Legge regionale 2 marzo 2010, n. 10
Istituzione del sistema statistico regionale della Valle d'Aosta
(SISTAR-VdA).
(B.U. 23 marzo 2010, n. 12)
Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina le attività di rilevazione,
elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati
statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi,
pubblici e privati, operanti nel territorio regionale, al fine
di:
a) realizzare l'unità di indirizzo ed il coordinamento
metodologico dei processi di produzione statistica,
l'interconnessione in ambito regionale delle fonti informative, la
razionalizzazione dei flussi informativi e l'interscambio dei dati
finalizzati all'informazione statistica;
b) concorrere all'attività del Sistema statistico nazionale di
cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul
sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23
agosto 1988, n. 400), nel rispetto del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), e del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle
statistiche europee;
c) garantire la disponibilità delle informazioni statistiche
necessarie al processo di programmazione, nonché a quello di
monitoraggio e di valutazione delle politiche regionali;
d) promuovere l'informazione statistica e la fruizione dei dati
statistici.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione
assicura che le informazioni statistiche ufficiali siano prodotte
in modo da garantire l'uguale leggibilità dei dati relativi a
uomini e donne, favorendo la diffusione di una cultura di
genere.
Art. 2 (Sistema statistico regionale)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è
istituito il Sistema statistico regionale della Valle d'Aosta, di
seguito denominato Sistar-VdA.
2. Fanno parte del Sistar-VdA:
a) la struttura regionale competente in materia di statistica,
di seguito denominata struttura competente, con funzioni di
coordinamento operativo dell'attività statistica a livello
regionale e di direzione del Sistar-VdA, che si avvale dei
referenti e dei responsabili degli osservatori di cui all'articolo
4, comma 4;
b) gli uffici competenti in materia di statistica degli enti
locali, della Camera valdostana delle imprese e delle professioni -
Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales,
dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste
e dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda
USL), nonché di eventuali altri enti ed organismi pubblici e
privati operanti nel territorio regionale individuati con
deliberazione della Giunta regionale;
c) gli altri uffici competenti in materia di statistica facenti
parte del Sistema statistico nazionale e operanti nel territorio
regionale di cui agli articoli 2 e 3 del d.lgs. 322/1989, previa
stipulazione di apposita convenzione con la struttura
competente.
3. La Regione promuove le opportune intese con gli enti e gli
uffici di cui al comma 2, lettere b) e c), per la realizzazione del
Sistar-VdA ed in particolare per le rilevazioni di interesse
regionale rientranti nel programma statistico regionale di cui
all'articolo 7.
Art. 3 (Attività del Sistar-VdA)
1. Il Sistar-VdA:
a) garantisce la programmazione e il coordinamento dell'attività
di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati
statistici;
b) fornisce al Sistema statistico nazionale i dati informativi
previsti dal programma statistico nazionale di cui all'articolo 13
del d.lgs. 322/1989;
c) sviluppa azioni di ricerca scientifica, di innovazione dei
procedimenti di produzione dei dati statistici, di studio,
sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di
basi informative statistiche regionali;
d) promuove la diffusione delle metodologie statistiche, della
cultura statistica e delle competenze indispensabili per l'accesso
e l'utilizzo delle informazioni statistiche ufficiali.
Art. 4 (Struttura competente)
1. L'ufficio di statistica della Regione, istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 322/1989, è individuato nella
struttura competente.
2. La struttura competente svolge le funzioni di cui
all'articolo 6 del d.lgs. 322/1989 avvalendosi della collaborazione
delle altre strutture di cui al comma 4.
3. Oltre ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 6 del
d.lgs. 322/1989, la struttura competente esercita le funzioni di
cui all'articolo 25 delle legge regionale 31 marzo 2003, n. 7
(Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di
formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per
l'impiego), nonché quelle ad essa conferite dalla Giunta
regionale.
4. Per le finalità di cui al comma 2, ciascun dirigente di primo
livello individua un referente statistico, dandone comunicazione al
dirigente della struttura competente. I referenti, unitamente ai
responsabili degli osservatori regionali individuati da leggi
regionali o da atti amministrativi, rappresentano articolazioni
organizzative nei cui confronti la struttura competente esercita la
funzione di coordinamento tecnico dell'attività statistica,
individuando le nomenclature e le metodologie di base da adottare e
i dati statistici ufficiali da diffondere.
