Legge regionale 1° giugno 2010, n. 16
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione
autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa
ai servizi nel mercato interno. Legge comunitaria regionale
2010.
(B.U. 22 giugno 2010, n. 26)
INDICE
TITOLO I NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA
E PERIODICA
Art. 1 - Ambito di applicazione e definizione del sistema di
vendita della stampa quotidiana e periodica
Art. 2 - Punti vendita esclusivi
Art. 3 - Punti vendita non esclusivi
Art. 4 - Requisiti morali
Art. 5 - Segnalazione certificata di inizio attività (01)
Art. 6 - Disposizioni finali
TITOLO II MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
CAPO I DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA
Art. 7 - Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 20
agosto 1993, n. 63
Art. 8 - Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 63/1993
Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 63/1993
Art. 10 - Inserimento dell'articolo 6bis nella l.r. 63/1993
Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 63/1993
Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 63/1993
Art. 13 - Abrogazioni
CAPO II ARTIGIANATO
Art. 14 - Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 30
novembre 2001, n. 34
Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 34/2001
Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 34/2001
Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 34/2001
Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 34/2001
Art. 19 - Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 34/2001
Art. 20 - Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 34/2001
Art. 21 - Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 34/2001
Art. 22 - Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 34/2001
Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 34/2001
Art. 24 - Modificazione all'articolo 18 della l.r. 34/2001
Art. 25 - Disposizioni finali
CAPO III TURISMO
SEZIONE I STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Art. 26 - Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 6
luglio 1984, n. 33
Art. 27 - Inserimento dell'articolo 3bis alla l.r. 33/1984
Art. 28 - Inserimento dell'articolo 3ter alla l.r. 33/1984
Art. 29 - Inserimento dell'articolo 3quater alla l.r.
33/1984
Art. 30 - Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 33/1984
Art. 31 - Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 33/1984
Art. 32 - Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 33/1984
Art. 33 - Abrogazioni
SEZIONE II STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
Art. 34 - Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 29
maggio 1996, n. 11
Art. 35 - Modificazione all'articolo 2 della l.r. 11/1996
Art. 36 - Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 11/1996
Art. 37 - Modificazione all'articolo 5 della l.r. 11/1996
Art. 38 - Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 11/1996
Art. 39 - Modificazione all'articolo 9 della l.r. 11/1996
Art. 40 - Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 11/1996
Art. 41 - Modificazione all'articolo 11 della l.r. 11/1996
Art. 42 - Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 11/1996
Art. 43 - Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 11/1996
Art. 44 - Modificazione all'articolo 16bis della l.r.
11/1996
Art. 45 - Sostituzione dell'articolo 16quater della l.r.
11/1996
Art. 46 - Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 11/1996
Art. 47 - Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 11/1996
Art. 48 - Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 11/1996
Art. 49 - Modificazione all'articolo 23 della l.r. 11/1996
Art. 50 - Modificazioni all'articolo 24 della l.r. 11/1996
Art. 51 - Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 11/1996
Art. 52 - Abrogazioni
SEZIONE III COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO
Art. 53 - Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n.
8
Art. 54 - Modificazione all'articolo 5 della l.r. 8/2002
Art. 55 - Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 8/2002
Art. 56 - Inserimento dell'articolo 6bis alla l.r. 8/2002
Art. 57 - Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 8/2002
Art. 58 - Modificazione all'articolo 12 della l.r. 8/2002
Art. 59 - Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 8/2002
Art. 60 - Abrogazioni
SEZIONE IV PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 61 - Modificazioni alle leggi regionali 21 gennaio 2003, n.
