegato, da cinque componenti, di cui due in
rappresentanza dell'Amministrazione regionale designati dalla
Giunta regionale, due in rappresentanza degli enti locali,
designati dal Consiglio permanente degli enti locali, e uno
designato congiuntamente dagli altri enti appartenenti al comparto
unico regionale. Il Comitato regola autonomamente le proprie
modalità di funzionamento.
3. Gli atti di indirizzo nei confronti dell'ARRS per la
contrattazione collettiva di comparto sono emanati dal Comitato
prima di ogni rinnovo contrattuale. Gli atti indicano, tra
l'altro:
a) i criteri generali della disciplina contrattuale e delle sue
vicende modificative;
b) i criteri inerenti all'ordinamento professionale;
c) le disponibilità finanziarie totali, con riferimento ai
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio approvati dal
Consiglio regionale o dai competenti organi degli altri enti di cui
all'articolo 1, comma 1, e il totale della spesa per le
retribuzioni;
d) i criteri per la definizione, in sede di contrattazione
collettiva decentrata o di settore, delle voci della retribuzione
legate ai rendimenti e ai risultati del personale e della gestione
complessiva;
e) gli standard di rendimento e di risultato e i criteri per
verificarli.
4. Il Comitato invia appositi atti di indirizzo all'ARRS in
tutti gli altri casi in cui è richiesta un'attività negoziale.
L'ARRS informa costantemente il Comitato sullo svolgimento delle
trattative.
5. L'ARRS, entro cinque giorni dalla conclusione delle
trattative, trasmette al Comitato l'ipotesi di accordo, corredata
della relazione tecnica e dei prospetti contenenti la
quantificazione complessiva dei costi contrattuali diretti ed
indiretti, con l'indicazione della relativa copertura
finanziaria.
6. Il Comitato, entro venti giorni dal ricevimento dell'ipotesi
di accordo, esprime il proprio parere su di essa, nonché sugli
oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci degli
enti di cui all'articolo 1, comma 1, con il supporto degli organi
di controllo. L'ipotesi di accordo è sottoposta nei dieci giorni
successivi all'approvazione della Giunta regionale.
7. Acquisita l'approvazione sull'ipotesi di accordo, il
Presidente dell'ARRS, nei cinque giorni successivi, sottoscrive con
le organizzazioni sindacali il contratto collettivo di comparto.
Prima della sottoscrizione, l'ARRS verifica, sulla base della
rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai
sensi dell'articolo 54, che le organizzazioni sindacali che
aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso
almeno il 51 per cento come media ponderata tra il dato elettorale
e quello associativo nel comparto o nell'area contrattuale di
riferimento, calcolata con le proporzioni di cui all'articolo 54,
comma 2. Tale ultima verifica è effettuata dalla delegazione
trattante di parte pubblica anche ai fini della sottoscrizione dei
contratti collettivi di settore.
8. I contratti e gli accordi collettivi di comparto sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, sul sito
istituzionale dell'ARRS e degli enti interessati.
Art. 49 (Tutela retributiva)
1. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla
scadenza del contratto collettivo di comparto, qualora lo stesso
non sia ancora stato rinnovato, è riconosciuta al personale, ivi
compreso quello dirigenziale, degli enti di cui all'articolo 1,
comma 1, nella misura e con le modalità stabilite dal contratto
collettivo di comparto, e comunque entro i limiti delle risorse
finanziarie disponibili, un'anticipazione dei benefici complessivi
da attribuire all'atto del rinnovo contrattuale.
Art. 50 (Contrattazione per l'area dirigenziale)
1. Il personale della qualifica unica dirigenziale costituisce
area autonoma e separata di contrattazione.
2. Il contratto collettivo di comparto dell'area dirigenziale è
stipulato, con le modalità di cui al presente capo, dall'ARRS per
la parte pubblica e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo
54.
Art. 51 (Interpretazione autentica dei contratti collettivi)
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione dei
contratti o degli accordi collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il
significato della clausola controversa. L'eventuale accordo di
interpretazione autentica, stipulato con le procedure ordinarie di
contrattazione, sostituisce la clausola in questione sin
dall'inizio della vigenza del contratto.
Art. 52 (Trattamento economico)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 49, è definito dal contratto
collettivo di comparto. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento
contrattuale.
2. Il contratto collettivo di comparto definisce i trattamenti
economici accessori collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento all'ente
interessato nel suo complesso e alle strutture organizzative
dirigenziali in cui esso si articola;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente
disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
Art. 53 (Agenzia regionale per le relazioni sindacali)
1. L'ARRS esercita a livello regionale, in rappresentanza degli
enti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base degli indirizzi
approvati con le modalità di cui all'articolo 48, ogni attività
relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti
collettivi e all'assistenza dei medesimi enti, al fine
dell'uniforme applicazione dei contratti e degli accordi
collettivi.
2. L'ARRS cura le attività di studio, monitoraggio e
documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione
collettiva. Entro il primo trimestre di ciascun anno, l'ARRS
presenta al Comitato di cui all'articolo 48, comma 1, una relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'evoluzione delle
retribuzioni reali dei dipendenti del comparto unico regionale, con
l'indicazione di un quadro di confronto con i rapporti di lavoro
nel settore privato. A tal fine, l'ARRS si avvale della
collaborazione della struttura regionale competente in materia di
statistica per l'acquisizione delle informazioni statistiche e per
la formulazione dei modelli statistici di rilevazione. L'ARRS si
avvale, inoltre, della collaborazione degli enti di cui
all'articolo 1, comma 1, che garantiscono l'accesso ai dati
raccolti in sede di predisposizione del bilancio, del conto annuale
del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi
agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
3. L'ARRS effettua il monitoraggio sull'applicazione dei
contratti e degli accordi collettivi di comparto e presenta
annualmente al Presidente della Regione e al Presidente del
Consiglio permanente degli enti locali un rapporto in cui verifica
la corretta ripartizione fra le materie regolate dalla legge e
quelle di competenza della contrattazione di comparto, di settore e
decentrata, evidenziando le principali criticità emerse in sede di
contrattazione collettiva di comparto, di settore e decentrata.
