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Legge regionale n. 16 del 23 03 1981
Bollettino ufficiale 30 3 1981 n. 5
Finanziamento di spese nei diversi settori regionali di
intervento, con modifiche alle autorizzazioni di spesa di leggi
regionali in vigore, in coincidenza con l'approvazione del bilancio
di previsione per l'esercizio 1981 e del bilancio pluriennale
1981/1983.
Art. 1
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge
regionale 29 gennaio 1980, n. 5 per gli interventi previsti dalla
legge regionale 22 giugno 1964, n. 8 e successive modificazioni ed
integrazioni, è aumentata per l'esercizio finanziario 1981 di L.
500.000.000 da destinare:
a) quanto a L. 200.000.000 al finanziamento di opere stradali di
interesse regionale eseguite a carico della regione (cap.
26000)
b) quanto a L. 300.000.000 al finanziamento di spese per
costruzione di opere stradali ed altre opere a mezzo di cantieri di
lavoro (cap. 26400).
Art. 2
È autorizzata per il triennio 1981/ 83 la spesa di L.
1.500.000.000 di cui L. 500.000.000 a carico dell'esercizio
finanziario 1981, per l'esecuzione di opere di sistemazione
idraulico - forestale e di difesa da valanghe (cap. 28250).
Art. 3
Le quote annue da iscrivere in relazione all'autorizzazione di
spesa recata dalla legge regionale 7 agosto 1980, n. 35
nell'importo complessivo di Lire 5.300.000.000 per il biennio 1981/
82 destinate alla realizzazione del programma relativo alla difesa
idrogeologica del suolo, sono rideterminate nei seguenti
importi:
- per l'esercizio finanziario 1981
L. 3.600.000.000 (cap. 28510 - 28520 - 28530)
- per l'esercizio finanziario 1982
L. 1.700.000.000 (cap. 28510 - 28530)
Art. 4
La quota di L. 540.000.000 dell'autorizzazione di spesa di
complessive L. 2.240.000.000 per il biennio 1981/ 82 recata
dall'articolo 9 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5 è
destinata:
a) quanto a L. 120.000.000 al finanziamento delle spese per la
lotta contro le malattie e i parassiti delle piante (cap. 28700),
in ragione di L. 60.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari
1981 e 1982;
b) quanto a L. 420.000.000 al finanziamento di spese per la
infrastrutturazione dei boschi a vocazione turistica (cap. 28810),
in ragione di L. 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1981 e L.
220.000.000 per l'esercizio finanziario 1982.
Art. 5
È autorizzata per il triennio 1981/83 la spesa di L. 147.000.000
di cui L. 129.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 per
spese relative all'acquisto e alla sistemazione di stabili, arredi
ed attrezzature della scuola regionale di agricoltura di Aosta
(cap. 31700).
Art. 6
Per gli interventi nel settore delle infrastrutture destinate
alla raccolta, conservazione, manipolazione e trasformazione di
prodotti agricoli è autorizzata per il triennio 1981/83 la spesa di
L. 450.000.000 di cui L. 150.000.000 a carico dell'esercizio
finanziario 1981 (cap. 31800 - 31850).
Art. 7
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 lettera d della
legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5 è aumentata di L. 100.000.000
per il biennio 1981/82 in ragione di L. 50.000.000 per ciascuno
degli esercizi finanziari 1981 e 1982 (cap. 32000).
Art. 8
È autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L.
200.000.000 per la concessione di contributi al fine di favorire
l'attuazione delle norme sullo sviluppo di cooperative di
meccanizzazione agricola (cap. 32050).
Art. 9
Per gli interventi previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984
nel settore dell'irrigazione, l'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5 è
aumentata per il biennio 1981/ 82 di L. 320.000.000, in ragione di
L. 160.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982
(cap. 32200).
Art. 10
Per gli interventi finalizzati a favorire l'incremento delle
colture e la tutela dei prodotti tipici è autorizzata per il
triennio 1981- 83 la spesa di L. 1.890.000.000, di cui L.
630.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 da
destinare:
a) quanto a L. 750.000.000, di cui L. 250.000.000 per
l'esercizio 1981, per la concessione di contributi ad enti ed
associazioni che svolgono attività interessanti l'agricoltura (cap.
32750);
b) quanto a L. 1.140.000.000, di cui L. 380.000.000 per
l'esercizio finanziario 1981, per spese e contributi destinati alla
tutela e l'incremento dei prodotti tipici (cap. 32900).