1, e 29 marzo 2007, n. 4
CAPO IV segnalazione certificata di inizio attività E SILENZIO ASSENSO
(01)
Art. 62 - Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 6
agosto 2007, n. 19
Art. 63 - Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 19/2007
Art. 64 - Inserimento dell'articolo 23bis nella l.r. 19/2007
TITOLO I NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA
E PERIODICA
Art. 1 (Ambito di applicazione e definizione del sistema di vendita
della stampa quotidiana e periodica)
1. Il presente titolo disciplina l'attività di vendita della
stampa quotidiana e periodica in conformità alla normativa
comunitaria e statale in materia di tutela della concorrenza, al
fine di favorirne l'organica e razionale diffusione nel territorio
regionale, garantendo il diritto all'informazione e alla diffusione
della cultura in condizioni di imparzialità.
2. Il sistema di vendita nel territorio regionale della stampa
quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non
esclusivi soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività
di cui all'articolo 5. (01)
Art. 2 (Punti vendita esclusivi)
1. I punti vendita esclusivi sono gli esercizi adibiti alla
vendita generale di quotidiani e periodici. Essi assicurano parità
di trattamento tra le diverse testate. Rientrano tra i punti
vendita esclusivi gli esercizi già autorizzati alla vendita di
quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci ai sensi
dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria).
2. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della
superficie dell'esercizio alla vendita di prodotti appartenenti al
settore merceologico non alimentare a condizione che l'esercizio
medesimo abbia una superficie di vendita inferiore o uguale a
quella di un esercizio di vicinato e che la superficie destinata
alla vendita dei prodotti appartenenti al settore non alimentare
non sia superiore al 30 per cento della superficie totale di
vendita. E' inoltre consentita la vendita di prodotti da banco
preconfezionati quali caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da
masticare e simili, senza il possesso dei requisiti previsti per il
commercio di generi alimentari.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la vendita di
quotidiani e periodici effettuata in un punto vendita esclusivo
deve avere il carattere prevalente rispetto alla restante attività
commerciale.
Art. 3 (Punti vendita non esclusivi)
1. I punti vendita non esclusivi sono gli esercizi adibiti, in
aggiunta ad altre merci, alla vendita di soli quotidiani, di soli
periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
2. L'esercizio di un punto vendita non esclusivo è svolto
nell'ambito degli stessi locali per le seguenti attività:
a) rivendite di generi di monopolio;
b) impianti di distribuzione di carburanti;
c) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
d) medie strutture di vendita di grande dimensione;
e) grandi strutture di vendita;
f) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e
prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie
di vendita pari a metri quadrati 120;
g) esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con
esclusivo riferimento ai periodici di identica
specializzazione;
h) esercizi di vicinato aventi superficie di vendita superiore a
metri quadrati 100, limitatamente ai Comuni aventi popolazione
inferiore ai 1.000 abitanti e che sono sprovvisti di punti vendita,
sia esclusivi che non esclusivi.
3. La vendita di quotidiani e periodici negli esercizi di cui al
comma 2 è legata e complementare all'attività di vendita primaria e
non può essere fisicamente disgiunta da tale attività.
4. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di
trattamento nell'ambito della tipologia di prodotto editoriale
prescelta, ossia dei soli quotidiani, dei soli periodici o di
entrambe le tipologie.
Art. 4 (Requisiti morali)
1. Non possono esercitare l'attività di vendita della stampa
quotidiana e periodica:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore nel minimo a
tre anni per delitto non colposo;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui
al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, oppure per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con
violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo
II, del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella
preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi
speciali;
f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralità), o nei cui confronti è stata applicata una delle
misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni
contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche
straniere), ovvero a misure di sicurezza.
2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1,
lettere b), c), d), ed e), permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la
pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni
decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo
riabilitazione.
3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della
pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
4. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i
requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale
rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale
e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia).
