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Legge regionale 26 aprile 1993, n. 21 - Testo vigente

Legge regionale 26 aprile 1993, n. 21 - Testo vigente

Legge regionale 26 aprile 1993, n. 21

Interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico.

(B.U. 4 maggio 1993, n. 20).

Art. 1

(Finalità e natura degli interventi).

1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di promuovere lo sviluppo del turismo alpinistico ed escursionistico, attua e favorisce gli interventi che seguono:

a) definizione di specifica segnaletica che consenta l'agevole e sicura percorrenza degli itinerari escursionistici e di accesso a rifugi alpini e bivacchi;

b) messa in opera e manutenzione della segnaletica di cui alla lettera a);

c) realizzazione e manutenzione di puntuali opere che migliorino la percorribilità e il grado di sicurezza degli itinerari di cui alla lettera a);

d) (1)

e) (1)

Art. 2

(Definizione della segnaletica).

1. Nella regione Valle d'Aosta la segnaletica di qualsiasi itinerario escursionistico o alpinistico deve conformarsi alle tipologie e alle caratteristiche grafiche e tecniche definite con apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale, su proposta elaborata dall'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, tenendo presenti i criteri per la segnaletica unificata indicati dagli organismi competenti a livello italiano ed europeo.

Art. 3

(Segnaletica difforme).

1. L'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali può ordinare la rimozione, con rimessa in pristino, della segnaletica realizzata in modo difforme rispetto alle tipologie e caratteristiche definite secondo quanto disposto all'articolo 2.

2. Decorso il termine di sessanta giorni dall'ordine di rimozione senza che gli interessati abbiano provveduto, l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali provvede d'ufficio, a spese degli inadempienti, alla rimozione e alla rimessa in pristino, di cui al comma 1.

Art. 4

(Elenco degli itinerari escursionistici).

1. La Regione provvede a individuare gli itinerari escursionistici che possono formare oggetto degli interventi di cui all'articolo 1.

2. A tale scopo l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali redige un elenco degli itinerari ritenuti più idonei a promuovere lo sviluppo del turismo escursionistico in Valle d'Aosta; gli itinerari devono essere riportati su di una cartografia in scala 1: 10.000.

3. Nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2 devono essere distinte le seguenti categorie di itinerari:

a) regionali o "alte vie";

b) comprensoriali o intervallivi;

c) locali, normalmente circoscritti al territorio di un singolo comune o di comuni contermini.

4. La redazione dell'elenco di cui al comma 2 è affidata all'Ufficio regionale per il turismo, Servizio infrastrutture ricreativo sportive, che ne cura altresì le modifiche e gli aggiornamenti.

5. In sede di redazione e di eventuale modifica o aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2, l'Ufficio può avvalersi della collaborazione di guide alpine o di esperti conoscitori delle zone attraversate dagli itinerari e provvede ad acquisire il parere delle amministrazioni comunali, degli organismi turistici locali competenti per territorio e dall'unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM), nonché della delegazione regionale valdostana del Club alpino italiano (CAI).

6. L'elenco e la relativa cartografia sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

7. L'Assessorato del turismo, sport e beni culturali provvede alla realizzazione e alla diffusione di materiale informativo a carattere cartografico atto a pubblicizzare adeguatamente gli itinerari oggetto degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 5

(Interventi per gli itinerari).

1. La Regione, oltre ad eseguire direttamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e c), può erogare contributi in favore di enti, associazioni locali e privati residenti in Valle d'Aosta.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. La percentuale massima di cui al comma 2 è ridotta al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile nel caso di itinerari di interesse locale, di cui all'articolo 4, comma 3, lett c).

4. Sono ritenute ammissibili le eventuali spese di progettazione e direzione lavori, le spese per fornitura di materiali e mano d'opera e le spese di trasporto.

5. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) sono ammissibili a contributo fino al limite di lire 5 milioni, IVA esclusa, e nel caso in cui, per la loro effettuazione, non sia possibile il ricorso alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Istituzione del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO)".

6. Nell'esecuzione delle opere devono essere impiegati, ovunque ciò sia possibile, materiali naturali e tecnologie tradizionali.

Art. 6 - 12 (2)

Art. 13

(Vincolo di destinazione).

1. Le opere che hanno beneficiato dei contributi di cui alla presente legge non possono mutare destinazione per un periodo di quarant'anni decorrenti dalla trascrizione di cui al comma 2.

2. Il vincolo di cui al comma 1 deve essere trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari a spese dei beneficiari delle provvidenze.

Art. 14

(Presentazione delle domande e documentazione da allegare).

1. Le istanze per la concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge sono presentate all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.

2. Le richieste, in carta legale, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico-descrittiva, corredata da dettagliata documentazione fotografica, dei luoghi in cui vengono effettuati gli interventi;

b) preventivo dettagliato di spesa;

c) programma lavori e spesa annuale;

d) planimetrie ed estratti catastali;

e) progetto delle opere, se soggette a concessione edilizia;

f) documenti necessari all'identificazione dei requisiti del richiedente;

g) nel caso di istanze relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), occorre una dichiarazione di proprietà o disponibilità del fabbricato e dei terreni oggetto d'intervento (3);

h) (4)

i) (4)

3. (5)

Art. 15

(Istruttoria).

