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Legge regionale n. 18 del 30 04 1980
Bollettino ufficiale 2 6 1980 n. 5
Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della
Regione.
Art. 1 (Classificazione del personale regionale)
Il personale regionale di ruolo è inquadrato in cinque livelli
funzionali, secondo le norme del titolo I, nelle qualifiche vice -
dirigenziali ed in quelle dirigenziali secondo le norme del titolo
II della presente legge.
È soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati
e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28
luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate
con tale classificazione.
TITOLO I PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI FUNZIONALI
Art. 2 (Livelli funzionali)
Il personale regionale, ad eccezione di quello contemplato nel
titolo II, è classificato nei livelli funzionali indicati nella
tabella allegato A) alla presente legge.
Le declaratorie dei singoli livelli sono descritte nell'allegata
tabella B.
Art. 3 (Progressione economica)
Con decorrenza dal 3 gennaio 1979, al personale regionale di
ruolo è attribuito il trattamento economico iniziale indicato nella
tabella annessa alla presente legge quale allegato A).
La progressione economica nell'ambito di ciascun livello si
articola, dopo la prima classe, in cinque ulteriori classi
retributive, d'importo pari al 16 percento della retribuzione base,
raggiungibili al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo
e ventesimo anno di servizio prestato senza demerito.
La retribuzione è, altresì, suscettibile di aumenti periodici
costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,5 percento
calcolato sull'importo iniziale della classe di stipendio in
godimento, per ogni biennio di permanenza del personale nella
classe stessa. Essi sono assorbiti dalla attribuzione della
successiva classe di stipendio.
Si considera prestato senza demerito il servizio nel corso del
quale il dipendente non ha subito sanzioni disciplinari superiori
alla censura.
L'aspettativa per motivi di famiglia produce un ritardo
corrispondente alla sua durata agli effetti della maturazione delle
classi di stipendio e degli aumenti periodici.
Art. 4 (Soppressione di compensi)
È fatto divieto di corrispondere al personale regionale compensi
dovuti in connessione con la carica per la partecipazione ai lavori
di commissioni, anche di concorso o d'esame, nonché compensi
straordinari o premi in deroga per prestazioni comunque rese a
favore dell'Amministrazione regionale.
Eventuali indennità e compensi attribuiti a dipendenti regionali
dallo Stato o da altri enti per attività da essi prestata in
connessione con la carica saranno versati direttamente al Tesoriere
della Regione.
Art. 5 (Valutazione del servizio non di ruolo)
Con decorrenza dal primo gennaio 1979, il servizio non di ruolo
prestato alle dipendenze della Regione Valle d'Aosta con
l'espletamento di mansioni o in qualifica corrispondente a quella
di inquadramento a ruolo, è valutato per intero ai fini
dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di
stipendio, fatto salvo quanto previsto al terzo comma del presente
articolo. Tale riconoscimento assorbe qualsiasi valutazione del
servizio non di ruolo attribuita nel passato ed è assorbito dal
maturato economico all'atto dell'inquadramento nei livelli o
dell'avanzamento a livello superiore.
Nel caso di avanzamento avvenuto anteriormente al 3 gennaio 1979
- ovvero nel caso di inquadramento in ruolo in qualifica superiore
a quella rivestita nella posizione non di ruolo, avvenuto nel
periodo dal primo gennaio 1974 al 2 gennaio 1979 - la valutazione
di cui trattasi è ridotta con le modalità stabilite dall'articolo
11 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6 e successive
modificazioni.
Nel caso in cui il trattamento economico in godimento sia
superiore a quello determinato ai sensi del comma precedente, la
differenza è conservata a titolo di assegno " ad personam "
riassorbibile con la successiva progressione economica.
Art. 6 (Valutazione del servizio prestato presso altra
amministrazione)
Con decorrenza dal primo gennaio 1979, il servizio comunque
prestato alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici e
Centri di ricerca è valutato come segue:
- per intero, nel caso di servizio prestato in posti di carriera
corrispondente o superiore a quella in cui l'interessato è
inquadrato nei ruoli regionali;
- nella misura del cinquanta per cento nel caso in cui il
servizio sia stato prestato in posti di carriera immediatamente
inferiore.
Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso le
Scuole della Regione è valutato come il servizio prestato presso
altri enti pubblici. Sono fatti salvi i servizi già riconosciuti
all'atto dell'inquadramento nei ruoli regionali.
Il servizio di cui al primo comma del presente articolo,
prestato in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale
della Valle d'Aosta per l'espletamento di compiti
corrispondenti
a quelli relativi ai posti di inquadramento nei ruoli regionali,
è valutato per intero.
Art. 7 (Trattamento economico nel caso di avanzamento) Al personale di
ruolo, nel caso di avanzamento da un livello inferiore ad uno
superiore, è attribuita nel nuovo livello l'anzianità utile agli
effetti della progressione economica corrispondente alla classe di
stipendio o all'aumento periodico pari o immediatamente inferiore
al trattamento economico in godimento nel livello di provenienza
maggiorato della differenza fra la classe di stipendio iniziale del
nuovo livello e quella del livello immediatamente inferiore, salvo
quanto è previsto al comma successivo.
Nel caso di avanzamento del personale dalle qualifiche di
Autista meccanico, Aiuto preparatore, Guardia forestale, Operaio
autista e Vice capo servizio tecnico a quelle di Autista meccanico
capo garage, Preparatore, Brigadiere forestale, Capo operaio
autista e Capo servizio tecnico, nonché dalla qualifica di
Brigadiere forestale a quella di Maresciallo forestale, al
trattamento economico in godimento è aggiunta la metà della
differenza tra la classe di stipendio iniziale del quinto livello e
quella del quarto livello.
L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno " ad
personam " riassorbibile con la successiva progressione
economica.
