Legge regionale 16 luglio 2002, n. 14
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario
2002, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, prima
variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e
per il triennio 2002/2004 ed interventi nel settore funiviario.
(B.U. 7 agosto 2002, n. 35)
INDICE
CAPO I ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
2002
Art. 1 - Aggiornamento dei residui attivi
Art. 2 - Aggiornamento dei residui passivi
Art. 3 - Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa
CAPO II MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 4 - Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 11
dicembre 2001, n. 38
Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 38/2001
Art. 6 - Modificazioni all'articolo 7 e all'articolo 10 della
l.r. 38/2001
Art. 7 - Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 38/2001
Art. 8 - Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 38/2001
Art. 9 - Modificazioni all'allegato B della l.r. 38/2001
Art. 10 - Modificazione all'articolo 9 della legge regionale 11
dicembre 2001, n. 39
Art. 11 - Patto di stabilità per gli enti locali della
regione
Art. 12 - Proroga dei termini per l'approvazione del rendiconto
2001 degli enti locali
Art. 13 - Modificazioni all'articolo 38 della legge regionale 23
ottobre 1995, n. 45
Art. 14 - Modificazioni all'articolo 18 della l.r. 38/2001
Art. 15 - Modificazioni all'articolo 19 della l.r. 38/2001
Art. 16 - Modificazioni all'articolo 29 della legge regionale 15
dicembre 1994, n. 77
Art. 17 - Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 26
giugno 1997, n. 22
Art. 18 - Disposizioni applicative della legge regionale 12
novembre 2001, n. 32
Art. 19 - Quota di partecipazione regionale alla società Banca
Popolare Etica s.c.a.r.l.
Art. 20 - (Omissis)
Art. 21 - Aumento capitale sociale della Vallée d'Aoste
Structure S.r.l.
Art. 22 - Modificazione all'articolo 43 della l.r. 38/2001
Art. 23 - Inserimento dell'articolo 10bis alla legge regionale
21 agosto 1995, n. 33 e disposizione transitoria
Art. 24 - Modificazioni alla legge regionale 30 gennaio 1998, n.
6
Art. 25 - (Omissis)
Art. 26 - Variazione al bilancio mediante provvedimento
amministrativo
Art. 27 - Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da
leggi regionali
CAPO III PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2002 E PER IL TRIENNIO 2002/2004 E DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
Art. 28 - Variazioni al bilancio di cassa a seguito
dell'aggiornamento dei residui
Art. 29 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata
Art. 30 - Variazioni alla denominazione di capitoli di spesa del
bilancio di previsione
Art. 31 - Variazioni allo stato di previsione della spesa
Art. 32 - Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni
al bilancio
Art. 33 - Modificazioni all'allegato n. 1 al bilancio di
previsione
Art. 34 - Copertura finanziaria
Art. 35 - Pareggio del bilancio
CAPO IV INTERVENTI NEL SETTORE FUNIVIARIO
Art. 36 - Sospensione delle rate di mutuo a favore di impianti a
fune
Art. 37 - Modalità di sospensione
Art. 38 - Disposizioni finanziarie
Art. 39 - Dichiarazione d'urgenza
CAPO I ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
2002
Art. 1 (Aggiornamento dei residui attivi)
1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per
l'anno finanziario 2002 sono apportate le seguenti variazioni,
quali risultano dall'allegato A:
in aumento euro 171.963.690,35
in diminuzione euro 56.733.867,13
differenza euro 115.229.823,22
2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2002, a seguito delle variazioni approvate al
comma 1, è rideterminato in euro 844.267.823,22.
Art. 2 (Aggiornamento dei residui passivi)
1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per
l'anno finanziario 2002 sono apportate le seguenti variazioni,
quali risultano dall'allegato B:
in aumento euro 126.677.423,23
in diminuzione euro 86.831.834,32
differenza euro 39.845.588,91
2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2002, a seguito delle variazioni approvate al
comma 1, è rideterminato in euro 783.883.588,91.
