§ 4.5.50 - Legge regionale 16 aprile 1997, n. 13
Nuova disciplina del Servizio sanitario regionale, approvazione
del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999 e
modificazioni alla dotazione organica di cui alla legge regionale
29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme
sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del
personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche
dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale), come
modificata dalla legge regionale 13 dicembre 1995, n. 49.
(B.U. 28 aprile 1997, n. 19).
(Abrogata dalla L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.)
ARTICOLO 4 *
(Funzioni di competenza degli enti locali)
1. Gli enti locali provvedono in modo uniforme alla gestione dei
servizi nei seguenti settori:
a) assistenza agli anziani;
b) asili nido e servizi alternativi;
c) assistenza domiciliare integrata rivolta a tutta la
popolazione.
2. Gli enti locali esercitano le loro funzioni in modo
coordinato e integrato con la Regione e l'USL; a tal fine si
procede mediante la stipula di accordi di programma.
3. Le prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative,
nonché le forniture farmaceutiche e parafarmaceutiche, presso la
rete dei servizi socio-sanitari integrati gestiti dagli enti
locali, sono assicurate dall'USL.
4. Il personale già appartenente al ruolo speciale di cui alla
legge regionale 5 aprile 1990, n. 12 (Testo unificato delle norme
regionali per il personale addetto ai servizi a favore delle
persone anziane ed inabili di cui alla legge regionale 15 dicembre
1982, n. 93), è trasferito agli enti locali o loro consorzi ai
quali è assicurata dalla Regione la totale copertura dei relativi
costi.
5. Gli infermieri professionali titolari di un posto di ruolo
presso il Comune di Aosta alla data di entrata in vigore della
presente legge sono trasferiti, con la qualifica di operatore
professionale collaboratore, all'USL, conservando interamente ai
fini retributivi e previdenziali, in analogia a quanto previsto
dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali), l'anzianità maturata nel ruolo.
* Le disposizioni di cui all'art. 4, la cui applicazione è stata
prorogata dall'art. 48, comma 1, della L.R. 5/2000, come modificato
dall'art. 13 della L.R. 1/2001, sono ulteriormente prorogate fino
alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta
regionale di cui all'articolo 11 della L.R. 54/1998.
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