Art. 8 (Trattamento economico del personale non di ruolo) Al personale
regionale non di ruolo è attribuito lo stipendio relativo alla
classe iniziale del livello corrispondente alla qualifica
rivestita. Esso ha diritto all'attribuzione di aumenti periodici in
numero illimitato, in ragione del 2,5 percento calcolato
sull'importo della classe iniziale di stipendio, per ogni biennio
di servizio prestato nella stessa qualifica.
Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge è attribuita l'anzianità utile agli
effetti della progressione economica, corrispondente alla classe di
stipendio o all'aumento periodico pari o immediatamente inferiore
al trattamento economico complessivo in godimento.
L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno " ad
personam " riassorbibile con la successiva progressione
economica.
Art. 9 (Inquadramento del personale nei nuovi livelli funzionali)
Il personale regionale è inserito nei livelli funzionali sulla
base della qualifica posseduta alla data del 3 gennaio 1979 o, se
successiva, alla data di assunzione nei ruoli regionali.
La corrispondenza fra le attuali qualifiche regionali ed i nuovi
livelli funzionali è stabilita nella tabella A) allegata alla
presente legge.
In sede di prima applicazione della presente legge, il personale
appartenente ai gruppi regionali S/ 2 e S/ 3 è inquadrato nel terzo
livello.
Art. 10 (Attribuzione della posizione economica nei livelli)
La posizione economica individuale nel livello di inquadramento
è determinata, alla data del 3 gennaio 1979, o alla data di
assunzione, se successiva, dal trattamento economico complessivo
annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio tabellare
comprensivo di classi e aumenti periodici maturati, assegno
pensionabile di cui alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 14 e
successive modificazioni, indennità di cui alle lettere a), b), c)
dell'ultimo comma dell'articolo 180 della legge regionale 28 luglio
1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, assegno di
cui alla legge regionale 4 giugno 1979, n. 44, nonché eventuali
assegni personali non riassorbibili. Per il personale addetto ai
servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della casa
da gioco di Saint - Vincent, sono prese in considerazione le
gratifiche di cui ai paragrafi e) e f) dell'articolo 14 delle norme
regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335 in data
24 novembre 1967 anziché le indennità di cui ai paragrafi a), b), e
c) dell'articolo 180 sopra citato.
Al maturato economico come sopra determinato si aggiungono:
a) l'importo, a titolo di beneficio contrattuale, di L. 400.000
annue lorde;
b) un importo annuo ragguagliato all'anzianità di servizio
prestato alla data del 3 gennaio 1979 e determinato in ragione
dello 0,05 per cento del valore iniziale del livello di
inquadramento per ogni mese intero di servizio effettivo comunque
prestato presso l'Amministrazione regionale ovvero - limitatamente
al personale inquadrato nei ruoli regionali in forza di norme di
legge - presso lo Stato o altri enti pubblici e centri di ricerca,
per un massimo di 20 anni;
c) un importo annuo proporzionato al grado di professionalità
della qualifica rivestita, nelle seguenti misure:
- lire 50.000 per il primo livello;
- lire 75.000 per il secondo livello;
- lire 100.000 per il terzo livello;
- lire 200.000 per il quarto livello;
- lire 400.000 per il secondo livello.
Contestualmente all'attribuzione della posizione economica nei
livelli sono soppresse le indennità indicate nei primi due commi
del presente articolo, nonché gli eventuali assegni personali non
riassorbibili.
Art. 11 (Attribuzione della posizione giuridica nei livelli) La
posizione giuridica nel livello d'inquadramento è quella
dell'aumento periodico o classe della nuova progressione economica
corrispondente o immediatamente inferiore alla posizione economica
individuale come determinata all'articolo precedente.
Qualora il trattamento economico in godimento risulti superiore
a quello determinato in applicazione del comma precedente, la
differenza è conservata a titolo di assegno " ad personam ",
riassorbibile con la progressione economica.
Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il " maturato in
itinere " consistente nella quantificazione economica della
frazione di tempo intercorsa, alla data del 3 gennaio 1979, dalla
data di maturazione dell'ultima classe, rapportata ai tempi
occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire la classe
successiva, al fine di ridurre il tempo necessario per
l'attribuzione dell'aumento periodico o classe successivi alla
posizione giuridica di cui al primo comma del presente
articolo.
La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:
a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con
arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a 15
giorni;
b) si calcola l'incremento monetario che nella progressione
economica orizzontale di provenienza, deriva dalla classe
immediatamente successiva all'ultima conseguita, depurato
dall'importo dell'aumento periodico biennale eventualmente
maturato, e si rapporta tale incremento alle mensilità virtualmente
maturate al 3 gennaio 1979 per il suo raggiungimento. Se il
dipendente nella progressione economica in atto al 3 gennaio 1979
ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo si calcola
sull'incremento economico dell'aumento successivo all'ultima classe
o aumento periodico maturato;
c) qualora i ratei di classe o di aumento periodico in corso di
conseguimento nella progressione economica orizzontale di
provenienza, e virtualmente maturati alla data del 3 gennaio 1979 -
definiti nel loro valore con la procedura prevista alle lettere a)
e b) - sommati alla posizione economica individuale come
determinata dall'articolo precedente, diano, nella nuova
progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione
stipendiale di aumento periodico o classe superiore alla posizione
giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni
effetto, la posizione superiore;
d) qualora, a seguito dell'operazione di cui alla precedente
lettera c), il dipendente non consegua una posizione giuridica
superiore, il " maturato in itinere ", sommato alla eventuale
frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di
inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza
necessari per l'attribuzione della classe o dell'aumento periodico
superiore, stabilendo a quante mensilità il predetto importo
equivale, nella nuova progressione economica, rispetto
all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della
posizione stipendiale di aumento periodico o classe immediatamente
successiva alla posizione giuridica di inquadramento acquisita.
Conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la
posizione stipendiale di aumento periodico o classe successiva a
quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero
di mensilità;
e) nel caso che, a seguito dell'acquisizione della posizione
giuridica superiore con il procedimento di cui al punto c), residui
una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo
stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la
posizione stipendiale di aumento periodico o classe immediatamente
successiva; in tal caso detta frazione si rapporta all'incremento
economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore
posizione stipendiale di aumento periodico o classe immediatamente
successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità
corrisponde; conseguentemente, i tempi di percorrenza per
raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe
immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di
mensilità.
Art. 12 (Attribuzione della posizione giuridica nei livelli al personale
che ha beneficiato di avanzamenti anteriormente al 3 gennaio
1979)
Al personale che, all'atto dell'attribuzione della posizione
giuridica nei livelli di cui al primo comma del precedente articolo
11 consegua, per effetto di avanzamento a posti di livello
superiore avvenuto anteriormente al 3 gennaio 1979, un trattamento
economico inferiore a quello conseguibile con l'applicazione
dell'articolo 7 sarà attribuito il trattamento economico risultante
dalla applicazione di questa ultima norma.
Per la determinazione del trattamento economico conseguibile con
l'applicazione dell'articolo 7, si considera il trattamento
economico complessivo annuo lordo in godimento alla data
dell'avanzamento - stabilito tenendo conto delle valutazioni di cui
ai precedenti articoli 5 e 6 - al quale sono aggiunte le somme di
cui al terzo comma del precedente articolo 10 nelle misure
stabilite per il posto di livello inferiore e l'assegno di cui alla
legge regionale 4 giugno 1979, n. 33. Ai fini dell'applicazione del
paragrafo b) dell'articolo 10, si considera l'anzianità maturata
alla data dell'avanzamento.
Art. 13 (Attribuzione della terza classe di stipendio)
In sede di applicazione del precedente articolo 11, la terza
classe di stipendio è attribuita al personale che abbia maturato
almeno tre anni di anzianità effettiva.
Per anzianità effettiva si intende la somma dell'anzianità
riconosciuta utile ai fini economici nel vecchio ordinamento e
della anzianità giuridica maturata con decorrenza dal 3 gennaio
1979. Restano fermi i normali tempi di maturazione dei successivi
aumenti periodici e classi di stipendio.
Art. 14 (Riparto dei proventi di analisi cliniche e chimiche)
Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 3 della legge
regionale 9 maggio 1977, n. 29, per la determinazione del limite
massimo delle quote di compartecipazione ai compensi per analisi
cliniche e chimiche, si fa riferimento allo stipendio tabellare
annuo in godimento alla data del 2 gennaio 1979.
Nel caso in cui il numero dei dipendenti in servizio sia
superiore a quello indicato all'articolo 3 della legge regionale 9
maggio 1977, n. 29, alla ripartizione delle somme riscosse dalla
Regione partecipa anche il personale in eccedenza, previa la
riduzione proporzionale delle quote spettanti a tutto il
personale.
TITOLO II PERSONALE NON INQUADRATO NEI LIVELLI FUNZIONALI
Art. 15 (Qualifiche)
Le qualifiche del personale regionale non classificato nei
livelli funzionali sono articolate come segue:
- qualifiche vice - dirigenziali;
- qualifiche dirigenziali.
Art. 16 (Compiti dei vice - dirigenti)
Il personale appartenente alle qualifiche vice dirigenziali
svolge i seguenti compiti:
1) studio, vigilanza, controllo, ricerca scientifica, statistica
ed economica, analisi per elaborazione dati, analisi di procedure,
collaborazione giuridico amministrativa e tecnica, progettazione,
direzione lavori e collaudi implicanti uno specializzato apporto
professionale, con autonoma e completa elaborazione, fatte salve le
competenze dei dirigenti;
2) coordinamento dei compiti di cui al precedente paragrafo 1),
nei casi in cui questi siano affidati alla competenza di personale
appartenente al quinto livello;
3) direzione dei servizi e degli uffici non riservata alla
competenza dei dirigenti;
4) esercizio delle funzioni vicarie dei dirigenti nel caso di
assenza o di impedimento di questi, nei casi diversi da quelli
previsti al successivo paragrafo 5);
5) reggenza del posto di dirigente nell'eventualità di assenza o
di impedimento del dirigente stesso di durata superiore a sessanta
giorni, limitatamente ai casi di impossibilità di sostituire il
dirigente assente o impedito con altro funzionario appartenente
alle qualifiche dirigenziali.
Ai vice - dirigenti, nell'ambito delle disposizioni impartite
dai rispettivi dirigenti, spettano, altresì, le seguenti
attribuzioni:
1) concessione del congedo ordinario al personale
dipendente;
2) autorizzazione ad effettuare prestazioni di lavoro
straordinario;
3) autorizzazione ad effettuare le trasferte e all'uso del
proprio mezzo di trasporto, limitatamente alle missioni nell'ambito
del territorio regionale.
Ai fini dell'ordine gerarchico, i vice - dirigenti precedono i
dipendenti inquadrati nei livelli funzionali di cui al titolo I
della presente legge.
Art. 17 (Compiti dei dirigenti)
I dirigenti attendono ai seguenti compiti:
- direzione, con connessa potestà decisoria, dei servizi
dell'Amministrazione;
- emanazione, in relazione alle direttive generali impartite
dagli organi statutari della Regione, di istruzioni e disposizioni
per l'applicazione di leggi e regolamenti;
- propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo al fine di
assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la
speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività
degli uffici dipendenti;
- rappresentanza dell'Amministrazione e cura degli interessi
della medesima presso gli enti e le società sottoposte alla
vigilanza della Regione, nei casi previsti dalla legge;
- rappresentanza giuridica dell'Amministrazione nei confronti
dei terzi, per incarico o delega.