4. Sono organi dell'ARRS:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo.
5. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della
Regione. Il Presidente rappresenta l'ARRS ed è scelto tra esperti
di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di
gestione del personale, fatto salvo quanto previsto dal comma 8. Il
Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
Il Presidente, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o
in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento di
appartenenza.
6. Il Comitato direttivo è costituito da quattro componenti
nominati con deliberazione della Giunta regionale, di cui due
membri designati dall'Amministrazione regionale e due dal Consiglio
permanente degli enti locali.
7. I componenti del Comitato direttivo sono scelti tra esperti
di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di
gestione del personale, fatto salvo quanto previsto dal comma 8. Il
Comitato direttivo coordina la strategia regionale e ne assicura
l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione
collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza
con gli indirizzi impartiti. Nell'esercizio delle sue funzioni, il
Comitato delibera a maggioranza, su proposta del Presidente. Il
Comitato direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti
possono essere riconfermati.
8. Non possono far parte del Comitato direttivo né ricoprire le
funzioni di Presidente persone che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi o cariche nei tre
anni precedenti alla nomina. L'incompatibilità si intende estesa a
qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con
le predette organizzazioni sindacali o politiche.
9. L'ARRS ha personalità giuridica di diritto pubblico, è
ricompresa tra gli enti del comparto unico regionale ed è dotata di
autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio
bilancio. L'ARRS definisce, con proprio regolamento, le norme
concernenti la propria organizzazione interna, il funzionamento e
la gestione contabile e finanziaria.
10. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i
seguenti atti dell'ARRS ed ogni loro successiva modificazione:
a) il regolamento di organizzazione e di contabilità;
b) il bilancio preventivo e il rendiconto;
c) la dotazione organica.
11. Al fine dell'approvazione, l'ARRS trasmette le deliberazioni
concernenti gli atti di cui al comma 10 alla struttura regionale
competente in materia di personale entro dieci giorni dalla loro
adozione. La struttura formula le proprie osservazioni nei trenta
giorni successivi, salva interruzione del termine per la richiesta
di integrazioni e chiarimenti, e trasmette alla Giunta regionale
proposta motivata di approvazione o di diniego dell'approvazione.
L'atto si intende approvato se all'ARRS non è comunicato un
provvedimento motivato di diniego dell'approvazione entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione ovvero dal ricevimento
delle integrazioni e dei chiarimenti eventualmente richiesti.
12. L'ARRS può avvalersi di un contingente di personale di non
più di otto dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,
proveniente dagli enti rappresentati, in mobilità o in posizione di
comando. L'ARRS può, inoltre, avvalersi di non più di cinque
esperti anche esterni alla pubblica amministrazione.
13. Per la sua attività, l'ARRS si avvale delle risorse
finanziarie derivanti da contributi posti a carico dei singoli enti
di cui all'articolo 1, comma 1, corrisposti in misura fissa per
numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 31
dicembre dell'anno precedente all'esercizio. La misura annua del
contributo individuale è definita, su proposta dell'ARRS e sentito
il Comitato di cui all'articolo 48, comma 1, con deliberazione
della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli
enti locali.
CAPO II RAPPRESENTANZA E PREROGATIVE SINDACALI
Art. 54 (Rappresentatività sindacale)
1. Le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del
presente articolo hanno diritto a partecipare alla contrattazione
collettiva di comparto o di settore.
2. Sono rappresentative le organizzazioni sindacali che nel
comparto o nell'area contrattuale separata della dirigenza abbiano
una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a
tal fine la media ponderata tra il dato associativo e il dato
elettorale, in proporzione rispettivamente del 75 e del 25 per
cento. Il dato associativo è espresso dalle adesioni, desunte dalle
deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al
totale degli iscritti dell'ambito considerato. Il dato elettorale è
espresso dai voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze
sindacali interne, rispetto al numero dei voti espressi nell'ambito
considerato.
3. La raccolta e la verifica dei dati sulle adesioni alle
organizzazioni sindacali spetta all'ARRS, che vi provvede entro il
31 marzo di ogni anno, previa trasmissione dei medesimi dati da
parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, entro il 28
febbraio di ogni anno.
4. Per garantire modalità certe di rilevazione, per la
certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali
controversie è istituito, presso l'ARRS, un Comitato paritetico al
quale partecipano le organizzazioni sindacali rappresentative ai
sensi del presente articolo. Il Comitato paritetico verifica i dati
e dirime le eventuali controversie.
5. Ai sensi degli articoli 6 del decreto legislativo 28 dicembre
1989, n. 430 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la
regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni
sociali), e 43, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), sono inoltre rappresentative le
organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche
riconosciute.
Art. 55 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro)
1. La libertà e l'attività sindacale nei luoghi di lavoro
restano regolate dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme
sul collocamento).
2. In ogni ente di cui all'articolo 1, comma 1, ad iniziativa
anche disgiunta delle organizzazioni sindacali rappresentative ai
sensi dell'articolo 54, è costituita, mediante elezioni alle quali
è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori, una
rappresentanza sindacale interna del personale per ogni area
contrattuale di riferimento.
3. Il diritto di presentare liste per le elezioni delle
rappresentanze sindacali interne compete, congiuntamente o
singolarmente, alle organizzazioni sindacali rappresentative ai
sensi dell'articolo 54 e alle altre organizzazioni sindacali,
purché costituite in associazione con un proprio statuto e purché
abbiano aderito al contratto collettivo riguardante la disciplina
delle modalità di costituzione, elezione e di funzionamento delle
rappresentanze sindacali interne.
4. Il diritto di promuovere il rinnovo delle rappresentanze
interne spetta alle organizzazioni sindacali e alla rappresentanza
sindacale interna uscente.
