Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11
Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della
Valle d'Aosta. (***)
(B.U. 16 aprile 1998, n. 16)
INDICE
TITOLO I PRINCIPI
Art. 1 - Principi fondamentali
TITOLO II PIANIFICAZIONE REGIONALE
Art. 2 - Natura e obiettivi del piano territoriale
paesistico
Art. 3 - Impianto normativo del PTP
Art. 4 - Contenuto del PTP
Art. 5 - Varianti al PTP
Art. 6 - Riconsiderazione del PTP
Art. 7 - Misure di salvaguardia riguardanti le varianti al
PTP e relative deroghe
Art. 8 - Deroghe alle determinazioni del PTP
Art. 9 - Attuazione del PTP e controllo dinamico della
stessa
Art. 10 - Disciplina degli altri strumenti regionali aventi
attinenza con la pianificazione urbanistica e/o paesaggistica
TITOLO III PIANIFICAZIONE COMUNALE
Art. 11 - Piano regolatore generale comunale urbanistico e
paesaggistico
Art. 12 - Contenuti ed elaborati del PRG
Art. 13 - Adeguamento dei PRG
Art. 14 - Modifiche e varianti al PRG
Art. 15 - Procedure per la formazione, l'adozione e
l'approvazione delle varianti sostanziali al PRG
Art. 16 - Procedure per la formazione, l'adozione e
l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG
Art. 17 - Procedure per la formazione e l'approvazione delle
modifiche al PRG
Art. 18 - Pubblicazione di varianti previste da leggi di
settore
Art. 19 - Riconsiderazione del PRG
Art. 20 - Misure di salvaguardia
Art. 21 - Mezzi di conoscenza e di informazione
Art. 22 - Zone territoriali
Art. 23 - Spazi da riservare per i servizi locali e limiti
di densità edilizia, altezza e distanza
Art. 24 - Indici urbanistici
Art. 25 - Azione delle Comunità montane
TITOLO IV ACCORDI - INTESE - OPERE PUBBLICHE COMUNALI, INTERCOMUNALI E
DELLE COMUNITA' MONTANE - STRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI-IMPIANTI
DI ENERGIA EOLICA
Art. 26 - Accordi di programma
Art. 27 - Procedura di formazione degli accordi di
programma
Art. 28 - Pubblicazione degli accordi di programma
Art. 29 - Intesa per le opere di interesse regionale
Art. 30 - Intesa per le opere pubbliche di interesse
statale
Art. 31 - Opere pubbliche comunali, intercomunali e delle
Comunità montane
Art. 31bis - Disposizioni per la riqualificazione del
patrimonio edilizio degli enti locali
Art. 32 - Strutture per le radiotelecomunicazioni
Art. 32bis - (14a)
TITOLO V AMBITI INEDIFICABILI
CAPO I AREE BOSCATE, ZONE UMIDE E LAGHI, TERRENI SEDI DI FRANE, A
RISCHIO DI INONDAZIONI, DI VALANGHE O SLAVINE
Art. 33 - Aree boscate
Art. 34 - Zone umide e laghi
Art. 35 - Classificazione dei terreni sedi di frane o di
fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d'uso
Art. 36 - Disciplina d'uso dei terreni a rischio di
inondazioni
Art. 37 - Classificazione dei terreni soggetti al rischio di
valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso
Art. 38 - Compiti dei Comuni
CAPO II FASCE DI RISPETTO
Art. 39 - Disposizioni comuni
Art. 40 - Fasce di rispetto stradali
Art. 41 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle vasche
di carico
Art. 42 - Fasce di tutela, rispetto e protezione delle
captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo
umano
Art. 43 - Ulteriori fasce di rispetto
TITOLO VI PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI ATTUATIVI
CAPO I PROGETTI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PTP
Art. 44 - Progetti e programmi integrati
Art. 45 - Progetti operativi integrati
Art. 46 - Programmi integrati
Art. 47 - Programmi di sviluppo turistico
CAPO II PIANI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PRG
Art. 48 - Piani urbanistici di dettaglio
Art. 49 - PUD di iniziativa privata
Art. 50 - PUD di iniziativa pubblica
Art. 51 - Programmi integrati, intese e concertazioni per la
riqualificazione del territorio
Art. 52 - Disciplina applicabile nelle zone territoriali di
tipo A
TITOLO VII DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
CAPO I REGOLAMENTO EDILIZIO E COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 53 - Regolamento edilizio
Art. 54 - Regolamento edilizio tipo. Approvazione del
regolamento edilizio
Art. 55 - Commissione edilizia
Art. 56 - Colore e arredo urbano
Art. 57 - Poteri del Sindaco per l'applicazione del
regolamento edilizio e sanzioni
Art. 58 - Poteri del Sindaco di ordinare manutenzioni
CAPO II LEGITTIMAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
Art. 59 - Titoli abilitativi
Art. 60 - Permesso di costruire
Art. 60bis - Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire
Art. 61 - SCIA edilizia
Art. 61bis - Varianti in corso d'opera
Art. 62 - Opere dei Comuni
Art. 63 - Certificato urbanistico
CAPO III ONEROSITA' DELLE CONCESSIONI EDILIZIE
Art. 64 - Contributo per il rilascio della concessione
Art. 65 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione
Art. 66 - Determinazione del costo di costruzione per i
nuovi edifici e per gli interventi su edifici esistenti a
destinazione residenziale
Art. 67 - Edilizia convenzionata
Art. 68 - Concessione gratuita
Art. 69 - Concessioni relative ad opere o impianti non
destinati alla residenza
Art. 70 - Versamento del contributo afferente alla
concessione
Art. 71 - Destinazione dei proventi delle concessioni
Art. 72 - Ritardato o omesso versamento del contributo
afferente alla concessione
CAPO IV DESTINAZIONE D'USO
Art. 73 - Destinazioni d'uso e relative categorie
Art. 74 - Mutamento della destinazione d'uso
TITOLO VIII VIGILANZA E SANZIONI
Art. 75 - Vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche o
edilizie
Art. 76 - Provvedimenti urgenti in sede di vigilanza
Art. 77 - Provvedimenti conseguenti all'esecuzione di
trasformazioni in assenza di concessione, in totale difformità da
essa o con variazioni essenziali
Art. 78 - Definizione delle trasformazioni in totale
difformità dalla concessione o con variazioni essenziali
Art. 79 - Provvedimenti conseguenti alla realizzazione di
ristrutturazioni edilizie in assenza di concessione o in totale
difformità dalla concessione
Art. 80 - Provvedimenti conseguenti a difformità
parziali
Art. 81 - Provvedimenti conseguenti a trasformazioni abusive
in immobili di proprietà della Regione, di Comuni o di Comunità
montane
Art. 82 - Provvedimenti conseguenti alle violazioni in tema
di denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in
corso d'opera
Art. 83 - Annullamento della concessione
Art. 84 - Sanatoria
Art. 85 - Lottizzazione abusiva
Art. 86 - Soggetti responsabili
Art. 87 - Procedura per la riduzione in pristino e poteri
sostitutivi
TITOLO IX POTERI DI DEROGA E DI ANNULLAMENTO
Art. 88 - Poteri di deroga
Art. 89 - Annullamento di provvedimenti comunali
TITOLO X NORME FINALI
Art. 90 - Disposizioni relative al piano regolatore della
conca di Pila
Art. 90bis - Ampliamento di esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, di aziende alberghiere e di esercizi di
affittacamere (43c) (43d)
Art. 90ter - Volumi destinati a centro benessere in alcune
tipologie di strutture ricettive (43n)
Art. 90quater - Case e appartamenti per vacanze (43r)
Art. 90quinquies - Monitoraggio degli interventi di
ampliamento (43s)
Art. 90sexies - Verifica degli equilibri funzionali per
nuovi villaggi albergo e RTA a proprietà frazionata (43t)
Art. 91 - Vincoli preordinati all'espropriazione e vincoli
che comportano inedificabilità
Art. 92 - Opere costruite su aree soggette al divieto di
attività edificatoria ai sensi di norme regionali non più
vigenti
Art. 93 - Pubblicità stradale
Art. 94 - Servitù militari
Art. 95 - Norme di integrazione delle vigenti disposizioni
statali in materia di altezza minima e di requisiti
igienico-sanitari dei locali di abitazione
Art. 95bis - Disciplina del trattamento dei dati e delle
informazioni territoriali
Art. 96 - Modificazioni
Art. 97 - Applicazione di disposizioni statali in materia
edilizia e urbanistica
Art. 98 - Abrogazioni
Art. 99 - Disposizioni transitorie
Art. 100 - Entrata in vigore
TITOLO I PRINCIPI
Art. 1 (Principi fondamentali)
1. Con la presente legge, la Regione determina le condizioni
giuridiche riguardanti l'uso del proprio territorio, idonee a
perseguire lo sviluppo sostenibile del territorio medesimo.
2. Per sviluppo sostenibile si intende lo sviluppo che soddisfa
i bisogni delle generazioni presenti, salvaguardando il diritto di
tutti a fruire, con pari possibilità, delle risorse del territorio,
senza pregiudicare la soddisfazione dei bisogni delle generazioni
future, nella consapevolezza della particolare rilevanza ambientale
che caratterizza il territorio della Regione.
3. La pianificazione territoriale-paesistica, urbanistica, di
settore e la programmazione generale e settoriale sono orientate a
perseguire uno sviluppo sostenibile gestendo le risorse in modo
misurato e compatibile con l'ambiente, tutelando il paesaggio e i
beni culturali, riservando all'agricoltura le buone terre
coltivabili, perseguendo il pieno recupero del patrimonio edilizio,
qualificando le zone a destinazione artigianale e industriale e
riservando aree adeguate agli impianti ed alle strutture di
interesse pubblico, evitando l'edificazione sparsa e favorendo una
distribuzione equilibrata della popolazione sul territorio.
4. Le trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio, ivi
inclusi i mutamenti delle destinazioni d'uso ancorché non
accompagnati da opere edilizie, incidenti sui pesi insediativi o
sull'ambiente, devono rispettare le norme della presente legge,
nonché quelle delle altre leggi, dei regolamenti e dei piani di
volta in volta applicabili.
5. Al fine di garantire tale rispetto, le trasformazioni di cui
al comma 4 sono soggette al controllo, esercitato dai competenti
organi pubblici, di cui alle disposizioni normative in materia.
5bis. La Regione attua, altresì, ogni attività per la
comunicazione, la promozione, l'educazione e la formazione in
materia ambientale, utile al conseguimento delle finalità di cui al
presente articolo (obiettivo programmatico 2.2.1.09, capitoli 67390
parz., 67460 parz.). (1)
TITOLO II PIANIFICAZIONE REGIONALE
Art. 2 (Natura e obiettivi del piano territoriale
paesistico)
1. L'attività della Regione e dei Comuni per il governo del
territorio nell'ambito delle rispettive competenze, nonché l'azione
di tutela e valorizzazione dei beni immobili di interesse artistico
e storico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle
cose d'interesse artistico), e dei beni paesistici e ambientali di
cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze
naturali) (b), e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312
(Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale), convertito, con modificazioni, in legge 8
agosto 1985, n. 431, e dei beni di interesse storico, artistico e
paesistico di cui alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56
(Misure urgenti per la tutela dei beni culturali), sono orientate
dal piano territoriale paesistico (PTP). Per quanto riguarda
l'azione di tutela e di valorizzazione dei beni anzidetti,
l'orientamento dettato dal PTP opera ai fini sia delle
determinazioni riguardanti le richieste di autorizzazione sia della
formazione di nuovi vincoli ai sensi delle leggi citate.
2. Restano salve le determinazioni specifiche e puntuali recate
dai provvedimenti di vincolo emanati ai sensi delle leggi di cui al
comma 1.
3. Il PTP è il piano urbanistico-territoriale avente specifica
considerazione dei valori paesistici ed ambientali ai fini e per
gli effetti di cui all'art. 1 bis della l. 431/1985.
4. Il PTP assolve altresì le funzioni di cui all'art. 15, comma
2, della legge statale 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle
autonomie locali).
5. Il PTP considera l'intero territorio regionale, al quale si
applica senza esclusioni; il PTP stesso persegue gli obiettivi di
assicurare uno sviluppo sostenibile, di tutelare e valorizzare il
paesaggio, di renderne evidenti e fruibili i valori e di garantire
la stabilità ecologica.
6. La Regione è dotata di PTP, avente la natura e gli obiettivi
di cui al presente articolo.
Art. 3 (Impianto normativo del PTP)
1. Il PTP reca determinazioni che si articolano in:
a) prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti. Le
prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti hanno quali
destinatari tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel
territorio della Regione, senza necessità di previa ricezione per
mezzo di strumenti o atti sottordinati; tali prescrizioni, ove
contrastino con gli strumenti di pianificazione urbanistica, con i
regolamenti o con i progetti o i programmi o i piani di settore,
prevalgono sugli strumenti, sui regolamenti, sui progetti, sui
programmi e sui piani medesimi; gli strumenti di pianificazione
locale e i regolamenti devono comunque essere adeguati alle
prescrizioni di cui alla presente lettera, nel termine stabilito
dalla presente legge;
b) prescrizioni mediate. Le prescrizioni mediate hanno quali
destinatari i soggetti autori di strumenti di pianificazione, di
regolamenti, di progetti o di programmi che incidono sul
territorio; tali prescrizioni sono recepite, nel termine stabilito
dalla presente legge, negli strumenti ed atti predetti; le
prescrizioni stesse si applicano sul territorio in seguito a tale
ricezione;
c) indirizzi. Gli indirizzi hanno quali destinatari i soggetti
di cui alla lett. b). Gli strumenti di pianificazione urbanistica e
i regolamenti, ove del caso adeguati nel termine stabilito dalla
presente legge, traducono gli indirizzi nella realtà oggetto della
loro disciplina, attraverso l'interpretazione, l'approfondimento e
la precisazione che risultano necessari; parimenti operano i
progetti, i programmi, i piani di settore, che incidono sul
territorio, per quanto non è disciplinato dagli strumenti di
pianificazione urbanistica e dai regolamenti adeguati agli
indirizzi espressi dal PTP. Lo scostamento dagli indirizzi ad opera
degli strumenti e degli atti sopra indicati richiede idonea
motivazione.
Art. 4 (Contenuto del PTP)
1. Il PTP reca le indicazioni di cui all'art. 15, comma 2, lett.
a), b), c) e d), della l. 142/1990.
2. Il PTP definisce:
a) l'organizzazione generale del territorio e la sua
articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate
di uso, godimento e disciplina;
b) gli indirizzi per i sistemi di trasporto e di viabilità
nonché per le reti infrastrutturali e i criteri localizzativi degli
impianti, delle attrezzature e dei servizi di rilievo
territoriale;
c) gli indirizzi e i criteri da osservare per la distribuzione
territoriale delle attività e della popolazione;
d) i vincoli, le cautele e, in genere, le prescrizioni da
applicare per la disciplina di uso e di trasformazione delle
diverse aree e delle diverse risorse, con particolare riguardo per
la tutela del suolo e delle risorse primarie, dell'ambiente
naturale, del patrimonio storico, artistico e culturale e del
paesaggio;
e) le condizioni da rispettare nell'attuazione di esso.
3. Il PTP reca altresì norme generali di tutela con riguardo ai
beni di rilievo archeologico, architettonico, storico e
ambientale.
Art. 5 (Varianti al PTP)
1. La struttura regionale competente in materia di urbanistica
provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento di variante al
PTP mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione;
provvede quindi alla redazione di un progetto preliminare di
variante.
2. Formato il progetto preliminare di variante, la struttura
regionale competente in materia di urbanistica lo trasmette ai
Comuni.
3. I Comuni esprimono parere sul progetto di variante di cui al
comma 1 entro centottanta giorni dalla ricezione; decorso
inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
4. Il parere dei Comuni deve contenere valutazioni di carattere
urbanistico, ambientale e socio-economico di interesse locale,
tenuto anche conto dei rispettivi piani regolatori generali.
5. La valutazione ambientale della variante avviene con le
procedure stabilite dalla legislazione regionale in materia
(1a).
6. La struttura regionale competente in materia di urbanistica
acquisisce altresì i pareri degli organi consultivi regionali
competenti; provvede quindi a formare il progetto definitivo della
variante tenendo conto dei pareri acquisiti; rimette infine il
progetto definitivo di variante alla Giunta regionale.
7. La Giunta regionale acquisisce il parere della commissione
consiliare permanente, competente per materia, e quindi adotta la
variante, dando avviso dell'avvenuta adozione nel Bollettino
ufficiale della Regione; notizia dell'adozione è data, altresì,
nella stampa a maggiore diffusione locale.
8. La consultazione pubblica sulla variante adottata dalla
Giunta avviene nel corso di un periodo di sessanta giorni a far
data dalla pubblicazione di cui al comma 7 nel Bollettino ufficiale
della Regione; gli enti, i cittadini e comunque tutti i soggetti
pubblici e privati possono presentare, presso la struttura
regionale competente in materia di urbanistica, entro trenta giorni
dalla scadenza del periodo utile per le consultazioni, osservazioni
scritte, ove del caso munite di documenti integrativi, nel pubblico
interesse ed ai fini della miglior rispondenza della variante
all'interesse predetto.
9. La Giunta regionale assume, sulle osservazioni,
determinazioni motivate; coordina quindi il testo della variante
adottata con le determinazioni anzidette e presenta la variante al
Consiglio regionale per l'approvazione, unitamente alle
osservazioni raccolte e alle determinazioni assunte in proposito
dalla Giunta stessa.
10. Il Consiglio regionale provvede, con legge, all'approvazione
della variante; questa assume efficacia con l'entrata in vigore
della legge che la approva.
Art. 6 (Riconsiderazione del PTP)
1. Decorsi dieci anni dalla data in cui il PTP ha assunto
efficacia, e allo scadere di ogni successivo decennio, la Regione
provvede comunque a riconsiderarne i contenuti anche in relazione
all'evolversi dello stato di fatto; la disamina anzidetta è
effettuata dalla Giunta regionale che riferisce al riguardo al
Consiglio, formulando, ove del caso, proposte di variante.
2. Il Consiglio regionale promuove le varianti che, in esito
alla riconsiderazione effettuata, reputa opportune.
Art. 7 (Misure di salvaguardia riguardanti le varianti al PTP e
relative deroghe)
1. Dal giorno successivo a quello della ricezione da parte dei
singoli enti locali del testo della variante adottata dalla Giunta
regionale, e fino alla data di entrata in vigore della legge
regionale di approvazione della variante stessa, il Comune sospende
ogni determinazione sui titoli abilitativi edilizi che risultino in
contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti
della variante adottata dalla Giunta regionale; i provvedimenti di
sospensione, adeguatamente motivati, sono notificati
tempestivamente agli interessati.
2. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, è fatto
divieto di realizzare trasformazioni edilizie o urbanistiche ed
interventi idonei a modificare lo stato dei luoghi, ancorché non
soggetti alle procedure di assenso edilizio, che risultino in
contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti
della variante al PTP adottata dalla Giunta regionale; la
disposizione del presente comma non si applica alle trasformazioni
e agli interventi per i quali si sia concluso il procedimento
abilitativo anteriormente al momento in cui assumono efficacia le
misure di salvaguardia della variante adottata.
3. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, non è
consentita l'approvazione dei progetti di opere pubbliche che
risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e
prevalenti della variante al PTP adottata dalla Giunta
regionale.
4. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, non è
consentita l'adozione né l'approvazione di strumenti urbanistici
generali e di loro varianti, di piani urbanistici di dettaglio sia
di iniziativa pubblica sia di iniziativa privata e di loro
varianti, di strumenti, programmi, intese e concertazioni attuativi
dei piani regolatori generali comunali, di regolamenti, di
programmi e di piani di settore, che risultino in contrasto con le
prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della variante al
PTP adottata dalla Giunta regionale.
5. In via eccezionale, la Giunta regionale, acquisiti, tramite
la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 5, i
pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela
del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle competenti per la
specifica natura dell'intervento proposto, può deliberare
l'esclusione dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4 per opere di interesse generale e per
specifici lavori ed interventi aventi particolare rilevanza sociale
ed economica; la rilevanza predetta o l'interesse generale devono
essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione
che ammette la deroga.(a)
Art. 8 (Deroghe alle determinazioni del PTP)
1. In via eccezionale, la Giunta regionale, acquisiti, tramite
conferenza di servizi, i pareri delle strutture regionali
competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica,
nonché di quelle competenti per la specifica natura dell'intervento
proposto, può deliberare, in deroga alle determinazioni del PTP,
l'approvazione dei progetti di opere d'interesse generale e di
lavori ed interventi aventi particolare rilevanza sociale ed
economica; la rilevanza predetta o l'interesse generale devono
essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione
che ammette la deroga.
Art. 9 (Attuazione del PTP e controllo dinamico della
stessa)
1. Il PTP si attua applicando le sue determinazioni secondo
l'articolazione di cui all'art. 3, con il concorso di tutti i
soggetti pubblici e privati che operano nel territorio della
Regione.
2. L'attuazione del PTP è realizzata anche con l'impiego delle
risorse finanziarie pubbliche di livello regionale e locale, in
conformità alle disposizioni normative che disciplinano nei suoi
vari aspetti la pubblica spesa; l'impiego delle risorse predette
interviene coerentemente con le determinazioni del PTP, anche per
quanto concerne l'individuazione degli interventi da finanziare o
incentivare prioritariamente.
3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, favoriscono la tutela del paesaggio e la
riqualificazione dell'ambiente, ai sensi delle prescrizioni e degli
indirizzi del PTP, anche mediante misure perequative atte a
compensare le penalizzazioni e i maggiori costi che ne possono
derivare a carico di singoli soggetti.
4. La Regione assicura il continuo monitoraggio e la permanente
conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni attraverso
l'integrazione dei sistemi informativi territoriali locali e di
quello regionale, attivando, anche mediante intese con i soggetti
pubblici e gli operatori privati interessati, sistemi conoscitivi
continui, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) pericolosità idrogeologica;
b) rischio di valanghe;
c) inquinamento del suolo, idrico, atmosferico, acustico;
d) degrado paesaggistico ed ambientale delle aree più
sensibili;
e) aggravamento dei rischi ambientali nelle aree più
critiche;
f) sovraccarico ambientale prodotto dai flussi turistici nelle
aree che esercitano maggior attrazione e presentano nel contempo
particolare sensibilità;
g) compromissione dei beni culturali;
h) distribuzione territoriale della popolazione residente;
i) distribuzione territoriale dell'attività edilizia;
l) flussi dei mezzi di trasporto;
m) distribuzione delle presenze turistiche nel territorio.
5. La coerenza e l'adattamento continuo del processo
d'attuazione del PTP alle condizioni reali d'intervento sono
assicurati anche mediante il controllo continuo e la permanente
conoscenza degli aspetti di cui al comma 4. I sistemi conoscitivi
di cui al comma 4 assicurano a tutti i soggetti pubblici e privati
che operano nel territorio la costante conoscenza del territorio
stesso e dell'ambiente anche ai fini della gestione integrata delle
risorse. Le precisazioni e le specificazioni operate dai Comuni,
dalle strutture regionali e dai soggetti ed organi pubblici
competenti in applicazione delle determinazioni del PTP concorrono
a formare e aggiornare i sistemi conoscitivi sovra indicati.
Art. 10 (Disciplina degli altri strumenti regionali aventi
attinenza con la pianificazione urbanistica e/o paesaggistica)
1. Tutti gli strumenti regionali aventi ad oggetto singoli
aspetti di pianificazione urbanistica e/o paesaggistica o
procedimenti attuativi della pianificazione medesima sono approvati
con atti amministrativi.
2. La Giunta regionale cura che piani, o atti consimili,
estranei al PTP ma aventi comunque attinenza con esso, vengano
adottati e/o sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale
corredati di puntuali norme di coordinamento con il PTP
medesimo.
3. Ove i piani o gli atti di cui al comma 2, che siano approvati
con legge regionale, determinino l'abrogazione, o la modificazione,
di parti del PTP questa deve essere espressamente prevista.
TITOLO III PIANIFICAZIONE COMUNALE
Art. 11 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e
paesaggistico)
1. Lo strumento generale di pianificazione urbanistica è
costituito dal piano regolatore generale comunale urbanistico e
paesaggistico (PRG), formato e approvato ai sensi della normativa
regionale in materia urbanistica e di pianificazione territoriale
previgente alla presente legge, di cui tutti i Comuni sono
dotati.
2. Il PRG di cui al comma 1, per mezzo delle varianti di cui
all'art. 13, comma 2, dà applicazione ai principi enunciati
nell'art. 1.
3. Il PRG, ridelineato ai sensi del comma 2, definisce
l'organizzazione dell'intero territorio del Comune cui fa
riferimento, stabilendo gli usi propri dello stesso, nonché le
forme e le modalità per il suo corretto impiego a soddisfare le
esigenze delle comunità e degli individui, nella consapevolezza e
nel rispetto della storia di quelle comunità.
Art. 12 (Contenuti ed elaborati del PRG)
1. Il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordinamento
con i PRG dei Comuni confinanti, assolve le seguenti funzioni:
a) provvede alla tutela dei beni culturali, ambientali e
naturali e alla salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli ed
agro-silvo-pastorali; a tal fine individua prioritariamente le
relative aree da sottoporre a particolare disciplina d'uso e
trasformazione;
b) individua gli insediamenti abitativi esistenti da conservare
e riqualificare e, compatibilmente con le esigenze di tutela e
salvaguardia di cui alla lett. a), individua le parti del
territorio da destinare a nuova edificazione, qualora il relativo
fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso il recupero del
patrimonio edilizio esistente;
c) definisce i criteri e le norme per i vari tipi di
insediamento;
d) individua la localizzazione delle infrastrutture e dei
servizi di interesse collettivo;
e) dispone in merito al sistema di verde pubblico;
f) evidenzia i vincoli che gravano sul territorio;
g) individua le aree di proprietà pubblica;
h) stabilisce le modalità delle trasformazioni urbanistiche o
edilizie ammesse;
i) individua ogni ulteriore elemento, in relazione alle
condizioni dei luoghi, al sistema socio-economico, all'uso delle
risorse ambientali, all'assetto e alla difesa del suolo, che sia
necessario ad un corretto inquadramento della pianificazione anche
al fine di costituire un valido supporto alle decisioni.
