Legge regionale 26 aprile 1993, n. 21
Interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed
escursionistico.
(B.U. 4 maggio 1993, n. 20).
Art. 1 (Finalità e natura degli interventi).
1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di promuovere lo sviluppo
del turismo alpinistico ed escursionistico, attua e favorisce gli
interventi che seguono:
a) definizione di specifica segnaletica che consenta l'agevole e
sicura percorrenza degli itinerari escursionistici e di accesso a
rifugi alpini e bivacchi;
b) messa in opera e manutenzione della segnaletica di cui alla
lettera a);
c) realizzazione e manutenzione di puntuali opere che migliorino
la percorribilità e il grado di sicurezza degli itinerari di cui
alla lettera a);
d) (1)
e) (1)
Art. 2 (Definizione della segnaletica).
1. Nella regione Valle d'Aosta la segnaletica di qualsiasi
itinerario escursionistico o alpinistico deve conformarsi alle
tipologie e alle caratteristiche grafiche e tecniche definite con
apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale, su proposta
elaborata dall'Assessorato regionale del turismo, sport e beni
culturali, tenendo presenti i criteri per la segnaletica unificata
indicati dagli organismi competenti a livello italiano ed
europeo.
Art. 3 (Segnaletica difforme).
1. L'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali può
ordinare la rimozione, con rimessa in pristino, della segnaletica
realizzata in modo difforme rispetto alle tipologie e
caratteristiche definite secondo quanto disposto all'articolo
2.
2. Decorso il termine di sessanta giorni dall'ordine di
rimozione senza che gli interessati abbiano provveduto,
l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali
provvede d'ufficio, a spese degli inadempienti, alla rimozione e
alla rimessa in pristino, di cui al comma 1.
Art. 4 (Elenco degli itinerari escursionistici).
1. La Regione provvede a individuare gli itinerari
escursionistici che possono formare oggetto degli interventi di cui
all'articolo 1.
2. A tale scopo l'Assessorato regionale del turismo, sport e
beni culturali redige un elenco degli itinerari ritenuti più idonei
a promuovere lo sviluppo del turismo escursionistico in Valle
d'Aosta; gli itinerari devono essere riportati su di una
cartografia in scala 1: 10.000.
3. Nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2 devono essere
distinte le seguenti categorie di itinerari:
a) regionali o "alte vie";
b) comprensoriali o intervallivi;
c) locali, normalmente circoscritti al territorio di un singolo
comune o di comuni contermini.
4. La redazione dell'elenco di cui al comma 2 è affidata
all'Ufficio regionale per il turismo, Servizio infrastrutture
ricreativo sportive, che ne cura altresì le modifiche e gli
aggiornamenti.
5. In sede di redazione e di eventuale modifica o aggiornamento
dell'elenco di cui al comma 2, l'Ufficio può avvalersi della
collaborazione di guide alpine o di esperti conoscitori delle zone
attraversate dagli itinerari e provvede ad acquisire il parere
delle amministrazioni comunali, degli organismi turistici locali
competenti per territorio e dall'unione valdostana guide di alta
montagna (UVGAM), nonché della delegazione regionale valdostana del
Club alpino italiano (CAI).
6. L'elenco e la relativa cartografia sono approvati con
deliberazione della Giunta regionale.
7. L'Assessorato del turismo, sport e beni culturali provvede
alla realizzazione e alla diffusione di materiale informativo a
carattere cartografico atto a pubblicizzare adeguatamente gli
itinerari oggetto degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 5 (Interventi per gli itinerari).
1. La Regione, oltre ad eseguire direttamente gli interventi di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e c), può erogare
contributi in favore di enti, associazioni locali e privati
residenti in Valle d'Aosta.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura
massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. La percentuale massima di cui al comma 2 è ridotta al 50 per
cento della spesa ritenuta ammissibile nel caso di itinerari di
interesse locale, di cui all'articolo 4, comma 3, lett c).
