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Legge regionale n. 2 del 22 01 1980
Bollettino ufficiale 30 1 1980 n. 1
Organizzazione dei servizi sanitari e socio - assistenziali
della Valle d'Aosta per la costituzione del servizio socio -
sanitario regionale.
TITOLO I AMBITI TERRITORIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO
- ASSISTENZIALI ED ISTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI
Art. 1 (Ambiti territoriali)
In armonia con lo Statuto speciale della Regione e la legge 16
maggio 1978, n. 196, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e con i
principi contenuti nella legge regionale 29 novembre 1978, n. 60,
in quanto applicabili, tenuto conto delle caratteristiche
geomorfologiche e socio - economiche particolari della Valle
d'Aosta, sentiti i comuni a norma dell'articolo 11 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, l'ambito territoriale determinato per
adeguare l'organizzazione e coordinare la gestione dei servizi e
delle funzioni esercitate dalle amministrazioni locali coincide con
l'ambito del territorio regionale. Eventuali variazioni dell'ambito
territoriale sono adottate con legge regionale, sentiti i comuni
interessati.
L'ambito territoriale di cui al primo comma individua altresì,
ai sensi dell'articolo 25, secondo e terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo
11, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'ambito
territoriale per la gestione dei servizi sociali e sanitari.
Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
la Regione, di regola, assume la delimitazione di cui al primo
comma quale base per le proposte di revisione dei distretti
scolastici, nell'osservanza della procedura di cui all'articolo 9
del DPR 31 maggio 1974, n. 416, nonché delle altre unità di
servizio.
Art. 2 (Associazione dei comuni)
Nell'ambito territoriale di cui al primo comma del precedente
articolo è istituita, tra i comuni che in esso ricadono, una
associazione intercomunale.
I comuni associati possono attribuire all'associazione
l'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione.
L'associazione promuove altresì, nel quadro degli indirizzi e delle
direttive disposti dalla Regione, il coordinamento delle funzioni
regionali delegate ai comuni e dagli stessi esercitate.
L'associazione, al fine di realizzare la massima collaborazione
tra i comuni, assicurare l'efficenza della gestione e favorire la
maggior partecipazione dei cittadini, degli operatori e delle
formazioni sociali esistenti sul territorio, si articola
funzionalmente per ambiti territoriali di cooperazione
corrispondenti alle zone determinate ai sensi degli articoli 4 e 5
della legge regionale 29 novembre 1978, n. 60.
In tali ambiti le forme ed i modi di cooperazione fra i comuni
che in essi ricadono, sono disciplinati mediante convenzione fra i
comuni stessi, tenuto conto di uno schema tipo predisposto dalla
Giunta regionale.
Nel settore dei servizi sanitari l'associazione opera attraverso
l'unità sanitaria locale disciplinata dalla legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e dalle relative leggi di attuazione.
Art. 3 (Organi dell'associazione)
Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea generale e il suo presidente; b) il comitato di
gestione e il suo presidente; c) i comitati di zona.
Alla gestione dei servizi e delle funzioni attribuite ai comuni,
ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e degli articoli 22
e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n.
616, provvedono gli organi dell'unità sanitaria locale, ai sensi
della presente legge.
L'assemblea generale elegge nella sua prima seduta il presidente
dell'assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In terza
votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti.
Il presidente dell'assemblea presiede e convoca l'assemblea
generale ed esercita ogni altra attribuzione che gli sia stata
affidata dall'assemblea e rappresenta l'associazione dei comuni. Il
presidente dell'assemblea generale può essere revocato con il voto
favorevole di oltre la metà dei componenti dell'assemblea
stessa.
Art. 4 (Assemblea dell'Associazione)
L'assemblea generale dell'Associazione è costituita da
rappresentanti dei comuni associati secondo i seguenti criteri:
- comuni fino a 2.000 abitanti: 1 rappresentante;
- comuni da 2.001 a 10.000 abitanti: 3 rappresentanti;
- comuni da 10.001 a 100.000 abitanti: 1 rappresentante ogni
3.000 abitanti.
Il numero degli abitanti è quello risultante dai dati annuali
ufficiali dell'ISTAT.
I rappresentanti dei comuni nell'assemblea dell'associazione
sono eletti, anche nel proprio seno, dai rispettivi consigli
comunali con voto limitato ad un nominativo. Quando i
rappresentanti da eleggere sono 3 o più, almeno uno deve essere
espresso dalla minoranza.
In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di
età.
Art. 5 (Durata in carica dei componenti l'assemblea) L'assemblea
dell'associazione dura in carica per cinque anni e si rinnova a
seguito delle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli
comunali. In ogni caso, l'assemblea esercita le proprie funzioni
sino alla prima riunione del nuovo organo. La perdita della
qualifica di consigliere comunale, ove posseduta, non comporta
decadenza dalla nomina di componente dell'assemblea della
associazione.
I componenti dell'assemblea possono essere revocati dai consigli
comunali che li hanno eletti. In caso di dimissioni, revoca,
decadenza o morte di un rappresentante, il consiglio comunale
interessato provvede alla sua sostituzione mediante nuova votazione
mantenendo inalterati i criteri di proporzionalità.
Art. 6 (Compiti dell'assemblea)
Spetta all'assemblea deliberare su tutti i provvedimenti di
competenza dell'associazione non attribuiti ad altri organi ai
sensi della presente legge.
