2.02.265 - Legge regionale 28 aprile 2003, n. 13
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario
2003, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative,
variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e
per il triennio 2003/2005.
(B.U. 20 maggio 2003, n. 22)
INDICE
CAPO I ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
2003 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 1 - Aggiornamento dei residui attivi
Art. 2 - Aggiornamento dei residui passivi
Art. 3 - Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa
Art. 4 - Interventi in materia di finanza locale -
Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre
2002, n. 25
Art. 5 - Fondo per speciali programmi di investimento -
Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 25/2002 ed all'articolo 17
della l.r. 48/1995
Art. 6 - Finanziamento di speciali programmi di investimento
del Comune di Saint-Vincent
Art. 7 - Estinzione anticipata di mutui
Art. 8 - Disposizioni in materia di personale regionale
Art. 9 - Sottoscrizione di titoli azionari della società
prevista dall'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2001, n.
36
Art. 10 - Legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 - Interventi
della gestione speciale
Art. 11 - Recupero e valorizzazione del forte e del borgo di
Bard - Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10
Art. 12 - Università della Valle d'Aosta - Université de la
Vallée d'Aoste. Trasferimento per attività di ricerca
Art. 13 - Fondazione per la formazione professionale
agricola e per la sperimentazione agricola
Art. 14 - Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi
regionali
CAPO II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2003
E TRIENNIO 2003/2005 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 15 - Variazioni al bilancio di cassa a seguito
dell'aggiornamento dei residui
Art. 16 - Variazioni allo stato di previsione
dell'entrata
Art. 17 - Variazioni allo stato di previsione della
spesa
Art. 18 - Iscrizione dei fondi statali e comunitari e
variazioni al bilancio
Art. 19 - Copertura finanziaria
Art. 20 - Pareggio del bilancio
CAPO III MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 21 - Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1991,
n. 37
Art. 22 - Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio
2000, n. 5
Art. 23 - Omisssis
Art. 24 - Omissis
Art. 25 - Modificazioni alla legge regionale 4 settembre
2001, n. 19
Art. 26 - Modificazione alla legge regionale 23 agosto 1996,
n. 26
Art. 27 - Modificazione alla legge regionale 1' settembre
1997, n. 29
Art. 28 - Modificazione alla legge regionale 30 gennaio
1998, n. 6
Art. 29 - Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20.
Disposizione transitoria
Art. 30 - Disposizioni per l'utilizzo di immobili regionali
destinati ad attività produttive
Art. 31 - Dichiarazione d'urgenza
CAPO I ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
2003 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 1 (Aggiornamento dei residui attivi)
1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per
l'anno finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni,
quali risultano dall'allegato A:
in aumento euro 240.608.501,54
in diminuzione euro 76.764.080,49
differenza euro 163.844.421,05
2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2003, a seguito delle variazioni approvate al
comma 1, è rideterminato in euro 968.994.421,05.
Art. 2 (Aggiornamento dei residui passivi)
1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per
l'anno finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni,
quali risultano dall'allegato B:
in aumento euro 146.586.495,44
in diminuzione euro 60.487.088,24
differenza euro 86 099 407,20
2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2003, a seguito delle variazioni approvate al
comma 1, è rideterminato in euro 906.249.407,20.
Art. 3 (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa)
1. Il Fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2003 è
determinato in euro 64.380.537,52 in base alle risultanze del conto
reso dal tesoriere alla chiusura dell'anno finanziario 2002.
Art. 4 (Interventi in materia di finanza locale - Modificazioni
all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo
4, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge
finanziaria per gli anni 2003/2005), agli interventi in materia di
finanza locale, è aumentato, per l'anno 2003, della somma di euro
5.703.554,00, in applicazione dell'articolo 7, comma 3, della legge
regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni
1999/2001).