1. Le richieste di cui all'articolo 14 sono esaminate dall'Ufficio regionale per il turismo, che provvede a stralciare o a ridurre le voci di spesa non ammissibili a contributo.

2. (6)

3. L'istruttoria di cui al comma 1 deve essere completata entro il termine di centoottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione delle relative istanze (7).

Art. 16

(Concessione dei contributi).

1. Le decisioni in merito alla concessione dei contributi e alla realizzazione diretta degli interventi di cui alla presente legge sono assunte con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 17

(Liquidazione contributi).

1. Ai fini della liquidazione dei contributi di cui alla presente legge, l'Ufficio regionale per il turismo provvede a verificare la regolarità della documentazione di spesa prodotta a consuntivo, nonché l'avvenuto rilascio della concessione edilizia, qualora richiesta dalle normative vigenti.

2. La liquidazione dei contributi può avvenire anche ratealmente, sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

Art. 18

(Norma transitoria).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini dell'individuazione degli itinerari escursionistici che possono formare oggetto degli interventi di cui all'articolo 1, possono essere utilizzati gli elenchi di sentieri già approvati a norma della lr 16/1986.

Art. 19

(Disposizioni finanziarie).

1. Gli oneri previsti per l'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, di cui lire 50 milioni per l'applicazione dell'articolo 8 sino al 2009, graveranno sui capitoli nn. 64901, 64905, 64910, 64915 e 64920 da istituire nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1993 e dei bilanci per i successivi esercizi.

2. Alla copertura dell'onere di lire 3.000 milioni si provvede per l'anno 1993 mediante utilizzo degli stanziamenti complessivamente iscritti ai capitoli 64400 e 64420 del bilancio di previsione per l'esercizio stesso; per gli anni 1994 e 1995, si provvede mediante utilizzo per lire 6.000 milioni delle risorse iscritte ai capitoli 64400 e 64420 del bilancio pluriennale 1993/95. A decorrere dall'anno 1994 all'eventuale rideterminazione della spesa per l'applicazione della presente legge, con esclusione dello stanziamento relativo all'applicazione dell'articolo 8, si provvederà con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta."

Art. 20

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

Cap. 64400 " Contributi e sussidi ad imprese per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico"

L. 2.000.000.000

Competenza

1.000.000.000

Cassa

Cap. 64420 " Contributi e sussidi ad enti per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico "

L. 1.000.000.000

Competenza

L. 500.000.000

Cassa

b) in aumento:

Cap. 64901 (di nuova istituzione)

Programma regionale: 2.2.2.12

Codific.: 2.1.2.10.3.10.24.09

"Spese per la realizzazione di opere volte a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico"

L. 300.000.000

Competenza

L. 100.000.000

Cassa

Cap. 64905 (di nuova istituzione)

Programma regionale: 2.2.2.12

Codific.: 1.1.1.4.1.2.10.24.09

" Spese per la manutenzione ordinaria di opere volte a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico "

L. 50.000.000

Competenza

L. 50.000.000

Cassa

Cap. 64910 (di nuova istituzione)

Programma regionale: 2.2.2.12

Codific.: 2.1.2.4.2.3.10.24.09

" Contributi ad enti pubblici per la realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico "

L. 400.000.000

Competenza

L. 200.000.000

Cassa

Cap. 64915 (di nuova istituzione)

Programma regionale: 2.2.2.12

Codific.: 2.1.2.4.3.3.10.24.09

"Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico"

L. 2.200.000.000

Competenza

L. 1.100.000.000

Cassa

Cap. 64920 (di nuova istituzione)

Programma regionale: 2.2.2.12

Codific.: 2.1.2.4.3.4.10.24.09

" Concorso nel pagamento di interessi su mutui per la realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

- Prime rate "

L. 50.000.000

Competenza

L. 50.000.000

Cassa

Art. 21

(Abrogazione di norme).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente "Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico", così come successivamente modificata dalle seguenti leggi regionali che vengono anch'esse abrogate:

1) legge regionale 9 maggio 1963, n. 11;

2) legge regionale 6 giugno 1980, n. 24;

b) legge regionale 22 aprile 1986, n. 16, concernente "Interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico".

2. Sono comunque fatti salvi i vincoli di destinazione che le leggi abrogate ponevano a carico dei beneficiari dei contributi concessi ai sensi delle leggi stesse.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(1) Lettera abrogata dall'art. 30, comma 1, della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(2) Articoli abrogati dall'art. 30, comma 1, della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(3) Lettera così modificata dall'art. 30, comma 2, della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(4) Lettera abrogata dall'art. 30, comma 1, della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(5) Comma abrogato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(6) Comma abrogato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(7) Comma così modificato dall'art. 30, comma 3, della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.