|
Legge regionale n. 14 del 05 03 1987
Bollettino ufficiale 25 03 1987 n. 0006 SUPPLEMENTO
STRAORDINARIO 06 04 1987 N. 0002
Aumento per il triennio 1987/1989, della spesa per
l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13,
modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme
per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi delle
brucellosi, tubercolosi e mastiti.
Art. 1
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 giugno
1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31,
recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei
riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti, è autorizzata,
per il triennio 1987/ 1989 l'ulteriore spesa di lire 35.740.000.000
di cui lire 8.580.000.000 per l'anno 1987 e lire 13.580.000.000 per
ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge
graverà sul capitolo 33700 della parte spesa del bilancio
preventivo della Regione per l'anno 1987 e sui corrispondenti
capitoli per gli esercizi 1988 e 1989.
3. Alla copertura della maggiore spesa di lire 35.740.000.000
provvede:
- per l'anno 1987 mediante riduzione della somma di lire
8.580.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 (Fondo
globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di
sviluppo - spese di investimento)
- Settore 2 - Sviluppo economico - della parte spesa del
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso;
- per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo della somma di lire
27.160.000.000 delle risorse disponibili del bilancio pluriennale
1987- 1989, relative al programma 2.2.2.05. - Zootecnia.
Art. 2
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono
apportate le seguenti variazioni: Parte Spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per
ulteriori programmi di sviluppo " (spese di investimento)
L. 8.580.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 33700 " Contributi per la bonifica sanitaria del bestiame
"
Legge regionale 28 giugno 1962, n. 13
Legge regionale 30 agosto 1970, n. 24
Legge regionale 31 maggio 1979, n. 31
Legge regionale 19 aprile 1985, n. 13
LR 5 marzo 1987, n. 14
L. 8.580.000.000
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensidel terzo comma
dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
|