Art. 5 (Segnalazione certificata di inizio attività) (01)
1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di un esercizio
di vendita della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere
stagionale, sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6
agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), la cui presentazione deve avvenire presso il
Comune competente per territorio. L'attività può essere iniziata
dalla data di presentazione della dichiarazione attestante il
possesso dei requisiti di legge, con particolare riferimento a
quelli di cui all'articolo 4. (01)
2. Il Comune competente per territorio può adottare
provvedimenti di programmazione per l'apertura di nuovi esercizi,
il trasferimento e l'ampliamento di quelli esistenti volti a:
a) favorire l'accesso all'informazione e garantire la fruizione
del servizio, in particolare attraverso un incremento della
diffusione dei punti vendita nelle aree territoriali potenzialmente
più rilevanti quali poli scolastici o universitari, ospedali,
strutture ricettive e un rifornimento capillare della stampa
quotidiana e periodica;
b) tutelare e salvaguardare le zone di pregio artistico,
storico, architettonico e ambientale.
3. Per l'adozione dei provvedimenti di programmazione di cui al
comma 2, sono vietati criteri legati alla verifica di natura
economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno
economico o di una domanda di mercato, quali entità delle vendite
di prodotti editoriali e presenza di altri punti vendita esclusivi
o non esclusivi.
4. Sono soggette a semplice comunicazione, da presentare al
Comune competente per territorio:
a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità
religiose, sindacati, associazioni di pertinenti pubblicazioni
specializzate;
b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito,
sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo
di propaganda politica, sindacale e religiosa;
c) la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro
redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei
punti vendita di cui al presente titolo;
e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da
parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture
turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai
clienti;
g) la vendita di giornali e riviste all'interno di strutture
pubbliche o private, l'accesso alle quali è riservato
esclusivamente a determinate categorie di soggetti o regolamentato
con qualsiasi modalità.
5. Il Comune competente per territorio, qualora vengano a
mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività
di vendita della stampa quotidiana e periodica o qualora l'attività
stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne
sospende l'esercizio fino ad un massimo di sessanta giorni, previa
diffida all'interessato.
6. Decorso il periodo di sospensione di cui al comma 5 senza che
l'interessato abbia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni
impartite, il Comune competente per territorio ordina la chiusura
dell'attività. La chiusura è disposta anche in caso di sospensione
dell'attività per un periodo superiore a dodici mesi,
indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità.
7. L'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana
e periodica senza aver presentato la SCIA comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
di denaro da euro 600 a euro 3.000. (01)
8. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e
all'applicazione della sanzione di cui al comma 7 sono svolte dai
Comuni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).
Art. 6 (Disposizioni finali)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i Comuni provvedono all'adeguamento dei piani comunali,
adottati ai sensi della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46
(Disciplina della vendita di giornali e riviste e indirizzi di
programmazione per la formazione dei piani comunali), ai principi
di cui al presente titolo. Decorso tale termine, tali piani perdono
efficacia.
2. Sono abrogate:
a) la l. r. 46/1984;
b) la legge regionale 16 giugno 1988, n. 46.
TITOLO II MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
CAPO I DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA
Art. 7 (Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto
1993, n. 63)
1. (1)
Art. 8 (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 63/1993)
1. (2)
2. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 63/1993, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) (3)
b) (4)
c) (5)
3. (6)
Art. 9 (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 63/1993)
1. (7)
Art. 10 (Inserimento dell'articolo 6bis nella l.r. 63/1993)
1. (8)
Art. 11 (Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 63/1993)
1. (9)
Art. 12 (Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 63/1993)
1. (10)
Art. 13 (Abrogazioni)
1. Gli articoli 7 e 9 della l.r. 63/1993 sono abrogati.
CAPO II ARTIGIANATO
Art. 14 (Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 30 novembre
2001, n. 34)
1. (11)
Art. 15 (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 34/2001)
1. (12)
Art. 16 (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 34/2001)
1 (13)
Art. 17 (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 34/2001)
1. (14)
Art. 18 (Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 34/2001)
1. (15)
Art. 19 (Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 34/2001)
1. (16)
Art. 20 (Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 34/2001)
1. (17)
2. (18)
Art. 21 (Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 34/2001)
1. (19)
2. (20)
Art. 22 (Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 34/2001)
1. (21)
2. (22)
Art. 23 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 34/2001)
1. (23)
Art. 24 (Modificazione all'articolo 18 della l.r. 34/2001)
1. (24)
Art. 25 (Disposizioni finali)
1. La Commissione di cui all'articolo 13 della l.r. 34/2001, in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane
in carica sino alla nomina della nuova Commissione nella
composizione prevista dall'articolo 20 della presente legge. La
nomina deve essere effettuata entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r.