All'assemblea spetta comunque fissare la sede e la denominazione
dell'associazione, eleggere il comitato di gestione, approvare i
bilanci di previsione ed i conti consuntivi - stabilendo i
provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il
disavanzo ed a recuperare il disavanzo stesso - i piani ed i
programmi annuali e poliennali, la pianta organica del personale, i
regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi,
le convenzioni.
L'assemblea approva a maggioranza assoluta dei componenti un
regolamento interno con il quale sono disciplinate, per quanto non
previste dalla presente legge, le modalità di funzionamento
dell'organo e le norme per la sua eventuale articolazione in gruppi
o commissioni di lavoro.
L'assemblea può emanare direttive generali e vincolanti per il
comitato di gestione dell'associazione ed i comitati di cui al
successivo articolo 10.
Spetta altresì all'assemblea assicurare, ai sensi dell'articolo
13, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la
partecipazione dei rappresentanti degli interessi originari
definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, fissando le
relative modalità.
Art. 7 (Pareri obbligatori)
Devono essere preceduti dal parere dei singoli comuni gli atti
riguardanti l'approvazione dei piani e dei programmi annuali e
poliennali, dei regolamenti, della pianta organica del personale,
del bilancio preventivo e del conto consuntivo. I comuni devono
pronunziarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, avvalendosi a tal fine dell'apposito comitato di
cui al successivo articolo 10. Trascorso tale termine senza che il
parere sia stato dato, esso si intende favorevole ad ogni
effetto.
Art. 8 (Il comitato di gestione dell'associazione)
In armonia con lo Statuto speciale, ai sensi e per i fini di cui
agli articoli 11, secondo comma e 15 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, il comitato di gestione è composto da 15 membri in
rappresentanza di tutti gli ambiti territoriali di cui al terzo
comma del precedente articolo 2, a ciascuno dei quali spetta almeno
un componente in seno al comitato medesimo, eccetto l'ambito
territoriale in cui è compreso il comune di Aosta cui spettano due
rappresentanti.
Esso è eletto dall'assemblea generale anche al di fuori dei
propri componenti, mediante elezione con voto limitato ai 4/ 5 dei
membri da eleggere.
I componenti il comitato non facenti parte dell'assemblea
partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze
dell'assemblea.
Qualora per dimissioni, revoca, decadenza o morte di un
componente del comitato occorre procedere alla sostituzione,
l'assemblea provvede a nuova elezione mantenendo inalterati i
criteri di rappresentatività.
Il comitato di gestione viene eletto nella prima riunione
dell'assemblea ed esercita tutte le attribuzioni dell'associazione
dei comuni, ad eccezione di quelle dell'assemblea di cui al
precedente articolo 6.
Ai componenti il comitato, si applicano le norme concernenti la
incompatibilità per i componenti l'assemblea.
I componenti del comitato di gestione, compreso il presidente,
possono essere revocati dall'assemblea generale che li ha
espressi.
Il comitato di gestione si riunisce entro trenta giorni dalla
sua elezione per procedere alla nomina del presidente.
Art. 9 (Il presidente del comitato)
Il presidente del comitato di gestione è eletto dal comitato
stesso tra i propri componenti nella prima riunione a maggioranza
assoluta dei componenti.
Fino a quando tale nomina non sia avvenuta le funzioni del
presidente sono esercitate dal componente più anziano.
Art. 10 (Comitati di zona per la partecipazione e gestione sociale)
In ciascun ambito territoriale di cui al terzo comma del
precedente articolo 2 è istituito un comitato di partecipazione e
gestione sociale, espresso dai consigli comunali compresi in tali
ambiti, preferibilmente fra i propri componenti.
Per ciascun ambito territoriale il numero dei membri del
comitato è determinato secondo i seguenti rapporti:
- fino ad un massimo di 20 rappresentanti, per ambiti
territoriali con popolazione fino a 5000 abitanti; abitanti;
- fino ad un massimo di 25 rappresentanti, per ambiti
territoriali con popolazione da 5001 a 10.000 abitanti;
- fino ad un massimo di 30 rappresentanti, per ambiti
territoriali con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- fino ad un massimo di 40 rappresentanti, per ambiti
territoriali con popolazione oltre i 30.000 abitanti.
Il numero dei membri che ogni comune deve esprimere in
proporzione al numero complessivo proprio dell'ambito territoriale
in cui è compreso si ottiene dividendo il numero di abitanti del
comune per il coefficiente ottenuto dal rapporto tra la popolazione
complessiva dell'ambito territoriale ed il numero di componenti
spettanti al comitato.
Il voto deve essere limitato ad un solo nominativo ed in caso di
parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
Le frazioni di unità eventualmente ottenute dal suddetto computo
non possono essere calcolate ai fini dell'arrotondamento del
quoziente. Tutti i consigli comunali hanno diritto ad esprimere
almeno un componente in seno al comitato. Il numero di membri che
ciascun consiglio comunale deve esprimere non può superare la metà
del numero complessivo dei membri del consiglio comunale.
I comuni compresi nell'ambito territoriale in cui ricade il
comune di Aosta hanno diritto ad esprimere almeno tre componenti in
seno al comitato di cui al primo comma.
Ai fini dell'individuazione del numero degli abitanti si fa
riferimento ai dati della popolazione residente al 31 dicembre
dell'anno precedente.