I dirigenti esercitano oltre alle attribuzioni istituzionalmente
loro spettanti, anche quelle che ad essi vengono delegate
dall'Amministratore competente. I provvedimenti di delega sono
pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione (parte 2).
I dirigenti, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, possono
avere, per incarico o delega, la rappresentanza giuridica
dell'Amministrazione nei confronti dei terzi.
Le funzioni e le attribuzioni particolari dei dirigenti sono
stabilite negli articoli seguenti.
Ai fini dell'ordine gerarchico i dirigenti precedono i vice -
dirigenti.
Art. 18 (Provvedimenti dei dirigenti)
Gli organi statutari della Regione stabiliscono le direttive
generali alle quali gli uffici dell'Amministrazione devono ispirare
la propria azione, nonché i programmi di massima e l'eventuale
scala delle priorità per l'azione da svolgere, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio e delle rispettive competenze.
I provvedimenti adottati dai dirigenti sono comunicati
all'Amministratore rispettivamente competente.
L'Amministratore competente ha facoltà di procedere, d'ufficio,
entro quaranta giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di
legittimità ed alla revoca, o riforma, per motivi di merito degli
atti emanati dai dirigenti, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale
3 marzo 1934, n. 383.
Contro i provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti è
ammesso ricorso gerarchico in unica istanza all'Amministratore
competente, tanto per motivi di legittimità quanto per motivi di
merito. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
L'Amministratore competente ha facoltà, sentita la Giunta
regionale, di revocare o modificare per sopravvenute ragioni di
pubblico interesse, i provvedimenti di concessione di durata
pluriennale, o rinnovabili o prorogabili, adottati dai dirigenti. I
provvedimenti degli Amministratori regionali previsti dai
precedenti commi terzo e quinto e quelli per la decisione dei
ricorsi gerarchici sono adottati con decreto motivato, sentito il
dirigente che ha emanato l'atto.
Art. 19 (Attribuzioni particolari dei dirigenti)
Ai dirigenti, nell'ambito della competenza dei rispettivi
uffici, spettano le seguenti attribuzioni:
a) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione
del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi,
compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra,
la formazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei
contratti, fino all'importo di lire 100 milioni per ciascun
atto;
b) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione,
licenza ed analoghi ad essi espressamente attribuiti da leggi o da
regolamenti e, salva in ogni caso la facoltà dell'Amministratore
competente di avocare, con atto motivato, i singoli affari;
c) disporre il movimento del personale in servizio nell'ambito
degli uffici dipendenti;
d) disciplinare la fruizione e concedere il congedo ordinario
nell'ambito degli uffici dipendenti, salvo quanto previsto al
secondo comma del precedente articolo 17;
e) provvedere agli atti vincolati di competenza
dell'Amministrazione regionale che comportino impegni di spesa non
superiore a 100 milioni di lire;
f) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo
termine ed informandone preventivamente l'Amministratore
competente, agli atti obbligatori di competenza degli uffici
dipendenti, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o
ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di
altri organi amministrativi;
g) infliggere la censura al personale appartenente al servizio o
all'ufficio cui essi sono preposti;
h) promuovere l'azione disciplinare;
i) concedere i congedi straordinari discrezionali e
l'aspettativa per motivi di famiglia, previo parere vincolante del
Consiglio del personale, a far tempo dalla data della sua
costituzione;
l) autorizzare l'effettuazione di prestazioni di lavoro
straordinario nonché le missioni nell'ambito del territorio
nazionale e l'uso del mezzo proprio per le trasferte in località
distanti meno di 250 chilometri dalla sede di servizio, salvo
quanto previsto al secondo comma del precedente articolo 17.
Art. 20 (Conferenza dei dirigenti)
Al fine di stabilire un permanente coordinamento delle attività
dirigenziali nei vari settori di competenza dell'Amministrazione
regionale, è istituita la conferenza dei dirigenti, presieduta dal
Segretario generale e composta da tutti i dirigenti. In caso di
assenza o impedimento del Segretario generale, è presieduta dal
dirigente più anziano in qualifica.
La conferenza si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, nonché
ogni volta che sia convocata dal Segretario generale, di iniziativa
propria oppure su richiesta del Presidente della Giunta o di un
terzo dei dirigenti.
Alla conferenza possono essere invitati singoli vice -
dirigenti, ove ciò sia ritenuto opportuno in considerazione degli
argomenti di volta in volta trattati.
Al termine di ogni anno la conferenza dei dirigenti redige una
relazione generale sull'andamento dei servizi regionali e sui
risultati dell'azione amministrativa, che sarà comunicata al
Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio
regionale entro il successivo mese di febbraio.
Art. 21 (Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali)
Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa,
contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati della
Regione, i dirigenti sono responsabili nell'esercizio delle
rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della
legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti.
I dirigenti sono, in particolare, responsabili sia
dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa
emanati dagli organi statutari della Regione, sia della rigorosa
osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti
dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento
dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.
I risultati negativi, eventualmente rilevati,
dell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio sono
contestati con atto dell'Amministratore competente.
Qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute valide e
le mancanze contestate comportino una sanzione disciplinare
superiore alla censura, la Giunta regionale, su relazione
dell'Amministratore competente, nomina la Commissione di disciplina
per l'ulteriore corso della procedura disciplinare prevista dal
titolo IV, capo VII, della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 22 (Orario di lavoro dei dirigenti)
L'orario settimanale di servizio dei dirigenti è maggiorato di
cinque ore.
Art. 23 (Accesso alle qualifiche vice - dirigenziali)
La nomina alle qualifiche vice - dirigenziali si consegue
mediante pubblico concorso, per titoli ed esami.