Art. 3 (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa)
1. Il Fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2002 è
determinato in euro 16.679.418,14 in base alle risultanze del conto
reso dal tesoriere alla chiusura dell'anno finanziario 2001.
CAPO II MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 4 (Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre
2001, n. 38) (1)
Art. 5 (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 38/2001) (2)
Art. 6 (Modificazioni all'articolo 7 e all'articolo 10 della l.r.
38/2001)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo
7, comma 1, della l.r. 38/2001 agli interventi in materia di
finanza locale, è aumentato, per l'anno 2002, della somma di euro
8.661.430, in applicazione dell'articolo 7, comma 3, della legge
regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni
1999/2001).
2. La somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi
finanziari di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 novembre
1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale),
nel modo seguente:
a) euro 2.666.270 agli interventi per programmi di investimento
(obiettivo programmatico 2.1.1.03.);
b) euro 5.995.160 ai trasferimenti finanziari con vincolo
settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo
25, comma 3, della l.r. 48/1995 e all'articolo 7, comma 2, lettera
c), della l.r. 38/2001 (obiettivo programmatico 2.1.1.02.).
3. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2002, di cui
all'articolo 10 della l.r. 38/2001, per il finanziamento del piano
degli interventi per la riqualificazione di Saint-Vincent è
aumentata di euro 5.559.588 (obiettivo programmatico 2.1.1.02. -
capitolo 33670).
4. L'allegato A di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c),
della l. r. 38/2001 è così modificato:
in aumento:
cap. 37040 (legge regionale 10 agosto 1987, n. 65) euro
251.268;
cap. 33670 (legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48) euro
5.559.588;
cap. 54240 (legge regionale 17 giugno 1992, n. 28) euro
101.828;
cap. 58500 (legge regionale 11 agosto 1981, n. 54) euro
51.488;
cap. 67117 nuova istituzione (legge regionale 26 maggio 1998, n.
36, articolo 2, comma 1, lettera c), come sostituita dall'articolo
20, comma 3, della presente legge) euro 30.988.
Art. 7 (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 38/2001)
1. L'autorizzazione di spesa per l'aggiornamento dei programmi
triennali approvati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986,
n. 51 (Istituzione del Fondo regionale investimenti occupazione
(F.R.I.O.)), e successive modificazioni, della legge regionale 26
maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali
della Regione), nonché della l.r. 48/1995, quantificata, per l'anno
2002, in euro 3.269.568 dall'articolo 8, comma 5, della l.r.
38/2001, è rideterminata in euro 2.024.568.
2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione del programma
definitivo 2001/2003, posticipato al triennio 2002/2004 ai sensi
dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 2001, n.
1 (Legge finanziaria per gli anni 2001/2003), disposta
dall'articolo 8, comma 1, della l.r. 38/2001, è modificata come
segue:
a) nell'anno 2002 è autorizzata la maggiore spesa di euro
3.911.269, di cui euro 2.666.269 in applicazione dell'articolo 7,
comma 3, della l.r. 1/1999, ed euro 1.245.000 per effetto della
rideterminazione di cui al comma 1 del presente articolo;
b) nell'anno 2004 l'autorizzazione di spesa è ridotta di euro
1.032.517 ed è conseguentemente rideterminata in euro
8.206.593.
3. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui
all'articolo 20 della l.r. 48/1995, per il triennio 2003/2005, la
spesa di riferimento, quantificata in euro 30.561.601 dall'articolo
8, comma 3, della l.r. 38/2001, è rideterminata in euro 35.139.181.
L'articolazione annuale della spesa di riferimento, indicativamente
definita dal medesimo comma 3 in euro 11.902.827 per l'anno 2004, è
rideterminata in euro 12.935.344 per effetto della riduzione di cui
al comma 2, lettera b).
4. La Giunta regionale provvede con propri atti alle variazioni
di bilancio conseguenti all'applicazione del presente articolo.