Art. 11 (Composizione dei comitati)
I Sindaci o assessori delegati fanno parte di diritto del
Comitato di cui al precedente articolo 10 e sono computati agli
effetti del numero di membri che ciascun comune deve esprimere.
Qualora negli ambiti territoriali di cui al terzo comma del
precedente articolo 2 siano presenti ed operino organizzazioni
rappresentative di forze sociali, di cittadini od utenti
interessati ai singoli servizi, di operatori sanitari e sociali,
istituzionalmente organizzate, il comitato è composto in misura non
superiore al 30 percento da membri designati da tali
organizzazioni, ferme restando le modalità di composizione del
comitato di cui al precedente articolo 10.
Il numero dei membri che possono essere designati in
rappresentanza delle organizzazioni suddette si ottiene riducendo
proporzionalmente il numero dei membri tra i Comuni che nell'ambito
territoriale interessato esprimono più di due rappresentanti. Ai
fini della nomina, le organizzazioni interessate devono trasmettere
a ciascun consiglio comunale dell'ambito territoriale di competenza
i nominativi dei rappresentanti designati. Nel caso in cui il
numero dei designati sia superiore al numero dei posti disponibili
si provvede con elezione da parte dei consigli comunali e vengono
eletti, nei limiti delle unità disponibili in ciascun comitato, i
candidati che abbiano avuto complessivamente il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di
età. Il personale dell'associazione dei comuni, a rapporto di
impiego o convenzionale o dipendente da istituzioni private che
operano nei settori di attività dell'associazione, non possono
essere componenti dei comitati di cui al precedente articolo
10.
Art. 12 (Durata in carica dei comitati di zona)
I comitati di zona sono eletti entro il termine di sessanta
giorni dalla proclamazione degli eletti per il rinnovo dei consigli
comunali, durano in carica quanto i consigli comunali che li hanno
espressi e permangono nelle funzioni fino alla sostituzione.
La carica di componente il comitato di zona non è compatibile
con le altre cariche che dalla legge siano dichiarate incompatibili
con quella di consigliere comunale.
Sono cause di decadenza da componente il comitato quelle
previste dal vigente ordinamento per i consiglieri comunali, nonché
i casi ed i motivi che la legge configura come eventi di perdita
dei requisiti della eleggibilità a consigliere comunale.
I consiglieri comunali componenti il comitato durano in carica
quanto i consigli comunali cui appartengono ed esercitano le
proprie funzioni sino alla loro sostituzione.
La perdita della qualifica di consigliere comunale, ove
posseduta, non comporta decadenza dalla nomina di componente il
comitato di zona. I rappresentanti dei consigli comunali componenti
il comitato possono essere revocati dai comuni che li hanno
eletti.
I membri designati dalle organizzazioni di cui al precedente
articolo 11 possono essere revocati su richiesta
dell'organizzazione rappresentata la quale, ai fini della
sostituzione, provvede a nuova designazione.
In caso di dimissioni, revoca, decadenza o morte di un
componente il comitato occorre provvedere alla sua sostituzione
mantenendo inalterati i criteri di rappresentatività e
proporzionalità.
Art. 13 (Presidenza dei comitati)
I singoli comitati di cui al precedente articolo 10 eleggono il
presidente a maggioranza assoluta del collegio, fra i componenti il
comitato stesso.
I presidenti danno esecuzione agli atti dei rispettivi comitati
di gestione, ne convocano e presiedono le riunioni.
Art. 14 (Compiti dei comitati)
I comitati di gestione di cui al precedente articolo 10 operano
per assicurare la partecipazione dei cittadini alla gestione
sociale dei servizi e per consentire il controllo della
funzionalità e dell'efficacia degli stessi in rapporto alle
esigenze della popolazione della zona interessata.
In particolare, i comitati operano per l'esercizio di attività
che, in base a piani ed a programmi, fanno capo all'ambito
territoriale di competenza, secondo criteri fissati dagli organi
dell'associazione dei comuni di cui alla presente legge.
Spetta ai comitati convocare le assemblee della popolazione
dell'ambito territoriale di competenza, sia per dibattiti di
carattere generale che in relazione a specifici o fondamentali atti
dell'associazione dei comuni.
Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei
componenti, disciplina le modalità di funzionamento dell'organo e
di esercizio delle proprie funzioni.
Art. 15 (Indennità di funzione)
Ai componenti dell'assemblea ed a quelli dei comitati di cui al
precedente articolo 10 compete, per ogni giornata di effettiva
partecipazione, una indennità di presenza pari a quella stabilita
dalle vigenti norme per i consigli comunali con popolazione
corrispondente a quella degli ambiti territoriali di
competenza.
Al presidente dell'assemblea generale e al presidente ed ai
membri del comitato di gestione della associazione compete una
indennità di carica mensile omnicomprensiva pari a quella prevista
dalle vigenti norme per il sindaco di un comune con popolazione
corrispondente a quella dell'associazione.
Ai componenti il comitato di gestione compete il rimborso delle
spese effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto
indicato dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.
In caso di cumulo delle funzioni di componente il comitato di
gestione dell'associazione con le funzioni di sindaco o assessore
comunale nonché di presidente o componente il direttivo di comunità
montana l'indennità di cui al secondo comma è ridotta della
metà.