Art. 5 (Comitato di indirizzo e coordinamento per la statistica
regionale)
1. E' istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento per la
statistica regionale, di seguito denominato Comitato, composto:
a) dal dirigente della struttura competente, che lo
presiede;
b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia
di sistemi informativi;
c) dai referenti e dai responsabili degli osservatori di cui
all'articolo 4, comma 4;
d) da due rappresentanti degli enti locali designati dal
Consiglio permanente degli enti locali;
e) da un componente designato dalla Camera valdostana delle
imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et
des activités libérales;
f) da un componente designato dalla società finanziaria
regionale FINAOSTA S.p.A.;
g) da un componente designato dall'Azienda USL;
h) da un componente designato dall'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente (ARPA) della Valle d'Aosta;
i) da un componente designato dall'Università della Valle
d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
j) da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica
(Istat).
2. I membri del Comitato sono nominati dalla Giunta regionale e
restano in carica fino alla scadenza della legislatura nella quale
sono stati nominati.
3. Le designazioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g),
h), i) e j), devono pervenire alla struttura competente entro
sessanta giorni dalla richiesta. Allo scadere del termine, in
difetto delle designazioni, il Comitato opera ugualmente ed è
integrato nella composizione al pervenire delle designazioni
mancanti.
4. In relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle sedute
dirigenti e funzionari regionali e statali, nonché degli altri enti
o organismi facenti parte del Sistar-VdA ovvero esperti scelti tra
docenti universitari nelle materie della statistica, dell'economia,
delle scienze sociali, della demografia, dell'informatica e
dell'epidemiologia.
5. L'attività di segreteria del Comitato è espletata dalla
struttura competente.
6. Il Comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina
il funzionamento, prevedendo, ove del caso, l'istituzione di
sezioni composte da taluni dei componenti individuati in relazione
alla loro specifica specializzazione e dedicate alla trattazione di
particolari problematiche di carattere tecnico-scientifico.
Art. 6 (Compiti del Comitato)
1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a
soddisfare le esigenze informative della Regione e degli altri enti
o organismi facenti parte del Sistar-VdA;
b) promuove lo sviluppo dei sottosistemi informativi di settore,
allo scopo di una loro implementazione a fini statistici e
dell'utilizzo, nell'ambito del Sistar-VdA, delle informazioni
prodotte;
c) stabilisce i criteri e le modalità organizzative per
l'interscambio dei dati tra gli enti o organismi facenti parte del
Sistar-VdA e fornisce il supporto metodologico e scientifico per le
attività statistiche svolte dalla Regione e dagli altri enti o
organismi;
d) promuove gli indirizzi per l'omogeneizzazione e la
razionalizzazione della diffusione dei dati statistici;
e) verifica l'attuazione operativa del programma statistico
regionale;
f) fornisce indicazioni su ogni altra questione indicata dalla
struttura competente.
2. Per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1, il
Comitato emana direttive tecniche e atti di indirizzo nei confronti
degli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA.
Art. 7 (Programma statistico regionale)
1. Il programma statistico regionale individua le informazioni
statistiche ufficiali, le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni
di interesse regionale e locale affidate al Sistar-VdA, nonché le
relative metodologie e modalità attuative.
2. Il programma statistico regionale è approvato dal Consiglio
regionale, su proposta del Comitato, e ha durata triennale. La
Giunta regionale, ove necessario e previa illustrazione alla
Commissione consiliare competente, può approvare aggiornamenti
annuali al medesimo programma. (1)
3. Il programma statistico regionale si raccorda al programma
statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del d.lgs. 322/1989,
in ordine alle nomenclature, alle metodologie e agli standard da
utilizzare. La struttura competente comunica all'Istat le
rilevazioni statistiche di interesse regionale per le ulteriori
valutazioni ai fini dell'inserimento nel programma statistico
nazionale.