Art. 8 (Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 38/2001)
1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il
completamento degli investimenti di cui all'articolo 11, comma 1,
della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed
integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul
bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni
2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000
e del triennio 2000-2002), intrapresi nell'ambito dei programmi a
finalità strutturale obiettivo n. 2 (riconversione aree in declino
industriale) e di iniziativa comunitaria Interreg, previsti dal
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, dal
regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988,
dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993
e dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio
1993, già determinata, per il periodo 2000/2006 in 38.646.000 euro
è rideterminata, per il triennio 2002/2004, nella misura
complessiva di 27.715.675 euro, al lordo delle risorse già
autorizzate dall'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), della l.r.
1/2001, annualmente così suddivisi (obiettivo programmatico
2.2.2.09 - cap. 25026):
a) anno 2002: euro 5.310.252;
b) anno 2003: euro 11.705.469;
c) anno 2004: euro 10.699.954.
2. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei
programmi di investimento, in applicazione dell'iniziativa
comunitaria Interreg III 2000/2006, oggetto di contributi del Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione
statale di cui, rispettivamente, al regolamento CE n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183
(Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento
interno agli atti normativi comunitari), sono determinati in
1.748.004 euro per l'anno 2002, in 793.183 euro per l'anno 2003 e
in 805.943 euro per l'anno 2004, articolati come segue:
a) programma "INTERREG III A Italo-Francese 2000/06": euro
1.400.103 per l'anno 2002, euro 520.840 per l'anno 2003 ed euro
533.600 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - cap.
25030);
b) programma "INTERREG III A Italo-Svizzero 2000/06": euro
202.901 per l'anno 2002, euro 127.343 per l'anno 2003 ed euro
127.343 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - cap.
25029);
c) programmi "INTERREG IIIB Mediterraneo occidentale (Medocc)
2000/06", "INTERREG IIIB Spazio alpino 2000/06" e "INTERREG IIIC
Zona meridionale 2000/06": 145.000 euro per l'anno 2002, 145.000
euro per l'anno 2003 e 145.000 euro per l'anno 2004 (obiettivo
pro-grammatico 2.2.2.09 - cap. 25033).
Art. 9 (Modificazioni all'allegato B della l.r. 38/2001) (3)
Art. 10 (Modificazione all'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre
2001, n. 39) (4)
Art. 11 (Patto di stabilità per gli enti locali della regione)
1. Al fine di favorire un equilibrato sviluppo della finanza
degli enti locali e di garantire, nel contempo, il concorso delle
autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari e alla
conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, la
Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali
sottoscrivono, con le modalità dell'intesa di cui all'articolo 67
della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle
autonomie in Valle d'Aosta), un patto di stabilità, per il triennio
2002/2004, diretto ad impegnare le amministrazioni locali a
conseguire un miglioramento dei saldi di bilancio e a ridurre il
finanziamento in disavanzo delle spese.
2. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente
degli enti locali, stabilisce criteri e modalità per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per
gli enti locali della regione e individua gli indicatori atti a
misurare il raggiungimento di tali obiettivi.
Art. 12 (Proroga dei termini per l'approvazione del rendiconto 2001
degli enti locali)
1. Gli enti locali, in deroga a quanto stabilito dall'articolo
6, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in
materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali.
Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48
(Interventi regionali in materia di finanza locale), e alla legge
regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli
atti degli enti locali), deliberano il rendiconto relativo
all'esercizio finanziario 2001 entro il 31 ottobre 2002.
Art. 13 (Modificazioni all'articolo 38 della legge regionale 23 ottobre
1995, n. 45) (5)
Art. 14 (Modificazioni all'articolo 18 della l.r. 38/2001)
1. (6)
2. (7)
3. La spesa sanitaria di parte corrente, determinata in euro
223.870.755 dal comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 38/2001, è
rideterminata per l'anno 2002 in euro 224.070.755.