5. Il contratto collettivo di comparto stabilisce le modalità di
costituzione e di elezione delle rappresentanze sindacali interne,
garantendo l'attuazione dei seguenti principi:
a) riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo a tutti i
lavoratori;
b) espressione da parte dei lavoratori di un voto personale,
eguale, libero e segreto;
c) adozione di un sistema elettorale proporzionale puro a liste
concorrenti;
d) periodicità triennale delle elezioni;
e) svolgimento delle elezioni entro un periodo dell'anno
definito e circoscritto, comunque non superiore a tre mesi;
f) svolgimento delle operazioni di voto entro il termine
strettamente necessario alla partecipazione della totalità degli
aventi diritto al voto;
g) equa rappresentanza tra i candidati di lavoratrici e
lavoratori.
6. Il contratto collettivo di comparto disciplina, inoltre, le
modalità di funzionamento e i diritti delle rappresentanze
sindacali interne.
7. Il contratto collettivo di comparto può prevedere che, ai
fini dell'esercizio delle relazioni sindacali in sede decentrata,
la rappresentanza interna del personale sia integrata dalle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 54
che hanno sottoscritto il contratto collettivo di comparto, per i
lavoratori dell'ente o degli enti cui fanno capo.
8. Il contratto collettivo di comparto può prevedere che siano
costituite rappresentanze sindacali interne del personale comuni a
due o più enti del comparto unico regionale. Esso può, inoltre,
prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze sindacali interne del personale.
Art. 56 (Diritti sindacali)
1. I distacchi, le aspettative, i permessi e le altre
prerogative sindacali sono determinati con apposito accordo
collettivo concluso tra l'ARRS e le organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 54, il quale ne definisce i
limiti massimi e le modalità di esercizio.
TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 57 (Mansioni)
1. E' compito dei dirigenti curare l'inserimento di ogni
dipendente nella propria struttura, attraverso una chiara
definizione del ruolo organizzativo ricoperto, delle
responsabilità, delle mansioni assegnate e degli obiettivi della
propria attività.
2. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito della
categoria e posizione di inquadramento.
3. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici
non prevalenti della categoria o della posizione superiore ovvero,
occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, a compiti
e mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal dirigente
della struttura organizzativa cui è assegnato, senza che ciò
comporti alcuna variazione agli effetti giuridici ed economici.
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla categoria
o alla posizione di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore.
Art. 58 (Progressioni economiche)
1. I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, con
esclusione dei dirigenti, sono inquadrati in almeno quattro
categorie, distinte per posizioni. Le progressioni economiche
all'interno della stessa posizione avvengono secondo principi di
selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali,
dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. La valutazione
positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni consecutivi
nell'ultimo triennio costituisce titolo rilevante ai fini della
progressione economica.
Art. 59 (Attribuzione temporanea di mansioni superiori)
1. Per oggettive esigenze di servizio possono essere conferite
ai dipendenti mansioni superiori:
a) nel caso di vacanza di un posto della dotazione organica, per
un periodo non superiore a sei mesi dal verificarsi della vacanza,
prorogabili di ulteriori sei mesi;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla
conservazione del posto per tutto il periodo di durata
dell'assenza, escluso il periodo di ferie.
2. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori può essere
disposta, nei casi di cui al comma 1, qualora non sia possibile
attribuire le mansioni ad altro personale di pari categoria o
posizione, al personale prescelto, di norma, nell'ambito della
stessa struttura organizzativa, in possesso:
a) di idoneità già conseguita in concorsi o selezioni precedenti
relativi al profilo professionale per cui è disposta l'attribuzione
temporanea di mansioni superiori;
b) in via subordinata, dei requisiti richiesti per l'accesso al
posto per cui è disposta l'attribuzione temporanea di mansioni
superiori.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), le mansioni superiori
possono essere attribuite a condizione che siano avviate le
procedure per la copertura del posto vacante e fino
all'espletamento delle stesse.
4. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori è disposta
con provvedimento del dirigente preposto alla struttura
organizzativa presso la quale il dipendente è destinato a svolgere
le mansioni superiori e previo parere favorevole del dirigente
della struttura di provenienza.
5. Il dipendente ha diritto, per il periodo di effettivo
espletamento delle mansioni superiori, a percepire il trattamento
economico di base ed accessorio previsto per il posto per il quale
sono conferite le mansioni.
Art. 60 (Incarichi aggiuntivi)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono conferire al
proprio personale, ivi compreso quello dirigenziale, incarichi
aggiuntivi non ricompresi nei compiti d'ufficio, la cui eventuale
remunerazione è regolata dal contratto collettivo regionale di
lavoro.
2. Eventuali indennità e compensi attribuiti da terzi al
personale di cui al comma 1 sono versati direttamente all'ente di
appartenenza.
Art. 61 (Identificazione del personale)
1. I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono
tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso
di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la
postazione di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale
individuato da ciascun ente sulla base di categorie determinate, in
relazione ai compiti ad esse attribuiti.
Art. 62 (Infermità per causa di servizio)
1. Il dipendente che abbia contratto un'infermità imputabile a
causa di servizio può chiedere il riconoscimento di un equo
indennizzo.
2. All'accertamento della dipendenza da causa di servizio
provvedono i competenti organi sanitari.
3. Le procedure per l'accertamento della dipendenza da causa di
servizio dell'infermità denunciata e quelle dirette all'ottenimento
di un equo indennizzo restano disciplinate dalla normativa statale
vigente in materia.
Art. 63 (Permanente inidoneità psicofisica) (8b)
1. Alle procedure di accertamento e ai casi di accertata
permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti degli
enti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica la normativa
statale vigente in materia ove compatibile con le disposizioni
della presente legge.
Art. 64 (Collocamento a riposo d'ufficio)
1. I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono
collocati a riposo d'ufficio:
a) al compimento del sessantacinquesimo anno di età;
b) al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima di
quarant'anni.