TITOLO II SERVIZIO SOCIO - SANITARIO REGIONALE
Art. 16 (Finalità e unità sanitaria locale)
Al fine di realizzare la tutela della salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, secondo i
principi fissati dall'articolo 32 della Costituzione e dagli
articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione e
gli enti locali, nell'ambito del servizio sanitario regionale,
attuano il servizio sanitario regionale attraverso la costituzione
sul territorio della Regione di una unità sanitaria locale.
L'unità sanitaria locale è il complesso unificato delle
strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione,
al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di
tutta la popolazione.
Art. 17 (Funzioni della USL)
L'associazione dei comuni di cui al precedente articolo 2
esercita le funzioni amministrative relative alla gestione dei
servizi sanitari proprie dei comuni o loro delegate, mediante la
unità sanitaria locale.
L'unità sanitaria locale è la struttura operativa attraverso la
quale i comuni esercitano le proprie funzioni in materia sanitaria
e provvedono alla gestione unitaria di tutti i servizi sanitari,
secondo quanto previsto dalla presente legge.
L'unità sanitaria locale provvede:
- ad attuare interventi tesi alla prevenzione individuale e
collettiva negli ambienti di vita e di lavoro anche mediante
attività di educazione sanitaria;
- a tutelare il diritto della procreazione cosciente e
responsabile ed assicurare la protezione della maternità,
dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva;
- a erogare l'assistenza medico - generica, specialistica ed
infermieristica, sia domiciliare che ambulatoriale, ed ospedaliera,
nonché l'assistenza farmaceutica, per le malattie fisiche e
psichiche;
- alla riabilitazione fisica ed al reinserimento sociale;
- all'igiene degli alimenti, delle bevande, alla profilassi ed
alla polizia veterinaria;
- ad ogni altro compito conferitole dall'articolo 14 della legge
23 dicembre 1978, n. 833,
e dalle leggi regionali in materia di assistenza sanitaria.
Nell'esercizio delle funzioni indicate al precedente comma,
l'unità sanitaria locale, nell'ambito delle proprie competenze,
eroga le prestazioni ad essa demandate dal capo III, Titolo I,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legislazione
regionale.
Art. 18 (Attribuzioni delegate)
L'associazione dei comuni esercita altresì, mediante la unità
sanitaria locale, le funzioni amministrative statali delegate alla
Regione ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attenendosi ai criteri ed alle direttive da essa stabiliti,
anche al fine di dare attuazione agli indirizzi fissati dai
competenti organi dello Stato.
Gli elenchi dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle
funzioni delegate vengono trimestralmente trasmessi alla Giunta
regionale, che può richiederne copia.
In armonia con lo Statuto speciale della Regione e con le norme
della presente legge, in caso di inadempienza da parte degli organi
della unità sanitaria locale nell'esercizio delle funzioni
delegate, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine
adeguato, nomina un commissario per il compimento degli atti.
Art. 19 (Gestione dell'unità sanitaria locale)
L'attività di gestione dell'unità sanitaria locale è svolta:
- dall'assemblea;
- dal comitato di gestione e dal suo presidente. Rimangono ferme
le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale che a
tal fine si avvale dei servizi dell'unità sanitaria locale. In caso
di urgenza del provvedimento da adottare, il sindaco può rivolgersi
direttamente ai responsabili dei servizi medesimi secondo le
competenze a ciascuno attribuite, informandone contemporaneamente
il presidente del comitato di gestione.
In ogni caso il sindaco deve comunicare al presidente del
comitato di gestione l'esito degli interventi esperiti.
Il personale dell'unità sanitaria locale, quello a rapporto
convenzionale, nonché quello dipendente da istituzioni sanitarie ed
assistenziali private, non possono far parte degli organi
dell'unità sanitaria locale.
Art. 20 (L'assemblea dell'USL)
L'assemblea dell'unità sanitaria locale coincide con quella
dell'associazione di cui al precedente articolo 4.
L'assemblea si riunisce ordinariamente almeno quattro volte
all'anno, nonché tutte le volte che il presidente procede alla sua
convocazione. Deve essere convocata, inoltre, su richiesta di un
terzo dei suoi componenti e su proposta del comitato di
gestione.
Art. 21 (Compiti dell'assemblea dell'USL)
L'assemblea esercita le attribuzioni previste dal precedente
articolo 6, relativamente alle materie di competenza dell'unità
sanitaria locale.
L'assemblea provvede altresì all'approvazione del rendiconto
trimestrale di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978 n.
833, e della relazione annuale prevista dall'articolo 49, comma
quarto, della citata legge.
Art. 22 (Il comitato di gestione dell'USL)
Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale coincide con
quello dell'associazione di cui al precedente articolo 8.
Art. 23 (Compiti del comitato di gestione dell'USL)
Il comitato dell'unità sanitaria locale:
- predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, i
piani, i programmi di attività, la pianta organica del personale, i
regolamenti e le convenzioni al fine di sottoporli all'approvazione
dell'assemblea;
- determina le modalità e fissa i compiti per il raggiungimento
degli obiettivi stabiliti dai piani, programmi e direttive generali
deliberati dall'assemblea;
- attua le direttive per il coordinamento dei servizi sanitari
con quelli sociali;
- nomina nell'ambito dell'ufficio di direzione i
coordinatori;
- predispone la relazione annuale sull'attività svolta
contenente in particolare:
1) informazioni intorno alla qualità ed alla quantità dei
servizi prestati;
2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di
programmazione;
3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla quantificazione
di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare
evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con
le indicazioni e le prescrizioni del piano regionale socio
-sanitario;
- dispone la costituzione di gruppi di lavoro per lo studio, la
elaborazione e l'attuazione di progetti che interessino più
funzioni;
- compie ogni altro atto di amministrazione dell'unità sanitaria
locale.