4. Sono ritenute ammissibili le eventuali spese di progettazione
e direzione lavori, le spese per fornitura di materiali e mano
d'opera e le spese di trasporto.
5. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)
sono ammissibili a contributo fino al limite di lire 5 milioni, IVA
esclusa, e nel caso in cui, per la loro effettuazione, non sia
possibile il ricorso alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e
successive modificazioni e integrazioni, concernente "Istituzione
del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO)".
6. Nell'esecuzione delle opere devono essere impiegati, ovunque
ciò sia possibile, materiali naturali e tecnologie
tradizionali.
Art. 6 - 12 (2)
Art. 13 (Vincolo di destinazione).
1. Le opere che hanno beneficiato dei contributi di cui alla
presente legge non possono mutare destinazione per un periodo di
quarant'anni decorrenti dalla trascrizione di cui al comma 2.
2. Il vincolo di cui al comma 1 deve essere trascritto presso la
Conservatoria dei registri immobiliari a spese dei beneficiari
delle provvidenze.
Art. 14 (Presentazione delle domande e documentazione da
allegare).
1. Le istanze per la concessione dei finanziamenti di cui alla
presente legge sono presentate all'Assessorato regionale del
turismo, sport e beni culturali.
2. Le richieste, in carta legale, devono essere corredate dalla
seguente documentazione:
a) relazione tecnico-descrittiva, corredata da dettagliata
documentazione fotografica, dei luoghi in cui vengono effettuati
gli interventi;
b) preventivo dettagliato di spesa;
c) programma lavori e spesa annuale;
d) planimetrie ed estratti catastali;
e) progetto delle opere, se soggette a concessione edilizia;
f) documenti necessari all'identificazione dei requisiti del
richiedente;
g) nel caso di istanze relative agli interventi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), occorre una dichiarazione di
proprietà o disponibilità del fabbricato e dei terreni oggetto
d'intervento (3);
h) (4)
i) (4)
3. (5)
Art. 15 (Istruttoria).
1. Le richieste di cui all'articolo 14 sono esaminate
dall'Ufficio regionale per il turismo, che provvede a stralciare o
a ridurre le voci di spesa non ammissibili a contributo.
2. (6)
3. L'istruttoria di cui al comma 1 deve essere completata entro
il termine di centoottanta giorni decorrenti dalla data di
presentazione delle relative istanze (7).
Art. 16 (Concessione dei contributi).
1. Le decisioni in merito alla concessione dei contributi e alla
realizzazione diretta degli interventi di cui alla presente legge
sono assunte con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 17 (Liquidazione contributi).
1. Ai fini della liquidazione dei contributi di cui alla
presente legge, l'Ufficio regionale per il turismo provvede a
verificare la regolarità della documentazione di spesa prodotta a
consuntivo, nonché l'avvenuto rilascio della concessione edilizia,
qualora richiesta dalle normative vigenti.
2. La liquidazione dei contributi può avvenire anche
ratealmente, sulla base di stati di avanzamento dei lavori.
Art. 18 (Norma transitoria).
1. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini
dell'individuazione degli itinerari escursionistici che possono
formare oggetto degli interventi di cui all'articolo 1, possono
essere utilizzati gli elenchi di sentieri già approvati a norma
della lr 16/1986.
Art. 19 (Disposizioni finanziarie).
1. Gli oneri previsti per l'applicazione della presente legge,
valutati in annue lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, di
cui lire 50 milioni per l'applicazione dell'articolo 8 sino al
2009, graveranno sui capitoli nn. 64901, 64905, 64910, 64915 e
64920 da istituire nella parte spesa del bilancio di previsione
della Regione per l'esercizio 1993 e dei bilanci per i successivi
esercizi.