2. Il PRG definisce gli equilibri funzionali e dispone in ordine
al loro raggiungimento via via che si realizzino gli interventi di
trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale,
prefigurando le linee programmatiche dell'assetto territoriale
locale in coerenza con il PTP; ai fini anzidetti le norme di
attuazione del PRG definiscono le condizioni ed eventualmente le
successioni temporali per la realizzazione degli interventi, in
relazione alle destinazioni di uso da essi previste e alle
infrastrutture esistenti e programmate; in ogni caso, le previsioni
spaziali dei piani, tenuto conto delle diverse situazioni locali
anche in ordine all'utilizzazione turistica del territorio, devono
riferirsi alla prevista evoluzione dell'entità e della composizione
della popolazione e delle attività entro un orizzonte temporale non
superiore al decennio.
3. Ove specifici servizi pubblici o di interesse pubblico siano,
in forza di un formale accordo, concentrati in un Comune ma
destinati a soddisfare il fabbisogno di più Comuni vicini, il PRG
del Comune designato come sede del servizio deve garantire la
quantità di spazi a ciò destinati corrispondente al fabbisogno
complessivo; in presenza di tale condizione, i PRG dei Comuni in
cui il servizio non ha sede sono esonerati dall'obbligo di
assicurare la corrispondente dotazione di spazi.
4. Il PRG è dotato di relazione illustrativa, di idonea
cartografia, di norme di attuazione; la Giunta regionale, con
apposita deliberazione, precisa:
a) la cartografia di base su cui rappresentare lo strumento
urbanistico;
b) le scale di rappresentazione grafica in relazione all'oggetto
della pianificazione;
c) i formati degli elaborati, in relazione alla scala di
rappresentazione e di analisi;
d) le rappresentazioni grafiche necessarie in relazione alle
zone territoriali e alle relative infrastrutture ed attrezzature,
ai sistemi ambientali e agli ambiti inedificabili;
e) le norme intese a garantire l'uniformità e la possibilità di
informatizzazione degli elementi espressivi del PRG, delle varianti
e delle modifiche allo stesso;
f) la natura, prescrittiva o motivazionale, dei singoli
elaborati del PRG.
5. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma
4, le procedure di formazione, adozione ed approvazione delle
varianti e delle modifiche al PRG sono comunque esperibili sulla
base di idonei elaborati tecnici.
Art. 13 (Adeguamento dei PRG)
1. I PRG vigenti devono essere adeguati alle norme della
presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché
alle determinazioni del PTP.
2. I Comuni provvedono all'adeguamento di cui al comma 1
contestualmente all'adozione della prima variante sostanziale al
PRG, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge
e comunque entro il 31 dicembre 2005; l'obbligo si intende
ottemperato con la trasmissione da parte del Comune della variante,
recante l'adeguamento, alla struttura regionale competente in
materia di urbanistica per l'approvazione. L'approvazione della
variante al PRG, nonché l'approvazione degli strumenti attuativi in
variante al PRG la cui bozza e relativo studio di impatto
ambientale siano pervenuti, completi, alla struttura regionale
competente in materia di valutazione di impatto ambientale
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge,
non comporta l'applicazione delle disposizioni della legge
medesima, eccezion fatta per quelle di carattere procedurale che
non aggravino il procedimento di approvazione (2).
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì
all'adeguamento del PRG alle prescrizioni ed indirizzi della
variante al PTP, restando sostituita all'entrata in vigore della
presente legge l'entrata in vigore della legge di approvazione
della variante al PTP.
4. I Comuni che, entro il 31 dicembre 2005, non hanno provveduto
all'adeguamento di cui al comma 1 non possono adottare varianti al
PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle
procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese
necessarie per la realizzazione di opere pubbliche e per la
classificazione degli edifici. I Comuni possono, in ogni caso,
adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'articolo
14, comma 1, lettera c) (3).
4.1 Dalla data di trasmissione alla struttura regionale
competente in materia di urbanistica della bozza di variante
sostanziale al PRG, i Comuni possono approvare, oltre alle varianti
che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al
titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di
opere pubbliche, quelle di seguito elencate, sempre che le stesse
siano coerenti con la bozza di variante al PRG:
a) le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non
costituenti variante di cui, rispettivamente, all'articolo 14,
comma 1, lettere b) e c);
b) le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di
dettaglio di iniziativa privata o di iniziativa pubblica di cui
all'articolo 48, commi 5 e 6;
c) le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A
determinate dalla normativa di attuazione di cui all'articolo 52,
comma 3 (4).
4.2 (5)
4.3 (6)
4.4 (7)
4.5 (8)
4bis. (9)
4ter. In caso di mancata trasmissione della bozza di variante
sostanziale entro il 31 dicembre 2012, i Comuni, sino all'avvenuta
trasmissione della medesima bozza, non possono adottare varianti al
PRG, incluse quelle necessarie per la realizzazione di opere
pubbliche, anche ai sensi dell'articolo 31, comma 2, né richiedere
finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi
dell'articolo 17 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48
(Interventi regionali in materia di finanza locale). (9a)
Art. 14 (Modifiche e varianti al PRG)
1. Salva restando la disciplina di cui all'art. 13
sull'adeguamento dei PRG alla presente legge e al PTP, i PRG
vigenti possono essere modificati, oltre che con le procedure
eccezionali di cui al Titolo IV, attraverso tre ordini di atti:
a) varianti sostanziali, eventualmente generali;
b) varianti non sostanziali;
c) modifiche non costituenti variante.
2. Costituiscono varianti sostanziali le modifiche che attengono
all'impostazione generale del PRG e che in particolare:
a) adeguano, ai sensi dell'art. 13, comma 1, il PRG alle norme
della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa,
nonché alle determinazioni del PTP;
b) comportano una riduzione della perimetrazione delle zone
territoriali di tipo A;
c) introducono una normativa che consente, all'interno delle
zone territoriali di tipo A, interventi di nuova costruzione;
d) comportano le seguenti modificazioni alle zone territoriali
di tipo E qualificate di particolare pregio paesaggistico,
ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo od
agro-silvo-pastorale:
1) nuova edificazione fuori terra e in interrato, avente
qualsiasi destinazione d'uso, ad esclusione di quella di cui
all'articolo 73, comma 2, lettera b), che non riguardi la
realizzazione di nuove aziende agricole zootecniche;
2) riduzione della perimetrazione non derivante dall'ampliamento
delle zone territoriali di tipo A né dall'incremento dei parametri
di cui alla lettera e), in misura non superiore al 10 per cento
della superficie territoriale; (9b)
e) incrementano gli indici di edificabilità, la volumetria
complessiva ammessa o la superficie delle zone territoriali di tipo
B, C e D, o più d'uno tra tali parametri, in misura superiore al
dieci per cento dei valori vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge o di efficacia della variante sostanziale
generale di cui al comma 1, lettera a); (9c)
f) apportano modificazioni alle modalità di attuazione del PRG,
per quanto concerne le aree la cui attuazione è demandata
all'approvazione di piani urbanistici di dettaglio, con l'eccezione
degli adeguamenti di limitata entità di cui al comma 5, lett. d), e
delle modificazioni alla delimitazione di tali aree in misura non
superiore al dieci per cento;
g) individuano nuove zone territoriali o nuovi collegamenti
stradali di lunghezza superiore a 500 metri.
3. Le varianti sostanziali sono denominate generali quando
considerano il PRG nella sua interezza e lo sostituiscono o lo
modificano organicamente nel suo complesso.
4. Sono varianti non sostanziali le modificazioni del PRG che
non rientrano nelle ipotesi di cui al comma 2, né in quelle di cui
al comma 5.
5. Le modifiche non costituenti varianti sono costituite:
a) dalla correzione di errori materiali e dagli atti che
eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i
quali sia evidente ed univoco il rimedio;
b) dagli adeguamenti di limitata entità, imposti da esigenze
tecniche, della localizzazione delle infrastrutture, degli spazi e
delle opere destinate a servizi pubblici o di interesse
generale;
c) dalla modifica della localizzazione degli spazi per i servizi
locali, all'interno di singole aree già destinate a tali servizi,
senza riduzione della loro superficie complessiva e nel rispetto
degli standard definiti ai sensi dell'art. 23;
d) dagli adeguamenti di limitata entità, che non incidano sui
pesi insediativi e sulle quantità di spazi pubblici dovuti, dei
perimetri delle aree assoggettate a strumento urbanistico
esecutivo;
e) dalle determinazioni volte ad assoggettare porzioni di
territorio a strumento urbanistico esecutivo e a delimitare tali
porzioni di territorio;
f) dalle modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di
intervento sul patrimonio edilizio esistente, le quali non
riguardino edifici compresi in zone territoriali di tipo A o
edifici anche esterni a tali zone territoriali, ma classificati dal
PRG di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, non
conducano alla ristrutturazione urbanistica e non riguardino
edifici o aree per i quali il PRG abbia espressamente escluso tale
possibilità;
g) dalla riconferma dei vincoli per servizi pubblici o di
interesse generale previsti dal PRG;
h) dalla destinazione a specifiche opere pubbliche o servizi
pubblici di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di
opere o di servizi pubblici.
6. Le modifiche non costituenti variante e le varianti al PRG
devono risultare coerenti con il PTP; le valutazioni della
conferenza di pianificazione, di cui all'art. 15, comma 5, sono in
primo luogo indirizzate ad assicurare la coerenza delle varianti al
PTP.(a)
7 (10).
8. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, specifica la
disciplina relativa ai procedimenti di cui agli art. 15 e 16 nonché
agli ulteriori procedimenti che determinano varianti o deroghe agli
strumenti urbanistici.
Art. 15 (Procedure per la formazione, l'adozione e
l'approvazione delle varianti sostanziali al PRG) (11)
1. Le varianti sostanziali al PRG sono sottoposte a verifica di
assoggettabilità ai sensi della normativa regionale vigente in
materia di VAS.
2. Per le varianti sostanziali che, a seguito della verifica di
cui al comma 1, necessitano di VAS e, in ogni caso, per le varianti
sostanziali aventi carattere generale, la formazione e l'adozione
avvengono secondo le procedure di cui alla normativa regionale
vigente in materia di VAS.
3. Per le varianti sostanziali che, a seguito della verifica di
cui al comma 1, non necessitano di VAS, il Comune elabora la bozza
di variante sostanziale al PRG, definendo i criteri e i contenuti
fondamentali della variante stessa; la bozza contiene una relazione
idonea a evidenziare la coerenza con i principi, le finalità e le
determinazioni della presente legge e della pianificazione
territoriale e paesaggistica della Regione.
4. La bozza di variante di cui al comma 3 è sottoposta a una
valutazione preliminare, nei tempi e nei modi di cui ai commi 5 e
6, ed è contestualmente e con procedimenti coordinati, fatta
oggetto di concertazione con le strutture regionali competenti in
materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.
5. Al fine di garantire un'organica consultazione preventiva, la
struttura regionale competente in materia di urbanistica cura
l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le
strutture regionali interessate al contenuto della variante
sostanziale; il risultato di tale istruttoria è valutato da una
conferenza di pianificazione, le cui modalità di funzionamento sono
stabilite con deliberazione della Giunta regionale, convocata dal
responsabile del procedimento e alla quale partecipano i
responsabili delle strutture regionali competenti in materia di
ambiente, urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali,
programmazione regionale, vincoli idrogeologici, protezione
dell'ambiente ed altri eventualmente individuati dal responsabile
del procedimento in relazione ai contenuti della variante
sostanziale. Ai lavori della conferenza partecipa il Sindaco, o suo
delegato, del Comune che ha adottato la variante.
6. Le attività di cui al comma 5 sono compiute nel termine di
centocinquanta giorni dalla ricezione, da parte della struttura
regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi
della bozza di variante di cui al comma 3; decorso tale termine
senza che la struttura stessa abbia concluso le attività di cui al
comma 5, il Comune ne prescinde. La conferenza di pianificazione
conclude il procedimento di concertazione di cui al comma 4.
7. Tenuto conto dell'esito delle attività di cui ai commi 3, 4,
5 e 6, il Comune adotta il testo preliminare della variante
sostanziale entro centottanta giorni dalla ricezione dell'esito del
procedimento di cui al comma 4. In caso di mancata adozione del
testo preliminare della variante sostanziale nei termini previsti,
il Comune, sino all'adozione della medesima, non è legittimato a
rilasciare titoli abilitativi ai sensi degli articoli 90bis, 90ter
e 90quater, nonché della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24
(Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la
riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e
27 maggio 1994, n. 18). (11a)
8. La variante sostanziale adottata è pubblicata mediante
deposito in pubblica visione dei relativi atti presso il Comune
interessato per quarantacinque giorni consecutivi; dell'avvenuta
adozione è data tempestiva informazione tramite comunicato inviato
agli organi di informazione a carattere regionale o locale.
Chiunque ha facoltà di produrre osservazioni, nel pubblico
interesse, fino allo scadere del termine predetto.
9. Entro i successivi novanta giorni dalla conclusione del
periodo di pubblicazione di cui al comma 8, il Comune si pronuncia
sulle osservazioni eventualmente prodotte, disponendo, ove del
caso, i conseguenti adeguamenti della variante sostanziale; questi
non comportano una nuova pubblicazione ove non riguardino modifiche
che attengono all'impostazione generale del PRG di cui all'articolo
14, comma 2. Il Comune adotta, infine, il testo definitivo della
variante sostanziale. (11b)
10. Il provvedimento mediante il quale il Comune ha adottato il
testo definitivo della variante sostanziale e i relativi elaborati
sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di
urbanistica, che li esamina per valutarne la coerenza con i
principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e
della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione; a
tal fine, la medesima struttura cura l'istruttoria acquisendo i
pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali e, ove del
caso, degli enti pubblici interessati dal contenuto della variante
sostanziale; il risultato di tale istruttoria è valutato dalla
conferenza di pianificazione di cui al comma 5.
11. Le attività di cui al comma 10 e quelle di cui al comma 12
sono compiute nel termine di centoventi giorni dalla ricezione, da
parte della struttura regionale competente in materia di
urbanistica, degli atti completi della variante sostanziale
adottata. Decorso tale termine, il PRG si applica con effetti
equivalenti a quelli dello strumento approvato, ai fini delle
decisioni sulle domande di concessione edilizia, della formazione
dei piani urbanistici di dettaglio, del rispetto delle distanze a
protezione delle strade, delle eccezioni ai vincoli di
inedificabilità, degli accordi di programma, delle intese e delle
procedure accelerate e, comunque, per l'applicazione di quelle
altre disposizioni che ne prevedono la vigenza.
12. La Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni
conclusive operate dalla conferenza di pianificazione e sentite le
valutazioni del Sindaco del Comune interessato, con propria
deliberazione:
a) approva la variante sostanziale;
b) non approva la variante sostanziale;
c) propone al Comune delle modificazioni.
13. Nel caso di proposte di modificazione da parte della Giunta
regionale, il Comune può disporne l'accoglimento, che comporta
l'approvazione definitiva delle varianti sostanziali, oppure
presentare proprie controdeduzioni su cui la Giunta stessa, sentito
il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in
via definitiva entro novanta giorni dal loro ricevimento.
14. La variante sostanziale assume efficacia con la
pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della
deliberazione della Giunta regionale che l'approva o della
dichiarazione con la quale il Comune interessato attesta
l'accoglimento delle proposte di modificazione della Giunta
stessa.
Art. 16 (Procedure per la formazione, l'adozione e
l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG)
1. Previa concertazione con le strutture regionali competenti in
materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove incidano
su beni tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 (b) o
della l.r. 56/1983, le varianti non sostanziali sono adottate dal
Consiglio comunale con apposita motivata deliberazione; questa è
pubblicata per estratto nell'albo comunale e depositata in pubblica
visione, con gli atti della variante, presso la segreteria del
Comune stesso per quarantacinque giorni consecutivi;
contestualmente all'avvio della pubblicazione copia della variante
adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia
di urbanistica al fine della eventuale formulazione di proprie
osservazioni; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione
ai cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione
a carattere locale e regionale; chiunque ha facoltà di produrre
osservazioni nel pubblico interesse fino allo scadere del termine
predetto.
2. Sulle osservazioni si pronuncia il Consiglio comunale che
dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante;
questi non comportano una nuova pubblicazione.
3. La variante assume efficacia con la pubblicazione, nel
Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione del
Consiglio comunale che l'approva. La deliberazione medesima, con
gli atti della variante, è trasmessa nei successivi trenta giorni
alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.
Art. 17 (Procedure per la formazione e l'approvazione delle
modifiche al PRG)
1. Le modifiche non costituenti variante al PRG, di cui all'art.
14, sono introdotte nel PRG con deliberazione motivata del
Consiglio comunale, previa concertazione con le strutture regionali
competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio,
ove la modifica incida su beni tutelati ai sensi delle l. 1497/1939
e/o 431/1985 o 1089/1939 (b), o della l.r. 56/1983, limitatamente
alle modifiche riguardanti i beni stessi; la deliberazione medesima
è trasmessa immediatamente alla struttura regionale competente in
materia di urbanistica, munita degli allegati tecnici.
Art. 18 (Pubblicazione di varianti previste da leggi di settore)
1. In caso di varianti agli strumenti urbanistici previste da
leggi di settore, per le quali non sia espressamente disciplinata
la fase di pubblicazione, l'amministrazione competente trasmette
gli atti autorizzativi e gli elaborati rappresentanti le
modificazioni allo strumento urbanistico vigente al Comune, che
provvede ad apportare le conseguenti variazioni dandone
pubblicazione per trenta giorni consecutivi e trasmettendone copia,
in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente
in materia di urbanistica. (11c)
Art. 19 (Riconsiderazione del PRG)
1. Decorsi dieci anni dalla data in cui il PRG ha assunto
efficacia e allo scadere di ogni successivo decennio, il Comune
provvede a riconsiderare i contenuti della propria pianificazione
urbanistica generale, anche in relazione all'evolversi dello stato
di fatto, allo scopo di assicurare, ove del caso con opportune
varianti, la maggior rispondenza possibile della pianificazione
medesima all'interesse generale e agli obiettivi di cui all'art.
1.
Art. 20 (Misure di salvaguardia)
1. Dal momento in cui è assunta la deliberazione che adotta una
variante non sostanziale, o il testo preliminare di una variante
sostanziale, e fino all'approvazione della variante stessa, il
Comune sospende ogni determinazione sulle istanze e sulle
dichiarazioni relative a titoli abilitativi edilizi che risultino
in contrasto con la variante adottata; il provvedimento di
sospensione, adeguatamente motivato, è notificato tempestivamente
agli interessati.
2. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, è fatto
divieto di realizzare trasformazioni edilizie o urbanistiche che
risultino in contrasto con la variante adottata; la disposizione
del presente comma non si applica alle trasformazioni e agli
interventi per i quali si sia concluso il procedimento abilitativo
anteriormente al momento in cui assumono efficacia le misure di
salvaguardia.
3. A richiesta del Comune e nell'ambito del periodo di cui al
comma 1, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento
motivato notificato al proprietario, al costruttore e al direttore
dei lavori, può ordinare la sospensione di trasformazioni edilizie
o urbanistiche e di interventi idonei a modificare lo stato dei
luoghi, che siano tali da compromettere o rendere più onerosa
l'attuazione della variante adottata.
4. Decorsi tre anni dalla data di adozione della variante o del
testo preliminare di variante senza che sia intervenuta
l'approvazione o che la variante, ove previsto, sia stata trasmessa
per l'approvazione alla struttura regionale competente in materia
di urbanistica, essa decade a tutti gli effetti.
Art. 21 (Mezzi di conoscenza e di informazione)
1. La Regione, con la collaborazione dei Comuni e delle Comunità
montane, raccoglie i dati e gli elementi significativi per la
conoscenza continua del territorio regionale, utilizzando le
tecnologie più idonee.
2. Ai fini di cui al comma 1, i piani, i programmi e gli atti
urbanistici sono formulati con tecniche idonee a consentire rapida
ed efficace attuazione delle disposizioni del comma stesso e recano
forme espressive uniformi.
3. I soggetti che vi abbiano interesse possono accedere ai dati
ed agli elementi raccolti dalla Regione.
4. La Giunta regionale delibera in merito all'attuazione delle
norme di cui ai commi 1, 2 e 3, prescrivendo che le tecniche di
disegno e in genere le forme espressive degli strumenti urbanistici
siano uniformi in tutto il territorio regionale; a tal fine, esse
devono corrispondere a quelle indicate dal provvedimento di cui al
presente comma.
5. Le forme espressive degli strumenti urbanistici devono
mirare:
a) alla trasparenza degli atti e pertanto a rendere il più
possibile agevole la loro lettura e la loro comprensione;
b) alla semplicità delle loro rappresentazioni;
c) a rendere immediatamente confrontabili i vari strumenti
urbanistici;
d) a rendere utilizzabili sistemi informatici per la conoscenza
del territorio e dei piani e per la gestione degli stessi.
Art. 22 (Zone territoriali)
1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG le zone
territoriali sono articolate in conformità ai seguenti criteri:
a) zone di tipo A: sono le parti del territorio comunale
costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico,
artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi
complementari o integrativi;
b) zone di tipo B: sono le parti del territorio comunale
costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali,
commerciali, turistici ed in genere terziari, diversi dagli
agglomerati di cui alla lett. a), e dai relativi elementi
complementari o integrativi, qualunque sia l'utilizzazione in atto,
totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturate;
c) zone di tipo C: sono le parti del territorio comunale
totalmente inedificate o debolmente edificate, da infrastrutturare,
destinate alla realizzazione dei nuovi insediamenti residenziali,
artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari;
d) zone di tipo D: sono le parti del territorio comunale
destinate ad attività industriali;
e) zone di tipo E: sono le parti del territorio comunale
totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi
agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili come tali
definiti dal provvedimento di cui al comma 2;
f) zone di tipo F: sono le parti del territorio comunale
destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse
generale.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, precisa i
criteri di cui al comma 1, al fine di:
a) agevolare il recepimento e la traduzione in norme
urbanistiche delle determinazioni del PTP;
b) differenziare le determinazioni urbanistiche ed edilizie, ivi
comprese quelle attinenti alle modalità attuative, in relazione ai
valori naturali, colturali o culturali espressi da determinate
parti dei diversi tipi di zone, al loro grado di
infrastrutturazione e di conservazione, alle specifiche
destinazioni di uso in atto e previste, alla sovrapposizione, in
determinate aree, di usi e attività stagionali diverse;
c) fornire elementi univoci di differenziazione tra le zone di
tipo B e le zone di tipo C;
d) assicurare l'omogeneizzazione della struttura dei PRG, anche
ai fini della loro informatizzazione;
e) individuare particolari condizioni per l'edificazione e l'uso
del territorio anche in relazione alla funzione strategica
dell'agricoltura nella gestione, tutela e salvaguardia dei terreni
agricoli produttivi e del paesaggio agrario tradizionale In
particolare, la Giunta regionale definisce gli standard costruttivi
e i parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli
annessi, nonché dei fabbricati a destinazione agrituristica, in
relazione alle esigenze aziendali, alle dimensioni dell'azienda e
al suo indirizzo produttivo prevalente e riparto colturale. La
valutazione dei progetti, relativamente agli standard così
definiti, è effettuata dalla struttura regionale competente in
materia di agricoltura attraverso il rilascio di un parere
vincolante di razionalità dei medesimi. Limitatamente al primo
intervento, tale valutazione non è richiesta per i beni strumentali
di dimensioni inferiori a 20 metri quadrati, per i quali la Giunta
regionale definisce i criteri generali per la costruzione; (12)
ebis) individuare particolari condizioni e tipologie costruttive
per l'edificazione di strutture pertinenziali agli edifici
esistenti aventi le destinazioni d'uso di cui all'articolo 73,
comma 2, lettere d) e dbis). (12a)
2bis. Nelle zone territoriali di tipo E è ammessa l'edificazione
delle strutture pertinenziali aventi le caratteristiche individuate
ai sensi del comma 2, lettera ebis). Tale disposizione prevale
sulle norme dei PRG e le sostituisce. I Comuni possono individuare,
con le procedure di cui all'articolo 16, le zone o le sottozone in
cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico e agricolo, non
sia ammessa la realizzazione delle predette strutture
pertinenziali. (12b)
Art. 23 (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di
densità edilizia, altezza e distanza)
1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG, il Consiglio
regionale definisce, con propria deliberazione, adeguati rapporti
qualitativi o quantitativi tra gli abitanti insediati e da
insediare, ivi compresi quelli fluttuanti per ragioni di turismo, e
gli spazi da riservare ai servizi locali, tenuto conto degli
indirizzi forniti dal PTP.
2. Sono servizi locali le attrezzature e gli impianti per la
sanità e la sicurezza, l'istruzione e la formazione, la cultura, la
ricreazione, lo sport, il commercio, l'amministrazione, i
trasporti, i parcheggi, il verde attrezzato o di rispetto, il
credito e altri assimilabili, con esclusione dei servizi
qualificati dal PTP di rilevanza regionale.
3. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono altresì
definiti:
a) i rapporti minimi e/o massimi tra gli spazi destinati ad
attività produttive, commerciali e direzionali, in atto e previste,
e gli spazi pubblici destinati o da destinare a parcheggi e a verde
attrezzato o di rispetto;
b) i limiti di densità edilizia dei diversi tipi di
insediamento;
c) i limiti di altezza dei diversi tipi di fabbricato;
d) i limiti di distanza tra i fabbricati, dei fabbricati dai
confini e, ove occorra, ad integrazione della disciplina in materia
di sicurezza stradale, dei fabbricati dalle strade pubbliche.
Art. 24 (Indici urbanistici)
1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG, il Consiglio
regionale, con la deliberazione di cui all'art. 23, comma 1,
provvede altresì alle definizioni degli enti geometrici e degli
indici, in particolare con riferimento a:
a) superficie territoriale;
b) superficie fondiaria;
c) superficie coperta;
d) superficie lorda abitabile;
e) superficie netta abitabile;
f) volume complessivo;
g) volume fuori terra;
h) densità fondiaria;
i) rapporto di copertura.