2. La somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi
finanziari di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 novembre
1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale),
nel modo seguente:
a) euro 1.792.637,00 agli interventi per programmi di
investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03.);
b) euro 3.910.917,00 ai trasferimenti finanziari con vincolo
settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo
25, comma 3, della l.r. 48/1995 e all'articolo 4, comma 2, lettera
c), della l.r. 25/2002 (obiettivo programmatico 2.1.1.02.).
3. L'allegato A, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c),
della l.r. 25/2002, è così modificato:
in aumento:
capitolo 33670 euro 2.110.917,00
capitolo 58400 euro 1.800.000,00.
Art. 5 (Fondo per speciali programmi di investimento - Modificazioni
all'articolo 5 della l.r. 25/2002 ed all'articolo 17 della l.r.
48/1995)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4,
della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria
per gli anni 2002/2004), come modificato dall'articolo 5, comma 2,
della l.r. 25/2002, è aumentata di euro 892.564,00 (obiettivo
programmatico 2.1.1.03 - cap. 21255).
2. (1)
3. (2)
Art. 6 (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune
di Saint-Vincent)
1. Le spese per il finanziamento del piano di riqualificazione
del Comune di Saint-Vincent di cui all'articolo 10 della legge
regionale 24 dicembre 1996, n. 48 (Legge finanziaria per gli anni
1997/1999), già autorizzate con le leggi regionali 8 gennaio 2001,
n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2001/2003) e 38/2001,
rispettivamente per euro 1.549.370,00 in conto esercizio 2003 e per
euro 3.615.200,00 in conto esercizio 2002, sono da considerarsi
ricomprese nelle autorizzazioni già disposte dalle leggi
finanziarie 48/1996, 41/1997, 1/1999 e 1/2000.
Art. 7 (Estinzione anticipata di mutui)
1. La Giunta regionale è autorizzata nell'anno 2003, su proposta
dell'Assessore competente in materia di bilancio e finanze, a
disporre l'estinzione anticipata dei mutui contratti dalla Regione,
in corso di ammortamento alla data di entrata in vigore della
presente legge, regolati a tassi fissi superiori a quelli praticati
sui mercati finanziari.
2. I conseguenti oneri, per un ammontare massimo di euro
5.000.000,00, trovano copertura nello stanziamento già iscritto
nell'obiettivo programmatico 3.2 al capitolo 69300.
3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le necessarie
variazioni di bilancio.
Art. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale)
1. L'autorizzazione di spesa per il rinnovo contrattuale del
personale regionale relativo al biennio economico 2000/2001 è
rideterminata in complessivi euro 14.798.694,00 (obiettivo
programmatico 1.2.1. - capitolo 30650/p).
Art. 9 (Sottoscrizione di titoli azionari della società prevista
dall'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36)
1. La quota regionale di partecipazione al capitale sociale
iniziale della società per azioni prevista dall'articolo 4 della
legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una
società per azioni per la gestione della Casa da gioco di
Saint-Vincent), è determinata in euro 500.000,00 (obiettivo
programmatico 2.1.4.02 -capitolo 35856).
2. La quota della partecipazione azionaria della Regione non
potrà in ogni caso essere inferiore al 95% dell'intero capitale
sociale.
Art. 10 (Legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 - Interventi della
gestione speciale)
1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione
speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 5 della legge
regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società
finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle
d'Aosta), come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 16
agosto 1994, n. 46, è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di
euro 23.000.000,00 (obiettivo programmatico 2.1.4.02 - cap.
35620).
2. Rientrano nell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 gli
interventi da effettuarsi ai sensi dell'articolo 5 della l.r.
16/1982 volti all'acquisizione ed alla manutenzione, per il tramite
della Finaosta S.p.A., di beni immobili di interesse per l'attività
della Casa da gioco di Saint-Vincent, che potranno essere concessi
in uso al gestore della Casa da gioco stessa alle condizioni
stabilite, per i beni immobili di proprietà regionale, dal
disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent,
approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 10 della
l.r. 36/2001.