34/2001:
a) gli articoli 8 e 12;
b) il comma 4 dell'articolo 15;
c) il comma 5 dell'articolo 18.
CAPO III TURISMO
SEZIONE I STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Art. 26 (Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 6 luglio
1984, n. 33)
1. (25)
Art. 27 (Inserimento dell'articolo 3bis alla l.r. 33/1984)
1. (26)
Art. 28 (Inserimento dell'articolo 3ter alla l.r. 33/1984)
1. (27)
Art. 29 (Inserimento dell'articolo 3quater alla l.r. 33/1984)
1. (28)
Art. 30 (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 33/1984)
1. All'articolo 8 della l.r. 33/1984, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) (29)
b) (30)
Art. 31 (Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 33/1984)
1. All'articolo 9 della l.r. 33/1984, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) (31)
b) (32)
c) (33)
d) (34)
e) (35)
f) (36)
Art. 32 (Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 33/1984)
1. (37)
Art. 33 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r.
33/1984:
a) i commi 7 e 8 dell'articolo 9;
b) gli articoli 10, 11 e 13.
SEZIONE II STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
Art. 34 (Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 29 maggio
1996, n. 11)
1. (38)
Art. 35 (Modificazione all'articolo 2 della l.r. 11/1996)
1. (39)
Art. 36 (Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 11/1996)
1. (40)
Art. 37 (Modificazione all'articolo 5 della l.r. 11/1996)
1. (41)
Art. 38 (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 11/1996)
1. (42)
Art. 39 (Modificazione all'articolo 9 della l.r. 11/1996)
1. (43)
Art. 40 (Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 11/1996)
1. (44)
Art. 41 (Modificazione all'articolo 11 della l.r. 11/1996)
1. (45)
Art. 42 (Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 11/1996)
1. (46)
Art. 43 (Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 11/1996)
1. (47)
Art. 44 (Modificazione all'articolo 16bis della l.r. 11/1996)
1. (48)
Art. 45 (Sostituzione dell'articolo 16quater della l.r. 11/1996)
1. (49)
Art. 46 (Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 11/1996)
1. (50)
Art. 47 (Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 11/1996)
1. (51)
Art. 48 (Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 11/1996)
1. (52)
Art. 49 (Modificazione all'articolo 23 della l.r. 11/1996)
1. (53)
Art. 50 (Modificazioni all'articolo 24 della l.r. 11/1996)
1. All'articolo 24 della l.r. 11/1996, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (54)
b) (55)
Art. 51 (Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 11/1996)
1. (56)
Art. 52 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r.
11/1996:
a) l'articolo 16quinquies;
b) l'articolo 21;
c) l'articolo 29;
d) il comma 2 dell'articolo 30.
SEZIONE III COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO
Art. 53 (Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8)
1. (57)
Art. 54 (Modificazione all'articolo 5 della l.r. 8/2002)
1. (58)
Art. 55 (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 8/2002)
1. (59)
Art. 56 (Inserimento dell'articolo 6bis alla l.r. 8/2002)
1. (60)
Art. 57 (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 8/2002)
1. (61)
Art. 58 (Modificazione all'articolo 12 della l.r. 8/2002)
1. (62)
Art. 59 (Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 8/2002)
1. All'articolo 14 della l.r. 8/2002, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) (63)
b) (64)
Art. 60 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 8/2002:
a) il comma 2 dell'articolo 13;
b) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 14.
