Legge regionale 15 maggio 1967, n. 13
Autorizzazione alla concessione della garanzia fideiussoria
della Regione per l'ammortamento di una quota di mutuo da contrarre
con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento delle spese
di costruzione del "Complesso Parrocchiale Sant'Anselmo", nel
quartiere Dora della Città di Aosta.
(B.U. 31 maggio 1967, n. 6).
Art. 1
E' autorizzata, ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 aprile
1962 n. 168, la concessione della garanzia fideiussoria della
Regione, a favore dell'Ordinario Diocesano di Aosta, fino alla
concorrenza della somma annua di Lire quattro milioni, per
l'ammortamento di una quota di Lire cinquantasette milioni
seicentosessantamila, del mutuo, della durata trentacinquennale e
dell'ammontare complessivo di Lire centocinquantamilioni, da
contrarre dall'Ordinario stesso presso la Cassa Depositi e
Prestiti, per il finanziamento della spesa prevista per la
realizzazione del " Complesso Parrocchiale Sant'Anselmo " nel
quartiere Dora della Città di Aosta.
Art. 2
La garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo
sarà prestata, per tutta la durata trentacinquennale del mutuo,
mediante il vincolo e rilascio, da parte del Presidente della
Giunta Regionale, di delegazioni di pagamento sulle entrate
regionali per sovrimposte provinciali sui terreni e sui
fabbricati.
La garanzia fideiussoria regionale sarà operante, ai fini
dell'eventuale intervento finanziario della Regione, nei casi in
cui l'Ordinario Diocesano di Aosta mutuatario non possa
tempestivamente provvedere al pagamento dei ratei delle quote di
ammortamento del mutuo alle previste scadenze; in tali casi la
Regione si sostituirà alla Cassa Depositi e Prestiti mutuante in
tutte le ragioni di diritto nei confronti del mutuatario Ordinario
Diocesano ai fini del recupero dei ratei delle quote di
ammortamento corrisposti dal Tesoriere regionale per conto
dell'Ordinario Diocesano predetto.
Art. 3
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza
od impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono
autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione,
a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di
cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in
vigore presso la Cassa Depositi e Prestiti, previamente approvate
con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 4
Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico
della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui
alla presente legge ed ai conseguenti recuperi di somme a debito ed
a carico del mutuatario Ordinario Diocesano di Aosta, si provvederà
mediante imputazione di spese e introito di somme ai seguenti nuovi
capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE dei bilanci di
previsione della Regione per l'anno finanziario 1967 e per i
successivi anni finanziari, in relazione alla durata della garanzia
fideiussoria da concedere:
- nuovo capitolo 145 della parte SPESE: " Spese per eventuali
pagamenti di somme alla Cassa Depositi e Prestiti, in relazione
alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per
ammortamento di quota di mutuo contratto dall'Ordinario Diocesano
di Aosta ", con lo stanziamento annuo di Lire quattro milioni;
- nuovo capitolo 131 della parte ENTRATE: " Entrate per
riscossione di crediti verso l'Ordinario Diocesano di Aosta, in
relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per
ammortamento mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti ",
con lo stanziamento annuo di Lire quattro milioni.
Art. 5
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni,
all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese
eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione
della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti
articoli, con imputazione delle spese stesse al sopracitato nuovo
apposito capitolo della parte SPESE del bilancio di previsione
della Regione per l'anno 1967 e al corrispondente capitolo di spesa
dei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari per la
durata del contraendo mutuo di cui ai precedenti articoli.
Art. 6
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni,
agli atti necessari per il recupero, dall'Ordinario Diocesano di
Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione
in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui
al precedente articolo 5, con introito al sopracitato nuovo
apposito capitolo della parte ENTRATE del bilancio preventivo della
Regione per l'anno 1967 e al corrispondente capitolo di entrata dei
bilanci di previsione dei successivi anni finanziari.
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
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