Limitatamente ai ruoli del personale amministrativo e di
ragioneria, ai concorsi possono essere ammessi anche i dipendenti
regionali privi del prescritto diploma di laurea in possesso del
titolo di studio richiesto per l'accesso al quinto livello e di
un'anzianità di ruolo nel quinto livello o nella ex carriera di
concetto di almeno cinque anni.
I vice - dirigenti devono frequentare, entro il primo anno di
servizio, un corso di formazione professionale con esami finali.
Agli effetti della determinazione di tale termine, non sono
computabili i periodi trascorsi fuori servizio, ad eccezione del
congedo ordinario. L'esito negativo degli esami comporta la
restituzione alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero,
o il licenziamento al termine del periodo di prova.
Art. 24 (Accesso alle qualifiche dirigenziali)
La nomina a dirigente si consegue mediante corso di formazione
dirigenziale con esami finali.
La nomina è effettuata - entro un anno dalla data di scadenza
del bando di concorso - secondo la graduatoria formata sulla base
dei risultati degli esami finali del corso.
L'ammissione al corso, nei limiti dei posti che si prevede si
renderanno disponibili alla data della sua conclusione, aumentati
del cinquanta per cento con arrotondamento all'unità per eccesso,
si consegue mediante concorso interno, per titoli ed esami, al
quale sono ammessi gli impiegati regionali in possesso del
prescritto titolo di studio, titolari da almeno un biennio, alla
data di scadenza del bando, di posti di ruolo appartenenti alle
qualifiche vice - dirigenziali ovvero all'ex gruppo regionale A/
3.
Limitatamente ai ruoli del personale amministrativo e di
ragioneria, al concorso interno possono essere ammessi anche i
dipendenti privi del prescritto diploma di laurea, inquadrati alla
data di entrata in vigore della presente legge in una qualifica
vice - dirigenziale, in possesso del titolo di studio richiesto per
l'accesso al quinto livello e titolari da almeno un quinquennio di
un posto di ruolo nella qualifica vice - dirigenziale, o nell'ex
gruppo regionale A/ 3, alla data di scadenza del bando di
concorso.
Nel caso di impossibilità a ricoprire i posti con il
procedimento sopra indicato, l'Amministrazione può bandire appositi
concorsi pubblici. I vincitori di tali concorsi sono assunti in
prova per un periodo massimo di tre anni, fino a che i medesimi non
abbiano superato il corso di formazione dirigenziale con esami
finali.
In sede di prima applicazione della presente legge per la nomina
a posti vacanti o che si rendessero vacanti entro un anno dalla sua
entrata in vigore, non è richiesto il superamento del corso di
formazione dirigenziale.
Art. 25 (Corsi di formazione dirigenziale e professionale)
I corsi di formazione dirigenziale e professionale possono
essere organizzati in proprio dalla Regione o affidati a scuole
specializzate nella formazione del personale di pubbliche
amministrazioni.
Art. 26 (Trasferimento del personale inquadrato nella qualifica
dirigenziale)
Il trasferimento del personale inquadrato nella qualifica di
dirigente è disposto dal Presidente della Giunta regionale previo
parere del Consiglio del personale, se costituito.
Ove il trasferimento riguardi, comunque, i servizi del Consiglio
regionale, il relativo provvedimento è adottato d'intesa con il
Presidente del Consiglio.
Art. 27 (Trattamento economico dei vice - dirigenti)
Al personale inquadrato nelle qualifiche vice dirigenziali è
attribuito il trattamento economico iniziale di lire 5.320.000
annue lorde.
Sono estese ai vice - dirigenti, in quanto applicabili, le norme
degli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge.
Nel caso di avanzamento alla qualifica di vicedirigente, al
personale è attribuita, nella nuova qualifica, l'anzianità utile
agli effetti della progressione economica, corrispondente alla
classe di stipendio od all'aumento periodico pari o immediatamente
inferiore al trattamento economico in godimento maggiorato di una
somma pari al quindici per cento dello stipendio iniziale annuo
previsto per le qualifiche vice - dirigenziali. L'eventuale
differenza è conservata a titolo di assegno " ad personam "
riassorbibile con la successiva progressione economica.
Art. 28 (Trattamento economico dei dirigenti)
Al personale inquadrato nella qualifica dirigenziale è
attribuito il trattamento economico onnicomprensivo di Lire
11.060.000 annue lorde corrispondente a quello previsto per il
dirigente superiore dell'Amministrazione civile dello Stato.
La retribuzione è suscettibile di aumenti periodici biennali in
numero illimitato, in ragione del 2,5 percento calcolati sullo
stipendio iniziale.
Nel caso di avanzamento alla qualifica di dirigente, è
attribuito il trattamento economico iniziale. Qualora l'importo
della retribuzione in godimento nella qualifica di provenienza
fosse superiore al trattamento economico iniziale della nuova
qualifica, al dipendente saranno concessi aumenti periodici non
riassorbibili per consentire l'attribuzione dello stipendio
immediatamente superiore a quello in godimento.
Eventuali modificazioni del trattamento economico dei dirigenti
saranno approvate con legge regionale.
Art. 29 (Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti)
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è fatto divieto di corrispondere ai funzionari dirigenti
compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica, ad
eccezione dei compensi aventi carattere di generalità per tutto il
personale dipendente dalla Regione e dell'indennità di cui al
successivo articolo 32.
Art. 30 (Inquadramento nelle qualifiche vice - dirigenziali)
Nelle qualifiche vice - dirigenziali è inquadrato il personale
titolare di posti appartenenti al gruppo regionale A/ 3, con
decorrenza dal 3 gennaio 1979 o dalla data di nomina, se
successiva.
Sono estese ai vice - dirigenti, in quanto applicabili, le norme
di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della presente
legge.