Art. 25 (Azione delle Comunità montane)
1. Le Comunità montane possono assumere le iniziative e porre in
essere i mezzi e le strutture più idonei a fornire ai Comuni
adeguati supporti per l'esercizio delle funzioni comunali in
materia urbanistica e in materia edilizia.
TITOLO IV ACCORDI - INTESE - OPERE PUBBLICHE COMUNALI, INTERCOMUNALI E
DELLE COMUNITA' MONTANE - STRUTTURE PER RADIOTELECOMUNICAZIONI
(*)-IMPIANTI DI ENERGIA EOLICA(12c)
Art. 26 (Accordi di programma)
1. La disciplina del presente articolo e degli art. 27 e 28 si
applica agli accordi di programma di cui all'art. 27 della l.
142/1990, promossi dalla Regione o ai quali comunque la Regione
partecipi.
2. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni le
convenzioni, i protocolli di intesa e gli altri atti di
concertazione, comunque denominati, il cui oggetto sia costituito
da dichiarazioni di intenti o programmatiche prive di efficacia
giuridica vincolante per i sottoscrittori.
3. L'accordo di programma può essere concluso quando sia
necessaria l'azione integrata e coordinata di enti pubblici
territoriali, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici,
nel caso in cui:
a) debbano essere definiti o realizzati opere, interventi o
programmi di intervento, di carattere pubblico o di interesse
pubblico;
b) la definizione o la realizzazione delle opere, interventi o
programmi di intervento di cui alla lett. a) rientri per qualche
aspetto nella competenza della Regione o dei Comuni, o di più di
uno fra tali enti;
c) la definizione o le realizzazioni di cui alla lett. b)
comportino una pluralità di atti amministrativi o di azioni
rientranti nella competenza di enti e di amministrazioni pubbliche
diverse, o rendano comunque opportuno il coinvolgimento di più
soggetti pubblici ed eventualmente di soggetti privati;
d) si renda necessario, o opportuno, il coordinamento delle
azioni degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti di cui alla
lett. c), al fine di renderle contestuali ed integrate, evitando la
loro scomposizione in momenti e sedi distinte;
e) si giustifichi, in relazione al suo oggetto, la formazione e
la stipulazione di un accordo, giuridicamente vincolante per i
soggetti pubblici che ne sono parte, nel quale siano configurati e
coordinati gli obblighi di ciascun soggetto, i tempi, le modalità,
eventualmente i finanziamenti, e comunque quanto occorra per la
completa definizione o realizzazione delle opere, degli interventi
o dei programmi di intervento.
4. Ai fini della determinazione del possibile contenuto degli
accordi di programma, per interventi si intendono gli insiemi
sistematici di opere o di azioni concrete; per programmi di
intervento si intendono gli atti che, considerando un insieme
sistematico di interventi, coordinano gli stessi anche nel tempo,
prevedono le fonti di finanziamento e i mezzi di attuazione ed in
genere predispongono quanto occorre operativamente per la
realizzazione degli interventi medesimi.
5. Gli accordi di programma configurano e disciplinano gli
obblighi di ciascun soggetto partecipante, i tempi e le modalità di
definizione e realizzazione ed indicano i tempi e le modalità di
finanziamento; la completa realizzazione delle opere o degli
interventi può essere perseguita anche con più accordi di
programma, riferiti ciascuno ad una o più fasi della definizione e
della realizzazione.
6. Ove l'accordo di programma riguardi opere, interventi o
programmi di intervento alla cui realizzazione debbano concorrere,
o sia opportuno che concorrano, soggetti privati, l'accordo dà atto
di tale circostanza e prevede gli atti successivi attraverso i
quali vengono disciplinati il concorso e gli obblighi dei soggetti
privati e quelli correlativi dei soggetti pubblici.
7. Gli enti e le amministrazioni pubbliche che hanno stipulato
l'accordo di programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua
parte e non possono compiere validamente atti successivi che
violino ed ostacolino l'accordo o che contrastino con esso; gli
enti e le amministrazioni medesime sono tenuti a compiere gli atti
attuativi e applicativi dell'accordo stesso.
Art. 27 (Procedura di formazione degli accordi di
programma)
1. Gli accordi di programma sono formati nel rispetto delle
seguenti disposizioni:
a) l'iniziativa che prospetta il ricorso all'accordo di
programma può essere assunta da qualsiasi soggetto pubblico o
privato; l'effettiva promozione dell'accordo di programma, invece,
è di competenza del Presidente della Giunta regionale o del
Sindaco;
b) la verifica della possibilità di concordare l'accordo di
programma è condotta da una conferenza di programma, convocata dal
promotore, fra i rappresentanti di tutti gli enti ed
amministrazioni interessate;
c) alla conferenza sono convocati:
1) i partecipanti necessari all'accordo, consistenti nei
soggetti che dovranno esprimere il consenso costituente l'accordo
di programma;
2) i partecipanti eventuali, la cui partecipazione all'accordo
non è ammessa o non è necessaria, ma la cui presenza alla
conferenza di programma e alla preparazione dell'accordo è
opportuna, ivi compresi i soggetti privati;
d) i soggetti diversi dalle singole persone fisiche esercitano
la partecipazione alla conferenza di programma mediante il proprio
legale rappresentante o mediante uno o più delegati dal medesimo o
mediante altri soggetti legittimati dalle disposizioni
sull'ordinamento interno di ciascun ente o amministrazione;
e) una volta verificata la possibilità di pervenire all'accordo
di programma il promotore nomina un responsabile del
procedimento;
f) il responsabile del procedimento assume le iniziative più
efficaci al fine di pervenire alla formulazione del testo
definitivo dell'accordo, alla cui redazione provvede, in termini
idonei a far sì che tale testo sia condiviso da tutti gli enti e le
amministrazioni il cui consenso è necessario;
g) il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i
pareri degli organi collegiali, nonché, tramite conferenza di
servizi, i pareri, le autorizzazioni e gli assensi a qualsiasi
titolo dovuti dalla pubblica amministrazione;
h) l'accordo di programma è approvato dagli enti e dalle
pubbliche amministrazioni partecipanti all'accordo tramite gli
organi competenti secondo il proprio ordinamento; in tale sede è
formulata l'autorizzazione al legale rappresentante dell'ente o
dell'amministrazione pubblica a sottoscrivere l'atto.
2. L'accordo di programma può determinare varianti o modifiche
degli strumenti urbanistici. In tal caso:
a) all'accordo devono essere allegati, come parte integrante
dello stesso, gli atti tecnici che definiscono le varianti
medesime; tali atti devono rendere evidente ed inequivoco l'oggetto
di ciascuna variante;
b) devono essere depositati in pubblica visione presso la
segreteria dei Comuni competenti, per venti giorni consecutivi, gli
atti dell'accordo costituiti dal testo del medesimo, da
sottoscrivere, nonché dagli atti tecnici che definiscono la
modifica o la variante;
c) del deposito di cui alla lett. b) è data pubblicità; nei
successivi venti giorni, chiunque vi abbia interesse può presentare
osservazioni; le osservazioni stesse sono esaminate e valutate
dalla conferenza di servizi ai fini della redazione del testo
definitivo dell'accordo.
3. La disciplina di cui al comma 2 si applica anche nei casi in
cui l'accordo di programma comporti l'adeguamento di atti di
programmazione o di pianificazione di altre amministrazioni
firmatarie; in tal caso, il deposito degli atti interviene anche
presso l'amministrazione titolare dell'atto di programmazione o di
pianificazione interessato dall'adeguamento.
4. Ove l'accordo produca varianti o modifiche degli strumenti
urbanistici, esso deve essere ratificato dal Consiglio comunale
competente e quindi adottato con decreto del Presidente della
Giunta regionale.
5. Qualora l'accordo di programma comporti l'adeguamento di atti
di programmazione o di pianificazione di altre amministrazioni
firmatarie, l'accordo deve essere approvato anche dagli organi
competenti delle amministrazioni stesse.
6. L'accordo di programma può sostituire le concessioni
edilizie; in tal caso la sostituzione deve essere espressamente
dichiarata nella deliberazione del Consiglio comunale con la quale
è formato il consenso del Comune; gli allegati dell'accordo stesso
devono contenere tutti gli elaborati tecnici necessari per il
rilascio delle concessioni medesime, nonché, ove necessario, la
documentazione atta a consentire il corretto adempimento delle
procedure espropriative e di occupazione d'urgenza.
7. Le modifiche degli accordi di programma sono effettuate con
le procedure previste per la formazione degli stessi.
8. L'accordo di programma contiene disposizioni istitutive della
commissione di vigilanza sull'attuazione dell'accordo. Tale
commissione è costituita da rappresentanti degli enti e delle
amministrazioni stipulanti l'accordo di programma ed è presieduta
dal legale rappresentante dell'ente che ha deliberato l'atto finale
dell'accordo. La commissione vigila sulla corretta applicazione
dell'accordo, può acquisire documenti e informazioni presso i
soggetti stipulanti, può disporre ispezioni ed accertamenti; può
diffidare il soggetto inadempiente ad adempiere entro un preciso
termine, decorso il quale la commissione può richiedere la nomina
di un commissario ad acta per il compimento degli atti e delle
attività sui quali si è verificata inerzia o ritardo.
9. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può definire
in modo più dettagliato la procedura di formazione degli accordi di
programma promossi dalla Regione, gli elaborati da allegare, nonché
le condizioni della sua partecipazione ad accordi di programma
promossi da altri soggetti pubblici.
Art. 28 (Pubblicazione degli accordi di programma)
1. Dell'avvio del procedimento dell'accordo di programma viene
data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione all'atto della convocazione della conferenza di programma
da parte del promotore.
2. L'accordo di programma approvato deve essere pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione insieme con l'atto finale di
approvazione; la pubblicazione conferisce efficacia
all'accordo.
3. L'atto finale di approvazione dell'accordo di programma
costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità delle opere pubbliche in esso previste, ove tali
opere siano comprese nei programmi dell'amministrazione competente
e siano utilizzabili i relativi finanziamenti; la dichiarazione
anzidetta perde efficacia se le opere non sono iniziate entro tre
anni dalla data della dichiarazione stessa.
Art. 29 (Intesa per le opere di interesse regionale) (13)
1. Le opere pubbliche regionali e le opere volte a soddisfare
importanti interessi economici, sociali e culturali di rilievo
regionale difformi, incoerenti o contrastanti con le determinazioni
degli strumenti urbanistici comunali, possono essere realizzate
mediante un'intesa tra la Regione ed il Comune territorialmente
competente, secondo la procedura di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale approva la proposta di intesa, avanzata
dalla struttura regionale competente per materia, completa della
documentazione tecnico-descrittiva idonea a definire le
caratteristiche, i parametri fisico-geometrici dell'opera ed i
contenuti delle varianti da apportare alle determinazioni dello
strumento urbanistico, individuando la struttura regionale
responsabile del procedimento finalizzato al conseguimento
dell'intesa.
3. La struttura regionale responsabile del procedimento inoltra
la proposta di intesa, completa della documentazione di cui al
comma 2, al Comune interessato, che provvede all'immediato
deposito, in libera visione, degli atti pervenuti per trenta giorni
consecutivi; durante il periodo di deposito, chiunque vi abbia
interesse può presentare osservazioni.
4. Il Comune si pronuncia sulla proposta di intesa e sulle
eventuali osservazioni, presentate ai sensi del comma 3, entro
novanta giorni dal ricevimento della proposta di intesa.
5. L'atto di intesa dispone sui contenuti della variante alle
determinazioni dello strumento urbanistico e indica altresì il
termine previsto per l'avvio dell'opera.
6. Nel caso in cui l'inerzia del Comune si protragga oltre il
termine di cui al comma 4, la Giunta regionale decide in via
definitiva approvando, con propria deliberazione, le eventuali
modifiche alle previsioni progettuali in accoglimento, anche
parziale, delle proposte del Comune e le varianti alle
determinazioni dello strumento urbanistico comunale.
7. Raggiunta l'intesa o, comunque, concluso il procedimento di
cui al comma 6, il soggetto preposto all'esecuzione dell'opera
dispone la redazione delle fasi progettuali necessarie e provvede
all'acquisizione, ove richiesta, della valutazione ambientale e dei
pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi, comunque denominati,
necessari ai sensi di legge secondo quanto previsto dalla normativa
vigente (13a).
8. Il progetto definitivo dell'opera è approvato con decreto del
Presidente della Regione che sostituisce a tutti gli effetti la
concessione edilizia ed equivale a variante del PRGC nonché a
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle
opere, mediante apposizione, se necessario, del vincolo preordinato
all'esproprio. Il decreto definisce, inoltre, i termini massimi
entro i quali debbono essere iniziati ed ultimati i lavori.
9. Le eventuali varianti in corso d'opera aventi rilevanza
urbanistico-edilizia che non comportano varianti allo strumento
urbanistico sostanzialmente difformi da quelle oggetto dell'intesa
sono approvate, previa comunicazione al Comune interessato, con
decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione
della Giunta regionale
Art. 30 (Intesa per le opere pubbliche di interesse
statale)
1. Alle opere pubbliche di interesse statale si applica, ove
occorra, l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22
febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle
disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa
relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto
1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641).
Art. 31 (Opere pubbliche comunali, intercomunali e delle
Comunità montane)
1. L'approvazione, da parte del Consiglio comunale, dei progetti
preliminari di opere pubbliche comunali, intercomunali e delle
Comunità montane, riguardanti aree che il PRG destina genericamente
a servizi pubblici o la cui destinazione specifica non coincide con
quella delle opere progettate, costituisce approvazione di modifica
al PRG ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c); si applicano le
procedure di cui all'art. 17.
2. L'approvazione, da parte del Consiglio comunale, dei progetti
preliminari di opere pubbliche comunali, intercomunali e delle
Comunità montane, riguardanti aree che il PRG non destina in tutto
o in parte a servizi pubblici, costituisce adozione di variante non
sostanziale al PRG ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b); si
applicano le procedure di cui all'art. 16.
3. Gli atti di approvazione delle modifiche di cui al comma 1 e
delle varianti non sostanziali di cui al comma 2 costituiscono
dichiarazione di conformità urbanistica del progetto ai sensi della
normativa in materia di lavori pubblici.
Art. 31bis (Disposizioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio
degli enti locali) (13b)
1. Al bilancio pluriennale di previsione degli enti locali di
cui all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40
(Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli
enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995,
n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23
agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti
locali)), è allegato il piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari previsto dall'articolo 58, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L'inserimento degli immobili nel piano di cui al comma 1 ne
determina la conseguente classificazione come patrimonio
disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura
storico-artistica, archeologica, architettonica e
paesaggistico-ambientale, e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica.
3. Qualora la determinazione della destinazione urbanistica
costituisca variante al PRG, questa si configura come variante non
sostanziale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), e
secondo la procedura di cui all'articolo 16. In tal caso, le
osservazioni della struttura regionale competente in materia di
urbanistica, di cui all'articolo 16, comma 1, sono vincolanti ai
fini dell'approvazione della variante medesima. La deliberazione
del Consiglio comunale di approvazione del piano di cui al comma 1
costituisce anche approvazione della variante non sostanziale.
4. La variante di cui al comma 3 può avere i seguenti
contenuti:
a) in tutte le zone territoriali, l'eliminazione del vincolo a
servizio sull'immobile;
b) nelle zone territoriali di tipo E e F, la definizione delle
nuove destinazioni d'uso e della relativa disciplina degli
interventi ammessi.
Art. 32 (14)
[Art. 32bis (Disposizioni relative agli impianti di energia
eolica)
1. I Comuni individuano, in sede di adeguamento del PRG ai sensi
dell'articolo 13, gli ambiti territoriali sui quali possono essere
realizzati gli impianti di energia eolica, sulla base delle
linee-guida approvate dalla Giunta regionale con propria
deliberazione.
2. I Comuni che hanno già provveduto all'adeguamento del PRG ai
sensi dell'articolo 13 individuano gli ambiti territoriali di cui
al comma 1 con variante da adottarsi con le modalità e le procedure
di cui all'articolo 16, entro dodici mesi dall'approvazione delle
linee-guida da parte della Giunta regionale.] (14a)
TITOLO V AMBITI INEDIFICABILI
CAPO I AREE BOSCATE, ZONE UMIDE E LAGHI, TERRENI SEDI DI FRANE, A
RISCHIO DI INONDAZIONI, DI VALANGHE O SLAVINE
Art. 33 (Aree boscate) (14b)
1. E' vietata l'edificazione nelle aree boscate, nonché nelle
aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per
cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni
di cui al presente articolo.
2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendono i
terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o
artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento
arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno dieci anni
di età, anche se sviluppatisi su suoli destinati ad altra coltura,
aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e
larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente
dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti
artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto,
dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai
piani regolatori vigenti all'espansione di insediamenti
preesistenti.
3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più
restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree
boscate individuate dai Comuni nelle apposite cartografie sono
ammessi i seguenti interventi: (14c)
a) l'esecuzione di opere direttamente attinenti al
soddisfacimento di interessi generali;
b) la ristrutturazione edilizia che comporti ampliamenti sino ad
un massimo del 20 per cento del volume esistente;
c) il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino
accatastati o la cui esistenza sia provata da documentazione
fotografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili sui
fabbricati diroccati consistono in un insieme sistematico di opere,
nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e
strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla
documentazione fotografica o scritta attestante la loro
preesistenza;
d) gli interventi infrastrutturali, anche di natura temporanea,
per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi
e la costruzione di altre infrastrutture primarie necessarie;
e) gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero
produttivo e di riordino fondiario che comportano opere di
edificazione, su terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per
effetto dell'abbandono, indipendentemente dalla loro attuale
designazione catastale, purché la loro passata coltivazione sia
comprovata da documentazione fotografica o scritta;
f) le attività estrattive inserite nel Piano regionale delle
attività estrattive (PRAE) di cui all'articolo 3 della legge
regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere
e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), e le
relative opere infrastrutturali.
4. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia gli
ambiti di cui al comma 1. Le cartografie delle aree boscate e le
eventuali successive revisioni e varianti sono approvate dal
Comune, previo parere vincolante della struttura regionale
competente in materia di foreste che vi provvede entro novanta
giorni dalla ricezione degli atti relativi. L'individuazione e la
delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del
PRG.
5. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli
enti locali, provvede, con propria deliberazione, alla definizione
dei criteri e delle modalità procedimentali per l'applicazione di
quanto previsto al comma 3 e per l'approvazione, da parte del
Comune, delle cartografie di cui al comma 4. (14d)
6. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i Comuni
possono prevedere una fascia di salvaguardia inedificabile
circostante le aree boscate. Tale fascia è fissata in metri trenta
ed esclude le zone destinate all'edificazione dai PRG vigenti. Il
vincolo di inedificabilità, fatte salve le eventuali determinazioni
più restrittive della pianificazione regionale o locale, non si
applica alle costruzioni e alle infrastrutture agricole senza
possibilità di mutamento della destinazione d'uso né alle opere di
cui al comma 3, lettere d) ed e).
7. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale
competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti
da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n.
137).
Art. 34 (Zone umide e laghi) (15)
1. Fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici,
idrogeologici e ambientali di cui alla normativa regionale e
statale vigente, le attività edificatorie nelle zone umide e nelle
fasce circostanti le zone umide, i laghi naturali, per una
profondità di 100 metri dalle sponde, e i laghi artificiali sono
disciplinate dal presente articolo.
2. Ai fini della presente legge, e fatti comunque salvi i laghi
elencati nella "Appendice 4 Aree di specifico interesse
paesaggistico, storico, culturale o documentario - Aree di
pertinenza di laghi - L" della relazione illustrativa del PTP, si
intende:
a) per zona umida, uno specchio d'acqua privo di affluenti
superficiali o servito da affluenti superficiali di portata minima,
caratterizzato dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa
presenza di vegetazione acquatica emersa e dall'assenza di
stratificazione termica o di termoclino durevole sull'intera
superficie o sulla massima parte di essa;
b) per lago naturale, una massa d'acqua, avente superficie non
inferiore a 5.000 metri quadrati durante i periodi di magra,
occupante una conca completamente circondata da terre emerse;
c) per lago artificiale, una massa d'acqua ottenuta sbarrando
con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino
idrografico, a volte costituito da un preesistente lago
naturale.
3. Fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici,
idrogeologici e ambientali di cui alla normativa regionale e
statale vigente, i Comuni, con le modalità e secondo le procedure
di cui all'articolo 38, individuano e delimitano in apposita
cartografia catastale, in base alle definizioni di cui al comma 2,
gli ambiti di cui al comma 1, perimetrando eventuali fasce di
salvaguardia e disciplinando gli interventi in esse consentiti.
4. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più
restrittive previste dalla pianificazione regionale o locale, negli
ambiti territoriali di cui al comma 1, con esclusione dei laghi
artificiali per i quali provvede il Comune secondo le procedure di
cui al comma 3, sono ammessi:
a) per una profondità di 20 metri dalle sponde, gli interventi
previsti dall'articolo 40, comma 2, delle norme di attuazione del
PTP;
b) per una profondità compresa tra 20 e 100 metri dalle sponde,
oltre agli interventi di cui alla lettera a), le trasformazioni,
gli interventi, gli usi e le attività connessi alla pianificazione
urbanistica, definiti dalla Giunta regionale con propria
deliberazione, sentito il Consiglio permanente degli enti locali,
fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui alla
normativa regionale e statale vigente;
c) in ogni caso, gli interventi conseguenti a proroghe, varianti
e rinnovi del titolo abilitativo che non comportino la modifica
sostanziale dell'opera come originariamente prevista.
5. In caso di motivata necessità e fermo restando il rispetto
dei vincoli paesaggistici di cui alla normativa regionale e statale
vigente, nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali,
come perimetrate ai sensi del comma 3, la Giunta regionale, su
proposta della struttura regionale competente in materia di risorse
idriche, previa acquisizione, tramite conferenza di servizi, dei
pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela
del paesaggio e di urbanistica nonché di quelle competenti in
relazione alla specifica natura dell'intervento proposto, può
deliberare, in deroga a quanto previsto nel comma 4, l'approvazione
di progetti di interventi d'interesse generale aventi particolare
rilevanza sociale ed economica a livello sia locale sia
regionale.
6. Per le zone umide e i laghi naturali, la disciplina di cui al
comma 5 è ricompresa, ove necessario, in quella di cui all'articolo
4 delle norme di attuazione del PTP.
7. I progetti relativi agli interventi ammissibili negli ambiti
di cui al comma 1 devono essere corredati di uno specifico studio
sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni
idrogeologiche e ambientali dell'area.
Art. 35 (Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di
trasporto in massa e relativa disciplina d'uso) (16)
1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti,
in funzione della pericolosità geologica, in classi di alta, media
e bassa pericolosità.
2. Le aree interessate dalle colate detritiche sono distinte, in
funzione di tre diversi gradi di intensità del fenomeno, in aree ad
elevata, media e bassa pericolosità.
3. La perimetrazione dei terreni e delle aree di cui ai commi 1
e 2 avviene con le modalità e secondo le procedure di cui
all'articolo 38, sulla base di idonei studi realizzati secondo
specifiche metodiche di valutazione della pericolosità definite
dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta
della struttura regionale competente in materia di difesa del
suolo.
4. Per i terreni e le aree di cui ai commi 1 e 2, la Giunta
regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali,
stabilisce, con propria deliberazione, le trasformazioni, gli
interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla
pianificazione urbanistica.
5. I progetti relativi agli interventi ammissibili nei terreni e
nelle aree di cui ai commi 1 e 2 devono essere corredati, qualora
previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma
4, di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con
lo stato di dissesto esistente e sull'adeguatezza delle condizioni
di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le necessarie
opere di mitigazione del rischio.
6. Per i terreni già vincolati ai sensi della normativa statale
e regionale vigente in materia di vincolo idrogeologico e
ricompresi nell'ambito di applicazione dei commi 1 e 2 e
dell'articolo 36, le attività ammissibili e le cautele da adottare
per gli interventi che comportano modifiche permanenti dell'assetto
dei suoli e dei terreni in area non boscata sono disciplinate dal
presente articolo e le relative funzioni sono esercitate dalla
struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.
Art. 36 (Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni) (17)
1. I terreni a rischio di inondazioni prodotte dalla Dora
Baltea, nel territorio posto a valle della confluenza del torrente
Grand-Eyvia nella Dora stessa, si identificano con le fasce
fluviali di cui al Piano dell'assetto idrogeologico del bacino del
fiume Po, di seguito denominato PAI.
2. Il trasferimento dei limiti delle fasce fluviali di cui al
comma 1 dalle tavole grafiche del PAI alla cartografia comunale e
la delimitazione delle aree a rischio di inondazioni per i corsi
d'acqua dei quali il PAI non definisce le fasce fluviali avviene
con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 38,
sulla base di idonei studi realizzati secondo specifiche metodiche
di valutazione della pericolosità definite dalla Giunta regionale,
con propria deliberazione, su proposta della struttura regionale
competente in materia di difesa del suolo e in coerenza con le
prescrizioni del PAI medesimo.
3. Per i terreni a rischio di inondazione di cui ai commi 1 e 2,
la Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti
locali, stabilisce, con propria deliberazione, le trasformazioni,
gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla
pianificazione urbanistica.
4. I progetti relativi agli interventi ammissibili nei terreni
di cui ai commi 1 e 2 devono essere corredati, qualora previsto
dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, di
uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo
stato di pericolo di inondazione esistente e sull'adeguatezza delle
condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le
necessarie opere di mitigazione del rischio.
5. Il PRG, traducendo nel territorio del Comune i relativi
indirizzi del PTP, disciplina i divieti, le limitazioni e le
prescrizioni riguardanti i terreni ricadenti nelle fasce C del PAI
e in quelle analoghe di cui al comma 2.