SEZIONE IV PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 61 (Modificazioni alle leggi regionali 21 gennaio 2003, n. 1, e 29
marzo 2007, n. 4)
1. All'articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1
(Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di
accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica,
di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike
e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23
agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle
leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) (65)
2. Il comma 7 dell'articolo 35 della legge regionale 29 marzo
2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo
regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni),
è abrogato.
CAPO IV segnalazione certificata di inizio attività E SILENZIO ASSENSO
(01)
Art. 62 (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto
2007, n. 19)
1. (66)
Art. 63 (Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 19/2007)
1. (67)
Art. 64 (Inserimento dell'articolo 23bis nella l.r. 19/2007)
1. (68)
(01) Modificazione introdotta dall'articolo 32 della legge
regionale 23 maggio 2011, n. 12.
(1) Aggiunge il comma 1bis all'art. 3 della L.R. 20 agosto 1993,
n. 63.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 5 della L.R. 20 agosto 1993,
n. 63.
(3) Sostituisce la lettera a) del comma 5 dell'art. 5 della L.R.
20 agosto 1993, n. 63.
(4) Sostituisce la lettera c) del comma 5 dell'art. 5 della L.R.
20 agosto 1993, n. 63.
(5) Aggiunge la lettera fbis) al comma 5 dell'art. 5 della L.R.
20 agosto 1993, n. 63.
(6) Modifica il comma 6 dell'art. 5 della L.R. 20 agosto 1993,
n. 63.
(7) Sostituisce l'art. 6 della. L.R. 20 agosto 1993, n. 63.
(8) Inserisce l'art. 6bis alla L.R. 20 agosto 1993, n. 63.
(9) Sostituisce l'art. 8 della. L.R. 20 agosto 1993, n. 63.
(10) Sostituisce l'art. 12 della. L.R. 20 agosto 1993, n.
63.
(11) Modifica il comma 6 dell'art. 3 della L.R. 30 novembre
2001, n. 34.
(12) Sostituisce l'art. 6 della. L.R. 30 novembre 2001, n.
34.
(13) Sostituisce l'art. 7 della. L.R. 30 novembre 2001, n.
34.
(14) Sostituisce l'art. 9 della. L.R. 30 novembre 2001, n.
34.
(15) Sostituisce l'art. 10 della. L.R. 30 novembre 2001, n.
34.
(16) Sostituisce l'art. 13 della. L.R. 30 novembre 2001, n.
34.
(17) Sostituisce il comma 2, dell'art. 14 della. L.R. 30
novembre 2001, n. 34.
(18) Modifica il comma 3 dell'art. 14 della L.R. 30 novembre
2001, n. 34.
(19) Modifica la lettera b) del comma 2 dell'art. 15 della L.R.
30 novembre 2001, n. 34.
(20) Sostituisce il comma 5, dell'art. 15 della. L.R. 30
novembre 2001, n. 34.
(21) Modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 16 della L.R.
30 novembre 2001, n. 34.
(22) Sostituisce il comma 2, dell'art. 16 della. L.R. 30
novembre 2001, n. 34.
(23) Sostituisce l'art. 17 della. L.R. 30 novembre 2001, n.
34.
(24) Sostituisce il comma 4 dell'art. 18, della. L.R. 30
novembre 2001, n. 34.
(25) Sostituisce il comma 5 dell'art. 3 della L.R. 6 luglio
1984, n. 33.
(26) Inserisce l'art. 3bis alla L.R. 6 luglio 1984, n. 33.
(27) Inserisce l'art. 3ter alla L.R. 6 luglio 1984, n. 33.
(28) Inserisce l'art. 3quater alla L.R. 6 luglio 1984, n.
33.
(29) Sostituisce il comma 3 dell'art. 8 della L.R. 6 luglio
1984, n. 33.
(30) Modifica il comma 5 dell'art. 8 della L.R. 6 luglio 1984,
n. 33.