4. I trasferimenti all'Azienda USL determinati dalla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 38/2001 in euro
188.231.325, dei quali euro 181.061.997 quale assegnazione della
quota indistinta per il finanziamento di spese correnti, sono,
rispettivamente, rideterminati in euro 188.381.325 ed euro
181.211.997 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59900
parz.).
Art. 15 (Modificazioni all'articolo 19 della l.r. 38/2001)
1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture
sanitarie, determinata, per l'anno 2002, in euro 2.231.093
dall'articolo 19, comma 2, della l.r. 38/2001, è rideterminata in
euro 2.027.801 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - cap.
60310).
2. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino
e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere, determinata,
per l'anno 2002, in euro 3.253.922 dall'articolo 19, comma 3, della
l.r. 38/2001, è rideterminata in euro 3.457.214 (obiettivo
programmatico 2.2.3.02. - cap. 60420).
Art. 16 (Modificazioni all'articolo 29 della legge regionale 15 dicembre
1994, n. 77)
1. (8)
2. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 77/1994 è
abrogato.
Art. 17 (Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 26 giugno
1997, n. 22) (9)
Art. 18 (Disposizioni applicative della legge regionale 12 novembre
2001, n. 32)
1. Limitatamente alla stagione invernale 2001/2002, la
percentuale di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale
12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per
l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di
discesa), è ridotta dal 50 al 30 per cento.
Art. 19 (Quota di partecipazione regionale alla società Banca Popolare
Etica s.c.a.r.l.)
1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere ulteriori
cinquecento azioni della Banca Popolare Etica s.c.a.r.l. del valore
nominale unitario di euro 51,64 per un valore complessivo di euro
25.820 (obiettivo programmatico 2.1.4.02. - capitolo 35450).
2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni della legge regionale 9 settembre 1999, n. 31
(Partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta alla Società
"Banca Popolare Etica s.c.a.r.l.").
Art. 20 (Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36)
(10)
Art. 21 (Aumento capitale sociale della Vallée d'Aoste Structure
S.r.l.)
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire alla gestione
speciale Finaosta S.p.A. la somma di euro 1.032.914 per l'aumento
del capitale sociale della Vallée d'Aoste Structure S.r.l.
(obiettivo programmatico 2.2.2.09. - capitolo 46970).
Art. 22 (Modificazione all'articolo 43 della l.r. 38/2001) (11)
Art. 23 (Inserimento dell'articolo 10bis alla legge regionale 21 agosto
1995, n. 33 e disposizione transitoria)
1. (12)
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10bis della l.r. 33/1995,
introdotto dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per i
quali non sia alla medesima data intervenuta sentenza.
Art. 24 (Modificazioni alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6)
1. (13)
2. (14)
Art. 25 (Modificazioni alla legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7)
(15)
Art. 26 (Variazioni al bilancio di previsione con atto amministrativo)
(16)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in
materia di bilancio, è autorizzata ad apportare variazioni al
bilancio di previsione tra gli stanziamenti di capitoli destinati
alle manutenzioni ed iscritti nei seguenti obiettivi
programmatici:
a) Funzionamento dei servizi regionali 1.3.1;
b) Interventi su beni patrimoniali 2.1.4.01;
c) Istruzione e cultura - strutture scolastiche 2.2.4.03.
2. Sono esclusi dall'autorizzazione di cui al comma 1 gli
stanziamenti autorizzati con legge.
Art. 27 (Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi
regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come
determinate dalla l.r. 38/2001, sono modificate, per gli anni 2002,
2003 e 2004, nelle misure indicate nell'allegato C.
CAPO III PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2002 E PER IL TRIENNIO 2002/2004 E DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
Art. 28 (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento
dei residui)
1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei
capitoli dello stato di previsione dell'entrata per euro
14.889.236,81 e dello stato di previsione della spesa per euro
10.862.748,02 del bilancio per l'anno finanziario 2002, quali
risultano analiticamente dagli allegati D ed E.