Art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o
slavine e relativa disciplina d'uso) (18)
1. I terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine sono
distinti, in funzione dell'intensità degli eventi attesi e della
loro frequenza, in classi di elevata, media e debole
pericolosità.
2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 avviene con le
modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 38, sulla base
di idonei studi realizzati secondo specifiche metodiche di
valutazione della pericolosità definite dalla Giunta regionale, con
propria deliberazione, su proposta della struttura regionale
competente in materia di difesa del suolo.
3. Per le aree di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito
il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria
deliberazione le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le
attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica.
4. Nelle aree di cui al comma 1 sono ammissibili gli interventi
compatibili con un adeguato livello di sicurezza delle aree stesse,
gli interventi finalizzati alla difesa, stabilizzazione e
consolidamento dei terreni e al miglioramento della tutela della
pubblica incolumità dai dissesti, nonché gli interventi volti a
mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture
esistenti.
5. I progetti relativi agli interventi ammissibili devono
basarsi, qualora previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale di cui al comma 3, su specifiche analisi di interferenza
valanghiva e sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle
condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le
opere di difesa necessarie.
Art. 38 (Compiti dei Comuni) (19)
1. I Comuni individuano le aree di cui agli articoli 34, 35, 36
e 37 e ne delimitano il perimetro in apposita cartografia, sia su
base catastale, sia su carta tecnica regionale. In caso di
difformità tra le due delimitazioni prevale quella su base
catastale.
2. Nelle aree perimetrate ai sensi del comma 1 si applicano le
specifiche discipline d'uso di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37,
salvo il caso in cui il Comune non adotti limitazioni d'uso
maggiormente restrittive.
3. La cartografia di cui al comma 1 costituisce parte integrante
del PRG ed è soggetta ad approvazione da parte della Giunta
regionale, la quale vi provvede, su proposta della struttura
regionale competente in materia di difesa del suolo, entro novanta
giorni dalla ricezione dei relativi atti comunali. Ove tale termine
decorra inutilmente, la cartografia si intende approvata.
4. La cartografia di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 è
sottoposta a revisione da parte del Comune interessato, con le
procedure di cui ai commi 1 e 3, per recepire le modificazioni
verificatesi a seguito:
a) di eventi calamitosi o di aggiornamenti del quadro dei
dissesti idrogeologici;
b) di indagini e studi di dettaglio della pericolosità
idrogeologica di parti del territorio;
c) del mutamento sostanziale del quadro di riferimento alla base
delle delimitazioni già approvate.
5. Nel caso in cui il Comune acquisisca uno studio di
valutazione dello stato di pericolosità idrogeologica di parti del
proprio territorio, compete al Comune medesimo valutare il nuovo
quadro di pericolo e apportare le eventuali modifiche alla
cartografia di cui agli articoli 35, 36 e 37, con le procedure di
cui ai commi 1 e 3.
6. In attesa della revisione o delle modifiche alle cartografie
ai sensi dei commi 4 e 5 e con riferimento alle aree o porzioni di
aree per le quali è rappresentato un aumento della pericolosità, il
Comune può valutare, sulla base di una specifica relazione tecnica
asseverata prodotta dal proprietario del bene o dell'area
interessati, la compatibilità dell'intervento con il nuovo quadro
di pericolo, anche attraverso la realizzazione di opere di
mitigazione del medesimo e di riduzione della vulnerabilità del
bene stesso o di modifica della destinazione d'uso.
7. Se nel corso della valutazione di cui al comma 6 emergono
condizioni tali da non rendere più sufficientemente sicura la
fruizione del bene, il Comune provvede, per gli interventi già
dotati di idoneo titolo abilitativo e ancora in corso di
realizzazione o non ancora avviati, alla revoca del titolo
medesimo.
8. Nei casi di domande di intervento in zone già destinate
all'edificazione ai sensi del PRG, pervenute al massimo entro tre
mesi dalla data di acquisizione del nuovo quadro di pericolo, e
comunque prima dell'adeguamento della cartografia di cui al comma
5, il Comune può autorizzare la realizzazione dell'intervento una
volta accertata la compatibilità del medesimo con il nuovo quadro
di pericolo.
9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le
modalità di svolgimento del procedimento di approvazione delle
cartografie di cui al comma 1 e di revisione o modifica delle
stesse di cui ai commi 4 e 5. La revisione delle cartografie per
errori formali o per discordanze tra lo stato dei luoghi e la loro
rappresentazione cartografica di tipo formale o per l'integrazione
o la modifica della disciplina d'uso comunale, nonché la sola
trasposizione dei limiti delle perimetrazioni di cui agli articoli
34, 35, 36 e 37 dalla carta tecnica alla carta catastale o sue
variazioni, sono approvate con provvedimento del dirigente della
struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.
10. Nelle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37 sono consentiti
gli interventi conseguenti a proroghe e varianti del titolo
abilitativo che non comportino la modifica sostanziale dell'opera
come originariamente prevista e, in particolare, che non aumentino
il numero di unità immobiliari o che non mutino la destinazione
d'uso e che non siano incompatibili con lo stato di dissesto
esistente.
11. Nelle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37 gli interventi
devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle
funzioni cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di
dissesto in essere o potenziale.
12. In caso di motivata necessità, la Giunta regionale con
propria deliberazione, su proposta del Comune interessato, può
autorizzare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di
rilevanti interessi economici e sociali. In tali casi, i progetti
devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità
dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e
sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle
conseguibili con le opere di mitigazione del rischio
necessarie.
13. Il Comune può autorizzare, previa acquisizione di una
relazione tecnica asseverata, la realizzazione di interventi
edilizi, compresi i mutamenti di destinazione d'uso, altrimenti non
consentiti, che presuppongono preventivi interventi di protezione a
carico del promotore dell'iniziativa e che assicurano un grado di
protezione adeguato all'uso dell'area nei seguenti casi:
a) infrastrutture e edifici danneggiati o distrutti in caso di
dissesti idraulici, geologici o valanghivi;
b) aree o edifici isolati, limitatamente agli interventi
relativi ad attività agro-silvo-pastorali o artigianali e alla
pratica delle attività escursionistica, alpinistica e
sciistica.
14. Per gli interventi di protezione di cui al comma 13, non è
comunque ammesso alcun finanziamento pubblico, salvo che per gli
interventi diretti alla salvaguardia di edifici di proprietà degli
enti pubblici.
CAPO II FASCE DI RISPETTO
Art. 39 (Disposizioni comuni)
1. Nelle fasce di rispetto di cui al presente Capo, sono
ammessi, fatte salve le disposizioni relative a ciascun tipo di
fascia, gli interventi seguenti:
a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro e di risanamento conservativo delle costruzioni esistenti;
sono ammessi altresì gli interventi di ristrutturazione edilizia
purché non comportino la sostituzione della costruzione esistente,
né, fatti salvi gli interventi di cui alla lett. b), la
realizzazione di ampliamenti;
b) interventi di sopraelevazione delle costruzioni esistenti
nella misura minima sufficiente per consentire a ciascun piano
abitabile di raggiungere l'altezza interna minima netta stabilita
dall'art. 95;
c) impianti tecnici connessi con le strutture o infrastrutture
per la cui salvaguardia è prevista la fascia di rispetto;
d) impianti per il trasporto e la trasformazione dell'energia e
quelli per la fornitura di pubblici servizi.
2. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al presente
Capo sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle aree esterne
alle fasce stesse, ove ammesso dal PRG e nei limiti e con le
modalità stabiliti dal PRG medesimo.
3. Le larghezze minime delle fasce di rispetto di cui al
presente Capo sono stabilite con deliberazione del Consiglio
regionale.
Art. 40 (Fasce di rispetto stradali)
1. Il PRG indica le fasce di rispetto, a tutela delle strade
carrabili, di larghezza non inferiore alle misure stabilite dalle
disposizioni applicabili in materia di sicurezza stradale.
2. Il PRG stabilisce, ove non disciplinato dalle disposizioni in
materia di sicurezza stradale, le distanze minime dall'asse delle
strade carrabili nonché le distanze minime delle costruzioni, dei
muri di cinta e degli altri manufatti dall'asse delle strade
pedonali in misura non inferiore ai valori stabiliti dal Consiglio
regionale ai sensi dell'art. 39, comma 3.
3. Le larghezze delle fasce di rispetto stradali, oltreché nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono definite
dal PRG tenuto conto delle esigenze riguardanti la visibilità dalle
strade, la ragionevole probabilità di ampliamenti della
carreggiata, di inserimenti di allacciamenti e di insediamenti di
impianti accessori.
4. Anche nelle more dell'adeguamento del PRG alla presente
legge, gli interventi edilizi devono rispettare sia le disposizioni
degli strumenti urbanistici sia le disposizioni in materia di
sicurezza stradale in quanto applicabili.
5. Nelle fasce di rispetto stradale sono ammessi, oltre agli
interventi di cui all'articolo 39, comma 1, i seguenti
interventi:
a) ristrutturazione edilizia che comporti anche la sostituzione
della costruzione esistente e la realizzazione di ampliamenti,
purché sia mantenuta la distanza preesistente dalla strada e fatto
salvo il rispetto delle distanze minime tra le costruzioni, come
definite dagli strumenti urbanistici;
b) nuova costruzione nel sottosuolo sino al confine stradale,
purché la soletta abbia caratteristiche statiche tali da poter
sostenere un eventuale allargamento della strada medesima;
c) percorsi ciclabili e pedonali;
d) parcheggi;
e) impianti per la distribuzione del carburante;
f) servizi agli utenti della strada;
g) installazione in interrato di serbatoi di GPL con capacità
non superiore a 13 metri cubi, fatte salve le disposizioni statali
vigenti in materia. (20).
5bis. Le disposizioni di cui al comma 5 e all'articolo 39, comma
1, prevalgono sulle norme del PRG e le sostituiscono. I Comuni
possono individuare, con le procedure di cui all'articolo 16, i
casi in cui le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano.
(21)
Art. 41 (Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle vasche di
carico)
1. Ferme restando le maggiori limitazioni derivanti
dall'applicazione di normative di settore, le varianti di
adeguamento del PRG indicano le fasce di rispetto dei canali
artificiali a cielo libero e delle vasche di carico a cielo libero
e a quote di campagna, aventi larghezze non inferiori a quelle
stabilite dal Consiglio regionale con la deliberazione di cui
all'articolo 39, comma 3.
2. Ferme restando le limitazioni derivanti dall'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 36, deve essere garantita
una fascia di rispetto dei corsi d'acqua naturali di ampiezza pari
a 10 metri nella quale è vietata la realizzazione di nuove
costruzioni, l'ampliamento di quelle esistenti e l'esecuzione di
scavi o riporti di terreno, al fine di assicurare la tutela delle
acque e la distanza delle costruzioni dagli argini e dalle sponde
dei corsi d'acqua per consentirne la manutenzione.
3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 2, la struttura
regionale competente in materia di idraulica può autorizzare, in
casi eccezionali, quando non è tecnicamente possibile rispettare la
distanza minima stabilita dal medesimo comma 2, la realizzazione di
interventi non consentiti in relazione alle peculiari condizioni
degli argini, delle sponde e delle dinamiche del corso d'acqua,
avendo sempre riguardo alla loro tutela e manutenzione. (22)
Art. 42 (Fasce di tutela, rispetto e protezione delle
captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo
umano)
1. Le varianti di adeguamento del PRG devono definire ed
evidenziare zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione,
sia con riferimento alle captazioni, sia con riguardo alle opere di
stoccaggio dell'acqua, nel rispetto delle disposizioni dei commi 2,
3, 4, 5 e 6.
2. Le zone di tutela assoluta sono adibite esclusivamente ad
opere di presa e a costruzioni di servizio; esse devono essere
recintate e provviste di canalizzazione per le acque meteoriche e
devono avere un'estensione di raggio non inferiore a dieci metri,
ogni qualvolta sia possibile; l'estensione della zona di tutela
assoluta è adeguatamente ampliata in relazione alla situazione
locale di vulnerabilità e di rischio della risorsa.
3. Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse
idriche da tutelare e devono comunque avere un'estensione di raggio
non inferiore a duecento metri rispetto al punto di captazione;
tale estensione può essere ridotta in relazione alla situazione
locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
4. Le varianti di adeguamento del PRG definiscono l'ampiezza
delle zone di protezione e stabiliscono le destinazioni e gli
interventi che vi sono ammessi, ove del caso limitandoli ed
imponendo misure a tutela della captazione o dello stoccaggio.
5. Nell'adempiere a quanto disposto dal comma 4, le varianti di
adeguamento del PRG applicano altresì le prescrizioni del PTP.
6. Nelle more dell'adeguamento del PRG, trovano comunque
applicazione le disposizioni di legge in materia, con le relative
norme di attuazione, nonché le prescrizioni direttamente prevalenti
e cogenti del PTP.
Art. 43 (Ulteriori fasce di rispetto)
1. Le varianti di adeguamento del PRG devono prevedere ed
evidenziare fasce di rispetto dalle linee ferroviarie e tramviarie,
dalle officine e dagli impianti strumentali connessi con le linee
predette, di ampiezza non inferiore a quanto stabilito dalle
vigenti disposizioni di legge in materia e dalle relative norme di
attuazione; le fasce predette sono misurate in proiezione
orizzontale dalla più vicina rotaia o dal limite esterno
dell'officina o dell'impianto, in coerenza con le disposizioni
statali richiamate.
2. Le varianti di adeguamento del PRG devono prevedere ed
evidenziare, in coerenza con le disposizioni di legge in
materia:
a) le servitù aeronautiche per gli impianti aeroportuali;
b) le fasce di rispetto degli impianti di risalita e funiviari,
nonché delle attrezzature complementari;
c) le fasce di rispetto dei cimiteri.
3. Le varianti di adeguamento del PRG, nel rispetto delle
determinazioni della deliberazione del Consiglio regionale di cui
all'art. 39, comma 3, devono disporre in merito:
a) alle distanze minime delle stalle e delle relative concimaie
dalle abitazioni, dalle aree urbanizzate e dalle aree di cui è
prevista l'urbanizzazione;
b) alla costituzione, in forma di ecosistemi-filtro o di tamponi
ecologici, di fasce di rispetto, di idonea larghezza, attorno agli
impianti industriali le cui lavorazioni siano pericolose o
insalubri, ai depositi di materiali nocivi o che determinano
impatti negativi sul paesaggio, alle discariche e agli impianti di
depurazione delle acque reflue.
4. Il PRG può determinare ulteriori misure protettive inerenti
all'uso e alla sistemazione del territorio circostante alle
strutture e alle aree di cui al comma 3.
TITOLO VI PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI ATTUATIVI
CAPO I PROGETTI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PTP
Art. 44 (Progetti e programmi integrati)
1. Per l'attuazione del PTP, oltre agli strumenti urbanistici
comunali generali e di dettaglio, ai piani e programmi settoriali
ai sensi di legge e ai programmi di sviluppo turistico di cui
all'art. 47, sono utilizzabili gli strumenti seguenti:
a) progetti operativi integrati di rilievo regionale (PTIR);
b) progetti operativi integrati di rilievo sub-regionale
(PTIL);
c) programmi integrati di interesse regionale (PMIR).
2. I progetti e i programmi integrati riguardano gli ambiti
individuati dal PTP nonché altri ambiti che siano individuati,
motivatamente, dal Consiglio regionale di propria iniziativa o per
iniziativa della Giunta regionale o su richiesta di Comuni.
3. Alla formazione dei progetti e programmi integrati provvede
la Giunta regionale di propria iniziativa o per iniziativa dei
Comuni territorialmente interessati, applicando le procedure di cui
agli art. 27 e 28.
Art. 45 (Progetti operativi integrati)
1. I progetti operativi integrati, sia di rilevanza regionale
sia di rilevanza subregionale, provvedono:
a) a definire l'ambito territoriale o funzionale di riferimento
del progetto, mediante indicazioni cartografiche, descrizione degli
elementi funzionali e altre eventuali rappresentazioni ritenute
idonee allo scopo;
b) a precisare i campi di applicazione degli indirizzi del
PTP;
c) ad integrare, ove ritenuto opportuno, motivatamente sulla
base degli esiti di nuovi studi o indagini, gli indirizzi del PTP
attinenti all'ambito considerato dal progetto;
d) a dare attuazione agli indirizzi del PTP, modificando,
eventualmente, le previsioni e le prescrizioni del PRG;
e) ad effettuare, alla scala urbanistica, le indagini ritenute
necessarie per la corretta definizione dei diversi interventi
previsti;
f) a definire, alla scala urbanistica o di dettaglio, in
relazione alla dimensione dell'ambito di riferimento e alle
problematiche progettuali, gli interventi da effettuare e le azioni
da intraprendere, indicando il periodo di riferimento e
specificando:
1) i soggetti pubblici e privati coinvolti;
2) gli immobili interessati dagli interventi e le modalità per
acquisirne la disponibilità;
3) le autorizzazioni necessarie;
4) l'entità della spesa globale, ivi comprese le spese tecniche
e fiscali, ripartita nei diversi esercizi finanziari, per
l'esecuzione degli interventi progettati, distinguendo le quote a
carico dei soggetti pubblici da quelle a carico dei soggetti
privati;
5) le fonti di finanziamento;
6) il programma temporale degli interventi;
7) il programma di manutenzione delle opere, dei manufatti e
degli impianti relativi ai progetti preliminari di cui alla lett.
g), con la quantificazione della relativa spesa annuale,
distinguendo le quote a carico dei soggetti pubblici da quelle a
carico dei soggetti privati;
g) a definire, ai sensi della normativa in materia di lavori
pubblici, i progetti preliminari degli interventi, la cui
esecuzione è ritenuta essenziale per l'avvio dell'attuazione
dell'intero progetto.
Art. 46 (Programmi integrati)
1. I programmi integrati provvedono:
a) a definire l'ambito territoriale o funzionale di riferimento
del programma, mediante indicazioni cartografiche, descrizioni
degli elementi funzionali ed altre eventuali rappresentazioni
ritenute idonee allo scopo;
b) a integrare, ove ritenuto opportuno, motivatamente sulla base
degli esiti di nuovi studi o indagini, gli indirizzi del PTP
attinenti agli ambiti considerati dal programma;
c) a definire, con riferimento a insiemi più o meno complessi di
interventi, alla cui progettazione si provvede con i progetti
integrati di cui all'art. 45 o con altri strumenti operativi di
tipo urbanistico o settoriale:
1) i soggetti pubblici e privati coinvolti e le azioni che
competono a ciascuno di essi;
2) le risorse disponibili, distinguendo quelle di provenienza
pubblica da quelle di provenienza di privati;
3) le priorità temporali in ordine alle diverse azioni e ai
diversi interventi considerati e alle loro concatenazioni, tenuto
conto delle risorse disponibili.
Art. 47 (Programmi di sviluppo turistico) (23)
1. I programmi di sviluppo turistico (PST), redatti in
attuazione degli indirizzi del PTP e in coerenza con le scelte
operate nel PRG, provvedono alla valorizzazione delle risorse e
delle peculiarità delle diverse stazioni e località turistiche
mediante la programmazione di azioni e di attività tra loro
coordinate di competenza pubblica e privata.
2. I PST devono essere redatti e approvati dalle grandi stazioni
turistiche e dalle stazioni atipiche, come individuate dal PTP,
nell'ambito delle procedure di adeguamento dei PRG ai sensi
dell'articolo 13, nonché dalle stazioni turistiche minori e dalle
località turistiche per le quali l'approvazione sia richiesta dalla
conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 5,
nell'ambito delle medesime procedure.
3. I PST sono costituiti da una relazione recante le motivazioni
e l'illustrazione delle scelte generali e degli specifici
interventi previsti, con gli allegati grafici ritenuti opportuni
per completare la rappresentazione degli interventi medesimi
secondo le indicazioni contenute nell'articolo 27 delle norme di
attuazione del PTP.
4. I PST sono predisposti dai Comuni, in forma singola o
associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte
IV, titolo I, capo IV, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54
(Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), previa concertazione
con le strutture regionali competenti in materia di urbanistica, di
turismo e di trasporti e, per i casi in cui incidano su beni
tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 56/1983,
limitatamente alle parti incidenti sui beni stessi, in materia di
beni culturali e di tutela del paesaggio e sono adottati e
approvati secondo le procedure di cui all'articolo 16.
5. I PST, definiti nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 13, sono adottati contestualmente all'adozione del
testo preliminare della variante generale al PRG e approvati
contestualmente all'adozione del testo definitivo della predetta
variante, secondo le procedure di cui all'articolo 15.
6. Copia dei PST approvati è trasmessa alle strutture regionali
competenti in materia di urbanistica, di turismo e di trasporti,
nonché alla Comunità montana competente per territorio.
7. I PST sono modificati secondo le procedure di cui
all'articolo 16, previa concertazione con le strutture regionali
competenti in materia di urbanistica, di turismo e di
trasporti.
CAPO II PIANI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PRG
Art. 48 (Piani urbanistici di dettaglio)
1. Le norme del presente Capo disciplinano gli strumenti, i
programmi, le intese e le concertazioni attuative del PRG; le
disposizioni della legge statale in tema di autorizzazione a
lottizzare non si applicano nel territorio della Regione.
2. Lo strumento urbanistico attuativo del PRG è il piano
urbanistico di dettaglio (PUD).
3. Il PUD può essere formato ad iniziativa e cura di privati,
PUD di iniziativa privata, o ad iniziativa e cura del Comune, PUD
di iniziativa pubblica.
4. Il PUD ha la funzione di esplicitare, negli ambiti
considerati, le indicazioni del PRG e, eventualmente, di proporre
soluzioni alternative in ordine alla localizzazione dei servizi
pubblici, sia puntuali, sia a rete.
5. Ove il PUD comporti variante al PRG, la variante medesima è
adottata e approvata con le procedure e la disciplina delle
varianti non sostanziali al PRG; le soluzioni alternative in ordine
alla localizzazione dei servizi pubblici, di cui al comma 4, non
costituiscono variante al PRG.
6. Le varianti al PUD di iniziativa privata e al PUD di
iniziativa pubblica sono approvate con i procedimenti disciplinati,
rispettivamente, dall'art. 49 e dall'art. 50.
7. Il termine di attuazione del PUD è fissato in dieci anni.
Tale termine può essere prorogato dal Comune, anteriormente alla
scadenza, per una sola volta e per non più di cinque anni. In caso
di PUD di iniziativa privata di cui all'articolo 49, il Comune
approva una nuova convenzione ai sensi dell'articolo 49, comma 2,
lettera d), che tiene conto dello stato di attuazione del medesimo
PUD. (24)
7bis. Decorsi i termini di cui al comma 7, non sono più ammessi
interventi di nuova edificazione fino a quando il Comune non
provvede mediante variante non sostanziale di cui all'articolo 14,
comma 1, lettera b), a definire le norme tecniche di attuazione
dell'intera area interessata dal PUD decaduto e, per la parte
attuata, a verificare gli equilibri funzionali dell'intero
territorio comunale, qualora presenti. (25)
Art. 49 (PUD di iniziativa privata)
1. Il PUD di iniziativa privata può essere proposto dai
proprietari dei terreni che rappresentino almeno due terzi della
superficie complessiva dei terreni interessati. Nei casi in cui il
PUD di iniziativa privata non interessi la totalità dei terreni,
esso deve in ogni caso garantire una corretta attuazione
dell'intera area con riferimento sia agli insediamenti previsti sia
alle opere di urbanizzazione o altre opere pubbliche o di interesse
pubblico. A tal fine, il PUD deve fornire indicazioni specifiche
anche per l'attuazione degli immobili comunque compresi nell'ambito
sottoposto a PUD ma non interessati dal PUD medesimo. L'attuazione
delle aree non interessate dal PUD può avvenire mediante il
rilascio di singolo permesso di costruire, purché i relativi
progetti rispettino tali condizioni specifiche. (26)
2. Il PUD di iniziativa privata è costituito dai seguenti
elaborati:
a) relazione illustrativa concernente:
1) la descrizione dei luoghi, con rappresentazione, tenuto conto
delle determinazioni del PRG, dei valori culturali che
caratterizzano gli immobili considerati e con elencazione degli
eventuali vincoli, anche in ordine alla tutela delle bellezze
naturali e delle cose di interesse artistico e storico, che gravano
su tutti o parte degli immobili considerati;
2) la descrizione del tipo e della dimensione degli interventi,
ivi comprese le opere infrastrutturali, con indicazione dei
presumibili tempi di realizzazione, e gli interventi ritenuti
prioritari;
3) la verifica delle determinazioni del PUD che risultano
conformi con il PRG e l'illustrazione di quelle eventuali che
costituiscono varianti al PRG medesimo;
4) la stima degli investimenti occorrenti, evidenziando quelli
relativi alle opere infrastrutturali;
5) il computo di massima dei contributi da versare al Comune, in
relazione alla dimensione e al tipo degli interventi, tenuto conto
delle opere infrastrutturali che i proponenti sono disposti a
realizzare in proprio;
b) elenchi catastali degli immobili compresi nel PUD e atti
comprovanti la disponibilità degli immobili stessi;
c) elaborati grafici in numero e scala adeguati, contenenti
indicazioni di dettaglio in ordine:
1) alla rappresentazione delle determinazioni che risultano
conformi con il PRG e di quelle eventuali che costituiscono
proposte di variante al PRG medesimo; tali rappresentazioni devono
essere effettuate utilizzando le basi cartografiche, le simbologie
e le scale che sono proprie degli strumenti di riferimento
anzidetti;
2) alle infrastrutture puntuali e a rete, sia di nuova
concezione, sia di potenziamento e modificazione di quelle
esistenti;
3) alla configurazione spaziale degli insediamenti;
4) alla destinazione d'uso dei vari edifici e degli spazi
liberi;
5) alla simulazione fotografica dell'intervento;
d) bozza di convenzione volta a regolare i rapporti fra i
proponenti medesimi, e i loro successori o aventi causa, e il
Comune in ordine all'attuazione del PUD ed in particolare alla
realizzazione di opere infrastrutturali e al conseguente scomputo
parziale o totale della quota di contributo, afferente alla
concessione, relativa agli oneri di urbanizzazione.