2. La risoluzione del rapporto di lavoro decorre dalla prima
data utile prevista dalla disciplina vigente in materia di accesso
al trattamento pensionistico, fatto salvo il trattenimento in
servizio eventualmente disposto ai sensi dell'articolo 65.
3. L'ente comunica all'interessato, almeno sei mesi prima del
verificarsi della condizione prevista, la risoluzione del rapporto
di lavoro.
Art. 65 (Trattenimento in servizio oltre i limiti di età o di
servizio)
1. Il collocamento a riposo può essere differito su richiesta
dell'ente o del dipendente.
2. Nel caso di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), gli
enti possono, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo,
differire il collocamento a riposo per proprie esigenze funzionali
e organizzative, previo assenso del dipendente interessato, non
oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età. In caso di
conferimento di incarico dirigenziale, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 21, comma 5, e 22, comma 2, qualora l'ente
non manifesti volontà contraria, il collocamento a riposo è
differito nei confronti di incaricati prossimi alla maturazione del
requisito di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), fatto
comunque salvo il limite massimo di età.
3. I dipendenti possono chiedere il trattenimento in servizio
per un periodo massimo di un biennio oltre i sessantacinque anni di
età oppure, nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità
contributiva massima di quarant'anni, fino al compimento del
sessantacinquesimo anno di età.
4. Nei casi di cui al comma 3, è data facoltà all'ente, sulla
base delle proprie esigenze organizzative e funzionali, di
accogliere la domanda in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati e specifici
ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La
domanda di trattenimento in servizio deve essere presentata
all'ente almeno nove mesi prima del verificarsi della condizione
prevista.
5. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, nel
rispetto delle relazioni sindacali ove previste dal contratto
collettivo regionale di lavoro, i criteri generali sulla base dei
quali disporre il differimento del collocamento a riposo o il
trattenimento in servizio nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. I benefici di cui ai commi 2 e 3 non sono tra loro
cumulabili.
Art. 66 (Pari opportunità)
1. Al fine di garantire pari opportunità tra donne e uomini
nell'accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro, gli enti di
cui all'articolo 1, comma 1, in particolare:
a) riservano ad ogni genere, salvo motivata impossibilità,
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, nel rispetto dei criteri di composizione delle
commissioni esaminatrici;
b) garantiscono la partecipazione dei propri dipendenti ai corsi
di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto
proporzionale al genere, adottando modalità organizzative atte a
favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita
professionale e vita familiare;
c) finanziano i programmi di azioni positive e l'attività dei
Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, costituiti anche in forma associata tra gli enti
di cui all'articolo 1, comma 1, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili. (9)
Art. 67 (Orario di lavoro)
1. L'orario di lavoro dei dipendenti è, di norma, articolato su
trentasei ore settimanali ed è funzionale all'orario di
servizio.
2. L'orario di servizio deve assicurare il funzionamento degli
uffici, di norma, sia nelle ore antimeridiane sia in quelle
pomeridiane.
3. La prestazione ordinaria individuale di lavoro deve, di
norma, essere distribuita in un arco massimo giornaliero di dieci
ore.
4. Nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo e di
quanto previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro, la
programmazione dell'orario di lavoro individuale e l'articolazione
dello stesso sono definite dai dirigenti, in relazione alle
esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono
preposti, rispettando i criteri di flessibilità e garantendo la
migliore rispondenza alle esigenze dell'utenza.
5. Il personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, che
faccia parte di organizzazioni iscritte nel registro regionale
delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 22
luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e
dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla
legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di
associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e
handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi
regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), per
poter espletare la relativa attività, ha diritto di usufruire di
forme di flessibilità del proprio orario di lavoro o delle
turnazioni previste dal contratto collettivo regionale di lavoro,
compatibilmente con le esigenze organizzative e funzionali
dell'ente di appartenenza.
5bis. Fermo restando il rispetto dell'orario settimanale
obbligatorio, le istituzioni scolastiche possono stabilire la
chiusura degli uffici di segreteria per un'intera giornata
nell'arco della settimana, nel caso in cui le lezioni si articolino
su cinque giorni, nonché nei periodi di interruzione delle attività
didattiche, sempre che non siano in corso operazioni d'esame.
(9a)
Art. 68 (Aspettativa per cariche pubbliche elettive)
1. I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo sono
collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata del
mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo
dell'indennità parlamentare, del trattamento economico in godimento
presso l'ente di appartenenza, che resta a carico del medesimo.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di
servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo la
normativa vigente.
3. Il collocamento in aspettativa decorre dalla data di
proclamazione degli eletti.
4. Ai dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
eletti al Consiglio regionale, si applicano le disposizioni di cui
alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità
spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza
dei consiglieri regionali).
5. Ai dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
chiamati a ricoprire cariche elettive negli enti locali, si
applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 4 settembre
2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori
locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18
maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n.
17).
6. Il dipendente degli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
eletto all'ufficio di difensore civico ai sensi della legge
regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento
dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge
regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), è
collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del
mandato. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità
di servizio e del trattamento di quiescenza. (9b)
Art. 69 (Codice di comportamento) (9c)
1. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, su
proposta del Comitato regionale per le politiche contrattuali e
previo parere obbligatorio della Commissione indipendente di
valutazione della performance, le eventuali integrazioni e
specificazioni al Codice di comportamento adottato ai sensi
dell'articolo 54 del d.lgs. 165/200l.
2. Sull'applicazione delle disposizioni del Codice vigilano i
dirigenti responsabili di ciascuna struttura organizzata e
l'ufficio per i procedimenti disciplinari.
3. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, verificano
annualmente lo stato di applicazione del Codice e organizzano
attività di formazione del personale per la conoscenza e la
corretta applicazione dello stesso.