Art. 11 (Recupero e valorizzazione del forte e del borgo di Bard - Legge
regionale 17 maggio 1996, n. 10)
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 maggio
1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del
forte e del borgo medioevale di Bard), la quota a carico
dell'esercizio 2003, è aumentata di euro 3.211.950,00 (obiettivo
programmatico 2.2.4.07 - capitolo 68360).
Art. 12 (Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée
d'Aoste. Trasferimento per attività di ricerca)
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Università
della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, la somma di
euro 68.411,50, derivante dal saldo netto della liquidazione della
Consulta regionale dell'economia e del lavoro (CREL), avviata a
seguito dell'abrogazione della legge regionale 23 novembre 1994, n.
70 (Istituzione della Consulta regionale dell'economia e del lavoro
(CREL)), disposta dall'articolo 18 della legge regionale 20 maggio
2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), da
destinarsi ad attività di ricerca in campo economico (obiettivo
programmatico 2.2.4.04. - capitolo 56150).
Art. 13 (Fondazione per la formazione professionale agricola e per la
sperimentazione agricola)
1. A favore della fondazione di cui all'articolo 1 della legge
regionale 1' giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per
la formazione professionale agricola e per la sperimentazione
agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), è
disposta, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della legge
stessa, un'assegnazione straordinaria per l'anno 2003 di euro
854.000,00 (obiettivo programmatico 2.2.5.01. - capitolo
30152).
Art. 14 (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come
determinate dalla l.r. 25/2002, sono modificate, per l'anno 2003,
nella misura indicata nell'allegato C.
CAPO II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2003
E TRIENNIO 2003/2005 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 15 (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento
dei residui)
1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei
capitoli dello stato di previsione dell'entrata per euro
9.006.299,06 e dello stato di previsione della spesa per euro
13.164.042,04 del bilancio per l'anno finanziario 2003, quali
risultano analiticamente dagli allegati D ed E.
Art. 16 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno
finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni in
aumento:
Capitolo 00010 "Avanzo di amministrazione"
competenza euro 127.125.551,37
Capitolo 00020 "Fondo iniziale di cassa"
cassa euro 49.380.537,52
Capitolo 12010 "Gestione fondi depositati su conti correnti
intrattenuti con la Tesoreria Centrale dello Stato"
cassa euro 100.000.000,00.
Art. 17 (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
finanziario 2003 e di quello per il triennio 2003/2005 sono
apportate variazioni in aumento, come indicate nell'allegato F, per
euro 106.063.297,08 di competenza e per euro 153.538.280,50 di
cassa per l'anno 2003 e per annui euro 709.000,00 di competenza per
gli anni 2004 e 2005.
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il
triennio 2003/2005 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione:
capitolo 69340 "Fondo di riserva spese obbligatorie"
anno 2004 competenza euro 709.000,00
anno 2005 competenza euro 709.000,00.
Art. 18 (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al
bilancio)
1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio
di previsione per l'anno finanziario 2002 e non impegnati alla
chiusura dell'esercizio, ammontano a euro 21.062.254,29.
2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla
competenza finanziaria dell'anno 2003 ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in
materia di bilancio e di contabilità generale della Regione
Autonoma Valle d'Aosta), come sostituito dall'articolo 5 della
legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, ammontano a complessivi euro
9.155.623,98.
3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente
legge alla competenza finanziaria dell'anno 2003, ammontano ad euro
11.906.630,31, quali risultano analiticamente dall'allegato G.
4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di
competenza per l'anno finanziario 2003, sono approvate le
variazioni in aumento per euro 11.906.630,31, quali risultano
analiticamente dall'allegato G.
Art. 19 (Copertura finanziaria)
1. La copertura del maggiore onere di euro 127.125.551,37 per
l'anno 2003, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente
legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate all'articolo
16.
