Legge regionale 10 aprile 1997, n. 11
Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza
regionale.
(B.U. 22 aprile 1997, n. 18).
CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE, COMPETENZA E REQUISITI
Art. 1 (Principi generali).
1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per le
nomine e le designazioni di competenza della Regione per incarichi
in società, enti, istituti, fondazioni e associazioni, nonché in
altri organismi pubblici e privati, in base a leggi, regolamenti,
statuti e convenzioni.
2. La Regione provvede alle nomine e designazioni di cui al
comma 1, secondo modalità atte a garantire la pubblicità e la
possibilità di partecipazione ed a consentire il controllo della
comunità regionale.
3. Le nomine e le designazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
effettuate nel rispetto dei requisiti di esperienza e
professionalità, rapportati alla specificità dell'attività svolta
dall'organo o dall'organismo cui esse si riferiscono e secondo i
criteri dell'avvicendamento e della limitazione degli
incarichi.
Art. 2 (Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) quando per la nomina o designazione è esplicitamente
richiesto il requisito di consigliere regionale;
b) nei casi di rappresentanza di diritto in relazione a cariche
già rivestite;
c) quando la persona da nominare o designare sia direttamente ed
immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti
e convenzioni.
Art. 3 (Competenza in materia di nomine e designazioni).
1. Ai sensi dell'art. 26 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), il Consiglio
regionale è competente a deliberare le nomine e designazioni di cui
all'allegato A attribuite alla Regione in base a norme statali o
regionali, salva diversa disposizione delle stesse, e le nomine non
attribuite alla competenza della Giunta regionale.
2. Spetta alla Giunta regionale deliberare le nomine e
designazioni in società ed enti strumentali.
3. Sono delegate agli enti locali della Valle d'Aosta le nomine
e le designazioni di competenza regionale di rappresentanti
pubblici in seno ad organismi diversi, di cui all'allegato B, nel
rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla presente
legge.
4. Per le nomine e designazioni ad essa spettanti, la Giunta
regionale può procedere ad integrare, con propria deliberazione,
l'allegato B di cui al comma 3.
Art. 4 (Requisiti dei candidati).
1. I candidati in seno agli organi di controllo delle società,
enti, associazioni ed altri organismi pubblici e privati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) i sindaci ed il presidente del collegio dei sindaci delle
società, enti ed organismi pubblici e privati, per i quali ciò è
previsto a norma di legge o di statuto, devono essere iscritti nel
registro dei revisori contabili, istituito con il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n.
84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili) ed il decreto del
Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento
recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei
revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88);
b) i sindaci ed il presidente del collegio dei sindaci delle
altre società, per le quali non sussiste l'obbligo di cui alla
lett. a), devono essere iscritti agli ordini professionali dei
dottori commercialisti o dei ragionieri collegiati;
c) in tutti gli altri organismi, enti ed associazioni non
contemplati alle lett. a) e b), i candidati sindaci o revisori dei
conti devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria
superiore, ovvero avere acquisito esperienza almeno triennale
maturata in attività amministrativa e/o di controllo in organismi
pubblici o privati.
2. I candidati in seno agli organi collegiali dei diversi
organismi devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria
superiore, ovvero di esperienza almeno triennale maturata in almeno
uno dei seguenti settori:
a) attività professionale autonoma nel settore cui si riferisce
la nomina o la designazione;
b) attività dipendente, con funzioni di responsabilità
gestionale, in enti, società o altri organismi pubblici o privati
di dimensione economica o strutturale assimilabile a quella
dell'organismo in seno al quale è previsto l'incarico;
c) attività in seno ad organi di amministrazione o di controllo
di società, enti, istituti, fondazioni, associazioni o di altri
organismi pubblici o privati;
d) qualità di consigliere o amministratore in seno
all'Amministrazione regionale, o di amministratore in seno ad un
Comune o ad una Comunità montana della regione.
3. Il presidente, il vicepresidente, l'amministratore delegato
di società, istituti, fondazioni, associazioni, enti ed altri
organismi pubblici e privati devono essere in possesso di diploma
di laurea, ovvero di esperienza almeno quinquennale maturata in
almeno uno dei seguenti settori:
a) attività professionale autonoma nel settore cui si riferisce
la nomina o la designazione;
b) attività di tipo dirigenziale o di presidente o di
amministratore delegato maturata in enti, società, fondazioni,
associazioni o altri organismi pubblici o privati di dimensione
economica o strutturale assimilabile a quella dell'organismo in
seno al quale è previsto l'incarico;
c) qualità di consigliere o amministratore in seno
all'Amministrazione regionale, o di Sindaco di un Comune o di
Presidente di una Comunità montana della regione.