2bis. Nel caso in cui lo strumento attuativo preveda la
realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazioni
d'uso diverse, la convenzione, di cui al comma 2, lettera d), deve
inoltre stabilire la successione temporale della realizzazione
degli interventi, anche sotto forma di equilibrio funzionale.
(27)
3. Sulle proposte di PUD di iniziativa privata si pronuncia,
relativamente all'ammissibilità, alla completezza degli elaborati e
alla conformità al PRG, il responsabile della struttura comunale
competente in materia di urbanistica, sentita la commissione
edilizia, qualora costituita, e previa concertazione con le
strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di
tutela del paesaggio, ove il PUD incida su beni tutelati ai sensi
del d.lgs. 42/2004, anche attraverso apposita conferenza di
servizi, entro il termine di sessanta giorni. Il PUD ritenuto
ammissibile è depositato in pubblica visione presso il Comune per
quarantacinque giorni e del deposito è pubblicato avviso all'albo
pretorio. Entro il predetto termine chiunque può presentare
osservazioni e proposte scritte. Il Comune decide in ordine alle
eventuali osservazioni e approva il PUD entro i successivi trenta
giorni. Nel caso in cui il Comune ritenga di apportare
modificazioni al PUD adottato, la deliberazione contenente le
modifiche è comunicata ai soggetti interessati perché possano far
pervenire, nel termine di quindici giorni, le proprie osservazioni.
Il PUD acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che
lo ha approvato. (28)
4. Il Comune trasmette, in formato cartaceo e digitale, copia
del PUD di iniziativa privata approvato alla struttura regionale
competente in materia di urbanistica entro trenta giorni dalla data
di esecutività della deliberazione di approvazione. (29)
Art. 50 (PUD di iniziativa pubblica)
1. I piani particolareggiati, i piani di recupero, i piani delle
aree da destinare a insediamenti produttivi, i piani di zona per
l'edilizia economica e popolare e comunque gli strumenti
urbanistici esecutivi di pubblica iniziativa disciplinati da norme
di legge costituiscono PUD di iniziativa pubblica.
2. Il PUD di iniziativa pubblica è dotato di relazione
illustrativa, di idonei elaborati grafici in relazione agli scopi
ed alle finalità del PUD medesimo, di norme per la loro attuazione
e di relazione finanziaria integrata con gli elenchi catastali
degli immobili preordinati all'esproprio; la Giunta regionale
precisa, con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 4, i
contenuti di tali elaborati per le finalità specificate dall'art.
21.
3. Il PUD di iniziativa pubblica è adottato dal Comune, previa
concertazione con le strutture regionali competenti in materia di
beni culturali e di tutela del paesaggio, ove esso incida su beni
tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, anche attraverso apposita
conferenza di servizi. Il PUD adottato è depositato in pubblica
visione presso il Comune per quarantacinque giorni e del deposito è
pubblicato avviso all'albo pretorio. Entro il predetto termine i
proprietari degli immobili interessati possono presentare
opposizioni e chiunque può presentare osservazioni e proposte
scritte. Entro i successivi trenta giorni, il Comune decide in
ordine alle opposizioni, alle osservazioni e alle proposte e
approva il PUD. Il PUD acquista efficacia con l'esecutività della
deliberazione che lo ha approvato. (30)
4. La deliberazione di approvazione costituisce dichiarazione di
pubblica utilità delle opere pubbliche previste nel PUD.
5. Il Comune trasmette, in formato cartaceo e digitale, copia
del PUD di iniziativa pubblica approvato alla struttura regionale
competente in materia di urbanistica, entro trenta giorni dalla
data di esecutività della deliberazione di cui al comma 3. (31)
Art. 51 (Programmi integrati, intese e concertazioni per la
riqualificazione del territorio)
1. L'attuazione del PRG, per quanto concerne la riqualificazione
del territorio, può intervenire, in coerenza con il PTP, anche
attraverso programmi integrati, altri programmi preordinati alla
riqualificazione e al recupero degli insediamenti e dell'ambiente,
intese e concertazioni disciplinate da specifiche norme; ove
l'approvazione di tali atti avvenga attraverso accordi di
programma, questi determinano le necessarie varianti al PRG.
2. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed
ambientale, i Comuni possono promuovere la formazione di programmi
integrati, caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni,
dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese
le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere
sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più
operatori e di risorse finanziarie pubbliche e private; soggetti
pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o
associati fra loro, possono presentare al Comune programmi
integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da
destinare a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione
urbana ed ambientale.
3. I programmi integrati possono avere ad oggetto interventi da
realizzare:
a) nella aree qualificate come zone territoriali di tipo A, ai
fini del loro recupero urbano ed edilizio, della valorizzazione e
della qualificazione ambientale e paesaggistica e della tutela del
tessuto sociale preesistente;
b) nelle aree periferiche e marginali degli abitati, per il
completamento delle aree inedificate e per la ristrutturazione
edilizia dell'esistente, ai fini di recuperare identità urbana e di
integrare alle residenze i servizi, il verde, le attività
produttive e terziarie;
c) nelle restanti aree urbane, per ristrutturazioni
urbanistiche, in particolare ove esistono aree produttive e
terziarie obsolete o irrazionalmente dislocate o dismesse; i
programmi integrati possono avere più oggetti fra quelli
individuati nelle lett. a), b) e nella presente lettera; essi non
possono interessare le zone territoriali di tipo E.
4. Il programma integrato è dotato degli elaborati prescritti
per i PUD di iniziativa privata nonché di quegli altri atti ed
elaborati che il suo contenuto renda necessari, in particolare
qualora partecipino anche soggetti privati; in tal caso esso è
munito dello schema di convenzione contenente i rapporti attuativi
tra i soggetti promotori ed il Comune, ivi comprese le garanzie di
carattere finanziario, i tempi di realizzazione, le fasi attuative,
l'entità degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione,
la definizione delle eventuali cessioni di aree e delle opere di
urbanizzazione da realizzare, la previsione di eventuali sanzioni
da applicare in caso di inottemperanza. Il programma integrato può
essere proposto dai proprietari degli immobili che, in base al
reddito imponibile catastale, rappresentino almeno due terzi del
valore complessivo degli immobili interessati.
5. I programmi integrati sono formati e approvati mediante
accordi di programma.
6. Eventuali altri programmi, intese e concertazioni ai sensi
del comma 1 sono formati ed approvati con le procedure stabilite
dalle specifiche norme che li disciplinano e, in difetto, mediante
accordi di programma; essi sono dotati degli elaborati richiesti
dalle norme medesime o, in difetto, dalle disposizioni relative
agli accordi di programma.
7. Il Comune trasmette alla struttura regionale competente in
materia di urbanistica, entro sessanta giorni dalla data di
decorrenza della sua efficacia, copia del programma, intesa o
concertazione di cui al presente articolo.
Art. 52 (Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo
A)
1. Nelle zone territoriali di tipo A, l'attuazione del PRG
avviene, nel rispetto dei criteri, rapporti e limiti definiti con i
provvedimenti di cui all'art. 22, comma 2, e all'art. 23, comma
3:
a) mediante i piani o i programmi di cui agli art. 49, 50 e
51;
b) mediante apposita normativa di attuazione del PRG di cui al
comma 2.
2. Per apposita normativa di attuazione, di cui al comma 1,
lett. b), si intende un insieme organico di determinazioni
normative e cartografiche riguardanti essenzialmente gli aspetti
edilizi, precisamente:
a) determinazioni in merito al tipo, alla dimensione degli
interventi ammessi per i singoli edifici o per gruppi di edifici,
nonché alle interrelazioni funzionali tra gli edifici medesimi e le
aree libere private e pubbliche e alle loro sistemazioni;
b) norme da osservare per la progettazione ed esecuzione degli
interventi ammessi, al fine di garantire la valorizzazione dei
valori storici, artistici ed ambientali delle zone di
riferimento.
3. L'apposita normativa di attuazione è formata ed approvata con
la procedura di cui all'art. 50, comma 3, ovvero, nel caso in cui
comporti variante al PRG, con la procedura di cui all'art. 48,
comma 5.
4. In assenza di strumenti attuativi di cui al comma 1, nelle
zone territoriali di tipo A, previo parere delle strutture
regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del
paesaggio, nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi delle
l. 1089/1939 e 1497/1939 (b) o dalla l.r. 56/1983, sono comunque
consentiti:
a) l'esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati nel
sottosuolo delle aree libere; le aree libere sono comunque
inedificabili e non possono conferire volumetria in altre zone;
b) l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di
restauro e risanamento conservativo; (32)
c) l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, nei
Comuni il cui PRG abbia classificato i singoli edifici; tali
interventi non possono riguardare edifici classificati monumento o
documento, nonché quelli classificati di pregio storico, culturale,
architettonico od ambientale; tali interventi devono, inoltre,
essere tesi all'eliminazione degli elementi di contrasto ed
all'adeguamento dei caratteri tipologici del fabbricato con quelli
del contesto storico;
d) l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei
piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di
quelle minime stabilite dalle vigenti disposizioni, ove compatibile
con il carattere architettonico delle strutture edilizie
preesistenti;
e) l'esecuzione di interventi di ripristino sui fabbricati
diroccati mediante l'esecuzione di un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e
strutturali, desumibili dallo stato attuale dei fabbricati medesimi
o da documentazione fotografica o scritta, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili. Nei casi in cui lo stato
attuale di detti fabbricati non consenta di desumere i relativi
elementi tipologici, formali o strutturali e non esista, in merito,
documentazione fotografica o scritta, gli interventi di ripristino
non sono ammessi e il sedime del fabbricato costituisce area libera
ai sensi della lett. a). Detti interventi sono sempre ammessi
sempreché sussistano la strada pubblica, anche soltanto pedonale, e
l'acquedotto pubblico o di uso pubblico;
f) l'esecuzione di piccole demolizioni funzionali agli
interventi di cui alle lett. a), b), c), d) ed e);
g) l'esecuzione di interventi di demolizione parziale o totale,
con esclusione di quegli edifici classificati monumento o documento
nonché di quelli classificati di pregio storico, culturale,
architettonico od ambientale, solo nei casi in cui ciò sia
necessario per dare esecuzione a opere dirette a migliorare la
funzionalità di infrastrutture pubbliche. Nei casi di demolizione
parziale, la parte di edificio residua può essere oggetto di
interventi di ristrutturazione o, qualora si tratti di fabbricato
diroccato, di interventi di ripristino alle condizioni di cui alla
lettera e) (35);
h) gli ampliamenti, ivi comprese le sopraelevazioni, per gli
interventi di recupero di edifici pubblici, qualora giustificati
dalla necessità di razionalizzare il servizio pubblico presente
nell'edificio, o di adeguare l'edificio a specifiche leggi in tema
di sicurezza o a norme igienico-sanitarie, previo parere favorevole
delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e
di tutela del paesaggio;
i) gli ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza
dell'organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione
del servizio alberghiero previo parere favorevole delle strutture
regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del
paesaggio e in materia di turismo; i fabbricati alberghieri per i
quali siano rilasciate concessioni ai sensi della presente lettera
non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti
anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori; tale vincolo
di destinazione è trascritto alla conservatoria dei registri
immobiliari a cura e a spese degli interessati. Gli ampliamenti
volumetrici devono rispettare le disposizioni seguenti:
1) il volume aggiunto non può superare la misura del venti per
cento del volume esistente alla data di entrata in vigore della
presente legge computato escludendo gli ampliamenti volumetrici già
realizzati in deroga; in assenza del provvedimento di cui all'art.
24 il volume da conteggiare è tutto quello emergente dal suolo a
sistemazione avvenuta, con la sola esclusione del volume tecnico
del sottotetto derivante da una copertura a falde inclinate nel
caso in cui le falde di copertura siano appoggiate sull'estradosso
del solaio soprastante l'ultimo piano abitabile, con la possibilità
di interporre, tra le falde e il solaio, una trave o dormiente di
altezza non superiore a centimetri quaranta; nel caso in cui le
falde di copertura non siano appoggiate sull'estradosso del solaio
soprastante l'ultimo piano abitabile, il sottotetto deve essere
conteggiato ai fini del calcolo sia dei piani che del volume; è
altresì conteggiato il volume non emergente dal suolo a
sistemazione avvenuta nei casi in cui è destinato a uso
residenziale, uffici e negozi, con l'esclusione dei volumi
tecnici;
2) in ordine alle distanze degli edifici vicini il volume
aggiunto deve rispettare le disposizioni del codice civile.
4bis. In assenza degli strumenti attuativi di cui al comma 1,
nelle zone territoriali di tipo A è ammessa la realizzazione di
piccole strutture pertinenziali all'edificio principale, secondo i
criteri, le modalità e le caratteristiche tipologiche stabilite
dalla Giunta regionale con propria deliberazione. (35a)
4ter. Le disposizioni di cui al comma 4bis prevalgono sulle
norme dei PRG e le sostituiscono. I Comuni possono individuare le
zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine
paesaggistico, non è ammessa la realizzazione delle piccole
strutture pertinenziali di cui al medesimo comma 4bis. In tal caso,
la deliberazione del Consiglio comunale costituisce variante non
sostanziale al PRG ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b).
(35b)
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può precisare
ed articolare in modo più dettagliato i contenuti della apposita
normativa di attuazione di cui al comma 2. (35c)
TITOLO VII DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
CAPO I REGOLAMENTO EDILIZIO E COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 53 (Regolamento edilizio)
1. Ogni Comune deve essere dotato di regolamento edilizio.
2. Il regolamento edilizio comunale disciplina, in armonia con
le disposizioni di legge:
a) la composizione, la durata, la formazione, le attribuzioni e
il funzionamento della commissione edilizia, nel rispetto del
criterio secondo cui l'istruttoria tecnico-giuridica delle pratiche
è compito del responsabile del procedimento, mentre compete alla
commissione la valutazione di merito sul progetto;
b) gli adempimenti inerenti ai titoli abilitativi edilizi e
comunque alla legittimazione delle trasformazioni edilizie o
urbanistiche del territorio;
c) i parametri e gli indici edilizi, i tipi di intervento
edilizio o urbanistico;
cbis) le caratteristiche del prodotto edilizio. (35h)
d) (35f)
e) (35f)
3. (35g)
Art. 54 (Regolamento edilizio tipo. Approvazione del regolamento
edilizio) (35d)
1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, da
pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, un regolamento
edilizio tipo da porre a disposizione dei Comuni.
2. Il regolamento edilizio tipo individua gli argomenti sui
quali il Comune può prevedere una disciplina diversa rispetto a
quanto ivi indicato senza che ciò pregiudichi, agli effetti di cui
al comma 3, la conformità del testo comunale a quello
regionale.
3. Il regolamento edilizio comunale conforme al regolamento
edilizio tipo è approvato con deliberazione del Consiglio comunale,
da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Tale
deliberazione deve prevedere la coerenza del regolamento edilizio
con il PRG, il PTP e le leggi di settore. Entro trenta giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, il testo del
nuovo regolamento edilizio è trasmesso, in formato cartaceo e
digitale, alla struttura regionale competente in materia di
urbanistica.
4. Nel caso di regolamento edilizio comunale conforme al
regolamento edilizio tipo, con sole integrazioni di commi o di
articoli, il testo è adottato dal Consiglio comunale e trasmesso
alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per
l'espressione del parere relativo alla coerenza con le leggi di
settore e la disciplina urbanistica, da rilasciare entro sessanta
giorni. In caso di parere favorevole condizionato con proposta di
modificazioni, il Comune provvede in conformità alle medesime.
5. I Comuni che non intendono avvalersi del regolamento edilizio
tipo predispongono autonomamente un testo di regolamento edilizio,
lo adottano con deliberazione del Consiglio comunale e lo
trasmettono alla struttura regionale competente in materia di
urbanistica per l'espressione del parere di cui al comma 4, da
rilasciare entro novanta giorni. In caso di parere favorevole
condizionato con proposta di modificazioni, il Comune provvede in
conformità alle medesime.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il Comune recepisce le
eventuali modificazioni richieste dalla struttura regionale
competente in materia di urbanistica, approva il regolamento
edilizio e provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione della deliberazione di approvazione, nonché alla sua
trasmissione, in formato cartaceo e digitale, alla struttura
regionale competente in materia di urbanistica.
7. In caso di parere negativo della struttura regionale
competente in materia di urbanistica, il regolamento redatto ai
sensi dei commi 4 e 5 è restituito al Comune, che provvede alle
modificazioni o alla rielaborazione richiesta, nonché alla
trasmissione del regolamento corretto alla medesima struttura
regionale. Il dirigente della struttura regionale competente in
materia di urbanistica esprime il parere nei successivi trenta
giorni. In caso di parere positivo, il Comune approva il
regolamento edilizio recependo le eventuali ulteriori modificazioni
richieste e provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione trasmettendolo inoltre, in formato cartaceo
e digitale, alla struttura regionale competente in materia di
urbanistica.
8. Il regolamento edilizio comunale assume efficacia con la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della
deliberazione del Consiglio comunale che lo ha approvato.
9. Le modificazioni dei regolamenti edilizi comunali sono
approvate con le procedure di cui al presente articolo.
10. I Comuni adeguano il regolamento edilizio alle disposizioni
di cui al presente capo entro dodici mesi dall'adeguamento del PRG
al PTP ai sensi dell'articolo 13. Per i Comuni che non rispettano
il termine di cui al presente comma si applica quanto previsto
dall'articolo 13, comma 4.
Art. 55 (Commissione edilizia)
1. Ogni Comune può istituire, in forma singola o associata
attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo
I, capo IV, della l.r. 54/1998, una commissione edilizia per
l'espressione di pareri preventivi obbligatori non vincolanti sulle
proposte di PUD di iniziativa privata, di programmi, di intese e di
concertazioni attuativi del PRG e delle relative varianti nonché
sulle istanze per il rilascio del permesso di costruire e delle
relative varianti. (35e)
2. La Giunta comunale, il Sindaco ed i responsabili dei
procedimenti edilizi hanno comunque facoltà di richiedere pareri
non vincolanti alla commissione edilizia su qualsiasi questione
attinente all'uso e alle trasformazioni edilizie o urbanistiche del
territorio comunale.
3. La commissione edilizia ha facoltà di formulare proposte
all'amministrazione comunale e agli uffici in materia edilizia o
urbanistica e in tema di organizzazione e di procedimenti
amministrativi riguardanti le materie predette; la commissione può
inoltre individuare criteri interpretativi e regole di
comportamento che intende seguire nella propria attività e
richiedere all'amministrazione comunale di renderli noti
pubblicamente.
4. I componenti della commissione edilizia sono scelti fra
soggetti competenti per esperienza e specifica preparazione nelle
discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente. La
commissione è formata dal numero di componenti definito dal
regolamento edilizio, in misura non inferiore a tre e non superiore
a sette. (36).
5. La commissione edilizia elegge, nel suo ambito, il presidente
e un vice-presidente; essa è tempestivamente convocata, in
relazione alle richieste di pareri formulate, dal presidente o, in
caso di impedimento di questi, dal vice-presidente.
6. Le sedute della commissione edilizia non sono pubbliche;
quando la commissione sia chiamata a trattare argomenti specifici
sui quali uno dei suoi componenti abbia interesse di carattere
privato, questi deve astenersi dall'assistere all'esame, alla
discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula.
Art. 56 (Colore e arredo urbano)
1. Le determinazioni in tema di colore, di arredo urbano ed
altre analoghe materie, nei Comuni che si dotano di tale
disciplina, sono approvate dal Consiglio comunale e inserite nel
regolamento edilizio.
Art. 57 (Poteri del Sindaco per l'applicazione del regolamento
edilizio e sanzioni)
1. Il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del
regolamento edilizio comunale è assicurato dal Sindaco anche
mediante l'esercizio dei poteri di coercizione e, occorrendo,
attraverso l'esecuzione d'ufficio delle necessarie opere, a spese
dei contravventori.
2. La violazione delle disposizioni del regolamento edilizio è
inoltre perseguita con sanzione amministrativa pecuniaria, restando
impregiudicata l'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni
previste da specifiche disposizioni di legge.
3. Chiunque violi le disposizioni del regolamento edilizio
comunale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a
lire cinque milioni.
4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria
tra il limite minimo e il limite massimo si ha riguardo alla
gravità della violazione, all'incidenza della stessa sull'ambiente,
alla misura del pericolo creato, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose.
5. Il rapporto che ha accertato la violazione è presentato al
Sindaco, autorità competente a irrogare la sanzione.
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), in tema di sanzioni pecuniarie
amministrative.
Art. 58 (Poteri del Sindaco di ordinare manutenzioni)
1. Il Sindaco ha il potere di ordinare ai proprietari degli
immobili le opere di manutenzione degli stessi, ivi comprese le
tinteggiature, necessarie e sufficienti ad assicurare la sicurezza,
la circolazione delle persone e dei veicoli, il decoro.
2. Nei casi di cui al comma 1, trovano applicazione le
disposizioni dell'art. 57; l'osservanza dei provvedimenti di cui al
comma 1 è curata dal Sindaco anche mediante l'esercizio dei poteri
di coercizione e, occorrendo, attraverso l'esecuzione d'ufficio
delle necessarie opere, a spese dei proprietari.
CAPO II LEGITTIMAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
Art. 59 (Titoli abilitativi) (37)
1. I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o
edilizie sono costituiti:
a) dal permesso di costruire;
b) dalla segnalazione certificata di inizio attività edilizia
(SCIA edilizia) e dalla comunicazione di varianti in corso
d'opera;
c) da qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque denominato,
previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, a
condizione che gli interventi siano conformi alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie vigenti.
2. Le trasformazioni urbanistiche o edilizie sono consentite in
presenza delle opere di urbanizzazione occorrenti, dell'impegno a
realizzarle o della previsione della loro prossima realizzazione
risultante dagli atti di programmazione comunale.
3. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o
edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti
di cui al capo III del presente titolo, fatta eccezione per quelle
assoggettate a SCIA edilizia e per le varianti in corso d'opera.
(37f)
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le
tipologie e le caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o
edilizie nelle zone territoriali del PRG.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli
60, 60bis, 61, 61bis e 62 prevalgono sulle norme dei piani e dei
regolamenti e le sostituiscono.
Art. 60 (Permesso di costruire) (37a)
1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, mediante voltura,
insieme all'immobile, ai successori e agli aventi causa che abbiano
il necessario titolo sul bene oggetto del permesso stesso.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta
limitazioni dei diritti dei terzi.
4. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle
previsioni dei PRG, dei regolamenti edilizi e della normativa
urbanistico-edilizia vigente.
5. Il permesso di costruire deve stabilire i termini di inizio e
di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non
può essere superiore a due anni per i lavori pubblici e assimilati
e ad un anno in ogni altro caso. Il termine per l'ultimazione delle
strutture portanti verticali e orizzontali dell'edificio, ivi
comprese quelle attinenti alla copertura, non può essere superiore
a tre anni. L'intervento deve essere concluso nei termini seguenti,
articolati in relazione all'altitudine:
a) fino a 500 metri di quota: mesi quarantotto;
b) da 501 a 1.000 metri: mesi cinquantuno;
c) da 1.001 a 1.500 metri: mesi cinquantaquattro;
d) sopra i 1.500 metri: mesi sessanta.
6. Decorsi i termini di cui al comma 5, il permesso di costruire
decade di diritto per la parte non eseguita, salvo che,
anteriormente alla scadenza, sia richiesta una proroga. La proroga
può essere accordata con provvedimento motivato per una sola volta
e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, per cause
indipendenti dalla volontà del titolare del permesso di costruire
che abbiano ritardato i lavori in corso di esecuzione.
7. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini stabiliti, il
titolare del permesso di costruire deve richiedere un nuovo
permesso per la parte di intervento non ultimata, salvo che gli
interventi necessari non rientrino tra quelli che possono essere
realizzati mediante SCIA edilizia ai sensi dell'articolo 61, comma
1. In caso di rilascio di un nuovo permesso di costruire, si
procede altresì al ricalcolo del contributo di costruzione
relativamente alla parte ancora da realizzare.
8. Ogni permesso di costruire deve enunciare espressamente la
destinazione o le destinazioni d'uso in atto e in progetto
nell'immobile oggetto del permesso medesimo.
9. Ove del caso, per l'incidenza che l'intervento ha sulla
situazione infrastrutturale, sull'ambiente circostante, sulla
necessità di coordinare azioni pubbliche e private o per altre
oggettive ragioni, il Comune può, con adeguata motivazione,
subordinare il rilascio del permesso di costruire alla stipulazione
di una convenzione o alla formazione di un atto unilaterale
d'obbligo, con i quali il titolare del permesso assume specifici
obblighi riguardanti modalità e tempi di realizzazione, requisiti
dell'opera, attuazione di opere o di interventi integrativi o altri
aspetti di interesse pubblico.
Art. 60bis (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)
(37b)
1. Nel caso in cui il permesso di costruire sia richiesto
nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 3 della legge
regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011),
la domanda per il rilascio del permesso è presentata allo sportello
unico competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è
situato l'impianto produttivo.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la domanda per il
rilascio del permesso di costruire è presentata all'ufficio
competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato,
di seguito denominato ufficio competente, corredata di
un'attestazione concernente il titolo di legittimazione e degli
elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio nonché
della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione
paesaggistica e archeologica, ove previste. La domanda è
accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che
attesti la conformità del progetto ai PRG, ai regolamenti edilizi
vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme di
sicurezza, antincendio, relative all'efficienza energetica e
igienico-sanitarie, qualora la verifica in ordine a tale conformità
non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
3. Entro venti giorni dalla presentazione della domanda di cui
al comma 2, l'ufficio competente comunica all'interessato il
nominativo del responsabile del procedimento il quale provvede,
entro il medesimo termine, alla richiesta di autorizzazioni, nulla
osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati alle
amministrazioni competenti, nel caso in cui non siano già allegati
alla domanda stessa. Con la predetta comunicazione il responsabile
del procedimento segnala inoltre i termini previsti dalle normative
di settore per il rilascio dei medesimi atti di assenso. L'esame
delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di
presentazione. (37g)
4. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto per una
sola volta dal responsabile del procedimento esclusivamente per
richiedere documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano già nella disponibilità
dell'amministrazione o che questa non possa acquisire
autonomamente. Qualora gli atti integrativi richiesti non
pervengano nel termine di trenta giorni successivi alla richiesta,
il procedimento è concluso e il permesso si intende negato.