Art. 24 (Funzionamento del comitato di gestione)
Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale opera
collegialmente, salva la ripartizione tra i propri componenti di
compiti specifici da svolgere secondo le direttive fissate dal
comitato stesso.
Le funzioni di segretario sono svolte da un membro del comitato
il quale, a tal fine, può avvalersi degli uffici dell'unità
sanitaria locale. Il comitato delibera validamente con l'intervento
della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti.
Art. 25 (Il presidente del comitato di gestione dell'USL)
Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria
locale coincide con il presidente del comitato di cui al precedente
articolo 9.
Il presidente del comitato convoca e presiede il comitato di
gestione, ne coordina l'attività, cura l'esecuzione degli atti,
firmando quelli che comportano impegni, sovrintende agli uffici ed
al loro buon funzionamento ed esercita ogni altra funzione
conferitagli dalla legge. Trasmette ai sindaci dei comuni
interessati le informazioni e le notizie rilevanti ai fini dei
provvedimenti di loro competenza.
Il presidente, sentito il comitato, nomina uno dei componenti a
sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente del comitato di gestione può essere revocato, a
maggioranza assoluta, dal comitato che lo ha eletto.
Art. 26 (Articolazione dell'USL)
Il territorio dell'unità sanitaria locale si articola in
distretti sanitari di base per l'erogazione dei servizi di prima
istanza e di pronto intervento, tenuto conto dei principi e dei
criteri di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 novembre
1978, n. 60, nonché in uniformità alle prescrizioni di piano socio
- sanitario regionale.
I distretti sanitari di base sono strutture tecnico -funzionali
dell'unità sanitaria locale di cooperazione fra i comuni su base
territoriale, di cui l'unità sanitaria locale si avvale per la
gestione dei servizi sanitari e socio - assistenziali di interesse
locale, per favorire la maggiore partecipazione dei cittadini,
degli utenti e delle formazioni sociali esistenti sul territorio
alla gestione sociale e attuazione dei servizi, al controllo della
loro funzionalità e rispondenza alle finalità del servizio
sanitario nazionale ed agli obiettivi del piano socio - sanitario
regionale.
Ai sensi e per i fini di cui all'articolo 11, secondo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella gestione dei servizi e
delle funzioni di cui al presente articolo, l'unità sanitaria
locale si avvale dei comitati di cui al precedente articolo 10,
secondo criteri e direttive predeterminate dal Comitato di
gestione.
Art. 27 (Compiti dei distretti)
I distretti esercitano attività mediche, sanitarie e di tutela
ambientale tese alla prevenzione delle cause di rischio e
provvedono ad erogare le prestazioni curative e riabilitative che
interessano la popolazione in modo più comune e frequente.
I distretti esplicano altresì una funzione di filtro e di
orientamento per la fruizione di altre prestazioni non erogate a
livello di base.
Fanno capo ai distretti, in particolare:
- il controllo ed il miglioramento dell'ambiente di vita e di
lavoro;
- la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di
profilassi e di disinfezione, nonché le altre misure di lotta
contro le malattie trasmissibili;
- gli interventi di prevenzione individuale e collettiva,
compresi quelli di igiene e salute mentale, di prevenzione delle
tossicodipendenze e le attività consultoriali materno - infantili e
familiari;
- le attività diagnostiche e terapeutiche correnti, domiciliari
e ambulatoriali, compresa la guardia medica;
- la distribuzione dei farmaci;
- l'informazione, la promozione sociale e l'educazione dei
cittadini;
- la vigilanza, la profilassi e l'assistenza veterinaria. Nei
distretti devono essere garantiti i collegamenti funzionali e le
integrazioni con i servizi socio - assistenziali.
Le attività esercitate dai distretti sono svolte da équipes di
base, stabilmente assegnate al distretto, e da équipes itineranti,
con l'ausilio di personale amministrativo assegnato agli uffici del
distretto.
Le équipes di base sono formate da operatori sanitari, medici e
non medici, e da operatori socio - sanitari che operano attraverso
metodi basati sul lavoro di gruppo.
Il gruppo di operatori del distretto costituisce una unità
integrata ad organizzazione funzionale non gerarchica.
In relazione alle particolari condizioni regionali, il comitato
di gestione, tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario
regionale, emana disposizioni per il collegamento delle aree
funzionali dei servizi di base ed integrativi con l'area delle
funzioni centrali anche mediante la individuazione nei distretti e
nei dipartimenti di figure di coordinatori, nel rispetto delle
norme dell'ordinamento del personale e di quelle dell'accordo
nazionale unico di lavoro di cui all'articolo 47, ottavo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il responsabile del distretto partecipa con voto consultivo alle
riunioni del comitato di gestione di cui al precedente articolo
10.
Art. 28 (Criteri per l'organizzazione delle USL)
Le attività della unità sanitaria locale sono stabilite con il
metodo della programmazione, in particolare mediante progetti -
obiettivo, per il conseguimento delle finalità e in armonia con i
principi e gli obiettivi di cui alla legge 23 dicembre 1978, n.