Art. 8 (Validazione dei dati statistici)
1. I dati prodotti attraverso le rilevazioni rientranti nel
programma statistico regionale, accertati dagli enti o dagli
organismi facenti parte del Sistar-VdA che ne hanno curato la
rilevazione, acquistano carattere di ufficialità a seguito della
validazione da parte della struttura competente.
2. I dati prodotti attraverso le rilevazioni rientranti nel
programma statistico nazionale, raccolti dagli enti o organismi
facenti parte del Sistar-VdA, sono utilizzabili dal Sistar-VdA
medesimo previo parere del Comitato. Tali dati devono essere
indicati come provvisori, sino alla definitiva validazione da parte
dell'ente titolare della rilevazione.
Art. 9 (Segreto d'ufficio e segreto statistico)
1. Il trattamento dei dati prodotti attraverso le rilevazioni
statistiche rientranti nel programma statistico regionale è
effettuato nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e
dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali
in materia di trattamenti a scopi statistici.
2. Al personale della struttura competente, ai referenti e ai
responsabili degli osservatori di cui all'articolo 4, comma 4, si
applicano le norme in materia di segreto d'ufficio e per la tutela
del segreto statistico previste dal vigente ordinamento.
Art. 10 (Obbligo di fornire i dati statistici)
1. Gli enti, gli organismi pubblici o privati e le persone
fisiche devono fornire i dati e le notizie richiesti per le
rilevazioni del programma statistico regionale, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 322/1989.
2. I referenti e i responsabili degli osservatori di cui
all'articolo 4, comma 4, forniscono alla struttura competente i
dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma
statistico nazionale e regionale.
Art. 11 (Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione)
1. I dati prodotti attraverso le rilevazioni statistiche
rientranti nel programma statistico regionale sono patrimonio della
collettività e sono divulgati secondo le modalità di cui
all'articolo 8, comma 1.
2. La struttura competente consente l'accesso ai dati, per fini
di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, secondo le
modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. La struttura competente cura le pubblicazioni statistiche
ufficiali della Regione, anche avvalendosi della collaborazione di
altre strutture regionali o di soggetti esterni. La diffusione
delle elaborazioni statistiche avviene anche tramite la
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.
4. La struttura competente cura la trasmissione periodica agli
enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA dei dati ufficiali
elaborati in tale ambito.
Art. 12 (Sanzioni amministrative)
1. Chiunque non fornisca i dati e le notizie di cui all'articolo
10, comma 1, ovvero li fornisca scientemente errati o incompleti, è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma di denaro da euro 210 a euro 2.100, per le violazioni
commesse dalle persone fisiche, e da euro 510 a euro 5.100, per le
violazioni relative a enti o organismi, pubblici o privati.
2. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate e contestate
dalla struttura competente.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente articolo si osserva quanto disposto dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 13 (Disposizioni finali)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge la struttura competente provvede a:
a) censire e analizzare le banche dati in possesso dei soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e le metodologie
per la loro implementazione, anche ai fini del loro coordinamento e
della loro connessione;
b) elaborare e realizzare un progetto di messa in rete
informatica delle banche dati di cui alla lettera a), in stretto
coordinamento con la struttura regionale competente in materia di
sistemi informativi e secondo gli standard definiti d'intesa con
tale struttura;
c) realizzare un archivio regionale degli studi e delle ricerche
economico-sociali e territoriali promosse dalla Regione.
Art. 14 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli
articoli 5 e 13 è determinato in euro 60.000 a decorrere dall'anno
2010.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di
previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per
il triennio 2010/2012 nelle unità previsionali di base 1.3.3.20
(Investimenti per il sistema informatico regionale) e 1.3.1.13
(Consulenze, studi e collaborazioni tecniche).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede,
per il triennio 2010/2012, mediante l'utilizzo degli stanziamenti
iscritti nello stesso bilancio nelle unità previsionali di base
1.3.3.20 (Investimenti per il sistema informatico regionale), per
annui euro 40.000, e 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni
tecniche), per annui euro 20.000.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 12
sono introitati nello stato di previsione delle entrate del
bilancio di previsione della Regione.
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale
è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le
occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 2 della L.R 7 ottobre
2011, n. 23.
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