(31) Sostituisce la parola: "denuncia", ovunque ricorra
nell'art. 9 della L.R. 6 luglio 1984, n. 33, con la seguente:
"dichiarazione".
(32) Sostituisce la parola: "denunciati", ovunque ricorra
nell'art. 9 della L.R. 6 luglio 1984, n. 33, con la seguente:
"dichiarati".
(33) Sostituisce al comma 1 dell'art. 9 della L.R. 6 luglio
1984, n. 33 le parole: "decreto dell'Assessore regionale al
turismo" con le seguenti: "provvedimento del dirigente competente
in materia di strutture ricettive, da rilasciarsi entro trenta
giorni dalla data di presentazione della richiesta del soggetto
interessato e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della
Regione. Entro lo stesso termine, la struttura regionale competente
in materia di strutture ricettive può richiedere agli interessati
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi".
(34) Sostituisce al comma 4 dell'art. 9 della L.R. 6 luglio
1984, n. 33 le parole: "I titolari della licenza di azienda
alberghiera" con le seguenti: "I titolari di aziende
alberghiere".
(35) Sostituisce il comma 6 dell'art. 9 della L.R. 6 luglio
1984, n. 33.
(36) Sostituisce al comma 9 della L.R. 6 luglio 1984, n. 33 le
parole: "il decreto" con le seguenti: ", il provvedimento di cui al
comma 1,".
(37) Sostituisce l'art. 12 della L.R. 6 luglio 1984, n. 33.
(38) Aggiunge il comma 1bis all'art. 1 della L.R. 29 maggio
1996, n. 11.
(39) Sostituisce il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29 maggio
1996, n. 11.
(40) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(41) Sostituisce il comma 2 dell'art. 5 della L.R. 29 maggio
1996, n. 11.
(42) Sostituisce l'art. 7 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(43) Aggiunge il comma 1bis all'art. 9 della L.R. 29 maggio
1996, n. 11.
(44) Sostituisce l'art. 10 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(45) Modifica il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 29 maggio 1996,
n. 11.
(46) Sostituisce l'art. 13 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(47) Sostituisce l'art. 16 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(48) Sostituisce il comma 3 dell'art. 16bis della L.R. 29 maggio
1996, n. 11.
(49) Sostituisce l'art. 16quater della L.R. 29 maggio 1996, n.
11.
(50) Sostituisce l'art. 19 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(51) Sostituisce l'art. 20 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(52) Sostituisce l'art. 22 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(53) Modifica il comma 1 dell'art. 23 della L.R. 29 maggio 1996,
n. 11.
(54) Modifica i commi 1 e 2 dell'art. 24 della L.R. 29 maggio
1996, n. 11.
(55) Modifica il comma 4 dell'art. 24 della L.R. 29 maggio 1996,
n. 11.
(56) Sostituisce l'art. 28 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(57) Sostituisce le parole: "titolare dell'autorizzazione
all'esercizio", ovunque ricorrano nella L.R. 24 giugno 2002, n. 8,
con le seguenti: "titolare del complesso ricettivo all'aperto".
(58) Modifica il comma 4 dell'art. 5 della L.R. 24 giugno 2002,
n. 8.
(59) Sostituisce l'art. 6 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.
(60) Inserisce l'art. 6bis alla L.R. 24 giugno 2002, n. 8.
(61) Sostituisce l'art. 9 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.
(62) Modifica il comma 4 dell'art. 12 della L.R. 24 giugno 2002,
n. 8.
(63) Sostituisce il comma 1 dell'art. 14 della L.R. 24 giugno
2002, n. 8.
(64) Inserisce il comma 1bis all'art. 14 della L.R. 24 giugno
2002, n. 8.
(65) Modifica il comma 4 dell'art. 16 della L.R. 21 gennaio
2003, n. 1.
(66) Sostituisce l'art. 22 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.
(67) Sostituisce l'art. 23 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.
(68) Inserisce l'art. 23bis nella L.R. 6 agosto 2007, n. 19.
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