4. Ulteriori requisiti possono essere previsti da leggi o
regolamenti specifici o dagli ordinamenti degli enti
interessati.
Art. 5 (Cause di esclusione).
1. Non possono essere candidati, né ricoprire gli incarichi di
cui alla presente legge coloro che:
a) si trovino in stato di interdizione legale o di interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese;
b) si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19
marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art.
1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni
e nomine presso le regioni e gli enti locali) e dalla legge 12
gennaio 1994, n. 30 (Disposizioni modificative della L. 19 marzo
1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e
gli enti locali, e della L. 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di
elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto
ordinario);
c) siano stati condannati con sentenza definitiva a pena
detentiva per uno dei reati previsti dal regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per
la disciplina della funzione creditizia), e successive
modificazioni, ovvero per uno dei delitti previsti nel libro V,
titolo XI del codice civile o dal regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), e successive modificazioni.
2. Chi ha ricoperto il medesimo incarico per tre mandati
consecutivi, o comunque per dieci anni consecutivi, non può essere
immediatamente nominato o designato per ricoprire lo stesso
incarico. A tal fine, fermo restando il limite massimo di dieci
anni consecutivi, per mandato si intende quello di durata uguale o
superiore alla metà della durata dell'organo cui il mandato si
riferisce (1).
3. Il sopravvenire di una delle cause di esclusione di cui al
comma 1 nel corso dell'incarico comporta la revoca da parte
dell'organo che ha proceduto alla nomina, salvo il caso di cui al
comma 1, lett. a), che comporta la decadenza immediata
dall'incarico stesso.
Art. 6 (Incompatibilità).
1. Le persone nominate o designate ai sensi della presente legge
non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste in
ordine alle funzioni da ricoprire.
2. In ogni caso, non possono ricoprire gli incarichi previsti
dalla presente legge:
a) i membri del Parlamento nazionale o europeo, del Consiglio
regionale o della Giunta regionale;
b) i componenti di organi consultivi, di vigilanza e di
controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli organi ai
quali si riferisce la nomina o la designazione;
c) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o di altra
giurisdizione speciale o onoraria;
d) gli avvocati e procuratori presso l'Avvocatura dello
Stato;
e) gli appartenenti alle forze armate o alla Polizia di Stato in
servizio permanente effettivo;
f) coloro che si trovino in conflitto di interesse con
riferimento ai relativi incarichi;
g) coloro che abbiano una lite pendente, penale, civile o
amministrativa nei confronti della Regione o dell'organismo
interessato alla nomina.
3. La nomina o la designazione è revocata se il nominato o
designato, al momento dell'accettazione, non abbia fatto cessare
formalmente le eventuali situazioni d'incompatibilità.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale individua, ai sensi dell'art. 8 della
legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione
dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione
della disciplina del personale) la struttura regionale responsabile
dell'attivazione e della tenuta dell'albo di cui all'art. 7.
5. Il dirigente della struttura di cui al comma 4, accertata
d'ufficio o su comunicazione ai sensi dell'art. 12, comma 4, la
sussistenza di situazioni d'incompatibilità sopravvenuta invita
l'interessato a rimuoverle formalmente entro il termine di venti
giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Trascorso
inutilmente tale termine, l'organo competente procede ai sensi
degli art. 14 e 15.
6. Gli incarichi negli organi di amministrazione di cui alla
presente legge sono tra loro cumulabili, se compatibili, nella
misura massima di tre incarichi retribuiti per ogni persona.
7. Gli incarichi negli organi di controllo e di revisione sono
tra loro cumulabili, se compatibili, nella misura massima di dieci
per ogni persona, di cui quattro remunerati, tre non remunerati e
tre quali sindaci supplenti.
CAPO II PROCEDIMENTO DI NOMINA
Art. 7 (Albo delle nomine e designazioni).