Art. 29 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno
finanziario 2002 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in aumento:
Capitolo 00010 "Avanzo di amministrazione"
competenza euro 77.063.651,81
Capitolo 00020 "Fondo iniziale di cassa"
cassa euro 1.679.418,14
b) in diminuzione:
Capitolo 09905 "Recuperi di somme giacenti sulla gestione
speciale Finaosta S.p.A. derivanti dai rientri dei finanziamenti
concessi"
competenza e cassa euro 4.000.000,00
Capitolo 11150 "Accensione di prestiti a copertura delle spese
di investimento"
competenza e cassa euro 10.000.000,00.
Art. 30 (Variazioni alla denominazione di capitoli di spesa del bilancio
di previsione)
1. La denominazione dei sottoindicati capitoli dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002 è
così modificata:
capitolo 25033
"Oneri per l'attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria
Interreg III B Mediterraneo occidentale e Spazio alpino e Interreg
III C Zona meridionale"
capitolo 61280
"Contributi per l'educazione e la cura dei bambini"
capitolo 66020
"Spese per l'acquisto di beni mobili ed immobili per
l'incremento e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico
di proprietà".
Art. 31 (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
finanziario 2002 e di quello pluriennale 2002/2004 sono apportate
le seguenti variazioni, come indicate in diminuzione nell'allegato
F ed in aumento nell'allegato G:
a) in diminuzione:
anno 2002 competenza euro 16.825.146,00
cassa euro 66.447.484,58
anno 2003 competenza euro 722.257,00
anno 2004 competenza euro 243.000,00
b) in aumento:
anno 2002 competenza euro 67.697.854,93
cassa euro 50.100.413,93
anno 2003 competenza euro 722.257,00
anno 2004 competenza euro 243.000,00 .
Art. 32 (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al
bilancio)
1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio
di previsione per l'anno finanziario 2001 e non impegnati alla
chiusura dell'esercizio, ammontano a euro 12.190.942,88.
2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla
competenza finanziaria dell'anno 2002 ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in
materia di bilancio e di contabilità generale della Regione
Autonoma Valle d'Aosta), come sostituito dall'articolo 5 della
legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, ammontano a complessivi euro
5.989.769,49.
3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente
legge alla competenza finanziaria dell'anno 2002, ammontano ad euro
6.201.173,39, quali risultano analiticamente dall'allegato H.
4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di
competenza per l'anno finanziario 2002, sono approvate le
variazioni in aumento per euro 6.201.173,39, quali risultano
analiticamente dall'allegato H.
Art. 33 (Modificazioni all'allegato n. 1 al bilancio di previsione)
1. A seguito della variazione disposta dall'articolo 31, comma
1, lettera a), i seguenti fondi, iscritti all'allegato n. 1 al
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, sono diminuiti
nel modo seguente:
B.1.3. (Interventi finalizzati al risparmio energetico e alla
diversificazione delle fonti di energia) euro 516.200;
B.1.4. (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese
industriali e artigiane) euro 55.026.
Art. 34 (Copertura finanziaria)
1. La copertura del maggiore onere di euro 63.063.651,81 per
l'anno 2002, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente
legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate all'articolo
29, comma 1, lettera a).
Art. 35 (Pareggio del bilancio)
1. Il bilancio di previsione della Regione per l'anno
finanziario 2002, a seguito delle variazioni approvate con la
presente legge, pareggia nelle risultanze di euro 2.114.371.410,42
per la competenza e di euro 2.383.493.939,94 per la cassa.