2. Alla copertura dell'onere di lire 3.000 milioni si provvede
per l'anno 1993 mediante utilizzo degli stanziamenti
complessivamente iscritti ai capitoli 64400 e 64420 del bilancio di
previsione per l'esercizio stesso; per gli anni 1994 e 1995, si
provvede mediante utilizzo per lire 6.000 milioni delle risorse
iscritte ai capitoli 64400 e 64420 del bilancio pluriennale
1993/95. A decorrere dall'anno 1994 all'eventuale rideterminazione
della spesa per l'applicazione della presente legge, con esclusione
dello stanziamento relativo all'applicazione dell'articolo 8, si
provvederà con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15
della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente " Norme
in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione
Autonoma Valle d'Aosta."
Art. 20 (Variazioni di bilancio).
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per
l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni di competenza e
di cassa:
a) in diminuzione:
Cap. 64400 " Contributi e sussidi ad imprese per l'incremento e
la conservazione del patrimonio alpinistico"
L. 2.000.000.000
Competenza
1.000.000.000
Cassa
Cap. 64420 " Contributi e sussidi ad enti per l'incremento e la
conservazione del patrimonio alpinistico "
L. 1.000.000.000
Competenza
L. 500.000.000
Cassa
b) in aumento:
Cap. 64901 (di nuova istituzione)
Programma regionale: 2.2.2.12
Codific.: 2.1.2.10.3.10.24.09
"Spese per la realizzazione di opere volte a promuovere lo
sviluppo alpinistico ed escursionistico"
L. 300.000.000
Competenza
L. 100.000.000
Cassa
Cap. 64905 (di nuova istituzione)
Programma regionale: 2.2.2.12
Codific.: 1.1.1.4.1.2.10.24.09
" Spese per la manutenzione ordinaria di opere volte a
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico "
L. 50.000.000
Competenza
L. 50.000.000
Cassa
Cap. 64910 (di nuova istituzione)
Programma regionale: 2.2.2.12
Codific.: 2.1.2.4.2.3.10.24.09
" Contributi ad enti pubblici per la realizzazione di interventi
volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico "
L. 400.000.000
Competenza
L. 200.000.000
Cassa
Cap. 64915 (di nuova istituzione)
Programma regionale: 2.2.2.12
Codific.: 2.1.2.4.3.3.10.24.09
"Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico"
L. 2.200.000.000
Competenza
L. 1.100.000.000
Cassa
Cap. 64920 (di nuova istituzione)
Programma regionale: 2.2.2.12
Codific.: 2.1.2.4.3.4.10.24.09
" Concorso nel pagamento di interessi su mutui per la
realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo
alpinistico ed escursionistico
- Prime rate "
L. 50.000.000
Competenza
L. 50.000.000
Cassa
Art. 21 (Abrogazione di norme).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente
"Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico", così
come successivamente modificata dalle seguenti leggi regionali che
vengono anch'esse abrogate:
1) legge regionale 9 maggio 1963, n. 11;
2) legge regionale 6 giugno 1980, n. 24;
b) legge regionale 22 aprile 1986, n. 16, concernente
"Interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di
montagna in funzione dello sviluppo del turismo
escursionistico".
2. Sono comunque fatti salvi i vincoli di destinazione che le
leggi abrogate ponevano a carico dei beneficiari dei contributi
concessi ai sensi delle leggi stesse.
Art. 22 (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
31, comma terzo dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
(1) Lettera abrogata dall'art. 30, comma 1, della L.R. 20 aprile
2004, n. 4.
(2) Articoli abrogati dall'art. 30, comma 1, della L.R. 20
aprile 2004, n. 4.
(3) Lettera così modificata dall'art. 30, comma 2, della L.R. 20
aprile 2004, n. 4.
(4) Lettera abrogata dall'art. 30, comma 1, della L.R. 20 aprile
2004, n. 4.
(5) Comma abrogato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 20 aprile
2004, n. 4.
(6) Comma abrogato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 20 aprile
2004, n. 4.
(7) Comma così modificato dall'art. 30, comma 3, della L.R. 20
aprile 2004, n. 4.
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