833.
L'unità sanitaria locale è organizzata in servizi ed aree
funzionali.
Art. 29 (Profilo organizzativo dei servizi)
L'organizzazione dei servizi dell'unità sanitaria locale è
basata:
- sulla corrispondenza dei servizi ad aree d'intervento
omogenee, attraverso l'utilizzazione integrata dei presidi, delle
strutture e del personale, ivi compresi quelli di carattere
sociale; - sull'autonomia tecnico - funzionale dei servizi; - sulla
flessibilità della struttura per l'economia di gestione, attraverso
il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di
intervento;
- sull'impiego coordinato di équipes multidisciplinari, ivi
compreso il personale a rapporto
convenzionale, che operano all'interno dei singoli servizi;
- su modalità operative di tipo dipartimentale, ai fini della
integrazione delle diverse competenze.
La legge regionale individua i servizi e ne disciplina la
organizzazione con riferimento alle norme delegate di cui
all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed al piano
sanitario nazionale di cui all'articolo 53 della stessa legge.
I servizi adottano il metodo del lavoro di gruppo, inteso come
integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli
operatori, operando nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli
operatori in rapporto alle rispettive professionalità e
responsabilità personali e funzionali.
Art. 30 (Le aree funzionali)
Per l'attuazione degli obiettivi del piano sanitario regionale e
nel quadro della integrazione e coordinamento delle attività, i
servizi possono essere funzionalmente aggregati per aree di
attività mediante l'organizzazione di dipartimenti.
La legge di approvazione del piano socio - sanitario regionale
stabilisce le aggregazioni dei servizi in dipartimenti nonché i
criteri relativi allo svolgimento delle attività dipartimentali,
all'organizzazione ed al funzionamento.
A ciascun dipartimento è preposto un coordinatore nominato tra i
responsabili dei servizi interessati.
Art. 31 (Ufficio di direzione dell'USL)
L'unità sanitaria locale si avvale di un ufficio di direzione
posto alle dipendenze del comitato di gestione e collegialmente
preposto all'organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento
di tutte le attività sanitarie, sociali ed amministrative.
Fra i componenti l'ufficio di direzione, il comitato i gestione
nomina i coordinatori sanitario e amministrativo, nonché il
coordinatore sociale, all'interno dei rispettivi organici e con
l'osservanza dei prescritti requisiti di professionalità. I
coordinatori partecipano con voto consultivo alle sedute del
comitato di gestione.
I componenti dell'ufficio di direzione devono essere sentiti dal
comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il
servizio cui sono preposti.
I componenti l'ufficio di direzione sono responsabili in solido
e con gli amministratori ai sensi dell'articolo 51, ultimo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 32 (Funzionamento dell'ufficio di direzione)
L'ufficio si riunisce di regola almeno ogni quindici giorni ed è
convocato e presieduto a rotazione semestrale da uno dei
coordinatori. La riunione dell'ufficio può essere richiesta dal
coordinatore non presidente ovvero da un terzo dei membri
dell'ufficio.
Alle riunioni può intervenire il presidente del comitato o suo
delegato.
Art. 33 (Compiti dell'ufficio di direzione)
L'ufficio di direzione assicura sotto il profilo tecnico, in
base agli indirizzi del comitato di gestione, la corrispondenza tra
l'attività complessiva dei servizi e le scelte della programmazione
regionale.
In particolare compete all'ufficio di direzione:
- la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi,
annuali e pluriennali;
- la predisposizione della pianta organica unificata riguardante
il personale dell'unità sanitaria locale;
- la predisposizione dei regolamenti di organizzazione; - la
predisposizione di convenzioni;
- il coordinamento e il riscontro trimestrale dell'attività
complessiva;
- formulare proposte ed esprimere parere sugli indirizzi e sui
programmi dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle
prestazioni;
- organizzare l'effettuazione di specifici interventi nel campo
della prevenzione, con particolare riguardo ai progetti -
obiettivo.
Art. 34 (Conferenza dei servizi)
Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori, il
presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale
promuove conferenze di organizzazione di servizi.
Le conferenze di organizzazione devono fornire la conoscenza del
quadro programmatico nel quale si colloca, in rapporto alle
iniziative ed agli obiettivi fissati dagli organi dell'unità
sanitaria locale, l'attività dei singoli servizi e l'apporto di
ciascun operatore.
Le conferenze di organizzazione esaminano la funzionalità dei
servizi e delle interrelazioni tra i diversi servizi e
l'organizzazione interna del lavoro e verificano i risultati del
lavoro svolto e le sue prospettive, anche agli effetti
dell'opportunità di iniziative di formazione, aggiornamento e
qualificazione professionale del personale dell'unità sanitaria
locale.
Il regolamento dell'unità sanitaria locale stabilisce modalità e
procedure per la convocazione e lo svolgimento delle conferenze di
organizzazione.
Art. 35 (Statistiche sanitarie)
I comuni sono tenuti a comunicare alla unità sanitaria locale le
notizie anagrafiche della popolazione utili ai fini della
programmazione sanitaria regionale e per la gestione dei servizi
sanitari, secondo modalità fissate dalla Regione.