CAPO II ATTIVITA' EXTRAIMPIEGO
Art. 70 (Attività compatibili)
1. Il dipendente può svolgere, senza necessità di preventiva
autorizzazione, le seguenti attività extraimpiego:
a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e
simili;
b) utilizzazione economica come autore o inventore di opere
dell'ingegno o di invenzioni industriali;
c) partecipazione a convegni e seminari e tenuta di singole
lezioni presso università o istituzioni scolastiche;
d) attività di formazione diretta ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni;
dbis) attività di volontariato per le quali sia previsto il solo
rimborso delle spese documentate per l'attività prestata. (9d)
2. Possono inoltre essere svolti, senza necessità di preventiva
autorizzazione:
a) gli incarichi per lo svolgimento dei quali è previsto il
collocamento in aspettativa o comando;
b) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a
dipendenti presso le stesse distaccati o collocati in aspettativa
senza assegni.
3. Il dipendente può assumere la qualità di socio in società di
persone o di capitali a condizione che non vi presti attività
lavorativa o non assuma cariche negli organi delle stesse, ancorché
a titolo gratuito. (9e)
3bis. Il dipendente per avviare attività professionali o
imprenditoriali può essere collocato in aspettativa, senza assegni
e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo non
superiore a dodici mesi, tenuto conto delle esigenze organizzative
dell'ente di appartenenza e previo esame della documentazione
presentata dall'interessato. (10)
Art. 71 (Incarichi extraimpiego autorizzabili)
1. Il dipendente può assumere, previa autorizzazione dell'ente
di appartenenza:
a) incarichi esterni, per i quali sia o meno previsto un
compenso sotto qualsiasi forma, conferiti da altri enti pubblici o
da soggetti privati che non siano in conflitto, anche potenziale,
con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso; (10a)
b) cariche in società sportive dilettantistiche, organizzazioni
di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
società cooperative, associazioni e fondazioni, per le quali sia o
meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in
conflitto, anche potenziale, con l'attività di lavoro svolta dal
dipendente stesso; (11)
c) cariche in qualità di presidente o di componente degli organi
di amministrazione di enti, aziende ed agenzie dipendenti dalla
Regione o dagli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, o di
società dagli stessi partecipate, anche indirettamente; in tali
casi, il dipendente, a domanda, può essere collocato in aspettativa
senza assegni per l'intera durata della carica.
2. Il dipendente può inoltre essere autorizzato ad effettuare
prestazioni di lavoro autonomo occasionale a favore di enti
pubblici o di soggetti privati.
3. Gli incarichi extraimpiego autorizzati ai sensi del presente
articolo non possono comportare complessivamente un compenso
annuale superiore al 35 per cento del trattamento economico
complessivo in godimento nella categoria e posizione di
appartenenza. Il tempo dedicato agli impieghi autorizzati ai sensi
dei commi 1, lettera a), e 2, non può eccedere le cinquanta
giornate calendariali. (11a)
4. Il provvedimento di autorizzazione, reso nel termine di
trenta giorni dalla richiesta del dipendente interessato, dichiara
la conciliabilità dell'incarico, espressa con le modalità di cui al
comma 5, ed evidenzia:
a) la natura dell'incarico;
b) la durata, i tempi e i modi di espletamento dell'incarico, da
svolgersi comunque al di fuori dell'orario di lavoro;
c) l'entità del compenso previsto.
5. La conciliabilità dell'attività extraimpiego è effettuata dal
dirigente responsabile della struttura presso la quale il
dipendente interessato presta servizio, sulla base dei seguenti
criteri:
a) connessione con i compiti del dipendente e con le competenze
della struttura presso la quale il dipendente presta servizio, al
fine di escludere qualsivoglia conflitto di interesse, anche
potenziale; (11b)
b) assenza di pregiudizio per il regolare espletamento dei
compiti di ufficio o per la funzionalità del servizio;
c) insussistenza di finanziamenti erogati dalla struttura presso
la quale il dipendente presta servizio e connessi all'attività
extraimpiego per lo svolgimento della quale il dipendente richiede
l'autorizzazione.
6. I dipendenti il cui rapporto di impiego a tempo parziale
presso l'ente di appartenenza non sia superiore al 50 per cento
della prestazione lavorativa a tempo pieno possono essere
autorizzati, con le modalità di cui al presente articolo e nel
rispetto di quanto stabilito dai provvedimenti di organizzazione,
ad assumere cariche in società di persone o di capitali o impieghi
presso soggetti privati o a svolgere attività di lavoro autonomo o
libero-professionale con iscrizione al relativo albo, ove prevista,
a favore di altri enti pubblici o di soggetti privati. Per i
predetti dipendenti non trovano applicazione i limiti all'attività
extraimpiego di cui al comma 3.
Art. 72 (Attività incompatibili)
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 70 e 71, il
dipendente non può esercitare alcun commercio, industria o
professione o assumere impieghi alle dipendenze di enti pubblici o
soggetti privati.
2. L'ente di appartenenza si riserva la facoltà di effettuare
accertamenti sulle attività extraimpiego dei dipendenti. Il
dipendente che eserciti attività o assuma incarichi in violazione
del presente articolo o che effettui attività extraimpiego in
assenza di autorizzazione, ove dovuta, è diffidato dal dirigente
competente a cessare dalla situazione di incompatibilità entro il
termine perentorio stabilito nell'atto di diffida, comunque non
superiore a trenta giorni. La circostanza che il dipendente abbia
ottemperato alla diffida non preclude l'esercizio dell'azione
disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla scadenza del termine
stabilito nell'atto di diffida, senza che l'incompatibilità sia
cessata, il dipendente è dichiarato decaduto dall'impiego.
CAPO III RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Art. 73 (Responsabilità disciplinare. Rinvio)
1. Ai dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, si
applicano le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni
e sanzioni disciplinari di cui agli articoli da 55 a 55sexies del
d.lgs. 165/2001, le quali, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, costituiscono norme non derogabili
dai contratti o dagli accordi collettivi regionali di lavoro.
2. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono individuare
in forma associata l'ufficio per i procedimenti disciplinari cui
spetta l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità, non
rientranti nelle attribuzioni dei dirigenti ai sensi dell'articolo
4, comma 3, lettera e), ed il supporto dei dirigenti nell'esercizio
del potere disciplinare ad essi assegnato.
3. Al fine di orientare buone prassi ed agevolare l'adozione di
comportamenti organizzativi e sanzionatori uniformi, gli uffici per
i procedimenti disciplinari degli enti di cui all'articolo 1, comma
1, sono messi in rete mediante la condivisione e lo scambio di
informazioni, in forma anonima o comunque mediante l'adozione di
accorgimenti e omissioni volti ad assicurare la riservatezza degli
interessati o dei terzi, relativamente ai provvedimenti
disciplinari adottati.
CAPO IIIbis DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TELELAVORO (11c)
Art. 73bis (Finalità e oggetto)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, promuovono le
attività di telelavoro e ne diffondono la conoscenza tra i loro
dipendenti.
2. Con la promozione del telelavoro gli enti di cui all'articolo
1, comma 1, perseguono gli obiettivi di razionalizzazione
dell'organizzazione del lavoro e realizzazione di economie di
gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane,
conciliazione del lavoro con la famiglia e la vita privata, lotta
allo spopolamento delle località decentrate, decongestionamento dei
poli urbani, riduzione dei costi, pubblici e privati, di
trasporto.
3. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti di cui
all'articolo 1, comma 1, si avvalgono di apposito Comitato
paritetico, denominato Comitato per il telelavoro, avente i
seguenti compiti:
a) supportare gli enti nella redazione e attuazione dei progetti
di telelavoro;
b) monitorare e valutare lo svolgimento delle attività di
telelavoro;
c) sostenere gli enti nella diffusione della conoscenza
dell'istituto del telelavoro;
d) svolgere funzioni consultive;
e) promuovere il telelavoro attraverso l'organizzazione di
seminari, convegni e altre iniziative.
4. La composizione del Comitato per il telelavoro, la
partecipazione al quale è gratuita, è stabilita dalla
contrattazione collettiva regionale di lavoro.
Art. 73ter (Definizione e modalità di svolgimento del telelavoro)
1. Per telelavoro si intende la prestazione di lavoro effettuata
dal dipendente in un luogo ritenuto idoneo dal datore di lavoro,
collocato al di fuori della sede di servizio, in cui la prestazione
sia tecnicamente possibile utilizzando le tecnologie informatiche
che consentono il collegamento del dipendente stesso con l'ente di
appartenenza e sotto la direzione del dirigente responsabile.
2. Il telelavoro può svolgersi con le seguenti modalità:
a) domiciliare, se svolto nell'abitazione del dipendente
stesso;
b) telecentrale, se svolto in una sede periferica gestita con
altre istituzioni;
c) convenzionato, se svolto presso la sede di un ente diverso da
quello di appartenenza.
3. Le attività che possono essere svolte con modalità di
telelavoro devono essere informatizzabili, prevedere un livello di
collaborazione ed interazione con altri dipendenti compatibile con
la modalità del telelavoro, essere programmabili e verificabili in
termini di risultato e non prevedere interazioni fisiche con il
pubblico.
Art. 73quater (Attuazione del telelavoro)
1. L'attuazione del telelavoro avviene sulla base di appositi
progetti, elaborati dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, con
il supporto del Comitato per il telelavoro di cui all'articolo
73bis, comma 3, che individuano i posti di lavoro telelavorabili,
verificano la fattibilità logistico-strumentale, individuano il
percorso formativo necessario e definiscono i criteri, orientati ai
risultati, di verifica della prestazione di telelavoro e di
monitoraggio e aggiornamento delle attività di progetto.
Art. 73quinquies (Definizione del contingente di posti telelavorabili)
1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, ogni ente individua,
nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno delle
risorse umane, i posti di lavoro telelavorabili e il numero massimo
di progetti individuali attivabili.
Art. 73sexies (Disciplina del telelavoro)
1. Il contratto collettivo regionale di lavoro adegua la
disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro alle
specifiche modalità di svolgimento del telelavoro, garantendo in
ogni caso ai lavoratori un trattamento equivalente a quello dei
dipendenti impiegati nella sede di lavoro, con particolare riguardo
alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro e
al rimborso delle eventuali spese sostenute dal dipendente nel caso
di telelavoro domiciliare.
2. Il contratto collettivo regionale di lavoro definisce, nel
caso di telelavoro domiciliare, le modalità per l'accesso al
domicilio del dipendente per l'effettuazione degli interventi di
competenza del datore di lavoro.
3. E' demandata alla contrattazione collettiva la definizione e
la ponderazione dei criteri per l'accesso al telelavoro da parte
dei dipendenti interessati. In ogni caso, la contrattazione deve
tener conto delle seguenti situazioni:
a) disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il
raggiungimento del luogo di lavoro;
b) esigenze legate alla conciliazione del lavoro con la famiglia
e la vita privata e alla cura e all'assistenza di familiari o
conviventi;
c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente
alla sede di lavoro.
4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono, sulla
base dei criteri di cui al comma 3, all'approvazione delle
graduatorie, ove necessarie, e all'assegnazione dei relativi posti
telelavorabili.
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 74 (Modificazioni di leggi)
1. (12)
2. (13)
3. (14)
4. (15)
Art. 75 (Disposizione di coordinamento)
1. Ogni riferimento contenuto nelle leggi o nei regolamenti
regionali alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma
dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle
d'Aosta e revisione della disciplina del personale), e alle altre
leggi, regolamenti e disposizioni di cui all'articolo 77 deve
intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni della
presente legge.