Agli effetti dell'applicazione del terzo comma, paragrafo c) del
precedente articolo 10, l'importo annuo proporzionale al grado di
professionalità è stabilito nella misura di lire 750.000 annue
lorde.
Art. 31 (Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali) Nelle qualifiche
dirigenziali è inquadrato il personale titolare di posti
appartenenti ai gruppi regionali A/ 1 e A/ 2, con decorrenza dal 3
gennaio 1979 o dalla data di nomina, se successiva.
Al personale stesso è attribuita, ai fini della concessione
degli aumenti periodici biennali, l'anzianità utile agli effetti
economici maturata alla data dell'inquadramento.
Al titolare del posto appartenente al gruppo regionale A/ 1, è
attribuita l'anzianità utile agli effetti economici maturata nel
gruppo A/ 2, alla quale è aggiunta l'anzianità effettiva maturata
nel gruppo A/ 1, oltre all'anzianità figurativa di otto anni.
Art. 32 (Attribuzione di assegno personale non pensionabile)
Qualora, a seguito dell'applicazione dei precedenti articoli 29
e 31, al dirigente competa, all'atto dell'inquadramento, un
trattamento economico complessivo annuo lordo inferiore a quello in
godimento, al dipendente è attribuito un assegno personale non
pensionabile e riassorbibile con i futuri miglioramenti retributivi
concessi alla generalità dei dirigenti, d'importo pari alla
differenza fra i due trattamenti economici.
Nel trattamento economico in godimento all'atto
dell'inquadramento è compreso l'importo lordo degli emolumenti
soppressi corrisposti nei dodici mesi precedenti quello di entrata
in vigore della presente legge.
Agli effetti dell'applicazione del comma precedente non si tiene
conto dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta
di famiglia, dei compensi per lavoro straordinario.
TITOLO III NORME FINALI
Art. 33 (Abrogazione delle norme concernenti le note di qualifica)
Sono abrogati gli articoli 113, 114, 115, 116 e 117 della legge
regionale 28 luglio 1956 n. 3 e successive modificazioni e sono
abrogate tutte le norme collegate con l'attribuzione delle note di
qualifica.
Art. 34 (Modificazione delle norme concernenti la residenza del
personale)
L'articolo 124 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e
successive modificazioni, è così modificato: " Il dipendente è
tenuto a stabilire la propria residenza o domicilio in modo da non
arrecare pregiudizio al normale adempimento delle prestazioni di
lavoro ed ha l'obbligo di notificare all'Amministrazione ogni
cambiamento ".
Il dipendente che, per sua scelta, risieda in luogo diverso da
quello in cui ha sede l'ufficio di appartenenza, non acquisisce
titolo o indennità o facilitazioni connesse con tale situazione. Il
personale in congedo ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione
l'indirizzo del domicilio temporaneo.
Art. 35 (Modificazione delle norme concernenti le supplenze e le
reggenze)
L'articolo 129 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e
successive modificazioni, è così modificato: " Le supplenze del
personale e le reggenze dei Servizi o degli Assessorati, in caso di
assenza o di impedimento dei titolari o di vacanza dei posti, sono
affidate al personale che esercita le funzioni dello stesso ruolo e
dello stesso livello o qualifica ovvero di livello o qualifica
immediatamente inferiore ".
Le supplenze e le reggenze sono affidate dalla Giunta regionale
sentito il Consiglio del personale, se costituito.
Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a
due mesi, al personale incaricato della supplenza o reggenza di
posti di livello superiore, è corrisposta, a decorrere dal terzo
mese, una indennità mensile di incarico commisurata alla differenza
fra la retribuzione iniziale prevista per il livello o qualifica
per i quali è conferito l'incarico e quella spettante per il posto
di titolarità. In nessun caso l'indennità potrà essere determinata
in misura inferiore a lire ventimila mensili.
I compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nella
misura prevista per il posto per il quale l'incarico è
conferito.
Art. 36 (Modificazione delle norme concernenti la censura)
L'articolo 153 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 è così
modificato:
" Censura
La censura è una dichiarazione scritta e motivata, di biasimo ed
è inflitta:
a) per negligenza o lievi mancanze in servizio;
b) per breve assenza dall'ufficio, non giustificata o per
inosservanza dell'orario di ufficio;
c) per altre infrazioni di lieve entità.
Ai dirigenti la censura è inflitta dal Presidente della Giunta
regionale sentito l'Amministratore competente e limitatamente al
dirigente preposto ai servizi di segreteria del Consiglio, sentito
il Presidente del Consiglio. Al rimanente personale è inflitta dai
dirigenti secondo le rispettive competenze.
Contro il provvedimento del dirigente d'irrogazione della
censura, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta
regionale ".
Art. 37 (Abrogazione di norme della legge regionale 28 luglio 1956, n.
3)
Sono abrogate le sottocitate norme della legge regionale 28
luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni:
Art. 14 - primo comma, limitatamente alle parole "
direzione, coordinamento e controllo di servizi ed uffici regionali
".
Art. 69 - quarto comma.
Art. 74 - primo comma.
Art. 179 - primo comma, limitatamente alle
parole: " e sono soggette ad ogni variazione, in aumento o in
diminuzione, per effetto di nuove disposizioni legislative che
prevedano modificazioni del trattamento economico del personale
statale e degli enti locali ".
Art. 38 (Retribuzione del lavoro straordinario)
La retribuzione oraria del lavoro straordinario è determinata
secondo la seguente formula: retribuzione mensile iniziale di
livello + rateo della 13a mensilità / 175 maggiorata del 15
percento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e
nei giorni considerati festivi per legge, detta retribuzione è
maggiorata del 30 percento; per il lavoro straordinario prestato in
orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la
retribuzione è maggiorata del 50 percento.
Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un
importo pari ad 1/ 175 dell'indennità integrativa speciale mensile
spettante alla data del primo gennaio di ciascun anno.
Le tariffe di lavoro straordinario attualmente corrisposte, in
quanto risultanti superiori alle nuove aliquote derivanti
dall'applicazione del presente articolo, saranno conservate fino al
31 dicembre 1980.
Il lavoro straordinario può essere compensato in accordo con il
dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di
orario.
Art. 39 (Aspettative sindacali)
Un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali
firmatarie del contratto di lavoro per i dipendenti della Regione
Valle d'Aosta per il triennio 1979/ 1981, con almeno 100 dipendenti
regionali iscritti, è collocato in aspettativa sindacale, su
richiesta della rispettiva organizzazione.
Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono
corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in
forza delle norme vigenti per la qualifica rivestita, ad eccezione
degli emolumenti corrisposti in relazione all'effettiva prestazione
del servizio.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti
gli effetti, salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha
termine con la cessazione per qualsiasi causa del mandato
sindacale.
Art. 40 (Applicazione delle norme in materia di stato giuridico ed
economico del personale regionale)
Le norme in materia di stato giuridico ed economico del
personale della Regione restano in vigore in quanto applicabili e
non contrastanti con le norme della presente legge.
Agli effetti dell'applicazione delle norme nelle quali è fatto
riferimento alla carriera o al gruppo regionale, la corrispondenza
con i livelli funzionali e le qualifiche è stabilita dalla tabella
annessa alla presente legge quale allegato C).
Sono conservate le qualifiche funzionali previste dalla legge
regionale 9 febbraio 1978 n. 1 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 41 (Finanziamento di spesa)
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
previsto in annue lorde L. 1.261.000.000 graverà sui sottoelencati
capitoli della parte spesa del bilancio di previsione della Regione
per l'anno 1980, che presentano la necessaria disponibilità:
Cap. 20900 L. 960.000.000
Cap. 43150 L. 283.000.000
Cap. 43350 L. 18.000.000
Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti nei
corrispondenti capitoli di spesa con le leggi di approvazione dei
bilanci preventivi.
Art. 42 (Oneri per la corresponsione degli arretrati)
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per la
corresponsione al personale regionale degli arretrati per il
periodo dal 3- 1- 1979 al 31- 12- 1979, previsto in lorde lire
1.200.000.000, graverà sul capitolo 21200 della parte spesa del
bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980. Alla copertura
dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante
riduzione di uguale importo dello stanziamento iscritto al capitolo
50000 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione
per l'anno 1980.
Art. 43 (Variazioni di bilancio)
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono
apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA Variazione in diminuzione:
Cap. 50000 - Fondo globale per finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L.
1.200.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 21200 - Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga,
competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi,
ecc. L. 1.200.000.000
Art. 44
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma
dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Allegato A) alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1
Accanto al sottoelencato livello funzionale vengono indicati in
successione il numero dei posti, il parametro, la retribuzione e la
corrispondenza con le qualifiche regionali: //
primo, 0, 100, L. 2.800.000:
Personale addetto ai lavori di pulizia.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2
Accanto al sottoelencato livello funzionale vengono indicati in
successione il numero dei posti, il parametro, la retribuzione e la
corrispondenza con le qualifiche regionali: //
secondo, 326, 108, L. 3.024.000:
Bidello; //
Fattorino; //
Inserviente; //
Inserviente di laboratorio; //
Usciere; //
Collaboratore veterinario; //
Custode castelli e musei; // Accudiente; //
Aiutante guardarobiere; //
Custode.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3
Accanto al sottoelencato livello funzionale vengono indicati in
successione il numero dei posti, il parametro, la retribuzione, la
corrispondenza con le qualifiche regionali: //
terzo, 88, 115, L. 3.220.000:
Aiuto cuoco; //
Cantoniere; //
Giardiniere; //
Magazziniere; //
Manovratore; //
Operaio; //
Operaio qualificato; //
Guardarobiere; //
Aiutante cuciniere.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4
Accanto al sottoelencato livello funzionale vengono indicati in
successione il numero dei posti, il parametro, la retribuzione, la
corrispondenza con le qualifiche regionali: //
quarto, 549, 122, L. 3.416.000:
Aiutante tecnico; //
Aiuto preparatore; //
Autista meccanico; //
Autista meccanico capo garage; //
Brigadiere forestale; //
.Capo cantoniere; //
.Capo operaio; //
.Capo operaio autista; //
.Capo servizio tecnico; //
Coadiutore; //
Coadiutore (operatore microfilmatore); // Coadiutore esperto nel
settore enologico; //
Coadiutore esperto nel settore lattiero - caseario; //
Coadiutore esperto nel settore ortofrutticolo
e apistico; //
Coadiutore esperto nel settore viticolo; // Coadiutore tecnico;
//
Cuoco; //
Guardia forestale; //
Infermiere professionale prelevatore; // Magazziniere (istituti
scolastici); // Operaio autista; //
Operaio specializzato; //
Preparatore; //
Telefonista; //
Usciere capo; //
Vice capo servizio tecnico; //
Vigilatrice; //
Vigile sanitario; //
Cuciniere.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5
Accanto al sottoelencato livello funzionale vengono indicati in
successione il numero dei posti, il parametro, la retribuzione e la
corrispondenza con le qualifiche regionali: //
secondo, 421, 146, L. 4.088.000:
Animatore; //
Archivista capo; //
Archivista ricercatore; //
Assistente di biblioteca; //
Assistente sanitaria visitatrice; //
Assistente sociale; //
Catalogatore; //
Controllore; //
Disegnatore archeologico; // Fisioterapista; //
Geometra; //
Interprete; //
Ispettore ufficio turismo; // Istitutore; //
Logopedista; //
Maresciallo forestale; //
Ortottista; //
Perito agrario; //
Perito industriale; //
Programmatore; //
Ragioniere; //
Ragioniere economo; //
Segretario; //
Tecnico analista; //
Tecnica diplomata, specializzata in economica domestica rurale;
//
Testista; //
Traduttore; //
Insegnante di centro di formazione professionale.