1. Presso la struttura di cui all'art. 6, comma 4, è istituito
l'albo delle nomine e designazioni di cui alla presente legge, di
seguito denominato albo. L'albo è articolato in due sezioni,
concernenti rispettivamente, per ogni organismo, le nomine o
designazioni di competenza regionale e la registrazione degli
incarichi attribuiti o cessati.
2. L'albo è predisposto, tenuto e aggiornato dalla struttura di
cui all'art. 6, comma 4, secondo modalità che assicurino un'agevole
consultazione dello stesso e la possibilità di una completa
conoscenza degli atti di nomina o designazione.
Art. 8 (Contenuti dell'albo).
1. Nella prima sezione dell'albo, sono indicati i soggetti di
cui all'art. 1, comma 1, in seno ai quali la Regione deve
provvedere a nominare o designare propri rappresentanti ai sensi
della presente legge.
2. Per ogni nomina o designazione sono indicati:
a) l'organo competente a deliberare la nomina o
designazione;
b) l'organo e la carica cui si riferisce la nomina o
designazione;
c) la normativa di riferimento;
d) i requisiti occorrenti per la nomina o designazione, nonché
le funzioni inerenti alla carica e la sua durata;
e) l'eventuale emolumento ed il suo ammontare;
f) le modalità per la presentazione delle candidature (1a);
g) le proposte di candidatura presentate ai sensi dell'art. 10,
che vi rimangono iscritte per cinque anni.
3. Nella seconda sezione dell'albo, al fine di garantire la
massima trasparenza, per ciascuna delle nomine o designazioni sono
indicati:
a) le complete generalità delle persone che ricoprono o hanno
ricoperto gli incarichi, corredate dell'indicazione del titolo di
studio, delle cariche pubbliche e degli incarichi svolti nei cinque
anni anteriori alla nomina o designazione, desunti dal curriculum
presentato;
b) gli estremi del provvedimento di nomina o designazione e
della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale;
c) le eventuali cessazioni dagli incarichi, prima della normale
scadenza del mandato;
d) i compensi percepiti, comunque denominati.
4. Al fine della corretta tenuta dell'albo, i provvedimenti di
nomina o designazione e quelli di cessazione dagli incarichi sono
inviati dagli organi deliberanti alla struttura competente di cui
all'art. 6, comma 4, entro il termine di dieci giorni dalla loro
adozione.
Art. 9 (Inizio del procedimento e pubblicità).
1. L'albo è pubblico ed è consultabile senza alcuna formalità,
fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
riservatezza dei dati personali, presso l'istituenda struttura
delle relazioni con il pubblico di cui all'art. 9 della l.r.
45/1995 e, fino all'istituzione della medesima, presso la struttura
di cui all'art. 6, comma 4.
2. Per le cariche in scadenza è dato avviso tramite
pubblicazione sul Bollettino ufficiale, con l'indicazione delle
cariche da ricoprire e della struttura presso cui è consultabile
l'albo; di tale avviso è data pubblicità attraverso i mezzi di
stampa e di telecomunicazione (2).
3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato entro il 30 settembre
di ogni anno, per le cariche in scadenza nel successivo semestre
gennaio/giugno, ed entro il 30 marzo per quelle in scadenza nel
successivo semestre luglio/dicembre.
4. Copia aggiornata dell'albo, su supporto informatico, è
trasmessa mensilmente al Presidente del Consiglio regionale e, su
richiesta, ai Comuni della regione; a questi ultimi è trasmessa
annualmente copia dell'albo su carta.
Art. 10 (Presentazione delle candidature).
1. I singoli cittadini, i gruppi consiliari, i singoli
consiglieri regionali, i singoli membri dell'esecutivo regionale,
gli ordini professionali, le associazioni, gli enti pubblici o
privati possono presentare, in ogni momento, per le cariche
previste nella prima sezione dell'albo, proposte di candidatura per
gli incarichi contemplati dalla presente legge.
2. (3).
3. Le proposte di candidatura possono essere riferite a più
incarichi, sono presentate al dirigente della struttura competente
di cui all'art. 6, comma 4, e contengono le seguenti
indicazioni:
a) dati anagrafici completi e residenza del candidato;
b) titolo di studio;
c) curriculum dettagliato da cui siano desumibili tutti gli
elementi utili ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui
all'art. 4;
d) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
esclusione o di incompatibilità previste agli art. 5 e 6,
sottoscritta dal candidato, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme);
e) disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta
dal candidato.