Art. 76 (Disposizioni transitorie)
1. Gli incarichi dirigenziali di primo, secondo e terzo livello,
ivi compreso l'incarico di Segretario generale e quelli fiduciari,
in essere nell'Amministrazione regionale alla data di entrata in
vigore della presente legge cessano alla scadenza naturale o alla
diversa scadenza stabilita per contratto. I nuovi incarichi
dirigenziali sono conferiti in conformità alle disposizioni di cui
alla presente legge. Nelle more della graduazione delle strutture
organizzative dirigenziali da effettuarsi nel rispetto dei criteri
e secondo le modalità di cui all'articolo 17, le strutture
organizzative di primo livello e quelle di secondo e di terzo
livello dirigenziale sono automaticamente inquadrate,
rispettivamente, al primo e al secondo livello dirigenziale, con le
attribuzioni in essere e fatto salvo, per i dirigenti preposti, il
mantenimento della retribuzione di posizione in godimento al
momento dell'inquadramento fino al conferimento del nuovo incarico
dirigenziale o alla nuova graduazione; per il caso dell'istituzione
di nuove strutture organizzative dirigenziali, stabili, temporanee
o di progetto, la graduazione è effettuata sulla base delle
disposizioni contrattuali vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. I requisiti professionali previsti per il conferimento degli
incarichi dirigenziali di primo livello ai sensi dell'articolo 21,
comma 1, non si applicano ai dirigenti già appartenenti alla
qualifica unica dirigenziale con un'anzianità, alla data di entrata
in vigore della presente legge, di almeno dieci anni nella predetta
qualifica.
3. Il Comitato dei garanti in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge resta in carica sino alla naturale
scadenza dell'incarico conferitogli.
4. La Commissione indipendente di valutazione della performance
di cui all'articolo 36 è costituita entro cinque mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Gli enti di cui
all'articolo 1, comma 1, con il supporto della predetta
Commissione, provvedono a definire il sistema di misurazione e
valutazione della performance di cui al capo IV del titolo II in
modo da assicurarne la piena operatività a partire dal 1° gennaio
2012. Nelle more della definizione del predetto sistema, la
valutazione dei dirigenti e del personale degli enti di cui
all'articolo 1, comma 1, è effettuata in applicazione delle
disposizioni contrattuali vigenti e dei modelli innovativi di
valutazione eventualmente introdotti in via sperimentale e
progressiva ai sensi dell'articolo 31. A far data dal 1° gennaio
2011, la valutazione del personale dirigenziale degli enti di cui
all'articolo 1, comma 1, è effettuata dai rispettivi organi di
direzione politico-amministrativa, su proposta della Commissione
indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo
36.
5. Le disposizioni di cui al titolo III concernenti le riserve
di materia e le procedure di contrattazione, di comparto, di
settore e decentrata, si applicano a far data dalla tornata
contrattuale successiva al 31 dicembre 2009.
6. Il Comitato regionale per le politiche contrattuali di cui
all'articolo 48, comma 1, è nominato entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il Presidente ed il
Comitato direttivo dell'ARRS in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge restano in carica sino alla naturale
scadenza dell'incarico loro conferito. Nelle more dell'approvazione
da parte dell'ARRS del proprio regolamento interno ai sensi
dell'articolo 53, comma 9, continua a trovare applicazione il
regolamento regionale 2 dicembre 1996, n. 5 (Norme per
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per le
relazioni sindacali).
7. Le elezioni di cui all'articolo 55 devono essere effettuate
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nelle more dello svolgimento delle elezioni delle rappresentanze
sindacali interne ai sensi dell'articolo 55, la rappresentatività
sindacale ai sensi dell'articolo 54 è determinata con riferimento
al solo dato associativo; nelle more della costituzione delle
rappresentanze sindacali interne, all'esercizio delle relazioni
sindacali in sede decentrata provvedono le organizzazioni
rappresentative ai sensi dell'articolo 54.
8. La definizione in sede contrattuale dei limiti massimi delle
aspettative, dei permessi e dei distacchi sindacali e delle
modalità di esercizio delle altre prerogative sindacali ai sensi
dell'articolo 56 è effettuata entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, decorsi inutilmente i quali a detta
definizione si provvede con legge regionale. Nelle more
dell'approvazione dell'accordo collettivo di cui al primo periodo o
dell'emanazione della legge regionale da approvarsi in assenza
dell'accordo collettivo, la materia resta disciplinata dagli
articoli 39 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 (Norme
sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), e
5 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti
dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993
relative al personale regionale).
9. Restano ferme, sino alla scadenza prevista nel relativo
provvedimento, le autorizzazioni allo svolgimento di attività
extraimpiego già rilasciate ai dipendenti degli enti di cui
all'articolo 1, comma 1, ed in corso di validità alla data di
entrata in vigore della presente legge.
10. Sono fatti salvi gli effetti delle procedure selettive di
passaggio interno per il personale dell'Amministrazione regionale e
degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviate ai sensi
dell'articolo 30bis della l.r. 45/1995, e delle relative
disposizioni attuative, i cui bandi siano già stati pubblicati alla
data di entrata in vigore della presente legge.
11. Qualora la notizia dell'infrazione disciplinarmente
rilevante sia stata acquisita dall'ente interessato prima della
data di entrata in vigore della presente legge, il relativo
procedimento disciplinare è condotto e portato a conclusione in
applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti alla medesima
data.