Art. 11
Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 aprile 1973,
n. 13 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 l'ulteriore
spesa di L. 150.000.000 destinata:
a) quanto a L. 50.000.000 alla concessione di contributi per
l'istituzione e la gestione delle comunità montane (cap.
35550);
b) quanto a L. 100.000.000 alla concessione di contributi per
interventi, iniziative ed opere di interesse delle comunità montane
(cap. 35600).
Art. 12
Per gli interventi finalizzati alla promozione del turismo è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L.
1.650.000.000 destinata:
a) quanto a L. 600.000.000 per spese di propaganda turistica,
azioni promozionali e per partecipazione a mostre e fiere (cap.
37100);
b) quanto a L. 500.000.000 per spese relative ad iniziative
turistiche (cap. 37150);
c) quanto a L. 550.000.000 per la concessione di contributi ad
aziende di soggiorno, pro-loco ed enti che svolgono attività nel
settore del turismo e del tempo libero (cap. 37200);
Art. 13
L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 11 agosto
1975, n. 42 prevista nell'importo annuo di L. 15.000.000 è ridotta
a L. 10.000.000 (cap. 41350).
Art. 14
È autorizzata per il biennio 1981/ 82 l'ulteriore spesa di L.
260.000.000 di cui L. 130.000.000 a carico dell'esercizio
finanziario 1981, per contributi destinati all'assistenza ai minori
(cap. 41900).
Art. 15
Per le finalità di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n.
39, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L.
100.000.000 (cap. 42350).
Art. 16
Per le finalità di cui alla legge regionale 20 giugno 1978, n.
47, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 l'ulteriore
spesa di L. 262.000.000 (cap. 42550).
Art. 17
Al fine di favorire il diritto allo studio degli alunni delle
scuole della Regione è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981
la spesa di Lire 100.000.000 per il finanziamento delle spese di
trasporto degli alunni delle scuole regionali (cap. 44300).
Art. 18
È autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L.
1.050.000.000 destinata:
a) quanto a L. 650.000.000 per la concessione di contributi a
comuni, enti e privati per la gestione di scuole materne ed altre
attività scolastiche (cap. 45450);
b) quanto a L. 400.000.000 per la concessione di contributi per
il funzionamento di scuole elementari e secondarie di I e II grado
legalmente riconosciute (cap. 45500).
Art. 19
È autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L.
480.000.000 destinata:
a) quanto a L. 100.000.000 per spese relative a manifestazioni
ed iniziative culturali e scientifiche scolastiche (cap.
46100);
b) quanto a L. 50.000.000 per spese relative a sperimentazioni e
ricerche educative nelle scuole (cap. 46150);
c) quanto a L. 100.000.000 per acquisto e stampa di riviste e
monografie aventi carattere culturale (cap. 46200);
d) quanto a L. 75.000.000 per la concessione di contributi ad
istituzioni ed associazioni culturali (cap. 46250);
e) quanto a L. 100.000.000 per spese relative a manifestazioni
ed iniziative culturali e scientifiche (cap. 46350);
f) quanto a L. 50.000.000 per contributi per manifestazioni ed
iniziative culturali e scientifiche (cap. 46360);
g) quanto a L. 5.000.000 per la concessione del contributo annuo
per il funzionamento dell'istituto regionale di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi, ai sensi della legge
regionale 25 agosto 1980, n. 43, articolo 19. (cap. 46410).
Art. 20
Le quote annue da iscrivere in relazione all'autorizzazione di
spesa recata dalla legge regionale 7 agosto 1980, n. 35
nell'importo complessivo di Lire 3.800.000.000 per il biennio 1981/
82 destinate alla realizzazione del programma relativo alla difesa
del patrimonio culturale sono rideterminate nei seguenti importi
(cap. 47160):
- per l'esercizio finanziario 1981
L. 1.700.000.000
- per l'esercizio finanziario 1982
L. 2.100.000.000
Art. 21
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
nella presente legge ammontanti a L. 18.799.000.000, nel triennio
1981/ 83, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel
bilancio pluriennale 1981/ 83, stato di previsione delle entrate,
nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di
previsione pluriennale della spesa, secondo quanto analiticamente
rappresentato nell'allegato A.
Art. 22
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3' comma
dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma della Valle
d'Aosta.
Allegato " A "
Prospetto dimostrativo della distribuzione temporale degli oneri
derivanti dalla presente legge e dei mezzi di copertura.
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