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Legge regionale n. 16 del 22 04 1986
Bollettino ufficiale 12 05 1986 n. 0011 SUPPLEMENTO
STRAORDINARIO 19 05 1986 N. 0001
Interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di
montagna in funzione dello sviluppo del turismo
escursionistico.
Art. 1
1. La Regione Valle d'Aosta, ai fini del recupero e della
valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo
del turismo escursionistico, realizza e favorisce l'attuazione
degli interventi che seguono:
a) messa in opera di una adeguata e specifica segnaletica
verticale e orizzontale che, nel rispetto dell'ambiente, consenta
una agevole e sicura percorrenza degli itinerari che si intende
riservare al turismo escursionistico;
b) allestimento, lungo gli itinerari oggetto degli interventi di
cui al precedente punto a), di strutture sommariamente attrezzate
atte a consentire il pernottamento degli escursionisti in zone con
strade carrozzabili aperte al pubblico transito;
c) effettuazione di una adeguata manutenzione della segnaletica
e delle strutture ricettive oggetto degli interventi di cui ai
punti precedenti.
Art. 2
1. La Regione provvede ad individuare i sentieri e gli itinerari
che possono formare oggetto, ai fini della presente legge, degli
interventi di cui all'articolo 1.
2. A tale scopo l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica
e beni culturali redige un elenco dei sentieri e itinerari ritenuti
più idonei a promuovere lo sviluppo del turismo escursionistico in
Valle d'Aosta.
3. Nell'ambito dell'elenco di cui al comma precedente devono
essere distinti gli itinerari dichiarati di interesse regionale,
qualifica normalmente riservata agli itinerari intervallivi o
intercomunali, da quelli di interesse locale, normalmente
circoscritti al territorio di un singolo Comune o di due Comuni
contermini.
4. In sede di redazione dell'elenco l'Assessorato può avvalersi
della collaborazione di guide alpine o comunque di esperti
conoscitori delle zone attraversate dagli itinerari e provvede ad
acquisire il parere delle amministrazioni comunali e degli
organismi turistici locali competenti per territorio.
5. L'elenco è approvato con deliberazione della Giunta
regionale.
6. Le modifiche e gli aggiornamenti dell'elenco vengono
apportati con le medesime procedure di cui ai commi precedenti.
7. L'Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali
provvede inoltre alla realizzazione e alla diffusione di materiale
informativo a carattere cartografico atto a pubblicizzare
adeguatamente gli itinerari oggetto degli interventi di cui alla
presente legge.
Art. 3
1. La Regione esegue direttamente gli interventi di cui
all'articolo 1, lettera a), anche per quanto concerne gli itinerari
qualificati di interesse locale nell'ambito dell'elenco di cui
all'articolo 2.
2. La Regione può inoltre eseguire direttamente:
a) gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), in
particolare per quanto concerne gli itinerari qualificati di
interesse regionale nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo
2;
b) gli interventi di cui all'articolo 1, lettera c),
limitatamente alla segnaletica degli itinerari.
Art. 4
1. La Regione può erogare contributi per la realizzazione degli
interventi di cui all'articolo 1, lett. b) e c).
2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi, nella
misura massima del 70 percento della spesa ritenuta ammissibile, a
enti e associazioni locali e a privati residenti in Valle
d'Aosta.
3. La misura massima del contributo è ridotta al 50 percento
della spesa ritenuta ammissibile qualora gli interventi si
riferiscano a strutture ricettive site a una altitudine compresa
tra i 1200 e i 2000 m. slm.
4. Sono ritenute ammissibili anche le spese di progettazione,
nonché quelle relative all'acquisto delle aree necessarie alla
costruzione delle strutture ricettive di cui all'articolo 1,
lettera b), e quelle relative all'acquisto di fabbricati da
destinare, previa ristrutturazione o sistemazione, al medesimo
uso.
5. Le opere realizzate con il concorso regionale restano in
perpetuo destinate allo scopo per il quale sono concessi i
contributi regionali e secondo le prescrizioni dei rispettivi atti
di concessione; il sindaco non può pertanto autorizzare un diverso
utilizzo dei fabbricati interessati.
Art. 5
1. Per l'ottenimento dei contributi regionali relativi
all'allestimento di strutture sommariamente attrezzate per il
pernottamento degli escursionisti, di cui all'articolo 1, lettera
b), occorre che le strutture medesime siano situate a quota non
inferiore a 1200 m. slm, e siano poste ad una quota di almeno 200
m. più elevata o a una distanza di almeno 2 Km. dal più vicino
punto raggiungibile con una strada carrozzabile aperta al pubblico
transito; occorre inoltre che abbiano una capacità ricettiva di non
meno di 12 e di non più di 50 persone e che presentino le
caratteristiche progettuali e costruttive e dispongano delle
attrezzature e dell'equipaggiamento che verranno definiti con
apposita deliberazione della Giunta regionale.
2. Sotto il profilo giuridico e amministrativo le strutture di
cui ai commi precedenti vengono equiparate ai rifugi alpini, di cui
seguono la normativa per quanto concerne le autorizzazioni e i
controlli, e assumono la denominazione di rifugi di tappa ".