5. Al fine dell'acquisizione degli atti di assenso di cui al
comma 3, la conferenza di servizi è sempre indetta, oltre a quanto
disposto dall'articolo 24, comma 4, della legge regionale 6 agosto
2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), nel caso in cui i procedimenti necessari per
acquisire i predetti atti di assenso abbiano una durata superiore a
novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle normative di
settore.
6. Gli atti di assenso di cui al comma 3 sono rilasciati dalle
amministrazioni competenti entro i termini previsti dalle normative
di settore. Decorsi i predetti termini, il responsabile del
procedimento procede ai sensi dei commi 7 e 8. In tal caso, salva
l'ipotesi di omessa richiesta dell'atto di assenso, il responsabile
del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli
eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei medesimi atti
di assenso.
7. Entro quindici giorni dall'acquisizione degli atti di assenso
di cui al comma 3 o dalla scadenza dei termini previsti dalle
normative di settore per il rilascio dei medesimi, il responsabile
del procedimento trasmette alla commissione edilizia, ove
costituita, l'esito dell'istruttoria condotta. La commissione si
pronuncia entro quindici giorni dalla ricezione degli atti. Entro i
successivi quindici giorni, il responsabile del procedimento adotta
il provvedimento conclusivo.
8. Nel caso in cui la commissione edilizia non sia costituita,
il responsabile del procedimento, entro quindici giorni
dall'acquisizione degli atti di assenso di cui al comma 3 o dalla
scadenza dei termini previsti dalle normative di settore per il
rilascio dei medesimi, adotta il provvedimento conclusivo.
9. Il termine di quindici giorni per adottare il provvedimento
conclusivo di cui ai commi 7 o 8 è aumentato di dieci giorni
qualora il responsabile del procedimento abbia comunicato
all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai
sensi dell'articolo 16 della l.r. 19/2007.
10. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato il
provvedimento conclusivo entro dieci giorni dalla sua adozione.
11. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data
notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli
estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello
esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal
regolamento edilizio.
12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 7, ultimo
periodo, 8 e 9 per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla
domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-assenso.
Art. 61 (SCIA edilizia) (37c)
1. Non sono subordinati a permesso di costruire e sono soggetti
a SCIA edilizia i seguenti interventi:
a) opere di manutenzione straordinaria, opere di restauro e
risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione
d'uso;
b) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche
in edifici esistenti;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive
senza creazione di volumetria;
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino
modifiche sostanziali dei prospetti, non rechino pregiudizio alla
statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità
immobiliari né la superficie utile e non mutino la destinazione
d'uso;
f) realizzazione di parcheggi di pertinenza, nel sottosuolo del
fabbricato o del lotto su cui insiste il fabbricato stesso;
g) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di
esso, negli edifici esistenti;
h) realizzazione di condutture e impianti interrati e di
impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;
i) realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici
esistenti, come tali prive di funzioni autonome e destinate invece
al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, le
quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino
aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole
dimensioni;
j) opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità che
non attengano a bonifiche agrarie interessanti superfici superiori
a 2000 metri quadrati di terreno né alla coltivazione di cave;
k) manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel
rispetto del relativo regolamento;
l) manufatti temporanei per la loro natura e per la loro
funzione;
m) beni strumentali di cui all'articolo 22, comma 2, lettera
e);
n) intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici, ove
conforme alle disposizioni comunali in tema di colore e arredo
urbano e al regolamento edilizio;
o) interventi di manutenzione delle piste da sci esistenti;
p) interventi di manutenzione idraulico-forestale dei corsi
d'acqua;
q) (37h)
r) piccoli impianti di irrigazione a servizio di aree verdi;
s) realizzazione di muri di contenimento per terrazzamenti
pertinenti ad abitazioni;
t) realizzazione di serre a struttura fissa di superficie
coperta inferiore a 50 metri quadrati.
2. Nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 siano
correlati ai procedimenti di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2011,
la SCIA edilizia è presentata allo sportello unico competente per
il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto
produttivo.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la SCIA edilizia è
presentata all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento
deve essere realizzato, di seguito denominato ufficio competente,
corredata di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
di notorietà, attestanti l'esistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di
tecnici abilitati, ove richieste. Le attestazioni e le
asseverazioni sono corredate degli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza del Comune.
4. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere iniziati
dalla data della presentazione della SCIA edilizia all'ufficio
competente. La documentazione comprovante il titolo abilitativo è
data dalla ricevuta della ricezione della stessa da parte del
medesimo ufficio.
5. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della SCIA
edilizia, spetta all'ufficio competente verificare la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se
del caso, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato
entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività
edilizia e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato
provveda, ove ciò sia possibile, a conformare alla normativa
vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine
prefissatogli, comunque non inferiore a trenta giorni. E' fatto
salvo il potere dell'ufficio competente di assumere determinazioni
in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quinquies e 21nonies
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi). In caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà false o mendaci, l'ufficio
competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
previste dalla normativa vigente in materia, può sempre e in ogni
tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al
primo periodo del comma 5, all'ufficio competente è consentito
intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il
patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute e
per la sicurezza pubblica e previo motivato accertamento
dell'impossibilità di tutelare tali interessi mediante adeguamento
dell'attività dei privati alla normativa vigente.
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano solo ove
concorrano le seguenti condizioni:
a) siano stati rilasciati gli assensi, le autorizzazioni o i
pareri dovuti, nel caso in cui gli immobili interessati siano
assoggettati alle disposizioni del d.lgs. 42/2004, della l.r.
56/1983 nonché della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette), e delle leggi regionali 30 luglio 1991, n. 30
(Norme per l'istituzione di aree naturali protette), e 21 maggio
2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007);
b) gli interventi oggetto della SCIA edilizia siano conformi
alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni
dei piani di settore e a quelle degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle
concertazioni approvati o adottati;
c) gli interventi oggetto della SCIA edilizia rispettino le
norme igienico-sanitarie e quelle relative alla sicurezza.
8. L'ultimazione dei lavori oggetto della SCIA edilizia deve
avvenire nel termine di un anno; decorso tale termine, cessano gli
effetti abilitativi della medesima.
9. Il ricorso alla SCIA edilizia non esonera i soggetti
interessati dall'applicazione delle norme sul rischio
idrogeologico, sulle opere di conglomerato cementizio, sul
contenimento dei consumi energetici e delle altre disposizioni in
materia edilizia.
Art. 61bis (Varianti in corso d'opera) (37d)
1. Non sono soggette ad approvazione espressa ma a
comunicazione, da depositare presso l'ufficio competente prima
dell'ultimazione dei lavori, le varianti realizzate in corso
d'opera che presentino i seguenti requisiti:
a) rispondano alle condizioni di cui all'articolo 61, comma
7;
b) non contrastino con le prescrizioni espresse nel permesso di
costruire;
c) non comportino modifiche ai volumi e alle superfici utili
assentite;
d) non mutino la destinazione d'uso delle costruzioni o delle
singole unità immobiliari;
e) non modifichino il numero delle unità immobiliari;
f) non alterino la sagoma né l'altezza della costruzione.
2. Alle varianti in corso d'opera di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni dell'articolo 61, comma 9 e, ove del caso, le
sanzioni in tema di opere soggette a SCIA edilizia. (37i)
Art. 62 (Opere dei Comuni)
1. Le deliberazioni con le quali vengono approvati i progetti
delle opere pubbliche comunali hanno i medesimi effetti delle
concessioni edilizie; i relativi progetti devono peraltro essere
corredati da una relazione a firma di un tecnico abilitato che
attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche o
edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e
paesaggistiche. (37e)
Art. 63 (Certificato urbanistico)
1. I Comuni sono tenuti a rilasciare, a istanza di chi abbia
titolo a compiere trasformazioni urbanistiche o edilizie, un
certificato in cui siano indicate le prescrizioni urbanistiche
riguardanti gli immobili interessati; tale certificato deve
indicare altresì se gli immobili medesimi ricadano o meno negli
ambiti in cui è vietata l'edificazione e comunque quali siano i
vincoli riguardanti quegli immobili; il certificato di destinazione
urbanistica è rilasciato dal Comune entro trenta giorni dalla
presentazione della relativa istanza; esso conserva validità finché
non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.
CAPO III ONEROSITA' DELLE CONCESSIONI EDILIZIE
Art. 64 (Contributo per il rilascio della concessione)
1. Il rilascio della concessione edilizia comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle
spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
2. Sono soggetti a contributo di onerosità anche i mutamenti
della destinazione d'uso privi di opere edilizie con essi connesse,
ove aggravino, secondo i valori delle apposite tabelle sugli oneri
di urbanizzazione, il peso insediativo; in tali casi, il contributo
è costituito dai soli oneri di urbanizzazione.
2bis. Sono altresì soggetti a contributo di onerosità gli atti
abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), qualora le
opere in essi previste non siano assimilabili a quelle di cui
all'articolo 61, comma 1 (38).
3. Apposite deliberazioni del Consiglio regionale provvedono a
disciplinare l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del
costo di costruzione.
Art. 65 (Determinazione degli oneri di urbanizzazione)
1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita, ai
fini del contributo per il rilascio della concessione, con
deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle
parametriche a loro volta definite con deliberazione del Consiglio
regionale, per classi di Comuni, in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei Comuni;
b) alle caratteristiche geografiche degli stessi;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
urbanistici vigenti;
d) agli spazi da riservare per i servizi locali e ai limiti di
densità edilizia, altezza e distanza definiti dal Consiglio
regionale ai sensi dell'art. 23.
2. La misura degli oneri di urbanizzazione è ridotta per gli
interventi di recupero dell'esistente.
Art. 66 (Determinazione del costo di costruzione per i nuovi
edifici e per gli interventi su edifici esistenti a destinazione
residenziale)
1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e per gli
interventi su edifici esistenti a destinazione residenziale è
determinato, ai fini della definizione e dell'applicazione del
contributo per il rilascio della concessione edilizia, con
deliberazione del Consiglio regionale, in misura pari ai costi
massimi ammissibili definiti per l'edilizia agevolata.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il Consiglio
regionale identifica classi di edifici con caratteristiche
superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge
per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del costo di costruzione in misura non superiore al
cinquanta per cento.
3. Il contributo per il rilascio della concessione comprende una
quota del costo di costruzione, determinata con la deliberazione
del Consiglio regionale di cui al comma 1, in funzione delle
caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro
destinazione ed ubicazione.
4. La misura del costo di costruzione è ridotta per gli
interventi di recupero dell'esistente.
Art. 67 (Edilizia convenzionata)
1. Per gli interventi relativi alle abitazioni permanenti o
principali, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, la parte
di contributo per il rilascio della concessione edilizia
commisurata al costo di costruzione è ridotta in misura pari al
cinquanta per cento.
2. La riduzione del contributo è subordinata alla stipula di una
convenzione con il Comune, o al rilascio da parte del
concessionario al Comune di un atto unilaterale di obbligo, recante
l'impegno a mantenere, per almeno venti anni dalla data di
ultimazione dei lavori, la destinazione ad abitazione permanente o
principale; la convenzione o l'atto unilaterale di obbligo sono
trascritti a cura del Comune e a spese del concessionario.
Art. 68 (Concessione gratuita) (39)
1. Il contributo per il rilascio della concessione edilizia non
è dovuto:
a) per gli edifici rustici da realizzare in funzione della
conduzione di un fondo; gli edifici rustici sono funzionali alla
conduzione del fondo in quanto necessari allo sviluppo e alla
razionalizzazione dell'attività dell'azienda agricola, tenuto conto
dell'estensione del fondo e del tipo di coltura in esso praticata;
i terreni costituenti la superficie agraria utilizzata dall'azienda
devono essere di proprietà del richiedente la concessione oppure
questi deve poterne disporre in forza di altro diritto reale o
personale di godimento;
b) per le residenze da realizzare in funzione delle esigenze di
conduzione della struttura rurale asservita. Gli edifici con
destinazione d'uso residenziale sono considerati funzionali alle
esigenze dell'imprenditore agricolo, nel limite dei metri quadrati
massimi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5.
Qualora le previsioni progettuali eventualmente assentite dai PRG
superino il limite anzidetto, il contributo è dovuto per la parte
eccedente;
c) per le parti residenziali al servizio di alpeggi e mayen e
per i dormitori del personale asserviti alle strutture di
fondovalle. Tali edifici con destinazione d'uso residenziale sono
funzionali alle esigenze di conduzione della struttura rurale
annessa, nei limiti dei metri quadrati massimi stabiliti dalla
Giunta regionale ai sensi del comma 5. Qualora le previsioni
progettuali eventualmente assentite dai PRG superino il limite
anzidetto, il contributo è dovuto per la parte eccedente;
d) per gli edifici funzionali all'esercizio delle attività
agrituristiche;
e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente
competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, ancorché
eseguite da privati;
f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.
2. La funzionalità dei rustici in rapporto alla conduzione del
fondo è accertata dalla struttura regionale competente in materia
di agricoltura.
3. Il trasferimento della proprietà o dell'uso degli edifici di
cui al comma 1 a soggetti privi dei requisiti aziendali richiesti
ovvero effettuato indipendentemente dalla vendita del fondo nei
dieci anni successivi alla data di ultimazione dei lavori
costituisce mutamento della destinazione d'uso.
4. L'entità aziendale utile ai fini della gratuità della
concessione edilizia, deve essere mantenuta per un periodo di dieci
anni, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso in
cui tale obbligo sia violato, il contributo per il rilascio della
concessione edilizia è dovuto nella misura massima determinata con
riferimento al momento dell'avvenuta variazione. Non si procede al
recupero del contributo nel caso in cui la variazione consegua a
forza maggiore o sia occasionale e temporanea e l'interessato
provveda a riportare la dimensione aziendale ad un livello
equivalente a quello minimo richiesto ai fini della gratuità.
5. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i
criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 69 (Concessioni relative ad opere o impianti non destinati
alla residenza)
1. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad
attività industriali o artigianali comporta la corresponsione di un
contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di
quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti
solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione
dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche; l'incidenza di
tali opere è stabilita con la deliberazione del Consiglio comunale
di cui all'art. 65 in base a parametri che il Consiglio regionale
definisce, con deliberazione, in relazione a quanto disposto
dall'art. 65, comma 1, lett. a) e b), nonché in relazione ai tipi
di attività produttiva.
2. Il contributo afferente alle concessioni relative alla
ristrutturazione e alla riconversione di fabbricati o impianti
destinati ad attività industriali ed artigianali dirette alla
trasformazione di beni è ridotto, rispettivamente, ad un decimo e
ad un quinto di quello stabilito per i nuovi insediamenti
industriali e artigianali ai sensi del comma 1.
3. Ai fini delle disposizioni del comma 2 sono:
a) di ristrutturazione, i progetti funzionali alla
riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il
rinnovo, l'aggiornamento tecnologico, la sostituzione di fabbricati
e di impianti esistenti nell'ambito dell'area occupata dall'impresa
alla data dell'istanza di concessione;
b) di riconversione, i progetti funzionali all'introduzione di
produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso
la modificazione dei cicli produttivi e la sostituzione di
fabbricati e di impianti esistenti nell'ambito dell'area occupata
dall'impresa alla data dell'istanza di concessione.
4. Costituisce inoltre ristrutturazione o riconversione ai sensi
del comma 3 la riutilizzazione di fabbricati industriali
abbandonati che vengono destinati a nuovi insediamenti industriali
e artigianali.
5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai
progetti di costruzione di nuovi fabbricati o impianti destinati ad
attività industriali e artigianali in sostituzione di fabbricati e
impianti da riordinare ai sensi di determinazioni del PTP recepite
nel PRG.
6. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad
attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle
opere di urbanizzazione determinata ai sensi dell'art. 65 e
costituito altresì da una quota, non superiore al dieci per cento,
del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai
diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio
comunale.
7. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nel
presente articolo, nonché di quelle previste dall'art. 68, comma 1,
lettere a), b), c) e d), venga modificata nei dieci anni successivi
all'ultimazione dei lavori, il contributo della concessione è
dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione,
determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione
(40).
Art. 70 (Versamento del contributo afferente alla
concessione)
1. La quota di contributo per oneri di urbanizzazione è
rateizzata in non più di quattro rate semestrali; i concessionari
sono tenuti a prestare ai Comuni idonee garanzie.
2. A scomputo totale o parziale della quota di contributo per
oneri di urbanizzazione dovuta, il concessionario può obbligarsi a
realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità
e le garanzie stabilite dal Comune.
3. La quota di contributo commisurata al costo di costruzione è
determinata all'atto del rilascio della concessione ed è
corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie
stabilite dal Comune e, comunque, non oltre sessanta giorni
dall'ultimazione dei lavori.
Art. 71 (Destinazione dei proventi delle concessioni)
1. I proventi dei contributi per le concessioni e delle sanzioni
ad essi relative sono destinati alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale, al risanamento di
complessi edilizi compresi nei centri storici, nonché a spese di
manutenzione del patrimonio immobiliare comunale (41).
Art. 72 (Ritardato o omesso versamento del contributo afferente
alla concessione)
1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo
per il rilascio della concessione, o di parte di esso,
comporta:
a) l'aumento del contributo, o della parte di esso non versata,
in misura pari al venti per cento qualora il versamento sia
effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento in misura pari al cinquanta per cento quando,
superato il termine di cui alla lett. a), il ritardo si protragga
non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento in misura pari al cento per cento quando, superato
il termine di cui alla lett. b), il ritardo si protragga
ulteriormente.
2. Le misure di cui alle singole lettere del comma 1 non si
cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato, le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole
rate.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, lett. c),
il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo
credito con apposita ingiunzione.
CAPO IV DESTINAZIONE D'USO
Art. 73 (Destinazioni d'uso e relative categorie)
1. L'uso cui l'immobile, o parte di esso, è destinato, sotto il
profilo delle attività da svolgere nell'immobile stesso,
costituisce la destinazione d'uso.
2. Le destinazioni d'uso sono raggruppate nelle seguenti
categorie:
a) destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico;
b) destinazioni ad usi ed attività di carattere
agro-silvo-pastorale;
c) destinazione a residenza temporanea legata alle attività
agro-silvo-pastorali;
d) destinazione ad abitazione permanente o principale;
dbis) destinazione ad abitazione temporanea (42);
e) destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o
industriali, di interesse prevalentemente locale;
f) destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse
prevalentemente locale;
g) destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive;
h) destinazione ad attività produttive industriali non
collocabili in contesti urbano-abitativi;
i) destinazione ad attività commerciali non collocabili in
contesti urbano-abitativi;
l) destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego
del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad
attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture;
m) destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico
interesse.
3. All'interno di ogni categoria di destinazioni d'uso, opera la
presunzione che gli usi e le attività diano luogo allo stesso peso
insediativo; di contro, si presume che il passaggio dall'una
all'altra categoria dia luogo a pesi insediativi diversi, e
richieda pertanto standard potenzialmente diversi.
Art. 74 (Mutamento della destinazione d'uso)
1. Si ha mutamento della destinazione d'uso quando l'immobile, o
parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente
occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività
appartenenti ad una categoria di destinazioni, fra quelle elencate
all'art. 73, comma 2, diversa da quella in atto.
2. Il mutamento della destinazione d'uso, come disciplinato dal
presente articolo, sussiste anche in assenza di opere edilizie ad
esso funzionali.
3. Il mutamento della destinazione d'uso da cui deriva la
necessità di dotazioni aggiuntive di servizi e spazi pubblici
costituisce trasformazione urbanistica ed è soggetto a concessione
edilizia; la destinazione d'uso finale deve essere ammessa dal PRG
e dal PTP nell'area o nell'immobile interessati; quando una
destinazione d'uso non sia ammessa dal PRG o dal PTP nell'area o
nell'immobile interessati, fatto salvo quanto stabilito nel comma
4, non sono consentite trasformazioni edilizie o urbanistiche
preordinate a quella destinazione e non è consentito destinare
quell'immobile, o parte di esso, a quell'uso, ancorché in assenza
di opere edilizie.
4. Gli immobili, o loro parti, di fatto impiegati per usi
diversi da quelli ammessi dal PRG o dal PTP nell'area o
nell'immobile interessati, permanendo la destinazione esclusa,
possono essere sottoposti solo ad interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria o di consolidamento statico.
5. L'indicazione delle destinazioni d'uso, in atto e previste,
che deve essere contenuta nei progetti delle trasformazioni
edilizie o urbanistiche, nei PUD e nei programmi, nelle intese e
nelle concertazioni attuativi del PRG, deve risultare idonea ad
individuare univocamente la categoria di destinazioni d'uso di
appartenenza. Le convenzioni degli strumenti urbanistici esecutivi
e gli atti dei programmi, delle intese e delle concertazioni
attuativi del PRG, nonché le convenzioni e gli atti unilaterali
d'obbligo che eventualmente accompagnino le concessioni edilizie
devono contenere l'obbligazione, assunta anche per gli aventi
causa, a non mutare le destinazioni d'uso, neppure parzialmente,
senza concessione.
6. I provvedimenti che dispongono o che attuano il ripristino
dello stato dei luoghi in presenza di violazioni edilizie o
urbanistiche, ove la violazione attenga al mutamento della
destinazione d'uso, contengono le prescrizioni idonee ad assicurare
in concreto l'esclusione delle destinazioni d'uso non ammesse in
quell'area o per quell'immobile.
TITOLO VIII VIGILANZA E SANZIONI
Art. 75 (Vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche o
edilizie)
1. Il Sindaco esercita la vigilanza su ogni attività comportante
trasformazione edilizia o urbanistica ed del territorio comunale al
fine di assicurarne la rispondenza alle disposizioni di legge e di
regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e degli
atti equipollenti, ai titoli abilitativi edilizi e alle modalità
esecutive prescritte.
2. Il territorio della Regione è assoggettato a controllo
dell'attività urbanistica ed edilizia, anche mediante rilevamenti
aerofotogrammetrici, da parte della Regione; l'esito del controllo
è comunicato ai Comuni interessati, che dispongono gli atti
conseguenti.
3. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente,
mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti
comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
riguardanti gli abusi edilizi o urbanistici rilevati, nonché delle
relative ordinanze di sospensione, e lo trasmette al Presidente
della Giunta regionale e all'autorità giudiziaria competente.
Art. 76 (Provvedimenti urgenti in sede di vigilanza)
1. Il Sindaco, quando accerti l'inizio, senza titolo, di
trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio, dispone il
ripristino dello stato dei luoghi, a spese dei responsabili
dell'abuso, dandone notizia, nei casi di cui alle lett. a) e c),
alle strutture regionali competenti, quando tali trasformazioni
interessino immobili assoggettati da norme di legge o prescrizioni
di piani a:
a) vincolo di inedificabilità;
b) destinazione per opere, impianti o spazi pubblici;
c) tutela di interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici, paesaggistici e ambientali.
2. Fermo restando quanto stabilito nel comma 1, qualora sia
constatata l'inosservanza delle disposizioni, prescrizioni e
modalità esecutive di cui all'art. 75, il Sindaco ordina
l'immediata sospensione dei lavori e, ove questa sia disattesa,
l'apposizione dei sigilli al cantiere; tali provvedimenti hanno
effetto fino all'adozione degli atti definitivi, anche in via
sostitutiva; nei successivi quarantacinque giorni il Sindaco adotta
e notifica i provvedimenti definitivi.
3. Per le opere eseguite da amministrazioni statali o insistenti
su aree del demanio o del patrimonio statale, il Sindaco informa
immediatamente il Presidente della Giunta regionale, il quale
provvede a darne comunicazione al Ministro per i lavori pubblici,
ai fini dell'adozione degli atti in conformità alla procedura
indicata nell'art. 51 del d.p.r. 182/1982.
Art. 77 (Provvedimenti conseguenti all'esecuzione di
trasformazioni in assenza di concessione, in totale difformità da
essa o con variazioni essenziali)
1. Il Sindaco, accertata l'esecuzione di trasformazioni in
assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima oppure
con variazioni essenziali, previa diffida a provvedere entro
congruo termine, ordina la demolizione delle opere e comunque il
ripristino dello stato dei luoghi.
2. Ove il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione
e, in ogni caso, al ripristino dello stato dei luoghi nel termine
di novanta giorni, l'immobile oggetto dell'abuso e l'area di
pertinenza dello stesso, determinata sulla base delle norme
urbanistiche vigenti, e comunque non superiore a dieci volte l'area
di sedime, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del
Comune.
3. L'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione
o ripristino nel termine prescritto, previa notifica
all'interessato, costituisce titolo di acquisto della proprietà e
titolo per l'immissione nel possesso, nonché per la trascrizione
nei registri immobiliari.
4. Acquisita la proprietà, lo stato dei luoghi viene
ripristinato su ordinanza del Sindaco e a spese dei responsabili
dell'abuso, salvo che il Consiglio comunale non dichiari
l'esistenza di prevalenti interessi pubblici che ostino al
ripristino, in assenza di rilevanti interessi urbanistici o
ambientali allo stesso.
5. Nel caso di trasformazioni abusivamente eseguite su terreni
sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di
inedificabilità, l'acquisizione si verifica di diritto e
gratuitamente a favore del Comune, salvo che si tratti di
trasformazioni eseguite su aree vincolate ai fini della difesa
dello Stato o di servizi di carattere nazionale, nel qual caso
l'acquisizione, previo espletamento della procedura di cui al
presente articolo, ha luogo a favore dell'amministrazione statale
cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Il Sindaco,
qualora accerti l'esecuzione di trasformazioni abusive su tali
terreni, è tenuto a darne immediata comunicazione
all'amministrazione statale competente e alla struttura regionale
competente in materia di urbanistica. (42a)
6. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 non trovano
applicazione nel caso in cui le trasformazioni eseguite in assenza
di concessione, in totale difformità dalla medesima oppure con
variazioni essenziali interessino entità immobiliari non
indipendenti; in tal caso, ove i responsabili dell'abuso non
ottemperino all'ordine di cui al comma 1 nel termine di novanta
giorni, la demolizione, o comunque il ripristino, è eseguita a cura
del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento,
sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.