CAPO IV INTERVENTI NEL SETTORE FUNIVIARIO
Art. 36 (Sospensione delle rate di mutuo a favore di impianti a
fune)
1. In relazione allo stato di crisi che ha colpito il settore
degli impianti a fune a causa degli eccezionali eventi climatici e
meteorologici verificatisi nella stagione invernale 2001/2002, la
Giunta regionale è autorizzata a disporre la sospensione della
restituzione in linea capitale dei mutui concessi a valere sulle
seguenti leggi regionali:
a) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la
realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di
servizio);
b) 7 agosto 1986, n. 42 (Concessione di incentivi per la
realizzazione di impianti di innevamento artificiale);
c) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo
di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);
d) 17 agosto 1999, n. 23 (Interventi per favorire l'estinzione
di mutui con contributi in conto interesse della Regione e la
contestuale stipulazione di nuovi mutui agevolati).
Art. 37 (Modalità di sospensione)
1. La sospensione delle rate di ammortamento dei mutui di cui
all'articolo 36, compresi quelli in corso di preammortamento,
avviene con il differimento, per il periodo di anni due, della
scadenza del pagamento delle quote capitale, e con il conseguente
allungamento, per pari periodo, della durata dei mutui stessi.
2. La sospensione decorre a partire dalle rate in scadenza dal
1° gennaio 2002 e cessa a partire dalle rate con scadenza in data
successiva al 31 dicembre 2003.
3. Durante il periodo di sospensione, i mutuatari sono tenuti a
corrispondere, secondo i tassi e le scadenze contrattuali, gli
interessi calcolati sul capitale residuo dei mutui.
Art. 38 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 36 e 37 è
determinato complessivamente in euro 2.006.860 per il periodo
dall'anno 2003 all'anno 2014, di cui euro 140.977 per l'anno 2003 e
euro 289.143 per l'anno 2004.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura per gli anni 2003 e
2004 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
della Regione per gli anni 2002/2004 nell'obiettivo programmatico
2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo) al capitolo
64700 (Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui
concessi per la realizzazione di impianti di risalita e connesse
strutture di servizio - limite di impegno), e si provvede mediante
utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo
69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da
contrarre), dell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non
ripartibili).
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale
è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e
finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed
entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATI (omissis)
___________________________
(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 11 dicembre
2001, n. 38.
(2) Sostituisce l'art. 3 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.
(3) Modifica l'allegato B della L.R. 11 dicembre 2001, n.
38.
(4) Sostituisce il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 11 dicembre
2001, n. 39.
(5) Articolo abrogato dall'articolo 77, comma 1, lettera gg),
della L.R. 23 luglio 2010, n. 22. Il comma 1 modificava il comma 1
dell'art. 38 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, il comma 2
sostituiva il comma 2 dell'art. 38 della L.R. 23 ottobre 1995, n.
45 e il comma 3 sostituiva il comma 5 dell'art. 38 della L.R. 23
ottobre 1995, n. 45.
(6) Sostituisce il numero 5 della lettera a) del comma 1
dell'art. 18 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.
(7) Sostituisce la lettera e) del comma 1 dell'art. 18 della
L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.
(8) Sostituisce il comma 2 dell'art. 29 della L.R. 15 dicembre
1994, n. 77.
(9) Sostituisce il comma 3 dell'art. 1 della L.R. 26 giugno
1997, n. 22.
(10) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, della L.R. 26
ottobre 2007, n. 28. Modificava la L.R. 26 maggio 1998, n. 36.
(11) Aggiunge il comma 1bis all'art. 43 della L.R. 11 dicembre
2001, n. 38.
(12) Inserisce l'art. 10bis alla L.R. 21 agosto 1995, n. 33.
(13) Sostituisce la lettera b) del comma 5 dell'art. 2 della
L.R. 30 gennaio 1998, n. 6.
(14) Sostituisce il comma 2 dell'art. 5 della L.R. 30 gennaio
1998, n. 6.
(15) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, lettera c), della
L.R. 23 dicembre 2009, n. 51. Modificava il comma 1 dell'art. 15
della L.R. 27 febbraio 1998, n. 7.
(16) Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 dicembre
2004, n. 30.
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