Allegato B) alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18. " Norme
sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione
".
DECLARATORIE DEI LIVELLI FUNZIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE
DALLA REGIONE ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO
PRIMO LIVELLO:
Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che
concernono esclusivamente attività di pulizia: trattasi di
prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione
specifica. Al livello è correlato il parametro 100.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2
SECONDO LIVELLO:
Sono inserite nel presente livello le posizioni
di lavoro comportanti esecuzione di mansioni elementari, lo
svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze
tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o
apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.
Il livello è caratterizzato da:
- iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/ o dei
compiti attribuiti;
- autonomia vincolata da istruzioni semplici.
Il personale compreso nel livello è addetto a compiti ausiliari
presso impianti funiviari; di anticamera ed aula, regolando
l'accesso al pubblico agli uffici, ai castelli ed ai musei e
fornendo informazioni semplici; di custodia, di sorveglianza di
locali, materiali, macchine e uffici, nonché della loro apertura e
chiusura; di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di
prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di
commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di
fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature; di collaborazione
con il personale tecnico, sanitario e amministrativo.
Al livello è correlato il parametro 108.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3
TERZO LIVELLO:
Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che
comportano esecuzione di mansioni tecnico - manuali elementari e/ o
amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone
conoscenze preliminari non specializzate o non acquisibili con la
pratica di lavoro. Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e
apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico
della manutenzione ordinaria.
Il livello è caratterizzato:
- da iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite; - da un
grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;
- da prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici
conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato.
Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di
conduzione e manutenzione ordinaria di apparecchi e di macchinari,
di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, centri
stampa, ecc.) o assimilabili; di coadiuvazione nella preparazione
dei cibi nei convitti regionali e di manutenzione di strade e di
giardini.
Al livello è correlato il parametro 115.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4
QUARTO LIVELLO:
Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che
comportano esecuzione di mansioni amministrativo - contabili,
sanitarie e tecniche o tecnico - manuali, lo svolgimento delle
quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo
amministrativo e preparazione professionale specializzata
risultante da appositi corsi di qualificazione o acquisita
attraverso pratica ed esperienza di ufficio e di mestiere;
richiedono l'uso di mezzi o strumenti anche complessi e
l'utilizzazione di dati nell'ambito di procedure determinate;
comportano anche la direzione di personale appartenente a livelli
inferiori.
È caratterizzato:
- da autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere
generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse
nell'ambito di procedure e prassi definite;
- piena responsabilità dei propri compiti nelle singole
operazioni i cui risultati sono soggetti a verifiche;
- rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e
delle attrezzature tecniche utilizzate. Il personale compreso nel
livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel
campo agricolo
- forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e
riparazione di impianti tecnici complessi; di responsabilità nella
preparazione dei cibi nei convitti regionali; di vigilanza
sanitaria, ittica, faunistico - venatoria, forestale e ogni altra
vigilanza affidata all'Ente Regione; nonché compiti esecutivi in
materia amministrativa, sanitaria, contabile e tecnica, ivi
comprese le attività di stenografia e/ o di dattilografia, mansioni
queste ultime che - omogenee o complementari - costituiscono una
unica posizione di lavoro.
Al livello è correlato il parametro 122.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5
QUINTO LIVELLO:
Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro
concernenti attività che richiedono l'uso complesso di dati per
eseguire compiti impegnativi e predeterminabili da prescrizioni di
massima e implicano un'ampia autonomia operativa, discrezionalità
ed un apprezzabile grado di iniziativa. Tali attività possono
comportare collaborazioni con il personale di altri livelli
(superiori e inferiori) e richiedono una preparazione che deriva
dal possesso del diploma della scuola secondaria superiore e/ o da
specifici titoli professionali richiesti o da una pratica di lavoro
che comporta l'acquisizione delle corrispondenti conoscenze teorico
- pratiche.
Il livello è caratterizzato da:
- responsabilità professionale dei propri compiti;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione
dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della
funzionalità dell'unità organizzativa in cui è inserito;
- capacità di intervenire su apparati complessi con conoscenza
adeguata delle tecnologie specifiche del lavoro e del funzionamento
degli apparati predetti;
- comporta attività di insegnamento, anche con l'utilizzazione
di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenze
teorico - tecnico professionali riconducibili alla professionalità
stabilita, più in generale, per l'accesso al livello.
È caratterizzato:
- da autonomia nell'ambito della funzione docente;
- da apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione
didattico - organizzativa del corso, e, più in generale del centro
di formazione.
Al livello è correlato il parametro 146.
Allegato C) alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.
TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI NUOVI LIVELLI FUNZIONALI E
QUALIFICHE ALLE CARRIERE ED AI GRUPPI REGIONALI DELL'ORDINAMENTO
PRECEDENTE.
ATTO ALLEGATO
N. livello o qualifica 1, carriera ausiliaria, gruppo regionale
S/ 2; //
n. livello o qualifica 2, carriera ausiliaria, gruppo regionale
S/ 2; //
n. livello o qualifica 3, carriera ausiliaria, gruppo regionale
S/ 2; //
n. livello o qualifica 4, carriera esecutiva, gruppo regionale
C; //
n. livello o qualifica 5, carriera di concetto, gruppo regionale
B; //
n. livello o qualifica vice-dirigente, carriera direttiva,
gruppo regionale A/ 3; //
n. livello o qualifica dirigente, carriera direttiva, gruppo
regionale A/ 1 e A/ 2.
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