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Legge regionale n. 105 del 18 12 1987
Bollettino ufficiale 11 01 1988 n. 0001 SUPPLEMENTO
STRAORDINARIO 21 01 1988 N. 0004
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1986,
n. 51 e integrazione del programma triennale 1987/89 (FRIO).
TITOLO I (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 agosto
1986, n. 51)
Art. 1
1 - Il primo comma, lettera c), articolo 1 della legge regionale
18 agosto 1986, n. 51 è così modificato:
" c) costruzione o adeguamento di strade, acquedotti, reti
fognarie interne, collettori fognanti, impianti di depurazione,
cimiteri, edifici scolastici di rilevante interesse locale nonché
case municipali ".
Art. 2
1- Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18
agosto 1986, n. 51, è sostituito dal seguente:
" 1 - Le richieste di intervento, di cui all'articolo 1, terzo
comma, debbono pervenire alla Regione entro il 31 ottobre dell'anno
immediatamente precedente l'inizio del triennio di programma ".
Art. 3
1 - Il settimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 18
agosto 1986, n. 51 è sostituito dal seguente:
" 7 - I Servizi regionali indicati al primo comma del presente
articolo possono avvalersi di ditte specializzate:
a) per la realizzazione della segnaletica dei sentieri di cui
all'articolo 1, primo comma, lettera a), non inclusi nell'elenco di
cui all'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16;
b) per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1,
primo comma, lettera b), nel qual caso le ditte interessate devono
concordare con la Regione le quantità di personale da impiegare
nelle unità operative, impegnandosi ad assumere, per i fini di cui
al quarto comma, lettera b), personale non qualificato in misura
non inferiore al 40 percento di quello qualificato ".
Art. 4
1 - Dopo l'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1986, n.
51 è inserito il seguente articolo: " Articolo 4 bis (oneri
progettuali)
1- Per i soli interventi inclusi nel programma approvato ai
sensi del precedente articolo 4, la Giunta regionale provvede a
erogare ai soggetti di cui al terzo comma del precedente articolo 1
un contributo finanziario, per gli oneri progettuali relativi agli
interventi medesimi, da determinarsi applicando alla spesa
programmata per la realizzazione dei singoli interventi le
percentuali indicate nella tabella allegata che fa parte integrante
della presente legge ".
TITOLO II (Programma integrativo di interventi FRIO)
Art. 5
1 - È autorizzato, per gli esercizi dal 1988 al 1990, lo
stanziamento di lire 60 miliardi di cui lire 22 miliardi per l'anno
1988, lire 24 miliardi per l'anno 1989 e lire 14 miliardi per
l'anno 1990, per il finanziamento di un programma integrativo del
programma triennale 1987/ 1989, già approvato ai sensi
dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51,
modificato dall'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1987, n.
35. Gli oneri graveranno sul capitolo del bilancio di previsione
per l'anno 1988 e successivi corrispondenti al capitolo 22890 del
bilancio di previsione per l'anno 1987.
Art. 6
1- Il programma integrativo di cui all'articolo 5 è deliberato,
ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1986, n.
51, sulla base delle richieste di intervento pervenute alla Regione
in applicazione dell'articolo 6, terzo comma, della legge regionale
5 gennaio 1987, n. 1 e non incluse nel programma triennale 1987/
1989 per carenza di disponibilità finanziarie.
2 - Ai fini della formazione del programma di cui al primo comma
sono riconsiderate, con le modalità di cui all'articolo 3 della
legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, anche le richieste di
intervento già presentate ed escluse dal programma triennale 1987/
1989 per:
a) inosservanza del termine prescritto dall'articolo 6, terzo
comma, della legge regionale 5 gennaio 1987, n. 1;
b) non rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 2 della
legge regionale 18 agosto 1986, n. 51;
c) carenze progettuali di non rilevante importanza. 3 - Le
richieste di cui al secondo comma, già escluse per i motivi
indicati alle lettere b) e c) del comma medesimo, sono
riconsiderate soltanto se i soggetti richiedenti provvedono, entro
un mese dall'entrata in vigore della presente legge, a produrre la
documentazione comprovante il rispetto dei requisiti formali
previsti dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e
l'eliminazione delle carenze progettuali accertate dal Nucleo di
valutazione di cui all'articolo 3 della stessa legge.
