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Legge regionale n. 15 del 03 04 1979
Bollettino ufficiale 30 4 1979 n. 4
Modificazione di norme sullo stato giuridico del personale
regionale.
Art. 1
Il secondo comma, paragrafo b), dell'articolo 69 della legge
regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, è
modificato come segue:
" b) che il personale sia in possesso dei titoli di studio e di
specializzazione richiesti per il nuovo posto, salvo nel caso di
trasferimento nell'ambito dello stesso ruolo, ovvero dal ruolo del
personale amministrativo a quello del personale di ragioneria e
viceversa, di personale nominato in applicazione del secondo comma
del successivo articolo 79 ".
Art. 2
L'articolo 70 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, è
sostituito dal seguente:
" Gli atti e la corrispondenza della Presidenza del Consiglio
della Valle sono firmati dal Presidente del Consiglio o da uno dei
vicepresidenti. Gli atti e la corrispondenza delle unità
organizzative dipendenti dalla Giunta sono firmati dal Presidente
della Giunta o dagli Assessori preposti ai singoli rami
dell'Amministrazione.
Nei casi di assenza o di impedimento, il Presidente della Giunta
regionale ed i singoli Assessori delegano un altro Assessore a
rappresentarli ed a sostituirli per la firma degli atti di loro
competenza e per l'adozione di ogni urgente provvedimento che si
renda necessario per il regolare funzionamento dei servizi.
Ai funzionari appartenenti alla carriera direttiva - in aggiunta
ai poteri di firma loro già attribuiti dalle norme di legge -
possono essere delegate dal Presidente del Consiglio regionale, dal
Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori, per le
rispettive competenze, l'emanazione e la firma di specifiche
categorie di atti. Sono in ogni caso emanati dal Presidente della
Giunta regionale gli atti politici di competenza della Giunta
stessa e gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 41 e
all'articolo 44 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Le deleghe devono risultare da atto scritto, comunicato,
rispettivamente, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
ed alla Giunta regionale per presa d'atto e divengono operanti dopo
la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Le copie degli atti e della corrispondenza destinate alla
conservazione negli archivi regionali sono siglate dai loro
estensori nonché dai responsabili dei settori competenti ".
Art. 3
Il secondo comma, paragrafo g) dell'articolo 75 della legge
regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni è modificato come segue:
" g) avere l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli
anni 35. Il limite massimo di età è elevato a quarantanni per i
posti appartenenti ai primi due gruppi della carriera
direttiva.
Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano
titolari di posti di ruolo presso pubbliche Amministrazioni.
Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali
prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in
caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età ". La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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