7. Nel caso di cui al comma 6, qualora, sulla base di motivato
accertamento dell'ufficio tecnico comunale, la demolizione o il
ripristino non risultino possibili, il Sindaco irroga una sanzione
pecuniaria pari al doppio del valore venale dell'opera abusiva o,
se questo non è determinabile, dell'aumento di valore dell'immobile
conseguente alla realizzazione dell'opera stessa, determinato
dall'ufficio tecnico del Comune.
Art. 78 (Definizione delle trasformazioni in totale difformità
dalla concessione o con variazioni essenziali)
1. Sono trasformazioni eseguite in totale difformità dalla
concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo
edilizio integralmente diverso, per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche, localizzative o di utilizzazione, dall'organismo
oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi
edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire
un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile.
In particolare, danno luogo a totale difformità:
a) il mutamento della destinazione d'uso in misura superiore al
cinquanta per cento della superficie abitabile o utilizzabile
indicata in progetto;
b) l'aumento della superficie utile abitabile o utilizzabile in
misura superiore al trenta per cento di quella indicata in
progetto;
c) l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata all'imposta
della copertura, in misura superiore al venti per cento di quella
indicata in progetto;
d) l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata nel punto più
elevato della copertura, in misura superiore al venti per cento di
quella indicata in progetto;
e) l'esecuzione di un edificio su di un lotto di terreno diverso
da quello indicato in progetto;
f) l'aumento del numero delle unità immobiliari in misura
superiore al cinquanta per cento di quello indicato in
progetto.
2. Sussiste variazione essenziale rispetto al progetto approvato
quando si verifica anche una sola delle condizioni seguenti:
a) il mutamento della destinazione d'uso in misura compresa tra
il venticinque e il cinquanta per cento della superficie utile
abitabile o utilizzabile indicata in progetto;
b) l'aumento della superficie utile abitabile o utilizzabile in
misura compresa tra il venti e il trenta per cento di quella
indicata in progetto;
c) l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata all'imposta
della copertura, in misura compresa tra il dieci e il venti per
cento di quella indicata in progetto;
d) l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata nel punto più
alto della copertura, in misura compresa tra il dieci e il venti
per cento di quella indicata in progetto;
e) l'esecuzione di un edificio in posizione sostanzialmente
diversa da quella indicata in progetto, ancorché nello stesso lotto
di terreno;
f) l'aumento del numero delle unità immobiliari in misura
compresa tra il venticinque e il cinquanta per cento di quello
indicato in progetto;
g) il mutamento del tipo di intervento edilizio rispetto a
quello assentito, in relazione alla classificazione dei tipi di
intervento sull'edificazione esistente contenuta nel PRG o, in
difetto, nelle norme regionali o statali;
h) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
Art. 79 (Provvedimenti conseguenti alla realizzazione di
ristrutturazioni edilizie in assenza di concessione o in totale
difformità dalla concessione)
1. Il Sindaco, accertata l'esecuzione di ristrutturazioni
edilizie eseguite in assenza di concessione o in totale difformità
da essa, previa diffida a provvedere entro un congruo termine,
ordina la demolizione o la rimozione e comunque la riduzione
dell'opera in conformità alle prescrizioni edilizie o urbanistiche
e alla concessione ove esistente.
2. Ove i responsabili dell'abuso non ottemperino all'ordine di
cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, il ripristino è
eseguito a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del
dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili
dell'abuso.
3. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio
tecnico comunale, il ripristino di cui al comma 1 non risulti
possibile, il Sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla
realizzazione delle opere, determinato dall'ufficio tecnico del
Comune.
4. Qualora le violazioni riguardino immobili vincolati ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137) e della l.r. 56/1983, l'assessore regionale
competente in materia di beni culturali o di tutela del paesaggio,
in relazione alla natura del vincolo, salva restando l'applicazione
di misure e sanzioni previste da altre norme, può ordinare, qualora
lo ritenga necessario, la totale o parziale restituzione in
pristino a cura e spese dei responsabili dell'abuso, indicando i
criteri e le modalità diretti a ricostituire l'originario organismo
edilizio, o disporre l'irrogazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria di importo non inferiore a euro 600 e non superiore a
euro 6.000 (43).
5. Qualora le violazioni riguardino immobili, non vincolati,
compresi nelle zone territoriali di tipo A, il Sindaco richiede
alle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e
di tutela del paesaggio apposito parere vincolante circa la
riduzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria;
se il parere non viene reso entro centoventi giorni dalla
richiesta, il Sindaco provvede autonomamente.
Art. 80 (Provvedimenti conseguenti a difformità parziali)
1. Il Sindaco, accertata l'esecuzione di trasformazioni in
parziale difformità dalla concessione, previa diffida a provvedere
entro un congruo termine, ordina la demolizione o la rimozione o
comunque l'eliminazione delle difformità.
2. Ove i responsabili dell'abuso non ottemperino all'ordine di
cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, il ripristino è
eseguito a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del
dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili
dell'abuso.
3. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio
tecnico comunale, il ripristino anzidetto non risulti possibile
senza pregiudizio di ciò che risulta conforme alla concessione, il
Sindaco irroga, in luogo dei provvedimenti di cui al comma 1, una
sanzione pari al doppio del valore venale dell'opera abusiva o, se
questo non è determinabile, dell'aumento di valore dell'immobile,
conseguente alla realizzazione dell'opera stessa, determinato
dall'ufficio tecnico del Comune.
3bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non
sussiste parziale difformità dei titoli abilitativi di cui
all'articolo 59, comma 1, lettere a) e c), in presenza di
violazioni concernenti le altezze, i distacchi, la cubatura o la
superficie coperta che non eccedono, per unità immobiliare, il 2
per cento delle misure progettuali. (43a)
Art. 81 (Provvedimenti conseguenti a trasformazioni abusive in
immobili di proprietà della Regione, di Comuni o di Comunità
montane)
1. Qualora sia accertata l'esecuzione di trasformazioni in
assenza di concessione o in totale o parziale difformità dalla
medesima, ovvero con variazioni essenziali, in immobili di
proprietà della Regione, di Comuni o di Comunità montane, il
Sindaco dispone, previa diffida a provvedere entro un congruo
termine e sentito l'ente proprietario dell'immobile ove questi sia
la Regione o una Comunità montana, l'eliminazione della
trasformazione abusiva ed il ripristino dello stato dei luoghi, da
effettuare entro novanta giorni.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la
riduzione in pristino è eseguita a cura del Comune e le relative
spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei
responsabili dell'abuso.
Art. 82 (Provvedimenti conseguenti alle violazioni in tema di
denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in
corso d'opera)
1. Il Sindaco, accertata l'esecuzione di trasformazioni soggette
a denuncia di inizio dell'attività in assenza della denuncia
stessa, o in difformità rispetto a quanto in essa dichiarato,
qualora la trasformazione riguardi immobili tutelati ai sensi delle
l. 1089/1939 o 1497/1939 (b) o della l.r. 56/1983 o siti in fasce
di rispetto o soggetti ad allineamenti imposti, o dia luogo a
lesione ambientale per specifica disposizione di piano o di
regolamento, o causi situazione di pericolo, previa diffida a
provvedere entro un congruo termine, ordina la demolizione o la
rimozione o comunque l'eliminazione delle opere abusive.
2. Ove i responsabili dell'abuso non ottemperino all'ordine di
cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, il ripristino è
eseguito a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del
dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili
dell'abuso.
3. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio
tecnico comunale, il ripristino anzidetto non risulti possibile
senza pregiudizio di ciò che risulta conforme alla concessione, il
Sindaco irroga, in luogo dei provvedimenti di cui al comma 1, una
sanzione pari al doppio del valore venale dell'opera abusiva o, se
questo non è determinabile, dell'aumento di valore dell'immobile,
conseguente alla realizzazione dell'opera stessa, determinato
dall'ufficio tecnico del Comune.
4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, l'esecuzione di
trasformazioni soggette a denuncia di inizio dell'attività in
assenza della denuncia stessa, o in difformità rispetto a quanto in
essa dichiarato, comporta l'irrogazione, da parte del Sindaco, di
una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere
stesse, determinato dall'ufficio tecnico del Comune, con il minimo
di un milione di lire; in caso di denuncia di inizio dell'attività
effettuata quando le opere sono in corso di esecuzione, la sanzione
predetta è applicata nella misura minima; nel caso in cui non sia
determinabile un aumento del valore venale dell'immobile, la
sanzione medesima è irrogata in un importo compreso fra un milione
e dieci milioni di lire, in dipendenza della gravità del fatto. Non
sussiste difformità della SCIA edilizia in presenza di violazioni
concernenti le altezze, i distacchi, la cubatura o la superficie
coperta che non eccedono, per unità immobiliare, il 2 per cento
delle misure progettuali. (43a1)
5. Alla mancata tempestiva denuncia di avvenuta esecuzione delle
varianti in corso d'opera si applicano le sole sanzioni pecuniarie
di cui al comma 4, anche nel caso in cui la variante incida su
opere dotate di concessione edilizia.
Art. 83 (Annullamento della concessione)
1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia
possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la
restituzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione
pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti
abusivamente eseguite, determinato dall'ufficio tecnico del
Comune.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria di cui
al comma 1 produce gli effetti della concessione in sanatoria.
Art. 84 (Sanatoria)
1. Fino alla scadenza dei termini fissati negli ordini del
Sindaco di ripristino, e fino all'irrogazione delle sanzioni
pecuniarie, i responsabili dell'abuso dotati di idoneo titolo
possono richiedere la concessione in sanatoria quando l'intervento
è conforme agli strumenti di pianificazione nonché ai piani,
programmi, intese e concertazioni attuativi del PRG e non contrasta
con quelle dei piani medesimi, adottate, sia con riferimento al
tempo della realizzazione dell'intervento, sia con riguardo al
momento della presentazione della domanda di concessione in
sanatoria.
2. Il procedimento per il rilascio della concessione edilizia in
sanatoria dev'essere concluso entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda, salvo il maggior tempo che risultasse
indispensabile per disporre dei pareri, delle autorizzazioni e
degli assensi dovuti, o per consentire l'integrazione della pratica
con documenti necessari, non allegati alla domanda.
3. La decisione sulla domanda di concessione edilizia in
sanatoria è comunicata agli interessati entro dieci giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 2.
4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3,
l'interessato inoltra istanza al Presidente della Giunta regionale,
affinché eserciti i poteri sostitutivi; il Presidente della Giunta
regionale nomina, nei quindici giorni successivi, un commissario ad
acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che
ha i medesimi effetti della concessione edilizia; gli oneri
finanziari relativi all'attività del commissario sono a carico del
Comune interessato.
5. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al
pagamento di una sanzione pecuniaria irrogata dal Sindaco, sanzione
che si aggiunge al contributo per il rilascio della concessione ove
dovuto; la sanzione è di importo pari al contributo anzidetto, con
il minimo di un milione di lire.
6. In caso di parziale difformità, la sanzione è calcolata con
riferimento alla parte di intervento difforme dalla
concessione.
7. Nei casi in cui non sia determinabile il contributo per il
rilascio della concessione, la sanzione è irrogata in un importo
compreso fra un milione e dieci milioni di lire, in dipendenza
della gravità del fatto.
Art. 85 (Lottizzazione abusiva)
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio
quando viene predisposta o attuata la trasformazione urbanistica o
edilizia dei terreni stessi, sia mediante la realizzazione di
opere, sia mediante qualsiasi attività diretta alla suddivisione
dei terreni a scopo edificatorio.
2. Nel caso in cui il Sindaco accerti l'attività di
lottizzazione di terreni a scopo edificatorio in assenza di PUD o
di altri equipollenti piani, programmi, intese o concertazioni, ne
dispone la sospensione con ordinanza notificata ai proprietari
delle aree e agli altri soggetti responsabili.
3. Trascorsi novanta giorni senza che sia intervenuta la revoca
del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, le aree
lottizzate sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio
disponibile del Comune, che provvede, mediante ordinanza del
Sindaco, alla demolizione delle opere eventualmente eseguite.
4. Qualora una lottizzazione sia iniziata prima
dell'approvazione del relativo PUD od altro atto equipollente, ma
sia comunque conforme al PRG vigente al momento di presentazione
della domanda di approvazione del PUD o dell'equipollente
programma, intesa o concertazione, gli interessati possono
conseguirne l'approvazione in sanatoria previa stipulazione di una
convenzione col Comune che preveda:
a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree
necessarie per le opere infrastrutturali, sia puntuali, sia a rete,
in base alle indicazioni e alle prescrizioni del PRG;
b) la quantificazione e l'assunzione degli oneri relativi alla
realizzazione delle opere di cui alla lett. a) anche mediante
l'esecuzione diretta delle opere stesse;
c) i termini, non superiori a dieci anni a decorrere dalla data
di approvazione del PUD o dell'equipollente programma, intesa o
concertazione, entro i quali devono essere ultimate le opere
anzidette;
d) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi
derivanti dalla convenzione.
5. Al Comune deve essere, comunque, corrisposta, a titolo di
sanzione pecuniaria, una somma pari alla maggior somma tra quella
complessivamente dovuta per contributi per il rilascio delle
concessioni e quella pari agli oneri di cui al comma 4, lett. b).
La convenzione è approvata con deliberazione del Consiglio comunale
contestualmente all'approvazione del PUD, o dell'equipollente
programma, intesa o concertazione.
Art. 86 (Soggetti responsabili)
1. Il titolare della concessione, il committente e il
costruttore sono responsabili, ai fini del presente Titolo, della
conformità delle trasformazioni alla disciplina urbanistica, ivi
comprese le previsioni di piano, nonché, unitamente al direttore
dei lavori, al titolo abilitativo edilizio e alle modalità
esecutive prescritte; essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle
sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in
danno, in caso di riduzione in pristino, salvo che dimostrino di
non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia
contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni
della concessione edilizia, fornendo al Comune contemporanea
motivata comunicazione della violazione stessa; nei casi di totale
difformità dalla concessione, o di variazioni essenziali, il
direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico
contestualmente alla comunicazione predetta; in caso contrario, il
Comune segnala al consiglio del competente ordine o collegio
professionale la violazione in cui è incorso il direttore dei
lavori.
Art. 87 (Procedura per la riduzione in pristino e poteri
sostitutivi)
1. In tutti i casi in cui la riduzione in pristino deve avvenire
a cura del Comune, essa è disposta dal Sindaco su valutazione
tecnico-economica approvata dalla Giunta comunale; i relativi
lavori sono affidati, anche a trattativa privata, a imprese
tecnicamente e finanziariamente idonee.
2. (43b)
3. In caso di inerzia comunale in ordine agli obblighi di
vigilanza e di irrogazione delle sanzioni di cui al presente
Titolo, che si protragga per più di tre mesi dal momento in cui
avrebbero dovuto essere compiuti gli atti del caso, il Presidente
della Giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario ad
acta; questi adotta i provvedimenti necessari entro trenta giorni
dalla nomina; le spese per l'attività del commissario sono a carico
del Comune.
TITOLO IX POTERI DI DEROGA E DI ANNULLAMENTO
Art. 88 (Poteri di deroga)
1. I poteri di deroga previsti da norme vigenti di PRG o di
regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai
casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico.
2. Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali
siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma 1 non
possono essere mutati di destinazione per un periodo di anni venti
a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori; il vincolo di
destinazione è trascritto, a cura e spese del concessionario o suo
avente causa, entro la data di ultimazione dei lavori.
3. Per l'esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa
favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la
relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di
urbanistica; la concessione può essere rilasciata solo previo
nullaosta della struttura stessa sentita la conferenza di
pianificazione di cui all'art. 15, comma 5.
4. Sono inderogabili le norme di attuazione del PRG e quelle del
regolamento edilizio concernenti le destinazioni di zona, le
modalità di attuazione e le distanze minime tra le costruzioni.
Art. 89 (Annullamento di provvedimenti comunali)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni o gli
altri provvedimenti comunali in materia di urbanistica e di
edilizia non conformi a disposizioni di legge, a prescrizioni
direttamente cogenti e prevalenti del PTP, a norme e prescrizioni
di regolamenti, di strumenti urbanistici e di altri atti
equipollenti, quali programmi, intese e concertazioni attuativi del
PRG, possono essere annullati con decreto del Presidente della
Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi
dall'accertamento delle violazioni ed è preceduto dalla
contestazione delle violazioni al titolare della concessione, al
proprietario della costruzione e al progettista, nonché
all'amministrazione comunale, con l'invito a presentare
controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento riguardanti atti
che autorizzano opere, l'assessore regionale competente in materia
di urbanistica può ordinare la sospensione dei lavori; il
provvedimento è comunicato all'amministrazione comunale; l'ordine
di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla
sua notificazione, non è stato emesso il decreto di
annullamento.
4. I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di
annullamento sono resi noti al pubblico mediante l'affissione
nell'albo comunale.
TITOLO X NORME FINALI
Art. 90 (Disposizioni relative al piano regolatore della conca
di Pila)
1. Il piano regolatore urbanistico e paesaggistico della conca
di Pila, in Comune di Gressan, approvato, ai sensi della legge
regionale 11 marzo 1968, n. 9 (Norme per l'approvazione del piano
regolatore della Conca di Pila, nel Comune di Gressan), e
successive modificazioni, con deliberazione della Giunta regionale
n. 1742 del 17 aprile 1968, forma parte integrante del PRG del
Comune di Gressan.
2. Il PRG del Comune di Gressan è integrato con gli elaborati
costituenti gli allegati A, B, C e D della l.r. 9/1968, come
successivamente modificati.
3. Le eventuali modifiche e varianti al PRG del Comune di
Gressan, ivi comprese quelle concernenti gli elaborati indicati nel
comma 2, sono adottate e approvate con gli atti e le procedure di
cui alla presente legge.
4. Ai progetti di utilizzazione previsti nell'allegato D
richiamato nel comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art.
49.
Art. 90bis (Ampliamento di esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, di aziende alberghiere e di esercizi di
affittacamere) (43c) (43d)
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui
alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione
della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), possono formare
oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d'uso
di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento
volumetrico, purché in misura non superiore al 40 per cento del
volume esistente alla data del 31 marzo 2010, nel rispetto dei
requisiti igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in
materia. Gli esercizi oggetto di ampliamento ai sensi del presente
comma possono altresì essere oggetto di cambio di destinazione
d'uso in alberghi o in residenze turistico-alberghiere, come
definiti dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 6
luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende
alberghiere), o in affittacamere, come definiti dall'articolo 14
della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle
strutture ricettive extralberghiere). Tali disposizioni si
applicano anche:
a) agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di
cui alla l.r. 1/2006 che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione
comunale all'esercizio dell'attività, non siano in attività o la
cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia stata
mutata la destinazione;
b) alle strutture in fase di realizzazione, assentite da
concessione edilizia con espressa destinazione ad esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande, ancorché eventualmente non
ultimate. In tale caso, la concessione edilizia deve essere stata
rilasciata antecedentemente alla data del 31 marzo 2010 e per
volume esistente si intende il volume concessionato. (43e)
2. Le aziende alberghiere esistenti, come definite dall'articolo
2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, e gli esercizi di affittacamere
esistenti, come definiti dall'articolo 14 della l.r. 11/1996, ivi
compresi quelli ricadenti all'interno delle zone territoriali di
tipo A, possono essere ampliati, purché in misura non superiore al
40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010, per
soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento
dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni
igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche
con aumento della capacità ricettiva. Gli esercizi di affittacamere
oggetto di ampliamento ai sensi del presente comma possono altresì
essere oggetto di cambio di destinazione d'uso in alberghi o in
residenze turistico-alberghiere, come definiti dall'articolo 2,
commi 3 e 4, della l.r. 33/1984. Gli ampliamenti degli esercizi di
affittacamere assentiti ai sensi del presente comma possono altresì
essere destinati alla realizzazione di esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande di cui alla l.r. 1/2006. Tali disposizioni si
applicano anche:
a) alle aziende alberghiere, come definite dall'articolo 2,
commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, che, pur avendo ottenuto la
classificazione regionale ai sensi della l.r. 33/1984 medesima e
l'autorizzazione comunale all'esercizio o per le quali sia stata
presentata la prescritta segnalazione certificata di inizio
attività, non siano in attività o la cui attività sia
temporaneamente cessata, purché non ne sia stata mutata la
destinazione d'uso e purché sia presentato, entro un anno dalla
conclusione dei lavori, un piano di ripresa dell'attività alla
struttura regionale competente in materia di turismo; (43f)
b) agli esercizi di affittacamere che, pur avendo ottenuto
l'autorizzazione comunale all'esercizio o per le quali sia stata
presentata la prescritta segnalazione certificata di inizio
attività, non siano in attività o la cui attività sia
temporaneamente cessata, purché non ne sia stata mutata la
destinazione d'uso e purché sia presentato alla struttura regionale
competente in materia di turismo un piano di ripresa dell'attività
entro un anno dalla conclusione dei lavori; (43g)
c) alle strutture in fase di realizzazione, assentite da
concessione edilizia con espressa destinazione ad azienda
alberghiera o di affittacamere, ancorché eventualmente non
ultimate. In tale caso, la concessione edilizia deve essere stata
rilasciata antecedentemente alla data del 31 marzo 2010 e per
volume esistente si intende il volume concessionato (43h).
2bis. Gli ampliamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere
realizzati anche mediante più interventi purché l'ampliamento
complessivo non superi, per ogni unità immobiliare, il 40 per cento
del volume esistente alla data del 31 marzo 2010 calcolato al netto
degli eventuali ampliamenti già assentiti dai Comuni ai sensi delle
seguenti disposizioni:
a) articolo 27 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34
(Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di
leggi regionali e altre disposizioni);
b) commi 1 e 2 nel testo introdotto dall'articolo 4, comma 1,
della legge regionale 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti
in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e
di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di
strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile
1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale
della Valle d'Aosta));
c) commi 1 e 2 nel testo modificato dall'articolo 15 della legge
regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle
procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio
edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi
regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18);
d) articolo 1, comma 2, della l.r. 24/2009, nel testo
antecedente la modificazione recata dall'articolo 6 della legge
regionale 30 giugno 2010, n. 19 (Disposizioni urgenti in materia di
strutture, imprese e operatori turistici. Modificazioni di leggi
regionali). (43i)
2ter. Concorrono al computo degli ampliamenti assentibili ai
sensi dei commi 1 e 2, gli eventuali ampliamenti già assentiti dai
Comuni ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2bis, lettere
a), b), c) e d), e ai sensi dei commi 1 e 2 nel testo modificato
dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della l.r. 19/2010. (43l)
3. Agli incrementi volumetrici realizzati ai sensi del presente
articolo si applicano gli eventuali vincoli di destinazione di
natura urbanistica già gravanti sull'immobile oggetto d'intervento
purché di durata residua non inferiore a 5 anni. Qualora
sull'immobile oggetto d'intervento non vi sia alcun vincolo di
destinazione o vi sia, alla data di dichiarazione di abitabilità
delle opere relative all'incremento volumetrico, un vincolo la cui
durata residua è inferiore a 5 anni, al medesimo si applica
comunque un vincolo di durata pari a 5 anni a decorrere dalla
predetta data. Il vincolo di destinazione è trascritto nei registri
immobiliari a cura e spese del beneficiario.
4. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in
deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai
Comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e
c), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle
disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo
II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura
regionale competente in materia di turismo relativamente al
rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui
alla l.r. 33/1984 e della disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996, quando si tratti degli
interventi di cui al comma 2, e delle strutture regionali
competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio,
quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi
del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga,
in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui
all'articolo 52, comma 4, lettera i) (43m).
5. Fatta salva la dotazione di parcheggi esistenti nel limite
fissato dai parametri urbanistici inerenti alla quantità minima
stabilita dal PRG o dal regolamento edilizio, gli interventi di cui
al presente articolo che comportino incremento di capienza o di
capacità ricettiva, ad eccezione di quelli ricadenti nelle zone
territoriali di tipo A, devono assicurare la creazione di posti
auto aggiuntivi rapportati esclusivamente alla maggiore capienza o
capacità ricettiva, anche al di fuori del lotto oggetto
d'intervento purché a distanza non superiore a 300 metri, in misura
pari ad almeno il 50% dei parametri urbanistici medesimi.
6. Le volumetrie assentite ai sensi del presente articolo, che
eccedono quelle assentibili nel rispetto delle norme di piano, non
concorrono alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal
PRG.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle
norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.
Art. 90ter (Volumi destinati a centro benessere in alcune
tipologie di strutture ricettive) (43n)
1. Nelle aziende alberghiere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4,
della l.r. 33/1984, negli esercizi di affittacamere, come definiti
dall'articolo 14 della l.r. 11/1996, e nei complessi ricettivi
all'aperto di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8
(Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia
di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio
1980, n. 34), ivi compresi quelli ricadenti nelle zone territoriali
di tipo A, le superfici e i relativi volumi da destinare a centro
benessere, realizzati al fine di soddisfare esigenze connesse al
miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, non sono
assoggettati alla verifica degli indici urbanistici. Per le
finalità di cui al presente comma, la Giunta regionale definisce,
con propria deliberazione, le attività consentite nei centri
benessere e le relative modalità di esercizio (43o).
2. Nelle residenze turistico-alberghiere di cui all'articolo 2,
comma 4, della l.r. 33/1984, oggetto di intervento ai sensi del
comma 1, la proprietà del centro benessere non può essere
frazionata per tutto il periodo di permanenza del vincolo
urbanistico di destinazione alberghiera dell'immobile interessato.
Il vincolo di non frazionabilità è trascritto presso l'ufficio dei
registri immobiliari competente per territorio, a cura e spese
dell'interessato, entro la data di ultimazione dei lavori
(43p).
3. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in
deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai
Comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e
c), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle
disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo
II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura
regionale competente in materia di turismo, relativamente al
rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui
alla l.r. 33/1984, della disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996 e della disciplina dei
complessi ricettivi all'aperto di cui alla l.r. 8/2002, e delle
strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di
tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su
beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali
di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai
vincoli ulteriori di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i). Per
gli interventi da realizzare nei complessi ricettivi all'aperto, la
verifica della compatibilità della localizzazione dei medesimi
rispetto agli ambiti inedificabili deve essere estesa all'intero
complesso ricettivo (43q).
4. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle
norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.
Art. 90quater (Case e appartamenti per vacanze) (43r)
1. E' consentita la realizzazione di case e appartamenti per
vacanze di cui al Capo VII della l.r. 11/1996, esclusivamente nei
casi di riutilizzo di strutture edilizie esistenti.
2. I Comuni possono individuare le destinazioni d'uso che non
possono essere mutate in case e appartamenti per vacanze. In tal
caso, la deliberazione del Consiglio comunale costituisce modifica
al PRG ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c).
3. I mutamenti di destinazione d'uso assentiti ai sensi del
presente articolo non concorrono alla verifica degli equilibri
funzionali stabiliti dal PRG.
Art. 90quinquies (Monitoraggio degli interventi di ampliamento) (43s)
1. Gli interventi previsti dagli articoli 90bis, commi 1 e 2, e
90ter, comma 1, sono censiti nella banca dati immobiliare
informatizzata di cui all'articolo 12 della legge regionale 4
agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure
urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile
1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), secondo le modalità
stabilite per gli interventi effettuati ai sensi di tale legge.
Art. 90sexies (Verifica degli equilibri funzionali per nuovi villaggi albergo
e RTA a proprietà frazionata) (43t)
1. La costruzione di nuovi villaggi albergo o residenze
turistico-alberghiere a proprietà frazionata ai sensi dell'articolo
7bis della l.r. 33/1984 non concorre alla verifica degli equilibri
funzionali stabiliti dal PRG.
Art. 91 (Vincoli preordinati all'espropriazione e vincoli che
comportano inedificabilità)
1. Le indicazioni del PRG, nella parte in cui incidono su beni
determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati
all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità,
perdono ogni efficacia, qualora entro cinque anni dalla data di
imposizione del vincolo non siano stati approvati i relativi PUD o
i relativi programmi, intese o concertazioni attuativi del PRG o i
progetti, qualora non richiedano la preliminare predisposizione di
uno strumento attuativo. L'efficacia dei vincoli predetti non può
essere protratta oltre il termine di attuazione dell'eventuale
strumento attuativo. (44)
2. Decorsi i termini di cui al comma 1, per gli immobili già
assoggettati a vincolo trova applicazione la disciplina urbanistica
delle relative zone di appartenenza; è tuttavia facoltà del Comune
riconfermare motivatamente tali vincoli ai sensi dell'art. 14,
comma 5, lett. g), prima della scadenza del vincolo stesso
(45).
Art. 92 (Opere costruite su aree soggette al divieto di
attività edificatoria ai sensi di norme regionali non più
vigenti)
1. Possono essere sanate, se conformi alle norme di legge e dei
piani vigenti al momento della presentazione della domanda di
sanatoria e, nelle aree sottoposte a vincolo di tutela ambientale,
previo parere favorevole della struttura regionale competente in
materia di tutela del paesaggio, le opere realizzate su aree già
soggette al divieto di attività edificatoria ai sensi della
normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale
previgente alla presente legge, in base a concessioni o
autorizzazioni annullate o illegittimamente rilasciate.
Art. 93 (Pubblicità stradale)
1. Restano ferme le norme di legge regionale in tema di
limitazione e disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta
ai fini della tutela del paesaggio.
Art. 94 (Servitù militari)
1. Sono fatte salve le servitù concernenti le esigenze di difesa
nazionale ai sensi delle leggi recanti norme in tema di servitù
militari.
Art. 95 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni
statali in materia di altezza minima e di requisiti
igienico-sanitari dei locali di abitazione)
1. Il limite altimetrico al di sopra del quale è consentita,
tenuto conto delle condizioni climatiche e di esposizione e della
tipologia edilizia delle singole località, una riduzione
dell'altezza minima interna utile dei locali abitabili a metri
2,55, è di 300 metri sul livello del mare. L'altezza minima può
essere inferiore a metri 2,55 ma, comunque, non inferiore a metri
2,40 nelle località site oltre 1100 metri sul livello del mare.
2. Nell'effettuazione di opere di restauro o di risanamento
conservativo, anche con mutamento della destinazione d'uso, di
fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del d.lgs.
42/2004 o classificati come monumenti, documenti o di pregio
storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG, è
consentito mantenere l'attuale situazione di fatto dei locali di
abitazione limitatamente all'altezza interna utile, alla superficie
finestrata apribile, alla superficie minima delle stanze da letto e
di soggiorno e degli alloggi monostanza. (45a)
2bis. Nell'effettuazione di opere di restauro o di risanamento
conservativo, anche con mutamento della destinazione d'uso, di
fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del d.lgs.
42/2004 o classificati come monumenti, documenti o di pregio
storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG, è
consentito mantenere l'attuale situazione di fatto dei locali non
utilizzati a scopo abitativo limitatamente all'altezza interna
utile, alla superficie finestrata apribile e alla superficie minima
dei vani. (45b).
3. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 2bis,
nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo o di
ristrutturazione di fabbricati compresi nelle zone territoriali di
tipo A, si applicano i limiti seguenti: (45c)
a) altezza minima interna utile dei locali di abitazione: metri
2,20; il limite dell'altezza minima interna utile dei locali di
abitazione in metri 2,20 dev'essere inteso nei termini
seguenti:
1) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima
interna inferiore a metri 2,20 devono, in sede di recupero, essere
sopraelevati al fine di raggiungere tale altezza minima e possono
mantenere tale altezza minima, qualora già esistente;
2) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima
interna maggiore di metri 2,20 possono, in sede di recupero, essere
abbassati fino a tale altezza minima;
3) nei volumi esistenti aventi destinazione non abitativa
possono essere ricavati locali ad uso abitazione con altezza minima
interna pari a metri 2,20, anziché con altezza pari a quella
prevista per i nuovi locali di abitazione, qualora le altezze dei
volumi esistenti lo consentano;
b) superficie minima delle stanze da letto:
1) stanze per una persona: metri quadrati 7,50;
2) stanze per due persone: metri quadrati 11,50;
c) superficie finestrata apribile pari a quella esistente purché
non inferiore a 1/32 della superficie di pavimento.
4. In caso di locali adibiti ad abitazione aventi altezza non
uniforme, le altezze minime interne utili di cui ai commi 1 e 3
devono essere intese come riferite all'altezza media dei locali
abitabili.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai
fabbricati ubicati esternamente alle zone territoriali di tipo A
purché classificati dal PRG di pregio storico, culturale,
architettonico o ambientale.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano
le disposizioni statali in materia igienico-sanitaria relativamente
all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei
locali di abitazione.
7. I fabbricati destinati ad abitazione e quelli destinati ad
albergo, commercio o uffici devono essere serviti da canne fumarie
per permettere il riscaldamento autonomo di tutti i vani. Per ogni
100 metri quadrati di superficie utile abitabile o, in ogni caso,
per ogni unità d'immobile, vi è l'obbligo di installare una canna
fumaria.
Art. 95bis (Disciplina del trattamento dei dati e delle informazioni
territoriali) (45d)
1. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale), la Regione e i Comuni
assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la
trasmissione, la conservazione e la fruibilità dei dati e delle
informazioni, in formato digitale, derivanti dall'applicazione dei
titoli II, III, IV e V.
2. La Regione e i Comuni, in forma singola o associata
attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo
I, capo IV, della l.r. 54/1998, rendono disponibili tramite il sito
istituzionale i dati e le informazioni di cui al comma 1 in proprio
possesso, secondo i livelli di protezione previsti dalla normativa
vigente.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, d'intesa con
il Consiglio permanente degli enti locali, disciplina le modalità
di trasmissione in formato digitale dei dati e delle informazioni
di cui al comma 1.
Art. 96 (Modificazioni)
1. (46)
2. (47)
3. (48)
4. (48)
5. (50)
6. (51)
Art. 97 (Applicazione di disposizioni statali in materia
edilizia e urbanistica)
1. Solo per quanto non disciplinato dalla presente legge e da
altre leggi regionali hanno applicazione le norme statali in
materia edilizia e urbanistica.
Art. 98 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 28 aprile 1960, n. 3 (Legge regionale urbanistica e per la
tutela del paesaggio in Valle d'Aosta);
b) 11 marzo 1968, n. 9 (Norme per l'approvazione del piano
regolatore della Conca di Pila, nel Comune di Gressan);
c) 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti
disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti
igienico-sanitari dei locali di abitazione);
d) 16 marzo 1976, n. 12 (Modificazioni della legge regionale 28
aprile 1960, n. 3, concernente la materia urbanistica e la tutela
del paesaggio, della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13,
concernente l'istituzione e il funzionamento delle Comunità
montane, e della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15,
concernente i controlli sugli atti degli enti locali);
e) 16 maggio 1977, n. 33 (Interpretazione autentica della legge
regionale 23 febbraio 1976, n. 11);
f) 4 aprile 1978, n. 6 (Modificazione della legge regionale 11
marzo 1968, n. 9 concernente l'approvazione del piano regolatore
della Conca di Pila, in comune di Gressan);
g) 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di
pianificazione territoriale);
h) 2 marzo 1979, n. 11 (Disciplina concernente l'edificabilità
dei suoli in Valle d'Aosta e ulteriori norme in materia
urbanistica);
i) 31 maggio 1979, n. 32 (Ulteriori norme in materia urbanistica
e di pianificazione territoriale e disciplina concernente
l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta);
l) 30 ottobre 1979, n. 63 (Ulteriore modificazione della legge
regionale 11 marzo 1968, n. 9, concernente l'approvazione del piano
regolatore della conca di Pila in comune di Gressan);
m) 7 dicembre 1979, n. 74 (Provvedimenti in materia di
edificabilità dei suoli);
n) 16 gennaio 1980, n. 1 (Sostituzione della tabella di cui
all'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 63,
recante ulteriore modificazione della legge regionale 11 marzo
1968, n. 9, concernente l'approvazione del piano regolatore della
conca di Pila, in comune di Gressan);
o) 6 giugno 1980, n. 25 (Disciplina integrativa alle attuali
disposizioni statali per l'altezza minima e le condizioni
igienico-sanitarie dei locali uso di abitazione);
p) 9 giugno 1981, n. 32 (Ulteriori modificazioni della L.R. 15
giugno 1978, n. 14: norme in materia urbanistica e di
pianificazione territoriale e modificazioni dell'articolo 3 della
L.R. 22 luglio 1980, n. 34: disciplina delle attività di ricezione
turistica all'aperto);
q) 24 agosto 1982, n. 50 (Ulteriori modificazioni della L.R. 11
marzo 1968, n. 9, concernente l'approvazione del piano regolatore
della conca di Pila, in Comune di Gressan);
r) 1 aprile 1987, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 15 giugno 1978, n. 14, concernente "norme in materia
urbanistica e di pianificazione territoriale" e successive
modificazioni);
s) 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente
specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali,
denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta);
t) 18 maggio 1993, n. 34 (Modificazioni della legge regionale 12
gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica
considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato
piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta));
u) 7 aprile 1994, n. 9 (Ulteriori modificazioni alla legge
regionale 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale
avente specifica considerazione dei valori paesistici ed
ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle
d'Aosta));
v) 9 agosto 1994, n. 44 (Modificazioni di norme regionali in
materia urbanistica: legge regionale 28 aprile 1960, n. 3 (Legge
regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle
d'Aosta); legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia
urbanistica e di pianificazione territoriale); legge regionale 2
marzo 1979, n. 11 (Disciplina concernente l'edificabilità dei suoli
in Valle d'Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica); legge
regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei
beni culturali));
z) 2 dicembre 1994, n. 73 (Interpretazione autentica della legge
regionale 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle
vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e
requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione));
aa) 2 settembre 1996, n. 32 (Ulteriori modificazioni alle leggi
regionali 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di
pianificazione territoriale) e 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano
urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori
paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico
della Valle d'Aosta). Norme di coordinamento e in materia di
autorizzazione paesistica).
2. (52)
3. Il comma primo dell'art. 8 l.r. 56/1983 è abrogato.
4. L'art. 17 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme
concernenti le Comunità Montane) è abrogato.
5. Sono comunque abrogate le disposizioni che contrastano con le
norme della presente legge.
Art. 99 (Disposizioni transitorie) (**)
1. Fino all'attuazione degli adempimenti previsti dalla
legislazione in materia di sicurezza della circolazione,
nell'edificazione in fregio alle strade carrabili regionali e
comunali, si devono osservare le seguenti distanze minime:
a) all'interno degli insediamenti previsti dai PRG: metri 7,50
dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza
inferiore o uguale a metri 5,00; metri 9,00 dall'asse della
carreggiata per strade con carreggiata di larghezza compresa fra i
metri 5,01 e metri 8,00; metri 15,00 dall'asse della carreggiata
per strade con carreggiata di larghezza superiore a metri 8,00;
b) nelle altri parti del territorio: metri 14,00 dall'asse della
carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o
uguale a metri 8,00; metri 27,50 dall'asse della carreggiata per
strade con carreggiata di larghezza superiore a metri 8,00.
2. Si definisce carreggiata la parte di piattaforma stradale
destinata al transito dei veicoli con esclusione delle aree di
sosta e di parcheggio, delle piste ciclabili, dei marciapiedi
nonché delle strutture non transitabili, come cunette, arginelle,
parapetti e simili; fino all'approvazione del provvedimento di cui
all'art. 39 la distanza minima da osservare nell'edificazione in
fregio alle strade pedonali comunali è fissata in cinque metri da
misurare dall'asse delle strade stesse.
3. Nelle zone territoriali di tipo E dei PRG possono essere
edificati ad una distanza dalle strade pari a quella prevista dal
comma 1, lettera a):
a) i fabbricati agricoli in possesso del parere favorevole di
cui all'articolo 22, comma 2, lettera e);
b) i fabbricati realizzati per finalità di interesse generale o
sociale. (53)
3bis. Per gli interventi di cui al comma 3, il titolo
abilitativo può essere rilasciato previa deliberazione del
Consiglio comunale interessato che attesti la necessità di
realizzare il fabbricato nel rispetto delle distanze minime di cui
al comma 1, lettera a), e, nel caso dei fabbricati di cui al comma
3, lettera b), la finalità di interesse generale e sociale.
(54)
Art. 100 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entrerà in vigore il centoventesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
(*) L'art. 20, comma 4, della L.R. 4 novembre 2005, n. 25, ha
disposto la sostituzione dell'espressione "impianti per le
telecomunicazioni", ovunque ricorra nella legge, con l'espressione
"strutture per radiotelecomunicazioni".
(**) Si veda, tuttavia, l'art. 20, comma 2, lettera a), della
L.R. 20 novembre 2006, n. 26.
(***) Si veda l'articolo 34, comma 3, della L.R. 12 giugno 2012,
n. 17, che così recita:
"3. Ogni riferimento contenuto nella l.r. 11/1998 o in altre
leggi e regolamenti regionali alla concessione edilizia e alla
denuncia di inizio dell'attività, nelle versioni precedenti alle
modificazioni introdotte dagli articoli 23, 24 e 25 della presente
legge, deve intendersi effettuato, rispettivamente, al permesso di
costruire e alla segnalazione certificata di inizio attività
edilizia (SCIA edilizia).".
(1) Comma aggiunto dall'art. 34, comma 1, della L.R. 9 dicembre
2004, n. 30.
(b) Si veda l'articolo 34, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012,
n. 17, che così recita:
"2. Ogni riferimento contenuto nella l.r. 11/1998 alla legge 1
giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e
storico), e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle
bellezze naturali), deve intendersi effettuato alle corrispondenti
disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137).".
(1a) Comma così modificato dall'art. 30, comma 2, lettera a),
della L.R. 26 maggio 2009, n.12.
(a) Disposizione modificata dall'articolo 34, comma 1, della
L.R. 12 giugno 2012, n. 17.
(2) Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 15
dicembre 2003, n. 21.
(3) Comma sostituito dall'art. 30, comma 2, della L.R. 15
dicembre 2003, n. 21, dall'art. 1, comma 1, della L.R. 16 ottobre
2006, n. 22, e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R.
12 giugno 2012, n. 17.
(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 16 ottobre
2006, n. 22, e così modificato dall'art. 26, comma 1, della L.R. 24
dicembre 2007, n. 34.
(5) Comma inserito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 16 ottobre
2006, n. 22, e, in ultimo, abrogato dall'articolo 40, comma 1,
della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.
(6) Comma inserito dall'art. 1, comma 4, della L.R. 16 ottobre
2006, n. 22, e, in ultimo, abrogato dall'articolo 40, comma 1,
della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.
(7) Comma inserito dall'art. 1, comma 5, della L.R. 16 ottobre
2006, n. 22, modificato dall'art. 26, comma 1, della L.R. 24
dicembre 2007, n. 34, e, in ultimo, abrogato dall'articolo 40,
comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.
(8) Comma inserito dall'art. 1, comma 6, della L.R. 16 ottobre
2006, n. 22, e, in ultimo, abrogato dall'articolo 40, comma 1,
della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.
(9) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 3, della L.R. 15 dicembre
2003, n. 21, e, in ultimo, abrogato dall'articolo 40, comma 1,
della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.
(9a) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.R. 12 giugno
2012, n. 17.
(9b) Lettera sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(9c) Lettera modificata dall'art. 2, comma 2, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(10) Comma abrogato dall'art. 30, comma 2, lettera b), della
L.R. 26 maggio 2009, n.12.
(11) Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 16 ottobre
2006, n. 22, dall'art. 26, comma 2 e 3, della L.R. 24 dicembre
2007, n. 34, e così sostituito dall'art. 30, comma 3, della L.R. 26
maggio 2009, n.12.
(11a) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17. Le modificazioni si applicano, ai sensi
dell'art. 35, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17, a
decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della medesima legge.
(11b) Comma sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17. Le modificazioni si applicano, ai sensi
dell'art. 35, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17, a
decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della medesima legge.
(11c) Articolo già sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R.
12 giugno 2012, n. 17, e in seguito sostituito dal comma 1
dell'articolo 1 della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
(12) Lettera modificata dall'art. 27, comma 1, della L.R. 5
dicembre 2005, n. 31, e ulteriormente modificata dall'art. 5, comma
1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.
(12a) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 2, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(12b) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, della L.R. 12 giugno
2012, n. 17.
(12c) Titolo così modificato dall'art.1 della L.R. 17 giugno
2009, n. 18.
(13) Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 29 marzo
2007, n. 4.
(13a) Comma così modificato dall'art. 30, comma 2, lettera c),
della L.R. 26 maggio 2009, n.12.
(13b) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(14) Articolo abrogato dal comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 8
marzo 2013, n. 6.
(14a) Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 17 giugno 2009,
n. 18, di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con
sentenza della Corte costituzionale 28 aprile 2010, n. 168.
(14b) Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 17 giugno
2009, n. 18.
(14c) Alinea modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(14d) Comma modificato dall'art. 7, comma 2, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(15) Articolo sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(16) Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(17) Articolo sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(18) Articolo sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(19) Articolo sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(20) Comma sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(21) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, della L.R. 12 giugno
2012, n. 17.
(22) Articolo sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(23) Articolo sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(24) Comma sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(25) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 2, della L.R. 12 giugno
2012, n. 17.
(26) Comma sostituito dall'art. 17, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(27) Comma inserito dall'art. 17, comma 2, della L.R. 12 giugno
2012, n. 17.
(28) Comma sostituito dall'art. 17, comma 3, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(29) Comma sostituito dall'art. 17, comma 4, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(30) Comma sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(31) Comma sostituito dall'art. 18, comma 2, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(32) Lettera modificata dall'art. 19, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(35) Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 16 ottobre
2006, n. 22.
(35a) Comma inserito dall'art. 19, comma 2, della L.R. 12 giugno
2012, n. 17.
(35b) Comma inserito dall'art. 19, comma 3, della L.R. 12 giugno
2012, n. 17.
(35c) Comma modificato dall'art. 19, comma 4, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(35d) Articolo sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(35e) Comma sostituito dall'art. 21, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(35f) Lettera abrogata dall'articolo 40, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(35g) Comma abrogato dall'articolo 40, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(35h) Lettera inserita dal comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 8
marzo 2013, n. 6.
(36) Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2006, n.
21, e in ultimo dall'art. 21, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012,
n. 17.
(37) Articolo sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(37a) Articolo sostituito dall'art. 23, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(37b) Articolo inserito dall'art. 24, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(37c) Articolo sostituito dall'art. 25, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(37d) Articolo inserito dall'art. 26, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(37e) Comma modificato dall'art. 27, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(37f) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 8
marzo 2013, n. 6.
(37g) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 8
marzo 2013, n. 6.
(37h) Lettera abrogata dal comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 8
marzo 2013, n. 6.
(37i) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 8
marzo 2013, n. 6.
(38) Comma inserito dall'art. 20, comma 3, della L.R. 4 novembre
2005, n. 25, e modificato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(39) Articolo così sostituito dall'art. 27, comma 2, della L.R.
5 dicembre 2005, n. 31.
(40) Comma così modificato dall'art. 27, comma 3, della L.R. 5
dicembre 2005, n. 31.
(41) Comma così modificato dall'art. 30, comma 4, della L.R. 15
dicembre 2003, n. 21.
(42) Lettera aggiunta dall'art. 45 della L.R. 15 dicembre 2003,
n. 21.
(42a) Comma sostituito dall'art. 29, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17. Le modificazioni si applicano, ai sensi
dell'art. 35, comma 5, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17, ai
procedimenti in essere alla data di entrata in vigore della
medesima legge.
(43) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 16, della L.R. 20
gennaio 2005, n.1.
(43a) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 1° agosto
2012, n. 27.
(43a1) Comma così modificato dall'art. 12, comma 2, della L.R.
1° agosto 2012, n. 27.
(43b) Comma abrogato dall'art. 40, comma 1, della L.R. 12 giugno
2012, n. 17.
(43c) Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 17 giugno 2009,
n. 18.
(43d) Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 1, della L.R.
30 giugno 2010, n. 19.
(43e) Comma sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.R. 30
giugno 2010, n. 19, e così modificato dall'art. 2, comma 1, della
L.R. 16 febbraio 2011, n. 1, e dall'art. 3, comma 1, della L.R. 30
gennaio 2012, n. 1.
(43f) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 3, della L.R.
16 febbraio 2011, n. 1 e, in seguito, dall'articolo 32 della legge
regionale 23 maggio 2011, n. 12.
(43g) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 4, della L.R.
16 febbraio 2011, n. 1 e, in seguito, dall'articolo 32 della legge
regionale 23 maggio 2011, n. 12.
(43h) Articolo già modificato dall'art.15 della L.R. 4 agosto
2009, n. 24, sostituito dall'art. 3, comma 3, della L.R. 30 giugno
2010, n. 19, e così ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 2,
della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1.
(43i) Comma inserito dall'art. 3, comma 4, della L.R. 30 giugno
2010, n. 19, e così sostituito dall'art. 2, comma 5, della L.R. 16
febbraio 2011, n. 1.
(43l) Comma inserito dall'art. 2, comma 6, della L.R. 16
febbraio 2011, n. 1.
(43m) Comma modificato dall'art.15, comma 5, della L.R. 4 agosto
2009, n. 24, e modificato dall'art. 28, comma 2, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(43n) Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 17 giugno 2009,
n. 18.
(43o) Comma così modificato dall'art.16, comma 1, della L.R. 4
agosto 2009, n. 24.
(43p) Comma sostituito dall'art. 3, comma 5, della L.R. 30
giugno 2010, n. 19.
(43q) Comma così modificato dall'art. 16, comma 2, della L.R. 4
agosto 2009, n. 24, e modificato dall'art. 28, comma 2, della L.R.
12 giugno 2012, n. 17.
(43r) Articolo inserito dall'art. 3, comma 6, della L.R. 30
giugno 2010, n. 19.
(43s) Articolo inserito dall'art. 3, comma 7, della L.R. 30
giugno 2010, n. 19.
(43t) Articolo inserito dall'art. 3, comma 8, della L.R. 30
giugno 2010, n. 19.
(44) Comma modificato dall'art. 35 della L.R. 2 luglio 2004, n.
11. Si veda inoltre, in deroga, l'art. 27, comma 4, della L.R. 5
dicembre 2005, n. 31. In ultimo modificato dall'art. 30, comma 1,
della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.
(45) Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2006, n.
22e in ultimo modificato dall'art. 30, comma 2, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(45a) Comma sostituito dall'art. 31, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(45b) Comma inserito dall'art.17 della L.R. 4 agosto 2009, n. 24
e così modificato dall'art. 31, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012,
n. 17.
(45c) Comma modificato dall'art. 31, comma 3, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(45d) Articolo inserito dall'art. 32, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(46) Sostituisce il comma quarto dell'art. 5 della L.R. 10
giugno 1983, n. 56.
(47) Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 giugno 1999, n.
14. Sostituiva il comma 1 bis dell'art. 6 della L.R. 4 marzo 1991,
n. 6.
(48) Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 giugno 1999, n.
14. Sostituiva il comma 1 ter dell'art. 6 della L.R. 4 marzo 1991,
n. 6.
(49) Sostituisce la lett. a) del comma 1 dell'art. 4 della L.R.
27 maggio 1994, n. 18.
(50) Aggiunge la lett. gbis) al comma 1 dell'art. 4 della L.R.
27 maggio 1994, n. 18.
(51) Sostituisce il comma 3 dell'art. 12 della L.R. 20 giugno
1996, n. 12.
(52) Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 24 giugno 2002, n.
8.
(53) Comma sostituito dall'art. 33, comma 1, della L.R. 12
giugno 2012, n. 17.
(54) Comma aggiunto dall'art. 33, comma 2, della L.R. 12 giugno
2012, n. 17.
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