4. E' consentito integrare o perfezionare la documentazione di
cui al comma 3 fino al terzo giorno successivo alla data di
presentazione della candidatura. Decorso tale termine, le
candidature incomplete non sono prese in considerazione ai fini
dell'inserimento nell'albo (4).
4bis.Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui
all'articolo 11, comma 1, le candidature devono pervenire alla
struttura di cui all'articolo 6, comma 4, non oltre i quindici
giorni antecedenti i predetti termini, necessari all'espletamento
dell'istruttoria di cui al comma 5 (5).
5. La struttura di cui all'art. 6, comma 4, esamina le
candidature in ordine ai requisiti previsti all'art. 4 e alle cause
di esclusione o di incompatibilità ai sensi degli art. 5 e 6 e,
entro il termine di quindici giorni dalla presentazione delle
candidature medesime, dispone l'inserimento, o il motivato non
inserimento, dei nominativi nella sezione prima dell'albo.
6. Avverso la decisione della struttura di cui all'art. 6, comma
4, di non inserire il nominativo del candidato nella sezione prima
dell'albo, il soggetto proponente la candidatura può ricorrere alla
Giunta regionale o all'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, a seconda che la nomina o la designazione competa alla
Giunta regionale o al Consiglio regionale.
Art. 11 (Nomine e designazioni di competenza regionale).
1. L'organo regionale competente, esaminata la documentazione
presentata dai soggetti inseriti nell'albo, provvede alle nomine o
alle designazioni almeno tre giorni prima della scadenza del
mandato. Per gli incarichi resisi vacanti prima della normale
scadenza, l'organo regionale competente vi provvede entro il
quarantacinquesimo giorno successivo al verificarsi della vacanza;
delle predette cariche è dato avviso attraverso i mezzi di stampa e
di telecomunicazione (6).
2. Qualora il Consiglio o la Giunta non provvedano a quanto di
competenza nei termini di cui al comma 1, alla nomina o
designazione provvedono, nei tre giorni successivi,
rispettivamente, il Presidente del Consiglio o il Presidente della
Giunta.
3. Qualora non vi siano candidature valide presentate, l'organo
competente può provvedere a nominare o designare persone che, pur
non essendo iscritte all'albo, possiedano i requisiti richiesti in
relazione all'incarico da conferire.
Art. 12 (Accettazione della nomina o designazione).
1. La struttura di cui all'art. 6, comma 4, dà notizia della
nomina o designazione all'interessato che, entro dieci giorni dalla
ricezione dell'avviso, deve comunicare per iscritto al presidente
dell'organo che ne ha deliberato la nomina o la designazione:
a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione o di
incompatibilità previste agli art. 5 e 6;
b) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini
fiscali, corredata di fotocopia dell'ultima dichiarazione dei
redditi presentata.
2. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma
1 comporta la revoca della nomina o designazione, salva ogni
eventuale ulteriore azione in sede penale o civile.
3. Ai fini dell'accertamento della non sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 5, l'Amministrazione regionale
acquisisce d'ufficio il certificato generale del casellario
giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti.
4. Qualora, successivamente alla nomina o alla designazione,
l'interessato venga a trovarsi in una delle situazioni previste
agli art. 5 e 6, il medesimo è tenuto, a pena di decadenza
dall'incarico, a darne immediata comunicazione al presidente
dell'organo che ne ha deliberato la nomina o la designazione e al
dirigente della struttura di cui all'art. 6, comma 4.
5. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lett. b), devono essere
presentate nel mese di giugno di ogni anno, compreso quello
successivo alla cessazione dall'incarico.
6. I provvedimenti di nomina e designazione sono pubblicati sul
Bollettino ufficiale entro trenta giorni dalla loro emanazione.
CAPO III INCARICHI
Art. 13 (Doveri inerenti al mandato).
1. Coloro che sono stati nominati o designati ai sensi della
presente legge sono tenuti ad inviare annualmente, o quando sia
loro altrimenti richiesto, una relazione sull'attività svolta al
Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della
Giunta.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono in seguito trasmesse, per
informazione, alle Commissioni consiliari competenti per
materia.
3. Coloro che sono stati incaricati ai sensi della presente
legge devono, nell'espletamento del loro mandato, conformarsi
all'indirizzo politico-amministrativo della Regione e, per quanto
concerne le nomine o designazioni effettuate dalla Giunta
regionale, alle indicazioni di cui al comma 4, compatibilmente con
gli ordinamenti dei singoli organismi in cui sono chiamati ad
operare.