Art. 77 (Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogati:
a) la legge regionale 28 luglio 1956, n. 3;
b) la legge regionale 30 gennaio 1962, n. 2;
c) la legge regionale 10 novembre 1966, n. 13;
d) la legge regionale 7 maggio 1975, n. 19;
e) la legge regionale 21 giugno 1977, n. 44;
f) la legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1;
g) la legge regionale 3 aprile 1979, n. 15;
h) la legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, ad eccezione
dell'articolo 39;
i) la legge regionale 11 luglio 1980, n. 27;
j) la legge regionale 10 dicembre 1980, n. 49;
k) la legge regionale 21 aprile 1981, n. 23;
l) la legge regionale 10 maggio 1983, n. 32;
m) la legge regionale 26 aprile 1984, n. 12;
n) la legge regionale 21 maggio 1985, n. 35;
o) la legge regionale 1° aprile 1986, n. 12, ad eccezione degli
articoli 5, 6 e 7;
p) la legge regionale 12 maggio 1986, n. 23;
q) la legge regionale 16 settembre 1986, n. 54;
r) la legge regionale 29 gennaio 1988, n. 11;
s) la legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13;
t) la legge regionale 16 maggio 1988, n. 36;
u) la legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68;
v) la legge regionale 19 agosto 1992, n. 42, ad eccezione degli
articoli 2 e 5;
w) la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45;
x) la legge regionale 12 luglio 1996, n. 17;
y) la legge regionale 24 novembre 1997, n. 38;
z) l'articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 1997, n.
41;
aa) la legge regionale 27 maggio 1998, n. 45;
bb) la legge regionale 19 marzo 1999, n. 7;
cc) la legge regionale 22 marzo 2000, n. 9;
dd) l'articolo 16 della legge regionale 11 dicembre 2001, n.
38;
ee) il regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 4;
ff) l'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2002, n.
12;
gg) l'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2002, n.
14;
hh) gli articoli 2 e 4 della legge regionale 21 gennaio 2003, n.
3;
ii) l'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2003, n.
21;
jj) l'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2004, n.
19;
kk) l'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 2005, n.
1;
ll) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 14 ottobre 2005, n.
20;
mm) l'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2005, n.
31;
nn) l'articolo 22 della legge regionale 19 dicembre 2005, n.
34;
oo) l'articolo 1 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4;
pp) l'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2007, n. 9;
qq) gli articoli 16 e 17 della legge regionale 12 dicembre 2007,
n. 32;
rr) l'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n.
34;
ss) l'articolo 20 della legge regionale 10 dicembre 2008, n.
29;
tt) gli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale 2 febbraio 2009,
n. 5;
uu) l'articolo 13 e i commi 10 e 11 dell'articolo 14 della legge
regionale 11 dicembre 2009, n. 47.
(*) L'articolo 12, comma 1, della L.R. 20 dicembre 2010, n. 45,
dispone che: "Le disposizioni di cui all'articolo 2 trovano
applicazione anche con riguardo agli incarichi di cui all'articolo
12 della l.r. 22/2010 in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge.".
(**) Si veda ora il R.R. 12 febbraio 2013, n. 1.
(01) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 13
febbraio 2013, n. 2.
(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 20
dicembre 2010, n. 45, e in seguito dall'art. 15 della L.R. 13
dicembre 2011, n. 30.
(1a) Comma inserito dal comma 1 dell'art. 17 della L.R. 13
febbraio 2012, n. 3.
(1b) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 13
febbraio 2013, n. 2.
(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 20
dicembre 2010, n. 45.
(3) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 20
dicembre 2010, n. 45.
(3a) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 13
febbraio 2013, n. 2.
(4) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 20
dicembre 2010, n. 45.
(5) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 20
dicembre 2010, n. 45.
(6) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 20
dicembre 2010, n. 45.
(7) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 20
dicembre 2010, n. 45.
(7a) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 13
febbraio 2013, n. 2.
(7b) Comma inserito dall'art. 3, comma 2, della L.R. 13 febbraio
2013, n. 2.
(7c) Comma inserito dall'art. 3, comma 3, della L.R. 13 febbraio
2013, n. 2.
(7d) Comma così modificato dall'art. 3, comma 4, della L.R. 13
febbraio 2013, n. 2.
(7e) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 5, della L.R. 13 febbraio
2013, n. 2.
(7f) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, della L.R. 13
febbraio 2013, n. 2.
(7g) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.R. 13 febbraio
2013, n. 2.
(7h) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 13
febbraio 2013, n. 2.
(7i) Comma inserito dall'art. 6, comma 2, della L.R. 13 febbraio
2013, n. 2.
(7j) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 3, della L.R. 13 febbraio
2013, n. 2.
(7k) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 4, della L.R. 13 febbraio
2013, n. 2.
(8) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 20
dicembre 2010, n. 45.
(8a) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 28 giugno
2011, n. 16, e successivamente così sostituito dall'art. 7, comma
1, della L.R. 13 febbraio 2013, n. 2.
(8b) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R.
13 febbraio 2013, n. 2.
(9) Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 1, della L.R. 20
dicembre 2010, n. 45.
(9a) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, della L.R. 13 febbraio
2013, n. 2.
(9b) Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 1° agosto
2011, n. 19.
(9c) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.R.
13 febbraio 2013, n. 2.
(9d) Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1, della L.R. 13
febbraio 2013, n. 2.
(9e) Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, della L.R. 13
febbraio 2013, n. 2.
(10) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, della L.R. 20
dicembre 2010, n. 45.
(10a) Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1, della L.R.
13 febbraio 2013, n. 2.
(11) Lettera già modificata dall'art. 11, comma 1, della L.R. 20
dicembre 2010, n. 45, e successivamente così sostituita dall'art.
12, comma 2, della L.R. 13 febbraio 2013, n. 2.
(11a) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 3, della L.R. 13
febbraio 2013, n. 2.
(11b) Lettera così modificata dall'art. 12, comma 4, della L.R.
13 febbraio 2013, n. 2.
(11c) Capo inserito dall'art. 13, comma 1, della L.R. 13
febbraio 2013, n. 2.
(12) Sostituisce la rubrica dell'articolo 48 della L.R. 4 agosto
2009, n. 30.
(13) Sostituisce il comma 1 dell'articolo 48 della L.R. 4 agosto
2009, n. 30.
(14) Modifica la rubrica dell'articolo 39 della L.R. 10 novembre
2009, n. 37.
(15) Aggiunge il comma 4bis all'articolo 39 della L.R. 10
novembre 2009, n. 37.
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