TITOLO III GESTIONE COORDINATA IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 36 (Esercizio delle attribuzioni)
In attesa della legge di riforma della assistenza, le
attribuzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica,
proprie dei comuni ai sensi degli articoli 22 e 23 del DPR 24
luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla associazione dei comuni
di cui al precedente articolo 2, mediante gli stessi organi di
gestione dell'unità sanitaria locale e nel rispetto delle norme
della presente legge.
Entro 90 giorni dalla costituzione della unità sanitaria locale
gli enti locali compresi nel territorio della associazione dei
comuni provvedono a mettere a disposizione della associazione il
personale, i beni e le attrezzature destinate ai servizi sociali
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 37 (Finanziamento dei servizi sociali)
A decorrere dalla data di costituzione della unità sanitaria
locale i comuni provvedono a trasferire annualmente
all'associazione dei comuni di cui al precedente articolo 2 le
risorse finanziarie da adibirsi ai servizi sociali, nell'ammontare
corrispondente alle risorse destinate dai singoli comuni a detti
servizi, come risultante dall'ultimo conto consuntivo
approvato.
Tutti i finanziamenti previsti da leggi regionali nel settore
dei servizi sociali a favore di comuni o comunità montane sono
attribuiti alla associazione di comuni di cui alla presente
legge.
Art. 38 (Gestione dei fondi)
La gestione dei servizi sociali è assicurata mediante le entrate
di cui al precedente articolo e mediante eventuali altre entrate
aggiuntive, restando esclusa ogni possibilità di utilizzazione del
fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 69 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
La separazione delle due gestioni è assicurata mediante la
distinzione dei bilanci e la loro separata adozione.
TITOLO IV I CONTROLLI SULLA USL.
Art. 39 (Controllo sugli atti)
Ai controlli sugli atti dell'unità sanitaria locale si applicano
le norme del presente articolo le quali costituiscono integrazione
della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11. Per quanto non
previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla
legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, in quanto applicabili.
Il controllo sugli atti della unità sanitaria locale è
esercitato dalla commissione regionale di controllo, integrata da
un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale,
che designerà altresì un esperto supplente.
Non sono soggetti a controllo necessario gli atti a contenuto
vincolato costituenti applicazione di norme di legge, di
regolamento, ovvero di esecuzione di provvedimenti amministrativi.
Gli atti soggetti a controllo sono pubblicati per copia, entro otto
giorni dalla loro data, nell'albo della associazione di comuni di
cui alla presente legge, per dieci giorni consecutivi.
La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano
leggersi facilmente per intero. Copia di ciascun atto deve essere
trasmessa, entro lo stesso termine di pubblicazione, alla Giunta
regionale.
Entro lo stesso termine previsto per la pubblicazione deve
essere rimesso alla commissione regionale di controllo un elenco
degli atti, in duplice copia, contenente la data, il numero,
l'oggetto, la trascrizione del dispositivo dell'atto adottato e la
certificazione dell'avvenuta pubblicazione. L'organo di controllo,
entro dieci giorni dalla ricezione dell'elenco di cui al comma
precedente, può richiedere all'associazione di comuni copia
integrale degli atti sui quali la commissione ritiene di dover
esercitare il controllo ai sensi della legge regionale 15 maggio
1978, n. 11. La richiesta sospende l'esecutorietà dell'atto.
Per l'esercizio delle sue funzioni in materia di controllo sugli
atti dell'unità sanitaria locale, la Commissione regionale di
controllo si avvale degli uffici dell'Assessorato regionale della
Sanità e Assistenza Sociale.
La commissione di controllo invia alla Giunta regionale copia
delle deliberazioni annullate e degli atti di annullamento, totale
o parziale. Il presidente della Commissione regionale di controllo
provvede semestralmente ad inviare alla Giunta regionale una
relazione sull'attività dell'unità sanitaria locale con particolare
riferimento ai vincoli, direttive e prescrizioni della
programmazione sanitaria regionale.
Art. 40 (Scioglimento del comitato di gestione)
Qualora il comitato di gestione adotti ripetutamente
provvedimenti contrari alla legge o contrastanti con le
prescrizioni di piano socio -sanitario regionale, la Giunta
regionale - su proposta dell'Assessore alla Sanità e Assistenza
Sociale - invita il presidente del comitato al rispetto degli atti
suddetti.
Ove il comitato persista nel precedente atteggiamento, la Giunta
regionale invita l'assemblea a sciogliere il comitato stesso ed a
procedere per la sua rinnovazione.
Qualora l'assemblea non provveda entro trenta giorni, il
Presidente della Giunta regionale provvede allo scioglimento ai
sensi dell'articolo 43 dello Statuto Speciale della Regione.
Il commissario straordinario riunisce l'assemblea esclusivamente
al fine di procedere alla nomina del comitato di gestione.
Il commissario straordinario resta in carica sino
all'insediamento del comitato.
Art. 41 (Indirizzo e coordinamento)
I progetti dei bilanci di previsione predisposti dal comitato di
gestione sono inviati alla Giunta regionale, la quale esprime il
proprio parere, entro 45 giorni, sulla rispondenza del bilancio
della unità sanitaria locale al piano socio -sanitario
regionale.
Qualora la Giunta riscontri difformità del progetto di bilancio
dal piano rinvia il progetto al comitato di gestione affinché sia
uniformato alle indicazioni e prescrizioni del piano socio -
sanitario regionale.
Il comitato di gestione presenta il bilancio alla assemblea,
corredato anche del parere della Giunta regionale.