TITOLO III (Norme transitorie e finanziarie)
Art. 7
1 - Per il completamento o la realizzazione delle opere relative
a progetti concernenti la costruzione di collettori fognanti e
impianti di depurazione per i quali sono stati chiesti alla
Regione, alla data del 31 marzo 1988, il finanziamento o la
realizzazione ai sensi della legge regionale 6 agosto 1985, n. 61,
si applicano le procedure previste dalla legge medesima.
2 - La determinazione delle autorizzazioni di spesa per la
realizzazione degli interventi di cui al primo comma del presente
articolo è demandata alla legge finanziaria di cui all'articolo 19
della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
Art. 8
1 - Per l'applicazione dell'articolo 4 della presente legge è
autorizzata la spesa di lire 2000 milioni per l'anno 1987,
relativamente ai contributi da liquidarsi per i progetti inclusi
nei programmi già approvati alla data di entrata in vigore della
presente legge, e la spesa di lire 2400 milioni per l'anno 1988
relativamente ai contributi da liquidarsi per i progetti che
saranno inclusi nel programma integrativo di cui all'articolo
5.
2 - I relativi oneri graveranno sul capitolo di nuova
istituzione n. 22892 del bilancio di previsione della Regione per
l'esercizio finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli dei
futuri bilanci.
3 - Alla determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione
dell'articolo 4 della presente legge per gli anni successivi al
1988 si provvede con la legge finanziaria di cui all'articolo 19
della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
Art. 9
1 - Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 5 della
presente legge si provvede per gli esercizi 1988 e 1989 mediante
utilizzo per complessive lire 46 miliardi delle risorse disponibili
relative al programma 3.2 (altri oneri non ripartibili) del
bilancio pluriennale 1987- 1989. Per l'esercizio 1990
all'iscrizione degli oneri si provvederà con la legge di
approvazione del relativo bilancio di previsione.
2 - Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 8 della
presente legge si provvede:
- per l'anno 1987 mediante riduzione di lire 2000 milioni dello
stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il
finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese
di investimento) " a valere sui seguenti accantonamenti previsti
nell'allegato 8 del bilancio di previsione per l'anno stesso: per
lire 500 milioni alla voce " Interventi per la costruzione della
sede di uffici finanziari dello Stato ", che è così completamente
utilizzata; per lire 500 milioni alla voce " Interventi per opere
edilizie nei centri storici ", che è così completamente utilizzata;
per lire 200 milioni alla voce " Interventi straordinari per lo
sviluppo ed ammodernamento del sistema economico e produttivo ",
che è così completamente utilizzata;
per lire 600 milioni alla voce " Esperimento pilota per la
realizzazione di centrale idroelettrica ", per la quale resta
disponibile la minor somma di lire 10.600.000; per lire 200
milioni alla voce " Attuazione di un piano straordinario di
edilizia ospedaliera ", per la quale resta disponibile la minor
somma di lire 800.000.000;
- per l'anno 1988 mediante utilizzo per lire 2400 milioni delle
risorse disponibili iscritte nel programma 3.2 " Altri oneri non
ripartibili " del bilancio pluriennale della Regione per gli anni
1987/ 1989.
Art. 10
1 - Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono
apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa Variazione in diminuzione
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per
ulteriori programmi di sviluppo "(spese di investimento)
L. 2.000.000.000
Variazione in aumento
2.1 Interventi a carattere generale
2.1.1. Finanza locale
Codificazione: 2.1.2.3.2.3.11.33.02
Cap. 22892 (di nuova istituzione)
" Contributi agli enti locali a copertura degli oneri
progettuali relativi a opere finanziate tramite il Fondo Regionale
Investimenti Occupazione
- LR 18 dicembre 1987, n. 105
L. 2.000.000.000
TITOLO IV (Dichiarazione di urgenza)
Art. 11
1 - La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo
comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
TABELLA ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 1986, N. 51
Valori percentuali da applicare per la determinazione dei
contributi finanziari per gli oneri progettuali (articolo 4 bis)
ATTO ALLEGATO
TABELLA DEI VALORI PERCENTUALI
Importi Opere TIPOLOGIE DI OPERE
(milioni di Lit.) Recupero Acquedotti Sentieri Strade Edifici
fabbricati fognature
fino a 500 0,7 1,08 4,63 3,84 5,35
da 501 a 1000 0,6 0,96 4,00 3,24 4,49
da 1001 a 2000 0,52 0,84 3,41 2,81 3,90
da 2001 a 3000 0,46 0,72 3,01 2,53 3,52
da 3001 a 4000 0,43 0,66 2,98 2,38 3,31
oltre 4000 0,40 0,60 2,76 2,16 3,000
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