Art. 20 (Pareggio del bilancio)
1. Il bilancio di previsione della Regione per l'anno
finanziario 2003, a seguito delle variazioni approvate con la
presente legge, pareggia nelle risultanze di euro 2.067.016.903,21
per la competenza e di euro 2.471.637.590,30 per la cassa.
CAPO III MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 21 (Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1991, n. 37)
1. - 9. (3)
Art. 22 (Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)
(4)
Art. 23 (Modificazioni alla legge regionale 16 luglio 1996, n. 19)
(5)
Art. 24 (Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 62)
(8)
Art. 25 (Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)
1. (9)
2. (10)
Art. 26 (Modificazione alla legge regionale 23 agosto 1996, n. 26)
1. (11)
2. Le spese per l'applicazione del comma 1 gravano sul capitolo
20432 (Rimborso delle spese legali e processuali sostenute dai
consiglieri e dagli amministratori regionali) del bilancio di
previsione della Regione per l'anno finanziario 2003 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci relativi agli anni finanziari
successivi.
Art. 27 (Modificazione alla legge regionale 1' settembre 1997, n. 29)
(12)
Art. 28 (Modificazione alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6)
(13)
Art. 29 (Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20. Disposizione
transitoria)
1. Il limite massimo di centosessanta giorni previsto
dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 24 ottobre 2002,
n. 20 (Disciplina dell'organizzazione del personale volontario del
Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Abrogazione delle leggi
regionali 31 maggio 1983, n. 38, 27 maggio 1988, n. 37 e del
regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1), è elevato,
esclusivamente per l'anno 2003, a trecentoventi giorni.
Art. 30 (Disposizioni per l'utilizzo di immobili regionali destinati ad
attività produttive)
1. Il canone di locazione applicabile alle imprese industriali e
alle cooperative di produzione e lavoro che, alla data di entrata
di vigore della legge regionale 16 agosto 2001, n. 14 (Approvazione
del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario
2000), occupavano immobili di proprietà della Regione è stabilito
nella misura indicata dall'articolo 2 della legge regionale 14
gennaio 1998, n. 1 (Regime del canone di locazione dei beni
immobili di proprietà regionale utilizzati da imprese industriali e
da cooperative di produzione e lavoro), con riferimento al conto di
patrimonio della Regione alla data del 31 dicembre 2000, salvo che
il canone previsto al momento dell'entrata in vigore della l.r.
1/1998 risulti essere inferiore.
2. Le indennità dovute dai soggetti di cui al comma 1 per
l'occupazione di immobili di proprietà della Regione per i periodi
antecedenti la sottoscrizione del contratto sono determinate
secondo quanto previsto dall'articolo 4 della l.r. 1/1998.
Art. 31 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed
entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(1) Sostituisce il comma 5 dell'art. 5 della L.R. 11 dicembre
2002, n. 25.
(2) Modifica la lettera b) del comma 2 dell'art. 17 della L.R.
20 novembre 1995, n. 48.
(3) Modificano la L.R. 31 agosto 1991, n. 37.
(4) Inserisce l'art. 35bis alla L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.
(5) Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 7 dicembre 2009,
n. 46.
(8) Articolo abrogato dall'art. 20, comma 2, della L.R. 3
gennaio 2006, n. 3, a far data dal 1' aprile 2006. Modificava la
L.R. 20 agosto 1993, n. 62.
(9) Sostituisce la lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della L.R.
4 settembre 2001, n. 19.
(10) Sostituisce la lettera c) del comma 2 dell'art. 9 della
L.R. 4 settembre 2001, n. 19.
(11) Aggiunge il comma 1bis all'art. 2 della L.R. 23 agosto
1996, n. 26.
(12) Aggiunge la lettera gbis) al comma 1 dell'art. 56 della
L.R. 1' settembre 1997, n. 29.
(13) Aggiunge il comma 6bis all'art. 2 della L.R. 30 gennaio
1998, n. 6.
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