3. Non è richiesta una custodia continuativa delle strutture di
cui ai commi precedenti; i beneficiari dei contributi regionali
sono tuttavia tenuti ad effettuare adeguate verifiche dello stato
di manutenzione delle strutture nonché della qualità e quantità
dell'equipaggiamento e delle dotazioni, intervenendo
tempestivamente al fine di rimuovere le carenze o gli inconvenienti
che possono compromettere la funzionalità delle strutture medesime,
nonché curando la periodica rimozione e il divallamento dei rifiuti
accumulatisi.
4. Qualora venga richiesto il pagamento dei servizi forniti
nell'ambito delle strutture di cui al presente articolo, i
beneficiari dei contributi sono inoltre tenuti a concordare
preventivamente le relative tariffe con l'Assessorato regionale del
turismo, urbanistica e beni culturali, fatto comunque salvo quanto
previsto al riguardo dalla vigente normativa in materia di rifugi
alpini.
Art. 6
1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui
all'articolo 4 devono essere presentate all'Assessorato regionale
del turismo, urbanistica e beni culturali, corredate dalla seguente
documentazione:
a) domanda in carta legale, contenente l'indicazione
dell'itinerario cui è funzionale la struttura per la quale si
chiede il contributo, con riferimento all'elenco di cui
all'articolo 2;
b) relazione tecnica - descrittiva;
c) preventivo di spesa dettagliato, nonché progetto di massima e
computo metrico estimativo.
2. La documentazione è esaminata dall'Assessorato del turismo,
urbanistica e beni culturali, che provvede a stralciare o ridurre
le voci di spesa non ammissibili a contributo.
3. L'ammontare del contributo è determinato in base alla spesa
ritenuta ammissibile dall'Assessorato.
4. Le opere devono formare oggetto di specifica concessione
edilizia, quando richiesta dalla legislazione in vigore.
Art. 7
1. Le decisioni in merito alla concessione dei contributi e alla
realizzazione diretta degli interventi di cui alla presente legge
sono assunte con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 8
1. Nella Regione Valle d'Aosta la segnaletica di qualsiasi
sentiero o itinerario deve conformarsi alle tipologie e alle
caratteristiche tecniche che saranno definite con apposita
deliberazione della Giunta regionale.
2. Chiunque realizzi una segnaletica difforme è tenuto ad
eliminarla, ripristinando la situazione preesistente dei luoghi, o
ad adeguarla alle prescrizioni di cui al comma precedente.
Art. 9
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge,
previste e autorizzate per anni cinque a decorrere dall'esercizio
1986 in annue Lire 700.000.000, graveranno, come indicato al
successivo articolo 10 sui capitoli nn. 37175 - 37180 - 37185 -
37190 - 37195 che vengono istituiti sul bilancio di previsione
della Regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei
futuri bilanci.
All'onere di cui al comma precedente si fa fronte:
- per l'anno 1986 mediante riduzione per Lire 700.000.000 dello
stanziamento iscritto al cap. 50000 del bilancio di previsione
della Regione per l'esercizio finanziario 1986 " Fondo globale per
il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali
(spese correnti) " a valere sull'intervento iscritto all'allegato
n. 8 del bilancio stesso - Settore 3: Oneri non ripartibili
relativo alla quota interessi su mutui da contrarre; su detto
intervento rimane disponibile la minor somma di L.
13.269.000.000;
- per gli anni 1987 e 1988 mediante utilizzo per Lire
1.400.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2.
" Altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1986/ 1988
".
La spesa annua complessiva prevista dalla presente legge potrà
essere diversamente ripartita tra i capitoli sopraindicati con
provvedimento di variazione al bilancio in relazione alle accertate
necessità.
Art. 10
Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per
l'esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazione in diminuzione
Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " L.
700.000.000
Variazione in aumento
Settore 2.2.2. - Sviluppo economico
Programma 2.2.2.12 - Interventi promozionali per il turismo
Cap. 37175 (di nuova istituzione) Codificazione:
2.1.2.1.0.3.10.24.09 " Spese per l'allestimento di opere per il
recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione
dello sviluppo del turismo escursionistico
- LR 22 aprile 1986, n. 16, art. 3, 1' e 2' comma " L.
300.000.000
Cap. 37180 (di nuova istituzione) Codificazione:
2.1.1.4.1.2.10.24.09
" Spese per la manutenzione ordinaria delle opere per il
recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione
dello sviluppo del turismo escursionistico
- LR 22 aprile 1986, n. 16, art. 3, ultimo comma " L.
50.000.000
Cap. 37185 (di nuova istituzione) Codificazione:
2.1.2.3.8.3.10.24.09
" Contributi ad enti ed associazioni locali per l'allestimento
di opere per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di
montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico
- LR 22 aprile 1986, n. 16 articolo 4 " L. 50.000.000
Cap. 37190 (di nuova istituzione) Codificazione
2.1.1.5.8.2.10.24.09
" Contributi a enti e associazioni locali per la manutenzione
ordinaria delle opere per il recupero e la valorizzazione dei
sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo
escursionistico
- LR 22 aprile 1986, n. 16 articolo 4 " L. 100.000.000
Cap. 37195 (di nuova istituzione) Codificazione:
2.1.2.4.3.3.10.24.09
" Contributi a privati per l'allestimento di opere per il
recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione
dello sviluppo del turismo escursionistico
- LR 22 aprile 1986, n. 16 articolo 4 " L. 200.000.000
Totale in aumento L. 700.000.000
Art. 11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma
dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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