4. Ai fini di cui al comma 3, i soggetti incaricati dalla Giunta
regionale sono tenuti, oltre a quanto previsto al comma 1, a
trasmettere al Presidente della Giunta l'ordine del giorno delle
sedute, in tempo utile affinché la Giunta medesima possa fornire
indicazioni sulla linea programmatica da seguire nel corso delle
stesse.
5. La II^ Commissione consiliare permanente "Affari generali" è
competente a svolgere funzioni di verifica e di valutazione
politica, relativamente all'attività degli enti, delle società o
degli altri organismi pubblici o privati in seno ai quali la
Regione nomina o designa propri rappresentanti ai sensi della
presente legge. A tal fine, su richiesta di almeno due commissari,
la Commissione procede all'audizione dei rappresentanti degli
organismi predetti o provvede ad acquisire direttamente ogni utile
notizia richiedendo ai medesimi, anche tramite i rappresentanti
regionali, di relazionare in merito all'attività svolta dall'organo
o dall'organismo di appartenenza.
Art. 14 (Revoca).
1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 13 può
comportare la revoca della nomina o designazione.
2. Nei casi di revoca sono fatti salvi gli atti compiuti
nell'esercizio del mandato e il provvedimento è comunicato al
dirigente della struttura di cui all'art. 6, comma 4.
Art. 15 (Sostituzioni).
1. Nel caso in cui una persona nominata o designata cessi
dall'incarico, per qualsiasi motivo, si provvede alla sua
sostituzione secondo le procedure previste dalla presente
legge.
2. L'incarico del soggetto subentrante cessa comunque alla
scadenza del mandato dell'organismo di cui è chiamato a far
parte.
Art. 16 (Determinazione della scadenza).
1. Gli incarichi attribuiti ai sensi della presente legge
scadono con la ricostituzione o la decadenza, nei termini di legge,
dell'organo per il quale sono stati conferiti.
Art. 17 (Disposizioni finali e transitorie).
1. La struttura di cui all'art. 6, comma 4, provvede, entro
sessanta giorni dalla sua individuazione, a tutti gli adempimenti
necessari all'istituzione e all'attivazione dell'albo delle nomine
e designazioni.
2. Alle nomine o designazioni di competenza regionale relative
al primo semestre del 1997 si applica, per quanto riguarda il
procedimento e le incompatibilità, la legge regionale 27 marzo
1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza
regionale), con esclusione dei casi di sostituzione di cui all'art.
15 della presente legge.
3. Per le nomine o designazioni già effettuate e relative a
semestri antecedenti a quello di cui al comma 2 si applica la
disciplina delle incompatibilità vigente al momento della loro
effettuazione, con esclusione dei casi di sostituzione di cui
all'art. 15 della presente legge.
4. In sede di prima applicazione, l'avviso di cui all'art. 9,
comma 2, per le cariche in scadenza nel successivo semestre, è
pubblicato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
Art. 18 (Abrogazione e modificazioni).
1. La l.r. 12/1991 è abrogata, fatto salvo quanto previsto
all'art. 17, commi 2 e 3.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 e all'art. 4, comma 4,
la presente legge deve essere osservata anche in presenza di
disposizioni diverse contenute in norme di settore.
3. Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio
regionale, laddove norme di settore prevedano una rappresentanza
della minoranza consiliare, la maggioranza e la minoranza
consiliari individuano i rispettivi candidati scegliendoli tra
quelli iscritti nella prima sezione dell'albo, o nel rispetto di
quanto previsto all'art. 11, comma 3. In carenza delle predette
individuazioni, il Consiglio regionale o il suo Presidente
provvedono comunque alla nomina o designazione ai sensi della
presente legge.
Art. 19 (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31,
comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati A e B (Omissis)
(1) Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 marzo 2007,
n. 4.
(1a) Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre
2004, n. 24.
(2) Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 ottobre
2004, n. 24.
(3) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 29 ottobre
2004, n. 24.
(4) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.R. 29
ottobre 2004, n. 24.
(5) Comma inserito dall'art. 3, comma 3, della L.R. 29 ottobre
2004, n. 24.
(6) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 ottobre
2004, n. 24.
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