Nel caso previsto dal secondo comma, il comitato di gestione
deve indicare le variazioni apportate al progetto di bilancio.
Il bilancio va trasmesso all'organo di controllo corredato del
parere della Giunta.
Alla Giunta regionale devono essere, altresì, trasmessi i
progetti degli atti di programmazione ed i conti consuntivi
presentati dal comitato di gestione all'assemblea.
Art. 42 (Verifiche)
La Regione, attraverso l'Assessorato della Sanità ed Assistenza
Sociale, verifica il raggiungimento degli obiettivi del servizio
socio - sanitario regionale e, in particolare, accerta la congruità
tra programmazione sanitaria regionale e l'attività posta in essere
dall'unità sanitaria locale, nonché la corrispondenza tra costi dei
servizi e relativi benefici, ai sensi dell'articolo 11, secondo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Tali verifiche sono effettuate da funzionari del suddetto
assessorato che operano nei settori della programmazione sanitaria
regionale amministrativa, funzionario - contabile e tecnico
-sanitaria.
I funzionari incaricati hanno accesso a tutti gli atti
dell'unità sanitaria locale, ne ad essi può essere opposto il
segreto di ufficio.
I risultati delle verifiche sono trasmessi alla Giunta regionale
ed al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale che potrà
formulare ed inviare alla Giunta regionale le proprie osservazioni.
In base ai risultati ed alle osservazioni, la Giunta regionale può
impartire direttive e suggerire comportamenti atti ad assicurare
l'efficienza e l'efficacia dei servizi, salva la applicazione del
precedente articolo 40.
TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 43 (Costituzione dell'USL)
Al fine di consentire la costituzione dell'assemblea generale e
dei comitati di cui all'articolo 10, i comuni devono procedere alla
elezione dei rappresentanti, ai sensi dei precedenti articoli 4 e
10, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di
cui al primo comma, i comuni devono trasmettere al Presidente della
Giunta regionale l'elenco nominativo di tutti i rappresentanti
eletti rispettivamente in seno all'assemblea generale e nei
comitati di cui all'articolo 10, indicando altresì i nominativi dei
presidenti dei comitati medesimi.
Qualora nel termine previsto dal primo comma non siano stati
espletati gli adempimenti previsti, il Presidente della Giunta
regionale convoca i consigli comunali i quali provvedono agli
adempimenti previsti al primo e secondo comma del presente
articolo.
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della
Giunta stessa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, costituisce, con proprio
decreto, l'unità sanitaria locale, indicando la composizione
dell'assemblea e dei comitati di cui al precedente articolo 10 e
stabilendo la data, il luogo e la sede della seduta di insediamento
dell'assemblea stessa la quale, verificata la propria regolare
composizione, nomina il comitato di gestione.
Assume la presidenza provvisoria nella prima seduta il
componente più anziano di età. Con lo stesso provvedimento il
Presidente della Giunta regionale stabilisce le disposizioni
previste dal citato articolo 61, terzo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, sulla base delle disposizioni di competenza
dello Stato, ai sensi della citata legge.
Le deliberazioni di insediamento degli organi collegiali, quelle
di nomina dei rispettivi presidenti e quelle relative alla
sostituzione dei singoli componenti devono essere trasmesse entro
otto giorni dalla loro esecutorietà al Presidente della Giunta
regionale.
In sede di prima costituzione dell'unità sanitaria locale,
qualora entro i termini previsti dal presente articolo e comunque
entro settanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
non siano regolarmente costituiti tutti gli organi della stessa, il
Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della
medesima, nomina un commissario straordinario per l'unità sanitaria
locale, il quale può compiere ogni atto necessario per la sua
amministrazione, limitatamente alle attribuzioni degli organi non
ancora costituiti. Il commissario straordinario resta in carica
sino alla costituzione di tutti gli organi dell'unità sanitaria
locale.
Art. 44 (Cessazione di uffici e soppressione degli enti)
A decorrere dalla data di costituzione dell'unità sanitaria
locale sono soppressi gli enti, consorzi, organismi ed uffici che
operano nelle materie di competenza del servizio sanitario
nazionale. In attesa che, con legge dello Stato, ai sensi
dell'articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, venga stabilito il nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano,
ai sensi degli articoli 80, ultimo comma, e 83, secondo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione, con apposito
accordo, regola i rapporti con l'Ordine Mauriziano per quanto
riguarda l'utilizzazione dello stabilimento di ricovero e cura di
Aosta.
Nel quadro dei fini di cui al comma precedente ed allo scopo di
agevolare la attuale fase di gestione dei servizi ospedalieri della
Regione, il Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione della medesima, promuove il commissariamento
dell'Ente Ospedaliero di cui al decreto del Presidente della Giunta
regionale 14 settembre 1970, n. 402, ai sensi dell'articolo 17
della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Art. 45 (Riordinamento dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza
Sociale)
Con legge regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, si provvede al riordinamento degli uffici e servizi
dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, che dovrà
essere strutturato in stretta correlazione con le funzioni che
nell'ambito del servizio sanitario nazionale e del servizio socio -
sanitario regionale previsto dalla presente legge debbono essere
esercitate dall'Assessorato medesimo.
Art. 46 (Rinvio)
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
norme contenute nel TULCP 3 marzo 1934, n. 383 e dalla legge 23
dicembre 1978, n. 833, in quanto compatibili.
Art. 47
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma
dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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